TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/04/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5662/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Francesca Genova, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate, come da note scritte depositate l'1/4/2025 per l'udienza del 3/4/2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9/12/2024 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario il 13/5/2006 a Castellammare del Golfo (TP), e di essere separati in forza di decreto di omologa del 23/9-6/10/2022 del Tribunale di Palermo, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili alle condizioni tra di essi concordate.
All'udienza del 3 aprile 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato la volontà di divorziare congiuntamente alle condizioni riportate nel ricorso
1 introduttivo.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario il 13/5/2006 a Castellammare del Golfo (TP);
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa del 23/9-
6/10/2022.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'atto sopra citato, di seguito integralmente trasposte:
“1) gli ex coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2) la casa coniugale, di proprietà del sig. , sita in Partinico (PA), via Ricciardi n. Parte_1
54, rimane assegnata al medesimo che ne è proprietario esclusivo e vi risiede (doc. 12);
3) i ricorrenti si obbligano reciprocamente a comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
4) le figlie minori e rimangono affidate congiuntamente ai genitori con l'impegno da Per_1 Per_2 parte di entrambi di educarle ed istruirle. I genitori eserciteranno di comune accordo la potestà sulle figlie, pertanto, ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute delle minori
(scuola, cure, sport, tempo libero, etc.) verrà presa nel reciproco consenso. Le figlie avranno la residenza anagrafica presso la madre, ovvero in Castellammare del Golfo (TP), via Nazario Sauro n.
25, presso cui hanno già il domicilio prevalente (doc. 13).
5) Al padre è data facoltà di avere con sé le figlie e previo accordo con la madre e Per_1 Per_2 compatibilmente con le esigenze scolastiche delle minori e, in ogni caso: dal venerdì alla domenica una settimana ciascuno a settimane alterne;
per le festività natalizie, il
Natale e il Capodanno, ad anni alterni;
a Pasqua una settimana ad anni alterni;
una settimana durante le vacanze estive, con obbligo per entrambi i coniugi di comunicarsi a vicenda entro il 30 giugno il periodo scelto e la località ove le figlie trascorreranno le vacanze estive;
In ogni caso i coniugi potranno vedere e tenere con sé le figlie liberamente previo accordo telefonico tra gli stessi.
Qualora nei giorni e nei periodi sopra indicati uno dei due coniugi si trovi fuori sede per lavoro o abbia impegni professionali inderogabili, i giorni di affido e i weekend potranno essere modificati di
2 comune accordo, nel rispetto delle esigenze delle figlie.
In caso di malattia delle figlie durante i giorni stabiliti per il padre o la madre, l'altro genitore potrà far loro visita, previo accordo.
Le vacanze estive saranno concordate, entro il 30 giugno di ogni anno, secondo le esigenze di entrambi i ricorrenti. È fatto salvo, in ogni caso, ogni diverso e migliore accordo tra i coniugi nell'interesse delle figlie minori.
6) Il sig. e la sig.ra si obbligano reciprocamente a comunicare ogni eventuale Parte_1 CP_1 soggiorno in altra località quando hanno con sé le figlie minori.
7) Il sig. corrisponderà alla signora a titolo di contributo di mantenimento delle Parte_1 CP_1 figlie minori, le somme mensili di € 125,00, per ciascuna, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese alle seguenti coordinate postali: [...], come già stabilito nel verbale allegato al decreto di omologa n. 6237/2022 del 06.10.2022 (14). Detta somma sarà rivalutata secondo gli ufficiali indici ISTAT annuali;
8) la sig.ra continuerà a riscuotere, in accordo con il sig. , l'assegno unico familiare CP_1 Parte_1 al 100% nell'interesse delle figlie e per un importo complessivo di € 350,00 (€ 175,00 Per_1 Per_2 per ciascuna) o nell'importo previsto dalla legge, ferma restando la possibilità dell'altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito al 50% (doc.
15);
9) Quanto alle spese straordinarie, che dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate, sono a carico di entrambi i genitori nella percentuale del 50% per ciascuno.
11) I ricorrenti rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento essendo economicamente autosufficienti, danno atto di aver provveduto alla definizione di ogni rapporto economico- patrimoniale e dichiarano reciprocamente di non avere null'altro a pretendere.
12) I ricorrenti si danno reciproco assenso per il rilascio del passaporto personale delle figlie o di altro documento equipollente valido per l'espatrio.”.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 13/5/2006 a
Castellammare del Golfo (TP) da , nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata a [...] il [...], trascritto agli atti dello Stato civile Controparte_1
3 del predetto Comune dell'anno 2006 al n. 11, parte II, serie A, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 3 aprile 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
4