TRIB
Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 04/09/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 336/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 336/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.07.2025 e promosso con ricorso congiunto
da
(c.f.: ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, in via Strada V, Trav. C e rappresentata e difesa dall'avv. ALOISE Concettina Francesca (c.f.: ), in virtù di mandato in calce al ricorso, che dichiara di voler ricevere C.F._2 le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
e presso il cui studio sito in IU RU (CS), alla Via Email_1 Luisi 42, la parte è elettivamente domiciliata,
e
(c.f.: , nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._3 residente, in via Strada V, Trav. C e rappresentato. e difeso dall'avv. Giuseppe MANDARINO, in virtù di mandato in calce al ricorso, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: e presso il cui Email_2 studio sito in San DO (CS), alla via Strada Provinciale n. 42
- Ricorrenti -
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege- Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 CP_1 depositato il 25.03.2025, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto in San DO (CS) il 19.09.1993 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 1993 dello stesso comune al n. 19 parte II serie A, precisando che dalla loro unione sono nati due figli e precisamente:
- (cf: ), nata a [...], il [...] Parte_2 C.F._4 e residente a San DO (CS), in via Strada V – Trav. C – maggiorenne di età ed economicamente autosufficiente;
- (cf: ), nata a [...], il [...] e residente Parte_3 C.F._5
a San DO in via in via Strada V – Trav. C – maggiorenne di età ed economicamente autosufficiente.
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- di essere comproprietari in ugual misura della casa coniugale sita in San DO, via Strada V, Trav. C, individuata catastalmente Foglio n.7 particella 1806;
- che la sig.ra è comproprietaria nella misura del 50% con la sorella Parte_1 Pt_4
di un immobile adibito ad uso commerciale, sito in San DO , contraddistinto dai
[...] seguenti estremi catastali: Sezione Catasto urbano;
foglio 7, particella 95, sub 41, dove svolge la professione di parrucchiera;
e sostiene oneri per la somma di euro 200,00 mensili, a titolo di canone di locazione che versa appunto alla sorella;
- che il sig. è titolale di una ditta individuale edile ed è proprietario di un CP_1 immobile personale, ricevuto a titolo di donazione adibito ad uso di civile abitazione, contraddistinto dai seguenti dati catastali foglio 4 particella 163 sub 18;
- che da tempo, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro è divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 8.07.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pm ha depositato regolarmente il proprio visto in data 12 maggio 2025.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
CP_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2) I coniugi concordano che l'immobile sito in San DO (CS), via Strada V, Trav. C, individuata catastalmente Foglio 7, particella 1806, già adibito a casa coniugale e di loro proprietà, verrà fisicamente suddiviso in due unità abitative distinte, mediante opere edilizie nel rispetto della normativa vigente, con l'obiettivo di ricavare due mini appartamenti autonomi, e funzionalmente indipendenti. Ripartizione delle spese: Entrambi i coniugi si impegnano a sostenere in pari misura (50% ciascuno) tutte le spese necessarie per la progettazione, i lavori edili, le pratiche catastali e amministrative. Uso delle unità abitative: Una volta completata la suddivisione che dovrà avvenire entro il 31 Gennaio 2026, ciascun coniuge avrà il diritto esclusivo di godimento di una delle due unità abitative, in particolare al Sig. verrà assegnato l'appartamento ricavato al piano terra, mentre la Sig.ra CP_1
avrà la disponibilità dell'appartamento al primo piano. Parte_1 3) Disporre a favore della ricorrente, signora un assegno di mantenimento Parte_1 (da parte del sig. della somma pari ad euro trecento (300,00euro), rivalutabile CP_1 secondo gli indici Istat, da corrispondersi, entro il giorno 5 di ogni mese, da versare sulla carta PostePay Evolution, intestata alla stessa, con IBAN: [...].
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 336/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e in Parte_1 CP_1 relazione al matrimonio concordatario contratto in San DO (CS) il 19.09.1993 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 1993 dello stesso comune al n. 19 parte II serie A;
- prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di San DO (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di San DO (CS) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola l'8 luglio 2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 336/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.07.2025 e promosso con ricorso congiunto
da
(c.f.: ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, in via Strada V, Trav. C e rappresentata e difesa dall'avv. ALOISE Concettina Francesca (c.f.: ), in virtù di mandato in calce al ricorso, che dichiara di voler ricevere C.F._2 le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
e presso il cui studio sito in IU RU (CS), alla Via Email_1 Luisi 42, la parte è elettivamente domiciliata,
e
(c.f.: , nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._3 residente, in via Strada V, Trav. C e rappresentato. e difeso dall'avv. Giuseppe MANDARINO, in virtù di mandato in calce al ricorso, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: e presso il cui Email_2 studio sito in San DO (CS), alla via Strada Provinciale n. 42
- Ricorrenti -
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege- Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 CP_1 depositato il 25.03.2025, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto in San DO (CS) il 19.09.1993 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 1993 dello stesso comune al n. 19 parte II serie A, precisando che dalla loro unione sono nati due figli e precisamente:
- (cf: ), nata a [...], il [...] Parte_2 C.F._4 e residente a San DO (CS), in via Strada V – Trav. C – maggiorenne di età ed economicamente autosufficiente;
- (cf: ), nata a [...], il [...] e residente Parte_3 C.F._5
a San DO in via in via Strada V – Trav. C – maggiorenne di età ed economicamente autosufficiente.
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- di essere comproprietari in ugual misura della casa coniugale sita in San DO, via Strada V, Trav. C, individuata catastalmente Foglio n.7 particella 1806;
- che la sig.ra è comproprietaria nella misura del 50% con la sorella Parte_1 Pt_4
di un immobile adibito ad uso commerciale, sito in San DO , contraddistinto dai
[...] seguenti estremi catastali: Sezione Catasto urbano;
foglio 7, particella 95, sub 41, dove svolge la professione di parrucchiera;
e sostiene oneri per la somma di euro 200,00 mensili, a titolo di canone di locazione che versa appunto alla sorella;
- che il sig. è titolale di una ditta individuale edile ed è proprietario di un CP_1 immobile personale, ricevuto a titolo di donazione adibito ad uso di civile abitazione, contraddistinto dai seguenti dati catastali foglio 4 particella 163 sub 18;
- che da tempo, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro è divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 8.07.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pm ha depositato regolarmente il proprio visto in data 12 maggio 2025.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
CP_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2) I coniugi concordano che l'immobile sito in San DO (CS), via Strada V, Trav. C, individuata catastalmente Foglio 7, particella 1806, già adibito a casa coniugale e di loro proprietà, verrà fisicamente suddiviso in due unità abitative distinte, mediante opere edilizie nel rispetto della normativa vigente, con l'obiettivo di ricavare due mini appartamenti autonomi, e funzionalmente indipendenti. Ripartizione delle spese: Entrambi i coniugi si impegnano a sostenere in pari misura (50% ciascuno) tutte le spese necessarie per la progettazione, i lavori edili, le pratiche catastali e amministrative. Uso delle unità abitative: Una volta completata la suddivisione che dovrà avvenire entro il 31 Gennaio 2026, ciascun coniuge avrà il diritto esclusivo di godimento di una delle due unità abitative, in particolare al Sig. verrà assegnato l'appartamento ricavato al piano terra, mentre la Sig.ra CP_1
avrà la disponibilità dell'appartamento al primo piano. Parte_1 3) Disporre a favore della ricorrente, signora un assegno di mantenimento Parte_1 (da parte del sig. della somma pari ad euro trecento (300,00euro), rivalutabile CP_1 secondo gli indici Istat, da corrispondersi, entro il giorno 5 di ogni mese, da versare sulla carta PostePay Evolution, intestata alla stessa, con IBAN: [...].
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 336/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e in Parte_1 CP_1 relazione al matrimonio concordatario contratto in San DO (CS) il 19.09.1993 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 1993 dello stesso comune al n. 19 parte II serie A;
- prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di San DO (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di San DO (CS) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola l'8 luglio 2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo