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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/12/2025, n. 2404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2404 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino ha emesso il giorno 11.12.2025 all'esito del deposito ex art 127 cpc delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N 2023/2022 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
in persona del suo legale rappresentante dott. rappresentato e Parte_1 Parte_2 difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avocato Mario Gallo e dall'avvocato
EL Di UI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Mario Gallo in Roma alla Piazza S. Pietro in Vincoli 10
Opponente
CONTRO
in persona l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avvocato Ulissa Antonio Pedace e presso il cui studio domicilia in Catanzaro alla via Carmine Lidonnici n. 33
Opposto
E
CP_
in persona l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe ed elett.te domiciliato in Nola via S.S.7 bis presso l'avvocatura dell' Controparte_3
Altro Opposto
E
in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Golia ed elett.te CP_4
domiciliato in Napoli alla via Nuova Poggioreale angolo San Lazzaro Altro opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 12.04.2022 e regolarmente notificato alle parti resistenti il
CP_ ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio l' e l' Controparte_1
e l' premettendo che in data 03.03.2022 , è stata notificata una
[...] CP_4
intimazione di pagamento n. 071 2022 9003614192 000 con riferimento a tutta una serie di cartelle esattoriale ( n7) , avvisi di addebito (n.3) e avvisi di accertamento (n. 2) .
In particolare col presente ricorso impugnava le cartelle di pagamento n. 071 2017
00688074 000; n. 071 2018 0001446566; n. 071 2018 004664782 . Nonché i seguenti avvisi di addebito : n. 371 2017 0015508578; n. 371 20176 0015508881; n. 371
0016637964711.2016 derivanti dall'omesso pagamento relativo a pretese creditorie previdenziale e assistenziali . Nel suo atto costitutivo la parte ricorrente eccepiva l'illegittimità degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento non essendo mai stati notificati oltre ad eccepire l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali ex art. 3 comma 1 della legge 335/1995. Ed una serie di eccezioni formali degli atti impugnati.
Concludeva affinchè si dichiarasse l'illegittimità della ingiunzione e di conseguenza degli avvisi di addebito e delle cartelle in essa inclusi. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
CP_ Si costituiva in giudizio l' a mezzo dei suoi legali impugnando tutto quanto dedotto ex adverso nel ricorso introduttivo eccependo in particolare l'inammissibilità del ricorso in merito alla riferita eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito. Nel merito ritenendo del tutto infondate i rilievi mossi dal ricorrente al mancato rispetto delle formalità da eseguirsi per le notifiche delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito.
Concludeva, pertanto, rigettarsi il ricorso con vittoria di spese ed onorari di causa.
Si costituiva in giudizio L' con propria memoria Controparte_1
difensiva Si opponeva alle richieste di parte ricorrente ritenendole del tutto infondate e concludeva per la inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità della domanda , con condanna al pagamento delle spese processuali .
Si costituiva anche l' formulando varie eccezioni processuali e nel perito CP_4
l'infondatezza della domanda . Concludeva per l'inammissibilità ed infondatezza della domanda. Veniva acquisita la documentazione in atti e dopo una serie di rinvii il procedimento veniva assegnato a seguito di scardinamento del Magistrato assegnatario al sottoscritto Giudicante .
Passando ad esaminare i singoli motivi di opposizione va evidenziato che l'art. 26
DPR 602/1973 prevede: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
L'art. 60 DPR 600/1973 prevede: “In deroga all'articolo 149- bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
Ciò posto occorre rilevare che da un esame della documentazione versata in atti da parte dell' gli atti sono stato notificati all'indirizzo PEC CP_2 Email_1
,indirizzo prelevato dal dalla visura camerale allegato nel fascicolo dell . CP_2
Analogo considerazioni valgono anche per quanto riguarda le notifiche effettuate dall' in merito alle cartelle di pagamento Controparte_1 attinenti i contributi assicurativi dell' . Bisogna , pertanto, ritenere che CP_4
l' e l' hanno rispettato le disposizione di cui all'art. 26 del DPR CP_2 CP_5
602/1973.
In merito alle contestazioni relative alle formalità dell'intimazione di pagamento impugnata non sembrano idonee a dimostrare la nullità della stessa.
La mancata allegazione della presupposta cartella di pagamento già notificata non determina la nullità dell'intimazione di pagamento, che ha funzione di sollecito e di atto interruttivo della prescrizione. Il rinvio alla cartella di pagamento e la riproduzione di alcune informazioni di dettaglio sul debito, suddivise per le diverse campagne, forniscono all'intimazione di pagamento un supporto adeguato, garantendo il livello di motivazione richiesto dall'art. 7 della L. 27 luglio 2000, n.
212.
Passando ad esaminare le contestazioni concernenti la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodomici ,va preliminarmente, evidenziato che l'art. 26 DPR 602/1973 prevede: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-
PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600”.
L'art. 60 DPR 600/1973 prevede: “In deroga all'articolo 149- bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
Ciò posto occorre rilevare che da un esame della documentazione versata in atti da parte dell' e dall' gli avvisi di addebito e pedissequamente CP_2 Controparte_1 anche l'intimazione di pagamento sono stati notificati tutti all'indirizzo PEC
,indirizzo prelevato dalla visura camerale alla Camera di Email_1
Commercio sia di Sassari che di Napoli effettuata dall' . Bisogna , pertanto, CP_2 ritenere che gli Enti hanno rispettato le disposizione di cui all'art. 26 del DPR
602/1973 .Tuttavia l' ha versato agli atti la prova documentale delle CP_2 notifiche degli atti impugnati . AL ,l' ha versato in atti le CP_5 notifiche dell'intimazione di pagamento di cui si controverte in questo giudizio, che afferisce a crediti dell resistente. In punto Controparte_6 di diritto, va considerato che, la prova della notifica telematica è data dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna e che quest'ultima, la cosiddetta RAC, attestando che il messaggio è stato ricevuto nella casella del destinatario, genera la presunzione di conoscenza del suo contenuto da parte del medesimo. L'art. 6 del D.P.R. n. 68 del 2005 (rubricato "Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna") stabilisce che: " Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.". L'art. 9 del D.P.R. cit. (rubricato "Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto") prevede: " Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrità e l'autenticità delle ricevute stesse secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. .
La busta di trasporto è sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma
1 che garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17". l' e l' hanno prodotto in CP_5 Controparte_3 forma completa la RAC relativi alle cartelle di pagamento ad agli avvisi di addebito . La ricevuta completa è costituita dal file "postacert.eml", contenente il messaggio originale completo di testo ed eventuali allegati con tutte le informazioni relative all'invio, ovvero mittente, gestore del mittente, destinatari, oggetto, data e ora dell'invio e codice identificativo del messaggio;
Si tratta di ricevute di consegna con valore legale, ovvero di prove "piene" che, pur non avendo il carattere della pubblica fede, trattandosi di certificazioni provenienti da soggetto privato, sono comunque equiparate alla notifica a mezzo posta: l'art. 48, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 82 del 2005 dispone: " La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al
D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma
1." Il sistema di notifica telematica, quindi, garantisce l'autenticità delle ricevute e con esse la certezza della provenienza e della ricezione. Nel caso in esame, avendo le pec ad oggetto atti amministrativi ( cartelle di pagamento ed avvisi di addebito) e non trattandosi, quindi, di notifica di atti giudiziari la
RAC rileva in sé e per sé, non richiedendosi la sua produzione in forma completa. .Le ricevute danno certezza e sono quindi idonee a dimostrare fino a prova contraria, per le ragioni dette, che gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento prodotte in atti dall' e sono pervenute nella CP_2 CP_7 casella pec di di nel giorno e alle ore certificate, a Email_1 Parte_1 prescindere dalla memoria che ne abbia o meno l'opponente. Per il principio di vicinanza della prova poi, una volta certa la conoscibilità dell'atto nel giorno e nell'ora indicati nella RAC in forza delle garanzie dalla stessa offerte, si ribalta sul destinatario l'onere di dare la prova di non avere ricevuto il messaggio (riportato nella ricevuta solo tramite un codice identificativo) o che allo stesso fossero allegati atti diversi dalle diffide prodotte agli atti di causa, estendendo, anche in virtù dell'equiparazione della notifica telematica a quella a mezzo posta (ai sensi del richiamato art. 48, commi 2 e 3, del D.Lgs.
n. 82 del 2005) i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle notifiche con raccomandata postale delle cartelle di pagamento (vd. per tutte Cass. 10630/2015, 24149/2018, 964/2025).
L' ha prodotto le ricevute 01.12.2017 relativa all'avviso di addebito n. CP_2
371 2017 0015508570; del 01.12.2017 dell'avviso di addebito n. 371
001550888; del 16.12.2017 dell'avviso di addebito n. 371 2017 001637964e.
Mentre l' ha prodotto le RAC delle cartelle di pagamento n. 071 2017 CP_5
0068807400 del 23.08.2017; della cartella di pagamento n. 071 2018
0001446566 del 22.01.2018; della cartella di pagamento n. 071 2018 004664783 del 19.07.2018 del 26.5.2010 e del 17.6.2010 aventi ad oggetto rispettivamente la richiesta di pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi non versati e hanno provato la ricezione delle stesse producendo l' le relative ricevute di spedizione e avvenuta consegna prodotte agli atti CP_2 di causa provenienti da " t ed indirizzati ad Email_2
Email_3
Mentre per l' t ed CP_5 Email_4 indirizzate a , consegnati nella casella di destinazione. .Sulla Email_1 base dei principi di diritto esposti e della documentazione esaminata può quindi affermarsi che il termine di prescrizione quinquennale è stato tempestivamente interrotto con riferimento ai crediti per contributi previdenziali ed assicurativi impugnati col presente ricorso.
Ciò posto la domanda deve essere rigettata e le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna della parte opponente al rimborso in favore dei resistenti delle spese del giudizio essendo stata rigettata la domanda, le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro da 52.001,00 a euro 260.000,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro di Nola definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a - Rigetta la domanda b – Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore degli Enti CP_ convenuti, e della somma di euro 2.940,70 oltre a CP_4 Controparte_1
spese generali , IVA e Cpa se dovuti;
Nola lì 11.12.2025
ll Giudice
Dott. Aristide Perrino
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino ha emesso il giorno 11.12.2025 all'esito del deposito ex art 127 cpc delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N 2023/2022 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
in persona del suo legale rappresentante dott. rappresentato e Parte_1 Parte_2 difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avocato Mario Gallo e dall'avvocato
EL Di UI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Mario Gallo in Roma alla Piazza S. Pietro in Vincoli 10
Opponente
CONTRO
in persona l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avvocato Ulissa Antonio Pedace e presso il cui studio domicilia in Catanzaro alla via Carmine Lidonnici n. 33
Opposto
E
CP_
in persona l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe ed elett.te domiciliato in Nola via S.S.7 bis presso l'avvocatura dell' Controparte_3
Altro Opposto
E
in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Golia ed elett.te CP_4
domiciliato in Napoli alla via Nuova Poggioreale angolo San Lazzaro Altro opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 12.04.2022 e regolarmente notificato alle parti resistenti il
CP_ ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio l' e l' Controparte_1
e l' premettendo che in data 03.03.2022 , è stata notificata una
[...] CP_4
intimazione di pagamento n. 071 2022 9003614192 000 con riferimento a tutta una serie di cartelle esattoriale ( n7) , avvisi di addebito (n.3) e avvisi di accertamento (n. 2) .
In particolare col presente ricorso impugnava le cartelle di pagamento n. 071 2017
00688074 000; n. 071 2018 0001446566; n. 071 2018 004664782 . Nonché i seguenti avvisi di addebito : n. 371 2017 0015508578; n. 371 20176 0015508881; n. 371
0016637964711.2016 derivanti dall'omesso pagamento relativo a pretese creditorie previdenziale e assistenziali . Nel suo atto costitutivo la parte ricorrente eccepiva l'illegittimità degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento non essendo mai stati notificati oltre ad eccepire l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali ex art. 3 comma 1 della legge 335/1995. Ed una serie di eccezioni formali degli atti impugnati.
Concludeva affinchè si dichiarasse l'illegittimità della ingiunzione e di conseguenza degli avvisi di addebito e delle cartelle in essa inclusi. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
CP_ Si costituiva in giudizio l' a mezzo dei suoi legali impugnando tutto quanto dedotto ex adverso nel ricorso introduttivo eccependo in particolare l'inammissibilità del ricorso in merito alla riferita eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito. Nel merito ritenendo del tutto infondate i rilievi mossi dal ricorrente al mancato rispetto delle formalità da eseguirsi per le notifiche delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito.
Concludeva, pertanto, rigettarsi il ricorso con vittoria di spese ed onorari di causa.
Si costituiva in giudizio L' con propria memoria Controparte_1
difensiva Si opponeva alle richieste di parte ricorrente ritenendole del tutto infondate e concludeva per la inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità della domanda , con condanna al pagamento delle spese processuali .
Si costituiva anche l' formulando varie eccezioni processuali e nel perito CP_4
l'infondatezza della domanda . Concludeva per l'inammissibilità ed infondatezza della domanda. Veniva acquisita la documentazione in atti e dopo una serie di rinvii il procedimento veniva assegnato a seguito di scardinamento del Magistrato assegnatario al sottoscritto Giudicante .
Passando ad esaminare i singoli motivi di opposizione va evidenziato che l'art. 26
DPR 602/1973 prevede: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
L'art. 60 DPR 600/1973 prevede: “In deroga all'articolo 149- bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
Ciò posto occorre rilevare che da un esame della documentazione versata in atti da parte dell' gli atti sono stato notificati all'indirizzo PEC CP_2 Email_1
,indirizzo prelevato dal dalla visura camerale allegato nel fascicolo dell . CP_2
Analogo considerazioni valgono anche per quanto riguarda le notifiche effettuate dall' in merito alle cartelle di pagamento Controparte_1 attinenti i contributi assicurativi dell' . Bisogna , pertanto, ritenere che CP_4
l' e l' hanno rispettato le disposizione di cui all'art. 26 del DPR CP_2 CP_5
602/1973.
In merito alle contestazioni relative alle formalità dell'intimazione di pagamento impugnata non sembrano idonee a dimostrare la nullità della stessa.
La mancata allegazione della presupposta cartella di pagamento già notificata non determina la nullità dell'intimazione di pagamento, che ha funzione di sollecito e di atto interruttivo della prescrizione. Il rinvio alla cartella di pagamento e la riproduzione di alcune informazioni di dettaglio sul debito, suddivise per le diverse campagne, forniscono all'intimazione di pagamento un supporto adeguato, garantendo il livello di motivazione richiesto dall'art. 7 della L. 27 luglio 2000, n.
212.
Passando ad esaminare le contestazioni concernenti la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodomici ,va preliminarmente, evidenziato che l'art. 26 DPR 602/1973 prevede: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-
PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600”.
L'art. 60 DPR 600/1973 prevede: “In deroga all'articolo 149- bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
Ciò posto occorre rilevare che da un esame della documentazione versata in atti da parte dell' e dall' gli avvisi di addebito e pedissequamente CP_2 Controparte_1 anche l'intimazione di pagamento sono stati notificati tutti all'indirizzo PEC
,indirizzo prelevato dalla visura camerale alla Camera di Email_1
Commercio sia di Sassari che di Napoli effettuata dall' . Bisogna , pertanto, CP_2 ritenere che gli Enti hanno rispettato le disposizione di cui all'art. 26 del DPR
602/1973 .Tuttavia l' ha versato agli atti la prova documentale delle CP_2 notifiche degli atti impugnati . AL ,l' ha versato in atti le CP_5 notifiche dell'intimazione di pagamento di cui si controverte in questo giudizio, che afferisce a crediti dell resistente. In punto Controparte_6 di diritto, va considerato che, la prova della notifica telematica è data dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna e che quest'ultima, la cosiddetta RAC, attestando che il messaggio è stato ricevuto nella casella del destinatario, genera la presunzione di conoscenza del suo contenuto da parte del medesimo. L'art. 6 del D.P.R. n. 68 del 2005 (rubricato "Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna") stabilisce che: " Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.". L'art. 9 del D.P.R. cit. (rubricato "Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto") prevede: " Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrità e l'autenticità delle ricevute stesse secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. .
La busta di trasporto è sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma
1 che garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17". l' e l' hanno prodotto in CP_5 Controparte_3 forma completa la RAC relativi alle cartelle di pagamento ad agli avvisi di addebito . La ricevuta completa è costituita dal file "postacert.eml", contenente il messaggio originale completo di testo ed eventuali allegati con tutte le informazioni relative all'invio, ovvero mittente, gestore del mittente, destinatari, oggetto, data e ora dell'invio e codice identificativo del messaggio;
Si tratta di ricevute di consegna con valore legale, ovvero di prove "piene" che, pur non avendo il carattere della pubblica fede, trattandosi di certificazioni provenienti da soggetto privato, sono comunque equiparate alla notifica a mezzo posta: l'art. 48, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 82 del 2005 dispone: " La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al
D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma
1." Il sistema di notifica telematica, quindi, garantisce l'autenticità delle ricevute e con esse la certezza della provenienza e della ricezione. Nel caso in esame, avendo le pec ad oggetto atti amministrativi ( cartelle di pagamento ed avvisi di addebito) e non trattandosi, quindi, di notifica di atti giudiziari la
RAC rileva in sé e per sé, non richiedendosi la sua produzione in forma completa. .Le ricevute danno certezza e sono quindi idonee a dimostrare fino a prova contraria, per le ragioni dette, che gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento prodotte in atti dall' e sono pervenute nella CP_2 CP_7 casella pec di di nel giorno e alle ore certificate, a Email_1 Parte_1 prescindere dalla memoria che ne abbia o meno l'opponente. Per il principio di vicinanza della prova poi, una volta certa la conoscibilità dell'atto nel giorno e nell'ora indicati nella RAC in forza delle garanzie dalla stessa offerte, si ribalta sul destinatario l'onere di dare la prova di non avere ricevuto il messaggio (riportato nella ricevuta solo tramite un codice identificativo) o che allo stesso fossero allegati atti diversi dalle diffide prodotte agli atti di causa, estendendo, anche in virtù dell'equiparazione della notifica telematica a quella a mezzo posta (ai sensi del richiamato art. 48, commi 2 e 3, del D.Lgs.
n. 82 del 2005) i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle notifiche con raccomandata postale delle cartelle di pagamento (vd. per tutte Cass. 10630/2015, 24149/2018, 964/2025).
L' ha prodotto le ricevute 01.12.2017 relativa all'avviso di addebito n. CP_2
371 2017 0015508570; del 01.12.2017 dell'avviso di addebito n. 371
001550888; del 16.12.2017 dell'avviso di addebito n. 371 2017 001637964e.
Mentre l' ha prodotto le RAC delle cartelle di pagamento n. 071 2017 CP_5
0068807400 del 23.08.2017; della cartella di pagamento n. 071 2018
0001446566 del 22.01.2018; della cartella di pagamento n. 071 2018 004664783 del 19.07.2018 del 26.5.2010 e del 17.6.2010 aventi ad oggetto rispettivamente la richiesta di pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi non versati e hanno provato la ricezione delle stesse producendo l' le relative ricevute di spedizione e avvenuta consegna prodotte agli atti CP_2 di causa provenienti da " t ed indirizzati ad Email_2
Email_3
Mentre per l' t ed CP_5 Email_4 indirizzate a , consegnati nella casella di destinazione. .Sulla Email_1 base dei principi di diritto esposti e della documentazione esaminata può quindi affermarsi che il termine di prescrizione quinquennale è stato tempestivamente interrotto con riferimento ai crediti per contributi previdenziali ed assicurativi impugnati col presente ricorso.
Ciò posto la domanda deve essere rigettata e le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna della parte opponente al rimborso in favore dei resistenti delle spese del giudizio essendo stata rigettata la domanda, le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro da 52.001,00 a euro 260.000,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro di Nola definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a - Rigetta la domanda b – Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore degli Enti CP_ convenuti, e della somma di euro 2.940,70 oltre a CP_4 Controparte_1
spese generali , IVA e Cpa se dovuti;
Nola lì 11.12.2025
ll Giudice
Dott. Aristide Perrino