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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/02/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6209/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Donatella Cennamo, in funzione di
Giudice d'appello, all'udienza cartolare dell'11.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexiesc.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 6209/2022
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, dall'avv. Parte_1 C.F._1
Iuzzolino Mario, come da procura in atti, unitamente alla quale elettivamente domicilia in in San
Giorgio a Cremano (NA) alla via A.Gramsci n.38,;
- APPELLANTE e APPELLATA IN VIA INCIDENTALE-
E
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Mocci e Anna Bettoni, come da procura in atti, unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio dell'Avv.
Gianclaudio Alinei sito in Napoli, via Niutta n. 36.
- APPELLATA e APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE –
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 1626/2022.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, convenne in giudizio innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Nola Santander in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
(in prosieguo per brevità “ ) al fine di ottenere la restituzione delle somme riguardanti le CP_1
commissioni relative al costo del finanziamento non goduto, compresi gli interessi corrispettivi non
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maturati a causa dell'estinzione anticipata del contratto rispetto alla sua naturale scadenza.
1.1. A fondamento della domanda, la precisò di aver stipulato in data 25.05.2015 con la Parte_1
il contratto di finanziamento n. 546185, assistito dalla cessione del quinto, per un capitale CP_1
lordo di 29.520,00 da rimborsare mediante n. 120 quote mensili di € 246,00 ciascuna.
Ulteriormente, dedusse di aver estinto anticipatamente detto contratto in data 28.02.2021, allorquando residuavano ancora n. 54 rate.
1.2. Con sentenza n. 1626/2022 il Giudice di Pace di Nola accolse solo parzialmente la domanda di rimborso delle spese connesse all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento con cessione del quinto n. 546185, concluso con la con conseguente condanna di quest'ultima alla CP_1 restituzione, in favore della , della somma di € 758,11; al contempo rigettò la domanda Parte_1
relativa alla restituzione degli interessi corrispettivi non ancora maturati.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello censurando la Parte_1
pronuncia di prime cure, laddove il Giudice di Pace non aveva concesso la restituzione dei residui interessi non ancora maturati, reputando quindi conforme alle previsioni contrattuali la somma già stornatale al momento dell'estinzione anticipata di euro 1.675,63. Ha concluso, pertanto, per la parziale riforma della sentenza impugnata, con la vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.
3. Si è costituita in giudizio che ha resistito all'appello, sostenendo l'infondatezza del CP_1
gravame proposto. Ha poi spiegato appello incidentale lamentando l'erroneità del criterio pro-rata temporis utilizzato dal giudice di prime cure, e l'irripetibilità dei costi CP_2
Ha concluso, quindi, per il rigetto della domanda originariamente formulata dal mutuatario e vittoria delle spese del doppio grado, da distrarsi in favore dei difensori antistatari ex art 93 c.p.c.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata immediatamente spedita alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note conclusionali, giunge alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In primis va, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2. Per priorità logica è necessario anteporre all'esame dell'appello principale quello dell'appello incidentale riguardante il rimborso dei costi “up front”.
Esso è infondato e non merita accoglimento.
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Invero, la si duole dell'errore commesso dal giudice di prime cure, avendo egli CP_1 riconosciuto, a favore dell'appellante principale, il rimborso non solo dei costi “recurring”, che maturano nel corso del rapporto contrattuale, ma anche di quelli “up front”, a parere dell'appellante non rimborsabili.
Ciò premesso, la soluzione del caso di specie presuppone, anzitutto, la ricostruzione della disciplina dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori, alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza nazionale ed europea, oltre che dei più recenti interventi legislativi ed arresti pretori in materia.
Al riguardo, va richiamato anzitutto l'art. 125 sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. del 1° settembre 1993, n. 385, c.d. T.U.B.), introdotto dall'art. 1 d.lgs. 13 agosto
2010, n. 141 e rubricato “Rimborso anticipato” che, al comma 1, stabiliva, nella sua originaria formulazione, che: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto
o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
La su menzionata disposizione aveva recepito nel nostro ordinamento la Direttiva 2008/48/CE e precisamente l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
È opportuno precisare che la norma da ultimo citata trovava, a sua volta, il suo precedente nel disposto introdotto dall'art. 8 della direttiva 87/102/CEE, secondo cui: “Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità delle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”. Questa disposizione aveva poi trovato riscontro in successivi interventi nazionali di recepimento, ossia: il Decreto del Ministero del Tesoro dell'8 luglio 1992, le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e la Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009. Successivamente, la direttiva 87/102/CEE è stata abrogata proprio dalla direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, a sua volta recepita dal citato d.lgs.
n. 141/2010, che ha attuato l'art. 16 introducendo l'art. 125 sexies T.U.B.
La giurisprudenza di merito ha, sin da subito, interpretato quest'ultima norma distinguendo tra due tipologie di costi, ovvero quelli c.d. “up front”, aventi ad oggetto le spese relative ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito, che pertanto prescindono dalla durata del rapporto, e quelli
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c.d. “recurring”, che invece ineriscono ad attività soggette a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale.
Ebbene, l'impostazione maggioritaria riteneva che solo i secondi rientrassero tra i costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B. e non anche i primi, i quali avrebbero dovuto mantenere ferma la propria giustificazione causale, legittimandosene, così, la loro ritenzione da parte dell'istituto finanziario nonostante la sopraggiunta estinzione del finanziamento.
L'orientamento pretorio riportato, fondato sulla dicotomia tra le due tipologie di costi, era avallato anche dalle pronunce dell' (si cfr., ex multis, decisione del Collegio di coordinamento CP_3 dell' n. 6167/2014). CP_3
Sulla tematica, tuttavia, è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (c.d., per brevità,
C.G.U.E.) che, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale, ha dettato alcuni principi innovativi.
Ed infatti, con la sentenza resa in data 11.9.2019, identificata con n. C-383/19, nota come “sentenza
Lexitor”, la C.G.U.E., a fronte dell'istanza interpretativa del giudice del rinvio, circa la questione se il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, ex art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, includesse anche i costi non dipendenti dalla durata del contratto, ha chiarito che:
- la nozione di “costo totale del credito”, di cui all'art. 3, lett. g) della citata Direttiva, comprende tutti i costi, inclusi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione ai contratti di credito, escluse le sole spese notarili;
pertanto, tale definizione non contiene alcuna limitazione relativa ai costi connessi alla durata dei contratti di credito;
- esistono diverse possibili interpretazioni dell'espressione “restante durata del contratto”, di cui all'art. 16, co. 1, della Direttiva, potendo essa indicare che i costi interessati dalla riduzione sono limitati a quelli oggettivamente dipendenti dalla durata del contratto, ovvero il metodo di calcolo utilizzabile al fine di procedere alla riduzione. Le diverse esegesi dell'art. 16 della Direttiva non consentono, dunque, di addivenire ad un'interpretazione univoca e, pertanto, è necessario avere riguardo alla finalità originariamente perseguita dalla Direttiva, che è quella di garantire un'elevata protezione del consumatore nella fase esecutiva del contratto di finanziamento, in ragione sia dell'asimmetria informativa a suo svantaggio, sia della sua condizione di inferiorità in punto di potere contrattuale.
Ed allora, alla luce delle evidenziate finalità della Direttiva, la tutela delle ragioni del consumatore risulterebbe decisamente sminuita laddove la riduzione del credito fosse limitata ai soli costi dipendenti dalla durata del contratto;
ciò in quanto tutti i costi del finanziamento e la loro
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ripartizione sono frutto di determinazioni unilaterali da parte della banca e ben possono includere un margine di profitto a suo vantaggio.
Di contro, l'inclusione tra i costi retrocedibili anche di quelli non dipendenti dalla durata del contratto non penalizza in modo sproporzionato il soggetto concedente il credito, i cui interessi sono adeguatamente presi in considerazione dall'art. 16, comma 2, della Direttiva 2008/48, che prevede, infatti, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, oltre che dall'ulteriore comma 4 dello stesso articolo che assegna agli Stati membri la facoltà di provvedere ad un efficace adeguamento dell'indennizzo in favore del mutuante.
In conclusione, la C.G.U.E. ha ritenuto che «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore» (si cfr. C.G.U.E., causa
C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. “Lexitor”).
Seguendo tale ragionamento, per effetto della sentenza “Lexitor” l'art. 16 della richiamata Direttiva deve interpretarsi nel senso che tutti i costi del credito, correlati o meno alla durata residua del contratto, ad eccezione delle spese del notaio (la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.
All'esito di tale complessa vicenda, il legislatore italiano, in sede di conversione del d.l. n. 73 del
2021 nella legge n. 106 del 2021, ha introdotto l'art. 11 octies, che ha modificato l'art. 125 sexies
T.U.B.
In particolare, il comma 1, lettera c), del citato articolo ha introdotto le seguenti modifiche: è stata riformulata la seconda parte del comma 1 della citata norma con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, “ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; sono stati poi aggiunti un nuovo comma 2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, ed un nuovo comma 3, che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito.
È rimasta, invece, immutata la disciplina relativa al diritto all'equo indennizzo a favore del finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, che è stata semplicemente traslata nei nuovi commi 4 e 5 dell'art. 125 sexies T.U.B.
Inoltre, con il comma 2 dell'art. 11 octies, è stata introdotta la disciplina secondo la quale
“l'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo,
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si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, proprio in relazione alla nuova formulazione di cui all'art. 125 sexies T.U.B. si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 263 del 22.12.2022.
In particolare, la Consulta, valorizzando il disposto degli artt. artt. 11 e 117, comma 1, Cost., ha ritenuto parzialmente illegittimo l'art. 11 octies, co. 2, d.l. n. 73 del 2021, come convertito nella legge n. 106 del 2021, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.
La norma in esame, invero, limitava l'applicazione della nuova disposizione di cui al comma 1 dell'art. 125 sexies T.U.B. ai soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge n. 106 del
2021, mentre per quelli conclusi precedentemente stabiliva che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, la Consulta nella sentenza citata specifica che «le norme secondarie della Banca d'Italia richiamate dall'art. 11 octies, comma 2, avallano l'interpretazione del precedente art. 125 sexies, comma 1, riferito unicamente ai costi “recurring”, e valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, vòlti a segnalare i soli costi rimborsabili. Ciò, evidentemente, a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri.
In definitiva, attraverso il rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, rinvio che si specifica in relazione a un duplice parametro, temporale e oggettivo, risulta univoco l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza Lexitor e che si discosta dai contenuti della citata pronuncia» (si cfr. C. Cost. n. 263/2022, cit.).
La Consulta, in particolare, per vagliare l'illegittimità costituzionale della norma citata ha analizzato proprio il significato che riveste il rispetto dell'interpretazione fornita dalla sentenza della Corte di
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giustizia “Lexitor”, nel quadro dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
Europea.
Infatti, le sentenze interpretative della C.G.U.E., per unanime riconoscimento (si cfr., ex multis,
Cassazione civile sez. VI, 08.02.2016, n. 2468 e Cassazione civile sez. trib., 03.3.2017, n. 5381), hanno natura dichiarativa e, di conseguenza, hanno valore vincolante per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli degli Stati membri dell'Unione, compresi gli arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto) e retroattivo.
Deve, infatti, escludersi che vada riconosciuta efficacia ex nunc, dalla data di pubblicazione della sentenza “Lexitor”, ai principi statuiti dalla C.G.U.E.
Invero, le sentenze interpretative della C.G.U.E. esplicano -come detto innanzi- i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la
Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio (si cfr. ex multis C.G.U.E. causa 61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano contro Controparte_4
causa 43/1975, Defrenne
contro
Sabena). Costituisce principio consolidato, infatti, quello secondo cui «nell'ordinamento interno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore» (si cfr. Cassazione civile sez. trib., 06.6.2019, n. 15348, in motivazione).
La Consulta ha così chiarito che «In definitiva, secondo la giurisprudenza della C.G.U.E., la modulazione degli effetti temporali di una sentenza che decide su un rinvio pregiudiziale può essere disposta esclusivamente dalla medesima Corte Europea e solo nell'ambito della stessa pronuncia»; per tal motivo, dette pronunce estendono i loro effetti anche ai rapporti sorti in epoca precedente, purché non esauriti.
La Corte Costituzionale, inoltre, ha evidenziato che «Poiché, dunque, la Corte di giustizia ritiene di non poter limitare a posteriori l'efficacia temporale di una propria pregressa interpretazione, a fortiori, sempre secondo la citata Corte, non è consentita una modulazione temporale dei suoi effetti da parte dei singoli Stati membri, tanto più in presenza di una direttiva che dà luogo, salvo espresse deroghe, a una armonizzazione piena.
Gli Stati membri, dunque, da un lato, possono, nel dare attuazione a una direttiva, stabilire termini di prescrizione o di decadenza per l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'Unione, purché siano rispettati i principi di effettività e di equivalenza (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenze
12 dicembre 2013, in causa C-362/12, Test Claimants, punti 30-33 e 44-45; 6 ottobre 2009, in causa C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones, punto 41; 11 luglio 2002, in causa C-62/00, Marks
& Spencer, punti 35 e 36; 17 aprile 1998, in causa C-228/96, , punti 19 e 20). Per_1
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Da un altro lato, in presenza di un rinvio pregiudiziale che sollecita la Corte di giustizia a fornire un chiarimento interpretativo, gli Stati membri possono far valere le ragioni a sostegno di una modulazione temporale degli effetti della pronuncia - ossia «la buona fede degli ambienti interessati» e il «rischio di gravi ripercussioni economiche» (Corte giustizia dell'Unione europea, sentenza 20 dicembre 2017, in causa C-516/16, ETG, punti 89 e 91) - con lo stesso rinvio pregiudiziale o producendo osservazioni nel corso del relativo giudizio».
Così chiarita la portata dei vincoli derivanti dalla sentenza “Lexitor”, che è stata pronunciata dalla
C.G.U.E. in sede di rinvio pregiudiziale, senza che fosse disposta alcuna modulazione temporale dei suoi effetti, si comprende perché la Corte Costituzionale, con la sentenza di dicembre 2022, abbia proceduto ad una dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dall'art. 11 octies, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (contenente “Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale, in violazione delle norme di cui agli artt.
11 e 117, co. 1, Cost., limitava la portata applicativa dei principi enucleabili dalla sentenza della
C.G.U.E.
Calando, allora, gli esposti principi nel caso di specie, va anzitutto evidenziato che il giudice di prime cure ha correttamente applicato i principi innanzi esposti nella misura in cui ha statuito la restituzione dei costi e delle commissioni.
Considerato, infatti, il carattere retroattivo dell'interpretazione fornita dalla C.G.U.E. sul punto, ed anche alla luce della corretta interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B., così come emendato dalla pronuncia della Corte Costituzionale innanzi richiamata, al momento dell'estinzione del contratto di finanziamento la avrebbe dovuto corrispondere alla , in proporzione alla CP_1 Parte_1
residua durata del contratto, tutti i costi dallo stesso sostenuti, senza rilievo della distinzione tra quelli “up front” e quelli “recurring”.
Né può assumere rilevanza nella decisione della presente controversia, la recentissima pronuncia della C.G.U.E. del 9 febbraio 2023, causa C-555/21 (c.d. sentenza Unicredit Bank of Austria), che, come evidenziato dalla dottrina che si è soffermata sull'argomento nonché confermato dalle pronunce di merito in materia (si cfr. Tribunale Torino, ordinanza del 20.3.2023, in Foro it. 2023, 4,
I, 1277), verte sull'interpretazione dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e
2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (a seguito del rinvio pregiudiziale della Corte
Suprema austriaca), laddove, viceversa, la sentenza “Lexitor” attiene ai contratti di credito personale. Tale differenza, invero testualmente evidenziata nella stessa sentenza della Corte di
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Giustizia (si cfr. punto 28 della sentenza C.G.U.E. n. C-555/21 del 09.02.2023), incide sul diverso trattamento dei costi rimborsabili, limitati, nel primo caso (crediti relativi a beni immobili residenziali), ai soli costi “recurring”, ed estesi a quelli “up front” nel secondo (prestito al consumo).
Tale differente approccio interpretativo (ovverosia l'esclusione nel credito immobiliare residenziale dei costi “up front” da quelli rimborsabili in caso di estinzione anticipata, pacificamente inclusi invece nella seconda tipologia di credito), si giustifica sulla base «delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato»
(così nella sentenza della C.G.U.E. del 2023, punto n. 5 e n. 28).
Ed invero, sebbene entrambe le decisioni (rispettivamente, la “Lexitor” e la “Unicredit Bank of
Austria” del 2023) abbiano quale fondamento comune quello della protezione del consumatore quale parte debole del rapporto con il sistema bancario, ciò nondimeno occorre tenere conto del fatto che «i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio. A tale titolo, il giudice del rinvio menziona, in particolare, le spese relative alla valutazione del bene immobile, all'autenticazione delle firme ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro catastale e alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario in vista di una cessione o di una costituzione in garanzia, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell'ipoteca. Inoltre, per quanto riguarda le spese indipendenti dalla durata del contratto nell'ambito della direttiva 2014/17, il creditore non disporrebbe affatto di un margine di manovra contrattuale per riqualificare tali spese come costi che dipendono da tale durata». È, dunque, questo l'elemento “differenziale” che giustifica l'esclusione dei costi non dipendenti dalla durata del contratto nel calcolo della riduzione a favore del consumatore in caso di estinzione anticipata del credito immobiliare.
Come sottolineato dalla dottrina, infatti, la doverosa protezione del consumatore impone di valutare diversamente la tutela del diritto alla riduzione nel credito personale al consumo (nel quale il soggetto finanziatore può arbitrariamente distribuire, senza alcun potere di intervento del consumatore, i costi “up front” e “recurring”) e nel credito immobiliare, nel quale, al contrario, prevalgono le spese “oggettive”, che non dipendono dalla durata del contratto e che sfuggono alla discrezionalità dell'ente creditizio (si pensi alle spese di perizia, alle spese notarili, alle imposte), e nel quale, oltretutto, interviene la figura imparziale del notaio a fungere da garante dei diritti del consumatore.
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Alla luce di tanto, ritiene il Tribunale che il principio di diritto espresso dalla sentenza C.G.U.E. C-
555/2021 del 09.2.2023 possa trovare applicazione nel solo credito immobiliare residenziale, nell'ambito del quale, in caso di estinzione anticipata il diritto alla riduzione dei costi sostenuti dal consumatore «non può includere i costi che siano stati posti a suo carico ed a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato» (si cfr. punto n. 31 della sentenza C.G.U.E. “Unicredit Bank of Austria”) indipendentemente dalla durata del contratto.
Non rientrando il contratto oggetto del presente giudizio in suddetta categoria di credito immobiliare, bensì trattandosi pacificamente di credito personale al consumo (si cfr. all. n. 2 della produzione dell'appellato: “Contratto di Prestito rimborsabile tramite Delegazione di pagamento quote della retribuzione mensile”), secondo i principi pretori da ultimo avallati dalla Consulta tutti i costi, sia “up front” che “recurring”, vanno rimborsati a seguito dell'estinzione anticipata.
Inoltre, l'espressa salvezza del “diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di Giustizia dell'Unione europea”, contenuta nell'art. 27 del decreto-legge 10 agosto 2023 n.
104/2023 (c.d. decreto Omnibus), che ha modificato l'art. 11 octies del decreto legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio, n. 103, richiamato in comparsa conclusionale dall'appellante ancora una volta a sostegno dell'appello, fuga ogni dubbio circa la necessità di interpretare la norma in esame, con riguardo al caso di specie, in senso conforme ai principi espressi dalla sentenza “Lexitor” (oltre che dalla Corte Costituzionale con la sentenza del dicembre 2022).
Né può essere addotta la non invocabilità, nei rapporti c.d. “orizzontali”, della Direttiva 48/2008/CE art. 16, par. 1, per come interpretata dalla sentenza “Lexitor”, in considerazione dell'assorbente osservazione per cui la Direttiva citata è stata recepita dal legislatore nazionale e, nonostante minime differenze lessicali, la disposizione di recepimento si presta all'interpretazione conforme alla sentenza “Lexitor”. La questione interpretativa, pertanto, riguarda, piuttosto, l'art. 125 sexies
T.U.B., che è norma interna applicabile nei rapporti tra privati.
Non ponendosi il problema del mancato o difettoso recepimento della direttiva 2008/48/CE, non rileva qui l'assenza di effetti c.d. “orizzontali” della direttiva.
Ad ogni buon conto, la distinzione tra effetti verticali ed effetti orizzontali delle direttive non recepite (o non correttamente recepite) non può, in ogni caso, esonerare i giudici nazionali dall'obbligo di interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo delle direttive, al fine di cercare di conseguire ugualmente il risultato dalle stesse perseguito e conformarsi, pertanto, all'art. 288 T.F.U.E., relativo all'obbligo di interpretazione conforme all'interno dell'Unione.
10 R.G. n. 6209/2022
La C.G.U.E. ha avuto modo di precisare, in termini dirimenti anche con riguardo alla questione qui analizzata, che il suddetto obbligo vale per l'“insieme delle disposizioni nazionali”, che siano anteriori o posteriori alla direttiva, e che concerne sia le controversie “verticali” che quelle
“orizzontali”.
Alla luce di tale evoluzione normativa e giurisprudenziale non può che essere confermata la statuizione del giudice di primo grado relativo al rimborso di euro 758,11.
3. Le considerazioni sin qui svolte consentono di ritenere che meriti di essere accolto l'appello principale promosso dalla nei confronti della relativo all'applicazione del Parte_1 CP_1
criterio di calcolo lineare (pro rata temporis) in punto di restituzione degli interessi non maturati in ragione dell'anticipata estinzione del finanziamento.
Tale soluzione – è opportuno mettere subito in evidenza – risulta conforme all'orientamento di gran lunga prevalente in giurisprudenza e nell'ambito delle decisioni assunte dai Collegi territoriali per fattispecie omologhe (cfr. Collegio Napoli, 15782/2021; Collegio Napoli, 23608/2021; Collegio
Milano, 11290/2021; Collegio Milano, 23486/2020; Collegio Milano, 3126/2021)
Secondo la norma dell'art. 11, comma 1, del contratto di finanziamento (sotto la rubrica
«estinzione anticipata), il «cedente ha sempre facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito, in tutto o in parte, avendo in tal caso diritto a una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, secondo quanto i criteri e nella misura indicati nel punto 4 del modulo “informazioni europee di base sul credito al consumo”». A sua volta, il punto 4 del modulo così richiamato – dopo avere ripetuto la formula appena sopra trascritta - prevede testualmente (sotto l'intestazione «altri importanti aspetti legali») che, nel caso appunto di «rimborso anticipato», «il cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata;
tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero delle rate residue». Come si vede, il testo della clausola appare univoco nell'assoggettare al criterio di rimborso pro rata temporis anche il punto degli interessi, posto che l'espresso richiamo della voce
«interessi» corre sia nel testo del contratto, sia pure nel modulo Secci.
Le considerazioni appena svolte non vengono scalfite dalla circostanza che il contratto di finanziamento stabilisce che la restituzione rateale dell'erogato debba seguire il metodo di ammortamento alla francese. Nessuna necessità logica implica che la disciplina dell'estinzione anticipata sia predisposta in termini identici a quella del rimborso a termine, costruito secondo la
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dinamica delle restituzioni rateali. L'autonomia delle parti ben può prevedere, d'altra parte, criteri differenti per il calcolo degli interessi. Così come senz'altro avviene nel caso de quo.
La predisposizione dell'ammortamento alla francese, contenuta nel modulo Secci, mostra del resto che questo criterio risulta nella specie riferito alla sola ipotesi della restituzione in via rateale
(«ammortamento scalare: modello di rimborso detto “alla francese”, che prevede per la rata una quota capitale crescente e una quota di interessi decrescente»).
Peraltro, nel concreto la detta disciplina contrattuale (della retrocessione degli interessi secondo il criterio pro rata temporis) risulta salvaguardata già sul piano della interpretazione e ricostruzione del testo contrattuale. Ove mai si ritenesse di leggere un contrasto - o un'ambiguità o un'incertezza
– nella coesistenza, in un unico insieme contrattuale, del criterio pro rata temporis (per l'anticipata restituzione) e del criterio dell'ammortamento alla francese (per il diverso caso della restituzione a termine, secondo dinamica rateale), infatti, comunque interverrebbe, a stabilire la corretta interpretazione della clausola, la regola dell'interpretatio contra proferentem di cui agli artt. 1370 cod. civ. e 35 cod. consumo, che costituisce una declinazione specifica del canone generale della buona fede oggettiva, per cui le clausole non chiare e non agevolmente comprensibili si interpretano nel senso più favorevole al contraente che non le ha predisposte, (Cass. civ. n. 23655/2021).
Le considerazioni sin qui svolte consentono di ritenere che meriti di essere riconosciuta la pretesa di rimborso avanzata dalla parte appellante nella somma residua di euro 1.650,86 a titolo di interessi corrispettivi non maturati in virtù dell'estinzione anticipata, da cui è stata già decurtata la somma corrisposta ante causam (euro 1.675,63).
5. L'accoglimento dell'appello impone ai sensi dell'art. 336 c.p.c. una nuova regolamentazione delle spese di lite in relazione ad entrambe le fasi del giudizio.
Le stesse seguono la soccombenza della parte appellata (art. 91 c.p.c.), che deve essere condannata a pagare quelle sostenute dall' appellante nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri minimi (in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato) previsti dal D.M. 55/2014, nella versione ratione temporis vigente, per lo scaglione di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00 (così individuato in base al valore della domanda), esclusa la non espletata fase istruttoria, rispettivamente per i procedimenti innanzi al Giudice di Pace ed innanzi al
Tribunale.
5.1 Ne deve essere poi disposta la distrazione in favore dell'Avv.to Mario Iuzzolino, il quale dichiarandosi antistatario ex art. 93 c.p.c. ha implicitamente affermato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
12 R.G. n. 6209/2022
6. In dipendenza del buon esito del gravame non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello incidentale, accoglie l'appello principale proposto da e, per Parte_1
l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 1626/2022 emessa dal Giudice di Pace di
Nola, condanna la in persona del legale rappresentante p.t, al Controparte_1
pagamento in favore di , in aggiunta alla somma già riconosciuta nella sentenza Parte_1
impugnata, della somma residua pari ad euro 1.650,86 dovuti a titolo di rimborso degli interessi corrispettivi non maturati in virtù dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in Controparte_1 favore del procuratore antistatario dell'appellante, avv. Mario Iuzzolino, le spese del doppio grado del giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro 125,00 per esborsi ed euro 436,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, e quanto alla presente fase del giudizio, in euro 174,00 per esborsi ed euro 852,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge.
Così deciso in Nola, il 11.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Donatella Cennamo, in funzione di
Giudice d'appello, all'udienza cartolare dell'11.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexiesc.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 6209/2022
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, dall'avv. Parte_1 C.F._1
Iuzzolino Mario, come da procura in atti, unitamente alla quale elettivamente domicilia in in San
Giorgio a Cremano (NA) alla via A.Gramsci n.38,;
- APPELLANTE e APPELLATA IN VIA INCIDENTALE-
E
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Mocci e Anna Bettoni, come da procura in atti, unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio dell'Avv.
Gianclaudio Alinei sito in Napoli, via Niutta n. 36.
- APPELLATA e APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE –
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 1626/2022.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, convenne in giudizio innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Nola Santander in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
(in prosieguo per brevità “ ) al fine di ottenere la restituzione delle somme riguardanti le CP_1
commissioni relative al costo del finanziamento non goduto, compresi gli interessi corrispettivi non
1 R.G. n. 6209/2022
maturati a causa dell'estinzione anticipata del contratto rispetto alla sua naturale scadenza.
1.1. A fondamento della domanda, la precisò di aver stipulato in data 25.05.2015 con la Parte_1
il contratto di finanziamento n. 546185, assistito dalla cessione del quinto, per un capitale CP_1
lordo di 29.520,00 da rimborsare mediante n. 120 quote mensili di € 246,00 ciascuna.
Ulteriormente, dedusse di aver estinto anticipatamente detto contratto in data 28.02.2021, allorquando residuavano ancora n. 54 rate.
1.2. Con sentenza n. 1626/2022 il Giudice di Pace di Nola accolse solo parzialmente la domanda di rimborso delle spese connesse all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento con cessione del quinto n. 546185, concluso con la con conseguente condanna di quest'ultima alla CP_1 restituzione, in favore della , della somma di € 758,11; al contempo rigettò la domanda Parte_1
relativa alla restituzione degli interessi corrispettivi non ancora maturati.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello censurando la Parte_1
pronuncia di prime cure, laddove il Giudice di Pace non aveva concesso la restituzione dei residui interessi non ancora maturati, reputando quindi conforme alle previsioni contrattuali la somma già stornatale al momento dell'estinzione anticipata di euro 1.675,63. Ha concluso, pertanto, per la parziale riforma della sentenza impugnata, con la vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.
3. Si è costituita in giudizio che ha resistito all'appello, sostenendo l'infondatezza del CP_1
gravame proposto. Ha poi spiegato appello incidentale lamentando l'erroneità del criterio pro-rata temporis utilizzato dal giudice di prime cure, e l'irripetibilità dei costi CP_2
Ha concluso, quindi, per il rigetto della domanda originariamente formulata dal mutuatario e vittoria delle spese del doppio grado, da distrarsi in favore dei difensori antistatari ex art 93 c.p.c.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata immediatamente spedita alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note conclusionali, giunge alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In primis va, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2. Per priorità logica è necessario anteporre all'esame dell'appello principale quello dell'appello incidentale riguardante il rimborso dei costi “up front”.
Esso è infondato e non merita accoglimento.
2 R.G. n. 6209/2022
Invero, la si duole dell'errore commesso dal giudice di prime cure, avendo egli CP_1 riconosciuto, a favore dell'appellante principale, il rimborso non solo dei costi “recurring”, che maturano nel corso del rapporto contrattuale, ma anche di quelli “up front”, a parere dell'appellante non rimborsabili.
Ciò premesso, la soluzione del caso di specie presuppone, anzitutto, la ricostruzione della disciplina dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori, alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza nazionale ed europea, oltre che dei più recenti interventi legislativi ed arresti pretori in materia.
Al riguardo, va richiamato anzitutto l'art. 125 sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. del 1° settembre 1993, n. 385, c.d. T.U.B.), introdotto dall'art. 1 d.lgs. 13 agosto
2010, n. 141 e rubricato “Rimborso anticipato” che, al comma 1, stabiliva, nella sua originaria formulazione, che: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto
o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
La su menzionata disposizione aveva recepito nel nostro ordinamento la Direttiva 2008/48/CE e precisamente l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
È opportuno precisare che la norma da ultimo citata trovava, a sua volta, il suo precedente nel disposto introdotto dall'art. 8 della direttiva 87/102/CEE, secondo cui: “Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità delle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”. Questa disposizione aveva poi trovato riscontro in successivi interventi nazionali di recepimento, ossia: il Decreto del Ministero del Tesoro dell'8 luglio 1992, le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e la Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009. Successivamente, la direttiva 87/102/CEE è stata abrogata proprio dalla direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, a sua volta recepita dal citato d.lgs.
n. 141/2010, che ha attuato l'art. 16 introducendo l'art. 125 sexies T.U.B.
La giurisprudenza di merito ha, sin da subito, interpretato quest'ultima norma distinguendo tra due tipologie di costi, ovvero quelli c.d. “up front”, aventi ad oggetto le spese relative ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito, che pertanto prescindono dalla durata del rapporto, e quelli
3 R.G. n. 6209/2022
c.d. “recurring”, che invece ineriscono ad attività soggette a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale.
Ebbene, l'impostazione maggioritaria riteneva che solo i secondi rientrassero tra i costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B. e non anche i primi, i quali avrebbero dovuto mantenere ferma la propria giustificazione causale, legittimandosene, così, la loro ritenzione da parte dell'istituto finanziario nonostante la sopraggiunta estinzione del finanziamento.
L'orientamento pretorio riportato, fondato sulla dicotomia tra le due tipologie di costi, era avallato anche dalle pronunce dell' (si cfr., ex multis, decisione del Collegio di coordinamento CP_3 dell' n. 6167/2014). CP_3
Sulla tematica, tuttavia, è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (c.d., per brevità,
C.G.U.E.) che, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale, ha dettato alcuni principi innovativi.
Ed infatti, con la sentenza resa in data 11.9.2019, identificata con n. C-383/19, nota come “sentenza
Lexitor”, la C.G.U.E., a fronte dell'istanza interpretativa del giudice del rinvio, circa la questione se il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, ex art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, includesse anche i costi non dipendenti dalla durata del contratto, ha chiarito che:
- la nozione di “costo totale del credito”, di cui all'art. 3, lett. g) della citata Direttiva, comprende tutti i costi, inclusi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione ai contratti di credito, escluse le sole spese notarili;
pertanto, tale definizione non contiene alcuna limitazione relativa ai costi connessi alla durata dei contratti di credito;
- esistono diverse possibili interpretazioni dell'espressione “restante durata del contratto”, di cui all'art. 16, co. 1, della Direttiva, potendo essa indicare che i costi interessati dalla riduzione sono limitati a quelli oggettivamente dipendenti dalla durata del contratto, ovvero il metodo di calcolo utilizzabile al fine di procedere alla riduzione. Le diverse esegesi dell'art. 16 della Direttiva non consentono, dunque, di addivenire ad un'interpretazione univoca e, pertanto, è necessario avere riguardo alla finalità originariamente perseguita dalla Direttiva, che è quella di garantire un'elevata protezione del consumatore nella fase esecutiva del contratto di finanziamento, in ragione sia dell'asimmetria informativa a suo svantaggio, sia della sua condizione di inferiorità in punto di potere contrattuale.
Ed allora, alla luce delle evidenziate finalità della Direttiva, la tutela delle ragioni del consumatore risulterebbe decisamente sminuita laddove la riduzione del credito fosse limitata ai soli costi dipendenti dalla durata del contratto;
ciò in quanto tutti i costi del finanziamento e la loro
4 R.G. n. 6209/2022
ripartizione sono frutto di determinazioni unilaterali da parte della banca e ben possono includere un margine di profitto a suo vantaggio.
Di contro, l'inclusione tra i costi retrocedibili anche di quelli non dipendenti dalla durata del contratto non penalizza in modo sproporzionato il soggetto concedente il credito, i cui interessi sono adeguatamente presi in considerazione dall'art. 16, comma 2, della Direttiva 2008/48, che prevede, infatti, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, oltre che dall'ulteriore comma 4 dello stesso articolo che assegna agli Stati membri la facoltà di provvedere ad un efficace adeguamento dell'indennizzo in favore del mutuante.
In conclusione, la C.G.U.E. ha ritenuto che «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore» (si cfr. C.G.U.E., causa
C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. “Lexitor”).
Seguendo tale ragionamento, per effetto della sentenza “Lexitor” l'art. 16 della richiamata Direttiva deve interpretarsi nel senso che tutti i costi del credito, correlati o meno alla durata residua del contratto, ad eccezione delle spese del notaio (la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.
All'esito di tale complessa vicenda, il legislatore italiano, in sede di conversione del d.l. n. 73 del
2021 nella legge n. 106 del 2021, ha introdotto l'art. 11 octies, che ha modificato l'art. 125 sexies
T.U.B.
In particolare, il comma 1, lettera c), del citato articolo ha introdotto le seguenti modifiche: è stata riformulata la seconda parte del comma 1 della citata norma con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, “ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; sono stati poi aggiunti un nuovo comma 2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, ed un nuovo comma 3, che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito.
È rimasta, invece, immutata la disciplina relativa al diritto all'equo indennizzo a favore del finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, che è stata semplicemente traslata nei nuovi commi 4 e 5 dell'art. 125 sexies T.U.B.
Inoltre, con il comma 2 dell'art. 11 octies, è stata introdotta la disciplina secondo la quale
“l'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo,
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si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, proprio in relazione alla nuova formulazione di cui all'art. 125 sexies T.U.B. si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 263 del 22.12.2022.
In particolare, la Consulta, valorizzando il disposto degli artt. artt. 11 e 117, comma 1, Cost., ha ritenuto parzialmente illegittimo l'art. 11 octies, co. 2, d.l. n. 73 del 2021, come convertito nella legge n. 106 del 2021, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.
La norma in esame, invero, limitava l'applicazione della nuova disposizione di cui al comma 1 dell'art. 125 sexies T.U.B. ai soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge n. 106 del
2021, mentre per quelli conclusi precedentemente stabiliva che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, la Consulta nella sentenza citata specifica che «le norme secondarie della Banca d'Italia richiamate dall'art. 11 octies, comma 2, avallano l'interpretazione del precedente art. 125 sexies, comma 1, riferito unicamente ai costi “recurring”, e valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, vòlti a segnalare i soli costi rimborsabili. Ciò, evidentemente, a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri.
In definitiva, attraverso il rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, rinvio che si specifica in relazione a un duplice parametro, temporale e oggettivo, risulta univoco l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza Lexitor e che si discosta dai contenuti della citata pronuncia» (si cfr. C. Cost. n. 263/2022, cit.).
La Consulta, in particolare, per vagliare l'illegittimità costituzionale della norma citata ha analizzato proprio il significato che riveste il rispetto dell'interpretazione fornita dalla sentenza della Corte di
6 R.G. n. 6209/2022
giustizia “Lexitor”, nel quadro dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
Europea.
Infatti, le sentenze interpretative della C.G.U.E., per unanime riconoscimento (si cfr., ex multis,
Cassazione civile sez. VI, 08.02.2016, n. 2468 e Cassazione civile sez. trib., 03.3.2017, n. 5381), hanno natura dichiarativa e, di conseguenza, hanno valore vincolante per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli degli Stati membri dell'Unione, compresi gli arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto) e retroattivo.
Deve, infatti, escludersi che vada riconosciuta efficacia ex nunc, dalla data di pubblicazione della sentenza “Lexitor”, ai principi statuiti dalla C.G.U.E.
Invero, le sentenze interpretative della C.G.U.E. esplicano -come detto innanzi- i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la
Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio (si cfr. ex multis C.G.U.E. causa 61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano contro Controparte_4
causa 43/1975, Defrenne
contro
Sabena). Costituisce principio consolidato, infatti, quello secondo cui «nell'ordinamento interno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore» (si cfr. Cassazione civile sez. trib., 06.6.2019, n. 15348, in motivazione).
La Consulta ha così chiarito che «In definitiva, secondo la giurisprudenza della C.G.U.E., la modulazione degli effetti temporali di una sentenza che decide su un rinvio pregiudiziale può essere disposta esclusivamente dalla medesima Corte Europea e solo nell'ambito della stessa pronuncia»; per tal motivo, dette pronunce estendono i loro effetti anche ai rapporti sorti in epoca precedente, purché non esauriti.
La Corte Costituzionale, inoltre, ha evidenziato che «Poiché, dunque, la Corte di giustizia ritiene di non poter limitare a posteriori l'efficacia temporale di una propria pregressa interpretazione, a fortiori, sempre secondo la citata Corte, non è consentita una modulazione temporale dei suoi effetti da parte dei singoli Stati membri, tanto più in presenza di una direttiva che dà luogo, salvo espresse deroghe, a una armonizzazione piena.
Gli Stati membri, dunque, da un lato, possono, nel dare attuazione a una direttiva, stabilire termini di prescrizione o di decadenza per l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'Unione, purché siano rispettati i principi di effettività e di equivalenza (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenze
12 dicembre 2013, in causa C-362/12, Test Claimants, punti 30-33 e 44-45; 6 ottobre 2009, in causa C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones, punto 41; 11 luglio 2002, in causa C-62/00, Marks
& Spencer, punti 35 e 36; 17 aprile 1998, in causa C-228/96, , punti 19 e 20). Per_1
7 R.G. n. 6209/2022
Da un altro lato, in presenza di un rinvio pregiudiziale che sollecita la Corte di giustizia a fornire un chiarimento interpretativo, gli Stati membri possono far valere le ragioni a sostegno di una modulazione temporale degli effetti della pronuncia - ossia «la buona fede degli ambienti interessati» e il «rischio di gravi ripercussioni economiche» (Corte giustizia dell'Unione europea, sentenza 20 dicembre 2017, in causa C-516/16, ETG, punti 89 e 91) - con lo stesso rinvio pregiudiziale o producendo osservazioni nel corso del relativo giudizio».
Così chiarita la portata dei vincoli derivanti dalla sentenza “Lexitor”, che è stata pronunciata dalla
C.G.U.E. in sede di rinvio pregiudiziale, senza che fosse disposta alcuna modulazione temporale dei suoi effetti, si comprende perché la Corte Costituzionale, con la sentenza di dicembre 2022, abbia proceduto ad una dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dall'art. 11 octies, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (contenente “Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale, in violazione delle norme di cui agli artt.
11 e 117, co. 1, Cost., limitava la portata applicativa dei principi enucleabili dalla sentenza della
C.G.U.E.
Calando, allora, gli esposti principi nel caso di specie, va anzitutto evidenziato che il giudice di prime cure ha correttamente applicato i principi innanzi esposti nella misura in cui ha statuito la restituzione dei costi e delle commissioni.
Considerato, infatti, il carattere retroattivo dell'interpretazione fornita dalla C.G.U.E. sul punto, ed anche alla luce della corretta interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B., così come emendato dalla pronuncia della Corte Costituzionale innanzi richiamata, al momento dell'estinzione del contratto di finanziamento la avrebbe dovuto corrispondere alla , in proporzione alla CP_1 Parte_1
residua durata del contratto, tutti i costi dallo stesso sostenuti, senza rilievo della distinzione tra quelli “up front” e quelli “recurring”.
Né può assumere rilevanza nella decisione della presente controversia, la recentissima pronuncia della C.G.U.E. del 9 febbraio 2023, causa C-555/21 (c.d. sentenza Unicredit Bank of Austria), che, come evidenziato dalla dottrina che si è soffermata sull'argomento nonché confermato dalle pronunce di merito in materia (si cfr. Tribunale Torino, ordinanza del 20.3.2023, in Foro it. 2023, 4,
I, 1277), verte sull'interpretazione dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e
2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (a seguito del rinvio pregiudiziale della Corte
Suprema austriaca), laddove, viceversa, la sentenza “Lexitor” attiene ai contratti di credito personale. Tale differenza, invero testualmente evidenziata nella stessa sentenza della Corte di
8 R.G. n. 6209/2022
Giustizia (si cfr. punto 28 della sentenza C.G.U.E. n. C-555/21 del 09.02.2023), incide sul diverso trattamento dei costi rimborsabili, limitati, nel primo caso (crediti relativi a beni immobili residenziali), ai soli costi “recurring”, ed estesi a quelli “up front” nel secondo (prestito al consumo).
Tale differente approccio interpretativo (ovverosia l'esclusione nel credito immobiliare residenziale dei costi “up front” da quelli rimborsabili in caso di estinzione anticipata, pacificamente inclusi invece nella seconda tipologia di credito), si giustifica sulla base «delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato»
(così nella sentenza della C.G.U.E. del 2023, punto n. 5 e n. 28).
Ed invero, sebbene entrambe le decisioni (rispettivamente, la “Lexitor” e la “Unicredit Bank of
Austria” del 2023) abbiano quale fondamento comune quello della protezione del consumatore quale parte debole del rapporto con il sistema bancario, ciò nondimeno occorre tenere conto del fatto che «i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio. A tale titolo, il giudice del rinvio menziona, in particolare, le spese relative alla valutazione del bene immobile, all'autenticazione delle firme ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro catastale e alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario in vista di una cessione o di una costituzione in garanzia, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell'ipoteca. Inoltre, per quanto riguarda le spese indipendenti dalla durata del contratto nell'ambito della direttiva 2014/17, il creditore non disporrebbe affatto di un margine di manovra contrattuale per riqualificare tali spese come costi che dipendono da tale durata». È, dunque, questo l'elemento “differenziale” che giustifica l'esclusione dei costi non dipendenti dalla durata del contratto nel calcolo della riduzione a favore del consumatore in caso di estinzione anticipata del credito immobiliare.
Come sottolineato dalla dottrina, infatti, la doverosa protezione del consumatore impone di valutare diversamente la tutela del diritto alla riduzione nel credito personale al consumo (nel quale il soggetto finanziatore può arbitrariamente distribuire, senza alcun potere di intervento del consumatore, i costi “up front” e “recurring”) e nel credito immobiliare, nel quale, al contrario, prevalgono le spese “oggettive”, che non dipendono dalla durata del contratto e che sfuggono alla discrezionalità dell'ente creditizio (si pensi alle spese di perizia, alle spese notarili, alle imposte), e nel quale, oltretutto, interviene la figura imparziale del notaio a fungere da garante dei diritti del consumatore.
9 R.G. n. 6209/2022
Alla luce di tanto, ritiene il Tribunale che il principio di diritto espresso dalla sentenza C.G.U.E. C-
555/2021 del 09.2.2023 possa trovare applicazione nel solo credito immobiliare residenziale, nell'ambito del quale, in caso di estinzione anticipata il diritto alla riduzione dei costi sostenuti dal consumatore «non può includere i costi che siano stati posti a suo carico ed a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato» (si cfr. punto n. 31 della sentenza C.G.U.E. “Unicredit Bank of Austria”) indipendentemente dalla durata del contratto.
Non rientrando il contratto oggetto del presente giudizio in suddetta categoria di credito immobiliare, bensì trattandosi pacificamente di credito personale al consumo (si cfr. all. n. 2 della produzione dell'appellato: “Contratto di Prestito rimborsabile tramite Delegazione di pagamento quote della retribuzione mensile”), secondo i principi pretori da ultimo avallati dalla Consulta tutti i costi, sia “up front” che “recurring”, vanno rimborsati a seguito dell'estinzione anticipata.
Inoltre, l'espressa salvezza del “diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di Giustizia dell'Unione europea”, contenuta nell'art. 27 del decreto-legge 10 agosto 2023 n.
104/2023 (c.d. decreto Omnibus), che ha modificato l'art. 11 octies del decreto legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio, n. 103, richiamato in comparsa conclusionale dall'appellante ancora una volta a sostegno dell'appello, fuga ogni dubbio circa la necessità di interpretare la norma in esame, con riguardo al caso di specie, in senso conforme ai principi espressi dalla sentenza “Lexitor” (oltre che dalla Corte Costituzionale con la sentenza del dicembre 2022).
Né può essere addotta la non invocabilità, nei rapporti c.d. “orizzontali”, della Direttiva 48/2008/CE art. 16, par. 1, per come interpretata dalla sentenza “Lexitor”, in considerazione dell'assorbente osservazione per cui la Direttiva citata è stata recepita dal legislatore nazionale e, nonostante minime differenze lessicali, la disposizione di recepimento si presta all'interpretazione conforme alla sentenza “Lexitor”. La questione interpretativa, pertanto, riguarda, piuttosto, l'art. 125 sexies
T.U.B., che è norma interna applicabile nei rapporti tra privati.
Non ponendosi il problema del mancato o difettoso recepimento della direttiva 2008/48/CE, non rileva qui l'assenza di effetti c.d. “orizzontali” della direttiva.
Ad ogni buon conto, la distinzione tra effetti verticali ed effetti orizzontali delle direttive non recepite (o non correttamente recepite) non può, in ogni caso, esonerare i giudici nazionali dall'obbligo di interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo delle direttive, al fine di cercare di conseguire ugualmente il risultato dalle stesse perseguito e conformarsi, pertanto, all'art. 288 T.F.U.E., relativo all'obbligo di interpretazione conforme all'interno dell'Unione.
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La C.G.U.E. ha avuto modo di precisare, in termini dirimenti anche con riguardo alla questione qui analizzata, che il suddetto obbligo vale per l'“insieme delle disposizioni nazionali”, che siano anteriori o posteriori alla direttiva, e che concerne sia le controversie “verticali” che quelle
“orizzontali”.
Alla luce di tale evoluzione normativa e giurisprudenziale non può che essere confermata la statuizione del giudice di primo grado relativo al rimborso di euro 758,11.
3. Le considerazioni sin qui svolte consentono di ritenere che meriti di essere accolto l'appello principale promosso dalla nei confronti della relativo all'applicazione del Parte_1 CP_1
criterio di calcolo lineare (pro rata temporis) in punto di restituzione degli interessi non maturati in ragione dell'anticipata estinzione del finanziamento.
Tale soluzione – è opportuno mettere subito in evidenza – risulta conforme all'orientamento di gran lunga prevalente in giurisprudenza e nell'ambito delle decisioni assunte dai Collegi territoriali per fattispecie omologhe (cfr. Collegio Napoli, 15782/2021; Collegio Napoli, 23608/2021; Collegio
Milano, 11290/2021; Collegio Milano, 23486/2020; Collegio Milano, 3126/2021)
Secondo la norma dell'art. 11, comma 1, del contratto di finanziamento (sotto la rubrica
«estinzione anticipata), il «cedente ha sempre facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito, in tutto o in parte, avendo in tal caso diritto a una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, secondo quanto i criteri e nella misura indicati nel punto 4 del modulo “informazioni europee di base sul credito al consumo”». A sua volta, il punto 4 del modulo così richiamato – dopo avere ripetuto la formula appena sopra trascritta - prevede testualmente (sotto l'intestazione «altri importanti aspetti legali») che, nel caso appunto di «rimborso anticipato», «il cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata;
tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero delle rate residue». Come si vede, il testo della clausola appare univoco nell'assoggettare al criterio di rimborso pro rata temporis anche il punto degli interessi, posto che l'espresso richiamo della voce
«interessi» corre sia nel testo del contratto, sia pure nel modulo Secci.
Le considerazioni appena svolte non vengono scalfite dalla circostanza che il contratto di finanziamento stabilisce che la restituzione rateale dell'erogato debba seguire il metodo di ammortamento alla francese. Nessuna necessità logica implica che la disciplina dell'estinzione anticipata sia predisposta in termini identici a quella del rimborso a termine, costruito secondo la
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dinamica delle restituzioni rateali. L'autonomia delle parti ben può prevedere, d'altra parte, criteri differenti per il calcolo degli interessi. Così come senz'altro avviene nel caso de quo.
La predisposizione dell'ammortamento alla francese, contenuta nel modulo Secci, mostra del resto che questo criterio risulta nella specie riferito alla sola ipotesi della restituzione in via rateale
(«ammortamento scalare: modello di rimborso detto “alla francese”, che prevede per la rata una quota capitale crescente e una quota di interessi decrescente»).
Peraltro, nel concreto la detta disciplina contrattuale (della retrocessione degli interessi secondo il criterio pro rata temporis) risulta salvaguardata già sul piano della interpretazione e ricostruzione del testo contrattuale. Ove mai si ritenesse di leggere un contrasto - o un'ambiguità o un'incertezza
– nella coesistenza, in un unico insieme contrattuale, del criterio pro rata temporis (per l'anticipata restituzione) e del criterio dell'ammortamento alla francese (per il diverso caso della restituzione a termine, secondo dinamica rateale), infatti, comunque interverrebbe, a stabilire la corretta interpretazione della clausola, la regola dell'interpretatio contra proferentem di cui agli artt. 1370 cod. civ. e 35 cod. consumo, che costituisce una declinazione specifica del canone generale della buona fede oggettiva, per cui le clausole non chiare e non agevolmente comprensibili si interpretano nel senso più favorevole al contraente che non le ha predisposte, (Cass. civ. n. 23655/2021).
Le considerazioni sin qui svolte consentono di ritenere che meriti di essere riconosciuta la pretesa di rimborso avanzata dalla parte appellante nella somma residua di euro 1.650,86 a titolo di interessi corrispettivi non maturati in virtù dell'estinzione anticipata, da cui è stata già decurtata la somma corrisposta ante causam (euro 1.675,63).
5. L'accoglimento dell'appello impone ai sensi dell'art. 336 c.p.c. una nuova regolamentazione delle spese di lite in relazione ad entrambe le fasi del giudizio.
Le stesse seguono la soccombenza della parte appellata (art. 91 c.p.c.), che deve essere condannata a pagare quelle sostenute dall' appellante nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri minimi (in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato) previsti dal D.M. 55/2014, nella versione ratione temporis vigente, per lo scaglione di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00 (così individuato in base al valore della domanda), esclusa la non espletata fase istruttoria, rispettivamente per i procedimenti innanzi al Giudice di Pace ed innanzi al
Tribunale.
5.1 Ne deve essere poi disposta la distrazione in favore dell'Avv.to Mario Iuzzolino, il quale dichiarandosi antistatario ex art. 93 c.p.c. ha implicitamente affermato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
12 R.G. n. 6209/2022
6. In dipendenza del buon esito del gravame non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello incidentale, accoglie l'appello principale proposto da e, per Parte_1
l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 1626/2022 emessa dal Giudice di Pace di
Nola, condanna la in persona del legale rappresentante p.t, al Controparte_1
pagamento in favore di , in aggiunta alla somma già riconosciuta nella sentenza Parte_1
impugnata, della somma residua pari ad euro 1.650,86 dovuti a titolo di rimborso degli interessi corrispettivi non maturati in virtù dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in Controparte_1 favore del procuratore antistatario dell'appellante, avv. Mario Iuzzolino, le spese del doppio grado del giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro 125,00 per esborsi ed euro 436,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, e quanto alla presente fase del giudizio, in euro 174,00 per esborsi ed euro 852,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge.
Così deciso in Nola, il 11.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
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