Ordinanza cautelare 11 aprile 2023
Ordinanza cautelare 23 ottobre 2023
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00546/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00239/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di ES (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 239 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da MA BB, e da Società Agricola il OP S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistiti e difesi dall'avvocato Roberto Cuva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore,
il Prefetto pro tempore di Mantova,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di ES, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
(a) quanto al ricorso introduttivo:
- del decreto del dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Mantova di data 19 dicembre 2022, con il quale è stato revocato, ai sensi dell’art. 42 comma 2 del d.l. 21 giugno 2022 n. 73, il nulla-osta all'ingresso per un rapporto di lavoro stagionale;
quanto ai motivi aggiunti:
- del decreto del dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Mantova di data 31 luglio 2023, con il quale è stata confermata la revoca del nulla-osta de quo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Prefetto di Mantova e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’art. 42, II comma, del d.l. 21 giugno 2022, n. 73 (il cui contenuto è stato poi introdotto a regime da specifiche disposizioni contenute negli artt. 22 e 24 del d. lgs. 286/1998), stabilisce che, nei casi consentiti, il nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori stranieri è rilasciato, tra l’altro, quando, nel termine di trenta – di venti, per i lavoratori stagionali - giorni, “non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, con la precisazione che al “sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso”.
2.1. La Società Agricola il OP S.S. presentò alla Prefettura di Mantova una pluralità d’istanze di nulla osta per lavoro subordinato in relazione al decreto flussi del 2021, e così quella per MA BB, cittadino marocchino: nel breve termine stabilito l’Amministrazione non respinse la domanda e l’BB, ottenuto il visto d’ingresso, giunse regolarmente in Italia.
2.2. In seguito, con il decreto 19 dicembre 2022 la Prefettura di Mantova - Sportello Unico per l’Immigrazione, revocò il nulla-osta all'ingresso, e il provvedimento fu impugnato con il ricorso in epigrafe, contenente un’istanza cautelare che questo giudice accolse, disponendo con ordinanza propulsiva il riesame della decisione.
2.3.1. Il nuovo provvedimento, di data 31 luglio 2023, confermò il precedente, tra l’altro così motivando: «Riesaminata la documentazione da questo Sportello Unico, si rileva l’insufficienza della documentazione presentata a superare il motivo ostativo rilevato, in quanto l’asseverazione prodotta risulta essere incompleta di informazioni essenziali e vincolanti, quali i dati anagrafici del professionista che l’ha redatta, il reddito d’esercizio dichiarato dall’impresa nell’ultima denuncia annuale dei redditi, il possesso da parte dell’impresa del Documento unico di regolarità contributiva, la mancata indicazione da parte del professionista di tutta la documentazione verificata, la mancanza del timbro del professionista e la mancata presentazione del tesserino d’iscrizione al l’ordine del professionista da cui risulti essere iscritto nell’albo degli avvocati ed ulteriore documentazione in merito all’effettivo l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro ai sensi dello stesso art. 1 L. n. 12/1979; Verificata inoltre l’effettiva sussistenza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro con il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro, il quale ha rilevato che, in considerazione dei lavoratori attualmente in forze, il reddito dichiarato risulta essere incapiente ai fini dell’accoglimento di tutte le domande presentate».
2.3.2. Il nuovo atto è stato impugnato con motivi aggiunti, e l’istanza cautelare è stata respinta con l’ordinanza 23 ottobre 2023, n. 413, della II Sezione.
3.1. La nuova determinazione assunta dopo l’ordine di remand consente di superare il ricorso introduttivo, da dichiarare improcedibile, poiché la nuova decisione costituisce la definitiva manifestazione di volontà espressa dall’Amministrazione in relazione all’oggetto del giudizio, ovvero la revoca del nulla osta rilasciato alla Il OP per il rapporto di lavoro da costituirsi con il lavoratore straniero BB.
3.2.1. Il primo motivo è rubricato nella violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge 241 del 1990, e del del principio di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost.
