Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 31/07/2025, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01841/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02033/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IC
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2033 del 2021, proposto da
Salvoil S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Alfieri e Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Saetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota prot. N. 904378/8 del 1.09.2021 comunicata a mezzo pec con cui il Comune di Palermo – area dello sviluppo economico - ha disposto la dismissione dell'impianto di cui è titolare la società SALVOIL srl sito in Palermo in C.so Tukory identificato nella scheda carburanti al n. 195, in quanto interferente con la realizzanda linea tranviaria, per l'effetto onerando la società ricorrente a sgomberare l'area dall'impianto e dalle sue pertinenze entro e non oltre la data del 31.12.2021;
di tutti gli atti ed i provvedimenti afferenti il procedimento di realizzazione delle nuove linee tranviarie mai comunicati alla società odierna ricorrente, ivi compreso l'atto di indirizzo richiamato nel provvedimento impugnato a mezzo del quale l'Assessorato attività produttive avrebbe disposto la dismissione di tutti gli impianti presenti nel percorso interferente con le linee tranviarie entro e non oltre il 31.10.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palermo;
Vista la nota depositata il 22 maggio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 giugno 2025 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che il ricorrente, con atto depositato il 22 maggio 2025, ha dichiarato – nulla opponendo l’Amministrazione – che è venuto meno l’interesse alla decisione del gravame, in quanto, in quanto l’impianto di distribuzione di carburanti è stato rimosso nelle more del giudizio, insistendo per la declaratoria di improcedibilità del ricorso e per la compensazione delle spese di lite;
- che dev’essere pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
- che le spese di lite vanno compensate, sussistendone giusti motivi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IC (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO