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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/12/2025, n. 2876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2876 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Rg. 851/2023
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario della II sezione civile del Tribunale di Torre
Annunziata, dr.ssa Immacolata Cesarano, in funzione di G.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 851 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale,
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce Parte_1 all'atto di citazione, dall'Avv. Giovanni Inserra ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gragnano (NA) alla via Castellammare
n. 27
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...]
difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Marcello Picone, elettivamente domiciliata, presso il suo studio in Napoli al Centro Direzionale, Isola F4
CONVENUTA
NONCHE'
, residente in [...]
n. 42
CONVENUTO CONTUMACE CONCLUSIONI
Come da atti di causa e da note conclusionali depositate.
FATTO
AI RI, con atto di citazione notificato nelle date del 02.02.2023
e del 16.02.2023 conveniva in giudizio rispettivamente la
[...]
in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., e , al fine di ottenere il Controparte_2
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti a seguito del sinistro stradale avvenuto in Castellammare di Stabia alla via Strada
Pozzano in data 24.07.2017 alle ore 12.00 circa.
All'uopo premetteva che nelle suddette circostanze, mentre percorreva a velocità moderata e mantenendo la destra con direzione monte la via
Strada Pozzano, strada a doppio senso di marcia, alla guida del motoveicolo tipo Honda tg. BH46157, di proprietà di Persona_1
che viaggiava quale trasportato a bordo dello stesso veicolo, ed assicurato per la r.c.a con la veniva investito Controparte_3
dall'autoveicolo tipo Fiat Punto tg. DL375DR, di proprietà di CP_2
ed assicurato con la per
[...] Controparte_1
assicurazioni società mutua di assicurazioni;
esponeva, difatti, che dopo aver superato il tratto con senso unico alternato per il restringimento della carreggiata, nell'avvicinarsi alla curva ivi presente si vedeva tagliare la strada dalla Fiat Punto, che proveniva dal senso inverso di marcia,
completamente spostata alla propria sinistra, invadendo la corsia in quel momento percorsa dall'Honda SH e in tal modo l'autovettura urtava il motoveicolo nonostante il conducente avesse cercato di evitare la collisione frenando e sterzando verso destra, facendolo rovinare al suolo unitamente agli occupanti;
deduceva che, di conseguenza, riportava lesioni personali, per le quali veniva soccorso e trasportato mediante ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Leonardo” di
Castellammare di Stabia, dove gli diagnosticavano “frattura trochite omero dx, frattura scomposta pluriframmentaria astragalo”, per cui veniva sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione delle fratture presso l'A.U.O. “Città della Salute e della Scienza” ed all'intervento seguivano ulteriori ricoveri ospedalieri e visite, cure specialistiche e riabilitative, fino alla guarigione con postumi invalidanti;
rilevava,
altresì, di aver subito nel lungo periodo di degenza gravi danni morali ed esistenziali, tenuto conto delle sofferenze e delle privazioni subite, delle limitazioni nei movimenti e dell'impossibilità di attendere alle sue occupazioni lavorative ed extralavorative, ricreative e relazionali.
Deduceva, ancora, di aver inviato missive di messa in mora alle compagnie di assicurazione dei veicoli coinvolti al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, di essere stato sottoposto a visita medico-
legale presso lo studio fiduciario di di Controparte_3
aver inoltrato invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita alla per assicurazioni società mutua di Controparte_1
assicurazioni, ma il tutto senza esito.
Concludeva, pertanto, per la condanna dei convenuti, CP_2
e per assicurazioni società
[...] Controparte_1
mutua di assicurazioni, rispettivamente proprietario e compagnia assicuratrice del veicolo del convenuto, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti, con vittoria delle spese di lite, ivi incluse quelle della fase stragiudiziale.
Si costituiva in giudizio la sola per Controparte_1
assicurazioni società mutua di assicurazioni, mentre rimaneva contumace
. Controparte_2
La compagnia di assicurazione eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto introduttivo ai sensi degli artt. 163, comma 3, e 164 c.p.c., ritenuto lacunoso e generico;
deduceva l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 144, 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005, ritenendo la richiesta di risarcimento non completa di elementi ivi previsti e l'inammissibilità dell'azione in mancanza di prova della legittimazione delle parti;
nel merito contestava la domanda attorea, ritenendo responsabile del sinistro lo stesso attore, anche alla luce delle risultanze del rapporto d'incidente redatto dalle autorità intervenute, nonché la quantificazione dei danni lamentati e le voci di danno richieste.
Chiedeva, quindi, in via preliminare, la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo, di inammissibilità ed improponibilità della domanda e, nel merito, il rigetto delle avverse richieste o l'accertamento del concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro, con conseguente riduzione del risarcimento, anche in ragione di un pregresso risarcimente proveniente da altra società assicurativa privata, in ogni caso con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., all'esito del deposito delle relative memorie, acquisita la documentazione relativa al sinistro,
espletata la prova testimoniale e la c.t.u. medico legale sulla persona di
, la causa, ritenuta matura per la decisione, con ordinanza Parte_1
resa a seguito di trattazione cartolare relativa all'udienza del 15.09.2025,
veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
In primo luogo, destituita di fondamento è l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, atteso che nello stesso sono riportati la dinamica del sinistro, le modalità dell'accadimento del fatto, le lesioni patite dall'istante,
l'indicazione dei punti di impatto, elementi tutti che consentono alle parti convenute di poter esercitare compiutamente il proprio diritto alla difesa.
Va poi rilevato che l'attore ha proposto l'azione di risarcimento ordinaria prevista dagli artt. 144, 148 d.lgs. n. 209/2005 avendo citato in giudizio il proprietario e la compagnia di assicurazione del veicolo investitore.
La domanda proposta, in via preliminare, deve ritenersi proponibile essendo stata preceduta da rituale richiesta di risarcimento danni secondo le disposizioni dettate dagli artt. 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005 ed essendo decorso lo “spatium deliberandi” previsto dall'art. 148 dall'invio della richiesta di risarcimento alla notifica dell'atto di citazione;
si precisa, infatti, che la richiesta di risarcimento inoltrata a mezzo Pec del
12.09.2017 con successive integrazioni del 12.07.2018 e del 28.11.2022 (cfr. doc. 1, 16 e 18 allegati dall'attore) appare conforme al dettato legislativo di cui agli artt. 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005, avendo parte attrice osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148 con preciso richiamo ed allegazione dell'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età e all'attività del danneggiato, della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del modello CAI, nonché della documentazione medica afferente le lesioni patite.
Va rilevata, altresì, la procedibilità della domanda attorea avendo l'istante provveduto ad esperire il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12.09.2014 n. 132 convertito in l. 10.11.2014 n.
162, inoltrando il relativo invito alla Controparte_1
per assicurazioni società mutua di assicurazioni a mezzo Pec ed a mediante lettera racc.ta a/r ricevuta il 06.02.2023 Controparte_2
(cfr. doc. 18 allegato dall'attore), a cui la compagnia di assicurazione dava riscontro comunicando di non poter aderire in considerazione delle risultanze del rapporto delle autorità (cfr. doc. 15 e 19 allegati dall'attore).
La compagnia convenuta ha eccepito, inoltre, la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti, osservando che parte istante non aveva fornito alcuna valida prova in proposito (intendendo contestare, in effetti, la titolarità delle parti).
La legittimazione attiva dell'attore e quella passiva dei Parte_1
convenuti, Controparte_1
e , per quanto prospettato
[...] Controparte_2
nell'atto di citazione, sussistono, avendo assunto l'attore di aver subito danni in conseguenza delle lesioni personali riportate a seguito del sinistro causato dal conducente del veicolo Fiat Punto ed avendo citato in giudizio i soggetti tenuti in solido, quale proprietario e compagnia assicuratrice del veicolo danneggiante, ai sensi degli artt. 144 e 148 d.lgs. n. 209/2005, al risarcimento dei danni subiti in caso di accoglimento della domanda.
Sussiste, altresì, la titolarità attiva delle parti nel rapporto dedotto in giudizio, non contestata e provata dalla documentazione in atti;
in particolare, la titolarità attiva dell'attore è provata dalla documentazione medica relativa alle lesioni subite (cfr. doc. da 2 a 11, da 22 a 24, allegati dall'attore), la titolarità passiva della Controparte_1
per assicurazioni società mutua di assicurazioni è provata dalle comunicazioni dalla stessa trasmesse nella fase stragiudiziale del sinistro
(cfr. doc. 15, 17 e 18 allegati dall'attore e doc. 7 e 8 allegati dalla compagnia), quella di tutte le parti, ivi incluso , è Controparte_2
provata dalle risultanze del rapporto relativo al sinistro della Polizia
Locale di Castellammare di Stabia (cfr. doc. 4 allegato dalla compagnia).
Passando al merito della lite, giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che producono gli effetti da lui invocati, ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto;
il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 c.p.c.
Nel caso di specie può affermarsi che l'attore ha fornito la prova del verificarsi del sinistro in cui rimanevano coinvolti il motoveicolo Honda
SH dell'attore e l'autovettura Fiat Punto del convenuto.
Il teste cognato del proprietario dell'Honda Testimone_1 CP_4
escusso all'udienza del 07.06.2024, ha confermato di aver
[...]
assistito al sinistro stradale verificatosi nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo, in cui venivano coinvolti il motoveicolo Honda SH, condotto dall'attore e con a bordo quale trasportato e l'autovettura tipo Fiat Punto di colore nero, Persona_1
condotta da un uomo e con a bordo una signora incinta e una bambina, in quanto si trovava a percorrere la stessa strada seguendo l'Honda SH alla guida del proprio motociclo;
ha confermato che l'Honda SH percorreva via Strada Pozzano, strada a doppio senso che collega la via Acton con la
Stradale Sorrentina, a velocità moderata e mantenendo la destra, con direzione monte, quando il motoveicolo, giunto nel tratto curvilineo successivo al restringimento della carreggiata, veniva investito dall'autovettura, che sopraggiungeva dal senso inverso a velocità elevata e completamente spostata verso sinistra e che invadeva l'opposta corsia tagliando la strada all'Honda SH ed in tal modo, l'auto impattò “con la ruota anteriore sinistra la ruota anteriore del motociclo”, anche se “il conducente del motociclo si adoperò per evitare l'impatto stringendosi ulteriormente verso destra, ma non poté fare più di tanto per la presenza del muro”; ha riferito che il motoveicolo, di conseguenza, rovinò al suolo unitamente agli occupanti e che entrambi riportavano lesioni personali,
aggiungendo che “il trasportato del motociclo, si rialzò, mentre il Sig.
rimase sotto, con il motociclo addosso, per cui fu Parte_1
chiamata l'autoambulanza”, con cui il AI fu trasportato in ospedale, mentre l'altro danneggiato vi si recò con mezzi propri;
ha precisato che sul posto giunsero, dopo l'ambulanza, anche agenti della Polizia Locale, ma di essersi allontanato quando il fu portato via in ospedale;
ha Pt_1
riconosciuto dalle foto allegate al rapporto d'incidente lo stato dei luoghi ed punto in cui era avvenuto l'impatto.
Le dichiarazioni rese dal teste escusso, pur essendo precise riguardo ad alcuni elementi, quali il modello dei veicoli coinvolti, il colore dell'auto investitrice, i soggetti che erano a bordo dei veicoli, le caratteristiche della strada, la dinamica dell'evento, i punti d'impatto dei veicoli, le modalità con cui lo scooter rovinò al suolo e con cui l'attore venne soccorso, appaiono lacunose su altri elementi pure rilevanti, quali le condizioni di traffico, le conseguenze dannose riportate dall'attore e dai veicoli coinvolti. Le stesse, inoltre, appaiono contrastanti rispetto a quanto descritto nell'atto di citazione riguardo al punto in cui avveniva il sinistro, atteso che, mentre l'attore sostiene che l'impatto avvenne poco dopo il tratto caratterizzato dal senso unico alternato per il restringimento della carreggiata, all'inizio della curva (cfr. atto di citazione: “... dopo aver superato il tratto a senso unico alternato .... immediatamente prima di iniziare la curva, il Sig. si vedeva tagliare la strada dall'auto Pt_1
Fiat Punto tg. DL375DR), il teste afferma che il sinistro si verificava alla fine della curva e prima del restringimento della carreggiata (cfr. dichiarazione del teste: “Ricordo che l'incidente avvenne quando la curva era per noi quasi ultimata, ... L'incidente è avvenuto in un punto in cui per noi finiva la strada larga ed iniziava un tratto più stretto, mentre per la macchina iniziava un tratto più largo”).
Le stesse, inoltre, trovano solo in parte conferma nella documentazione allegata in atti, in particolare nel rapporto d'incidente della Polizia Locale di Castellammare di Stabia, nella documentazione medica relativa alle lesioni subite dall'attore, comprensiva del rapporto di pronto soccorso, nelle foto del tratto di strada e dei danni, nelle consulenze mediche di parte, nella c.t.u. medico-legale.
Nel “rilievo d'incidente stradale” prot. n. 36731 del 10.08.2017, redatto dalla Polizia Locale di Castellammare di Stabia, gli agenti intervenuti,
dopo aver provveduto a precisare la data ed il luogo (sinistro avvenuto il
24.07.2017 alle ore 12.30 circa sulla Strada Pozzano, altezza cappella votiva Mater Ave), ad identificare i soggetti e i veicoli coinvolti nel sinistro (autovettura Fiat Punto tg. DL375DR di , Controparte_2
condotto dallo stesso e con a bordo quali trasportata Persona_2
e una bambina, nonché motociclo Honda tg. BH46157
[...]
di condotto da e con a bordo quale Persona_1 Parte_1
trasportato lo stesso proprietario), specificando i danneggiati ( Pt_1
e , ad eseguire foto del luogo e dei veicoli
[...] Persona_1
coinvolti, a individuare e riportare i danni dei veicoli coinvolti (Fiat
Punto: ammaccature parte anteriore sinistra con rottura avantreno, ruota anteriore sinistra tagliata, portiera anteriore sinistra bloccata, ulteriori danni meccanici da accertare, veicolo non marciante ...; Honda SH:
rottura scocca anteriore, deformazione forcina, blocco ruota anteriore,
rottura chiave di avviamento, graffi diffusi parte anteriore), raccoglievano le dichiarazioni dei soggetti presenti, redigendo relativi verbali di sommarie informazioni.
Il conducente della Fiat Punto, , in particolare, Controparte_2
riferiva: “... scendevo con la mia autovettura via Pozzano in direzione via
Acton procedendo a velocità ridotta ... quando all'altezza della curva, ... vedevo sopraggiungere dall'altro senso di marcia un motociclo che impegnava la parte di carreggiata riservata al mio senso di marcia e mi
avvedevo che questo motoveicolo iniziava già a sbandare,
verosimilmente perché spaventato dalla sagoma del mio veicolo;
quindi
cercavo di accostare il più possibile il mio veicolo sulla mia destra, pur
essendo già a destra sulla mia corsia di marcia, ma il motoveicolo
perdeva comunque il controllo andando a sbattere sulla parte anteriore sinistra del mio veicolo ... il motociclo circolava a gran velocità e l'urto
è avvenuto quando il mio veicolo era già del tutto fermo ... ”.
Il proprietario dell'Honda SH, nonché trasportato a bordo dello scooter,
dichiarava: “Percorrevamo a bordo del mio SH via Persona_1
Pozzano in direzione via Panoramica ..., quando a metà strada scendeva una macchina Fiat Punto sbandando e frenando;
quindi, all'improvviso ci siamo trovati rovinati per terra ... stavamo andando a velocità
normale vista la salita ...”.
La trasportata a bordo dell'auto, Persona_2
riferiva: “Guidava mio marito ... con velocità Controparte_2
moderata ... nel tratto subito precedente l'incidente mio marito suonava il clacson quando ho visto arrivare il motorino a velocità non
proporzionata alla curva (correva un pochino) e principalmente
manteneva una traiettoria troppo larga, praticamente sconfinava sulla
nostra corsia di marcia. Mio marito frenava di colpo per evitare
l'impatto spostandosi ancora di più a destra, ma il conducente del motorino accortosi della sua posizione ha tentato di correggersi ma non
è riuscito e perdendo l'equilibrio si è rovesciato sulla nostra auto impattando la punta anteriore dell'avantreno sinistro con successiva caduta sulla ruota anteriore sinistra e portiera ...”. , quale conducente dell'Honda SH, riferiva: “Salivamo Parte_1
piano sulla salita Strada Pozzano e ci siamo incrociati con il veicolo 1
(Fiat Punto) quando ci siamo urtati vista la strettoia perché non siamo
riusciti a frenare ...”.
Dalle dichiarazioni e dagli elementi raccolti, i verbalizzanti desumevano la seguente dinamica del sinistro, “tenendo in particolare considerazione
i segni di abrasione lasciati sulla carreggiata dal 2° veicolo (Honda
SH)”: “... il conducente del 2° veicolo (Honda SH) perdeva il controllo dello stesso perché non regolava la velocità in relazione alle
caratteristiche della strada ... e del traffico presente sulla stessa strada,
per cui non riusciva ad arrestare tempestivamente il proprio veicolo all'approssimarsi del veicolo 1° (Fiat Punto) proveniente dal senso contrario di marcia”.
A carico di gli agenti elevavano verbale di contestazione Parte_1
per violazione dell'art. 141, commi 2 e 11, C.d.S.
Occorre tener conto, quanto all'efficacia probatoria del verbale di accertamento delle Autorità sopraggiunte sul luogo del sinistro, che lo stesso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, per tutto ciò che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza o per quanto da lui compiuto o a lui dichiarato, mentre sono prive di efficacia probatoria le valutazioni soggettive dei verbalizzanti;
la parte del verbale in cui è ricostruita la dinamica del fatto, pertanto, non è
supportata da efficacia privilegiata, non avendo gli agenti assistito allo stesso;
nel caso di specie, tuttavia, dalla ricostruzione, che si fonda su alcuni elementi obiettivi (abrasioni lasciate sul manto stradale dall'Honda
SH, danni riportati dai veicoli) e sulle dichiarazioni rese dai conducenti dei veicoli coinvolti, non può escludersi che anche la velocità tenuta dal motoveicolo non fosse adeguata alle condizioni della strada, a doppio senso, con carreggiata ristretta, curvilinea nel tratto in cui si verificava il sinistro. Rilevante, appare, poi la circostanza che né il conducente dell'Honda SH, né il trasportato, proprietario del motoveicolo avessero riferito nell'immediatezza dell'invasione di corsia da parte della Fiat
Punto.
Passando ad esaminare la documentazione medica, dal verbale di pronto soccorso n. 2017/40929 del 24.07.2017, si evince che Parte_1
nell'immediatezza del sinistro venne condotto presso l'“Ospedale Riuniti
Area Stabiese”, riferendo quale causa dei danni riportati l'“incidente in strada” avvenuto in Castellammare di Stabia alle ore 11,30 circa, con responsabilità di terzi.
Va poi, rilevato, che sia dalle risultanze delle consulenze mediche di entrambe le parti sia dalle risultanze della c.t.u. -le cui valutazioni del danno sono solo di poco differenti- emerge che i consulenti medici hanno ritenuto sussistere il nesso causale tra le lesioni subite dal danneggiato e l'evento descritto (cfr. c.t.u. pag. 4: “Tale lesione è da ricondurre all'infortunio de quo. Sono stati soddisfatti tutti i criteri necessari per
l'esistenza del nesso di causalità. Infatti, la dinamica così come riferita dall'atto di citazione risulta compatibile con le lesioni riportate”).
Sulla scorta di tali emergenze istruttorie, può ritenersi accertata la verificazione del sinistro nelle circostanze di tempo e di luogo dedotto in citazione;
l'istruttoria svolta, tuttavia, non ha consentito di individuare una sicura dinamica del sinistro. Ne deriva che, in mancanza di elementi probatori certi a cui ancorare con certezza la prova della dinamica del sinistro, trova applicazione la regola di cui al citato art. 2054, comma 2,
c.c., secondo la quale in caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza, “In tema di
responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la
presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione meramente sussidiaria, giacchè opera solo ove non sia possibile l'accertamento in
concreto della misura delle rispettive responsabilità, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno” (Cass. civ., 29883/2008, 7532/2012); in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, c.c., ma è tenuto ad accertare in concreto se l'altro conducente abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile (Cass. civ. sent. n. 23431 del 04.11.2014; n. 12444 del
16.05.2008; n. 195/2007; n. 477/2003; n. 5671/2000; n. 6797/1987); in particolare quest'ultimo è tenuto a fornire la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista ma richiede il positivo accertamento, in concreto, dell'assenza di ogni possibile addebito (Cass. n. 3193/2006; n.
477/2003; n. 5671/2000).
Il tribunale ritiene che entrambi i conducenti risultino aver avuto una condotta imprudente e negligente, essendo ravvisabile da parte di entrambi la violazione di norme del codice della strada.
Sono, difatti, ravvisabili, a carico di entrambi, la violazione dell'art. 140,
comma 1, C.d.S., il quale prevede che gli utenti devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, nonché la violazione dell'art. 141 C.d.S., il quale ai commi 2 e 3 prevede che “Il
conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed
essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di
sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del
suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile ... deve
regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, ... nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, ...” ed al comma 4 prevede che “Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, ...”, oltre che dell'art. 143 C.d.S, secondo cui “I veicoli
devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”.
Dunque, va censurato il comportamento colposo di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti per non aver mantenuto strettamente la destra e per aver tenuto una velocità non adeguata alle caratteristiche della strada.
Alla stregua degli elementi sopra indicati, deve dichiararsi la pari corresponsabilità dei due conducenti dei veicoli coinvolti.
Accertato l'evento lesivo e le conseguenze dannose derivate all'attore, si deve procedere all'individuazione e liquidazione del danno da risarcire.
Com'è noto, secondo il nuovo, condivisibile indirizzo “bipolare” in ordine al risarcimento del danno alla persona, riconducibile ai due poli del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, la liquidazione dei danni non patrimoniali (nei quali rientrano il danno biologico, il danno morale, il danno da lesione di interessi non patrimoniali costituzionalmente protetti) può avvenire anche in modo unitario e complessivo, e deve evitare duplicazioni risarcitorie (cfr. Cass. civ., sez.
III, 31/05/2003, n. 8827). La pronuncia delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 26972/2008 ha ritenuto che, nell'ambito di una ricostruzione bipolare della responsabilità aquiliana, vada abbandonata l'autonoma categoria del danno morale e la sofferenza morale vada ricondotta nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale.
Onde evitare una duplicazione di risarcimento attraverso la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, quest'ultimo non va liquidato in percentuale del primo, ma occorre procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Allegati gli elementi costitutivi della responsabilità – fatto illecito, danno conseguenza, rapporto di causalità tra l'uno e l'altro - attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice.
Dalla documentazione medica in atti emerge che nell'immediatezza del sinistro l'attore veniva condotto presso l'Ospedale “San Leonardo” di
Castellammare di Stabia, dove gli veniva riscontrata “Frattura trochite omero dx, frattura scomposta pluriframmentaria astragalo”, veniva apposto tutore alla spalla e veniva evidenziata la necessità di intervento chirurgico (cfr. doc. 2 allegato dall'attore: verbale di pronto soccorso n.
40929 del 24.07.2017).
In data 26.07 2017 veniva ricoverato presso l'A.U.O. “Città della Salute
e della Scienza” di Torino, dove gli veniva diagnosticato “Frattura pluriframmentaria scomposta del collo e del processo laterale dell'astragalo di destra. Frattura trochite omerale a destra” e dove veniva sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione cruenta delle fratture ed osteosintesi con placca e viti, per essere dimesso in data 11.8.2017 con valva gessata a carico del piede destro e tutore alla spalla destra (cfr. doc. nn. 3 e 4: cartella clinica e lettera di dimissione dell'A.U.O. “Città della
Salute e della Scienza” di Torino)
Successivamente veniva ricoverato per cure riabilitative dapprima dall'11.08.2017 al 06.10.2017 presso la Casa di Cura “S. Carlo di Arona”
e poi dal 06.10.2017 al 07.12.2017 presso l'Ospedale Civico di Settimo
Torinese, prima presso il reparto CAVS e poi presso il Reparto
Riabilitazione (cfr. doc. 8, 9, 11, 22, 23 e 24 allegati dall'attore) dove riceveva le dovute cure riabilitative, dismettendo il tutore e le stampelle;
seguivano ulteriori cure riabilitative, terapia medica e FKT, fino alla guarigione con postumi.
Orbene, gli accertamenti effettuati dal c.t.u. medico-legale, Dr.
[...]
hanno evidenziato che, a causa del sinistro, a Per_3 Parte_1 sono residuati “Esiti di frattura della grande tuberosità omerale destra e frattura pluriframmentaria scomposta del collo e del processo laterale astragalo destro ridotta cruentemente e sintetizzata con placca e viti”. Il
c.t.u. ha, altresì, rilevato che risulta accertata la sussistenza del nesso di causalità tra il tipo di sinistro verificatosi e le lesioni subite.
L'ausiliario ha aggiunto che “Tali postumi menomativi non incidono e/o si ripercuotono sull'attività lavorativo-lucrativa dell'infortunato; la sofferenza collegata al trauma in trattazione è stata di entità moderata”
Tali conclusioni del consulente medico-legale, adeguatamente motivate, fondate su un'analisi approfondita ed immune da vizi logici, sono ritenute condivisibili e, pertanto, questo giudicante ritiene di potervi aderire integralmente.
Il c.t.u. ha affermato che le lesioni subite hanno comportato all'attore un periodo di invalidità temporanea totale di giorni 136 (centotrentasei); un'invalidità temporanea parziale mediamente al 50% di giorni 20
(venti), un'inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 20 (venti), nonché un danno biologico permanente stimato nella misura del 15%.
Ciò posto, circa il "quantum", tenuto conto della Tabella di Milano per il calcolo del danno non patrimoniale per lesioni macropermanenti e considerato che all'epoca del fatto aveva 71 anni, può Parte_1 riconoscersi all'attore per danni in oggetto, la somma di euro 15.640,00 per invalidità temporanea totale (giorni 136 x euro 115,00); la somma di euro 1.150,00 per l'inabilità temporanea parziale al 50% (giorni 20 per euro 57,50 pari al 50% di euro 115,00), la somma di euro 575,00 per inabilità temporanea parziale al 25% (giorni 20 per euro 28,75 pari al
25% di euro 115,00). Il danno biologico permanente, inoltre, va liquidato nella misura di euro 31.312,00.
Per quanto riguarda l'“incremento per sofferenza”, la Suprema Corte ha chiarito che, in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico ed una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la paura, la disperazione). Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.
Tale danno può ritenersi sussistente nel caso di specie, tenuto conto della tipologia e della gravità delle lesioni riportate, del lungo iter terapeutico documentato in atti, dell'inevitabile incidenza di tale condizione sulle abitudini di vita del danneggiato, costretto ad intervento chirurgico, ad indossare un tutore e una valva gessato per più di un mese, poi all'uso di stampelle ed a prolungate cure riabilitative, che di certo hanno determinato uno stato di angoscia e di frustrazione al danneggiato. Va aggiunto che il teste figlia dell'attore, escussa Testimone_2 all'udienza del 14.10.2024, ha riferito in merito: “... prima dell'incidente mio padre era molto più socievole, mai arrabbiato, si prendeva cura dell'orto che abbiamo nel retro dell'abitazione, andava in bicicletta, faceva lunghe passeggiate a piedi;
attualmente, invece, non si prende più cura dell'orto, va poco o nulla in bicicletta, non passeggia a piedi per hobby, nel senso che esce solo per servizi essenziali e indispensabili, si isola e dorme molto ... quando è tornato dall'ospedale dopo cinque mesi di degenza in vari ospedali, è stato difficile tirargli su il morale ...”.
A tale titolo, pertanto, va riconosciuto l'ulteriore somma di euro
9.707,00.
Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la Suprema Corte ha, di recente, stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione
(cfr. Cassazione civile sez. III, 07.11.2014, n. 23778; Cassazione civile sez. III, 27.03.2018, n.7513). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore, senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 24471 del 18.11.2014). Nel caso di specie non sono allegate e provate circostanze tali da poter riconoscere una personalizzazione del danno.