3.2.2. Si duole parte ricorrente che la Prefettura di Mantova non avrebbe consentito la partecipazione delle parti interessate al riesame successivo all’ordine emesso da questo Giudice, sebbene Il OP avesse “in più occasioni chiesto di poter interagire con l’ufficio immigrazione per poter enucleare la sussistenza di tutti i requisiti per il rilascio del nulla osta al lavoratore sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio ed evidenziare documenti ed atti la cui valutazione alla fine è stata omessa dalla Prefettura di Mantova”.
3.2.3. La censura va respinta.
Invero, l’ordinanza collegiale 157/2023 aveva – pur opinabilmente – disposto che l’Amministrazione prendesse in esame la documentazione che doveva attestare la regolarità della richiesta di nulla osta riferita all’BB, sebbene depositata oltre il termine prescritto, e a tale ordine la Prefettura ha dato seguito.
3.2.4. L’ordine del giudice non giungeva invece – né comunque avrebbe potuto legittimamente farlo – sino a prescrivere una compiuta rinnovazione dell’intero procedimento, e dunque, sino a autorizzare gli interessati a depositare per la prima volta nuovi documenti, salvo che questi non fossero espressamente richiesti dall’Amministrazione resistente.
3.2.5. In conclusione, non sussistevano i presupposti di fatto e diritto per l’applicazione delle disposizioni invocate nella censura proposta, che è quindi affatto infondata.
3.3.1. Il secondo motivo di gravame è compendiato nella violazione e falsa applicazione dell’art. 42, II comma, del d.l. 21 giugno 2022 n. 73 convertito in l. 4 agosto 2022 n. 122 in relazione all’art. 3 della Legge n. 241/1990; nel difetto d’istruttoria, erroneo accertamento e travisamento dei fatti posti a fondamento della decisione; nella violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost.
3.3.2. Nel provvedimento impugnato si afferma che la documentazione presentata sarebbe incompleta di informazioni essenziali e vincolanti, di seguito elencate, ma sarebbe illegittimo “nella parte in cui chiede l’allegazione o produzione alla Prefettura di documenti la cui acquisizione e valutazione è rimessa esclusivamente al professionista asseverante come richiesto dalla legge e dalla circolare n. 3/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro”: tali documenti non avrebbero dovuto essere invece trasmessi all’Amministrazione.
3.3.3. Per quanto attiene al profilo reddituale, e così all’assenza, nell’asseverazione, dell’indicazione di alcun reddito di esercizio, richiamati i contenuti della circolare n. 3/2022 dell’INL il ricorso evidenzia come questa preveda che, per le aziende agricole, come la società Il OP S.S., la sussistenza del requisito reddituale può essere valutato non dalla dichiarazione dei redditi annuale ma dalla dichiarazione IVA (ciò per l’evidente circostanza del particolare regime fiscale ai fini reddituali di cui godono le imprese agricole), e nella fattispecie in esame sarebbero stati “indicati espressamente i dati ricavabili dalla dichiarazione Iva che peraltro corrispondono alla Dichiarazione Iva prodotta nel corso del presente giudizio”.
3.4.1. Ancora, il provvedimento adottato sarebbe altresì illegittimo nella parte in cui ritiene carente il requisito della capacità reddituale dell’azienda agricola Il OP S.S., affermando come il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro avesse rilevato “che, in considerazione dei lavoratori attualmente in forze, il reddito dichiarato risulta essere incapiente ai fini dell’accoglimento di tutte le domande presentate;”.
3.4.2. Ebbene, secondo parte ricorrente il presupposto logico su cui si basa la valutazione della Prefettura di Mantova circa l’incapienza del reddito sarebbe erroneo sotto due diversi aspetti: il primo in relazione ai lavoratori già in forze, ed il secondo all’accoglimento del complesso delle domande di nulla osta presentate.
3.4.3. Invero, rileva parte ricorrente, la già richiamata circolare n. 3/2022 dell’INL prevede espressamente che “in relazione alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio di esercizio”.
In altri termini, secondo la stessa parte ricorrente, “la valutazione dovrà essere compiuta non con riferimento ai lavorati già assunti dalla società (in particolare nelle società agricole in cui occorre fare riferimento al fatturato, che viene determinato sottraendo il valore della produzione, e dunque anche i costi del personale già in carico, al fatturato annuale) ma soltanto con riguardo ai lavoratori da assumere con il Decreto flussi, con un rapporto di fatturato di € 30.000,00 per ciascuna domanda presentata”.
3.4.4. Pertanto, seguita sempre la parte ricorrente, andrebbe “escluso che la valutazione della sussistenza del requisito reddituale debba farsi con riferimento ai lavoratori in carica”, né la Prefettura “indica quante domande di nulla osta abbia in carico la società agricola Il OP S.S., anche perché altrimenti dovrebbe rilevare che alla data odierna ve ne è una soltanto quella del lavoratore BB Soliman, vista la rinuncia da parte della società agricola Il OP S.S. ad altre domande di nulla osta (doc n. 4) e tenuto conto delle revoche disposte per altri lavoratori.
4.1. Orbene, è evidente per il Collegio che il nuovo provvedimento sfavorevole sia fondato su una duplice motivazione le cui componenti si presentano affatto autonome l’una dall’altra: e sarà sufficiente confermare quella relativa all’incapienza reddituale per respingere il ricorso per motivi aggiunti.
4.2.1. Invero, l’ordinanza cautelare reiettiva 23 ottobre 2023, n. 413, della II Sezione, ha sul punto espressamente, e correttamente rilevato come «l’elemento ostativo sostanziale [all’accoglimento del ricorso] è il mancato superamento della soglia minima reddituale, che la circolare INL n. 3/2022 individua tramite rinvio alla disciplina sull’emersione ... Per le aziende agricole si utilizzano gli indici dell’art. 9 comma 4 del DM 27 maggio 2020, e quindi va considerato il volume d'affari risultante dalla dichiarazione IVA al netto degli acquisti. La capacità economica così determinata deve essere riferita a tutti i lavoratori presenti in azienda … Non si possono evidentemente assumere nuove unità di personale se l’ordine di grandezza del fatturato non assicura la sostenibilità di questa scelta … la normativa non consente di ottenere il rilascio del nulla-osta, e del relativo permesso di soggiorno, sulla base di mere ipotesi di sviluppo aziendale, e richiede invece la garanzia di una situazione economica già consolidata. Non è possibile conservare un nulla-osta privo di una sufficiente base economica intervenendo a posteriori sul numero dei lavoratori».
4.2.2. Quest’ultimo richiamo è da credersi riferito all’atto, datato 14.3.2023, e dunque successivo alla prima revoca, con cui la Società Agricola il OP S.S. aveva dichiarato di rinunciare ad una parte dei dipendenti per cui è stato presentato il nulla osta, e sopra richiamato al § 3.4.4., e non può che essere condiviso.
4.2.3. Invero, la disciplina contenuta nel ripetuto art. 42 ha introdotto un’ipotesi di silenzio assenso per il rilascio dei nulla osta, generando in non pochi casi un numero sovrabbondante di richieste di nulla osta da parte di singole aziende, talora costituite, o comunque repentinamente cresciute all’atto della presentazione delle domande: richieste di fatto verificate dall’Amministrazione soltanto dopo il rilascio dei visti e l’ingresso in Italia di cittadini stranieri.
4.3.1. Il OP ha bensì rinunciato poi alla massima parte delle proprie domande, ma lo ha fatto solo in seguito all’attivazione del procedimento di revoca, e quindi dopo che l’Amministrazione aveva correttamente verificato il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che Il OP aveva chiesto di assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio di esercizio, ovvero considerando – essendo operante nel settore agricolo - gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti o dalla dichiarazione IRAP.
4.3.2. In conclusione, la revoca è intervenuta in relazione alla situazione esistente nel momento in cui è stata pronunciata, ed è dunque pienamente legittima.
5. Il ricorso per motivi aggiunti va insomma respinto: ma le spese di giudizio possono essere compensate in relazione al diverso esito, pur solo virtuale, del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di ES (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e respinge il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ES nella camera di consiglio addì 14 maggio 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO