Sentenza 2 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/06/2025, n. 2389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2389 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11246 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...], il [...] rappresentato e difeso per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. La Mantia Marco;
– parte ricorrente –
CONTRO
nata a [...], il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa per mandato in atti dall'Avv. Perricone Maria Bruna;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 20.05.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio , premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio con a Palermo il 2 Luglio Controparte_1
1
2/12/1988 e l'11/10/1995, ha esposto di essersi separato con ac- Per_3 cordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assi- stita, autorizzato dal Pubblico Ministero il 17/01/2020 e ha chiesto in que- sta sede che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matri- monio.
2. costituitasi in giudizio con comparsa depositata il Controparte_1
15.04.2025 ha aderito alla domanda di divorzio, chiedendo in via riconven- zionale di disporre il trasferimento: “- della piena proprietà della quota del
50% dell'immobile sito in Palermo, via Alessandro Paternostro, n.28, intestato
a , posto al piano 1° di fronte salendo le scale del fabbricato e Parte_1 composto da 6 vani catastali confinante con detta via, con vano scala e con aventi causa da , censito nel Catasto fabbricati del Comune di Persona_4
Palermo al foglio n. 134, p.lla 363, sub 7, zona censuaria 1, cat A3, classe 4, consistenza vani 6, superficie catastale totale mq. 170. Totale escluse le aree scoperte mq 168 rendita €260,29. Il suddetto immobile è raffigurato nella pla- nimetria depositata nel Catasto Fabbricati del Comune di Palermo, in data
21/12/1939. Costituisce pertinenza del suddetto appartamento il locale posto al piano terra dello stesso fabbricato sito in Palermo, via Alessandro Paterno- stro n. 28, avente una consistenza catastale di metri quadrati 5; censito al ca- tasto fabbricati del Comune di Palermo, al fg 134, p.lla 363, sub. 12, zona censuaria 1 categoria c/2, classe 6, consistenza mq 5, superficie catastale 10 mq. rendita € 9,30. Il suddetto immobile è raffigurato nella planimetria deposi- tata nel Catasto Fabbricati del Comune di Palermo, in data 29/06/2009 prot.
N. PA 0350935;
- accertare che il ricorrente ha violato gli obblighi previsti dalla scrittura pri- vata del 30/03/2022 con particolare riferimento alla mancata corresponsione delle somme dovute alla SI.ra , a titolo di rimborso fisca- Controparte_1 le, pari ad € 4.177,50, come stabilito nell'accordo sottoscritto dalle parti, indi a che condannare il ricorrente al pagamento della somma di € 4.177,50, oltre agli interessi legali dalla data di scadenza dell'obbligo fino al saldo;”
3. All'esito dell'esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione delle parti del 20.05.2025, il Giudice Delegato,
- 2 - “ritenute superflue le richieste istruttorie articolate dal ricorrente, in quanto vertenti su circostanze non contestate” ha posto la causa in decisione.
4. Sulla domanda di divorzio
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, atteso la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dall'accordo di separazione, concluso a seguito di convenzione di negoziazio- ne assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica il 17.01.2020. Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i pre- supposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
5. Sulle ulteriori domande
ha proposto – come dianzi evidenziato – ulteriori do- Controparte_1 mande volte ad ottenere il trasferimento: “- della piena proprietà della quota del 50% dell'immobile sito in Palermo, via Alessandro Paternostro, n.28, inte- stato a , posto al piano 1° di fronte salendo le scale del fabbrica- Parte_1 to e composto da 6 vani catastali confinante con detta via, con vano scala e con aventi causa da , censito nel Catasto fabbricati del Co- Persona_4 mune di Palermo al foglio n. 134, p.lla 363, sub 7, zona censuaria 1, cat A3, classe 4, consistenza vani 6, superficie catastale totale mq. 170. Totale esclu- se le aree scoperte mq 168 rendita €260,29. Il suddetto immobile è raffigurato nella planimetria depositata nel Catasto Fabbricati del Comune di Palermo, in data 21/12/1939. Costituisce pertinenza del suddetto appartamento il locale posto al piano terra dello stesso fabbricato sito in Palermo, via Alessandro Pa- ternostro n. 28, avente una consistenza catastale di metri quadrati 5; censito al catasto fabbricati del Comune di Palermo, al fg 134, p.lla 363, sub. 12, zona censuaria 1 categoria c/2, classe 6, consistenza mq 5, superficie catastale 10 mq. rendita € 9,30. Il suddetto immobile è raffigurato nella planimetria deposi- tata nel Catasto Fabbricati del Comune di Palermo, in data 29/06/2009 prot.
N. PA 0350935;
- accertare che il ricorrente ha violato gli obblighi previsti dalla scrittura pri- vata del 30/03/2022 con particolare riferimento alla mancata corresponsione delle somme dovute alla SI.ra , a titolo di rimborso fisca- Controparte_1
- 3 - le, pari ad € 4.177,50, come stabilito nell'accordo sottoscritto dalle parti, indi a che condannare il ricorrente al pagamento della somma di € 4.177,50, oltre agli interessi legali dalla data di scadenza dell'obbligo fino al saldo”.
A tal proposito mette conto evidenziare che il rito c.d. unico di cui agli ar- ticoli 473 bis c.p.c. e seguenti – inseriti dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149
(c.d. "Riforma Cartabia")- trova applicazione soltanto per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, nonché per le domande di risarci- mento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari (a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 164/2024) e, a tenore dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, come pure peraltro eccepito dalla difesa del ricorrente, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di pro- porre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus del presente giudizio di divorzio con le azioni di divisione, restituzione di beni mobili e di pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di do- mande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distin- te (cf. in tal senso Cassazione civile, sez. I, 15 maggio 2001, n. 6660, conf.
Cass. n. 11828/2009).
Per tali ragioni va dichiarata l'inammissibilità delle domande proposte in via riconvenzionale da nell'ambito del presente giudizio, Controparte_1 da azionarsi in separata sede con le forme del rito ordinario.
6. Le spese del giudizio
In considerazione, infine, dell'oggetto e del complessivo esito del giudizio, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
- 4 - contratto in Palermo il 2/07/1984, da , nato a [...], il Parte_1
27/05/1958, e da nata a [...], il [...], Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 55, parte
II serie A, dell'anno 1984;
2. dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate in via riconvenzio- nale da nell'ambito del presente giudizio, da azionarsi in Controparte_1 separata sede con le forme del rito ordinario;
3. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, in data 29/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice Relatore.
- 5 -