Non vi è prova, altresì, di un danno patrimoniale da perdita della capacità
lavorativa del danneggiato. Si ricorda che la riduzione dell'attitudine del danneggiato alla piena esplicazione delle energie psicofisiche integra un pregiudizio generalmente definito come riduzione della capacità
lavorativa generica, che corrisponde ad una delle molteplici componenti del danno biologico (Cass. Ord.12572/2018; Cass. 12211/2015).
Per quanto riguarda il danno patrimoniale da perdita della capacità
lavorativa specifica, lo stesso è suscettibile di autonoma liquidazione solo laddove il soggetto leso fornisca la prova rigorosa in ordine alla diminuzione di reddito dipendente dalle sofferte lesioni;
difatti,
“l'accertamento di postumi permanenti, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo
del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale, conseguenza della
riduzione della capacità di guadagno derivante dalla ridotta capacità
lavorativa specifica e quindi di produzione di reddito;
perciò detto danno
patrimoniale da invalidità deve essere accertato in concreto attraverso
la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse, o presumibilmente
avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto,
dopo l'infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali” (Cass. civ. Sentenza n. 3290 del
12.02.2013, Cass. civ. Sentenza n. 16541 del 28.09.2012). La
liquidazione del danno da incidenza sulla capacità lavorativa specifica può essere in definitiva riconosciuta sulla scorta di riscontri che consentano il calcolo del reddito effettivamente perduto dalla vittima.
Nel caso di specie, nessuna prova è stata fornita in merito alle assunte perdite economiche riportate.
Va, altresì, riconosciuta la somma di euro 1.384,00, pari alle spese mediche documentate, ritenute congrue dal c.t.u. e la somma di euro
326,00 per altre spese documentate, quali spese per spostamenti, ad esclusione di quella del biglietto aereo, che l'attore avrebbe comunque dovuto sostenere per ritornare al luogo di residenza.
Il danno non patrimoniale risarcibile ammonta, quindi, alla somma totale di euro 60.094,00 (euro 17.365,00 per invalidità temporanea + euro
31.312,00 per invalidità permanente + euro 9.707,00 a titolo di incremento per sofferenza + euro 1.384,00 per spese mediche documentate + euro 326,00 per altre spese documentate).
Va ancora osservato che l'attore , in virtù di contratto di Parte_1 assicurazioni per infortuni stipulato con , ha ricevuto Controparte_5
a titolo di indennizzo, a fronte del riconoscimento di una invalidità permanente stimata nel 16%, la somma di euro 4.131,65.
L'importo ricevuto a titolo di indennizzo per invalidità permanente, come rilevato dalla società di assicurazione convenuta, va detratto dalla somma ricevuta allo stesso titolo di risarcimento del danno, stante il divieto di cumulo tra indennizzo e risarcimento riguardanti lo stesso evento dannoso e la stessa voce di danno.
Invero, la giurisprudenza sul punto non era unanime, atteso che a fianco all'indirizzo giurisprudenziale che escludeva il cumulo tra indennizzo e risarcimento (cfr. Cass. civ. sez. unite n. 5119 del 10.04.2022; Cass. civ.
n. 13233/2014) o che lo riteneva possibile quando l'assicuratore avesse rinunciato alla surroga ex art. 1916 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 22883
del 06.12.2004), non mancavano pronunce che riconoscevano la possibilità di cumulo (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 1999 n. 1135)
fondandosi indennizzo e risarcimento su ragioni giuridiche e su titoli diversi.
A risolvere il contrasto sono intervenute pronunce recenti (Cass. civ, Sez.
Unite, sent. nn. 12564, 12565, 12566, 12567 del 12.05.2018, seguite da
Cass. civ. n. 9380/2021, Cass. civ. ordinanza n. 3429 del 10.02.2025) che, richiamando il principio dell'applicabilità dell'istituto della compensatio lucri cum damno, hanno concluso nel senso che l'indennità
assicurativa e il risarcimento del danno assolventi una identica funzione risarcitoria non possono cumulativamente coesistere, atteso che “il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato ma non può
oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato”; per decidere in merito alla detrazione della somma erogata come indennizzo dalla quota del danno civilisticamente dovuto alla vittima primaria occorre verificare se l'erogazione indennitaria è finalizzata a ristorare una quota del danno identica a quella che caratterizza la pretesa risarcitoria legittimamente posta verso il responsabile;
nell'affermativa le due voci si devono elidere e cioè il risarcimento complessivamente dovuto deve essere ridotto per la stessa quota già regolata nella copertura assicurativa privata o pubblica.
Ne discende che dall'importo sopra riconosciuto a titolo di invalidità
permanente va detratta la somma di euro 4.131,65 già percepita sempre a titolo di invalidità permanete, quale indennizzo corrisposto dalla [...] [...]
in virtù della polizza infortuni;
complessivamente residua CP_5
l'importo di euro 55.962,35) (60.094,00 - 4.131,65).
In considerazione del concorso di colpa attribuito all'attore nella misura del 50%, tale importo va ridotto nella misura di € 27.981,18 (pari al 50% di € 55.962,35).
Le somme a titolo di danno non patrimoniale sono liquidate all'attualità e pertanto non sono suscettibili di rivalutazione monetaria;
su di esse sono dovuti, però, gli interessi legali calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza. n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati all'attualità bensì sulle somme esprimenti il danno all'epoca del sinistro e via via rivalutate anno per anno;
tale sistema di calcolo permette di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata fin dal giorno del fatto lesivo.
Sulle somme liquidate invece gli interessi decorreranno in misura legale dalla data della pubblicazione della sentenza.
Le spese di lite in conseguenza dell'accertato concorso di colpa vanno compensate al 50% mentre la restante metà, calcolata come in dispositivo, va posta a carico dei convenuti in solido.
Non può essere riconosciuto il pagamento delle spese relative alla fase stragiudiziale.
La giurisprudenza di legittimità in molteplici occasioni ha sottolineato che le spese legali riguardanti la fase antecedente il giudizio non sono assimilabili alle spese giudiziali, ma sono una componente del danno da liquidare. In particolare “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa;
l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie” (Cass. Civ. n. 6422 del 2017; Cass.
Sezioni Unite, 10 luglio 2017, n.16990; Cass. Civ., ordinanza 10 dicembre 2021, n. 39384). La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha precisato che tali spese, pur non essendo assimilabili alle spese giudiziali, devono essere liquidate secondo le tariffe e restano “soggette ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente”. Afferma che
“non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte”. Ha enunciato, pertanto, il seguente principio di diritto: “in tema di responsabilità civile da circolazione, il costo sopportato dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale, diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurarne un esito favorevole ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, si deve considerare un danno emergente, che, se allegato e provato, deve essere esercito ai sensi dell'articolo 1223 c.c.”
Tanto precisato, occorre esaminare se la parte attrice abbia adempiuto all'onere, posto a suo carico, di allegazione e di prova del danno emergente integrato dagli esborsi sostenuti per l'attività stragiudiziale svolta. Orbene, la domanda è stata ritualmente e tempestivamente proposta e può ritenersi comunque adempiuto l'onere di allegazione.
Non può ritenersi, invece, assolto l'onere di prova, non avendo provato l'attore di aver sostenuto spese legali per attività stragiudiziali, atteso che le stesse non risultano documentate, non essendo prodotte in atti né fattura di pagamento da parte del difensore con relativa quietanza, né altra documentazione attestante il relativo esborso. Come precisato dalla
Suprema Corte, difatti, la mera indicazione della debenza delle spese stragiudiziali, poi non corrisposte, non equivale in sede giudiziale alla piena prova di aver subito un danno emergente, corrispondente all'esborso delle dette somme (cfr. Cass. civ. sez. III ordinanza n. 15732 del 17.5.2022; in merito alla necessità di prova documentale cfr. anche:
Corte di Appello di Milano sent. n. 900/2023; Corte di Appello di
Genova sent. n. 170/2024; Tribunale di Roma sent. n. 8600/2024;
Tribunale di Milano sent. n. 3347/2024; Tribunale di Foggia sent. n. 2261/2023; Tribunale di Massa sent. n. 291/2024; Tribunale di Venezia, sent. n. 3979/2024 e n. 4084/2024; Tribunale di Pescara, sent. n.
263/2024; Tribunale di Taranto, sent. n. 600/2025; Tribunale di
Catanzaro, sentenza n. 1467/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- in parziale accoglimento della domanda dell'attore , Parte_1
dichiara la pari responsabilità nella causazione del sinistro in oggetto dei conducenti dei veicoli coinvolti;
- per l'effetto, condanna per Controparte_1
assicurazioni società mutua di assicurazioni, in persona del legale rappresentante p.t., e , in solido tra loro, a pagare, in Controparte_2
favore di , la somma, già ridotta in virtù del riconosciuto Parte_1
concorso di colpa nella misura del 50%, di euro € 27.981,18 a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre interessi calcolati come in motivazione;
- compensa per la metà le spese di lite e condanna
[...]
per assicurazioni società mutua di assicurazioni, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., e , in solido Controparte_2
tra loro, al pagamento, in favore di , della restante parte Parte_1
delle spese di lite che si liquidano nella misura già ridotta € 3.808,00 per competenze ed in € 150,00 per spese, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa se dovute, con attribuzione in favore dell'avv. Inserra Giovanni, che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
- pone le spese di c.t.u definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Torre Annunziata, 21/12/2025
Il Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa Immacolata Cesarano
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario della II sezione civile del Tribunale di Torre
Annunziata, dr.ssa Immacolata Cesarano, in funzione di G.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 851 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale,
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce Parte_1 all'atto di citazione, dall'Avv. Giovanni Inserra ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gragnano (NA) alla via Castellammare
n. 27
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...]
difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Marcello Picone, elettivamente domiciliata, presso il suo studio in Napoli al Centro Direzionale, Isola F4
CONVENUTA
NONCHE'
, residente in [...]
n. 42
CONVENUTO CONTUMACE CONCLUSIONI
Come da atti di causa e da note conclusionali depositate.
FATTO
AI RI, con atto di citazione notificato nelle date del 02.02.2023
e del 16.02.2023 conveniva in giudizio rispettivamente la
[...]
in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., e , al fine di ottenere il Controparte_2
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti a seguito del sinistro stradale avvenuto in Castellammare di Stabia alla via Strada
Pozzano in data 24.07.2017 alle ore 12.00 circa.
All'uopo premetteva che nelle suddette circostanze, mentre percorreva a velocità moderata e mantenendo la destra con direzione monte la via
Strada Pozzano, strada a doppio senso di marcia, alla guida del motoveicolo tipo Honda tg. BH46157, di proprietà di Persona_1
che viaggiava quale trasportato a bordo dello stesso veicolo, ed assicurato per la r.c.a con la veniva investito Controparte_3
dall'autoveicolo tipo Fiat Punto tg. DL375DR, di proprietà di CP_2
ed assicurato con la per
[...] Controparte_1
assicurazioni società mutua di assicurazioni;
esponeva, difatti, che dopo aver superato il tratto con senso unico alternato per il restringimento della carreggiata, nell'avvicinarsi alla curva ivi presente si vedeva tagliare la strada dalla Fiat Punto, che proveniva dal senso inverso di marcia,
completamente spostata alla propria sinistra, invadendo la corsia in quel momento percorsa dall'Honda SH e in tal modo l'autovettura urtava il motoveicolo nonostante il conducente avesse cercato di evitare la collisione frenando e sterzando verso destra, facendolo rovinare al suolo unitamente agli occupanti;
deduceva che, di conseguenza, riportava lesioni personali, per le quali veniva soccorso e trasportato mediante ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Leonardo” di
Castellammare di Stabia, dove gli diagnosticavano “frattura trochite omero dx, frattura scomposta pluriframmentaria astragalo”, per cui veniva sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione delle fratture presso l'A.U.O. “Città della Salute e della Scienza” ed all'intervento seguivano ulteriori ricoveri ospedalieri e visite, cure specialistiche e riabilitative, fino alla guarigione con postumi invalidanti;
rilevava,
altresì, di aver subito nel lungo periodo di degenza gravi danni morali ed esistenziali, tenuto conto delle sofferenze e delle privazioni subite, delle limitazioni nei movimenti e dell'impossibilità di attendere alle sue occupazioni lavorative ed extralavorative, ricreative e relazionali.
Deduceva, ancora, di aver inviato missive di messa in mora alle compagnie di assicurazione dei veicoli coinvolti al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, di essere stato sottoposto a visita medico-
legale presso lo studio fiduciario di di Controparte_3
aver inoltrato invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita alla per assicurazioni società mutua di Controparte_1
assicurazioni, ma il tutto senza esito.
Concludeva, pertanto, per la condanna dei convenuti, CP_2
e per assicurazioni società
[...] Controparte_1
mutua di assicurazioni, rispettivamente proprietario e compagnia assicuratrice del veicolo del convenuto, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti, con vittoria delle spese di lite, ivi incluse quelle della fase stragiudiziale.
Si costituiva in giudizio la sola per Controparte_1
assicurazioni società mutua di assicurazioni, mentre rimaneva contumace
. Controparte_2
La compagnia di assicurazione eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto introduttivo ai sensi degli artt. 163, comma 3, e 164 c.p.c., ritenuto lacunoso e generico;
deduceva l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 144, 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005, ritenendo la richiesta di risarcimento non completa di elementi ivi previsti e l'inammissibilità dell'azione in mancanza di prova della legittimazione delle parti;
nel merito contestava la domanda attorea, ritenendo responsabile del sinistro lo stesso attore, anche alla luce delle risultanze del rapporto d'incidente redatto dalle autorità intervenute, nonché la quantificazione dei danni lamentati e le voci di danno richieste.
Chiedeva, quindi, in via preliminare, la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo, di inammissibilità ed improponibilità della domanda e, nel merito, il rigetto delle avverse richieste o l'accertamento del concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro, con conseguente riduzione del risarcimento, anche in ragione di un pregresso risarcimente proveniente da altra società assicurativa privata, in ogni caso con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., all'esito del deposito delle relative memorie, acquisita la documentazione relativa al sinistro,
espletata la prova testimoniale e la c.t.u. medico legale sulla persona di
, la causa, ritenuta matura per la decisione, con ordinanza Parte_1
resa a seguito di trattazione cartolare relativa all'udienza del 15.09.2025,
veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
In primo luogo, destituita di fondamento è l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, atteso che nello stesso sono riportati la dinamica del sinistro, le modalità dell'accadimento del fatto, le lesioni patite dall'istante,
l'indicazione dei punti di impatto, elementi tutti che consentono alle parti convenute di poter esercitare compiutamente il proprio diritto alla difesa.
Va poi rilevato che l'attore ha proposto l'azione di risarcimento ordinaria prevista dagli artt. 144, 148 d.lgs. n. 209/2005 avendo citato in giudizio il proprietario e la compagnia di assicurazione del veicolo investitore.
La domanda proposta, in via preliminare, deve ritenersi proponibile essendo stata preceduta da rituale richiesta di risarcimento danni secondo le disposizioni dettate dagli artt. 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005 ed essendo decorso lo “spatium deliberandi” previsto dall'art. 148 dall'invio della richiesta di risarcimento alla notifica dell'atto di citazione;
si precisa, infatti, che la richiesta di risarcimento inoltrata a mezzo Pec del
12.09.2017 con successive integrazioni del 12.07.2018 e del 28.11.2022 (cfr. doc. 1, 16 e 18 allegati dall'attore) appare conforme al dettato legislativo di cui agli artt. 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005, avendo parte attrice osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148 con preciso richiamo ed allegazione dell'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età e all'attività del danneggiato, della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del modello CAI, nonché della documentazione medica afferente le lesioni patite.
Va rilevata, altresì, la procedibilità della domanda attorea avendo l'istante provveduto ad esperire il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12.09.2014 n. 132 convertito in l. 10.11.2014 n.
162, inoltrando il relativo invito alla Controparte_1
per assicurazioni società mutua di assicurazioni a mezzo Pec ed a mediante lettera racc.ta a/r ricevuta il 06.02.2023 Controparte_2
(cfr. doc. 18 allegato dall'attore), a cui la compagnia di assicurazione dava riscontro comunicando di non poter aderire in considerazione delle risultanze del rapporto delle autorità (cfr. doc. 15 e 19 allegati dall'attore).
La compagnia convenuta ha eccepito, inoltre, la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti, osservando che parte istante non aveva fornito alcuna valida prova in proposito (intendendo contestare, in effetti, la titolarità delle parti).
La legittimazione attiva dell'attore e quella passiva dei Parte_1
convenuti, Controparte_1
e , per quanto prospettato
[...] Controparte_2
nell'atto di citazione, sussistono, avendo assunto l'attore di aver subito danni in conseguenza delle lesioni personali riportate a seguito del sinistro causato dal conducente del veicolo Fiat Punto ed avendo citato in giudizio i soggetti tenuti in solido, quale proprietario e compagnia assicuratrice del veicolo danneggiante, ai sensi degli artt. 144 e 148 d.lgs. n. 209/2005, al risarcimento dei danni subiti in caso di accoglimento della domanda.
Sussiste, altresì, la titolarità attiva delle parti nel rapporto dedotto in giudizio, non contestata e provata dalla documentazione in atti;
in particolare, la titolarità attiva dell'attore è provata dalla documentazione medica relativa alle lesioni subite (cfr. doc. da 2 a 11, da 22 a 24, allegati dall'attore), la titolarità passiva della Controparte_1
per assicurazioni società mutua di assicurazioni è provata dalle comunicazioni dalla stessa trasmesse nella fase stragiudiziale del sinistro
(cfr. doc. 15, 17 e 18 allegati dall'attore e doc. 7 e 8 allegati dalla compagnia), quella di tutte le parti, ivi incluso , è Controparte_2
provata dalle risultanze del rapporto relativo al sinistro della Polizia
Locale di Castellammare di Stabia (cfr. doc. 4 allegato dalla compagnia).
Passando al merito della lite, giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che producono gli effetti da lui invocati, ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto;
il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 c.p.c.
Nel caso di specie può affermarsi che l'attore ha fornito la prova del verificarsi del sinistro in cui rimanevano coinvolti il motoveicolo Honda
SH dell'attore e l'autovettura Fiat Punto del convenuto.
Il teste cognato del proprietario dell'Honda Testimone_1 CP_4
escusso all'udienza del 07.06.2024, ha confermato di aver
[...]
assistito al sinistro stradale verificatosi nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo, in cui venivano coinvolti il motoveicolo Honda SH, condotto dall'attore e con a bordo quale trasportato e l'autovettura tipo Fiat Punto di colore nero, Persona_1
condotta da un uomo e con a bordo una signora incinta e una bambina, in quanto si trovava a percorrere la stessa strada seguendo l'Honda SH alla guida del proprio motociclo;
ha confermato che l'Honda SH percorreva via Strada Pozzano, strada a doppio senso che collega la via Acton con la
Stradale Sorrentina, a velocità moderata e mantenendo la destra, con direzione monte, quando il motoveicolo, giunto nel tratto curvilineo successivo al restringimento della carreggiata, veniva investito dall'autovettura, che sopraggiungeva dal senso inverso a velocità elevata e completamente spostata verso sinistra e che invadeva l'opposta corsia tagliando la strada all'Honda SH ed in tal modo, l'auto impattò “con la ruota anteriore sinistra la ruota anteriore del motociclo”, anche se “il conducente del motociclo si adoperò per evitare l'impatto stringendosi ulteriormente verso destra, ma non poté fare più di tanto per la presenza del muro”; ha riferito che il motoveicolo, di conseguenza, rovinò al suolo unitamente agli occupanti e che entrambi riportavano lesioni personali,
aggiungendo che “il trasportato del motociclo, si rialzò, mentre il Sig.
rimase sotto, con il motociclo addosso, per cui fu Parte_1
chiamata l'autoambulanza”, con cui il AI fu trasportato in ospedale, mentre l'altro danneggiato vi si recò con mezzi propri;
ha precisato che sul posto giunsero, dopo l'ambulanza, anche agenti della Polizia Locale, ma di essersi allontanato quando il fu portato via in ospedale;
ha Pt_1
riconosciuto dalle foto allegate al rapporto d'incidente lo stato dei luoghi ed punto in cui era avvenuto l'impatto.
Le dichiarazioni rese dal teste escusso, pur essendo precise riguardo ad alcuni elementi, quali il modello dei veicoli coinvolti, il colore dell'auto investitrice, i soggetti che erano a bordo dei veicoli, le caratteristiche della strada, la dinamica dell'evento, i punti d'impatto dei veicoli, le modalità con cui lo scooter rovinò al suolo e con cui l'attore venne soccorso, appaiono lacunose su altri elementi pure rilevanti, quali le condizioni di traffico, le conseguenze dannose riportate dall'attore e dai veicoli coinvolti. Le stesse, inoltre, appaiono contrastanti rispetto a quanto descritto nell'atto di citazione riguardo al punto in cui avveniva il sinistro, atteso che, mentre l'attore sostiene che l'impatto avvenne poco dopo il tratto caratterizzato dal senso unico alternato per il restringimento della carreggiata, all'inizio della curva (cfr. atto di citazione: “... dopo aver superato il tratto a senso unico alternato .... immediatamente prima di iniziare la curva, il Sig. si vedeva tagliare la strada dall'auto Pt_1
Fiat Punto tg. DL375DR), il teste afferma che il sinistro si verificava alla fine della curva e prima del restringimento della carreggiata (cfr. dichiarazione del teste: “Ricordo che l'incidente avvenne quando la curva era per noi quasi ultimata, ... L'incidente è avvenuto in un punto in cui per noi finiva la strada larga ed iniziava un tratto più stretto, mentre per la macchina iniziava un tratto più largo”).
Le stesse, inoltre, trovano solo in parte conferma nella documentazione allegata in atti, in particolare nel rapporto d'incidente della Polizia Locale di Castellammare di Stabia, nella documentazione medica relativa alle lesioni subite dall'attore, comprensiva del rapporto di pronto soccorso, nelle foto del tratto di strada e dei danni, nelle consulenze mediche di parte, nella c.t.u. medico-legale.
Nel “rilievo d'incidente stradale” prot. n. 36731 del 10.08.2017, redatto dalla Polizia Locale di Castellammare di Stabia, gli agenti intervenuti,
dopo aver provveduto a precisare la data ed il luogo (sinistro avvenuto il
24.07.2017 alle ore 12.30 circa sulla Strada Pozzano, altezza cappella votiva Mater Ave), ad identificare i soggetti e i veicoli coinvolti nel sinistro (autovettura Fiat Punto tg. DL375DR di , Controparte_2
condotto dallo stesso e con a bordo quali trasportata Persona_2
e una bambina, nonché motociclo Honda tg. BH46157
[...]
di condotto da e con a bordo quale Persona_1 Parte_1
trasportato lo stesso proprietario), specificando i danneggiati ( Pt_1
e , ad eseguire foto del luogo e dei veicoli
[...] Persona_1
coinvolti, a individuare e riportare i danni dei veicoli coinvolti (Fiat
Punto: ammaccature parte anteriore sinistra con rottura avantreno, ruota anteriore sinistra tagliata, portiera anteriore sinistra bloccata, ulteriori danni meccanici da accertare, veicolo non marciante ...; Honda SH:
rottura scocca anteriore, deformazione forcina, blocco ruota anteriore,
rottura chiave di avviamento, graffi diffusi parte anteriore), raccoglievano le dichiarazioni dei soggetti presenti, redigendo relativi verbali di sommarie informazioni.
Il conducente della Fiat Punto, , in particolare, Controparte_2
riferiva: “... scendevo con la mia autovettura via Pozzano in direzione via
Acton procedendo a velocità ridotta ... quando all'altezza della curva, ... vedevo sopraggiungere dall'altro senso di marcia un motociclo che impegnava la parte di carreggiata riservata al mio senso di marcia e mi
avvedevo che questo motoveicolo iniziava già a sbandare,
verosimilmente perché spaventato dalla sagoma del mio veicolo;
quindi
cercavo di accostare il più possibile il mio veicolo sulla mia destra, pur
essendo già a destra sulla mia corsia di marcia, ma il motoveicolo
perdeva comunque il controllo andando a sbattere sulla parte anteriore sinistra del mio veicolo ... il motociclo circolava a gran velocità e l'urto
è avvenuto quando il mio veicolo era già del tutto fermo ... ”.
Il proprietario dell'Honda SH, nonché trasportato a bordo dello scooter,
dichiarava: “Percorrevamo a bordo del mio SH via Persona_1
Pozzano in direzione via Panoramica ..., quando a metà strada scendeva una macchina Fiat Punto sbandando e frenando;
quindi, all'improvviso ci siamo trovati rovinati per terra ... stavamo andando a velocità
normale vista la salita ...”.
La trasportata a bordo dell'auto, Persona_2
riferiva: “Guidava mio marito ... con velocità Controparte_2
moderata ... nel tratto subito precedente l'incidente mio marito suonava il clacson quando ho visto arrivare il motorino a velocità non
proporzionata alla curva (correva un pochino) e principalmente
manteneva una traiettoria troppo larga, praticamente sconfinava sulla
nostra corsia di marcia. Mio marito frenava di colpo per evitare
l'impatto spostandosi ancora di più a destra, ma il conducente del motorino accortosi della sua posizione ha tentato di correggersi ma non
è riuscito e perdendo l'equilibrio si è rovesciato sulla nostra auto impattando la punta anteriore dell'avantreno sinistro con successiva caduta sulla ruota anteriore sinistra e portiera ...”. , quale conducente dell'Honda SH, riferiva: “Salivamo Parte_1
piano sulla salita Strada Pozzano e ci siamo incrociati con il veicolo 1
(Fiat Punto) quando ci siamo urtati vista la strettoia perché non siamo
riusciti a frenare ...”.
Dalle dichiarazioni e dagli elementi raccolti, i verbalizzanti desumevano la seguente dinamica del sinistro, “tenendo in particolare considerazione
i segni di abrasione lasciati sulla carreggiata dal 2° veicolo (Honda
SH)”: “... il conducente del 2° veicolo (Honda SH) perdeva il controllo dello stesso perché non regolava la velocità in relazione alle
caratteristiche della strada ... e del traffico presente sulla stessa strada,
per cui non riusciva ad arrestare tempestivamente il proprio veicolo all'approssimarsi del veicolo 1° (Fiat Punto) proveniente dal senso contrario di marcia”.
A carico di gli agenti elevavano verbale di contestazione Parte_1
per violazione dell'art. 141, commi 2 e 11, C.d.S.
Occorre tener conto, quanto all'efficacia probatoria del verbale di accertamento delle Autorità sopraggiunte sul luogo del sinistro, che lo stesso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, per tutto ciò che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza o per quanto da lui compiuto o a lui dichiarato, mentre sono prive di efficacia probatoria le valutazioni soggettive dei verbalizzanti;
la parte del verbale in cui è ricostruita la dinamica del fatto, pertanto, non è
supportata da efficacia privilegiata, non avendo gli agenti assistito allo stesso;
nel caso di specie, tuttavia, dalla ricostruzione, che si fonda su alcuni elementi obiettivi (abrasioni lasciate sul manto stradale dall'Honda
SH, danni riportati dai veicoli) e sulle dichiarazioni rese dai conducenti dei veicoli coinvolti, non può escludersi che anche la velocità tenuta dal motoveicolo non fosse adeguata alle condizioni della strada, a doppio senso, con carreggiata ristretta, curvilinea nel tratto in cui si verificava il sinistro. Rilevante, appare, poi la circostanza che né il conducente dell'Honda SH, né il trasportato, proprietario del motoveicolo avessero riferito nell'immediatezza dell'invasione di corsia da parte della Fiat
Punto.
Passando ad esaminare la documentazione medica, dal verbale di pronto soccorso n. 2017/40929 del 24.07.2017, si evince che Parte_1
nell'immediatezza del sinistro venne condotto presso l'“Ospedale Riuniti
Area Stabiese”, riferendo quale causa dei danni riportati l'“incidente in strada” avvenuto in Castellammare di Stabia alle ore 11,30 circa, con responsabilità di terzi.
Va poi, rilevato, che sia dalle risultanze delle consulenze mediche di entrambe le parti sia dalle risultanze della c.t.u. -le cui valutazioni del danno sono solo di poco differenti- emerge che i consulenti medici hanno ritenuto sussistere il nesso causale tra le lesioni subite dal danneggiato e l'evento descritto (cfr. c.t.u. pag. 4: “Tale lesione è da ricondurre all'infortunio de quo. Sono stati soddisfatti tutti i criteri necessari per
l'esistenza del nesso di causalità. Infatti, la dinamica così come riferita dall'atto di citazione risulta compatibile con le lesioni riportate”).
Sulla scorta di tali emergenze istruttorie, può ritenersi accertata la verificazione del sinistro nelle circostanze di tempo e di luogo dedotto in citazione;
l'istruttoria svolta, tuttavia, non ha consentito di individuare una sicura dinamica del sinistro. Ne deriva che, in mancanza di elementi probatori certi a cui ancorare con certezza la prova della dinamica del sinistro, trova applicazione la regola di cui al citato art. 2054, comma 2,
c.c., secondo la quale in caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza, “In tema di
responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la
presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione meramente sussidiaria, giacchè opera solo ove non sia possibile l'accertamento in
concreto della misura delle rispettive responsabilità, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno” (Cass. civ., 29883/2008, 7532/2012); in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, c.c., ma è tenuto ad accertare in concreto se l'altro conducente abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile (Cass. civ. sent. n. 23431 del 04.11.2014; n. 12444 del
16.05.2008; n. 195/2007; n. 477/2003; n. 5671/2000; n. 6797/1987); in particolare quest'ultimo è tenuto a fornire la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista ma richiede il positivo accertamento, in concreto, dell'assenza di ogni possibile addebito (Cass. n. 3193/2006; n.
477/2003; n. 5671/2000).
Il tribunale ritiene che entrambi i conducenti risultino aver avuto una condotta imprudente e negligente, essendo ravvisabile da parte di entrambi la violazione di norme del codice della strada.
Sono, difatti, ravvisabili, a carico di entrambi, la violazione dell'art. 140,
comma 1, C.d.S., il quale prevede che gli utenti devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, nonché la violazione dell'art. 141 C.d.S., il quale ai commi 2 e 3 prevede che “Il
conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed
essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di
sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del
suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile ... deve
regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, ... nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, ...” ed al comma 4 prevede che “Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, ...”, oltre che dell'art. 143 C.d.S, secondo cui “I veicoli
devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”.
Dunque, va censurato il comportamento colposo di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti per non aver mantenuto strettamente la destra e per aver tenuto una velocità non adeguata alle caratteristiche della strada.
Alla stregua degli elementi sopra indicati, deve dichiararsi la pari corresponsabilità dei due conducenti dei veicoli coinvolti.
Accertato l'evento lesivo e le conseguenze dannose derivate all'attore, si deve procedere all'individuazione e liquidazione del danno da risarcire.
Com'è noto, secondo il nuovo, condivisibile indirizzo “bipolare” in ordine al risarcimento del danno alla persona, riconducibile ai due poli del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, la liquidazione dei danni non patrimoniali (nei quali rientrano il danno biologico, il danno morale, il danno da lesione di interessi non patrimoniali costituzionalmente protetti) può avvenire anche in modo unitario e complessivo, e deve evitare duplicazioni risarcitorie (cfr. Cass. civ., sez.
III, 31/05/2003, n. 8827). La pronuncia delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 26972/2008 ha ritenuto che, nell'ambito di una ricostruzione bipolare della responsabilità aquiliana, vada abbandonata l'autonoma categoria del danno morale e la sofferenza morale vada ricondotta nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale.
Onde evitare una duplicazione di risarcimento attraverso la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, quest'ultimo non va liquidato in percentuale del primo, ma occorre procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Allegati gli elementi costitutivi della responsabilità – fatto illecito, danno conseguenza, rapporto di causalità tra l'uno e l'altro - attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice.
Dalla documentazione medica in atti emerge che nell'immediatezza del sinistro l'attore veniva condotto presso l'Ospedale “San Leonardo” di
Castellammare di Stabia, dove gli veniva riscontrata “Frattura trochite omero dx, frattura scomposta pluriframmentaria astragalo”, veniva apposto tutore alla spalla e veniva evidenziata la necessità di intervento chirurgico (cfr. doc. 2 allegato dall'attore: verbale di pronto soccorso n.
40929 del 24.07.2017).
In data 26.07 2017 veniva ricoverato presso l'A.U.O. “Città della Salute
e della Scienza” di Torino, dove gli veniva diagnosticato “Frattura pluriframmentaria scomposta del collo e del processo laterale dell'astragalo di destra. Frattura trochite omerale a destra” e dove veniva sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione cruenta delle fratture ed osteosintesi con placca e viti, per essere dimesso in data 11.8.2017 con valva gessata a carico del piede destro e tutore alla spalla destra (cfr. doc. nn. 3 e 4: cartella clinica e lettera di dimissione dell'A.U.O. “Città della
Salute e della Scienza” di Torino)
Successivamente veniva ricoverato per cure riabilitative dapprima dall'11.08.2017 al 06.10.2017 presso la Casa di Cura “S. Carlo di Arona”
e poi dal 06.10.2017 al 07.12.2017 presso l'Ospedale Civico di Settimo
Torinese, prima presso il reparto CAVS e poi presso il Reparto
Riabilitazione (cfr. doc. 8, 9, 11, 22, 23 e 24 allegati dall'attore) dove riceveva le dovute cure riabilitative, dismettendo il tutore e le stampelle;
seguivano ulteriori cure riabilitative, terapia medica e FKT, fino alla guarigione con postumi.
Orbene, gli accertamenti effettuati dal c.t.u. medico-legale, Dr.
[...]
hanno evidenziato che, a causa del sinistro, a Per_3 Parte_1 sono residuati “Esiti di frattura della grande tuberosità omerale destra e frattura pluriframmentaria scomposta del collo e del processo laterale astragalo destro ridotta cruentemente e sintetizzata con placca e viti”. Il
c.t.u. ha, altresì, rilevato che risulta accertata la sussistenza del nesso di causalità tra il tipo di sinistro verificatosi e le lesioni subite.
L'ausiliario ha aggiunto che “Tali postumi menomativi non incidono e/o si ripercuotono sull'attività lavorativo-lucrativa dell'infortunato; la sofferenza collegata al trauma in trattazione è stata di entità moderata”
Tali conclusioni del consulente medico-legale, adeguatamente motivate, fondate su un'analisi approfondita ed immune da vizi logici, sono ritenute condivisibili e, pertanto, questo giudicante ritiene di potervi aderire integralmente.
Il c.t.u. ha affermato che le lesioni subite hanno comportato all'attore un periodo di invalidità temporanea totale di giorni 136 (centotrentasei); un'invalidità temporanea parziale mediamente al 50% di giorni 20
(venti), un'inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 20 (venti), nonché un danno biologico permanente stimato nella misura del 15%.
Ciò posto, circa il "quantum", tenuto conto della Tabella di Milano per il calcolo del danno non patrimoniale per lesioni macropermanenti e considerato che all'epoca del fatto aveva 71 anni, può Parte_1 riconoscersi all'attore per danni in oggetto, la somma di euro 15.640,00 per invalidità temporanea totale (giorni 136 x euro 115,00); la somma di euro 1.150,00 per l'inabilità temporanea parziale al 50% (giorni 20 per euro 57,50 pari al 50% di euro 115,00), la somma di euro 575,00 per inabilità temporanea parziale al 25% (giorni 20 per euro 28,75 pari al
25% di euro 115,00). Il danno biologico permanente, inoltre, va liquidato nella misura di euro 31.312,00.
Per quanto riguarda l'“incremento per sofferenza”, la Suprema Corte ha chiarito che, in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico ed una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la paura, la disperazione). Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.
Tale danno può ritenersi sussistente nel caso di specie, tenuto conto della tipologia e della gravità delle lesioni riportate, del lungo iter terapeutico documentato in atti, dell'inevitabile incidenza di tale condizione sulle abitudini di vita del danneggiato, costretto ad intervento chirurgico, ad indossare un tutore e una valva gessato per più di un mese, poi all'uso di stampelle ed a prolungate cure riabilitative, che di certo hanno determinato uno stato di angoscia e di frustrazione al danneggiato. Va aggiunto che il teste figlia dell'attore, escussa Testimone_2 all'udienza del 14.10.2024, ha riferito in merito: “... prima dell'incidente mio padre era molto più socievole, mai arrabbiato, si prendeva cura dell'orto che abbiamo nel retro dell'abitazione, andava in bicicletta, faceva lunghe passeggiate a piedi;
attualmente, invece, non si prende più cura dell'orto, va poco o nulla in bicicletta, non passeggia a piedi per hobby, nel senso che esce solo per servizi essenziali e indispensabili, si isola e dorme molto ... quando è tornato dall'ospedale dopo cinque mesi di degenza in vari ospedali, è stato difficile tirargli su il morale ...”.
A tale titolo, pertanto, va riconosciuto l'ulteriore somma di euro
9.707,00.
Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la Suprema Corte ha, di recente, stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione
(cfr. Cassazione civile sez. III, 07.11.2014, n. 23778; Cassazione civile sez. III, 27.03.2018, n.7513). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore, senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 24471 del 18.11.2014). Nel caso di specie non sono allegate e provate circostanze tali da poter riconoscere una personalizzazione del danno.
Non vi è prova, altresì, di un danno patrimoniale da perdita della capacità
lavorativa del danneggiato. Si ricorda che la riduzione dell'attitudine del danneggiato alla piena esplicazione delle energie psicofisiche integra un pregiudizio generalmente definito come riduzione della capacità
lavorativa generica, che corrisponde ad una delle molteplici componenti del danno biologico (Cass. Ord.12572/2018; Cass. 12211/2015).
Per quanto riguarda il danno patrimoniale da perdita della capacità
lavorativa specifica, lo stesso è suscettibile di autonoma liquidazione solo laddove il soggetto leso fornisca la prova rigorosa in ordine alla diminuzione di reddito dipendente dalle sofferte lesioni;
difatti,
“l'accertamento di postumi permanenti, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo
del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale, conseguenza della
riduzione della capacità di guadagno derivante dalla ridotta capacità
lavorativa specifica e quindi di produzione di reddito;
perciò detto danno
patrimoniale da invalidità deve essere accertato in concreto attraverso
la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse, o presumibilmente
avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto,
dopo l'infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali” (Cass. civ. Sentenza n. 3290 del
12.02.2013, Cass. civ. Sentenza n. 16541 del 28.09.2012). La
liquidazione del danno da incidenza sulla capacità lavorativa specifica può essere in definitiva riconosciuta sulla scorta di riscontri che consentano il calcolo del reddito effettivamente perduto dalla vittima.
Nel caso di specie, nessuna prova è stata fornita in merito alle assunte perdite economiche riportate.
Va, altresì, riconosciuta la somma di euro 1.384,00, pari alle spese mediche documentate, ritenute congrue dal c.t.u. e la somma di euro
326,00 per altre spese documentate, quali spese per spostamenti, ad esclusione di quella del biglietto aereo, che l'attore avrebbe comunque dovuto sostenere per ritornare al luogo di residenza.
Il danno non patrimoniale risarcibile ammonta, quindi, alla somma totale di euro 60.094,00 (euro 17.365,00 per invalidità temporanea + euro
31.312,00 per invalidità permanente + euro 9.707,00 a titolo di incremento per sofferenza + euro 1.384,00 per spese mediche documentate + euro 326,00 per altre spese documentate).
Va ancora osservato che l'attore , in virtù di contratto di Parte_1 assicurazioni per infortuni stipulato con , ha ricevuto Controparte_5
a titolo di indennizzo, a fronte del riconoscimento di una invalidità permanente stimata nel 16%, la somma di euro 4.131,65.
L'importo ricevuto a titolo di indennizzo per invalidità permanente, come rilevato dalla società di assicurazione convenuta, va detratto dalla somma ricevuta allo stesso titolo di risarcimento del danno, stante il divieto di cumulo tra indennizzo e risarcimento riguardanti lo stesso evento dannoso e la stessa voce di danno.
Invero, la giurisprudenza sul punto non era unanime, atteso che a fianco all'indirizzo giurisprudenziale che escludeva il cumulo tra indennizzo e risarcimento (cfr. Cass. civ. sez. unite n. 5119 del 10.04.2022; Cass. civ.
n. 13233/2014) o che lo riteneva possibile quando l'assicuratore avesse rinunciato alla surroga ex art. 1916 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 22883
del 06.12.2004), non mancavano pronunce che riconoscevano la possibilità di cumulo (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 1999 n. 1135)
fondandosi indennizzo e risarcimento su ragioni giuridiche e su titoli diversi.
A risolvere il contrasto sono intervenute pronunce recenti (Cass. civ, Sez.
Unite, sent. nn. 12564, 12565, 12566, 12567 del 12.05.2018, seguite da
Cass. civ. n. 9380/2021, Cass. civ. ordinanza n. 3429 del 10.02.2025) che, richiamando il principio dell'applicabilità dell'istituto della compensatio lucri cum damno, hanno concluso nel senso che l'indennità
assicurativa e il risarcimento del danno assolventi una identica funzione risarcitoria non possono cumulativamente coesistere, atteso che “il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato ma non può
oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato”; per decidere in merito alla detrazione della somma erogata come indennizzo dalla quota del danno civilisticamente dovuto alla vittima primaria occorre verificare se l'erogazione indennitaria è finalizzata a ristorare una quota del danno identica a quella che caratterizza la pretesa risarcitoria legittimamente posta verso il responsabile;
nell'affermativa le due voci si devono elidere e cioè il risarcimento complessivamente dovuto deve essere ridotto per la stessa quota già regolata nella copertura assicurativa privata o pubblica.
Ne discende che dall'importo sopra riconosciuto a titolo di invalidità
permanente va detratta la somma di euro 4.131,65 già percepita sempre a titolo di invalidità permanete, quale indennizzo corrisposto dalla [...] [...]
in virtù della polizza infortuni;
complessivamente residua CP_5
l'importo di euro 55.962,35) (60.094,00 - 4.131,65).
In considerazione del concorso di colpa attribuito all'attore nella misura del 50%, tale importo va ridotto nella misura di € 27.981,18 (pari al 50% di € 55.962,35).
Le somme a titolo di danno non patrimoniale sono liquidate all'attualità e pertanto non sono suscettibili di rivalutazione monetaria;
su di esse sono dovuti, però, gli interessi legali calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza. n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati all'attualità bensì sulle somme esprimenti il danno all'epoca del sinistro e via via rivalutate anno per anno;
tale sistema di calcolo permette di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata fin dal giorno del fatto lesivo.
Sulle somme liquidate invece gli interessi decorreranno in misura legale dalla data della pubblicazione della sentenza.
Le spese di lite in conseguenza dell'accertato concorso di colpa vanno compensate al 50% mentre la restante metà, calcolata come in dispositivo, va posta a carico dei convenuti in solido.
Non può essere riconosciuto il pagamento delle spese relative alla fase stragiudiziale.
La giurisprudenza di legittimità in molteplici occasioni ha sottolineato che le spese legali riguardanti la fase antecedente il giudizio non sono assimilabili alle spese giudiziali, ma sono una componente del danno da liquidare. In particolare “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa;
l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie” (Cass. Civ. n. 6422 del 2017; Cass.
Sezioni Unite, 10 luglio 2017, n.16990; Cass. Civ., ordinanza 10 dicembre 2021, n. 39384). La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha precisato che tali spese, pur non essendo assimilabili alle spese giudiziali, devono essere liquidate secondo le tariffe e restano “soggette ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente”. Afferma che
“non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte”. Ha enunciato, pertanto, il seguente principio di diritto: “in tema di responsabilità civile da circolazione, il costo sopportato dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale, diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurarne un esito favorevole ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, si deve considerare un danno emergente, che, se allegato e provato, deve essere esercito ai sensi dell'articolo 1223 c.c.”
Tanto precisato, occorre esaminare se la parte attrice abbia adempiuto all'onere, posto a suo carico, di allegazione e di prova del danno emergente integrato dagli esborsi sostenuti per l'attività stragiudiziale svolta. Orbene, la domanda è stata ritualmente e tempestivamente proposta e può ritenersi comunque adempiuto l'onere di allegazione.
Non può ritenersi, invece, assolto l'onere di prova, non avendo provato l'attore di aver sostenuto spese legali per attività stragiudiziali, atteso che le stesse non risultano documentate, non essendo prodotte in atti né fattura di pagamento da parte del difensore con relativa quietanza, né altra documentazione attestante il relativo esborso. Come precisato dalla
Suprema Corte, difatti, la mera indicazione della debenza delle spese stragiudiziali, poi non corrisposte, non equivale in sede giudiziale alla piena prova di aver subito un danno emergente, corrispondente all'esborso delle dette somme (cfr. Cass. civ. sez. III ordinanza n. 15732 del 17.5.2022; in merito alla necessità di prova documentale cfr. anche:
Corte di Appello di Milano sent. n. 900/2023; Corte di Appello di
Genova sent. n. 170/2024; Tribunale di Roma sent. n. 8600/2024;
Tribunale di Milano sent. n. 3347/2024; Tribunale di Foggia sent. n. 2261/2023; Tribunale di Massa sent. n. 291/2024; Tribunale di Venezia, sent. n. 3979/2024 e n. 4084/2024; Tribunale di Pescara, sent. n.
263/2024; Tribunale di Taranto, sent. n. 600/2025; Tribunale di
Catanzaro, sentenza n. 1467/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- in parziale accoglimento della domanda dell'attore , Parte_1
dichiara la pari responsabilità nella causazione del sinistro in oggetto dei conducenti dei veicoli coinvolti;
- per l'effetto, condanna per Controparte_1
assicurazioni società mutua di assicurazioni, in persona del legale rappresentante p.t., e , in solido tra loro, a pagare, in Controparte_2
favore di , la somma, già ridotta in virtù del riconosciuto Parte_1
concorso di colpa nella misura del 50%, di euro € 27.981,18 a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre interessi calcolati come in motivazione;
- compensa per la metà le spese di lite e condanna
[...]
per assicurazioni società mutua di assicurazioni, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., e , in solido Controparte_2
tra loro, al pagamento, in favore di , della restante parte Parte_1
delle spese di lite che si liquidano nella misura già ridotta € 3.808,00 per competenze ed in € 150,00 per spese, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa se dovute, con attribuzione in favore dell'avv. Inserra Giovanni, che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
- pone le spese di c.t.u definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Torre Annunziata, 21/12/2025
Il Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa Immacolata Cesarano