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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/10/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 03/10/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 3060/2023 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: ripetizione di indebito;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Lucia De Filippo Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Striano, via Caionche n. 39;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino, ed elettivamente domiciliato presso l' di Nola, Via Variante Statale 7 bis;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: 1) accertare e dichiarare il diritto (c.f. Parte_1
) alla percezione del Reddito di Cittadinanza e per l'effetto annullare il C.F._1 provvedimento di revoca del beneficio e la richiesta di restituzione somme da novembre 2020 ad aprile 2022; 2. Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore alla CP_1 restituzione in favore del ricorrente delle somme eventualmente trattenute e/o non erogate in suo favore a seguito del provvedimento di revoca, oltre interessi e rivalutazione monetaria o a quella somma maggiore o minore che l'On.le Giudicante riterrà equa anche a seguito di C.T.U. contabile CP_ che si chiede sin d'ora di disporsi;
3. In ogni caso condannare l' in persona del legale rapp.te
p.t. al pagamento di tutte le spese, diritto ed onorari di causa da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario.
PER L' : …rigettare il ricorso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio. CP_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 31.05.2023, la ricorrente in epigrafe riferiva:
- che, con provvedimento del 07.04.2023, l' aveva chiesto la restituzione delle somme CP_1 erogate a titolo di reddito di cittadinanza da novembre 2020 ad aprile 2022, stante l'insussistenza del requisito di residenza richiesto dalla legge;
- che, contrariamente a quanto ritenuto dall' , risiedeva ininterrottamente in Italia dall'aprile CP_1
2009, allorquando aveva iniziato a lavorare presso la sig.ra quale Persona_1 collaboratore familiare, e, dunque, oltre dieci anni prima della data di presentazione della domanda risalente al 16.10.2020;
- che infatti, dal 21.06.2010 aveva formalizzato la propria residenza in Palma Campania alla via
CC (come da certificato dell'Agenzia delle Entrate in allegato), per poi spostarsi a San
GI VI.
Rimarcndo l'illegittimità della revoca del beneficio e della pretesa restitutoria avanzata dall' in considerazione della sussistenza del requisito contestato, conveniva innanzi al CP_1
Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo l'accoglimento delle CP_1 suesposte conclusioni.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 rappresentando, tra l'altro, che: “…la domanda RDC INPS-RDC-2020-3174782 presentata dal richiedente , C.F. , risulta revocata a seguito di Parte_1 C.F._1 accertamenti effettuati dal comune di San GI VI circa il mancato possesso dei requisiti di residenza di cui all'art. 2 comma 1 lett.a) della L. 26/19. (…) Nel caso di specie, secondo quanto si evince dalla procedura RDC, in data 16/10/2020, data di presentazione della domanda RDC, il richiedente non aveva maturato i 10 anni di residenza in Italia previsti dalla normativa.
A seguito di tale revoca, in data 28/04/2023, è stato notificato al ricorrente un indebito pari ad euro 9.836,45.”. Concludeva, pertanto, per la reiezione del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'udienza del 01.10.2025 – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva riservata e, poi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in Legge 28 marzo
2019, n. 26, il reddito di cittadinanza è una misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
L'art. 2 indica i beneficiari precisando, per quanto di interesse, che: “Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare , come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere (…)”.
Deve, immediatamente, evidenziarsi come nelle more del giudizio sia intervenuta la Corte
Costituzionale che, con sentenza n. 21/2025 del 20.03.2025 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere
«per almeno 5 anni»”.
Dunque, il periodo rilevante per beneficiare di tale misura a sostegno del reddito è di almeno 5 anni.
La richiamata normativa, rimasta nel resto immutata, non impone limiti temporali alla rilevanza dei periodi di residenza, richiedendo unicamente la continuità negli ultimi due anni, e la residenza complessivamente non inferiore a 5 anni.
3. Con circolare del 14 aprile 2020 n. 3803, il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che il requisito della residenza protratta complessivamente per almeno dieci anni deve intendersi riferito alla effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendo all'interessato di fornire prova della sua presenza anche in assenza di iscrizione.
L'attestazione come risultante dai registri anagrafici costituisce quindi una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario superabile con altri “oggettivi ed univoci elementi di riscontro” consentiti dall'ordinamento. Si tratta di elementi di riscontro che attestano la regolare presenza sul territorio quali un contratto di lavoro, l'estratto conto contributivo dell' , documenti medici, CP_1 scolastici o contratto di affitto o ancora vecchi permessi di soggiorno, ecc..
Tale circolare appare condivisibile in quanto in continuità con l'orientamento giurisprudenziale oramai consolidato secondo cui l'attestazione come risultante dai registri anagrafici costituisce una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario, superabile con i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento. Emerge, infatti, una valorizzazione di contro alle annotazioni formali di residenza o sede legale, di criteri legali all'effettività della residenza del soggetto interessato, che può vincere la presunzione di conformità della realtà con quanto attestato nei pubblici registri attraverso la prova che incombe sulla stessa parte (cfr. Cass. 4274/2019; nello stesso senso, Cass. n. 19387/2017, secondo cui le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale).
In definitiva, la residenza di una persona, secondo la previsione dell'art. 43 c.c., è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (Cass. n.
25726/2011, ove la S.C. ha confermato l'insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo per qualificare stabile ed abituale la permanenza nella dimora, desunti dal giudice di merito dalla mancanza di somministrazione dell'energia elettrica e dalla ripetuta assenza del ricorrente in occasione degli accessi dei vigili urbani).
4. Fatta tale generale premessa, si osserva, in punto di onere della prova nei giudizi di indebito previdenziale o assistenziale, che le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., S.U., n. 18046/2010) hanno sancito il principio in forza del quale “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”.
Dunque, spetta all'odierno ricorrente dimostrare la sussistenza, al momento della domanda amministrativa, dei requisiti prescritti dalla legge per beneficiare del reddito di cittadinanza.
4.1. Nel caso di specie, la ricorrente assume di essere residente in Italia da oltre dieci anni prima della domanda di riconoscimento del reddito di cittadinanza.
Come detto, a seguito della declaratoria di incostituzionalità della norma in discussione, sono sufficienti 5 anni di residenza effettiva, di cui gli ultimi due continuativi.
Ebbene, tale ultima circostanza non risulta dalla documentazione versata in atti.
Invero, l'estratto contributivo prodotto dalla ricorrente - quale unico mezzo di prova a sostegno del proprio assunto - segna come ultimo rapporto di lavoro quello dal 01.01.2017 al 30.11.2017; pertanto, non vi è dimostrazione alcuna della residenza effettiva e continuativa in Italia della ricorrente nel biennio precedente la domanda amministrativa (presentata il 16.10.2020).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda si rivela infondata e come tale va rigettata.
4. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 03/10/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 03/10/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 3060/2023 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: ripetizione di indebito;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Lucia De Filippo Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Striano, via Caionche n. 39;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino, ed elettivamente domiciliato presso l' di Nola, Via Variante Statale 7 bis;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: 1) accertare e dichiarare il diritto (c.f. Parte_1
) alla percezione del Reddito di Cittadinanza e per l'effetto annullare il C.F._1 provvedimento di revoca del beneficio e la richiesta di restituzione somme da novembre 2020 ad aprile 2022; 2. Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore alla CP_1 restituzione in favore del ricorrente delle somme eventualmente trattenute e/o non erogate in suo favore a seguito del provvedimento di revoca, oltre interessi e rivalutazione monetaria o a quella somma maggiore o minore che l'On.le Giudicante riterrà equa anche a seguito di C.T.U. contabile CP_ che si chiede sin d'ora di disporsi;
3. In ogni caso condannare l' in persona del legale rapp.te
p.t. al pagamento di tutte le spese, diritto ed onorari di causa da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario.
PER L' : …rigettare il ricorso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio. CP_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 31.05.2023, la ricorrente in epigrafe riferiva:
- che, con provvedimento del 07.04.2023, l' aveva chiesto la restituzione delle somme CP_1 erogate a titolo di reddito di cittadinanza da novembre 2020 ad aprile 2022, stante l'insussistenza del requisito di residenza richiesto dalla legge;
- che, contrariamente a quanto ritenuto dall' , risiedeva ininterrottamente in Italia dall'aprile CP_1
2009, allorquando aveva iniziato a lavorare presso la sig.ra quale Persona_1 collaboratore familiare, e, dunque, oltre dieci anni prima della data di presentazione della domanda risalente al 16.10.2020;
- che infatti, dal 21.06.2010 aveva formalizzato la propria residenza in Palma Campania alla via
CC (come da certificato dell'Agenzia delle Entrate in allegato), per poi spostarsi a San
GI VI.
Rimarcndo l'illegittimità della revoca del beneficio e della pretesa restitutoria avanzata dall' in considerazione della sussistenza del requisito contestato, conveniva innanzi al CP_1
Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo l'accoglimento delle CP_1 suesposte conclusioni.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 rappresentando, tra l'altro, che: “…la domanda RDC INPS-RDC-2020-3174782 presentata dal richiedente , C.F. , risulta revocata a seguito di Parte_1 C.F._1 accertamenti effettuati dal comune di San GI VI circa il mancato possesso dei requisiti di residenza di cui all'art. 2 comma 1 lett.a) della L. 26/19. (…) Nel caso di specie, secondo quanto si evince dalla procedura RDC, in data 16/10/2020, data di presentazione della domanda RDC, il richiedente non aveva maturato i 10 anni di residenza in Italia previsti dalla normativa.
A seguito di tale revoca, in data 28/04/2023, è stato notificato al ricorrente un indebito pari ad euro 9.836,45.”. Concludeva, pertanto, per la reiezione del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'udienza del 01.10.2025 – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva riservata e, poi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in Legge 28 marzo
2019, n. 26, il reddito di cittadinanza è una misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
L'art. 2 indica i beneficiari precisando, per quanto di interesse, che: “Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare , come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere (…)”.
Deve, immediatamente, evidenziarsi come nelle more del giudizio sia intervenuta la Corte
Costituzionale che, con sentenza n. 21/2025 del 20.03.2025 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere
«per almeno 5 anni»”.
Dunque, il periodo rilevante per beneficiare di tale misura a sostegno del reddito è di almeno 5 anni.
La richiamata normativa, rimasta nel resto immutata, non impone limiti temporali alla rilevanza dei periodi di residenza, richiedendo unicamente la continuità negli ultimi due anni, e la residenza complessivamente non inferiore a 5 anni.
3. Con circolare del 14 aprile 2020 n. 3803, il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che il requisito della residenza protratta complessivamente per almeno dieci anni deve intendersi riferito alla effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendo all'interessato di fornire prova della sua presenza anche in assenza di iscrizione.
L'attestazione come risultante dai registri anagrafici costituisce quindi una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario superabile con altri “oggettivi ed univoci elementi di riscontro” consentiti dall'ordinamento. Si tratta di elementi di riscontro che attestano la regolare presenza sul territorio quali un contratto di lavoro, l'estratto conto contributivo dell' , documenti medici, CP_1 scolastici o contratto di affitto o ancora vecchi permessi di soggiorno, ecc..
Tale circolare appare condivisibile in quanto in continuità con l'orientamento giurisprudenziale oramai consolidato secondo cui l'attestazione come risultante dai registri anagrafici costituisce una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario, superabile con i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento. Emerge, infatti, una valorizzazione di contro alle annotazioni formali di residenza o sede legale, di criteri legali all'effettività della residenza del soggetto interessato, che può vincere la presunzione di conformità della realtà con quanto attestato nei pubblici registri attraverso la prova che incombe sulla stessa parte (cfr. Cass. 4274/2019; nello stesso senso, Cass. n. 19387/2017, secondo cui le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale).
In definitiva, la residenza di una persona, secondo la previsione dell'art. 43 c.c., è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (Cass. n.
25726/2011, ove la S.C. ha confermato l'insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo per qualificare stabile ed abituale la permanenza nella dimora, desunti dal giudice di merito dalla mancanza di somministrazione dell'energia elettrica e dalla ripetuta assenza del ricorrente in occasione degli accessi dei vigili urbani).
4. Fatta tale generale premessa, si osserva, in punto di onere della prova nei giudizi di indebito previdenziale o assistenziale, che le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., S.U., n. 18046/2010) hanno sancito il principio in forza del quale “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”.
Dunque, spetta all'odierno ricorrente dimostrare la sussistenza, al momento della domanda amministrativa, dei requisiti prescritti dalla legge per beneficiare del reddito di cittadinanza.
4.1. Nel caso di specie, la ricorrente assume di essere residente in Italia da oltre dieci anni prima della domanda di riconoscimento del reddito di cittadinanza.
Come detto, a seguito della declaratoria di incostituzionalità della norma in discussione, sono sufficienti 5 anni di residenza effettiva, di cui gli ultimi due continuativi.
Ebbene, tale ultima circostanza non risulta dalla documentazione versata in atti.
Invero, l'estratto contributivo prodotto dalla ricorrente - quale unico mezzo di prova a sostegno del proprio assunto - segna come ultimo rapporto di lavoro quello dal 01.01.2017 al 30.11.2017; pertanto, non vi è dimostrazione alcuna della residenza effettiva e continuativa in Italia della ricorrente nel biennio precedente la domanda amministrativa (presentata il 16.10.2020).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda si rivela infondata e come tale va rigettata.
4. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 03/10/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno