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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/02/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dai magistrati: PINTO Dott. Diego Rosario Antonio PRESIDENTE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. SARACINO Dott. Nicola CONSIGLIERE
riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3223 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 20. 9. 2023, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c. TRA
Parte_
in persona del legale rappresentante signora CP_1 CP_2
(P IVA ), rappresentata e difesa, giusta procura a
[...] P.IVA_1 margine dell'atto di appello, dagli Avv. ti Antonio Romano (C.F.
) ed Alessandro Romano (CF C.F._1
) (FAX 081 5045705; PEC: C.F._2
), con i quali elettivamente Email_1 domicilia in Roma, Piazza Don Minzoni n. 9, presso l'Avv. Ennio Luponio APPELLANTE
E
(C.F. ) in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Ministro pro tempore rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliato presso i suoi Uffici siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 (C.F. , FAX n. 06/96514000, P.E.C. P.IVA_3
Email_2
APPELLATO
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo - Appello avverso la sentenza n. 20895/2018 emessa dal Tribunale di Roma – II Sezione civile, in data 31. 10. 2018, notificata il 4. 4. 2019 CONCLUSIONI: All'udienza del 20. 9. 2023 le parti hanno precisato le conclusioni come da scritti difensivi in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
r.g. n. 1 Oggetto del presente giudizio è l'appello proposto dall'odierna appellante avverso la sentenza di cui in premessa del Tribunale di Roma, che, a fronte della domanda di di accertare “..il buon diritto Parte_2
dell'attrice a ricevere l'importo di € 494.250,00”, e per l'effetto condannare la parte convenuta al pagamento della ridetta somma, o di quella – maggiore o minore – ritenuta di giustizia, così aveva statuito: Parte
- Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta, dalla
[...]
ai danni del per le CP_1 Parte_3
Vittime delle richieste estorsive e dell'usura, e per l'effetto condanna l'amministrazione convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di € 81.107,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- Dichiara le spese di lite integralmente compensate, tra le parti;
- Pone le spese di consulenza tecnica, come separatamente liquidate, definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
Per quanto riguardo lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda alla sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto ritualmente notificato l'odierna appellante ha impugnato la sentenza di cui in rubrica per chiederne la sua integrale riforma, rassegnando le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.ma Corte adita,
Riformare la sentenza impugnata con conseguente riconoscimento del diritto di parte attrice a ricevere l'ulteriore importo vantato in primo grado nella misura di ulteriori € 413.143,00;
Riformare la sentenza impugnata con conseguente condanna di parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle competenze professionali relative al doppio grado di giudizio ed al rimborso dell'intero importo delle spese anticipate per la CTU espletata, con attribuzione al procuratore antistatario;
conseguenze di legge in ordine alle competenze r.g. n. 2 professionali del presente grado di giudizio ed al rimborso delle spese sostenute.
Con provvedimento in data 14. 5. 2019 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
Si costituiva il appellato per rassegnare le seguenti CP_3
conclusioni:
Chiede che l'appello venga rigettato per tutte le considerazioni in fatto ed in diritto già svolte nel pregresso grado di giudizio e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
con riserva di controdedurre alla luce dei conteggi richiesti al Provveditorato, si insiste per il rigetto dell'avverso atto di appello.
All'udienza del 20. 9. 2023 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui agli artt. 190 e 352 c. p. c.
L'appello proposto è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini seguenti.
L'appellante ha proposto quattro motivi di gravame.
Con il primo ha censurato l'errata ricostruzione del fatto e la violazione di legge rilevante ai fini della decisione gravata.
Secondo l'appellante il giudice di primo grado pur riconoscendo l'erroneità della stima del danno operata dal Controparte_4
e la bontà della stima da parte del consulente
[...]
tecnico di ufficio dei costi di ristrutturazione dell'edificio non interamente perito, avrebbe applicato coefficienti di deprezzamento in relazione al valore di ricostruzione degli immobili usciti interamente distrutti dall'incendio doloso, sostenendo che contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata la volontà del legislatore sarebbe stata quella di riconoscere per intero il risarcimento del danno sofferto per poter ricostituire in pienezza il patrimonio leso al soggetto indennizzato;
quindi, alla luce della riconosciuta erroneità della stima relativa all'indennizzo ha r.g. n. 3 chiesto la liquidazione dell'ulteriore importo (€ 413.143,00) a favore dell'odierna appellante.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato il difetto di motivazione, l'errata ricostruzione del fatto e la violazione di legge rilevante ai fini della decisione gravata.
L'appellante ha evidenziato che dall'esame parallelo tra la CTU e la sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha recepito i seguenti valori espressi dal consulente:
€ 55.473,61 quali oneri di ristrutturazione dell'immobile danneggiato;
€ 75.069,00 quale corrispettivo degli oneri professionali relativi;
€ 541.792,00 quale valore di ricostruzione dei fabbricati interamente distrutti.
Il Tribunale ha interamente recepito i primi due valori, ed ha riconosciuto in modo parziale il terzo valore, riducendolo per effetto dell'applicazione sullo stesso di coefficienti riduttivi, peraltro erroneamente, su tutte le voci di spesa che concorrevano alla determinazione del suddetto totale.
Il Tribunale avrebbe erroneamente recepito le osservazioni critiche alla bozza di CTU provenienti dal consulente di parte del , in tal CP_3
modo riducendo il totale stimato mediante l'applicazione di un coefficiente dello 0,68 % per vetustà, di un coefficiente dello 0,70 % per obsolescenza e di un coefficiente dello 0,80 % per le caratteristiche intrinseche degli immobili.
Tali coefficienti non sarebbero previsti da alcuna norma di diritto positivo, e la loro applicazione non sarebbe stata adeguatamente motivata dal giudice di primo grado.
Sul punto l'appellante ha sostenuto che laddove la sentenza ha affermato che “parte del compendio immobiliare investito dall'incendio, ed acquisito in proprietà dalla era stato edificato in epoca Parte_2
r.g. n. 4 antecedente all'anno 1967, e per il resto non era di recente realizzazione (v. il contratto di compravendita a rogito notar degli Uberti del Persona_1
22. 2. 2011, rep. n. 24550, stipulato al prezzo di € 404.480,00” non avrebbe tenuto conto del fatto che per gli originari locali “Esposizione” e “Deposito
Esposizione” (quelli da ricostruire) era stato presentato un progetto per cambio di destinazione d'uso del locale da “Deposito Esposizione” ad
“Esposizione Vendita” di cui al prot. N. 235 del 7. 1 2013, con rilascio del permesso di costruire n. 20 del 6. 3. 2013.
In considerazione dell'epoca di realizzazione e delle opere edili sugli stessi assentite ed eseguite non troverebbe giustificazione la riduzione operata ovvero la sua percentuale, considerando che l'incendio foriero del danno lamentato in giudizio risaliva al 2013.
Le stesse considerazioni sarebbero valide anche rispetto al secondo di detti coefficienti, tenuto conto del fatto che la normativa tecnica vigente all'epoca dei fatti in relazione agli elementi strutturale, funzionale ed impiantistica degli edifici distrutti era la medesima sia all'epoca della loro realizzazione, sia alla data della loro distruzione.
Peraltro, il c. d. coefficiente di obsolescenza a seconda delle singole categorie oggetto di analisi (insediamenti industriali, civili, etc.) varia in maniera rilevante a seconda dell'intervento o dell'opera progettata.
Nel caso di specie il Tribunale si sarebbe limitato a fare applicazione generica, rispetto a tutte le voci del computo metrico dei lavori da farsi, di detto coefficiente, senza giustificare con adeguata motivazione il motivo della correttezza della riduzione del valore dei beni nella percentuale applicata.
Rispetto al terzo coefficiente di riduzione applicato l'appellante ha segnalato due elementi rilevanti che avrebbero dovuto essere presi in considerazione: l'immobile è collocato lungo la strada via dei Martiri
Atellani del Comune di Sant'Arpino, direttrice provinciale di collegamento r.g. n. 5 tra le città di Aversa e Caivano, strada di notevole flusso veicolare ed a forte vocazione commerciale;
e quanto alle caratteristiche delle strutture portanti, poiché erano state oggetto di condono edilizio, ne era stata accertata la loro conformità dal punto di vista sismico alla normativa vigente, ed in relazione alla loro resistenza al fuoco si sarebbe dovuto tenere conto di quanto evidenziato nella CTU.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato il difetto di motivazione, l'errata ricostruzione del fatto e la violazione di legge rilevante ai fini della decisione gravata.
