Articolo 7 della Legge 16 aprile 1973, n. 171
Articolo 6Articolo 8
Versione
23 maggio 1973
Art. 7.
Sono di competenza dello Stato le seguenti opere:
a) regolazione dei livelli marini in laguna, finalizzata a porre gli insediamenti urbani al riparo dalle acque alte;
b) marginamenti lagunari;
c) opere portuali marittime e di difesa del litorale;
d) restauro degli edifici demaniali e di quelli di carattere storico e artistico destinati all'uso pubblico;
e) esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta sui canali;
f) sistemazione di corsi d'acqua naturali e artificiali interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;
g) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico.
Entrata in vigore il 23 maggio 1973
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