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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/06/2025, n. 5165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5165 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 39008/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo,
a scioglimento della riserva assunta in data 30.05.2025 esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 24.06.2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
N. R.G. 2024/39008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39008 /2024, promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1 Antonio Roma (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Studio C.F._1 dell'avv. Michele Gesualdo, in Milano, alla Via Cerva n. 1.
RICORRENTE/I
contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro-tempore , Controparte_1 P.IVA_2 Persona_1 rappresentato e difeso come da procura generale alle liti in data 10.10.2024 Repertorio n. 3092 – Raccolta n. 2391 Notaio Dott. del Collegio Notarile di Milano, dagli avv.ti Persona_2 Antonello Mandarano (C.f. ), Paola Cozzi (C.f. ), C.F._2 C.F._3 Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni (C.f. ) dell'Avvocatura Comunale, C.F._4 presso i cui uffici, in Milano, Via della Guastalla n. 6, è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive d'udienza depositate telematicamente nel rispetto del termine assegnato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.10.2024, ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. Parte_1 20240430996682881526545, dell'importo di € 14.555,30, emessa dal in data Controparte_1 11.09.2024 e notificata in data 2.10.2024, per una serie di infrazioni al C.d.S. relative all'anno 2020 ed all'anno 2021. Parte ricorrente opponente ha dedotto di non avere mai ricevuto la notifica dei verbali di contestazione delle infrazioni prodromici all'ingiunzione opposta, oltre all'estraneità della società alle infrazioni del Codice della Strada, in quanto commesse dai soggetti conduttori delle autovetture che la stessa società che opera nel settore del noleggio veicoli a lungo termine senza conducente, ha Pt_1 noleggiato;
ha poi dedotto anche l'irregolarità della notifica dell'ingiunzione di pagamento opposta, perché trasmessa dal mittente da un indirizzo PEC non attribuibile allo stesso notificante.
Ha, pertanto, concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Con decreto del 17.12.2024 il giudice fissava l'udienza di comparizione parti, onerando parte ricorrente della notifica al del decreto e del ricorso introduttivo del giudizio. Controparte_1
Si è costituito con comparsa depositata telematicamente in data 19.03.2025 il , Controparte_1 deducendo la regolarità sia della notifica dell'ingiunzione opposta che dei verbali di contestazione prodromici all'emissione della stessa, verbali tutti notificati alla nella sua qualità di soggetto Pt_1 risultato proprietario o locatore dei veicoli con cui sono state commesse le violazioni, come risulta dal sistema informatico ACI-PRA. La difesa del ha preliminarmente eccepito CP_1
l'inammissibilità per tardività delle questioni attinenti ai vizi della notifica dell'ingiunzione di pagamento, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ed ha concluso chiedendo di respingere la domanda perché infondata, con conferma dell'ingiunzione opposta.
Nel corso dell'udienza del 2.04.2025 le parti richiamavano le deduzioni ed eccezioni formulate in atti e il giudice, ritenuta la causa di natura documentale, rinviava per la decisione ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., assegnando alle parti il termine perentorio del 20.05.2025 per il deposito di note scritte sostitutive d'udienza. A scioglimento della riserva assunta in data 30.05.2025 questo giudice ha pronunciato ordinanza e contestuale sentenza.
Le doglianze addotte dalla parte ricorrente opponente non sono fondate e non possono trovare accoglimento per i seguenti motivi.
Preliminarmente occorre chiarire quale sia la natura giuridica del provvedimento impugnato.
L'ingiunzione di pagamento costituisce un procedimento speciale per la riscossione dei tributi, la cui disciplina è dettata dal D.D. 639/1910, che presuppone l'auto accertamento del tributo da parte dell'ente pubblico, titolare del potere impositivo. Come chiarito dalla Suprema Corte, l'opposizione all'ingiunzione consiste in un giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria manifestata nell'ingiunzione; in altre parole, essa determina l'instaurazione di un procedimento che non è circoscritto alla verifica della legittimità formale dell'ingiunzione ma investe, altresì il merito della pretesa creditoria (Cass. Civ. sez 3, 11.02.2009, n. 3341).
La presente controversia trova fondamento in 38 verbali di accertamento di violazioni del codice della strada commesse tra il 2020 e il 2021. La società opponente ha impugnato l'ingiunzione di pagamento deducendo di non avere avuto conoscenza dell'esistenza dei verbali per vizi della notifica degli stessi.
Come chiarito dalle SSUU Cass. Civ. n. 22080/2017, il verbale di accertamento della sanzione amministrativa ha efficacia ricognitiva dell'obbligo di pagare una somma a titolo di sanzione amministrativa. Esso, come stabilito dall'art 203 e 204 bis C.d.S., acquista efficacia di titolo esecutivo per effetto del mancato esperimento dei rimedi amministrativi, ovvero del mancato pagamento della sanzione in misura ridotta. Gli effetti dell'omessa notifica del verbale di accertamento della sanzione amministrativa sono delineati dall'art 201, comma 5 C.d.S. che dispone che la mancata notificazione del verbale di accertamento entro i termini di legge (90 giorni) estingue l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione a titolo di sanzione amministrativa.
Secondo la Cassazione, dunque, l'omessa ovvero l'irregolare notificazione dei verbali di accertamento non determina l'inesistenza del titolo esecutivo, ma rappresenta un fatto estintivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione;
in altre parole, la notificazione tempestiva del verbale di accertamento non è requisito di esistenza, ma di validità del titolo esecutivo. Esso, infatti, pur esistente e dotato di efficacia esecutiva, se non notificato, resta tuttavia contestabile, malgrado l'iscrizione al ruolo esattoriale che ne è seguita, perché colui che avrebbe dovuto contestarlo non è stato messo in condizione di conoscere l'accertamento. Poiché l'interessato non è stato posto in condizione di opporsi ai verbali di accertamento, per inesistenza della loro notificazione, la contestazione degli stessi potrà essere esperita nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione di pagamento, attraverso un'opposizione cosiddetta recuperatoria, in quanto l'interessato recupera la possibilità di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione.
Ricostruito il quadro normativo e la natura del giudizio, con riferimento alla fattispecie in esame si osserva che dalle allegazioni documentali della difesa del emerge che l'ingiunzione di CP_1 pagamento è stata notificata nei termini e regolarmente, a mezzo PEC, inoltrata all'indirizzo risultante dai registri INIPEC (doc. 1 bis). Email_1
Dalle allegazioni in atti emerge che anche i verbali sottesi all'ingiunzione di pagamento opposta sono stati regolarmente notificati nei termini all'indirizzo PEC indicato.
La difesa del ha prodotto copia di ciascuno dei 38 verbali, corredati dalla relativa Controparte_1 relata di notifica, oltre che dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna al destinatario. I suddetti verbali, pur correttamente notificati non sono stati impugnati nei termini dalla società opponente, né la stessa ha provveduto al pagamento delle sanzioni in misura ridotta.
Alla luce delle evidenze documentali, si osserva che la mancata impugnazione nei termini di legge del verbale di accertamento e contestazione determina la definitività dello stesso e la preclusione di qualsiasi ulteriore verifica della sussistenza dei fatti costitutivi/impeditivi della pretesa sanzionatoria. Sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione è costante nell'affermare che il verbale di accertamento della sanzione del Codice della Strada, ove non impugnato nei tempi previsti, diviene titolo esecutivo, idoneo a fondare l'esecuzione forzata nei confronti del soggetto che ha commesso l'infrazione, ovvero del soggetto coobbligato in solido. In altri termini, non essendo stato impugnato nelle forme e nei termini di legge, il verbale di accertamento è divenuto definitivo.
Da ultimo, sempre sulla regolarità della notifica dei verbali, si richiama l'orientamento espresso dal Supremo Collegio con l'ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024, che ha stabilito che è valida ed efficace la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo PEC da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente;
richiamando una precedente pronuncia emanata a sezioni unite, i magistrati romani hanno, infatti, chiarito che la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, pur non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente previsione di cui all' articolo 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, richiedendo la necessaria iscrizione nei pubblici registri dell'indirizzo PEC esclusivamente del professionista notificante.
Quanto, infine, all'eccepita estraneità della società alle infrazioni del Codice della Strada, perché commesse da soggetti ai quali i veicoli erano stati noleggiati, questo giudice osserva che le infrazioni contestate sono state commesse prima della data dell'11.11.2021 data di entrata in vigore della L. 167/2021. La nuova formulazione dell'art. 196 del Codice della Strada esclude il generale vincolo di solidarietà che lega il proprietario della vettura e il conducente, per le infrazioni alle norme del Codice della Strada commesse durante il periodo di noleggio di autovetture senza conducente. In tale ipotesi, infatti, a seguito dell'entrata in vigore della precitata novella legislativa, in caso di violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria accertata durante il periodo di noleggio del veicolo, il locatore non è più ritenuto responsabile in solido con il cliente-locatario per il pagamento delle stesse sanzioni comminate, essendo tuttavia onerato, ai fini dell'esclusione della propria responsabilità solidale, di comunicare all'Ente accertatore le generalità del cliente-locatario-presunto trasgressore, affinché il verbale dell'infrazione possa essere rinotificato a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 201 C.d.S. La Cassazione è tuttavia intervenuta con una pluralità di pronunce, sia prima che dopo l'entrata in vigore della riforma indicata, fornendo una serie d'indicazioni sull'applicazione del principio di solidarietà di cui all'art. 196 C.d.S.
In particolare, il Supremo Collegio ha affermato:
- l'inapplicabilità retroattiva della modifica normativa dell'art. 196 C.d.S., in quanto, in materia di sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, non trova applicazione il principio della retroattività della legge più favorevole (cfr., tra le tante, Cass. n. 1383/2023 e n. 19030/2022), per cui il motivo va esaminato alla luce della normativa vigente al tempo in cui è stata commessa la violazione (ante riforma del 2021);
- ha, poi, escluso che prima della riforma del 2021 la semplice tempestiva comunicazione del nominativo del trasgressore potesse recidere (facendolo venir meno) il vincolo di solidarietà presente tra proprietario-locatore e conducente-locatario-presunto trasgressore “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto “estintivo” della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere esclusivamente mediante tempestiva opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale.” (così Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 29015, pubbl. il 11/11/2024; conformi Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 20129, pubbl. il 22/7/2024; Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 3786 pubbl. il 12/02/2024; Id. 18/01/2023, nn. 1382-1383; Id. 11/01/2023, n. 510; Id. 09/11/2022, n. 32921-32920)
- laddove le società di noleggio auto, per le sanzioni comminate nel periodo antecedente a detta riforma, si siano limitate a comunicare tempestivamente agli Enti accertatori i nominativi dei presunti trasgressori e non anche a proporre tempestivo ricorso avverso i verbali (ex artt. 203 e 204 bis C.d.S.), si ritiene che le stesse società di noleggio non possano nemmeno più proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso le cartelle riferite ai verbali comminati in precedenza alla riforma dell'art. 196 C.d.S. del 2021, essendo tale tipologia di azione ormai ritenuta pacificamente inammissibile.
Alla luce dei principi riportati non può trovare accoglimento l'eccezione formulata dalla Parte_1 di estraneità alle infrazioni del C.d.S., dovendosi affermare la responsabilità solidale della stessa, responsabilità avvalorata anche dalla mancata prova di qualsiasi tempestiva comunicazione del nominativo dei clienti.
Questo Giudice non ritiene doversi pronunciare in punto di prescrizione del diritto azionato ovvero di correttezza del calcolo delle maggiorazioni previste ex art. 27 L. 689/1981, questioni selle quali la difesa del ha preso posizione pur in mancanza di qualsiasi deduzione o eccezione Controparte_1 formulata da parte ricorrente opponete.
In conclusione, l'opposizione non merita accoglimento, con la conseguenza che essa va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto nel presente provvedimento, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - rigetta integralmente l'impugnazione proposta da avverso l'ingiunzione di pagamento n. Parte_1 20240430996682881526545, dell'importo di €. 14.555,30, emessa dal in data Controparte_1 11.09.2024 e notificata in data 2.10.2024, confermandola;
- condanna parte ricorrente opponente al pagamento, in favore del delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in complessivi euro 2.540,00, oltre spese generali al 15% e oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa, trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano).
Milano, 24 giugno 2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo,
a scioglimento della riserva assunta in data 30.05.2025 esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 24.06.2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
N. R.G. 2024/39008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39008 /2024, promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1 Antonio Roma (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Studio C.F._1 dell'avv. Michele Gesualdo, in Milano, alla Via Cerva n. 1.
RICORRENTE/I
contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro-tempore , Controparte_1 P.IVA_2 Persona_1 rappresentato e difeso come da procura generale alle liti in data 10.10.2024 Repertorio n. 3092 – Raccolta n. 2391 Notaio Dott. del Collegio Notarile di Milano, dagli avv.ti Persona_2 Antonello Mandarano (C.f. ), Paola Cozzi (C.f. ), C.F._2 C.F._3 Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni (C.f. ) dell'Avvocatura Comunale, C.F._4 presso i cui uffici, in Milano, Via della Guastalla n. 6, è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive d'udienza depositate telematicamente nel rispetto del termine assegnato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.10.2024, ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. Parte_1 20240430996682881526545, dell'importo di € 14.555,30, emessa dal in data Controparte_1 11.09.2024 e notificata in data 2.10.2024, per una serie di infrazioni al C.d.S. relative all'anno 2020 ed all'anno 2021. Parte ricorrente opponente ha dedotto di non avere mai ricevuto la notifica dei verbali di contestazione delle infrazioni prodromici all'ingiunzione opposta, oltre all'estraneità della società alle infrazioni del Codice della Strada, in quanto commesse dai soggetti conduttori delle autovetture che la stessa società che opera nel settore del noleggio veicoli a lungo termine senza conducente, ha Pt_1 noleggiato;
ha poi dedotto anche l'irregolarità della notifica dell'ingiunzione di pagamento opposta, perché trasmessa dal mittente da un indirizzo PEC non attribuibile allo stesso notificante.
Ha, pertanto, concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Con decreto del 17.12.2024 il giudice fissava l'udienza di comparizione parti, onerando parte ricorrente della notifica al del decreto e del ricorso introduttivo del giudizio. Controparte_1
Si è costituito con comparsa depositata telematicamente in data 19.03.2025 il , Controparte_1 deducendo la regolarità sia della notifica dell'ingiunzione opposta che dei verbali di contestazione prodromici all'emissione della stessa, verbali tutti notificati alla nella sua qualità di soggetto Pt_1 risultato proprietario o locatore dei veicoli con cui sono state commesse le violazioni, come risulta dal sistema informatico ACI-PRA. La difesa del ha preliminarmente eccepito CP_1
l'inammissibilità per tardività delle questioni attinenti ai vizi della notifica dell'ingiunzione di pagamento, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ed ha concluso chiedendo di respingere la domanda perché infondata, con conferma dell'ingiunzione opposta.
Nel corso dell'udienza del 2.04.2025 le parti richiamavano le deduzioni ed eccezioni formulate in atti e il giudice, ritenuta la causa di natura documentale, rinviava per la decisione ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., assegnando alle parti il termine perentorio del 20.05.2025 per il deposito di note scritte sostitutive d'udienza. A scioglimento della riserva assunta in data 30.05.2025 questo giudice ha pronunciato ordinanza e contestuale sentenza.
Le doglianze addotte dalla parte ricorrente opponente non sono fondate e non possono trovare accoglimento per i seguenti motivi.
Preliminarmente occorre chiarire quale sia la natura giuridica del provvedimento impugnato.
L'ingiunzione di pagamento costituisce un procedimento speciale per la riscossione dei tributi, la cui disciplina è dettata dal D.D. 639/1910, che presuppone l'auto accertamento del tributo da parte dell'ente pubblico, titolare del potere impositivo. Come chiarito dalla Suprema Corte, l'opposizione all'ingiunzione consiste in un giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria manifestata nell'ingiunzione; in altre parole, essa determina l'instaurazione di un procedimento che non è circoscritto alla verifica della legittimità formale dell'ingiunzione ma investe, altresì il merito della pretesa creditoria (Cass. Civ. sez 3, 11.02.2009, n. 3341).
La presente controversia trova fondamento in 38 verbali di accertamento di violazioni del codice della strada commesse tra il 2020 e il 2021. La società opponente ha impugnato l'ingiunzione di pagamento deducendo di non avere avuto conoscenza dell'esistenza dei verbali per vizi della notifica degli stessi.
Come chiarito dalle SSUU Cass. Civ. n. 22080/2017, il verbale di accertamento della sanzione amministrativa ha efficacia ricognitiva dell'obbligo di pagare una somma a titolo di sanzione amministrativa. Esso, come stabilito dall'art 203 e 204 bis C.d.S., acquista efficacia di titolo esecutivo per effetto del mancato esperimento dei rimedi amministrativi, ovvero del mancato pagamento della sanzione in misura ridotta. Gli effetti dell'omessa notifica del verbale di accertamento della sanzione amministrativa sono delineati dall'art 201, comma 5 C.d.S. che dispone che la mancata notificazione del verbale di accertamento entro i termini di legge (90 giorni) estingue l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione a titolo di sanzione amministrativa.
Secondo la Cassazione, dunque, l'omessa ovvero l'irregolare notificazione dei verbali di accertamento non determina l'inesistenza del titolo esecutivo, ma rappresenta un fatto estintivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione;
in altre parole, la notificazione tempestiva del verbale di accertamento non è requisito di esistenza, ma di validità del titolo esecutivo. Esso, infatti, pur esistente e dotato di efficacia esecutiva, se non notificato, resta tuttavia contestabile, malgrado l'iscrizione al ruolo esattoriale che ne è seguita, perché colui che avrebbe dovuto contestarlo non è stato messo in condizione di conoscere l'accertamento. Poiché l'interessato non è stato posto in condizione di opporsi ai verbali di accertamento, per inesistenza della loro notificazione, la contestazione degli stessi potrà essere esperita nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione di pagamento, attraverso un'opposizione cosiddetta recuperatoria, in quanto l'interessato recupera la possibilità di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione.
Ricostruito il quadro normativo e la natura del giudizio, con riferimento alla fattispecie in esame si osserva che dalle allegazioni documentali della difesa del emerge che l'ingiunzione di CP_1 pagamento è stata notificata nei termini e regolarmente, a mezzo PEC, inoltrata all'indirizzo risultante dai registri INIPEC (doc. 1 bis). Email_1
Dalle allegazioni in atti emerge che anche i verbali sottesi all'ingiunzione di pagamento opposta sono stati regolarmente notificati nei termini all'indirizzo PEC indicato.
La difesa del ha prodotto copia di ciascuno dei 38 verbali, corredati dalla relativa Controparte_1 relata di notifica, oltre che dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna al destinatario. I suddetti verbali, pur correttamente notificati non sono stati impugnati nei termini dalla società opponente, né la stessa ha provveduto al pagamento delle sanzioni in misura ridotta.
Alla luce delle evidenze documentali, si osserva che la mancata impugnazione nei termini di legge del verbale di accertamento e contestazione determina la definitività dello stesso e la preclusione di qualsiasi ulteriore verifica della sussistenza dei fatti costitutivi/impeditivi della pretesa sanzionatoria. Sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione è costante nell'affermare che il verbale di accertamento della sanzione del Codice della Strada, ove non impugnato nei tempi previsti, diviene titolo esecutivo, idoneo a fondare l'esecuzione forzata nei confronti del soggetto che ha commesso l'infrazione, ovvero del soggetto coobbligato in solido. In altri termini, non essendo stato impugnato nelle forme e nei termini di legge, il verbale di accertamento è divenuto definitivo.
Da ultimo, sempre sulla regolarità della notifica dei verbali, si richiama l'orientamento espresso dal Supremo Collegio con l'ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024, che ha stabilito che è valida ed efficace la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo PEC da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente;
richiamando una precedente pronuncia emanata a sezioni unite, i magistrati romani hanno, infatti, chiarito che la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, pur non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente previsione di cui all' articolo 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, richiedendo la necessaria iscrizione nei pubblici registri dell'indirizzo PEC esclusivamente del professionista notificante.
Quanto, infine, all'eccepita estraneità della società alle infrazioni del Codice della Strada, perché commesse da soggetti ai quali i veicoli erano stati noleggiati, questo giudice osserva che le infrazioni contestate sono state commesse prima della data dell'11.11.2021 data di entrata in vigore della L. 167/2021. La nuova formulazione dell'art. 196 del Codice della Strada esclude il generale vincolo di solidarietà che lega il proprietario della vettura e il conducente, per le infrazioni alle norme del Codice della Strada commesse durante il periodo di noleggio di autovetture senza conducente. In tale ipotesi, infatti, a seguito dell'entrata in vigore della precitata novella legislativa, in caso di violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria accertata durante il periodo di noleggio del veicolo, il locatore non è più ritenuto responsabile in solido con il cliente-locatario per il pagamento delle stesse sanzioni comminate, essendo tuttavia onerato, ai fini dell'esclusione della propria responsabilità solidale, di comunicare all'Ente accertatore le generalità del cliente-locatario-presunto trasgressore, affinché il verbale dell'infrazione possa essere rinotificato a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 201 C.d.S. La Cassazione è tuttavia intervenuta con una pluralità di pronunce, sia prima che dopo l'entrata in vigore della riforma indicata, fornendo una serie d'indicazioni sull'applicazione del principio di solidarietà di cui all'art. 196 C.d.S.
In particolare, il Supremo Collegio ha affermato:
- l'inapplicabilità retroattiva della modifica normativa dell'art. 196 C.d.S., in quanto, in materia di sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, non trova applicazione il principio della retroattività della legge più favorevole (cfr., tra le tante, Cass. n. 1383/2023 e n. 19030/2022), per cui il motivo va esaminato alla luce della normativa vigente al tempo in cui è stata commessa la violazione (ante riforma del 2021);
- ha, poi, escluso che prima della riforma del 2021 la semplice tempestiva comunicazione del nominativo del trasgressore potesse recidere (facendolo venir meno) il vincolo di solidarietà presente tra proprietario-locatore e conducente-locatario-presunto trasgressore “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto “estintivo” della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere esclusivamente mediante tempestiva opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale.” (così Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 29015, pubbl. il 11/11/2024; conformi Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 20129, pubbl. il 22/7/2024; Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 3786 pubbl. il 12/02/2024; Id. 18/01/2023, nn. 1382-1383; Id. 11/01/2023, n. 510; Id. 09/11/2022, n. 32921-32920)
- laddove le società di noleggio auto, per le sanzioni comminate nel periodo antecedente a detta riforma, si siano limitate a comunicare tempestivamente agli Enti accertatori i nominativi dei presunti trasgressori e non anche a proporre tempestivo ricorso avverso i verbali (ex artt. 203 e 204 bis C.d.S.), si ritiene che le stesse società di noleggio non possano nemmeno più proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso le cartelle riferite ai verbali comminati in precedenza alla riforma dell'art. 196 C.d.S. del 2021, essendo tale tipologia di azione ormai ritenuta pacificamente inammissibile.
Alla luce dei principi riportati non può trovare accoglimento l'eccezione formulata dalla Parte_1 di estraneità alle infrazioni del C.d.S., dovendosi affermare la responsabilità solidale della stessa, responsabilità avvalorata anche dalla mancata prova di qualsiasi tempestiva comunicazione del nominativo dei clienti.
Questo Giudice non ritiene doversi pronunciare in punto di prescrizione del diritto azionato ovvero di correttezza del calcolo delle maggiorazioni previste ex art. 27 L. 689/1981, questioni selle quali la difesa del ha preso posizione pur in mancanza di qualsiasi deduzione o eccezione Controparte_1 formulata da parte ricorrente opponete.
In conclusione, l'opposizione non merita accoglimento, con la conseguenza che essa va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto nel presente provvedimento, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - rigetta integralmente l'impugnazione proposta da avverso l'ingiunzione di pagamento n. Parte_1 20240430996682881526545, dell'importo di €. 14.555,30, emessa dal in data Controparte_1 11.09.2024 e notificata in data 2.10.2024, confermandola;
- condanna parte ricorrente opponente al pagamento, in favore del delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in complessivi euro 2.540,00, oltre spese generali al 15% e oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa, trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano).
Milano, 24 giugno 2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo