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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/12/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2528/ 2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguen S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, (C.F. e P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t., Ing. (C.F. Parte_2
), con sede legale in alla via Nizza n. l46, C.F._1 Pt_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Pierpaolo Pesce dell'avvocatura interna.
OPPONENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, e residente in [...]
16, rappresentata e difesa – giusta procura in atti dall' Avv. Giuseppina
Carpentieri.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 218/2025.
Acquisita documentazione, all'odierna udienza, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere accolta in parte qua.
Il decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'importo di euro 4.636,80, oltre accessori di legge, a titolo di emolumenti maturati e non pagati dall' per l'espletamento di attività lavorativa su turni di lavoro in giorni festivi infrasettimanali nel periodo
2018 – 2022.
L' convenuta si è sostanzialmente limitata ad eccepire la prescrizione parziale del credito per il decorso del termine quinquennale estintivo del diritto di credito di natura retributiva, mostrandosi consapevole nel merito della consolidata giurisprudenza secondo cui la maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, commi 3 e 12 del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è cumulabile con quella di cui all'art. 9 dell'Accordo 20.09.2021, integrativo del
CCNL Comparto sanità del 7.4.1999 e 29 del successivo CCNL 2016-2018.
Con pec del 18.11.2024 l'opposto ha tuttavia provveduto a costituire in mora l' ; pertanto, la prescrizione del credito è limitata al periodo antecedente Pt_4
al 18.11.2019.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato e condannata l' opponente al pagamento del minor importo maturato nel periodo non prescritto.
Le spese sono compensate in considerazione della reciproca soccombenza parziale.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide: revoca il decreto ingiuntivo n. 218/2025 e condanna l'opponente al pagamento nei confronti dell'opposto del minor importo dovutogli a titolo di maggiorazione ex art. 9 CCNL 20.09.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, per il periodo
18.11.2019 – 31.12.2022; compensa le spese.
Nocera Inferiore, 11.12.2025 IL GIUDICE d. L. (Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguen S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, (C.F. e P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t., Ing. (C.F. Parte_2
), con sede legale in alla via Nizza n. l46, C.F._1 Pt_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Pierpaolo Pesce dell'avvocatura interna.
OPPONENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, e residente in [...]
16, rappresentata e difesa – giusta procura in atti dall' Avv. Giuseppina
Carpentieri.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 218/2025.
Acquisita documentazione, all'odierna udienza, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere accolta in parte qua.
Il decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'importo di euro 4.636,80, oltre accessori di legge, a titolo di emolumenti maturati e non pagati dall' per l'espletamento di attività lavorativa su turni di lavoro in giorni festivi infrasettimanali nel periodo
2018 – 2022.
L' convenuta si è sostanzialmente limitata ad eccepire la prescrizione parziale del credito per il decorso del termine quinquennale estintivo del diritto di credito di natura retributiva, mostrandosi consapevole nel merito della consolidata giurisprudenza secondo cui la maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, commi 3 e 12 del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è cumulabile con quella di cui all'art. 9 dell'Accordo 20.09.2021, integrativo del
CCNL Comparto sanità del 7.4.1999 e 29 del successivo CCNL 2016-2018.
Con pec del 18.11.2024 l'opposto ha tuttavia provveduto a costituire in mora l' ; pertanto, la prescrizione del credito è limitata al periodo antecedente Pt_4
al 18.11.2019.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato e condannata l' opponente al pagamento del minor importo maturato nel periodo non prescritto.
Le spese sono compensate in considerazione della reciproca soccombenza parziale.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide: revoca il decreto ingiuntivo n. 218/2025 e condanna l'opponente al pagamento nei confronti dell'opposto del minor importo dovutogli a titolo di maggiorazione ex art. 9 CCNL 20.09.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, per il periodo
18.11.2019 – 31.12.2022; compensa le spese.
Nocera Inferiore, 11.12.2025 IL GIUDICE d. L. (Dott. Carlo Mancuso)