L'appellante ha sostenuto che il costo di ricostruzione indicato in sentenza è stato il frutto della media tra tre preventivi di spesa, tenendo conto anche dei c. d. costi di sicurezza, ma l'abbattimento dei valori con applicazione dei coefficienti di riduzione comporterebbe la riduzione anche dei costi di sicurezza, che sarebbero invece immodificabili.
I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente essendo strettamente connessi, sono infondati e devono essere respinti.
La Corte osserva che la ratio legis della legge 18. 03. 1999, n. 44 e ss. mod. è ispirata all'«incentivazione delle vittime dell'estorsione ad atteggiamenti collaborativi nei confronti della giustizia» (v. Cons. Stato
Sez. VI, 05.12.2005, n. 6959).
Dal tenore dell'art. 1 e dell'art. 3, comma 1, della normativa in parola emerge che si tratta di un intervento volto ad elargire un contributo di ristoro monetario corrisposto a chi, esercente un'attività imprenditoriale professionale o lato sensu economica a proprio rischio, ha dovuto subire danni patrimoniali dipendenti da lesioni (anche personali) in conseguenza di fatti di estorsione.
In altri termini, il «Legislatore si è preoccupato di rendere indenni i soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, ecc. dai danni alle cose ed alla persona derivanti da attività delittuose r.g. n. 6 dirette ad ottenere l'adesione a richieste estorsive, e ciò a prevenzione e sradicamento del fenomeno, ma non dei corrispettivi dagli stessi erogati in adesione alla richiesta estorsiva…» (v. T.A.R. Catania (Sicilia), sez. IV,
26/11/2013, (ud. 10/10/2013, dep. 26/11/2013), n. 2873). P Al riguardo deve rilevarsi che le censure formulate dalla .
[...]
traggono origine dal non condivisibile presupposto della natura CP_1
risarcitoria del contributo di cui alla legge n. 44/1999, e deve quindi essere condivisa, invece, la valutazione preliminare effettuata dal Tribunale che ha evidenziato che “ con la L. n. 44/1999, istitutiva del Fondo di Solidarietà in favore delle Vittime di richieste estorsive e dell'usura, si è inteso fronteggiare, sul piano economico, il fenomeno dell'estorsione, sovente correlato alla criminalità di stampo mafioso, apprestando presìdi in favore delle vittime, sulla falsariga di quanto già previsto dalla L. n. 108/1996
(istitutivo del fondo di solidarietà in favore delle vittime dell'usura); in particolare, a termini dell'art. 1 della legge, si è previsto: “Ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge”. Trattasi di sussidio funzionale ad attenuare od ovviare alle conseguenze patrimoniali sofferte dalle vittime del reato di estorsione, ed a creare le condizioni socio - economiche più favorevoli per il contenimento di tali fenomeni criminali, particolarmente diffusi in alcune aree geografiche dell'Italia (v. in particolare gli artt. 3, 4 e
5).
Quanto all'ammontare dell'elargizione, la legge istitutiva ha previsto
(art. 9) che questa fosse “... corrisposta, nei limiti della dotazione del
Fondo previsto dall'art. 18, in misura dell'intero ammontare del danno e comunque non superiore a lire 3.000 milioni”, salva l'impossibilità di valicare il limite di lire 6.000 milioni, nell'ambito di ciascun triennio.
Quanto alla stima dell'ammontare del danno, la legge ha previsto (art.
r.g. n. 7 10) che esso fosse determinato: “a) nel caso di danno a beni mobili o immobili, comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno, salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 3; b) nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, ovvero a intimidazione anche ambientale, sulla base del mancato guadagno inerente all'attività esercitata dalla vittima”, e che “Il mancato guadagno, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, è valutato con equo apprezzamento delle circostanze, tenendo conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale”.
D'altronde, con d.P.R. n. 455/1999, è stato adottato il “Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ai sensi dell'articolo 21 della l. 23 febbraio
1999, n. 44” (poi abrogato dall'art. 29 del d.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60, recante “Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10”, ma vigente all'epoca dei fatti per cui è causa).
Secondo tale Regolamento (art. 17, comma 1), l'elargizione “è concessa, a titolo di contributo per il danno subìto, nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 7, 9 e 11 della legge ed è corrisposta in una o più soluzioni tenendo conto delle disponibilità del fondo e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande”.
Alla stregua di tale premessa il Tribunale ha condivisibilmente motivato in ordine al parziale accoglimento della domanda nei seguenti termini: “La domanda in citazione è parzialmente fondata, sicché va accolta, ma per ammontare inferiore a quello stimato dal consulente tecnico d'ufficio, per quanto ora argomentato. Di vero, è sancito da norma di fonte primaria che l'elargizione da concedere alle vittime delle richieste estorsive r.g. n. 8 debba essere “in misura dell'intero ammontare del danno” (art.9 L. n.
44/1999), e quindi non eccedente l'ammontare del danno, ovviamente previa deduzione delle indennità assicurative eventualmente percepite dalla parte danneggiata. Se così non fosse, il soggetto destinatario dell'elargizione beneficerebbe di somme non compensative di alcun danno, con sua indebita locupletazione a carico dello Stato. Tale principio è ben valido quanto ai rapporti obbligatori tra privati, in cui è vietato l'arricchimento patrimoniale che sia sprovvisto di causa giustificativa (v. gli art. 2033 e ss., 2041, 1908 c.c.), ed è altrettanto valido nella fattispecie, in cui appunto si discorre di un sussidio/indennizzo/risarcimento che, in ogni caso, non può evidentemente eccedere la perdita patrimoniale effettivamente sofferta dal soggetto destinatario di condotte estorsive o di usura. Ciò posto, in caso di perimento integrale di un immobile, la perdita
(danno emergente) sofferta dal danneggiato non può che essere equivalente al valore dell'immobile, alla data del suo perimento (si veda l'art. 1908 comma 1° c.c., nella analoga materia di quantificazione dell'indennità assicurativa); tale è, infatti, il valore presente nel patrimonio del danneggiato, alla data dell'evento-dannoso, e quindi il valore dissipato in conseguenza del ridetto danno-evento. Le considerazioni che precedono conducono a conseguenze di rilievo, quanto alla fattispecie considerata. La parte attrice ha chiesto di accedere ai benefici del Fondo di Solidarietà per vedersi indennizzare: (a) della perdita integrale di due immobili (contigui) interessati da incendio doloso (a scopo estorsivo) precedentemente adibiti a locale esposizione, nonché ad esposizione e vendita;
(b) del danneggiamento di un terzo edificio già destinato ad uso ufficio/esposizione, attualmente già ristrutturato. Non ha svolto domanda d'indennizzo (né all'autorità governativa, né in sede giudiziale) quanto al mancato guadagno, sebbene fosse abilitata a chiederne rifusione. Ciò premesso, mentre non risultano osservazioni di rilievo (o comunque le r.g. n. 9 stesse paiono adeguatamente confutate dal consulente d'ufficio, quanto alla stima dei costi di ristrutturazione dell'edificio non interamente perito all'esito dell'incendio (€ 55.473,61), il tribunale deve concordare con le osservazioni del consulente di parte convenuta, in merito alla doverosa applicazione di opportuni coefficienti di deprezzamento, al valore di ricostruzione degli immobili usciti interamente distrutti dall'incendio.
Difatti, come notato da quel consulente, parte del compendio immobiliare investito dall'incendio, ed acquisito in proprietà dalla Im.
[...]
era stato edificato in epoca antecedente all'anno 1967, e per il resto CP_1
non era di recente realizzazione (v. il contratto di compravendita a rogito notar. del 22 febbraio 2011, rep. n. 24550, Controparte_5
stipulato al prezzo di € 404.480,00, all. 1 alla citazione, art. 4 del rogito notarile). Dunque, risulta errato aver fatto riferimento al valore a nuovo dei costi di ricostruzione (come ritenuto fare dal consulente d'ufficio), perché così facendo si è assegnato, agli immobili andati distrutti dall'incendio, un valore che essi effettivamente non avevano, alla data del sinistro, e quindi si è commisurata l'entità dell'indennizzo/risarcimento ad una perdita effettivamente non subita dalla parte danneggiata. In breve, il consulente ha parametrato le sue stime ad immobili di nuova costruzione, che non erano presenti nel patrimonio della parte danneggiata, sì da pervenire ad una liquidazione di ammontare eccedente la perdita
Parte effettivamente subita dalla Ed è bene aggiungere, a tal CP_1
proposito, che non rileva – ai fini dell'odierno decidere – che la Circolare prot. BE-2610 del 26 settembre 2007, adottata dal Commissario C straordinario del Governo per coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura (v. all. 6 al fascicolo di parte attrice), prevedesse, in caso di danno da perimento integrale di bene immobile, che l'indennizzo avrebbe dovuto essere parametrato al “valore di ricostruzione (al netto dell'IVA)”.
Ciò per due ordini di ragioni: (a) perché la sintetica dizione “valore di
r.g. n. 10 ricostruzione” non pare incompatibile con il principio di necessaria commisurazione del risarcimento/indennizzo al danno effettivamente sofferto dal danneggiato, consacrato anche nelle norme di fonte primaria, sopra richiamate (v. l'art. 9, nonché l'art. 10 comma 1 lett. a) della L. n.
44/1999): in altri termini, il termine “ricostruzione” ben può essere inteso come riedificazione della costruzione preesistente (sinonimi, nel dizionario della lingua italiana, sono “riedificazione, ripristino”); (b) perché, diversamente opinando, dovrebbe concludersi per la radicale illegittimità dell'interpretazione di fonte amministrativa, in quanto prescelta travisando la norma di legge.
Questo, senza considerare che la prassi amministrativa in senso stretto, in cui si annoverano le circolari interpretative/esplicative, non costituendo fonte di diritto, non vincola affatto l'autorità giudiziaria, nell'attività di interpretazione della legge demandata dall'art. 113 c.p.c.
(principio pacifico: v. per tutte Cass. n. 23960 del 24/11/2015: “la prassi amministrativa, di cui sono espressione gli atti regolamentari, le circolari, le risoluzioni o i singoli provvedimenti della P.A., non è suscettibile di produrre alcun diritto vivente vincolante per il giudice nell'interpretazione di disposizioni di legge, ma può contribuire, come dato fattuale concorrente con i dati linguistici del testo, ad orientarne l'esegesi nei limiti consentiti dal dettato normativo e dalle indicazioni della giurisprudenza”;
Cass. n. 220 del 24/01/1938 “le circolari, specie in materia collegata con la prassi amministrativa, come quella finanziaria, debbono essere prese in considerazione, per l'autorità loro propria, non però sino al punto di ritenerle vincolative, dovendo la legge essere sempre intesa secondo il suo contenuto obiettivo”). Pertanto, il tribunale ritiene far proprie le osservazioni mosse, sul punto, dal consulente dell'amministrazione convenuta, alle pagg. 6 e 7 delle note rimesse al consulente d'ufficio, e r.g. n. 11 reputa corretto applicare, alle stime espresse dal consulente d'ufficio, comunque adeguatamente motivate, quei coefficienti di deprezzamento indicati dal consulente di parte, sulla cui astratta congruità tecnica, merita ripetere, non è pervenuta idonea contestazione da parte del consulente d'ufficio (se non invocando una personale interpretazione giuridica delle disposizioni di legge e di circolare, che il tribunale non condivide). Ne consegue che il credito riconoscibile in favore dell'attrice possa essere così calcolato: (1) € 55.473,61 a titolo di oneri di ristrutturazione dell'immobile rimasto danneggiato dall'incendio (v. pag. 25 della relazione di ctu); (2) €
206.314,39 per valore di ricostruzione dei due fabbricati interamente distrutti (somma ottenuta moltiplicando la cifra di € 541.792,00, stimata dal consulente d'ufficio, per i coefficienti di deprezzamento indicati dal consulente della parte convenuta: 0,68 x 0,70 x 0,80); (3) € 75.069,00 per oneri professionali (v. pag. 25 cit.); il tutto per complessivi € 336.857,00, da cui detrarre la somma di € 186.000,00 (già percepita a titolo d'indennità assicurativa) nonché la somma di € 69.750,00 (già liquidata dall'autorità prefettizia), con la conseguente condanna, dell'amministrazione convenuta, al pagamento della differenza di € 81.107,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo”.
La Corte rileva che a fronte dell'articolato percorso argomentativo adottato dal Tribunale, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ha dato conto di tutti gli aspetti che hanno condotto alla determinazione finale del quantum dell'indennizzo da corrispondersi all'appellante, quest'ultima si è limitata, in modo del tutto generico, ad indicare alcuni aspetti che a suo dire avrebbero dovuto modificare in senso a lei favorevole la determinazione del quantum dell'indennizzo stabilito dal
Tribunale, ma che in concreto non sono stati supportati da precise indicazioni, anche numeriche, in grado di poter condurre ad una diversa valutazione degli elementi già considerati dal Tribunale, le cui r.g. n. 12 argomentazioni e conclusioni sono pienamente condivise da questa Corte.
Alla stregua di quanto sinora esposto i primi tre motivi devono ritenersi infondati e devono essere respinti.
Con il quarto motivo l'appellante ha lamentato il vizio di motivazione e la violazione di legge rilevante ai fini della decisione gravata, evidenziando che in presenza dell'accoglimento della domanda, sia pure parziale, il Tribunale avrebbe errato nel compensare integralmente le spese di lite e nel porre le spese di CTU a carico di ciascuna parte nella misura del 50 %.
Il quarto motivo è fondato e deve essere accolto nei termini seguenti.
Sul punto il Tribunale ha così motivato: “Si provvede dunque come in dispositivo;
attesa la rilevante differenza tra l'importo della domanda
(disputatum) e l'importo della condanna irrogata a carico della parte convenuta (decisum), si profila la reciproca soccombenza delle parti;
sussistono pertanto ragioni sufficienti alla compensazione integrale delle spese del giudizio”.
La Corte al riguardo osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.» (v. Cass. SS UU n. 32061/2022).
Conseguentemente, ferma restando la suddivisione delle spese per la r.g. n. 13 CTU nella misura del 50 % ciascuno tra le parti, devono essere rideterminate le spese del primo grado di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, come da dispositivo, essendo stata articolata, nel caso di specie, una sola domanda da parte dell'odierna appellante, e non essendovi né domande contrapposte, né i presupposti previsti dall'art. 92, 2
° comma, c. p. c.
Alla stregua di quanto sinora esposto il quarto motivo deve ritenersi fondato e deve essere accolto nei termini che precedono.
Alla stregua di quanto sinora esposto l'appello proposto deve ritenersi parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che precedono.
Quanto alle spese: per effetto dell'accoglimento dello specifico motivo in precedenza esaminato, le spese del primo grado di giudizio seguono il principio della soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario,
a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata;
invece, quanto alle spese del presente grado di giudizio, in ragione dell'accoglimento di un unico motivo di gravame, e del rigetto dell'appello in relazione al quantum complessivamente dovuto la Corte ritiene di doverle compensare nella misura di due terzi.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 20895/2018 emessa dal Tribunale di Roma – II Sezione civile, in data 31. 10. 2018, notificata il 4. 4. 2019, così provvede: A) In parziale accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il al CP_3 CP_3
rimborso in favore del difensore della società appellante, l'avv.
Alessandro Romano, delle spese processuali del primo grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi € 11.300,00 a r.g. n. 14 titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali, oltre al rimborso del CU;
B) Conferma nel resto la sentenza impugnata;
C) Condanna il al rimborso in favore del Controparte_3
difensore della società appellante, l'avv. Alessandro Romano, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio, già tenuto conto della compensazione delle spese tra le parti nella misura di due terzi, in complessivi € 3,400,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali, oltre al rimborso del CU.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 15