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Sentenza 24 giugno 2024
Sentenza 24 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/06/2024, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2024 |
Testo completo
RG 498/2017
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Murtas, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Sassari, Via
Brigata Sassari n. 65;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti Giuliana Murino e Roberto Di CP_1 P.IVA_1
Tucci, elettivamente domiciliato in Sassari, Piazza Marconi n. 8;
CONVENUTO
OGGETTO: malattia professionale
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
27.3.2017, ha convenuto in giudizio , al fine di sentire Parte_1 CP_1
accogliere le conclusioni di seguito riportate.
2. Il ricorrente ha dedotto di aver presentato in data 19 novembre 2015 domanda per il riconoscimento della natura professionale della patologia “BPCO di grado moderato (II stadio GOLD)” da cui risultava affetto.
3. Tale malattia sarebbe stata la conseguenza dell'attività lavorativa svolta quale operaio polivalente–carpentiere-tubista all'interno del complesso industriale prima denominato
S.I.R., poi ENICHEM ed ora SYNDIAL di Porto Torres, dal 25.11.1974 al 2003. 4. Nel corso di tale attività, difatti, parte ricorrente ha allegato di essere stato a contatto con l'amianto per tutta la durata della prestazione lavorativa, mediante manipolazione diretta di attrezzature composte di tale materiale. Inoltre, il lavoratore ha dedotto di aver inalato i fumi sprigionati dalle lavorazioni di saldatura, in un ambiente fortemente inquinato e privo di filtri di aspirazione.
5. La domanda veniva tuttavia respinta dall' . Sicché, il sig. ha quindi CP_1 Pt_1 introdotto il presente giudizio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2) riconoscersi il sig. affetto da malattia professionale dal dì della Parte_1
domanda o da quello eventualmente accertando;
3) condannare l' a corrispondere l'indennità da malattia professionale nella CP_1
misura che verrà accertata in corso di causa;
4) con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo;
5) con vittoria di diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto Avvocato anticipante.”.
6. Si è ritualmente costituito in giudizio l' , eccependo anzitutto l'esistenza di un CP_1
giudicato esterno rispetto alla domanda avanzata dal ricorrente, atteso che con la sentenza di questo Tribunale, n. 559 del 2000, era già stata respinta la domanda di riconoscimento della tecnopatia avanzata da parte dell'assicurato.
7. Inoltre, l' ha eccepito la prescrizione triennale della pretesa avversaria, atteso che il CP_2
termine avrebbe dovuto decorrere dal 1999, data di presentazione del precedente ricorso giudiziale.
8. In ogni caso, l' ha domandato il rigetto del ricorso nel merito, essendo infondata la CP_1
domanda azionata.
9. Istruita la causa mediante prova orale per testi e CTU medico-legale, mutata la persona del giudice, la causa viene decisa alla scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
10. Anzitutto occorre occuparsi delle eccezioni preliminari sollevate da parte del convenuto.
Queste vanno respinte.
11. Difatti, si pone in evidenza che la precedente domanda, per quanto risulta dal testo della sentenza n. 559 del 2000 prodotta da (doc. 4), afferiva a una diversa patologia CP_1
2 rispetto a quella oggetto del presente giudizio, atteso che, al di là del riferimento alla broncopneumopatia, l'allora CTU aveva concluso che il sig. “è affetto da un Pt_1 deficit funzionale polmonare di tipo ventilatorio misto di grado lieve”.
12. Nel caso di specie, invece, l'assicurato deduce la sussistenza di BPCO di grado moderato
(II stadio GOLD), quale conseguenza del contatto con l'amianto e delle esalazioni relative ai lavori di saldatura, certificata specificamente solo in data 15.1.2015, per quanto risulta dalla attestazione medica in atti e dalla domanda amministrativa. Né in ogni caso nella documentazione sanitaria vi è alcuna certificazione dell'affezione da tale patologia antecedente al 19.5.2014.
13. Pertanto, non viola il ne bis in idem la domanda oggi proposta da parte del ricorrente, facendo riferimento a una patologia e a un fattore di rischio diverso da quello precedente, cui è stato esposto nel corso della vita lavorativa.
14. Né ha dedotto che il sig. fosse a conoscenza della potenziale nocività CP_1 Pt_1 dell'esposizione all'amianto, né che vi fosse consapevolezza in capo all'assicurato del possibile collegamento tra la patologia contratta e tale esposizione.
15. Per tali ragioni, devono essere superate entrambe le preliminari eccezioni sollevate dall' convenuto, sia con riferimento al giudicato esterno, sia rispetto alla CP_2
prescrizione del diritto, essendo la domanda amministrativa stata avanzata (19.11.2015) nel termine triennale decorrente dalla prima certificazione dello stato patologico e consapevolezza del possibile collegamento con l'esposizione all'amianto.
16. Nel merito il ricorso è comunque infondato.
17. In ordine alla eziologia lavorativa della malattia denunciata, occorre premettere, nel ricostruire la portata degli oneri probatori gravanti sulle parti, che in materia di malattia professionale per l'accertamento della eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo cui deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso in cui sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo un'assoluta certezza;
tale prova – il cui onere grava sul lavoratore – deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un notevole grado di probabilità, anche attraverso l'utilizzo di dati epidemiologici che consentano di suffragare una qualificata probabilità desunta anche da altri elementi;
trova inoltre diretta applicazione nella materia delle malattie professionali
3 la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge
(giurisprudenza consolidata, da ultimo: Cass. civ. 10.4.2018 n. 8773; Cass. civ.
12.10.2012 n. 17438; Cass. civ. 10.2.2011 n. 3227; Cass. civ. 19.1.2011 n. 1135; Cass. civ.
4.11.2010 n. 22441).
18. Nel caso di specie, il consulente tecnico d'ufficio, con analisi approfondita e condivisibile, ha concluso che la patologia da cui è affetto il sig. non potesse Pt_1
essere causalmente ricollegabile allo svolgimento delle lavorazioni riportate in narrativa.
19. Per quanto concerne anzitutto il rapporto tra l'esposizione all'amianto e la BPCO, il CTU così rileva: “L'amianto o asbesto è il termine generale per un gruppo di fibre naturali composte da silicati idrati di magnesio. Lo spettro dei disturbi pleuropolmonari associati all'esposizione all'amianto comprende:
● Asbestosi La Diagnosi clinica sicura di asbestosi, per la maggior parte dei pazienti, può essere fatta sulla base dell'anamnesi di esposizione e dei risultati della HRCT.
Raramente è necessario l'esame del tessuto polmonare per stabilire una diagnosi. Ci sono tre risultati chiave che supportano la diagnosi di asbestosi:
■ Una storia affidabile di esposizione all'amianto con un adeguato periodo di latenza dall'inizio dell'esposizione al momento della presentazione e/o presenza di marcatori di esposizione (ad esempio, placche pleuriche, che sono virtualmente patognomoniche di una precedente esposizione, o recupero di sufficienti quantità di fibre/corpi di amianto nel lavaggio broncoalveolare o nel tessuto polmonare).
► Nel caso di specie, considerando la dichiarazione dello di esposizione CP_3
all'amianto, possiamo considerare questo primo criterio soddisfatto pur in assenza della presenza delle placche pleuriche, della assenza di un campione di lavaggio broncoalveolare con la presenza delle fibre dell'amianto e pur in assenza di un campione di tessuto polmonare diagnostico.
4 ■ Evidenza certa di fibrosi interstiziale, come manifestata da uno o più dei seguenti: crepitii di fine inspirazione all'esame del torace;
volumi polmonari ridotti e/o DLCO;
presenza di tipici reperti alla radiografia del torace o alla HRCT di malattia polmonare interstiziale;
o evidenza istologica di fibrosi interstiziale.
●Assenza di altre cause di malattia polmonare diffusa del parenchima. (Vedere
"Approccio all'adulto con malattia polmonare interstiziale: test diagnostici", sezione
"Cause di ILD".)
► Questo secondo criterio, invece non viene soddisfatto in quanto le ripetute TC del torace non hanno mai messo in evidenza un quadro di fibrosi interstiziale certa. D'altra parte, clinici che hanno avuto in cura il ricorrente non hanno mai preso in considerazione una tale diagnosi. Quindi si può concludere che pur essendo stato esposto all'amianto, questa esposizione non è stata tale da determinare una asbestosi, così come definita secondo almeno i criteri diagnostici clinici, pur non richiamando quelli istologici.
● Malattia pleurica (versamento benigno di amianto, placche pleuriche benigne focali e diffuse).
► In questo caso la risposta è più semplice non avendo disponibile evidenza clinica di versamento benigno da amianto, placche pleuriche benigne focali e diffuse. Pertanto non possiamo ipotizzare una patologia legata all'esposizione all'asbesto con interessamento pleurico benigno.
● Tumori maligni (carcinoma polmonare non a piccole cellule e a piccole cellule, nonché il mesotelioma maligno.
► Anche questo caso, allo stato attuale delle evidenze cliniche, non sono disponibili elementi per poter affermare che l'esposizione all'asbesto ha causato le patologie tumorali maligne: il carcinoma polmonare non a piccole cellule e a piccole cellule e il mesotelioma maligno.
In sintesi, secondo letteratura scientifica citata e aggiornata, tra le patologie secondarie all'esposizione all'asbesto non compare la BPCO, le alterazioni della funzionalità respiratoria che sono presenti in Atti, non possono essere messe in relazione causale con
l'esposizione all'asbesto non essendo presente una delle patologie specifiche causate da tale agente tossico, anche se tabellato, e più specificatamente, mancando il quadro clinico che soddisfa i criteri diagnostici per la diagnosi di asbestosi, come sopra
5 precisato e, d'altra parte la BPCO non compare nella lista delle patologie indotto dall'asbesto”.
20. Il CTU ha poi così proseguito l'analisi della broncopneumopatia cronica ostruttiva cui è affetto il ricorrente: “Questa condizione è il risultato di una complessa interazione tra fattori di rischio clinici e molecolari (cioè genetici). Queste interazioni sono la ragione per cui due individui possono avere fattori di rischio clinici identici, ma solo uno svilupperà la BPCO. L'identificazione dei fattori di rischio per la BPCO e una migliore comprensione delle loro interazioni possono portare a strategie che riducono la prevalenza della BPCO.
Fattori di rischio definiti per la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) comprendono il fumo e l'aumento della reattività delle vie aeree.
Anche le esposizioni ambientali (diverse dal fumo) è stata chiamata in causa, l'atopia, la carenza di antiossidanti e la precedente tubercolosi possono essere fattori di rischio. È stata proposta una tassonomia dei tipi di BPCO basata su questi fattori di rischio
("eziotipi").
Rispondere con precisione a questo problema, comporta la necessità di approfondire i fattori di rischio per la BPCO che, come accennato nella parte iniziale, sono numerosi.
(eziotipi). Procedendo pertanto in maniera sistematica
Deficit di alfa-1 antitripsina (AAT)
Il deficit di alfa-1 antitripsina (AAT) è una malattia ereditaria clinicamente sottostimata che colpisce i polmoni, il fegato e, raramente, la cute. Nei polmoni, il deficit di AAT causa la broncopneumopatia cronica ostruttiva.
Il deficit di alfa-1 antitripsina (AATD) è generalmente considerato raro, in realtà è sottostimato.
► Non abbiamo visto evidenza documentale, né viene discussa questa ipotesi in Atti.
Possiamo comunque affermare che tale patologia ha una data di insorgenza in età più giovane: 46 ± 11 anni.
Esposizioni ambientali
Inquinamento, biomassa ed esposizioni professionali – Numerosi studi indicano che anche l'esposizione ambientale a particolato, polveri, vapori, fumi o antigeni organici potrebbero essere un fattore di rischio per la BPCO.
6 ► Tuttavia, un ampio studio internazionale condotto su quasi 29.000 individui provenienti da 34 paesi (sia a reddito alto che basso/medio) e recentemente pubblicato nel 2023, ha valutato l'associazione dei sintomi respiratori (cioè tosse cronica, catarro cronico, dispnea e fischi respiratori) e i parametri di funzionalità polmonare (cioè capacità vitale forzata (FVC) ed espirazione forzata volume in 1 s (FEV1)/FVC) con le esposizioni professionali. Lo studio Burden of Obstructive Lung Disease (BOLD), ha raccolto dati in diverse regioni del mondo in modo standardizzato. Lo studio ha dimostrato che i sintomi respiratori erano associati alla condizione lavorativa in ambienti in cui è probabile che l'esposizione a polveri e fumi sia elevata. Nel complesso, questi risultati concordano con due revisioni recenti che riportano relazioni significative tra la bronchite cronica e la dispnea con esposizioni professionali a polveri organiche, polveri
o fumi inorganici (minerali).
Al contrario, il lavoro non ha dimostrato alcuna associazione tra le esposizioni professionali e le determinazioni della funzione polmonare. La funzione polmonare era inferiore nei minatori e nelle aziende di trasformazione chimica o plastica con lunghi periodi di esposizione, ma queste differenze non erano statisticamente significative.
Questi risultati sono simili a quelli trovati in precedenza nello studio BOLD pubblicato nel 2018, in cui era più probabile che si verificasse la comparsa di catarro cronico ma non ostruzione cronica del flusso d'aria tra coloro che utilizzavano combustibili solidi rispetto a coloro che non li utilizzavano per niente. In altri termini è stato dimostrato che lavorare in ambienti con elevata esposizione alla polvere o fumi è associato ad un aumento dei sintomi respiratori, ma questi non erano correlati con diminuzioni della spirometria post broncodilatatrice coerenti con la diagnosi di BPCO.
Allo stesso tempo la Gazzetta Ufficiale del 21.07.2008 alla pagina 49 tra le Cause di
Broncopneumopatia cronica Ostruttiva indica la Saldatura elettrica, la saldatura e taglio all'ossiacetilene.
► Queste posizioni apparentemente contrastanti possono essere spiegate dalle date in cui è stata pubblicata la Tabella e quelli che sono i recenti studi pubblicati (ultimo nel
2023, come appena citato).
Appare invece condivisa riclassificazione della IARC che, relativamente ai fumi di saldatura li ha riclassificati da classe 2B (possibili cancerogeni) a classe 1
(Cancerogeni).
7 ► Tale condizione, tuttavia, non si applica al caso in specie, non essendo il ricorrente affetto da un carcinoma.
Avendo esaminato tutti questi fattori di rischio rimane da esaminare quello che rappresenta: “Il fattore di rischio più comune per la BPCO”: il fumo di sigaretta.
Fumo di sigaretta
Praticamente questo fattore è stato completamente ignorato sia da parte ricorrente che da parte resistente, pur essendo “il fattore di rischio più comune (overwhelmingly: più schiacciante) per lo sviluppo della BPCO.
Numerosi studi epidemiologici indicano che il fumo di tabacco è di gran lunga il fattore di rischio più importante per la BPCO.
Le influenze genetiche possono aumentare la suscettibilità di un individuo agli effetti dannosi del fumo di sigaretta.
► Nel caso di specie è fuori discussione che questo fattore abbia un rilievo che non può essere ignorato. Secondo quanto riportato in atti, nell'arco di tempo indicato sino al 2017 il ricorrente, fumando da 35 anni 20 sigarette/die, significa che, a quella data, aveva fumato almeno 255.500 sigarette. Ma questo numero risulterebbe ancora maggiore se si dovesse calcolare secondo quanto riportato nell'anamnesi fisiologica (20-25 sigarette/die facendo riferimento alla cartella clinica del 1995).
Un numero che può ben rendere conto, in via esclusiva, del quadro diagnosticato di
Broncopneumopatia cronica ostruttiva.
La quantità e la durata del fumo contribuiscono alla gravità della malattia.
Pertanto, un passo fondamentale nella valutazione dei pazienti con sospetta BPCO è accertare il numero di pacchetti-anno fumati. (pacchetti di sigarette al giorno moltiplicati per il numero di anni).
Un'anamnesi sul fumo di sigaretta dovrebbe includere l'età di inizio e l'età di cessazione, poiché i pazienti potrebbero sottostimare il numero di anni in cui hanno fumato.
Fumando abbastanza, quasi tutti i fumatori svilupperanno una funzione polmonare sensibilmente ridotta. Mentre gli studi hanno mostrato una “curva dose-risposta”
8 complessiva per il fumo e la funzionalità polmonare, alcuni individui sviluppano malattie gravi con meno pacchetti-anno e altri hanno sintomi minimi o assenti nonostante molti pacchetti-anno.
In assenza di un'ulteriore predisposizione, è improbabile che fumare meno di 10-15 pacchetti di sigarette-anno provochi la BPCO.
► Nel caso di specie il ricorrente, alla data di presentazione della denuncia di malattia professionale, nel 2017, aveva fumato, come detto, almeno, 250.500 sigarette (dicasi circa duecentocinquantamila e cinquecento sigarette), un numero straordinariamente elevato, ovvero ben oltre i 10-15 pacchetti-anno al di sotto del quale è improbabile che il fumo provochi la . Pt_2
Infatti, tradotto in numero di pacchetti di sigarette-anno significa che ha fumato un numero di pacchetti-anno superiore di oltre 2-3 volte la soglia al di sotto della quale la
BPCO possa essere considerata improbabile e rendendo pertanto certo, come lo sviluppo della BPCO sia legata al fumo di sigaretta.
Ma c'è di più, il ricorrente continua tutt'ora a fumare senza interruzione, pertanto sono praticamente 41 gli anni che fuma. Oggi dichiara di fumare dieci sigarette/die, che comunque vanno a sommarsi già ai significativi valori registrati, raggiungendo valori di esposizione ancora più elevati, e sebbene abbia cessato la propria attività lavorativa da
20 anni, ovvero è stato allontanato da ogni esposizione professionale che parte ricorrente indica come la causa della BPCO, in questi anni le prove di funzionalità respiratoria sono ulteriormente peggiorate.
Per quanto sinora riportato è evidente che tale esposizione al fumo di sigaretta è sicuramente caratterizzata da una efficacia esclusiva nel causare la BPCO”.
21. Il ricorrente ha contestato le risultanze dell'elaborato peritale, eccependo la nullità della consulenza e contestando le conclusioni raggiunte dall'ausiliare del giudice, atteso che quest'ultimo avrebbe erroneamente attribuito efficacia causale alla sola abitudine tabagica, peraltro sovrastimando il numero di sigarette fumate dal sig. nonché Pt_1 omesso di considerare l'efficacia eziologica dei fumi e gas di saldatura, delle polveri industriali, del cadmio leghe e composti, nonché dell'anidride solforosa, cui il ricorrente sarebbe stato esposto.
9 22. Il ricorrente ha peraltro rilevato che tali fattori erano presenti nella tabellazione , CP_1
ragion per cui si dovrebbe presumere la sussistenza del nesso causale tra la patologia e l'attività lavorativa, avendo provato un'esposizione agli stessi.
23. Le doglianze mosse dal ricorrente sono tuttavia infondate.
24. Anzitutto, si osserva che con orientamento consolidato, la Suprema Corte afferma che l'elenco delle malattie oggetto di denuncia obbligatoria non amplia il catalogo delle patologie tabellate, come dimostra la puntualizzazione, contenuta nel D.Lgs. n. 38 del
2000, art. 10, comma 4 che l'elenco delle malattie di cui al testo unico, art. 139 conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui al testo unico, artt. 3 e 211. Gli elenchi succedutisi nel tempo in relazione al D.P.R. n. 1124 del
1965, art. 139 assumono valore probatorio vario - in relazione all'intensità probabilistica del nesso eziologico accertato dalla commissione scientifica - ma sempre nel quadro di una concreta verifica probatoria il cui onere incombe sull'assicurato (da ultimo, Cass. civ., sentenza n. 22837 del 12/09/2019).
25. Invero, le infermità tabellate dall'allegato al d.P.R. n. 1124 del 1965, come integrato dal d.P.R. n. 482 del 1975, hanno carattere tassativo e quindi non possono estendersi anche a casi non espressamente previsti (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 2496 del 10/03/1987).
26. Pertanto, con riferimento ai fumi e gas di saldatura, alle polveri industriali, al cadmio, leghe e composti, nonché all'anidride solforosa, la previsione degli stessi in tabella ex art. 139 del d.P.R. n. 1124 del 1965, come integrato dall'art. 10 del d.lgs. n. 38 del 2000, nel novero della lista I, non opera sul piano della presunzione dell'origine professionale della malattia e dell'inversione dell'onere probatorio, a differenza di quanto previsto nelle tabelle di cui all'art. 3 dello stesso decreto. Sicché spetta sempre all'interessato dimostrare la sussistenza del nesso eziologico tra patologia contratta e lavorazione svolta.
27. Allo stesso modo non rileva la circostanza che le nuove tabelle pubblicate col D.M. 10 ottobre 2023, in G.U. n. 270 del 18.11.2023, prevedano al n. 62 la tabellazione della
BPCO rispetto alle lavorazioni di saldatura: anzitutto, poiché ai fini dell'indennizzabilità di una malattia professionale, per accertare se si tratti di malattia tabellata, e quindi affinché l'assicurato possa giovarsi della relativa presunzione di eziologia professionale, occorre fare riferimento alla tabella vigente all'epoca dell'esposizione a rischio (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 1318 del 01/02/2002).
10 28. Inoltre, anche esaminando la tabella in discorso, così come anche quelle precedenti, emerge in ogni caso che per la è previsto un periodo massimo di indennizzabilità Pt_2
di 6 anni dalla cessazione della lavorazione. Nel caso di specie, essendo il rapporto di lavoro terminato da ben più tempo rispetto alla data di denuncia della malattia professionale, non può in ogni caso operare la relativa presunzione. Sicché, la prova positiva dell'esistenza del nesso teleologico grava sempre sulla parte ricorrente.
29. Sul punto si ritiene che il CTU abbia esaurientemente esaminato gli atti di causa e tutta la documentazione sanitaria disponibile, spiegando le ragioni per cui ha individuato quale fonte eziologica esclusiva della contratta quella del fumo da sigaretta, sulla base Pt_2
della letteratura scientifica analizzata e citata.
30. Rispetto poi ai fattori evidenziati da parte ricorrente nelle note scritte, si rileva che in sede di ricorso sono individuati quali rischi lavorativi cui è stato esposto il ricorrente quelli dell'amianto e dei fumi sprigionati dai lavori di saldatura, non essendo invece allegata un'efficacia eziologica rispetto all'esposizione alle polveri industriali, al cadmio, leghe e composti, nonché all'anidride solforosa. E solo rispetto all'amianto e ai fumi di saldatura Tes_ la tesi dell'esposizione risulta corroborata dalle prove orali (cfr testi , e Tes_2
), con riferimento alle lavorazioni svolte dal sig. Tes_3 Pt_1
31. A tali rilievi si aggiunga che non risulta possibile determinare nemmeno l'eventuale incidenza del rischio ambientale rispetto alla patologia contratta, non essendovi alcuna allegazione in tal senso in ricorso, né emergono evidenze significative nell'istruttoria orale svolta, non potendo dunque supplirsi con alcun criterio presuntivo rispetto alle condizioni presenti negli stabilimenti presso cui ha lavorato il sig. Pt_1
32. In ogni caso, il CTU ha poi comunque escluso in maniera convincente, richiamando la letteratura internazionale ed esponendo motivatamente la propria valutazione, la rilevanza eziologica degli ulteriori fattori di rischio citati dalla parte ricorrente, per la cui analisi si rimanda al testo integrale dell'elaborato peritale. Invero, il CTU, dopo aver esaminato le altre sostanze cui sarebbe stato esposto il ricorrente secondo la tesi sostenuta da quest'ultimo, ha concluso che “la BPCO trova la sua eziologia nel fattore causale dotato di efficacia esclusiva, per l'importanza della esposizione, come sottolineato dalle metriche riportate e rappresentato, nel fumo di sigaretta che è un fattore causale extralavorativo tale da vincere, in maniera schiacciante altre ipotesi”.
11 33. Rispetto al fattore causale esclusivo individuato dal CTU non possono condividersi le obiezioni sollevate dal sig. secondo cui l'incidenza di tale fattore non sarebbe Pt_1 stata eccepita dall' . Invero, trattandosi di patologia non tabellata rispetto alle CP_1 lavorazioni svolte, per quanto sopra motivato, non è l' a dover fornire la prova CP_2
contraria che recide la sussistenza del nesso causale, gravando piuttosto la prova positiva in capo all'interessato.
34. Nel caso di specie, l'abitudine tabagica del sig. emerge documentalmente dalle Pt_1 certificazioni sanitarie presenti in atti e richiamate anche nell'elaborato peritale, non essendosi il CTU basato solamente su quanto dichiarato in sede di visita da parte del periziando (sulla cui genuinità quest'ultimo ha espresso delle contestazioni).
35. Che il sig. avesse una rilevante abitudine tabagica emerge dal certificato del Pt_1
19.5.2014, da quello della visita del 18.10.2017 richiamato nella consulenza, nonché dalla stessa sentenza n. 559/2000, passata in giudicato. L'esposizione al fumo risulta senz'altro rilevante, posto che nel certificato del 19.5.2014 si fa riferimento a un'abitudine tabagica da 40 anni, ancorché poi il ricorrente riferisce che negli ultimi 15 anni fumi 5-6 sigarette al giorno. Tale dato va poi riscontrato con quarto accertato nella sentenza precedente tra le parti, in cui si fa riferimento al fatto che dalla cartella clinica del 15.5.1995 risulta un consumo di sigarette di 20/25 unità al giorno, nonché con quello che emerge dalla visita del 18.10.2017 richiamata nella CTU, con 20 sigarette fumate al giorno da 35 anni.
36. A ciò si aggiunga quanto posto in rilievo nell'esame obiettivo del paziente, avendo il CTU riscontrato nel sig. conseguenze tipiche del fumatore cronico (dita delle mani e Pt_1
denti ingialliti).
37. Inoltre, lo stesso CTU ha altresì motivato le proprie conclusioni sottolineando la circostanza che nonostante all'epoca della visita il ricorrente avesse cessato l'attività lavorativa da 20 anni, le prove di funzionalità respiratoria erano andate ulteriormente peggiorando nel tempo, laddove non era più esposto ai suddetti rischi lavorativi. Tale rilievo, riscontrato dai dati clinici, corrobora la tesi secondo cui l'attività lavorativa svolta dal sig. non abbia contribuito causalmente o concausalmente all'insorgenza della Pt_1
BPCO.
38. Pertanto, il giudizio rassegnato da parte del CTU in ordine all'efficacia eziologica del fumo da sigaretta non risulta formulato in astratto, come eccepito dal ricorrente, essendo
12 piuttosto tale fattore documentato nelle certificazioni sanitarie e riscontrato dallo stesso
CTU.
39. L'ausiliare del giudice non ha dunque introdotto elementi esogeni nella sua valutazione, avendo espresso il proprio convincimento sulla base delle emergenze documentali e di quanto riscontrato in sede di visita, mettendo in correlazione tali dati con la letteratura medico-legale rispetto ai fattori di rischio concreti, lavorativi ed extralavorativi.
40. Peraltro, si deve porre in evidenza che le conclusioni rassegnate dal dr. sono altresì Per_1
conformi rispetto a quanto giudicato nella sentenza n. 559/2000, escludendosi la natura professionale della patologia polmonare e ponendosi in evidenza il fattore di rischio extralavorativo del consumo del tabacco, nonché rispetto alle conclusioni raggiunte dal precedente CTU dr. avendo quest'ultimo sottolineato che nel caso di specie per Per_2 quanto attiene alla “broncopneumopatia cronica ostruttiva –BPCO- questa non ha nel suo movente etiologico l'esposizione all'amianto o altre polveri tossiche che il ricorrente può aver inalato nel corso dell'attività lavorativa ma risponde alla assoluta aspecificità”.
41. Sicché, le argomentazioni spese dal consulente tecnico, con analisi di tutta la documentazione medica in atti e della letteratura scientifica, richiamata integralmente nel testo dell'elaborato peritale, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
42. Non si può invece predicare la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, anche laddove l'ausiliare avesse espresso delle considerazioni di contenuto giuridico e non tecnico demandate all'accertamento. Invero, è comunque il giudicante che ha autonomamente valutato le allegazioni e gli elementi di prova prodotti, potendo invece rifarsi alla motivazione della CTU con riferimento alle valutazioni tecnico-scientifiche.
43. Così nel caso di specie, al di là degli apprezzamenti svolti dal CTU, è in ogni evenienza il giudicante ad esaminare che dal contenuto del ricorso, della prova e degli atti di causa sussiste evidenza di una rilevante abitudine tabagica, rifacendosi poi all'ampia analisi svolta dall'ausiliare per determinare l'esclusiva incidenza di tale fattore ed escludere in ogni caso l'efficacia eziologica degli altri rischi rispetto alla patologia denunciata. Né per tale ragione può dirsi consumata una violazione dell'art. 6 della CEDU, non avendo il consulente operato con parzialità e a detrimento del ricorrente, tralasciando le note di carattere personale presenti nell'elaborato.
13 44. Allo stesso modo, non sussiste alcuna nullità per non aver il CTU risposto alle osservazioni avanzate dalla parte ricorrente, avendo invece l'ausiliare tenuto in debito conto le critiche mosse, ritenendo motivatamente di confermare le proprie conclusioni rispetto alla determinante efficacia del fumo da sigaretta ai fini dell'insorgenza della malattia. Allo stesso modo, l'ulteriore eccezione di nullità dell'elaborato peritale per il preteso errore nelle motivazioni scientifiche costituisce dissenso diagnostico che potrebbe in ipotesi, ma non è questo il caso, giustificare una rinnovazione dell'incarico peritale, ma non comportare la nullità della consulenza.
45. Sicché, il ricorso deve essere rigettato, non sussistendo l'origine professionale della patologia della BPCO contratta da . Parte_1
46. Con riferimento alle spese di lite, stante la complessità dell'accertamento medico-legale rispetto alla patologia contratta dal ricorrente, come attestato dall'estensione della consulenza tecnica d'ufficio e delle osservazioni avanzate da parte ricorrente, appare equo disporne una compensazione integrale. Le spese di CTU, provvisoriamente liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste in capo all' , in ragione della CP_1
medesima complessità già sottolineata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Sassari, 22/06/2024
Il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
14
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Murtas, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Sassari, Via
Brigata Sassari n. 65;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti Giuliana Murino e Roberto Di CP_1 P.IVA_1
Tucci, elettivamente domiciliato in Sassari, Piazza Marconi n. 8;
CONVENUTO
OGGETTO: malattia professionale
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
27.3.2017, ha convenuto in giudizio , al fine di sentire Parte_1 CP_1
accogliere le conclusioni di seguito riportate.
