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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/02/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente est.
- Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
- Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 24.1.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 11737/2023 pendente tra
Parte_1
( c.f. ) C.F._1
Difensore: avv. Sabina Castagnetta
Domicilio eletto: Genova Distacco Piazza Marsala n. 4/9 presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
( c.f. ) C.F._2 contumace
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero.
avente ad oggetto ricorso per regolamentazione della responsabilità genitoriale su minore nato fuori da matrimonio
CONCLUSIONI:
entrambe le parti: la ricorrente: come da note sostitutive di udienza depositate in data 15.11.2024 la resistente: come da note scritte depositate in data 19.12.2024
Il Pubblico Ministero: come da parere depositato in data 8.1.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo ( da ora anche la ricorrente o la Parte_1 madre ) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di avere intrattenuto una relazione di convivenza con ( da Controparte_1 ora anche il padre )
- Che dall'unione in data 15.2.2016 è nato il figlio Persona_1
- Che la ricorrente vive col figlio in regime di locazione corrispondendo l'importo mensile di euro 550, 00
- Che il figlio è affetto da disabilità ( disturbo dello spettro autistico grado 3 F84 )
- Che, stante la disabilità del figlio, la madre svolge attività di lavoro ridotta a sei ore settimanali, ricavandone reddito mensile di euro 142, 00
- Che il padre, dipendente di Cos percepisce reddito mensile di circa euro CP_2
2000, 00 e sostiene spese di locazione di euro 500, 00 mensili
- Che il padre vede sporadicamente il figlio e contribuisce in misura minima al suo mantenimento
Sulla base di tali premesse chiedeva:
- L'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con prevalente collocazione presso la madre
- La regolamentazione delle frequentazioni padre – figlio
- La previsione a carico del padre dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre la somma mensile di euro 400, 00
- La ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno
Con vittoria delle spese
2 All'udienza del 29.4.2024 il padre non si costituiva ed il giudice delegato, verificata la regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia
In tale sede la ricorrente confermava le allegazioni di cui al ricorso precisando, però, di guadagnare, a fronte di un maggiore impegno lavorativo, 500, 00 euro al mese. La erogazione della pensione relativa al minore, pari a 500, 00 euro mensile, sarebbe sospesa essendo in fase di rinnovo il permesso di soggiorno della madre. La madre dichiarava altresì che al momento i rapporti padre – figlio erano sufficientemente costanti.
All'esito dell'udienza il giudice delegato in via temporanea e urgente disponeva:
- La prevalente collocazione del minore presso la madre riservando ogni decisione in punto di affidamento
- Regolamentava le frequentazioni padre – figlio
- Poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre la somma mensile di euro 300, 00
- Disponeva che le spese straordinarie relative al figlio fosse ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno
- Disponeva accertamenti di polizia tributaria, presso Inps e chiedeva ai servizi sociali di svolgere accertamenti sul nucleo familiare
Gli accertamenti di polizia tributaria evidenziavano la assenza di proprietà immobiliari e di beni mobili registrati in capo al padre e la percezione dei redditi, specificamente indicati, derivanti dall'attività di lavoro dipendente svolta presso Cos CP_2
La relazione dei servizi sociali non evidenziava particolari criticità nella coppia genitoriale
L'Inps comunicava che la madre percepisce per intero l'assegno unico pari ad euro 2680, 80 annuali per dieci mensilità ( che, spalmato su dodici mensilità, porta ad euro 223, 40 ) e indennità di accompagnamento al momento sospesa con ultimo pagamento di euro 527,
16 relativo al mese di ottobre 2023.
La causa era quindi rimessa in decisione secondo le modalità previste dall'art. 473 bis. 28 cpc
La ricorrente precisava le conclusioni sostanzialmente confermando le originarie
O S S E R V A
Come anticipato, la relazione dei servizi sociali non ha evidenziato in capo ai genitori criticità che possano giustificare la limitazione della loro capacità genitoriale;
la stessa ricorrente ha correttamente riconosciuto che padre, che pure è rimasto contumace nel presente procedimento, frequenta con sostanziale regolarità il figlio, col quale intrattiene
3 un buon rapporto.
Poiché ai sensi dell'art. 337 ter comma secondo c.c. il giudice deve valutare in via prioritaria l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, in quanto ritenuto come la forma di affidamento che maggiormente corrisponde all'interesse dei minori, quando, come nel caso di specie, non si ravvisino elementi che sconsiglino l'affidamento ad uno o ad entrambi i genitori, la forma dell'affidamento non potrà essere che quella condivisa.
Quanto alla collocazione, essa deve essere disposta in via prevalente presso l'abitazione della madre, con la quale il minore vive fin dal momento della nascita, in mancanza peraltro di diversa richiesta da parte del padre.
Quanto al regime delle frequentazioni padre – figlio la ricorrente ha chiesto che il minore venga tenuto da padre a week end alternati, dal venerdì alla domenica sera, nonché nei giorni del martedì al giovedì dalle 19.00 alle 21.00. All'udienza del 29.4.2024 la madre ha dichiarato che già oggi le frequentazioni sono così scansionate precisando, però, che il padre, malgrado l'iniziale accordo, nel fine settimana di propria competenza tiene il figlio dalle 18.00 del sabato alla domenica sera adducendo impegni lavorativi nella giornata del sabato. Precisa la madre di avere anch'ella impegni lavorativi nella mattina del sabato.
Ritiene il collegio di dovere confermare le modalità di frequentazione di fatto in essere e sostanzialmente confermate dal giudice delegato con l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, atteso che privare il padre della possibilità di svolgimento dell' attività lavorativa nella mattinata del sabato significa incidere in negativo sui redditi dell'uomo, che già sono appena sufficienti per sostenere il contributo di mantenimento che di seguito si provvederà a determinare.
Quanto alla misura del contributo che il padre dovrà corrispondere alla madre ai fini del mantenimento del figlio occorre evidenziare che secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza l'uomo ha percepito i seguenti redditi dal medesimo datore di lavoro:
- Anno 2023: euro 15.544, 85
- Anno 2022: euro 13.369, 29
- Anno 2021: euro 5.605, 31
La media degli ultimi due anni ( non significativo, in quanto molto distante dai redditi tra loro omogenei percepiti nel 2022 e 2023, appare il dato del 2021 ) ammonta ad euro
14.457, 00 ( con arrotondamento per difetto ).
L'esame dei conti correnti risulta in linea con i redditi ufficiali e non evidenzia un tenore di vita con questi incompatibili
Il reddito mensile spalmato su dodici mensilità è perciò pari ad euro 1205, 00 ( arrotondato per eccesso ).
La ricorrente ha però correttamente allegato che il padre paga 500, 00 euro al mese di locazione;
ne consegue che con 705, 00 euro il padre deve provvedere a tutte le spese relative alla gestione della casa e al proprio mantenimento, oltre che al mantenimento del figlio.
Purtroppo, però, la situazione della madre è ancora più difficile: la donna, oltre a dovere pagare un canone di locazione di importo appena superiore a quello del padre, percepisce
4 un reddito molto modesto ( circa 500, 00 euro al mese ) neppure sufficiente per coprire le spese di locazione, oltre che, in misura esclusiva, l'assegno unico di importo, spalmato su dodici mensilità di euro 223, 00; dovrebbe altresì percepire indennità di accompagnamento che, però, come comunicato dall'Inps in data 6.5.2024 risulta al momento sospesa. In siffatta condizione, tenuto anche conto del fatto che è sulla madre che grave in misura preponderante la faticosa gestione del figlio ( art. 337 ter comma quarto nn. 3 e 5 c.c. ), non può, per quanto gravosa per il padre, essere previsto il pagamento di somma inferiore ad gli euro 275, 00 mensili.
Quanto alle partecipazione delle spese straordinarie ritiene il Collegio di potere confermare quanto disposto dal giudice delegato in via temporanea e urgente.
In mancanza di sostanziale soccombenza e tenuto conto che anche in caso di soluzione consensuale la ricorrente avrebbe dovuto affrontare spese legali, le stesse devono ritenersi irripetibili.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando
DISPONE l'affidamento di in forma condivisa ad entrambi i Persona_1 genitori disponendone la prevalente collocazione a Genova via Fra Pio Robotti 6/1 presso l'abitazione della madre
DISPONE che il padre tenga il figlio a fine settimana alternati dal pomeriggio del sabato, dopo la conclusione del lavoro, alle ore 21.00 della domenica quando lo porterà presso l'abitazione della madre previa somministrazione della cena, nonché il martedì e il giovedì di ogni settimana dalle ore 18..00 alle ore 21.00 quando pure gli somministrerà la cena.
DISPONE che il minore trascorra con i genitori i giorni di Natale e di Pasqua ad anni alterni;
trascorrerà il giorno di Santo Stefano ed il Lunedì dell'Angelo col genitore con cui non avrà trascorso rispettivamente il giorno di Natale e quello di Pasqua.
DISPONE che in occasione delle vacanze estive il minore trascorra con ciascuno dei genitori quindici giorni anche non consecutivi;
a tal fine le parti si comunicheranno le rispettive esigenze entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo il primo anno prevarrà la soluzione della madre ed il secondo quella del padre;
e così via alternativamente.
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 275, 00 a titolo di
[...] contributo ordinario al mantenimento del figlio. Somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
DISPONE che le spese straordinarie relative al figlio siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le disposizioni di cui al verbale della riunione ex 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova.
SPESE irripetibili
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 24.1.2025
5 Si comunichi
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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