TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/05/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott. GIUSEPPE SCIME', ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1063/2023 R.G.A.C.C., dell'anno
2023 trattenuta in decisione all'udienza del 09 Maggio 2025, avente ad oggetto
“opposizione all'esecuzione” ed iscritta a ruolo il 24/03/2023
PROMOSSA DA
1. per l'intero Controparte_1
territorio Nazionale con Sede in Roma elettivamente domiciliata in
Canicattì (Viale Regina Margherita n. 59) presso lo studio dell'Avv.
Giuseppina Insalaco, rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'atto di citazione dall'Avv. Giuseppina Insalaco.
2. attore (creditore/opposta )
1 CONTRO
1) nato Agrigento il 17/9/1954, rappresentato e difeso Controparte_2
dall'Avv. Basilio Vella con Studio in Agrigento Via Delle Mura n. 3.
Convenuta –
(debitore/esecutato/opponente)
Convenuta/ (terzo pignorato)
OGGETTO: “ Opposizione agli atti esecutivi
Conclusioni delle parti: come di seguito indicate =
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 17/03/2023 Ader citava in giudizio ed Controparte_2
esponeva:
- Con atto di opposizione all'Esecuzione ed agli atti esecutivi con contestuale istanza di sospensione del 27/1/2023 ritualmente notificato unitamente alla
Ordinanza di sospensione emessa dal Tribunale di Agrigento Giudice
dell'Esecuzione DO Lo Presti Seminerio del 31/1/2023 ha Controparte_2
impugnato l'atto di pignoramento presso terzi n. 29120229000864069/000 del
28/4/2022 ritualmente notificato (Procedimento Esecutivo( n. 926/2022).
2 - Orbene, l'attore ER ha sostenuto in ordine alla sollevata eccezione di nullità
assoluta del pignoramento e della procedura esecutiva da essa dipendente e divieto di espropriazione esattoriale in pendenza del termine per beneficiare della pace fiscale di cui alla Legge 197/2022 la piena regolarità.
- Precisamente l'Agente della Riscossione faceva rilevare di essere creditore di per €. 16.623,67, che il terzo pignorato aveva reso Parte_1
dichiarazione positiva che l'attore ha interesse alla introduzione del giudizio di merito in virtù dell'Ordinanza di sospensione resa dal G.E. Lo Presti Seminerio
DO il 31/1/2023 e pertanto intende proseguire nel merito la dispiegata opposizione della controparte.
- Quindi, l'attore ha sostenuto di avere provveduto a notificare a Controparte_2
ricorrente qui convenuto l'atto di pignoramento presso terzi, preceduto dalla notifica del titolo, come espressamente previsto dalla disciplina in materia.
- Quindi veniva sollevata la nullità del provvedimento di sospensione adottato dal
G.E. Dott. Lo Presti Seminerio DO, stante che l'opponente aveva sostenuto l'intervenuto piano di rottamazione, senza precisare che lo stesso era limitato ad alcune cartelle e non per la esposizione complessiva e pertanto il provvedimento di sospensione presentava una nullità radicale.
- In ordine alle eccezioni avanzata dall'opponente qui convenuto di avere fatto ricorso alla rottamazione, veniva evidenziato che il contribuente Controparte_2
non aveva provveduto a rispettare il piano di rottamazione sottoscritto, non ha effettuato nessun versamento e risulta esposto per €. 12.202,30, veniva evidenziato e sostenuto che l' aveva provveduto alla Controparte_1
3 notifica delle cartelle di pagamento nonché i successivi atti mai impugnati ed aventi piena efficacia interruttiva della prescrizione dei crediti vantati e posti a base dell'atto impugnato. Ed ancora la intimazione di pagamento –
contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, presenta tutti i requisiti ex lege previsti idonei ad offrire al contribuente una compiuta conoscenza circa la natura del tributo, l'ente impositore, nonché l'anno di competenza del tributo ed il conseguente anno di iscrizione a ruolo.
- Quindi l'attore ha sostenuto che l'opposizione avanzata dal Parte_2
convenuto /opponente è priva di pregio ed infondata in fatto ed Controparte_2
in diritto tesa a non adempiere a quanto dovuto all' . Controparte_1
- Quindi Ader avendo interesse ha introdotto il giudizio ordinario ed ha sostenuto la piena legittimità della intimazione di pagamento e della procedura di pignoramento presso terzi, prive di fondamento le eccezioni avanzate attraverso la dispiegata opposizione da parte di . Controparte_2
- Quindi l'attore ( creditore/opposta) chiedeva al Tribunale preliminarmente di revocare il provvedimento di sospensione del 31/1/2023 del Dott. DO Lo
Presti Seminerio, dichiarare legittimo il credito di ER per €. 12.202,30 in virtù del pignoramento dei crediti verso terzi del 14/10/2022, con Autorizzazione
ad ER nella prosecuzione del procedimento n. 926/2022 in danno di
[...]
; CP_2
- Con Vittoria di spese competenze ed onorari.
4 - Si costituiva nel giudizio (il convenuto/debitore esecutato - opponente)
[...]
che con la propria comparsa di risposta osservava e contrapponeva CP_2
quanto appresso:
- Preliminarmente veniva sostenuta la nullità assoluta del pignoramento e della procedura esecutiva da essa dipendente, divieto di espropriazioni esattoriali in pendenza del termine per beneficiare della pace fiscale di cui alla L.197/2022.
Ancora, che era stata presentata ed inoltrata istanza di rottamazione quater che da diritto alla sospensione delle procedure esecutive e nell'ipotesi di accoglimento e di comunicazione del piano di rottamazione, questa determina l'estinzione del giudizio d'opposizione con svincolo delle somme per cui è stata avviata la procedura esecutiva.
- Quindi il convenuto/opponente chiedeva al Tribunale di Controparte_2
rigettare la richiesta di revoca della accordata sospensiva emessa nell'ambito del procedimento n. 926/2022 di confermare la sospensiva e dichiarare estinto il procedimento per l'intervenuta rottamazione quater, rigettare in ogni caso le domande avanzate con l'atto di citazione perché infondate in fatto ed in diritto.
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Vale la pena evidenziare che il G.E. Dott. DO Lo Presti Seminerio con
Ordinanza del 31/1/2023 in accoglimento alla dispiegata opposizione ha sospeso il procedimento esecutivo portante il n. 926/2022 ed ha assegnato il termine di gg
45 per l'introduzione del giudizio di merito.
- Vale la pena puntualizzare che in ordine al procedimento esecutivo n. 926/2022 il
Giudice DO Lo Presti Seminerio con ordinanza del 31/1/2022 ha accordato
5 ed accolto la reclamata sospensiva richiesta ed avanzata dall'opponente inaudita altera parte ed ha assegnato il termine di giorni 45 per l'introduzione del giudizio di merito.
- Ma vi è di più sempre il G.E. Lo Presti Seminerio DO con il detto decreto del 31/01/2022 ha omesso di fissare una udienza nel contraddittorio fra le parti laddove avrebbe dovuto confermare e/o revocare il provvedimento di sospensione accordato inaudita altera parte.
- Avendo interesse ER ha introdotto il giudizio con atto di citazione regolarmente notificato e si è realizzato il pieno contraddittorio fra le parti.
Quindi all'udienza del 14/6/2024 è stata fissata l'udienza del 09/5/2025 con i termini 189 cpc.
- Quindi – si ribadisce - che sulla base della sola documentazione in atti il Giudice
ha posto la causa in decisione all'udienza del 09/05/2025.
CONCLUSIONI
- per l'attore/ opposta ER (creditore esecutante): come in atto di citazione,
memoria 189 cpc e comparsa conclusionale
- per il convenuto/opponente (debitore esecutato): come in Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta, memoria 189 cpc e comparsa conclusionale.
6
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La domanda per le motivazioni e ragioni di seguito esposte avanzate da ER(
attore/opposta) nei confronti del convenuto Controparte_2
convenuto/opponente) và accolta in ordine alla piena legittimazione ad agire con l'incoata procedura di pignoramento presso terzi incoata nel Procedimento n.
926/2022, con revoca della accordata sospensione del 31/1/2023 e piena legittimazione del credito di €. 12.202,30 per come avanzato e richiesto da
ER.
2) Và infatti rilevato che il Giudice dell'Esecuzione in ordine alla accordata sospensiva accordata inaudita altera parte avrebbe dovuto fissare una successiva udienza innanzi a se per la conferma e/o la revoca della sospensiva nel pieno contraddittorio fra le parti ed invece ha fissato il termine di gg 45 determinando l'interesse di ER a promuovere il giudizio ordinario che appunto ne determina la legittimazione a richiedere la revoca della accordata sospensiva, il riconoscimento del proprio diritto ad agire in danno dell'opponente/esecutato qui convenuto.
3) Orbene, appare pacifico che solo presentare istanza di rottamazione non determina il diritto a non provvedere al rispetto del piano e qualora come nella fattispecie il piano di definizione non è stato rispettato si appalesa condivisibile il diritto di ER a potere agire per il proprio recupero delle somme staggite e non contestate. Sul punto il convenuto non ha neppure avanzato contestazioni sul
7 quantum né ha dimostrato di avere provveduto ai pagamenti anche in parte alla complessiva esposizione.
4) Quindi la domanda avanzata da ER va accolta e per gli effetti le spese processuali, vanno compensate per valide ragioni di opportunità.
P.Q.M.
- Il Dott.Giuseppe Scimè - G.O.T. del Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado n. 1063/2022 R.G.A.C.C. iscritto a ruolo da ER ( attore/opposta) contro (convenuto/opponente), Controparte_2
uditi i procuratori delle parti disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa così
provvede:
1) Revoca il provvedimento di sospensione emesso il 31/1/2023 dal Giudice
Dell'Esecuzione Dr. DO Seminerio DO nell'ambito del procedimento esecutivo n. 926/2022;
2) Dichiara legittima ed efficace la sussistenza del diritto di ER a procedere contro per l'importo staggito in €. 12.202,30, riassumento entro Controparte_2
i termini di legge il procedimento esecutivo validamente incardinato e portante il n. 926/2022.
3) Compensa le spese di giudizio.
8 Così deciso in Agrigento il 26/Maggio/2025
IL GIUDICE
( Dott. Giuseppe SCIME')
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott. GIUSEPPE SCIME', ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1063/2023 R.G.A.C.C., dell'anno
2023 trattenuta in decisione all'udienza del 09 Maggio 2025, avente ad oggetto
“opposizione all'esecuzione” ed iscritta a ruolo il 24/03/2023
PROMOSSA DA
1. per l'intero Controparte_1
territorio Nazionale con Sede in Roma elettivamente domiciliata in
Canicattì (Viale Regina Margherita n. 59) presso lo studio dell'Avv.
Giuseppina Insalaco, rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'atto di citazione dall'Avv. Giuseppina Insalaco.
2. attore (creditore/opposta )
1 CONTRO
1) nato Agrigento il 17/9/1954, rappresentato e difeso Controparte_2
dall'Avv. Basilio Vella con Studio in Agrigento Via Delle Mura n. 3.
Convenuta –
(debitore/esecutato/opponente)
Convenuta/ (terzo pignorato)
OGGETTO: “ Opposizione agli atti esecutivi
Conclusioni delle parti: come di seguito indicate =
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 17/03/2023 Ader citava in giudizio ed Controparte_2
esponeva:
- Con atto di opposizione all'Esecuzione ed agli atti esecutivi con contestuale istanza di sospensione del 27/1/2023 ritualmente notificato unitamente alla
Ordinanza di sospensione emessa dal Tribunale di Agrigento Giudice
dell'Esecuzione DO Lo Presti Seminerio del 31/1/2023 ha Controparte_2
impugnato l'atto di pignoramento presso terzi n. 29120229000864069/000 del
28/4/2022 ritualmente notificato (Procedimento Esecutivo( n. 926/2022).
2 - Orbene, l'attore ER ha sostenuto in ordine alla sollevata eccezione di nullità
assoluta del pignoramento e della procedura esecutiva da essa dipendente e divieto di espropriazione esattoriale in pendenza del termine per beneficiare della pace fiscale di cui alla Legge 197/2022 la piena regolarità.
- Precisamente l'Agente della Riscossione faceva rilevare di essere creditore di per €. 16.623,67, che il terzo pignorato aveva reso Parte_1
dichiarazione positiva che l'attore ha interesse alla introduzione del giudizio di merito in virtù dell'Ordinanza di sospensione resa dal G.E. Lo Presti Seminerio
DO il 31/1/2023 e pertanto intende proseguire nel merito la dispiegata opposizione della controparte.
- Quindi, l'attore ha sostenuto di avere provveduto a notificare a Controparte_2
ricorrente qui convenuto l'atto di pignoramento presso terzi, preceduto dalla notifica del titolo, come espressamente previsto dalla disciplina in materia.
- Quindi veniva sollevata la nullità del provvedimento di sospensione adottato dal
G.E. Dott. Lo Presti Seminerio DO, stante che l'opponente aveva sostenuto l'intervenuto piano di rottamazione, senza precisare che lo stesso era limitato ad alcune cartelle e non per la esposizione complessiva e pertanto il provvedimento di sospensione presentava una nullità radicale.
- In ordine alle eccezioni avanzata dall'opponente qui convenuto di avere fatto ricorso alla rottamazione, veniva evidenziato che il contribuente Controparte_2
non aveva provveduto a rispettare il piano di rottamazione sottoscritto, non ha effettuato nessun versamento e risulta esposto per €. 12.202,30, veniva evidenziato e sostenuto che l' aveva provveduto alla Controparte_1
3 notifica delle cartelle di pagamento nonché i successivi atti mai impugnati ed aventi piena efficacia interruttiva della prescrizione dei crediti vantati e posti a base dell'atto impugnato. Ed ancora la intimazione di pagamento –
contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, presenta tutti i requisiti ex lege previsti idonei ad offrire al contribuente una compiuta conoscenza circa la natura del tributo, l'ente impositore, nonché l'anno di competenza del tributo ed il conseguente anno di iscrizione a ruolo.
- Quindi l'attore ha sostenuto che l'opposizione avanzata dal Parte_2
convenuto /opponente è priva di pregio ed infondata in fatto ed Controparte_2
in diritto tesa a non adempiere a quanto dovuto all' . Controparte_1
- Quindi Ader avendo interesse ha introdotto il giudizio ordinario ed ha sostenuto la piena legittimità della intimazione di pagamento e della procedura di pignoramento presso terzi, prive di fondamento le eccezioni avanzate attraverso la dispiegata opposizione da parte di . Controparte_2
- Quindi l'attore ( creditore/opposta) chiedeva al Tribunale preliminarmente di revocare il provvedimento di sospensione del 31/1/2023 del Dott. DO Lo
Presti Seminerio, dichiarare legittimo il credito di ER per €. 12.202,30 in virtù del pignoramento dei crediti verso terzi del 14/10/2022, con Autorizzazione
ad ER nella prosecuzione del procedimento n. 926/2022 in danno di
[...]
; CP_2
- Con Vittoria di spese competenze ed onorari.
4 - Si costituiva nel giudizio (il convenuto/debitore esecutato - opponente)
[...]
che con la propria comparsa di risposta osservava e contrapponeva CP_2
quanto appresso:
- Preliminarmente veniva sostenuta la nullità assoluta del pignoramento e della procedura esecutiva da essa dipendente, divieto di espropriazioni esattoriali in pendenza del termine per beneficiare della pace fiscale di cui alla L.197/2022.
Ancora, che era stata presentata ed inoltrata istanza di rottamazione quater che da diritto alla sospensione delle procedure esecutive e nell'ipotesi di accoglimento e di comunicazione del piano di rottamazione, questa determina l'estinzione del giudizio d'opposizione con svincolo delle somme per cui è stata avviata la procedura esecutiva.
- Quindi il convenuto/opponente chiedeva al Tribunale di Controparte_2
rigettare la richiesta di revoca della accordata sospensiva emessa nell'ambito del procedimento n. 926/2022 di confermare la sospensiva e dichiarare estinto il procedimento per l'intervenuta rottamazione quater, rigettare in ogni caso le domande avanzate con l'atto di citazione perché infondate in fatto ed in diritto.
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Vale la pena evidenziare che il G.E. Dott. DO Lo Presti Seminerio con
Ordinanza del 31/1/2023 in accoglimento alla dispiegata opposizione ha sospeso il procedimento esecutivo portante il n. 926/2022 ed ha assegnato il termine di gg
45 per l'introduzione del giudizio di merito.
- Vale la pena puntualizzare che in ordine al procedimento esecutivo n. 926/2022 il
Giudice DO Lo Presti Seminerio con ordinanza del 31/1/2022 ha accordato
5 ed accolto la reclamata sospensiva richiesta ed avanzata dall'opponente inaudita altera parte ed ha assegnato il termine di giorni 45 per l'introduzione del giudizio di merito.
- Ma vi è di più sempre il G.E. Lo Presti Seminerio DO con il detto decreto del 31/01/2022 ha omesso di fissare una udienza nel contraddittorio fra le parti laddove avrebbe dovuto confermare e/o revocare il provvedimento di sospensione accordato inaudita altera parte.
- Avendo interesse ER ha introdotto il giudizio con atto di citazione regolarmente notificato e si è realizzato il pieno contraddittorio fra le parti.
Quindi all'udienza del 14/6/2024 è stata fissata l'udienza del 09/5/2025 con i termini 189 cpc.
- Quindi – si ribadisce - che sulla base della sola documentazione in atti il Giudice
ha posto la causa in decisione all'udienza del 09/05/2025.
CONCLUSIONI
- per l'attore/ opposta ER (creditore esecutante): come in atto di citazione,
memoria 189 cpc e comparsa conclusionale
- per il convenuto/opponente (debitore esecutato): come in Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta, memoria 189 cpc e comparsa conclusionale.
6
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La domanda per le motivazioni e ragioni di seguito esposte avanzate da ER(
attore/opposta) nei confronti del convenuto Controparte_2
convenuto/opponente) và accolta in ordine alla piena legittimazione ad agire con l'incoata procedura di pignoramento presso terzi incoata nel Procedimento n.
926/2022, con revoca della accordata sospensione del 31/1/2023 e piena legittimazione del credito di €. 12.202,30 per come avanzato e richiesto da
ER.
2) Và infatti rilevato che il Giudice dell'Esecuzione in ordine alla accordata sospensiva accordata inaudita altera parte avrebbe dovuto fissare una successiva udienza innanzi a se per la conferma e/o la revoca della sospensiva nel pieno contraddittorio fra le parti ed invece ha fissato il termine di gg 45 determinando l'interesse di ER a promuovere il giudizio ordinario che appunto ne determina la legittimazione a richiedere la revoca della accordata sospensiva, il riconoscimento del proprio diritto ad agire in danno dell'opponente/esecutato qui convenuto.
3) Orbene, appare pacifico che solo presentare istanza di rottamazione non determina il diritto a non provvedere al rispetto del piano e qualora come nella fattispecie il piano di definizione non è stato rispettato si appalesa condivisibile il diritto di ER a potere agire per il proprio recupero delle somme staggite e non contestate. Sul punto il convenuto non ha neppure avanzato contestazioni sul
7 quantum né ha dimostrato di avere provveduto ai pagamenti anche in parte alla complessiva esposizione.
4) Quindi la domanda avanzata da ER va accolta e per gli effetti le spese processuali, vanno compensate per valide ragioni di opportunità.
P.Q.M.
- Il Dott.Giuseppe Scimè - G.O.T. del Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado n. 1063/2022 R.G.A.C.C. iscritto a ruolo da ER ( attore/opposta) contro (convenuto/opponente), Controparte_2
uditi i procuratori delle parti disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa così
provvede:
1) Revoca il provvedimento di sospensione emesso il 31/1/2023 dal Giudice
Dell'Esecuzione Dr. DO Seminerio DO nell'ambito del procedimento esecutivo n. 926/2022;
2) Dichiara legittima ed efficace la sussistenza del diritto di ER a procedere contro per l'importo staggito in €. 12.202,30, riassumento entro Controparte_2
i termini di legge il procedimento esecutivo validamente incardinato e portante il n. 926/2022.
3) Compensa le spese di giudizio.
8 Così deciso in Agrigento il 26/Maggio/2025
IL GIUDICE
( Dott. Giuseppe SCIME')
9