2. Il ricorrente ha dedotto di aver presentato in data 19 novembre 2015 domanda per il riconoscimento della natura professionale della patologia “BPCO di grado moderato (II stadio GOLD)” da cui risultava affetto.
3. Tale malattia sarebbe stata la conseguenza dell'attività lavorativa svolta quale operaio polivalente–carpentiere-tubista all'interno del complesso industriale prima denominato
S.I.R., poi ENICHEM ed ora SYNDIAL di Porto Torres, dal 25.11.1974 al 2003. 4. Nel corso di tale attività, difatti, parte ricorrente ha allegato di essere stato a contatto con l'amianto per tutta la durata della prestazione lavorativa, mediante manipolazione diretta di attrezzature composte di tale materiale. Inoltre, il lavoratore ha dedotto di aver inalato i fumi sprigionati dalle lavorazioni di saldatura, in un ambiente fortemente inquinato e privo di filtri di aspirazione.
5. La domanda veniva tuttavia respinta dall' . Sicché, il sig. ha quindi CP_1 Pt_1 introdotto il presente giudizio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2) riconoscersi il sig. affetto da malattia professionale dal dì della Parte_1
domanda o da quello eventualmente accertando;
3) condannare l' a corrispondere l'indennità da malattia professionale nella CP_1
misura che verrà accertata in corso di causa;
4) con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo;
5) con vittoria di diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto Avvocato anticipante.”.
6. Si è ritualmente costituito in giudizio l' , eccependo anzitutto l'esistenza di un CP_1
giudicato esterno rispetto alla domanda avanzata dal ricorrente, atteso che con la sentenza di questo Tribunale, n. 559 del 2000, era già stata respinta la domanda di riconoscimento della tecnopatia avanzata da parte dell'assicurato.
7. Inoltre, l' ha eccepito la prescrizione triennale della pretesa avversaria, atteso che il CP_2
termine avrebbe dovuto decorrere dal 1999, data di presentazione del precedente ricorso giudiziale.
8. In ogni caso, l' ha domandato il rigetto del ricorso nel merito, essendo infondata la CP_1
domanda azionata.
9. Istruita la causa mediante prova orale per testi e CTU medico-legale, mutata la persona del giudice, la causa viene decisa alla scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
10. Anzitutto occorre occuparsi delle eccezioni preliminari sollevate da parte del convenuto.
Queste vanno respinte.
11. Difatti, si pone in evidenza che la precedente domanda, per quanto risulta dal testo della sentenza n. 559 del 2000 prodotta da (doc. 4), afferiva a una diversa patologia CP_1
2 rispetto a quella oggetto del presente giudizio, atteso che, al di là del riferimento alla broncopneumopatia, l'allora CTU aveva concluso che il sig. “è affetto da un Pt_1 deficit funzionale polmonare di tipo ventilatorio misto di grado lieve”.
12. Nel caso di specie, invece, l'assicurato deduce la sussistenza di BPCO di grado moderato
(II stadio GOLD), quale conseguenza del contatto con l'amianto e delle esalazioni relative ai lavori di saldatura, certificata specificamente solo in data 15.1.2015, per quanto risulta dalla attestazione medica in atti e dalla domanda amministrativa. Né in ogni caso nella documentazione sanitaria vi è alcuna certificazione dell'affezione da tale patologia antecedente al 19.5.2014.
13. Pertanto, non viola il ne bis in idem la domanda oggi proposta da parte del ricorrente, facendo riferimento a una patologia e a un fattore di rischio diverso da quello precedente, cui è stato esposto nel corso della vita lavorativa.
14. Né ha dedotto che il sig. fosse a conoscenza della potenziale nocività CP_1 Pt_1 dell'esposizione all'amianto, né che vi fosse consapevolezza in capo all'assicurato del possibile collegamento tra la patologia contratta e tale esposizione.
15. Per tali ragioni, devono essere superate entrambe le preliminari eccezioni sollevate dall' convenuto, sia con riferimento al giudicato esterno, sia rispetto alla CP_2
prescrizione del diritto, essendo la domanda amministrativa stata avanzata (19.11.2015) nel termine triennale decorrente dalla prima certificazione dello stato patologico e consapevolezza del possibile collegamento con l'esposizione all'amianto.
16. Nel merito il ricorso è comunque infondato.
17. In ordine alla eziologia lavorativa della malattia denunciata, occorre premettere, nel ricostruire la portata degli oneri probatori gravanti sulle parti, che in materia di malattia professionale per l'accertamento della eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo cui deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso in cui sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo un'assoluta certezza;
tale prova – il cui onere grava sul lavoratore – deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un notevole grado di probabilità, anche attraverso l'utilizzo di dati epidemiologici che consentano di suffragare una qualificata probabilità desunta anche da altri elementi;
trova inoltre diretta applicazione nella materia delle malattie professionali
3 la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge
(giurisprudenza consolidata, da ultimo: Cass. civ. 10.4.2018 n. 8773; Cass. civ.
12.10.2012 n. 17438; Cass. civ. 10.2.2011 n. 3227; Cass. civ. 19.1.2011 n. 1135; Cass. civ.
4.11.2010 n. 22441).
18. Nel caso di specie, il consulente tecnico d'ufficio, con analisi approfondita e condivisibile, ha concluso che la patologia da cui è affetto il sig. non potesse Pt_1
essere causalmente ricollegabile allo svolgimento delle lavorazioni riportate in narrativa.
19. Per quanto concerne anzitutto il rapporto tra l'esposizione all'amianto e la BPCO, il CTU così rileva: “L'amianto o asbesto è il termine generale per un gruppo di fibre naturali composte da silicati idrati di magnesio. Lo spettro dei disturbi pleuropolmonari associati all'esposizione all'amianto comprende:
● Asbestosi La Diagnosi clinica sicura di asbestosi, per la maggior parte dei pazienti, può essere fatta sulla base dell'anamnesi di esposizione e dei risultati della HRCT.
Raramente è necessario l'esame del tessuto polmonare per stabilire una diagnosi. Ci sono tre risultati chiave che supportano la diagnosi di asbestosi:
■ Una storia affidabile di esposizione all'amianto con un adeguato periodo di latenza dall'inizio dell'esposizione al momento della presentazione e/o presenza di marcatori di esposizione (ad esempio, placche pleuriche, che sono virtualmente patognomoniche di una precedente esposizione, o recupero di sufficienti quantità di fibre/corpi di amianto nel lavaggio broncoalveolare o nel tessuto polmonare).
► Nel caso di specie, considerando la dichiarazione dello di esposizione CP_3
all'amianto, possiamo considerare questo primo criterio soddisfatto pur in assenza della presenza delle placche pleuriche, della assenza di un campione di lavaggio broncoalveolare con la presenza delle fibre dell'amianto e pur in assenza di un campione di tessuto polmonare diagnostico.
4 ■ Evidenza certa di fibrosi interstiziale, come manifestata da uno o più dei seguenti: crepitii di fine inspirazione all'esame del torace;
volumi polmonari ridotti e/o DLCO;
presenza di tipici reperti alla radiografia del torace o alla HRCT di malattia polmonare interstiziale;
o evidenza istologica di fibrosi interstiziale.
●Assenza di altre cause di malattia polmonare diffusa del parenchima. (Vedere
"Approccio all'adulto con malattia polmonare interstiziale: test diagnostici", sezione
"Cause di ILD".)
► Questo secondo criterio, invece non viene soddisfatto in quanto le ripetute TC del torace non hanno mai messo in evidenza un quadro di fibrosi interstiziale certa. D'altra parte, clinici che hanno avuto in cura il ricorrente non hanno mai preso in considerazione una tale diagnosi. Quindi si può concludere che pur essendo stato esposto all'amianto, questa esposizione non è stata tale da determinare una asbestosi, così come definita secondo almeno i criteri diagnostici clinici, pur non richiamando quelli istologici.
● Malattia pleurica (versamento benigno di amianto, placche pleuriche benigne focali e diffuse).
► In questo caso la risposta è più semplice non avendo disponibile evidenza clinica di versamento benigno da amianto, placche pleuriche benigne focali e diffuse. Pertanto non possiamo ipotizzare una patologia legata all'esposizione all'asbesto con interessamento pleurico benigno.
● Tumori maligni (carcinoma polmonare non a piccole cellule e a piccole cellule, nonché il mesotelioma maligno.
► Anche questo caso, allo stato attuale delle evidenze cliniche, non sono disponibili elementi per poter affermare che l'esposizione all'asbesto ha causato le patologie tumorali maligne: il carcinoma polmonare non a piccole cellule e a piccole cellule e il mesotelioma maligno.
In sintesi, secondo letteratura scientifica citata e aggiornata, tra le patologie secondarie all'esposizione all'asbesto non compare la BPCO, le alterazioni della funzionalità respiratoria che sono presenti in Atti, non possono essere messe in relazione causale con
l'esposizione all'asbesto non essendo presente una delle patologie specifiche causate da tale agente tossico, anche se tabellato, e più specificatamente, mancando il quadro clinico che soddisfa i criteri diagnostici per la diagnosi di asbestosi, come sopra
5 precisato e, d'altra parte la BPCO non compare nella lista delle patologie indotto dall'asbesto”.
20. Il CTU ha poi così proseguito l'analisi della broncopneumopatia cronica ostruttiva cui è affetto il ricorrente: “Questa condizione è il risultato di una complessa interazione tra fattori di rischio clinici e molecolari (cioè genetici). Queste interazioni sono la ragione per cui due individui possono avere fattori di rischio clinici identici, ma solo uno svilupperà la BPCO. L'identificazione dei fattori di rischio per la BPCO e una migliore comprensione delle loro interazioni possono portare a strategie che riducono la prevalenza della BPCO.
Fattori di rischio definiti per la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) comprendono il fumo e l'aumento della reattività delle vie aeree.
Anche le esposizioni ambientali (diverse dal fumo) è stata chiamata in causa, l'atopia, la carenza di antiossidanti e la precedente tubercolosi possono essere fattori di rischio. È stata proposta una tassonomia dei tipi di BPCO basata su questi fattori di rischio
("eziotipi").
Rispondere con precisione a questo problema, comporta la necessità di approfondire i fattori di rischio per la BPCO che, come accennato nella parte iniziale, sono numerosi.
(eziotipi). Procedendo pertanto in maniera sistematica
Deficit di alfa-1 antitripsina (AAT)
Il deficit di alfa-1 antitripsina (AAT) è una malattia ereditaria clinicamente sottostimata che colpisce i polmoni, il fegato e, raramente, la cute. Nei polmoni, il deficit di AAT causa la broncopneumopatia cronica ostruttiva.
Il deficit di alfa-1 antitripsina (AATD) è generalmente considerato raro, in realtà è sottostimato.
► Non abbiamo visto evidenza documentale, né viene discussa questa ipotesi in Atti.
Possiamo comunque affermare che tale patologia ha una data di insorgenza in età più giovane: 46 ± 11 anni.
Esposizioni ambientali
Inquinamento, biomassa ed esposizioni professionali – Numerosi studi indicano che anche l'esposizione ambientale a particolato, polveri, vapori, fumi o antigeni organici potrebbero essere un fattore di rischio per la BPCO.
6 ► Tuttavia, un ampio studio internazionale condotto su quasi 29.000 individui provenienti da 34 paesi (sia a reddito alto che basso/medio) e recentemente pubblicato nel 2023, ha valutato l'associazione dei sintomi respiratori (cioè tosse cronica, catarro cronico, dispnea e fischi respiratori) e i parametri di funzionalità polmonare (cioè capacità vitale forzata (FVC) ed espirazione forzata volume in 1 s (FEV1)/FVC) con le esposizioni professionali. Lo studio Burden of Obstructive Lung Disease (BOLD), ha raccolto dati in diverse regioni del mondo in modo standardizzato. Lo studio ha dimostrato che i sintomi respiratori erano associati alla condizione lavorativa in ambienti in cui è probabile che l'esposizione a polveri e fumi sia elevata. Nel complesso, questi risultati concordano con due revisioni recenti che riportano relazioni significative tra la bronchite cronica e la dispnea con esposizioni professionali a polveri organiche, polveri
o fumi inorganici (minerali).
Al contrario, il lavoro non ha dimostrato alcuna associazione tra le esposizioni professionali e le determinazioni della funzione polmonare. La funzione polmonare era inferiore nei minatori e nelle aziende di trasformazione chimica o plastica con lunghi periodi di esposizione, ma queste differenze non erano statisticamente significative.
Questi risultati sono simili a quelli trovati in precedenza nello studio BOLD pubblicato nel 2018, in cui era più probabile che si verificasse la comparsa di catarro cronico ma non ostruzione cronica del flusso d'aria tra coloro che utilizzavano combustibili solidi rispetto a coloro che non li utilizzavano per niente. In altri termini è stato dimostrato che lavorare in ambienti con elevata esposizione alla polvere o fumi è associato ad un aumento dei sintomi respiratori, ma questi non erano correlati con diminuzioni della spirometria post broncodilatatrice coerenti con la diagnosi di BPCO.
Allo stesso tempo la Gazzetta Ufficiale del 21.07.2008 alla pagina 49 tra le Cause di
Broncopneumopatia cronica Ostruttiva indica la Saldatura elettrica, la saldatura e taglio all'ossiacetilene.
► Queste posizioni apparentemente contrastanti possono essere spiegate dalle date in cui è stata pubblicata la Tabella e quelli che sono i recenti studi pubblicati (ultimo nel
2023, come appena citato).
Appare invece condivisa riclassificazione della IARC che, relativamente ai fumi di saldatura li ha riclassificati da classe 2B (possibili cancerogeni) a classe 1
(Cancerogeni).
7 ► Tale condizione, tuttavia, non si applica al caso in specie, non essendo il ricorrente affetto da un carcinoma.
Avendo esaminato tutti questi fattori di rischio rimane da esaminare quello che rappresenta: “Il fattore di rischio più comune per la BPCO”: il fumo di sigaretta.
Fumo di sigaretta
Praticamente questo fattore è stato completamente ignorato sia da parte ricorrente che da parte resistente, pur essendo “il fattore di rischio più comune (overwhelmingly: più schiacciante) per lo sviluppo della BPCO.
Numerosi studi epidemiologici indicano che il fumo di tabacco è di gran lunga il fattore di rischio più importante per la BPCO.
Le influenze genetiche possono aumentare la suscettibilità di un individuo agli effetti dannosi del fumo di sigaretta.
► Nel caso di specie è fuori discussione che questo fattore abbia un rilievo che non può essere ignorato. Secondo quanto riportato in atti, nell'arco di tempo indicato sino al 2017 il ricorrente, fumando da 35 anni 20 sigarette/die, significa che, a quella data, aveva fumato almeno 255.500 sigarette. Ma questo numero risulterebbe ancora maggiore se si dovesse calcolare secondo quanto riportato nell'anamnesi fisiologica (20-25 sigarette/die facendo riferimento alla cartella clinica del 1995).
Un numero che può ben rendere conto, in via esclusiva, del quadro diagnosticato di
Broncopneumopatia cronica ostruttiva.
La quantità e la durata del fumo contribuiscono alla gravità della malattia.
Pertanto, un passo fondamentale nella valutazione dei pazienti con sospetta BPCO è accertare il numero di pacchetti-anno fumati. (pacchetti di sigarette al giorno moltiplicati per il numero di anni).
Un'anamnesi sul fumo di sigaretta dovrebbe includere l'età di inizio e l'età di cessazione, poiché i pazienti potrebbero sottostimare il numero di anni in cui hanno fumato.
Fumando abbastanza, quasi tutti i fumatori svilupperanno una funzione polmonare sensibilmente ridotta. Mentre gli studi hanno mostrato una “curva dose-risposta”
8 complessiva per il fumo e la funzionalità polmonare, alcuni individui sviluppano malattie gravi con meno pacchetti-anno e altri hanno sintomi minimi o assenti nonostante molti pacchetti-anno.
In assenza di un'ulteriore predisposizione, è improbabile che fumare meno di 10-15 pacchetti di sigarette-anno provochi la BPCO.
► Nel caso di specie il ricorrente, alla data di presentazione della denuncia di malattia professionale, nel 2017, aveva fumato, come detto, almeno, 250.500 sigarette (dicasi circa duecentocinquantamila e cinquecento sigarette), un numero straordinariamente elevato, ovvero ben oltre i 10-15 pacchetti-anno al di sotto del quale è improbabile che il fumo provochi la . Pt_2
Infatti, tradotto in numero di pacchetti di sigarette-anno significa che ha fumato un numero di pacchetti-anno superiore di oltre 2-3 volte la soglia al di sotto della quale la
BPCO possa essere considerata improbabile e rendendo pertanto certo, come lo sviluppo della BPCO sia legata al fumo di sigaretta.
Ma c'è di più, il ricorrente continua tutt'ora a fumare senza interruzione, pertanto sono praticamente 41 gli anni che fuma. Oggi dichiara di fumare dieci sigarette/die, che comunque vanno a sommarsi già ai significativi valori registrati, raggiungendo valori di esposizione ancora più elevati, e sebbene abbia cessato la propria attività lavorativa da
20 anni, ovvero è stato allontanato da ogni esposizione professionale che parte ricorrente indica come la causa della BPCO, in questi anni le prove di funzionalità respiratoria sono ulteriormente peggiorate.
Per quanto sinora riportato è evidente che tale esposizione al fumo di sigaretta è sicuramente caratterizzata da una efficacia esclusiva nel causare la BPCO”.
21. Il ricorrente ha contestato le risultanze dell'elaborato peritale, eccependo la nullità della consulenza e contestando le conclusioni raggiunte dall'ausiliare del giudice, atteso che quest'ultimo avrebbe erroneamente attribuito efficacia causale alla sola abitudine tabagica, peraltro sovrastimando il numero di sigarette fumate dal sig. nonché Pt_1 omesso di considerare l'efficacia eziologica dei fumi e gas di saldatura, delle polveri industriali, del cadmio leghe e composti, nonché dell'anidride solforosa, cui il ricorrente sarebbe stato esposto.
9 22. Il ricorrente ha peraltro rilevato che tali fattori erano presenti nella tabellazione , CP_1
ragion per cui si dovrebbe presumere la sussistenza del nesso causale tra la patologia e l'attività lavorativa, avendo provato un'esposizione agli stessi.
23. Le doglianze mosse dal ricorrente sono tuttavia infondate.
24. Anzitutto, si osserva che con orientamento consolidato, la Suprema Corte afferma che l'elenco delle malattie oggetto di denuncia obbligatoria non amplia il catalogo delle patologie tabellate, come dimostra la puntualizzazione, contenuta nel D.Lgs. n. 38 del
2000, art. 10, comma 4 che l'elenco delle malattie di cui al testo unico, art. 139 conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui al testo unico, artt. 3 e 211. Gli elenchi succedutisi nel tempo in relazione al D.P.R. n. 1124 del
1965, art. 139 assumono valore probatorio vario - in relazione all'intensità probabilistica del nesso eziologico accertato dalla commissione scientifica - ma sempre nel quadro di una concreta verifica probatoria il cui onere incombe sull'assicurato (da ultimo, Cass. civ., sentenza n. 22837 del 12/09/2019).
25. Invero, le infermità tabellate dall'allegato al d.P.R. n. 1124 del 1965, come integrato dal d.P.R. n. 482 del 1975, hanno carattere tassativo e quindi non possono estendersi anche a casi non espressamente previsti (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 2496 del 10/03/1987).
26. Pertanto, con riferimento ai fumi e gas di saldatura, alle polveri industriali, al cadmio, leghe e composti, nonché all'anidride solforosa, la previsione degli stessi in tabella ex art. 139 del d.P.R. n. 1124 del 1965, come integrato dall'art. 10 del d.lgs. n. 38 del 2000, nel novero della lista I, non opera sul piano della presunzione dell'origine professionale della malattia e dell'inversione dell'onere probatorio, a differenza di quanto previsto nelle tabelle di cui all'art. 3 dello stesso decreto. Sicché spetta sempre all'interessato dimostrare la sussistenza del nesso eziologico tra patologia contratta e lavorazione svolta.
27. Allo stesso modo non rileva la circostanza che le nuove tabelle pubblicate col D.M. 10 ottobre 2023, in G.U. n. 270 del 18.11.2023, prevedano al n. 62 la tabellazione della
BPCO rispetto alle lavorazioni di saldatura: anzitutto, poiché ai fini dell'indennizzabilità di una malattia professionale, per accertare se si tratti di malattia tabellata, e quindi affinché l'assicurato possa giovarsi della relativa presunzione di eziologia professionale, occorre fare riferimento alla tabella vigente all'epoca dell'esposizione a rischio (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 1318 del 01/02/2002).
10 28. Inoltre, anche esaminando la tabella in discorso, così come anche quelle precedenti, emerge in ogni caso che per la è previsto un periodo massimo di indennizzabilità Pt_2
di 6 anni dalla cessazione della lavorazione. Nel caso di specie, essendo il rapporto di lavoro terminato da ben più tempo rispetto alla data di denuncia della malattia professionale, non può in ogni caso operare la relativa presunzione. Sicché, la prova positiva dell'esistenza del nesso teleologico grava sempre sulla parte ricorrente.
29. Sul punto si ritiene che il CTU abbia esaurientemente esaminato gli atti di causa e tutta la documentazione sanitaria disponibile, spiegando le ragioni per cui ha individuato quale fonte eziologica esclusiva della contratta quella del fumo da sigaretta, sulla base Pt_2
della letteratura scientifica analizzata e citata.
30. Rispetto poi ai fattori evidenziati da parte ricorrente nelle note scritte, si rileva che in sede di ricorso sono individuati quali rischi lavorativi cui è stato esposto il ricorrente quelli dell'amianto e dei fumi sprigionati dai lavori di saldatura, non essendo invece allegata un'efficacia eziologica rispetto all'esposizione alle polveri industriali, al cadmio, leghe e composti, nonché all'anidride solforosa. E solo rispetto all'amianto e ai fumi di saldatura Tes_ la tesi dell'esposizione risulta corroborata dalle prove orali (cfr testi , e Tes_2
), con riferimento alle lavorazioni svolte dal sig. Tes_3 Pt_1
31. A tali rilievi si aggiunga che non risulta possibile determinare nemmeno l'eventuale incidenza del rischio ambientale rispetto alla patologia contratta, non essendovi alcuna allegazione in tal senso in ricorso, né emergono evidenze significative nell'istruttoria orale svolta, non potendo dunque supplirsi con alcun criterio presuntivo rispetto alle condizioni presenti negli stabilimenti presso cui ha lavorato il sig. Pt_1
32. In ogni caso, il CTU ha poi comunque escluso in maniera convincente, richiamando la letteratura internazionale ed esponendo motivatamente la propria valutazione, la rilevanza eziologica degli ulteriori fattori di rischio citati dalla parte ricorrente, per la cui analisi si rimanda al testo integrale dell'elaborato peritale. Invero, il CTU, dopo aver esaminato le altre sostanze cui sarebbe stato esposto il ricorrente secondo la tesi sostenuta da quest'ultimo, ha concluso che “la BPCO trova la sua eziologia nel fattore causale dotato di efficacia esclusiva, per l'importanza della esposizione, come sottolineato dalle metriche riportate e rappresentato, nel fumo di sigaretta che è un fattore causale extralavorativo tale da vincere, in maniera schiacciante altre ipotesi”.
11 33. Rispetto al fattore causale esclusivo individuato dal CTU non possono condividersi le obiezioni sollevate dal sig. secondo cui l'incidenza di tale fattore non sarebbe Pt_1 stata eccepita dall' . Invero, trattandosi di patologia non tabellata rispetto alle CP_1 lavorazioni svolte, per quanto sopra motivato, non è l' a dover fornire la prova CP_2
contraria che recide la sussistenza del nesso causale, gravando piuttosto la prova positiva in capo all'interessato.
34. Nel caso di specie, l'abitudine tabagica del sig. emerge documentalmente dalle Pt_1 certificazioni sanitarie presenti in atti e richiamate anche nell'elaborato peritale, non essendosi il CTU basato solamente su quanto dichiarato in sede di visita da parte del periziando (sulla cui genuinità quest'ultimo ha espresso delle contestazioni).
35. Che il sig. avesse una rilevante abitudine tabagica emerge dal certificato del Pt_1
19.5.2014, da quello della visita del 18.10.2017 richiamato nella consulenza, nonché dalla stessa sentenza n. 559/2000, passata in giudicato. L'esposizione al fumo risulta senz'altro rilevante, posto che nel certificato del 19.5.2014 si fa riferimento a un'abitudine tabagica da 40 anni, ancorché poi il ricorrente riferisce che negli ultimi 15 anni fumi 5-6 sigarette al giorno. Tale dato va poi riscontrato con quarto accertato nella sentenza precedente tra le parti, in cui si fa riferimento al fatto che dalla cartella clinica del 15.5.1995 risulta un consumo di sigarette di 20/25 unità al giorno, nonché con quello che emerge dalla visita del 18.10.2017 richiamata nella CTU, con 20 sigarette fumate al giorno da 35 anni.
36. A ciò si aggiunga quanto posto in rilievo nell'esame obiettivo del paziente, avendo il CTU riscontrato nel sig. conseguenze tipiche del fumatore cronico (dita delle mani e Pt_1
denti ingialliti).
37. Inoltre, lo stesso CTU ha altresì motivato le proprie conclusioni sottolineando la circostanza che nonostante all'epoca della visita il ricorrente avesse cessato l'attività lavorativa da 20 anni, le prove di funzionalità respiratoria erano andate ulteriormente peggiorando nel tempo, laddove non era più esposto ai suddetti rischi lavorativi. Tale rilievo, riscontrato dai dati clinici, corrobora la tesi secondo cui l'attività lavorativa svolta dal sig. non abbia contribuito causalmente o concausalmente all'insorgenza della Pt_1
BPCO.
38. Pertanto, il giudizio rassegnato da parte del CTU in ordine all'efficacia eziologica del fumo da sigaretta non risulta formulato in astratto, come eccepito dal ricorrente, essendo
12 piuttosto tale fattore documentato nelle certificazioni sanitarie e riscontrato dallo stesso
CTU.
39. L'ausiliare del giudice non ha dunque introdotto elementi esogeni nella sua valutazione, avendo espresso il proprio convincimento sulla base delle emergenze documentali e di quanto riscontrato in sede di visita, mettendo in correlazione tali dati con la letteratura medico-legale rispetto ai fattori di rischio concreti, lavorativi ed extralavorativi.
40. Peraltro, si deve porre in evidenza che le conclusioni rassegnate dal dr. sono altresì Per_1
conformi rispetto a quanto giudicato nella sentenza n. 559/2000, escludendosi la natura professionale della patologia polmonare e ponendosi in evidenza il fattore di rischio extralavorativo del consumo del tabacco, nonché rispetto alle conclusioni raggiunte dal precedente CTU dr. avendo quest'ultimo sottolineato che nel caso di specie per Per_2 quanto attiene alla “broncopneumopatia cronica ostruttiva –BPCO- questa non ha nel suo movente etiologico l'esposizione all'amianto o altre polveri tossiche che il ricorrente può aver inalato nel corso dell'attività lavorativa ma risponde alla assoluta aspecificità”.
41. Sicché, le argomentazioni spese dal consulente tecnico, con analisi di tutta la documentazione medica in atti e della letteratura scientifica, richiamata integralmente nel testo dell'elaborato peritale, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
42. Non si può invece predicare la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, anche laddove l'ausiliare avesse espresso delle considerazioni di contenuto giuridico e non tecnico demandate all'accertamento. Invero, è comunque il giudicante che ha autonomamente valutato le allegazioni e gli elementi di prova prodotti, potendo invece rifarsi alla motivazione della CTU con riferimento alle valutazioni tecnico-scientifiche.
43. Così nel caso di specie, al di là degli apprezzamenti svolti dal CTU, è in ogni evenienza il giudicante ad esaminare che dal contenuto del ricorso, della prova e degli atti di causa sussiste evidenza di una rilevante abitudine tabagica, rifacendosi poi all'ampia analisi svolta dall'ausiliare per determinare l'esclusiva incidenza di tale fattore ed escludere in ogni caso l'efficacia eziologica degli altri rischi rispetto alla patologia denunciata. Né per tale ragione può dirsi consumata una violazione dell'art. 6 della CEDU, non avendo il consulente operato con parzialità e a detrimento del ricorrente, tralasciando le note di carattere personale presenti nell'elaborato.
13 44. Allo stesso modo, non sussiste alcuna nullità per non aver il CTU risposto alle osservazioni avanzate dalla parte ricorrente, avendo invece l'ausiliare tenuto in debito conto le critiche mosse, ritenendo motivatamente di confermare le proprie conclusioni rispetto alla determinante efficacia del fumo da sigaretta ai fini dell'insorgenza della malattia. Allo stesso modo, l'ulteriore eccezione di nullità dell'elaborato peritale per il preteso errore nelle motivazioni scientifiche costituisce dissenso diagnostico che potrebbe in ipotesi, ma non è questo il caso, giustificare una rinnovazione dell'incarico peritale, ma non comportare la nullità della consulenza.
45. Sicché, il ricorso deve essere rigettato, non sussistendo l'origine professionale della patologia della BPCO contratta da . Parte_1
46. Con riferimento alle spese di lite, stante la complessità dell'accertamento medico-legale rispetto alla patologia contratta dal ricorrente, come attestato dall'estensione della consulenza tecnica d'ufficio e delle osservazioni avanzate da parte ricorrente, appare equo disporne una compensazione integrale. Le spese di CTU, provvisoriamente liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste in capo all' , in ragione della CP_1
medesima complessità già sottolineata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Sassari, 22/06/2024
Il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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