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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 01/10/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
FR DI, all'udienza del 01/10/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. NASO DOMENICO nell'interesse di ritenuta la causa matura per la decisione, ha Parte_1 pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2205/2024 R.G., promossa
DA
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. NASO DOMENICO
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa P.IVA_1
MONTANTI SERENA
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - premettendo di avere trasmesso domanda di inserimento e Parte_1 aggiornamento nelle GPS per la Provincia di Trapani, prima fascia, per la classe di concorso
“A047” e di essersi collocato in graduatoria con il punteggio di 52.5 - ha esposto di non avere ottenuto alcun incarico di supplenza per l'A.S. 2024/2025; ha contestato l'assegnazione dell'incarico fino al termine delle attività didattiche presso l Controparte_2
, al terzo turno, ad un docente, tale inserito in
[...] Persona_1 seconda fascia alla posizione n. 119 con 92 punti e, dunque, avente un punteggio inferiore al suo;
ha eccepito l'illegittimità della procedura di assegnazione per avere l'algoritmo considerato lo stesso, dopo il primo turno di nomina, quale rinunciatario;
ha dedotto di
1 avere diritto ad ottenere l'incarico di supplenza annuale, essendo stato violato il principio meritocratico;
ha chiesto, quindi, di “- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2024/25 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di prima Fascia – Provincia di Trapani per la classe di concorso
“A047”;
E PER L'EFFETTO
- CONDANNARE il resistente a riconoscere il diritto della ricorrente ad Controparte_1 ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n.
88/2024;
- CONDANNARE il resistente al risarcimento del danno conseguente al Controparte_1 mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad € 21.850,52, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore
o minore che sarà ritenuta di giustizia”.
2. Il , con memoria depositata in data 28.1.2025, ha Controparte_1 precisato che il ricorrente ha ottenuto, a far data dal 15.11.2024 e sino al 31.8.2025, un incarico di supplenza annuale presso l'Istituto Superiore I.S. V. Almanza – A. D'Ajetti per la diversa classe di concorso A045; ha eccepito, pertanto, la cessazione della materia del contendere stante il conseguimento da parte del docente del bene della vita domandato in ricorso e stante l'insussistenza di un danno economico risarcibile;
ha esposto che, ai sensi dell'art. 12, comma 10, dell'OM n. 88/2024, “le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12” e che, pertanto, la mancata indicazione di ulteriori sedi comporta il rischio per l'istante di non trovare alcuna disponibilità di posto al suo turno di nomina;
ha precisato che il ricorrente, per la classe di concorso A047, non ha ottenuto la supplenza in ragione delle preferenze dallo stesso espresse nell'istanza finalizzata al conferimento degli incarichi, in quanto l'unica sede dallo stesso indicata era stata data ad una aspirante con punteggio superiore al suo;
ha chiesto, quindi, di “rigettare le domande di parte ricorrente, in quanto inammissibili, imporcedibili e comunque infondate”.
3. La causa è stata decisa all'odierna udienza celebrata nelle forme dell'art. 127 ter del codice di rito.
2 4. Il ricorso, alla luce delle seguenti assorbenti considerazioni, non può trovare accoglimento.
5. La parte ricorrente, in sintesi, ha contestato la legittimità della procedura di assegnazione delle supplenze così come delineata dalla ordinanza ministeriale su richiamata, sostenendo in particolar modo che, non essendo risulta assegnataria di alcun incarico al termine dei primi turni di nomine, avrebbe dovuto essere nuovamente considerata in quelli successivi, allorquando si era resa disponibile l'unica sede espressa in domanda: Pt_2
Co TPIS00400R - I. S. "V. ALMANZA - ; ha lamentato che l'algoritmo CP_2 utilizzato dal , piuttosto che tornare indietro Controparte_1 riesaminando la sua posizione, è ripartito dall'ultimo dei candidati non interpellati nei precedenti turni di nomine, il che ha comportato l'assegnazione della sede al candidato
Persona_1
Al fine della risoluzione della controversia non può prescindersi dall'analisi del O.M. n.
88/2024 disciplinante le “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”.
L'art. 12 della sopramenzionata ordinanza prevede testualmente che “
1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del CP_1
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui
l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto.
Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di
3 concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi.
7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni:
a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;
b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.
8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle
GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.
9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.
10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.
11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.
4 12. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso.
13. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d'orario.
14. In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n.
68, di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di cui all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2023, n. 74.”.
Tale ordinanza ministeriale è stata oggetto di numerose e spesso contrastanti. interpretazioni da parte della giurisprudenza di merito. Appare al giudicante preferibile la linea interpretativa già propugnata, fra gli altri anche dal Tribunale di Palermo (cfr. sent.
1467/2025), dal Tribunale di Messina (cfr. 968/2025) e dalla Corte di Appello di Messina
(cfr. sent. n. 224/2025).
In tali pronunce – il cui contenuto si richiama e trascrive ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. – è stato condivisibilmente affermato che dalla lettura complessiva dell'art. 12 citato emerge che i vari turni di nomina sono comunque fasi di un'unica procedura (per quanto articolata in fasi di carattere successivo) che trova il suo incipit nella domanda informatizzata. All'interno della domanda i docenti hanno la facoltà di indicare delle preferenze (nozione diversa dalla scelta tra più sedi predeterminate) tra tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto, manifestando così la disponibilità ad assumere incarichi all'interno di tutta la provincia. Nel momento in cui l'aspirante sceglie di non esprimere preferenze su tutte le sedi, incorre nella possibilità, espressamente indicata nel comma 4, ove non siano disponibili nessuna delle sedi indicate, di essere considerato rinunciatario, con conseguente mancata assegnazione di incarico da GPS. La mancata
5 partecipazione ai turni di nomina successivi al primo è conseguenza, pertanto, di una libera determinazione assunta dalla parte e, stante la chiarezza del dettato normativo sopra descritto, non può ritenersi violativa di un legittimo affidamento. D'altronde la ratio sottesa a tale scelta organizzativa nel conferimento delle supplenze risiede proprio nella finalità di garantire l'economicità e l'efficacia della procedura, limitando il più possibile il rifacimento delle operazioni. Se tutti gli aspiranti compilassero la domanda inserendo tutte le sedi, tutti i soggetti collocati nelle posizioni più alte in graduatoria troverebbero soddisfacimento del loro diritto soggettivo ad assumere un incarico a termine sin dal primo turno di nomina, risultando pienamente rispettato il diritto soggettivo ad essere reclutati secondo l'ordine di graduatoria. La mancata partecipazione dell'aspirante ai turni di nomina successivi al primo
è conseguenza di una scelta del singolo docente;
alcuna violazione del principio meritocratico - per come strutturato il sistema di reclutamento - può ritenersi in astratto prospettabile, in quanto gli incarichi vengono dal sistema automatizzato assegnati sulla scorta dell'ordine di graduatoria. Inoltre, è opportuno precisare che il diritto soggettivo vantato dai partecipanti alla procedura di reclutamento è quello al conferimento dell'incarico sulla provincia e non al conferimento dell'incarico in una specifica e determinata sede. D'altronde se il docente, secondo sua libera scelta ed in conformità al principio di autoresponsabilità, sceglie di correre il rischio di risultare rinunciatario inserendo in domanda solo alcune sedi, non vede comunque irrimediabilmente preclusa la sua aspirazione a lavorare presso una sede da lui preferita, attesa la partecipazione (e quindi la possibilità di conferimento incarico) dalle graduatorie di istituto.
Pertanto, alla luce dell'inequivoco tenore letterale della nuova disposizione e della lettura sistematica di tutti i suoi commi, appare chiaro che la mancata indicazione di una sede o di una tipologia di posto resasi disponibile per un determinato turno di nomina equivale, per il candidato rimasto per quel turno insoddisfatto, ad una rinuncia, a quella sede e a quella tipologia di posto. Altrettanto nitide appaiono poi le conseguenze di tale rinuncia (ad assumere servizio in alcune sedi della provincia) nel senso che il rinunciatario che è stato
'trattato dalla procedura' e che, al momento del suo turno sia rimasto insoddisfatto per indisponibilità tra le limitate sedi indicate, non potrà più partecipare ai successivi turni di nomina. Risulta evidente che la “rinuncia all'incarico” cui fa riferimento il comma 10 si riferisca ai rinunciatari di cui al comma 4, i quali, non avendo manifestato disponibilità ad assumere servizio in tutte le sedi della provincia se, al primo turno di nomina, arrivato il loro turno rispetto alla posizione in graduatoria, non risultano soddisfatti in quanto non vi sono sedi disponibili tra quelle richieste, rimangono non assegnatari dell'incarico per l'anno scolastico di riferimento, salva la possibilità, in ogni caso, di assumere incarico attraverso le
6 graduatorie di istituto;
con possibile soddisfazione, pertanto, del loro interesse a lavorare in quel determinato posto.
La domanda va quindi respinta.
6. Le ragioni della decisione e la controvertibilità della questione, comprovata dalla sussistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, giustificano tuttavia l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza disattesa, nella contumacia dei controinteressati rigetta la domanda, compensando le spese processuali.
Così deciso in Marsala, il 01/10/2025
IL GIUDICE
FR DI
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. FR DI, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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