Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/02/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, promossa da:
e difeso dall'DE CH AN Parte_1
- Ricorrente - contro
rappr. e Controparte_1
dif. dall'TA ELEONORA
- Resistente -
OGGETTO: “ RENDITA”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 10.11.2023 il ricorrente, già beneficiario di indennizzo in virtù del riconoscimento giudiziale di un danno biologico del 9 %, conveniva in giudizio l' al fine di sentir CP_1 accertare l'aggravamento, inutilmente invocato con domanda amministrativa di revisione, con conseguente condanna dell' alla corresponsione dell'indennità economica per inabilità temporanea CP_1
assoluta nonché delle differenze di indennizzi in capitale e/o a titolo di rendita maggiore rispetto a quanto già riconosciuto, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda CP_1
chiedendone il rigetto.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna, in seguito ai chiarimenti resi dal
CTU, la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che il ricorrente attualmente è affetto dalla malattia professionale riconosciuta, ma che, tuttavia, il quadro clinico apparirebbe pressoché immutato, ciò anche a seguito delle contestazioni formulate da parte ricorrente alla bozza dell'elaborato peritale ed ai chiarimenti resi in udienza, non avendo subito alcun
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
La domanda proposta non può, pertanto, ritenersi fondata.
Spese compensate stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. cpc
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. spese compensate
Così deciso in Taranto, 17.02.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DE LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)