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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 141/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 141/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BELLI VINCENZO e dell'avv. TURRA' CONCETTA ( ) 43122 PARMA, C.F._2 Parte_2
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DALLARI GIANLUCA,
APPELLATA
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n.
1555/2023; oggetto: mediazione
Assegnata a decisione all'udienza del 22 ottobre 2024, celebrata in forma pagina 1 di 9 cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 11.07.2022, la (di Controparte_1
seguito anche solo la ) conveniva in giudizio dinanzi al CP_1
Tribunale di Reggio Emilia la , allegando: Parte_1
− che il 10.06.2021, la aveva conferito alla Parte_1 CP_1
incarico di mediazione in esclusiva avente a oggetto il reperimento di acquirenti per alcune villette a schiera, parte del compendio sito in
Comune di Reggio Emilia, loc. Sabbione;
− che il 27.09.2021, l'attrice faceva visionare una delle villette ai signori e , i quali si mostravano interessati all'acquisto; CP_2 Pt_3
− che il mediatore profondeva tutto il proprio impegno nella trattativa tra il venditore e i potenziali acquirenti;
− che, nonostante la sussistenza delle condizioni per la conclusione dell'affare, le parti fingevano di abbandonare le trattative;
− che, tempo dopo, la veniva a conoscenza che le stesse parti CP_1
avevano concluso un contratto preliminare di compravendita, avente per oggetto una delle villette per il cui acquisto i promissari acquirenti avevano manifestato interesse grazie all'opera di mediazione della società attrice;
− che tale ricostruzione trovava piena conferma nell'atto di transazione sottoscritto tra il mediatore e i signori e in relazione CP_2 Pt_3
al compenso provvigionale spettante alla CP_1
− che, nonostante i solleciti, la convenuta si è rifiutata di adempiere alle proprie obbligazioni;
pagina 2 di 9 − che l'incarico di mediazione prevedeva, all'art. 10, l'obbligo per il venditore di corrispondere all'agenzia una penale di Euro 8.000,00, in caso di vendita o impegno alla vendita con soggetto già precedentemente individuato dal mediatore durante l'espletamento dell'incarico;
− che tale era l'ipotesi verificatasi nel caso di specie;
− che, in subordine, alla sarebbe comunque spettato il CP_1
compenso provvigionale contrattualmente pattuito.
Si costituiva la chiedendo il rigetto delle Parte_1 domande attoree, deducendo, tra l'altro:
− che l'incarico di mediazione aveva a oggetto esclusivamente la vendita di due villette del compendio che ne comprendeva quattro;
− che l'incarico si era esaurito con la conclusione di due contratti di compravendita con i signori e per i quali la Pt_4 Pt_5
provvigione era stata regolarmente corrisposta;
− che la vendita della terza villetta ai signori e esulava, Pt_3 CP_2
quindi, dall'incarico di mediazione e, inoltre, si era perfezionata in via diretta tra venditore e acquirenti, senza l'intervento della CP_1
− che la transazione conclusa tra i signori e non aveva Pt_3 CP_2
alcuna rilevanza o effetto nei confronti della convenuta.
Il Tribunale rilevava ex officio il mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita, condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 3, d.l. n.
162/2014, che, tuttavia, dava esito negativo.
Dopo lo scambio delle memorie previste dall'art. 183, sesto comma, c.p.c., senza svolgere ulteriore attività istruttoria, il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 1555 depositata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 20.12.2023, accoglieva la domanda principale attorea.
Respinta l'eccezione di improcedibilità formulata dalla per Parte_1 non essere stato l'invito alla negoziazione assistita sottoscritto personalmente pagina 3 di 9 dalla parte, sul presupposto che, trattandosi di procedura endoprocessuale sussisteva il potere in capo al difensore della in forza della CP_1
procura alle liti rilasciatagli, il Tribunale riteneva accertato il fatto che i signori e fossero entrati in contatto con al Pt_3 CP_2 Parte_1 attraverso l'opera prestata dalla essendo pacifico che, prima di CP_1
tale attività, le parti fossero sconosciute l'una all'altra.
In particolare, il sopralluogo dei potenziali acquirenti era stato gestito dall'attrice ed effettuato nella piena vigenza dell'incarico (27.09.2021) che aveva scadenza 15.10.2021.
Detto incarico aveva per oggetto la promozione in vendita di due villette non meglio individuate, sicché il contratto non consentiva di affermare che l'immobile oggetto del preliminare concluso con i signori Controparte_3
esulasse dall'incarico di mediazione.
Inoltre, il fatto che l' avesse portato a termine le trattative con altri CP_1
due clienti, con conseguente pagamento della provvigione, non comportava che all'epoca del preliminare l'incarico fosse estinto e/o concluso, considerato che la seconda di queste trattative (signor si era conclusa dopo la Pt_5
sottoscrizione del preliminare (22.02.2022 – Controparte_3 Pt_5
17.02.2022 – . Controparte_3
Pertanto, l'incarico copriva l'affare concluso tra la e i signori Parte_1
con conseguente diritto alla provvigione. Controparte_3
Tuttavia, avendo le parti liberamente concordato che nel caso in cui la vendita fosse stata conclusa con soggetto precedentemente individuato dall'agente durante l'espletamento dell'incarico, in luogo della provvigione sarebbe stata applicabile una penale forfettaria di Euro 8.000,00, tale disposizione prevaleva rispetto a quella che determinava in misura proporzionale il compenso.
Né sarebbe stato possibile sostenere che per aver percepito la le CP_1
provvigioni per gli altri due affari conclusi dalla avrebbe Parte_1
fatto venire meno qualsiasi diritto con riguardo all'affare Controparte_3
pagina 4 di 9 perché, dato che il contratto “ era successivo rispetto a quello di cui è Pt_5
causa, il diritto al compenso per il più recente era sorto non tanto in forza del contratto concluso tra le parti, bensì del principio in forza del quale tale diritto sorge per il solo fatto che il mediatore abbia compiuto un'attività utile per la conclusione dell'affare e che di tale attività le parti fossero, come nel caso di specie, consapevoli.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto rituale appello la Parte_1
per i seguenti
[...]
motivi.
1. L'azione della è improcedibile per violazione Controparte_1
dell'art. 4, d.l. n. 132/2014.
La PEC inviata il 20.12.2022 dal difensore di parte attrice, contenente invito alla negoziazione assistita, era priva della sottoscrizione della parte e/o di procura speciale richiesta dalla norma sopra richiamata.
Né tale requisito può essere soddisfatto mediante la procura alle liti conferita per l'introduzione del giudizio, considerato che la stessa conteneva solo l'informativa e non anche l'espresso potere di introdurre la negoziazione.
La giurisprudenza di merito si è espressa in tal senso, escludendo che con la procura alle liti sia conferito al difensore anche il potere di avviare la procedura.
La domanda attorea avrebbe, quindi, dovuto essere dichiarata improcedibile.
Né rileva l'istanza di rimessione in termini formulata dalla CP_1
in quanto non motivata, inammissibile, tardiva e infondata.
In particolare, detta istanza, per essere efficace, avrebbe dovuto essere proposta entro il termine assegnato dal giudice per introdurre la negoziazione assistita e non successivamente alla sua scadenza.
pagina 5 di 9 2. L' ha provato solo l'attività di mediazione svolta Controparte_1
a favore dei signori e ma non quella diretta a favore Pt_3 CP_2
della che ha avviato la trattativa e concluso il Parte_1
contratto con i promissari acquirenti del tutto ignara dell'intervento del mediatore.
Tant'è che per altre trattative, a fronte delle quali era stata riconosciuta la provvigione, la aveva fatto pervenire al venditore le CP_1
proposte di acquisto regolarmente sottoscritte dai promissari acquirenti.
Tale documentazione manca, invece, nel caso in esame.
Ricorre, quindi, l'ipotesi della non rilevanza dell'attività di mediazione nei confronti della Parte_1
Se è vero che la abbia fatto visionare ai signori CP_1 Parte_6
la villetta il 27.09.2021, a tale visita il venditore non era
[...]
presente e non è stato messo in seguito a conoscenza dello svolgimento di tale attività, sicché non può discendere alcun diritto alla provvigione in capo al mediatore, né l'applicazione della penale.
Si è costituita la chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata rimessa in decisione al collegio ai sensi dell'art. 352, ultimo comma, c.p.c., all'udienza del 22 ottobre 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
∞ ∞ ∞
Il primo motivo di appello non merita accoglimento.
La Corte è al corrente dell'orientamento maturato presso alcuni giudici di merito, secondo cui, anche in sede c.d. endoprocessuale, sarebbe irrituale l'invito alla negoziazione non sottoscritto personalmente dalla parte, con firma autenticata dal difensore (art. 4, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014).
pagina 6 di 9 Tale indirizzo è stato ribadito anche di recente (si veda Trib, Napoli, sent. n.
8192 del 26.09.2024).
Non si ritiene, tuttavia, di poter aderire a questo orientamento, dovendosi, invece, condividere le conclusioni del primo giudice in merito.
In particolare, una volta introdotto il processo avente per oggetto la medesima materia da devolvere a pena di improcedibilità in sede di negoziazione assistita, al difensore, mediante conferimento di procura alle liti, devono considerarsi attribuiti tutti i poteri inerenti all'espletamento del mandato e, quindi, anche quello di proporre la domanda che deve essere assoggettata preventivamente alla procedura preliminare.
Ciò premesso, non pare coerente con l'ordinamento, oltre che con i principi di economia processuale, escludere, nell'ambito del processo, dalle facoltà riconosciute al difensore quella di sottoscrivere l'invito alla negoziazione in nome e per conto del cliente, considerato che questi lo ha già autorizzato a proporre l'azione giudiziale.
Inoltre, esaminando specificamente la procura alle liti rilasciata dalla
, se ne apprezza l'ampiezza dei poteri e delle facoltà Controparte_1
conferiti, che comprendono, tra l'altro, quelli di conciliare e transigere, con anche ratifica preventiva di “rato e valido” in relazione a ogni attività compiuta dal difensore.
Infine, il richiamo espresso alla possibilità di ricorrere al procedimento di negoziazione assistita, pur di per sé non dirimente, rafforza l'interpretazione seguita da questa Corte, contrapposta a quella financo eccessivamente formalistica assunta nelle decisioni sopra richiamate, alla quale non si ritiene opportuno dare seguito.
∞ ∞ ∞
Anche il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto.
pagina 7 di 9 Le censure formulate da parte appellante non colgono, infatti, nel segno, non potendosi affermare che, nel caso in esame, debba escludersi lo svolgimento di attività rilevante da parte del mediatore nei confronti anche di parte venditrice.
La tesi sostenuta dalla è che, pur dovendosi riconoscere che Parte_1
la società appellata abbia effettivamente prestato la propria attività di mediazione a favore dei signori e di tale opera l'appellante Pt_3 CP_2
non abbia mai avuto cognizione e, pertanto, per essa, non possa essere ritenuta in alcun modo obbligata nei confronti del mediatore.
Tale prospettazione non è convincente, considerato che la prestazione resa dal mediatore è riconducibile a un espresso e formale mandato conferito dalla stessa e che l'attività di cui si controverte è stata svolta in Parte_1
esecuzione di detto mandato.
La circostanza che lo stesso avesse per oggetto la promozione in vendita di due non individuate villette (su un totale di quattro) e che, invece, all'esito dell'attività svolta dalla gli affari conclusi siano stati tre, non CP_1 esclude l'applicabilità degli accordi contrattuali, poiché, come correttamente sostenuto dal Tribunale, quello relativo alla villetta dei signori
è stato definito per “secondo”, sicché deve ritenersi che il Controparte_3 mandato, come formalizzato nell'incarico conferito per iscritto, in quel momento fosse ancora valido ed efficace, non potendosi considerare già esaurito, stante la validità ed efficacia per (almeno) due unità immobiliari.
In questo contesto, la conoscenza o conoscibilità in capo al venditore dell'utile attività di mediazione svolta dalla trova la sua origine nel CP_1 contratto stesso e, comunque, può senz'altro presumersi, alla luce dello svolgimento del rapporto contrattuale, dei tempi di esecuzione del mandato, dell'espresso riconoscimento dell'opera prestata e della sua utilità, nonché della pacifica conclusione dell'affare.
∞ ∞ ∞
pagina 8 di 9 Le spese seguono la soccombenza per il grado dell'appellante e, considerata la natura delle questioni affrontate, con particolare riguardo all'eccezione di improcedibilità oggetto di contrastata interpretazione, nonché il valore della causa prossimo a i minimi dello scaglione, vengono liquidate sulla base dei parametri minimi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, considerato lo scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra Euro
5.201,00 a Euro 26.000,00); con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria in quanto non svolta.
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione nei confronti degli appellanti dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
II – condanna la alla refusione in favore Parte_1
della delle spese di lite che liquida in Euro Controparte_1
1.700,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
III – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 10 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 141/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BELLI VINCENZO e dell'avv. TURRA' CONCETTA ( ) 43122 PARMA, C.F._2 Parte_2
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DALLARI GIANLUCA,
APPELLATA
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n.
1555/2023; oggetto: mediazione
Assegnata a decisione all'udienza del 22 ottobre 2024, celebrata in forma pagina 1 di 9 cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 11.07.2022, la (di Controparte_1
seguito anche solo la ) conveniva in giudizio dinanzi al CP_1
Tribunale di Reggio Emilia la , allegando: Parte_1
− che il 10.06.2021, la aveva conferito alla Parte_1 CP_1
incarico di mediazione in esclusiva avente a oggetto il reperimento di acquirenti per alcune villette a schiera, parte del compendio sito in
Comune di Reggio Emilia, loc. Sabbione;
− che il 27.09.2021, l'attrice faceva visionare una delle villette ai signori e , i quali si mostravano interessati all'acquisto; CP_2 Pt_3
− che il mediatore profondeva tutto il proprio impegno nella trattativa tra il venditore e i potenziali acquirenti;
− che, nonostante la sussistenza delle condizioni per la conclusione dell'affare, le parti fingevano di abbandonare le trattative;
− che, tempo dopo, la veniva a conoscenza che le stesse parti CP_1
avevano concluso un contratto preliminare di compravendita, avente per oggetto una delle villette per il cui acquisto i promissari acquirenti avevano manifestato interesse grazie all'opera di mediazione della società attrice;
− che tale ricostruzione trovava piena conferma nell'atto di transazione sottoscritto tra il mediatore e i signori e in relazione CP_2 Pt_3
al compenso provvigionale spettante alla CP_1
− che, nonostante i solleciti, la convenuta si è rifiutata di adempiere alle proprie obbligazioni;
pagina 2 di 9 − che l'incarico di mediazione prevedeva, all'art. 10, l'obbligo per il venditore di corrispondere all'agenzia una penale di Euro 8.000,00, in caso di vendita o impegno alla vendita con soggetto già precedentemente individuato dal mediatore durante l'espletamento dell'incarico;
− che tale era l'ipotesi verificatasi nel caso di specie;
− che, in subordine, alla sarebbe comunque spettato il CP_1
compenso provvigionale contrattualmente pattuito.
Si costituiva la chiedendo il rigetto delle Parte_1 domande attoree, deducendo, tra l'altro:
− che l'incarico di mediazione aveva a oggetto esclusivamente la vendita di due villette del compendio che ne comprendeva quattro;
− che l'incarico si era esaurito con la conclusione di due contratti di compravendita con i signori e per i quali la Pt_4 Pt_5
provvigione era stata regolarmente corrisposta;
− che la vendita della terza villetta ai signori e esulava, Pt_3 CP_2
quindi, dall'incarico di mediazione e, inoltre, si era perfezionata in via diretta tra venditore e acquirenti, senza l'intervento della CP_1
− che la transazione conclusa tra i signori e non aveva Pt_3 CP_2
alcuna rilevanza o effetto nei confronti della convenuta.
Il Tribunale rilevava ex officio il mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita, condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 3, d.l. n.
162/2014, che, tuttavia, dava esito negativo.
Dopo lo scambio delle memorie previste dall'art. 183, sesto comma, c.p.c., senza svolgere ulteriore attività istruttoria, il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 1555 depositata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 20.12.2023, accoglieva la domanda principale attorea.
Respinta l'eccezione di improcedibilità formulata dalla per Parte_1 non essere stato l'invito alla negoziazione assistita sottoscritto personalmente pagina 3 di 9 dalla parte, sul presupposto che, trattandosi di procedura endoprocessuale sussisteva il potere in capo al difensore della in forza della CP_1
procura alle liti rilasciatagli, il Tribunale riteneva accertato il fatto che i signori e fossero entrati in contatto con al Pt_3 CP_2 Parte_1 attraverso l'opera prestata dalla essendo pacifico che, prima di CP_1
tale attività, le parti fossero sconosciute l'una all'altra.
In particolare, il sopralluogo dei potenziali acquirenti era stato gestito dall'attrice ed effettuato nella piena vigenza dell'incarico (27.09.2021) che aveva scadenza 15.10.2021.
Detto incarico aveva per oggetto la promozione in vendita di due villette non meglio individuate, sicché il contratto non consentiva di affermare che l'immobile oggetto del preliminare concluso con i signori Controparte_3
esulasse dall'incarico di mediazione.
Inoltre, il fatto che l' avesse portato a termine le trattative con altri CP_1
due clienti, con conseguente pagamento della provvigione, non comportava che all'epoca del preliminare l'incarico fosse estinto e/o concluso, considerato che la seconda di queste trattative (signor si era conclusa dopo la Pt_5
sottoscrizione del preliminare (22.02.2022 – Controparte_3 Pt_5
17.02.2022 – . Controparte_3
Pertanto, l'incarico copriva l'affare concluso tra la e i signori Parte_1
con conseguente diritto alla provvigione. Controparte_3
Tuttavia, avendo le parti liberamente concordato che nel caso in cui la vendita fosse stata conclusa con soggetto precedentemente individuato dall'agente durante l'espletamento dell'incarico, in luogo della provvigione sarebbe stata applicabile una penale forfettaria di Euro 8.000,00, tale disposizione prevaleva rispetto a quella che determinava in misura proporzionale il compenso.
Né sarebbe stato possibile sostenere che per aver percepito la le CP_1
provvigioni per gli altri due affari conclusi dalla avrebbe Parte_1
fatto venire meno qualsiasi diritto con riguardo all'affare Controparte_3
pagina 4 di 9 perché, dato che il contratto “ era successivo rispetto a quello di cui è Pt_5
causa, il diritto al compenso per il più recente era sorto non tanto in forza del contratto concluso tra le parti, bensì del principio in forza del quale tale diritto sorge per il solo fatto che il mediatore abbia compiuto un'attività utile per la conclusione dell'affare e che di tale attività le parti fossero, come nel caso di specie, consapevoli.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto rituale appello la Parte_1
per i seguenti
[...]
motivi.
1. L'azione della è improcedibile per violazione Controparte_1
dell'art. 4, d.l. n. 132/2014.
La PEC inviata il 20.12.2022 dal difensore di parte attrice, contenente invito alla negoziazione assistita, era priva della sottoscrizione della parte e/o di procura speciale richiesta dalla norma sopra richiamata.
Né tale requisito può essere soddisfatto mediante la procura alle liti conferita per l'introduzione del giudizio, considerato che la stessa conteneva solo l'informativa e non anche l'espresso potere di introdurre la negoziazione.
La giurisprudenza di merito si è espressa in tal senso, escludendo che con la procura alle liti sia conferito al difensore anche il potere di avviare la procedura.
La domanda attorea avrebbe, quindi, dovuto essere dichiarata improcedibile.
Né rileva l'istanza di rimessione in termini formulata dalla CP_1
in quanto non motivata, inammissibile, tardiva e infondata.
In particolare, detta istanza, per essere efficace, avrebbe dovuto essere proposta entro il termine assegnato dal giudice per introdurre la negoziazione assistita e non successivamente alla sua scadenza.
pagina 5 di 9 2. L' ha provato solo l'attività di mediazione svolta Controparte_1
a favore dei signori e ma non quella diretta a favore Pt_3 CP_2
della che ha avviato la trattativa e concluso il Parte_1
contratto con i promissari acquirenti del tutto ignara dell'intervento del mediatore.
Tant'è che per altre trattative, a fronte delle quali era stata riconosciuta la provvigione, la aveva fatto pervenire al venditore le CP_1
proposte di acquisto regolarmente sottoscritte dai promissari acquirenti.
Tale documentazione manca, invece, nel caso in esame.
Ricorre, quindi, l'ipotesi della non rilevanza dell'attività di mediazione nei confronti della Parte_1
Se è vero che la abbia fatto visionare ai signori CP_1 Parte_6
la villetta il 27.09.2021, a tale visita il venditore non era
[...]
presente e non è stato messo in seguito a conoscenza dello svolgimento di tale attività, sicché non può discendere alcun diritto alla provvigione in capo al mediatore, né l'applicazione della penale.
Si è costituita la chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata rimessa in decisione al collegio ai sensi dell'art. 352, ultimo comma, c.p.c., all'udienza del 22 ottobre 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
∞ ∞ ∞
Il primo motivo di appello non merita accoglimento.
La Corte è al corrente dell'orientamento maturato presso alcuni giudici di merito, secondo cui, anche in sede c.d. endoprocessuale, sarebbe irrituale l'invito alla negoziazione non sottoscritto personalmente dalla parte, con firma autenticata dal difensore (art. 4, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014).
pagina 6 di 9 Tale indirizzo è stato ribadito anche di recente (si veda Trib, Napoli, sent. n.
8192 del 26.09.2024).
Non si ritiene, tuttavia, di poter aderire a questo orientamento, dovendosi, invece, condividere le conclusioni del primo giudice in merito.
In particolare, una volta introdotto il processo avente per oggetto la medesima materia da devolvere a pena di improcedibilità in sede di negoziazione assistita, al difensore, mediante conferimento di procura alle liti, devono considerarsi attribuiti tutti i poteri inerenti all'espletamento del mandato e, quindi, anche quello di proporre la domanda che deve essere assoggettata preventivamente alla procedura preliminare.
Ciò premesso, non pare coerente con l'ordinamento, oltre che con i principi di economia processuale, escludere, nell'ambito del processo, dalle facoltà riconosciute al difensore quella di sottoscrivere l'invito alla negoziazione in nome e per conto del cliente, considerato che questi lo ha già autorizzato a proporre l'azione giudiziale.
Inoltre, esaminando specificamente la procura alle liti rilasciata dalla
, se ne apprezza l'ampiezza dei poteri e delle facoltà Controparte_1
conferiti, che comprendono, tra l'altro, quelli di conciliare e transigere, con anche ratifica preventiva di “rato e valido” in relazione a ogni attività compiuta dal difensore.
Infine, il richiamo espresso alla possibilità di ricorrere al procedimento di negoziazione assistita, pur di per sé non dirimente, rafforza l'interpretazione seguita da questa Corte, contrapposta a quella financo eccessivamente formalistica assunta nelle decisioni sopra richiamate, alla quale non si ritiene opportuno dare seguito.
∞ ∞ ∞
Anche il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto.
pagina 7 di 9 Le censure formulate da parte appellante non colgono, infatti, nel segno, non potendosi affermare che, nel caso in esame, debba escludersi lo svolgimento di attività rilevante da parte del mediatore nei confronti anche di parte venditrice.
La tesi sostenuta dalla è che, pur dovendosi riconoscere che Parte_1
la società appellata abbia effettivamente prestato la propria attività di mediazione a favore dei signori e di tale opera l'appellante Pt_3 CP_2
non abbia mai avuto cognizione e, pertanto, per essa, non possa essere ritenuta in alcun modo obbligata nei confronti del mediatore.
Tale prospettazione non è convincente, considerato che la prestazione resa dal mediatore è riconducibile a un espresso e formale mandato conferito dalla stessa e che l'attività di cui si controverte è stata svolta in Parte_1
esecuzione di detto mandato.
La circostanza che lo stesso avesse per oggetto la promozione in vendita di due non individuate villette (su un totale di quattro) e che, invece, all'esito dell'attività svolta dalla gli affari conclusi siano stati tre, non CP_1 esclude l'applicabilità degli accordi contrattuali, poiché, come correttamente sostenuto dal Tribunale, quello relativo alla villetta dei signori
è stato definito per “secondo”, sicché deve ritenersi che il Controparte_3 mandato, come formalizzato nell'incarico conferito per iscritto, in quel momento fosse ancora valido ed efficace, non potendosi considerare già esaurito, stante la validità ed efficacia per (almeno) due unità immobiliari.
In questo contesto, la conoscenza o conoscibilità in capo al venditore dell'utile attività di mediazione svolta dalla trova la sua origine nel CP_1 contratto stesso e, comunque, può senz'altro presumersi, alla luce dello svolgimento del rapporto contrattuale, dei tempi di esecuzione del mandato, dell'espresso riconoscimento dell'opera prestata e della sua utilità, nonché della pacifica conclusione dell'affare.
∞ ∞ ∞
pagina 8 di 9 Le spese seguono la soccombenza per il grado dell'appellante e, considerata la natura delle questioni affrontate, con particolare riguardo all'eccezione di improcedibilità oggetto di contrastata interpretazione, nonché il valore della causa prossimo a i minimi dello scaglione, vengono liquidate sulla base dei parametri minimi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, considerato lo scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra Euro
5.201,00 a Euro 26.000,00); con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria in quanto non svolta.
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione nei confronti degli appellanti dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
II – condanna la alla refusione in favore Parte_1
della delle spese di lite che liquida in Euro Controparte_1
1.700,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
III – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 10 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
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