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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Laura Cantore presidente
- dr.ssa Sandra Moselli giudice
- dr.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 5415/2021 R.G., riservata per la decisione con ordinanza del
21.11.2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Andria, alla via principe Amedeo n. 2 c/o lo Parte_1
studio dell'Avv. Alfonso Campanile che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Agata Rosa Oliva, in virtù di procura alle liti in atti;
-ricorrente-
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Barletta, alla Via S. CP C.F._1
Antonio n. 35, presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Capurso che lo rappresenta e difende,
congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Anna Curci, in virtù di procura alle liti in atti
-resistente-
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
-intervenuto- CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come da atti introduttivi, memorie e verbali di udienza in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.11.2021, ha chiesto dichiararsi la separazione dal Parte_1
coniuge . CP
La ricorrente, a fondamento della domanda, ha dedotto: di aver contratto matrimonio concordatario in Andria con , in data 08.09.2018; che dall'unione è nato un figlio, , in CP Persona_1
data 24.03.2021; che la vita coniugale è andata deteriorandosi a causa di continui litigi tra i coniugi nonché di una relazione extraconiugale intrattenuta dal che, nel corso del mese di gennaio CP
2021, già prima della nascita del figlio, è cessata la convivenza tra i coniugi avendo il CP
abbandonato la casa coniugale per trasferirsi in una non nota località tedesca dove ha intrapreso una nuova stabile relazione amorosa con altra donna;
che il sin da gennaio 2021, non ha mai CP
corrisposto alcuna somma in favore della ricorrente e del minore;
che la casa coniugale è stata acquistata in comproprietà tra i coniugi e che, per detto acquisto, è stato contratto mutuo fondiario,
per la durata di 15 anni, per la somma netta di euro 123.000,00, da rimborsarsi, con cadenza mensile,
a mezzo n. 180 rate, dell'importo di euro 832,04 ciascuna;
che dal momento dell'allontanamento dalla casa coniugale si è reso inadempiente, altresì, rispetto all'obbligazione del pagamento CP
delle rate del mutuo contratto;
che, quanto all'attività lavorativa, il resistente è titolare della ditta individuale “COLORDESIGNER DI FUCCI NICOLA” con reddito annuo di circa euro 36.000,00,
mentre la ricorrente svolge attività di commessa assunta con contratto part-time con un reddito annuo lordo di euro 3.120,90. Tutto quanto premesso, la ha chiesto disporsi la separazione personale Pt_1
dei coniugi, con addebito al della responsabilità della stessa, con affidamento a sé in via CP
esclusiva del figlio minore da collocare in via prevalente presso di sé, con Persona_1
regolamentazione del regime di incontri con il padre, con assegnazione in suo favore della casa sita in Andria alla Via Treves n. 3 alla ricorrente, ponendo a carico del per il mantenimento CP
suo e del figlio minore, un assegno mensile di Euro 600,00, oltre al 70% delle spese Persona_1 straordinarie scolastiche e mediche;
infine, determinarsi le modalità di pagamento delle rate del mutuo.
Notificato il ricorso ed il pedissequo provvedimento, con comparsa di costituzione e risposta del
03.02.2022, si è costituito in giudizio impugnando e contestando tutto quanto ex adverso CP
dedotto, negando di aver mai avuto relazioni extra-coniugali durante il matrimonio ed, al contrario,
deducendo che la in costanza di matrimonio ha intrapreso una stabile relazione extra coniugale Pt_1
sin dal 2021, ha evidenziato, inoltre, quanto alla propria situazione lavorativa, lo stato di disoccupazione e l'inattività di fatto della propria ditta individuale “COLORDESIGNER DI FUCCI
NICOLA”, deducendo che la ricorrente lavora di sera presso la pizzeria “Pizzer Pan la Tradizione
snc”, percependo €800,00 e di mattina presso un caseificio di Trani, in maniera irregolare, con retribuzione di €600,00 al mese. Tutto ciò premesso, il resistente ha chiesto, dunque, rigettata ogni avversa istanza: dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
disporsi l'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre, con regolamentazione degli incontri Per_1
padre-figli; assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
ponendo a suo carico, a titolo di concorso al mantenimento per il solo figlio minore, un contributo mensile di € 180,00, oltre al pagamento delle spese straordinarie, nella misura del 50%.
Con ordinanza del 10.02.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'08.02.2022, il
Presidente vicario, dr. Giuseppe Rana, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separati affidando ad entrambi il figlio minore con collocamento presso la madre, assegnataria della casa coniugale, ha disciplinato il diritto di visita ed ha posto a carico del un contributo al mantenimento della coniuge, , dell'importo di € 150,00 ed un CP Parte_1
contributo al mantenimento del figlio, dell'importo di € 200,00, oltre al 50% delle Persona_1
spese straordinarie. Quindi ha nominato il giudice istruttore, innanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo.
Al P.M. è stata data comunicazione della pendenza del procedimento il 11.02.2022 come da attestazione di Cancelleria. Passato il giudizio alla fase contenziosa, depositate le memorie integrative da parte dei procuratori delle parti, all'udienza cartolare del 25.05.2022, richiesta dai coniugi sentenza parziale di separazione,
con concessione all'esito dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione del Tribunale, in composizione collegiale, senza concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali (cfr. Cass. civ. Cassazione civile, sez. I, 28 aprile 2006, n. 9882;
Cass. civ. 10484/2012).
Pronunciata sentenza parziale di separazione, autorizzati i termini di cui all' art. 183, sesto comma,
c.p.c., escussi i testi indicati dalla ricorrente, espletata indagine socio-ambientale attraverso i Servizi
Sociali competenti per il territorio di residenza del minore, depositate le note sostitutive di udienza,
precisate le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
La sentenza non definitiva n.902/2022, pubblicata il 1.6.2022, di questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151, co. 1, c.c., sicché rimane al Tribunale soltanto la definizione delle ulteriori questioni.
Sulle domande reciproche di addebito di responsabilità della separazione
I coniugi hanno spiegato reciproche domande di addebito della separazione all'altro coniuge.
Orbene, la domanda di addebito della separazione al proposta dalla ricorrente è fondata e CP
merita, pertanto, accoglimento per le ragioni che di seguito si esporranno, mentre deve rigettarsi,
siccome rimasta indimostrata, la domanda di addebito dal resistente spiegata nei confronti della moglie.
Nel dettaglio, la ricorrente ha fondato la domanda di addebito sulla allegazione che la crisi coniugale
è stata determinata dalla relazione extraconiugale intrattenuta dal marito, nell' anno 2020-2021, in costanza di matrimonio, poco prima della nascita del piccolo , nonché dall'abbandono del Per_1
tetto coniugale da lui posto in essere a gennaio 2021. Il resistente si è difeso allegando che fra i coniugi la crisi coniugale è stata determinata da incomprensioni e litigi tra gli stessi, in particolare, dovuti alla cessazione della sua attività, allegando inoltre che la ricorrente avrebbe intrapreso una relazione extraconiugale nel 2021.
Ebbene, per quanto concerne le domande di addebito della separazione proposte dalle parti, va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le molte altre,
Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009 e Cass. Civ. Sez. I n. 2445 del 9.02.2015), la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Con specifico riferimento alla violazione del dovere di fedeltà coniugale i Supremi Giudici (cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 25618 del 07/12/2007; Cass. Sez. I n. 16859 del 14.08.2015; Cass. Sez. VI n.
16270 del 27.06.2013) hanno così statuito: “in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale,
determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile,
sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Pertanto, la riferita infedeltà può essere causa (anche esclusiva)
dell'addebito della separazione solo quando risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell'unione, mentre il relativo comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può,
conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito”.
Ed ancora, come precisato dalla Cassazione civile, nella recente sentenza n. 10823 del 25/05/2016,
“l'infedeltà- così come il diniego di assistenza, o il venir meno della coabitazione- viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi (art. 143 c.c., comma 2): così da infirmare, alla radice, l'affectio familiae in guisa tale da giustificare, secondo una relazione ordinaria causale, la separazione. È quindi la premessa, secondo l'id quod plerunque accidit, dell'intollerabilità
della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi (art. 151
c.c., comma 1). Non per questo, tuttavia tale regolarità causale assurge a presunzione assoluta.
L'evento dissolutivo può rivelarsi già "prima facie"- e cioè, sulla base della stessa prospettazione della parte- non riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla condotta antidoverosa di un coniuge: come,
ad esempio, nell'ipotesi di un isolato e remoto episodio d'infedeltà (ma anche di mancata assistenza,
o allontanamento dalla casa coniugale), da ritenere presuntivamente superato, nel prosieguo, da un periodo di convivenza. Va da sé, infatti, che occorre l'elemento della prossimità ("post hoc, ergo propter hoc"): la presunzione opera quando la richiesta di separazione personale segua, senza cesura temporale, all'accertata violazione del dovere coniugale. Diversamente, nel caso- infrequente, ma non eccezionale- di accettazione reciproca di un allentamento degli obblighi previsti dalla norma (come nel regime- secondo la definizione invalsa nell'uso- dei "separati in casa"), si prospetta un fatto secondario, accidentale e atipico, che contrasta l'applicabilità della regola generale di causalità: onde,
il relativo onere probatorio incumbit ei qui dicit. Spetterà, quindi, all'autore della violazione dell'obbligo la prova della mancanza del nesso eziologico tra infedeltà e crisi coniugale: sotto il profilo che il suo comportamento si sia inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse. In una parola, in una crisi del rapporto matrimoniale già in atto (Cass., sez. 1, 14 febbraio 2012, n. 2059).
Tale riparto dell'onere probatorio oltre a palesarsi rispettoso del canone legale (art. 2697 c.c.) è altresì
aderente al principio empirico della vicinanza della prova;
laddove, riversare la dimostrazione della rilevanza causale in ordine all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza su chi abbia subito l'altrui infedeltà si risolverebbe nella probatio diabolica che in realtà il matrimonio era sempre stato felice fino alla vigilia dell'adulterio (o dell'omissione di assistenza, o dell'interruzione della coabitazione)”. Alla stregua di tali condivisi principi giurisprudenziali, ritiene il Collegio che, nel caso in esame, solo la difesa di parte ricorrente abbia adeguatamente provato la sussistenza dei presupposti costitutivi della domanda de qua.
Il dato è stato confermato dalle due testimoni escusse. In particolare, la teste, , Testimone_1
madre della ricorrente, escussa all'udienza del 4.10.2023, ha riferito che: “…quando mia figlia era incinta, una sera, mentre era con il marito, ha visto arrivare dei messaggi sul telefono del e me CP
l'ha raccontato dopo un mese, precisamente il 24.12.2020. In particolare, mi ha raccontato che tramite questi messaggi aveva scoperto che il si frequentava con una donna di colore. Quel giorno CP
stesso e cioè il 24.12.2020, io la sera ho incontrato mio genero, il quale mi ha confessato di avere una relazione con una donna di colore e poi è andato via da casa mia”; “è vero, mio genero ha lasciato la casa coniugale a gennaio 2021 e lo so perché mi sono recata a casa di mia figlia e lui aveva portato con sé tutte le sue cose”.
Anche l'altra teste , escussa all'udienza del 6.3.2024, ha riferito che: “…la Testimone_2
signora aveva già qualche sospetto di cui mi aveva parlato e a questo punto io ho iniziato ad Pt_1
indagare essendo più esperta dei social. Attraverso questi ultimi ho scoperto che il aveva una CP
relazione extraconiugale, in particolare, ho visto sul profilo social di delle foto dei Parte_2
lavori fatti dal dopo lui ha confessato la relazione extraconiugale, prima durante una telefonata CP
in cui mi disse …successivamente, ha confessato la relazione extraconiugale alla moglie anche in mia presenza;
è vero, dopo aver confessato, ha lasciato la casa coniugale”.
Le dichiarazioni testimoniali, tra loro coerenti, hanno confermato le allegazioni attoree tanto in ordine all'addebito per infedeltà quanto a quello per abbandono del tetto coniugale. Sul punto, peraltro, si ricordi che nelle cause per separazione personale dei coniugi, l'indagine testimoniale, sia nel momento dell'acquisizione delle deposizioni, sia in quello finale della loro valutazione in un contesto globale,
è particolarmente delicata ed il giudice, pur tenendo in debito conto i rapporti di parentela, dipendenza o similari, che possono spingere i terzi ad una scarsa obiettività, deve considerare le deposizioni di tutti e giudicare della scarsa attendibilità di un teste non apoditticamente, in base al solo rapporto che lo lega alla parte che lo ha indotto, ma secondo la verosimiglianza delle circostanze affermate e la conferma che queste possono trovare, come avvenuto nel caso di specie, nelle deposizioni di altri testi (Cass. civ. 25663/2014).
Di contro, del tutto indimostrata è rimasta l'allegazione del circa le incomprensioni coniugali CP
nonché la relazione extraconiugale intrapresa dalla moglie, circostanze che sarebbero state motivo della crisi coniugale, secondo la sua prospettazione, insorta prima della sua relazione extraconiugale,
non avendo il resistente neppure formulato richieste istruttorie sul punto.
Per tutti i motivi esposti, la domanda di addebito proposta dal resistente deve, pertanto, essere rigettata e, in accoglimento della domanda della la responsabilità della separazione va addebitata a Pt_1
. CP
Sull'affido del figlio minore (nato il [...]) Per_1
In ordine alla scelta della modalità dell'affido più conforme agli interessi dei minori, va premesso che
è principio ormai pacifico che: “in tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale,
finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez.
I n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord. n. 24526 del 2.12.2010).
Ed invero, in diverse sentenze (cfr. tra le altre Cass. Sez. I 17 dicembre 2009 n. 26587), i giudici di legittimità hanno statuito che “sussiste specifica controindicazione, e dunque possibilità di deroga all'affidamento condiviso, pur ritenuta ipotesi preferibile dalla l. n. 54/2006, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e sia stato, altresì, discontinuo nell'esercizio del diritto di visita, apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli”.
Orbene, dalla relazione dei SS di Andria pervenuta l'11.8.2023, emerge la mancanza di una presenza costante della figura paterna nella vita del piccolo . Il infatti, anche a causa della Per_1 CP
lontananza del luogo in cui attualmente vive, mantiene contatti con il figlio solo attraverso delle video chiamate, divenute ormai sporadiche, ogni circa 20 giorni;
al tempo stesso il minore è apparso adeguatamente accudito dalla genitrice e gli assistenti sociali non hanno ravvisato alcun elemento di pregiudizio o criticità in ambito familiare.
In definitiva, dall'istruttoria svolta emerge che il resistente non ha manifestato un serio e costante interessamento verso le esigenze di vita e sostentamento del minore, come ad esempio evidente dal fatto che egli, pur costituitosi nel presente giudizio, di fatto, a seguito della rinuncia al mandato dei suoi difensori, ha preferito non munirsi di un nuovo difensore, nonché dal fatto che gli incontri con il minore sono diventati sempre più sporadici, così come le videochiamate.
Alla luce di tali aspetti, il Collegio ritiene che, allo stato, sia contrario agli interessi del minore una condivisione delle scelte educative della prole.
Peraltro, la scelta della madre, quale unico genitore affidatario del minore, scaturisce dalla capacità
genitoriale dimostrata negli anni, essendosi sempre ella assunta le responsabilità genitoriali,
occupandosi di fatto da sola dei bisogni primari del bambino di tutela, cura, e protezione.
Pertanto, ritiene il Tribunale che, alla luce degli elementi acquisiti, non solo possa trovare conferma l'affido esclusivo alla madre di , ma che la condotta sopra descritta impone altresì di Per_1
prevedere, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 337 quater c.c., che le competenze genitoriali siano concentrate in capo alla unica vera presenza genitoriale per il figlio. Invero, nel modulo di Pt_1
affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale,
in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però
trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, come si ritiene di disporre nel caso di specie. Questa
concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Il Tribunale ritiene altresì di confermare il collocamento del minore presso la madre nella casa coniugale, che va alla ricorrente assegnata.
Per quanto riguarda il diritto-dovere di frequentazione del padre, per le ragioni sopra esposte, vanno confermate le modalità di incontri disposti dall'ordinanza presidenziale.
Sulla domanda di assegnazione della casa familiare.
Va altresì confermata l'assegnazione alla ricorrente della ex casa coniugale, sita in Andria (BT) alla
Via Treves, in quanto, convivendo in detta abitazione la madre con il figlio, il provvedimento in questione si appalesa conforme all'interesse del minore a continuare a vivere nel proprio habitat domestico ex art. 155 quater c.c.
Sulla domanda di mantenimento del figlio.
In ordine alla misura dell'assegno di mantenimento del figlio, in assenza di una documentazione fiscale dei redditi del aggiornata, tenuto conto della capacità lavorativa del resistente, come da CP
lui dichiarata all'udienza presidenziale in cui è comparso personalmente, della sua giovane età,
considerato altresì che gli oneri di accudimento e di cura sono svolti prevalentemente dalla madre come emerso dall'istruttoria espletata, si stima congrua la somma € 300,00 mensili, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da corrispondersi al domicilio della madre entro il giorno 20 di ogni mese, con decorrenza dell' an debeatur dalla data di deposito del ricorso, facendo invece decorrere la misura dell'aumento in questa sede disposto dalla pubblicazione della presente sentenza. Il resistente è tenuto inoltre a contribuire nella misura del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore, come da protocollo del Tribunale di Trani.
Sulla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente.
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione (Cassazione civile, sez. I,
06/09/2021, n. 24050).
I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Nella vicenda in parola, con ordinanza presidenziale, il Presidente del Tribunale ha posto provvisoriamente a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della moglie la somma di €150,00 in un'ottica di comparazione delle rispettive situazioni economiche.
Tanto premesso, la domanda va rigettata per le ragioni che di seguito si esporranno, disponendo la revoca, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento, dell'assegno di mantenimento previsto in sede di ordinanza presidenziale in favore della Asselti.
Ed infatti, la ricorrente, di appena 31 anni, al tempo dell'udienza presidenziale ha rappresentato di guadagnare circa 400,00 al mese, per poi in seguito riferire ai servizi sociali di lavorare con regolare contratto in un pastificio ad Andria, percependo €1.000,00 al mese anche con l'espletamento di un'altra attività lavorativa in pizzeria durante il week end. Peraltro, la ricorrente non avendo depositato le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, come richiesto con provvedimento del
18.1.2023, essendosi limitata a depositare esclusivamente quelle del 2018-2019 e 2020, non ha consentito al Tribunale di acquisire elementi più precisi, rispetto a quanto emerso dalle sue stesse dichiarazioni.
Alla luce di tali elementi, il Collegio ritiene che nel corso del giudizio la resistente abbia raggiunto una propria indipendenza economica, tale da legittimare l'eliminazione dell'onere in capo al resistente di contribuire al suo mantenimento.
Per tali ragioni, il Collegio ritiene di revocare a far data dalla pubblicazione della presente decisione l'assegno disposto in via temporanea ed urgente in sede presidenziale a favore della ricorrente.
Sulla domanda di determinazione delle modalità di pagamento delle rate del mutuo e dell'entità
dell'esborso a sostenersi a carico di ciascun coniuge.
La stessa va dichiarata inammissibile, come già rilevato dal giudice istruttore con ordinanza del
1.6.2022, in quanto non direttamente connesse alla materia del contendere ("separazione personale"),
non potendo coesistere, nel caso di specie, la trattazione cumulata delle cause sottoposte a riti diversi.
Invero, l'art. 40 c.p.c. stabilisce la possibilità del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione. In particolare, il comma
3 della richiamata norma disciplina la trattazione congiunta nei casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35
e 36 e prevede la trattazione con rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale in caso di controversia di lavoro o previdenziale. È pertanto esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un sìmultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione/divorzio - soggetta al rito speciale - con quella di scioglimento della comunione,
restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, accertamento - soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (cfr. da ultimo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18870 del 08/09/2014).
Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza prevalente di CP
, in ragione dell'accoglimento della domanda di affido esclusivo e di addebito proposte dalla
[...]
ricorrente, nonché del rigetto della domanda di addebito proposta dal resistente, e si liquidano come in dispositivo in base ai valori minimi dello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00, considerato il valore indeterminabile della controversia ai sensi dell'art.5, co.6, del d.m.55/2014, con applicazione della tabella numero 2 dell'allegato attesa la natura contenziosa del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, garantito l'intervento del pm, così provvede:
- dichiara che la separazione è addebitata a;
CP
- rigetta la domanda di addebito avanzata dal resistente;
- rigetta la domanda di contributo al mantenimento proposta dalla ricorrente e per l'effetto revoca l'assegno disposto a carico del resistente a favore della ricorrente a titolo di contributo al suo mantenimento, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- affida il figlio minore della coppia (nato il [...]) in maniera esclusiva alla madre, Per_1
con collocamento prevalente presso il domicilio della stessa, la quale dovrà assumere altresì le decisioni di maggiore interesse per il figlio, ai sensi dell'art. 337 quater, ultimo comma, c.c.;
- disciplina il diritto- dovere di frequentazione del padre con il figlio nei termini di cui in parte motiva da intendersi in questa sede interamente trascritti;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro e non oltre il CP Parte_1
giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00 complessivi a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, con decorrenza come in parte motiva. Dette somme saranno annualmente ed automaticamente rivalutate, secondo gli indici ISTAT;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire nella misura del 50 % alle spese straordinarie CP
per il figlio, come da protocollo del Tribunale di Trani;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di , e per essa CP Parte_1
del difensore dichiaratosi antistatario, che si liquidano nella somma di €3.808,00 oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario per spese generali ed oltre IVA e CPA se dovute come per legge;
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio della sezione civile del 11.2.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Emanuela Gallo dr.ssa Laura Cantore