Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/03/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2027/2024 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero - Presidente -
dott. Alessandro Cabianca - Giudice - dott.ssa Maria Vittoria Valentino - Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2027/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata ad [...], il [...], (C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...]1, rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Stea
del Foro di Venezia (pec: presso il cui studio – sito in Email_1
Venezia alla via Mestrina 62/c – è elettivamente domiciliata e
, nato a [...], il [...], (C.F. ) residente CP_1 C.F._2
in Venezia, via Catene, n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Gasparini del Foro di
Venezia (pec: presso il cui studio – sito in Venezia, Email_2
via Mestrina, n. 62 – è elettivamente domiciliato,
-ricorrenti-
e con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Venezia;
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: rassegnate all'udienza del 17.12.2024, tenuta in modalità cartolare ex art. 127-ter c.p.c. che di seguito si riproducono:
“a) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 14/05/2022 a
Venezia e registrato presso il Comune di Venezia n. 11/p.2//s.A./uff 8/2022 tra la signora e il signor mandando all'Ufficiale dello Stato Civile Parte_1 CP_1
competente per le annotazioni di rito;
Per_ b) Il figli sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. I genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul bambino per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
c) Disporsi autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi, che dovranno essere nella disponibilità del genitore collocatario prevalente, ai fini dell'espatrio d Persona_2
d) Il sig terrà con sé il figlio due mezze giornate infrasettimanali, e per la precisione CP_1
martedì e giovedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00, portandolo presso l'abitazione Per_ della madre dopo avergli somministrato la cena. Il padre terrà inoltre con sè a settimane alterne, dall'uscita di scuola del venerdì pomeriggio alle ore 21:00 della domenica, quando lo riporterà alla mamma dopo la cena serale.
e) Il bambino trascorrerà le festività secondo il principio dell'alternanza; pertanto: Per_ relativamente alle vacanze natalizie, trascorrerà il pranzo di Natale con la mamma;
quindi passerà la settimana dalle ore 18:30 del 25/12 alle ore 21:30 del 01/01 con il papà e
Per_ quella successiva, sino alla ripresa della scuola con la mamma;
per l'anno successivo trascorrerà il Natale con il papà; quindi passerà la settimana dalle ore 18:30 del 25/12 alle ore 21,30 del 01/01 con la mamma e quella successiva, sino alla ripresa della scuola con il
Per_ papà. Ugualmente si dispone per tutte le altre festività e per i compleanni d in maniera R.G. 2375/2024 V.G
da assicurare l'alternanza ed una equa compensazione del tempo di frequentazione tra i genitori, i quali concorderanno di volta in volta le modalità di spostamento del figlio. Nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa. In ordine alle vacanze estive, il sig CP_1
avrà la facoltà di trascorrere con il figlio due settimane di ferie anche non consecutive con
Per_
I genitori dovranno individuare, entro il 30 maggio di ogni anno, previo accordo fra loro e compatibilmente con le indicazioni dei rispettivi datori di lavoro, i periodi di vacanza che ciascuno trascorrerà con il figlio. I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza.
f) A carico del sig. si chiede venga posta la corresponsione mensile, a titolo di CP_1
concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, della somma di € 150,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT. Il sig. CP_1
rimborserà alla sig.r il 50% di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute Pt_1
nell'interesse del figlio. In ogni caso i genitori si impegnano ad inviarsi reciprocamente entro i primi 5 giorni di ogni mese l'elenco e la documentazione relativa a tutte le spese straordinarie - necessitate o previamente concordate - sostenute nella mensilità precedente.
g) Disporre che il figlio minore sia fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e che, qualora sussistano i requisiti per il percepimento dell'assegno unico, come da normativa vigente, esso spetti ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
h) I coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
Conclusioni del P.M.: “Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato in data 14.05.2024, e Parte_1 CP_1
esponevano di avere contratto matrimonio, in data 14.05.2022 a Venezia, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2022, alla parte II, Serie R.G. 2375/2024 V.G
A, ufficio 8, atto n. 11, che dall'unione era nato un figlio (nato a [...], il [...]) Persona_2
e che tra loro era intervenuta la separazione personale omologata dal Tribunale di Venezia con provvedimento del 14.09.2023, n. 1998/2023. I coniugi – dichiarando che la separazione era proseguita ininterrotta per tutto il periodo – hanno proposto domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla stessa ed in epigrafe riportate.
Chiedevano, altresì, che l'udienza di comparizione delle parti avanti il Giudice delegato fissata in data 17.12.2024 fosse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e di non volersi riconciliare.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre
1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio,
essendo stato accertato che i coniugi, dopo essersi definitivamente separati – separazione che si è
protratta per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione – non si sono più riconciliati.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi ed alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto rispondente all'interesse del figlio minore e non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
In considerazione degli accordi delle parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: R.G. 2375/2024 V.G
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 14/05/2022 da e e trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune Parte_1 CP_1
di Venezia dell'anno 2022, parte II, serie A, ufficio 8, atto n. 11 alle condizioni in epigrafe indicate;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 18.02.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero