Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/1976, n. 1132
CASS
Sentenza 29 marzo 1976

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

In ordine alla domanda risarcitoria proposta contro un professionista, per inadeguatezza della prestazione contrattuale cui si era obbligato (nella specie, intervento chirurgico), la deduzione, nel corso del giudizio di primo grado, di profili di detta inadeguatezza (nella specie, Mancanza di un preventivo intervento di prova, al fine di saggiare la reattivita del paziente) diversi da quelli originariamente allegati (nella specie, imperfetta esecuzione dell'intervento chirurgico), configura una consentita emendatio libelli, e non una inammissibile mutatio libelli, ai sensi degli artt 183 e 184 cod proc civ. invero, l'indicata deduzione concretizza un'indicazione di nuove modalita con le quali la prestazione professionale si sarebbe dovuta svolgere, ma in concreto non si e svolta, e, quindi, di diversi aspetti o componenti dell'unico ed immutato fatto giuridico-insufficienza della prestazione professionale-invocato come causa petendi della pretesa risarcitoria. ( V 1488/74, mass n 369597).*

Il medico, il quale, nell'esecuzione del contratto d'opera professionale, intenda eseguire sul corpo del paziente un rischioso intervento, tale da porne in serio pericolo la vita o l'incolumita fisica, ha il dovere di renderlo di cio edotto, affinche questi possa validamente, e cioe consapevolmente, prestare consenso al trattamento sanitario prospettatogli; tale dovere non ricorre solo nel caso in cui l'intervento, qualunque possa esserne l'esito, si palesi necessario ed urgente, ed il paziente non si trovi in grado di poter esprimere una cosciente volonta, favorevole o contraria. ( Conf 2439/75, mass n 376326; ( Conf 1950/67, mass n 328915).*

Il medico e responsabile dei danni cagionati al cliente nella sola ipotesi di colpa grave a norma dell'art 2236 cod civ, quando il caso in concreto affidatogli sia straordinario ed eccezionale, si da non essere adeguatamente studiato nella scienza e sperimentato nella pratica (se non addirittura ignorato), ovvero quando nella scienza medica siano al riguardo proposti e dibattuti diversi ed incompatibili sistemi diagnostici e terapeutici, fra i quali debba in concreto operare la sua scelta. Risponde invece anche per la colpa lieve, ai sensi dell'art 1176 secondo comma cod civ, ove, di fronte ad un caso ordinario, non abbia osservato, per inadeguatezza od incompletezza della preparazione professionale, ovvero per omissione della media diligenza, quelle regole precise che siano acquisite, per comune consenso e consolidata sperimentazione, alla scienza ed alla pratica, e, quindi, costituiscano il necessario corredo del professionista che si dedichi ad un determinato settore della medicina. (nella specie, enunciando i principi di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto correttamente affermata dai giudici del merito la responsabilita professionale, per negligenza ed omissione di specifici doveri, di un chirurgo che aveva eseguito una operazione di 'alcolizzazione del ganglio di gasser', in soggetto iperreattivo e con atteggiamenti isteroidi, senza un preventivo intervento di prova, per saggiare il comportamento del paziente, riconosciuto necessario e comunemente praticato, in analoghi casi, dai cosiddetti 'medici del dolore'). ( V 2439/75, mass n 376324; ( V 3044/72, mass n 360811).*

La responsabilita del medico per aver praticato un intervento chirurgico, senza la preventiva doverosa informazione del paziente sui possibili rischi ed effetti dell'intervento medesimo, non configura un'ipotesi di responsabilita precontrattuale. Invero, la prestazione professionale del chirurgo, cui il cliente si affidi per il superamento di una determinata affezione o quadro patologico, comporta sempre e necessariamente (anche nel caso in cui il paziente sia stato inviato al chirurgo da un medico generico) un'attivita preliminare di diagnosi, al fine di stabilire la opportunita o meno dell'intervento; ne consegue che l'indicato dovere di informazione, diretto ad ottenere un consapevole consenso del cliente, interviene dopo che, con l'attivita diagnostica, e gia iniziata l'esecuzione del contratto d'opera professionale, e, quindi, ha natura contrattuale, cosi come contrattuale e la responsabilita derivante dal suo mancato assolvimento. ( V 3906/68, mass n 337412).*

Commentari3

  • 1La CTU nella responsabilità medica
    Giulio Costanzo · https://www.studiocostanzo.net/ · 6 luglio 2018

    La Suprema Corte di Cassazione spiega il valore della consulenza e chiarisce i limiti entro i quali l'accertamento tecnico preventivo può essere utilizzato nei giudizi di responsabilità medico-chirurgica La Cassazione precisa il valore della consulenza tecnica d'ufficio ed i suoi limiti di utilizzabilità nei giudizi di accertamento tecnico preventivo in materia di responsabilità medico-chirurgica. In prima battuta, i giudici di Piazza Cavour con l'ordinanza numero 15745/2018 qui sotto allegata, hanno precisato, che, nei giudizi di risarcimento del danno per responsabilità medica, non costituisce un inammissibile mutamento della domanda ma una semplice emendatio libelli, la precisazione …

     Leggi di più…

  • 2Il consenso informato nella chirurgia estetica
    Antonietta Lo Duca · https://www.filodiritto.com/ · 17 marzo 2013

  • 3Responsabilità professionale del medico: il consenso informatoAccesso limitato
    Giuseppe Mommo · https://www.altalex.com/ · 15 gennaio 2005
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/1976, n. 1132
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1132
Data del deposito : 29 marzo 1976

Testo completo