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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/12/2025, n. 2762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2762 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3619/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA composto nelle persone dei signori magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
Dott.ssa Laura Speranza Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice relatore
Geom. Catello Apuzzo ES
Geom. GE TR ES
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3619/2023 R.G. promossa da
- C.F. - nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Savarese, presso il cui studio in Vico Equense (NA), alla Via Roma, n. 4, elettivamente domicilia
RICORRENTE contro
- C.F. - nata a [...], il [...] e ivi residente CP_1 C.F._2 alla Via Pendolo di Sopra, n. 15, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli
Avv.ti Giuseppe e Alfonso Tedeschi, con studio in S. Antonio Abate (NA), alla Via Scafati, n. 175, ove tutti eleggono domicilio
RESISTENTE nonché contro
- C.F. - nato a [...], il [...], ivi Controparte_2 C.F._3 residente a[...];
RESISTENTE CONTUMACE e
- C.F. - nato a [...], il [...], ivi Controparte_3 C.F._4 residente a[...];
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/07/2023, ha adito l'intestato Tribunale, nella Parte_1 qualità di proprietaria del fondo rustico sito in Pimonte (NA), contrada “Pendolo di Sopra”, “denominato
“Oliveto del Mare” di are 60.34 con accessori rurali e tutto quanto su di esso insiste e catastalmente individuato al NCT foglio 1, particella già 108 ed attualmente particelle 821-822-823-824”, oggetto del rapporto di affittanza agraria di cui al contratto sottoscritto in data 10.07.1962 tra madre e dante causa della Persona_1 medesima istante, e madre di due degli odierni resistenti, e Controparte_4 Controparte_2
, i quali, secondo la prospettazione della ricorrente, subentrarono nel detto rapporto Controparte_3 in seguito al decesso della loro genitrice, avvenuto in data 29.08.1992; in Parte_1 particolare, ha dedotto che, “con atto notorio del 29.08.2009 la ricorrente – a richiesta della sig.ra CP_1 moglie di che aveva problemi di salute – previo riconoscimento della qualità di affittuaria – la Controparte_2 autorizzò a eseguire sul fondo interventi di investimento non produttivi” e che, nel corso del rapporto, “i sigg.ri ed hanno pagato il canone annuo pari ad euro 500,00 – fino all'annata agraria 2016- CP_2 Controparte_3
2017-2018-2019 – solo in data 19/05/2020, mentre la sig.ra ha inviato vaglia postali nel 2021 e nel CP_1
2022”; di talché, inoltrate disdette dapprima ai germani e, poi, a nonché esperito CP_2 CP_1 il tentativo obbligatorio di conciliazione, l'istante ha chiesto all'adita Giustizia di “accertare e dichiarare la finita locazione del rapporto di affittanza agraria – relativo al fondo sito in Pimonte (NA) e catastalmente individuato al
NCT foglio 1, particella già 108 ed attualmente particelle 821-822-823-824 per la data del 10/11/2022 o altra data che verrà ritenuta per e nonché accertare e dichiarare la finita locazione – sempre Controparte_2 Controparte_3 relativo al predetto fondo – del rapporto di affittanza agraria al 10/11/2024 o altra data che verrà ritenuta per CP_1
e “conseguentemente condannare i sigg.ri e al rilascio del fondo ubicato
[...] Controparte_2 Controparte_3 in Pimonte (NA)… per la data del 10/11/2022 o altra ritenuta di giustizia e condannare anche al CP_1 rilascio del predetto fondo per la data del 10/11/2024 o altra che verrà ritenuta”, con vittoria delle spese di lite.
La resistente si è costituita in giudizio, rappresentando che, “dall'anno 1992, ha iniziato a CP_1 coltivare autonomamente il fondo per cui è causa sito in Pimonte alla Via Pendolo di Sopra denominato Oliveto del Mare riportato in Ct. al fol. 1 già p.lla 108 e ora p.lle 821, 822, 823 e 824, di circa are 60 su cui ha man mano iniziato la autonoma attività di impresa individuale agricola e di allevamento”; ha allegato che alle sue dipendenze hanno lavorato il resistente , e la di lui moglie, ha precisato che, Controparte_2 CP_5 diversamente da quanto previsto con riguardo al rapporto di affittanza pregresso, il canone afferente al rapporto in essere con viene corrisposto mediante il pagamento di una somma di denaro CP_1
(e non più attraverso la realizzazione di prestazioni in natura), pari, dapprima, a £ 500.000 e, dipoi, a Euro
500,00, riscosse, sino all'avvento della pandemia, presso il domicilio di da parte del coniuge CP_1 della ricorrente, Ing. inoltre, ha prodotto comunicazione AGEA datata Per_2 CP_1
15/10/2009 e registri degli animali allevati “dal 1997 in poi”; ha affermato che la sua qualitas di affittuaria
è stata riconosciuta dalla controparte con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 29/08/09; ha allegato di essere la moglie dell'altro resistente, , operaio edile;
ha versato in atti Controparte_3 documentazione INPS, al fine di dimostrare che è stato lavoratore alle sue Controparte_2 dipendenze;
ha contestato il contenuto e la valenza della ricevuta di pagamento dei canoni di locazione inerenti agli anni 2016-2019, sottoscritta da , quale “conduttore insieme” al “fratello Controparte_2
del fondo per il quale è lite, e da quale “proprietaria”, datata 19/05/2020, CP_3 Parte_1 depositata dalla ricorrente;
non si è opposta alla declaratoria di risoluzione del contratto di affittanza agraria alla data di scadenza, che “non è però quella indicata dalla parte ricorrente, perché bisogna considerare l'unica formale disdetta ricevuta dalla resistente… che le è pervenuta in data 04.01.23”, articolando istanza di prova testimoniale.
e , benché ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti, Controparte_3 Controparte_2 sicché, sono stati dichiarati contumaci con il provvedimento depositato in data 29/11/2023.
Ammesse e raccolte le prove testimoniali articolate dalle difese delle parti, acquisita documentazione, all'odierna udienza, udite le conclusioni delle parti, la causa viene decisa.
Tanto precisato, la competenza della Sezione Specializzata sussiste in ragione della domanda principale, che si fonda sulla dedotta finita locazione del rapporto di affittanza rinveniente da un contratto agrario, in specie relativo al fondo rustico sito in Pimonte (NA), contrada “Pendolo di Sopra”, “denominato “Oliveto del Mare” di are 60.34 con accessori rurali e tutto quanto su di esso insiste e catastalmente individuato al NCT foglio 1, particella già 108 ed attualmente particelle 821-822-823-824”, con la conseguenza che esso costituisce il presupposto logico e giuridico delle causae petendi.
Inoltre, va dichiarata la proponibilità della domanda della parte ricorrente, stante l'esperito tentativo di conciliazione, come comprovato dalla disamina delle lettere raccomandate e del verbale negativo del
26/04/2023, prodotti in atti (cfr. produzione per parte istante).
Nel merito, la domanda avanzata da è parzialmente fondata e va accolta nei Parte_1 termini che seguono.
Occorre precisare, in primis, che la stessa ricorrente allega e documenta di aver riconosciuto, con atto del
29/08/2009, la resistente costituita, quale affittuaria del fondo, nonché di averla CP_1 autorizzata, nella citata qualità, all'esecuzione di interventi di investimento non produttivi sul fondo medesimo;
l'istante, ancora, allega e documenta di aver inoltrato, in data 02/01/2023, a CP_1 disdetta del rapporto di affitto inerente al predetto fondo, oltre all'invito “al rilascio bonario del fondo per la fine dell'annata agraria in data 10.11.2024”; la resistente, nel costituirsi in giudizio, ha CP_1 confermato la sua qualitas di affittuaria, precisando di aver iniziato a coltivare autonomamente ed esclusivamente il fondo a decorrere dall'anno 1992, ossia successivamente al decesso dell'originaria conduttrice, Controparte_4
Lo scrutinio delle emergenze documentali comprova la prospettazione alla cui stregua la sola CP_1
è parte del rapporto di affittanza agraria oggetto di causa: la comunicazione AGEA del 15/10/2009
[...]
(protocollo AGEA.AREF.2009.0199224), afferente alla consistenza territoriale aziendale, all'aggiornamento e alla definizione dei dati di occupazione del suolo, risulta indirizzata solamente alla resistente, in quanto titolare dell'azienda insistente sul fondo per cui si controverte (cfr. produzione per
; il registro di azienda per allevamenti suini e bovini, prodotto dalla resistente, si riferisce CP_1 all'azienda di questa, ubicata in Pimonte (NA), alla Via Pendolo di Sopra, n. 3, e attesta la presenza di animali presso la stessa azienda alle date del 24/10/1997 e dell'11/12/1997; la documentazione INPS, versata in atti dalla difesa di individua in quest'ultima la titolare dell'azienda, alle cui CP_1 dipendenze risultano assunti, nell'anno 2002, quattro lavoratori, fra cui il resistente contumace, CP_2
( , e ),
[...] Per_3 CP_6 CP_5 CP_7 Controparte_2 nell'anno 2001 tre lavoratori, tra i quali il resistente contumace, ( Controparte_2 CP_5
e ), nell'anno 2003 due lavoratori ( e CP_7 Controparte_2 Persona_4
, nell'anno 2007 quattro lavoratori ( , CP_5 Persona_4 CP_5 [...]
e e nell'anno 2009 due lavoratori ( e CP_7 Controparte_8 Persona_4 [...]
. CP_5
Inoltre, la prova testimoniale raccolta nel corso della procedura suffraga l'individuazione in CP_1 della qualità di affittuaria del fondo per cui è lite.
Nella direzione interpretativa predetta convergono, invero, le dichiarazioni dettagliate e coerenti, della cui attendibilità non vi è ragione per dubitare, rese dai testi e (cfr. Testimone_1 Testimone_2 verbale dell'udienza del 09/04/2024); in particolare, cognata della resistente Testimone_1 costituita, ha chiarito che, alla morte di originaria locataria del fondo, è subentrata Controparte_4 nel rapporto di affittanza la di lei nuora, tanto è stato affermato anche dal teste CP_1 Tes_2
consuocero della resistente costituita, il quale ha chiarito che succeduta nel citato
[...] CP_1 rapporto, si è intestata l'azienda agricola e lavora nel fondo oggetto di contesa.
Di contro, il testimone , figlio del resistente , e nipote Testimone_3 Controparte_2 dell'altro resistente, , non ha saputo identificare l'affittuario del fondo, ma, in ogni Controparte_3 caso, ha dichiarato che “nel fondo vi è sempre stato papà e lo zio e coltivavano il fondo ed allevavano anche CP_3 gli animali. Le signore davano solo una mano, sia mia madre che CP_5 CP_9 CP_1 collaborava insieme al marito perché ovviamente in famiglia tutto veniva gestito secondo accordi. Attualmente noi non stiamo più sul fondo e neppure possiamo passarci per cui non so da chi venga gestito”. L'altro testimone escusso, Tes_4 figlio della ricorrente, ha così riferito: “Ricordo che sul fondo vi erano due coloni che erano due fratelli,
[...] ed Non ho mai né vista né sentita non mi risulta che abbia mai CP_2 Per_5 CP_9 CP_1 condotto o coltivato il fondo nel senso che in quanto moglie sicuramente, così come i figli, avrà sicuramente aiutato nella coltivazione del fondo, ma che io ricordi i coloni erano sempre stati solo e ”, nondimeno, così CP_2 CP_2 precisando: “Non mi sono mai recato sul fondo né sono mai andato a riscuotere i canoni”. L'ulteriore testimone ascoltato nel corso del procedimento, , coniuge della ricorrente, ha, inter alia, dichiarato: Testimone_5
“No NA OM non c'entra proprio. Morta il rapporto è continuato con i figli ed Controparte_4 CP_2 dal 2009 ha coltivato il fondo come moglie di uno degli affittuari ma chiese, che siccome il marito Per_5 CP_1 era malato e loro volevano rifare dei muretti, di autorizzarla alla presentazione di domanda alla regione di autorizzazione
a rifare i muretti. Mia moglie allora autorizzò la quale affittuaria, anche se in realtà affittuario era il marito, a CP_1 rifare i muretti ed a chiedere i relativi fondi alla regione. Mia moglie firmò in buona fede anche se colono era il marito. Di qui poi si fece un'azienda a nostra insaputa e di questa azienda noi abbiamo saputo solo dopo dai carabinieri di Pimonte,
i quali ci dissero che c'era questa azienda oramai da qualche anno e che succedevano storie fra fratelli che litigavano in continuazione. Vista la situazione si decise quindi di fare la disdetta perché non si poteva continuare così… da ultimo è arrivato un vaglia recante come mittente ed In precedenza tre vaglia sono arrivati solo CP_1 Controparte_3
a nome (cfr. verbale dell'udienza del 09/04/2024, cit.). CP_1
Di talché, i testi e hanno reso dichiarazioni collimanti con la dedotta Testimone_1 Testimone_2 qualitas di affittuaria del fondo in capo a nel mentre quanto riferito dagli ulteriori testi CP_1 escussi, e , non dequota quanto precede;
Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 piuttosto, ha affermato che collaborava nella coltivazione del Testimone_3 CP_1 fondo e che, ad oggi, lo stesso testimone e la di lui famiglia non si trovano più sul fondo, né possono transitarvi, sicché egli non è a conoscenza di chi sia l'attuale gestore;
ha riferito, in un Testimone_4 primo momento, di non aver mai visto, né sentito la resistente, che non gli risulta “abbia mai condotto o coltivato il fondo”, salvo, poi, precisare che, “in quanto moglie sicuramente, così come i figli, avrà sicuramente aiutato nella coltivazione del fondo”, nonché rivelare di non essersi mai recato presso il fondo oggetto di causa;
[...]
ha confermato che la ricorrente ha autorizzato la resistente, “quale affittuaria”, a effettuare dei Tes_5 lavori sul fondo, nonché di aver ricevuto il pagamento di canoni di locazione afferenti al rapporto di affittanza per cui è contesa da anche in via esclusiva. CP_1
Pertanto, il vaglio complessivo della prova testimoniale raccolta nel giudizio conferma la qualitas, in capo a di affittuaria del fondo per cui è lite. CP_1
Ne conseguono l'infondatezza della domanda, volta ad accertare e dichiarare la finita locazione del rapporto di affittanza agraria, relativo al fondo per cui è causa, spiegata da nei Parte_1 confronti di e di , bensì la fondatezza di quella promossa dalla Controparte_2 Controparte_3 stessa istante, avente ad oggetto la richiesta di “accertare e dichiarare la finita locazione” con riguardo al “rapporto di affittanza agraria al 10/11/2024 o altra data che verrà ritenuta per , inerente al CP_1 medesimo fondo.
È appena il caso di evidenziare, allora, che l'indicazione di un'erronea data di cessazione del rapporto, per essersi lo stesso rinnovato per un ulteriore periodo, per volontà delle parti, ovvero in forza di sopravvenuta disposizione normativa, non impedisce al giudice di condannare il conduttore al rilascio se tale successivo periodo di durata sia venuto a scadere nel corso del giudizio, non potendo sussistere alcun dubbio sulla volontà del locatore di porre fine al contratto e di riottenere la disponibilità del bene locato, seppure per la data che il giudice avrà accertato essere quella della effettiva scadenza, convenzionale o legale (cfr. sul punto Cass. civ., sez. III, 16-12-2005, n. 27731; Cass. civ., sez. III, 30-5-2003, n. 8778). Ed ancora, “in tema di locazione, il giudice, ove accerti che, per erronea indicazione ovvero per avvenuta rinnovazione del contratto, l'effettiva data di scadenza dello stesso sia posteriore a quella indicata nell'atto di intimazione di licenza per finita locazione o di sfratto, può dichiarare la cessazione del contratto per una data successiva, senza, per questo, incorrere nel vizio di extra o ultrapetizione” (cfr. Cass 10/684; in senso sostanzialmente conf. Cass. 00/12539 e Cass.
06/16120).
Ciò posto, è pacifico e dimostrato per tabulas che la ricorrente, in data 02/01/2023, abbia inoltrato alla resistente costituita la disdetta afferente al contratto di affitto agrario per cui è causa, disdetta ricevuta da in data 04/01/2023 e recante l'intenzione della proprietaria/locatrice di non rinnovare il CP_1 contratto “per la prossima scadenza” e l'invito “a comunicare la sua disponibilità al rilascio bonario del fondo per la fine dell'annata agraria in data del 10/11/2024” (cfr. produzione per . Parte_1
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2 della legge 3 maggio 1982, n. 203, “per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli in regime di proroga, la durata è fissata in sei anni per i rapporti di cui all'articolo 3
e in: a) dieci anni se il rapporto ha avuto inizio prima dell'annata agraria 1939-1940, o nel corso della medesima;
b) undici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1940-1941 e 1944-1945; c) tredici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1945-1946 e 1949-1950; d) quattordici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1950-1951 e 1959-1960; e) quindici anni se il rapporto ha avuto inizio successivamente all'annata agraria 1959-1960. La durata prevista dal comma precedente decorre dalla entrata in vigore della presente legge”.
Nel caso di specie, il contratto di affitto originario, nel quale, in ragione di quanto sopra osservato, è subentrata, quale affittuaria, è stato stipulato il 10.07.1962 e la sua durata è stata pattuita CP_1 in anni sei;
successivamente all'entrata in vigore della legge suddetta, detta durata, per voluntas legis, va individuata in anni quindici, tacitamente rinnovabile per un periodo di pari durata. Posto che la disdetta
è stata inoltrata in data 02.01.2023 e ricevuta dall'affittuaria in data 04.01.2023, lo stesso rapporto è tutt'ora in corso e, in mancanza di altri elementi, deve ritenersi che lo stesso cesserà il 10.11.2027: ai fini dell'individuazione della scadenza del rapporto di affitto per cui è lite, occorrerà partire dalla data del 03.05.1982 (data di entrata in vigore della legge surriferita), individuando i singoli rinnovi ogni 15 anni,
l'ultimo dei quali, quello in corso e decorrente dal 10.11.2012, avrà scadenza in data 10.11.2027.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va, pertanto, dichiarata la cessazione del rapporto di affitto agrario per cui è causa alla data del 10.11.2027 e ordinato l'immediato rilascio alla scadenza del fondo ad esso relativo.
Venendo alla regolazione delle spese di lite - tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, oltreché della circostanza che la scadenza del contratto in essere fra le parti costituite è stata individuata, in accoglimento di un'eccezione della resistente, in una data successiva a quella indicata dalla ricorrente - sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 23.07.2023 nei confronti di Parte_1
, e ogni altra istanza, eccezione, deduzione Controparte_2 Controparte_3 CP_1 disattesa, così provvede:
A) accerta che il rapporto di affitto agrario per cui è causa verrà a scadere alla data del 10.11.2027 e, per l'effetto, condanna al rilascio, in favore di del fondo sito in CP_1 Parte_1
Pimonte (NA), contrada “Pendolo di Sopra”, “denominato “Oliveto del Mare” di are 60.34 con accessori rurali e tutto quanto su di esso insiste e catastalmente individuato al NCT foglio 1, particella già 108 ed attualmente particelle
821-822-823-824” oggetto del contratto di affitto del 10/07/1962 immediatamente alla scadenza naturale del contratto;
B) rigetta nel resto;
C) compensa integralmente fra le parti in lite le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 9 dicembre
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ida Perna Dott.ssa Maria Rosaria Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA composto nelle persone dei signori magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
Dott.ssa Laura Speranza Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice relatore
Geom. Catello Apuzzo ES
Geom. GE TR ES
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3619/2023 R.G. promossa da
- C.F. - nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Savarese, presso il cui studio in Vico Equense (NA), alla Via Roma, n. 4, elettivamente domicilia
RICORRENTE contro
- C.F. - nata a [...], il [...] e ivi residente CP_1 C.F._2 alla Via Pendolo di Sopra, n. 15, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli
Avv.ti Giuseppe e Alfonso Tedeschi, con studio in S. Antonio Abate (NA), alla Via Scafati, n. 175, ove tutti eleggono domicilio
RESISTENTE nonché contro
- C.F. - nato a [...], il [...], ivi Controparte_2 C.F._3 residente a[...];
RESISTENTE CONTUMACE e
- C.F. - nato a [...], il [...], ivi Controparte_3 C.F._4 residente a[...];
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/07/2023, ha adito l'intestato Tribunale, nella Parte_1 qualità di proprietaria del fondo rustico sito in Pimonte (NA), contrada “Pendolo di Sopra”, “denominato
“Oliveto del Mare” di are 60.34 con accessori rurali e tutto quanto su di esso insiste e catastalmente individuato al NCT foglio 1, particella già 108 ed attualmente particelle 821-822-823-824”, oggetto del rapporto di affittanza agraria di cui al contratto sottoscritto in data 10.07.1962 tra madre e dante causa della Persona_1 medesima istante, e madre di due degli odierni resistenti, e Controparte_4 Controparte_2
, i quali, secondo la prospettazione della ricorrente, subentrarono nel detto rapporto Controparte_3 in seguito al decesso della loro genitrice, avvenuto in data 29.08.1992; in Parte_1 particolare, ha dedotto che, “con atto notorio del 29.08.2009 la ricorrente – a richiesta della sig.ra CP_1 moglie di che aveva problemi di salute – previo riconoscimento della qualità di affittuaria – la Controparte_2 autorizzò a eseguire sul fondo interventi di investimento non produttivi” e che, nel corso del rapporto, “i sigg.ri ed hanno pagato il canone annuo pari ad euro 500,00 – fino all'annata agraria 2016- CP_2 Controparte_3
2017-2018-2019 – solo in data 19/05/2020, mentre la sig.ra ha inviato vaglia postali nel 2021 e nel CP_1
2022”; di talché, inoltrate disdette dapprima ai germani e, poi, a nonché esperito CP_2 CP_1 il tentativo obbligatorio di conciliazione, l'istante ha chiesto all'adita Giustizia di “accertare e dichiarare la finita locazione del rapporto di affittanza agraria – relativo al fondo sito in Pimonte (NA) e catastalmente individuato al
NCT foglio 1, particella già 108 ed attualmente particelle 821-822-823-824 per la data del 10/11/2022 o altra data che verrà ritenuta per e nonché accertare e dichiarare la finita locazione – sempre Controparte_2 Controparte_3 relativo al predetto fondo – del rapporto di affittanza agraria al 10/11/2024 o altra data che verrà ritenuta per CP_1
e “conseguentemente condannare i sigg.ri e al rilascio del fondo ubicato
[...] Controparte_2 Controparte_3 in Pimonte (NA)… per la data del 10/11/2022 o altra ritenuta di giustizia e condannare anche al CP_1 rilascio del predetto fondo per la data del 10/11/2024 o altra che verrà ritenuta”, con vittoria delle spese di lite.
La resistente si è costituita in giudizio, rappresentando che, “dall'anno 1992, ha iniziato a CP_1 coltivare autonomamente il fondo per cui è causa sito in Pimonte alla Via Pendolo di Sopra denominato Oliveto del Mare riportato in Ct. al fol. 1 già p.lla 108 e ora p.lle 821, 822, 823 e 824, di circa are 60 su cui ha man mano iniziato la autonoma attività di impresa individuale agricola e di allevamento”; ha allegato che alle sue dipendenze hanno lavorato il resistente , e la di lui moglie, ha precisato che, Controparte_2 CP_5 diversamente da quanto previsto con riguardo al rapporto di affittanza pregresso, il canone afferente al rapporto in essere con viene corrisposto mediante il pagamento di una somma di denaro CP_1
(e non più attraverso la realizzazione di prestazioni in natura), pari, dapprima, a £ 500.000 e, dipoi, a Euro
500,00, riscosse, sino all'avvento della pandemia, presso il domicilio di da parte del coniuge CP_1 della ricorrente, Ing. inoltre, ha prodotto comunicazione AGEA datata Per_2 CP_1
15/10/2009 e registri degli animali allevati “dal 1997 in poi”; ha affermato che la sua qualitas di affittuaria
è stata riconosciuta dalla controparte con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 29/08/09; ha allegato di essere la moglie dell'altro resistente, , operaio edile;
ha versato in atti Controparte_3 documentazione INPS, al fine di dimostrare che è stato lavoratore alle sue Controparte_2 dipendenze;
ha contestato il contenuto e la valenza della ricevuta di pagamento dei canoni di locazione inerenti agli anni 2016-2019, sottoscritta da , quale “conduttore insieme” al “fratello Controparte_2
del fondo per il quale è lite, e da quale “proprietaria”, datata 19/05/2020, CP_3 Parte_1 depositata dalla ricorrente;
non si è opposta alla declaratoria di risoluzione del contratto di affittanza agraria alla data di scadenza, che “non è però quella indicata dalla parte ricorrente, perché bisogna considerare l'unica formale disdetta ricevuta dalla resistente… che le è pervenuta in data 04.01.23”, articolando istanza di prova testimoniale.
e , benché ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti, Controparte_3 Controparte_2 sicché, sono stati dichiarati contumaci con il provvedimento depositato in data 29/11/2023.
Ammesse e raccolte le prove testimoniali articolate dalle difese delle parti, acquisita documentazione, all'odierna udienza, udite le conclusioni delle parti, la causa viene decisa.
Tanto precisato, la competenza della Sezione Specializzata sussiste in ragione della domanda principale, che si fonda sulla dedotta finita locazione del rapporto di affittanza rinveniente da un contratto agrario, in specie relativo al fondo rustico sito in Pimonte (NA), contrada “Pendolo di Sopra”, “denominato “Oliveto del Mare” di are 60.34 con accessori rurali e tutto quanto su di esso insiste e catastalmente individuato al NCT foglio 1, particella già 108 ed attualmente particelle 821-822-823-824”, con la conseguenza che esso costituisce il presupposto logico e giuridico delle causae petendi.
Inoltre, va dichiarata la proponibilità della domanda della parte ricorrente, stante l'esperito tentativo di conciliazione, come comprovato dalla disamina delle lettere raccomandate e del verbale negativo del
26/04/2023, prodotti in atti (cfr. produzione per parte istante).
Nel merito, la domanda avanzata da è parzialmente fondata e va accolta nei Parte_1 termini che seguono.
Occorre precisare, in primis, che la stessa ricorrente allega e documenta di aver riconosciuto, con atto del
29/08/2009, la resistente costituita, quale affittuaria del fondo, nonché di averla CP_1 autorizzata, nella citata qualità, all'esecuzione di interventi di investimento non produttivi sul fondo medesimo;
l'istante, ancora, allega e documenta di aver inoltrato, in data 02/01/2023, a CP_1 disdetta del rapporto di affitto inerente al predetto fondo, oltre all'invito “al rilascio bonario del fondo per la fine dell'annata agraria in data 10.11.2024”; la resistente, nel costituirsi in giudizio, ha CP_1 confermato la sua qualitas di affittuaria, precisando di aver iniziato a coltivare autonomamente ed esclusivamente il fondo a decorrere dall'anno 1992, ossia successivamente al decesso dell'originaria conduttrice, Controparte_4
Lo scrutinio delle emergenze documentali comprova la prospettazione alla cui stregua la sola CP_1
è parte del rapporto di affittanza agraria oggetto di causa: la comunicazione AGEA del 15/10/2009
[...]
(protocollo AGEA.AREF.2009.0199224), afferente alla consistenza territoriale aziendale, all'aggiornamento e alla definizione dei dati di occupazione del suolo, risulta indirizzata solamente alla resistente, in quanto titolare dell'azienda insistente sul fondo per cui si controverte (cfr. produzione per
; il registro di azienda per allevamenti suini e bovini, prodotto dalla resistente, si riferisce CP_1 all'azienda di questa, ubicata in Pimonte (NA), alla Via Pendolo di Sopra, n. 3, e attesta la presenza di animali presso la stessa azienda alle date del 24/10/1997 e dell'11/12/1997; la documentazione INPS, versata in atti dalla difesa di individua in quest'ultima la titolare dell'azienda, alle cui CP_1 dipendenze risultano assunti, nell'anno 2002, quattro lavoratori, fra cui il resistente contumace, CP_2
( , e ),
[...] Per_3 CP_6 CP_5 CP_7 Controparte_2 nell'anno 2001 tre lavoratori, tra i quali il resistente contumace, ( Controparte_2 CP_5
e ), nell'anno 2003 due lavoratori ( e CP_7 Controparte_2 Persona_4
, nell'anno 2007 quattro lavoratori ( , CP_5 Persona_4 CP_5 [...]
e e nell'anno 2009 due lavoratori ( e CP_7 Controparte_8 Persona_4 [...]
. CP_5
Inoltre, la prova testimoniale raccolta nel corso della procedura suffraga l'individuazione in CP_1 della qualità di affittuaria del fondo per cui è lite.
Nella direzione interpretativa predetta convergono, invero, le dichiarazioni dettagliate e coerenti, della cui attendibilità non vi è ragione per dubitare, rese dai testi e (cfr. Testimone_1 Testimone_2 verbale dell'udienza del 09/04/2024); in particolare, cognata della resistente Testimone_1 costituita, ha chiarito che, alla morte di originaria locataria del fondo, è subentrata Controparte_4 nel rapporto di affittanza la di lei nuora, tanto è stato affermato anche dal teste CP_1 Tes_2
consuocero della resistente costituita, il quale ha chiarito che succeduta nel citato
[...] CP_1 rapporto, si è intestata l'azienda agricola e lavora nel fondo oggetto di contesa.
Di contro, il testimone , figlio del resistente , e nipote Testimone_3 Controparte_2 dell'altro resistente, , non ha saputo identificare l'affittuario del fondo, ma, in ogni Controparte_3 caso, ha dichiarato che “nel fondo vi è sempre stato papà e lo zio e coltivavano il fondo ed allevavano anche CP_3 gli animali. Le signore davano solo una mano, sia mia madre che CP_5 CP_9 CP_1 collaborava insieme al marito perché ovviamente in famiglia tutto veniva gestito secondo accordi. Attualmente noi non stiamo più sul fondo e neppure possiamo passarci per cui non so da chi venga gestito”. L'altro testimone escusso, Tes_4 figlio della ricorrente, ha così riferito: “Ricordo che sul fondo vi erano due coloni che erano due fratelli,
[...] ed Non ho mai né vista né sentita non mi risulta che abbia mai CP_2 Per_5 CP_9 CP_1 condotto o coltivato il fondo nel senso che in quanto moglie sicuramente, così come i figli, avrà sicuramente aiutato nella coltivazione del fondo, ma che io ricordi i coloni erano sempre stati solo e ”, nondimeno, così CP_2 CP_2 precisando: “Non mi sono mai recato sul fondo né sono mai andato a riscuotere i canoni”. L'ulteriore testimone ascoltato nel corso del procedimento, , coniuge della ricorrente, ha, inter alia, dichiarato: Testimone_5
“No NA OM non c'entra proprio. Morta il rapporto è continuato con i figli ed Controparte_4 CP_2 dal 2009 ha coltivato il fondo come moglie di uno degli affittuari ma chiese, che siccome il marito Per_5 CP_1 era malato e loro volevano rifare dei muretti, di autorizzarla alla presentazione di domanda alla regione di autorizzazione
a rifare i muretti. Mia moglie allora autorizzò la quale affittuaria, anche se in realtà affittuario era il marito, a CP_1 rifare i muretti ed a chiedere i relativi fondi alla regione. Mia moglie firmò in buona fede anche se colono era il marito. Di qui poi si fece un'azienda a nostra insaputa e di questa azienda noi abbiamo saputo solo dopo dai carabinieri di Pimonte,
i quali ci dissero che c'era questa azienda oramai da qualche anno e che succedevano storie fra fratelli che litigavano in continuazione. Vista la situazione si decise quindi di fare la disdetta perché non si poteva continuare così… da ultimo è arrivato un vaglia recante come mittente ed In precedenza tre vaglia sono arrivati solo CP_1 Controparte_3
a nome (cfr. verbale dell'udienza del 09/04/2024, cit.). CP_1
Di talché, i testi e hanno reso dichiarazioni collimanti con la dedotta Testimone_1 Testimone_2 qualitas di affittuaria del fondo in capo a nel mentre quanto riferito dagli ulteriori testi CP_1 escussi, e , non dequota quanto precede;
Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 piuttosto, ha affermato che collaborava nella coltivazione del Testimone_3 CP_1 fondo e che, ad oggi, lo stesso testimone e la di lui famiglia non si trovano più sul fondo, né possono transitarvi, sicché egli non è a conoscenza di chi sia l'attuale gestore;
ha riferito, in un Testimone_4 primo momento, di non aver mai visto, né sentito la resistente, che non gli risulta “abbia mai condotto o coltivato il fondo”, salvo, poi, precisare che, “in quanto moglie sicuramente, così come i figli, avrà sicuramente aiutato nella coltivazione del fondo”, nonché rivelare di non essersi mai recato presso il fondo oggetto di causa;
[...]
ha confermato che la ricorrente ha autorizzato la resistente, “quale affittuaria”, a effettuare dei Tes_5 lavori sul fondo, nonché di aver ricevuto il pagamento di canoni di locazione afferenti al rapporto di affittanza per cui è contesa da anche in via esclusiva. CP_1
Pertanto, il vaglio complessivo della prova testimoniale raccolta nel giudizio conferma la qualitas, in capo a di affittuaria del fondo per cui è lite. CP_1
Ne conseguono l'infondatezza della domanda, volta ad accertare e dichiarare la finita locazione del rapporto di affittanza agraria, relativo al fondo per cui è causa, spiegata da nei Parte_1 confronti di e di , bensì la fondatezza di quella promossa dalla Controparte_2 Controparte_3 stessa istante, avente ad oggetto la richiesta di “accertare e dichiarare la finita locazione” con riguardo al “rapporto di affittanza agraria al 10/11/2024 o altra data che verrà ritenuta per , inerente al CP_1 medesimo fondo.
È appena il caso di evidenziare, allora, che l'indicazione di un'erronea data di cessazione del rapporto, per essersi lo stesso rinnovato per un ulteriore periodo, per volontà delle parti, ovvero in forza di sopravvenuta disposizione normativa, non impedisce al giudice di condannare il conduttore al rilascio se tale successivo periodo di durata sia venuto a scadere nel corso del giudizio, non potendo sussistere alcun dubbio sulla volontà del locatore di porre fine al contratto e di riottenere la disponibilità del bene locato, seppure per la data che il giudice avrà accertato essere quella della effettiva scadenza, convenzionale o legale (cfr. sul punto Cass. civ., sez. III, 16-12-2005, n. 27731; Cass. civ., sez. III, 30-5-2003, n. 8778). Ed ancora, “in tema di locazione, il giudice, ove accerti che, per erronea indicazione ovvero per avvenuta rinnovazione del contratto, l'effettiva data di scadenza dello stesso sia posteriore a quella indicata nell'atto di intimazione di licenza per finita locazione o di sfratto, può dichiarare la cessazione del contratto per una data successiva, senza, per questo, incorrere nel vizio di extra o ultrapetizione” (cfr. Cass 10/684; in senso sostanzialmente conf. Cass. 00/12539 e Cass.
06/16120).
Ciò posto, è pacifico e dimostrato per tabulas che la ricorrente, in data 02/01/2023, abbia inoltrato alla resistente costituita la disdetta afferente al contratto di affitto agrario per cui è causa, disdetta ricevuta da in data 04/01/2023 e recante l'intenzione della proprietaria/locatrice di non rinnovare il CP_1 contratto “per la prossima scadenza” e l'invito “a comunicare la sua disponibilità al rilascio bonario del fondo per la fine dell'annata agraria in data del 10/11/2024” (cfr. produzione per . Parte_1
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2 della legge 3 maggio 1982, n. 203, “per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli in regime di proroga, la durata è fissata in sei anni per i rapporti di cui all'articolo 3
e in: a) dieci anni se il rapporto ha avuto inizio prima dell'annata agraria 1939-1940, o nel corso della medesima;
b) undici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1940-1941 e 1944-1945; c) tredici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1945-1946 e 1949-1950; d) quattordici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1950-1951 e 1959-1960; e) quindici anni se il rapporto ha avuto inizio successivamente all'annata agraria 1959-1960. La durata prevista dal comma precedente decorre dalla entrata in vigore della presente legge”.
Nel caso di specie, il contratto di affitto originario, nel quale, in ragione di quanto sopra osservato, è subentrata, quale affittuaria, è stato stipulato il 10.07.1962 e la sua durata è stata pattuita CP_1 in anni sei;
successivamente all'entrata in vigore della legge suddetta, detta durata, per voluntas legis, va individuata in anni quindici, tacitamente rinnovabile per un periodo di pari durata. Posto che la disdetta
è stata inoltrata in data 02.01.2023 e ricevuta dall'affittuaria in data 04.01.2023, lo stesso rapporto è tutt'ora in corso e, in mancanza di altri elementi, deve ritenersi che lo stesso cesserà il 10.11.2027: ai fini dell'individuazione della scadenza del rapporto di affitto per cui è lite, occorrerà partire dalla data del 03.05.1982 (data di entrata in vigore della legge surriferita), individuando i singoli rinnovi ogni 15 anni,
l'ultimo dei quali, quello in corso e decorrente dal 10.11.2012, avrà scadenza in data 10.11.2027.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va, pertanto, dichiarata la cessazione del rapporto di affitto agrario per cui è causa alla data del 10.11.2027 e ordinato l'immediato rilascio alla scadenza del fondo ad esso relativo.
Venendo alla regolazione delle spese di lite - tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, oltreché della circostanza che la scadenza del contratto in essere fra le parti costituite è stata individuata, in accoglimento di un'eccezione della resistente, in una data successiva a quella indicata dalla ricorrente - sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 23.07.2023 nei confronti di Parte_1
, e ogni altra istanza, eccezione, deduzione Controparte_2 Controparte_3 CP_1 disattesa, così provvede:
A) accerta che il rapporto di affitto agrario per cui è causa verrà a scadere alla data del 10.11.2027 e, per l'effetto, condanna al rilascio, in favore di del fondo sito in CP_1 Parte_1
Pimonte (NA), contrada “Pendolo di Sopra”, “denominato “Oliveto del Mare” di are 60.34 con accessori rurali e tutto quanto su di esso insiste e catastalmente individuato al NCT foglio 1, particella già 108 ed attualmente particelle
821-822-823-824” oggetto del contratto di affitto del 10/07/1962 immediatamente alla scadenza naturale del contratto;
B) rigetta nel resto;
C) compensa integralmente fra le parti in lite le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 9 dicembre
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ida Perna Dott.ssa Maria Rosaria Barbato