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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/09/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2691/2024
EPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Antonella Soro ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2691 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, C.F. - n.q. di erede di , elett.te Parte_1 C.F._1 Persona_1 dom.to in Roma, Via Gavinana 2 presso lo studi degli Avvocati Paolo Zurolo e Maria Paola
Monti che lo rappresentano e difendono in virtù di procura apposta in calce al ricorso per ATPO
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Bellaroba CP_1 per procura alle liti e domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Avvocatura
Distrettuale dell' CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 6.12.2024,
[...]
, nella qualità di erede di , ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico Parte_1 Persona_1 preventivo precedentemente esperito, conclusosi nel senso della non sussistenza dei requisiti di carattere sanitario per il beneficio dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80 in favore dell'erede; affermando il possesso dei requisiti sanitari, ha convenuto in giudizio l' chiedendone CP_1
l'accertamento, previo rinnovo della consulenza, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 24.5.2022 o di giustizia, con ogni provvedimento consequenziale.
A sostegno della domanda ha sostanzialmente dedotto la non corretta valutazione da parte del CTU del complesso plurimenomativo del sig. , affetto da malattie non curabili e di tale gravità da Persona_1
pagina 1 di 3 rendere necessaria l'attivazione CAD in data 27.4.2022 per problematiche cognitive e di deambulazione,
e il costante aiuto di terzi. CP_ Si è costituito l' eccependo l'improcedibilità del ricorso per omessa e/o tardiva contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, in violazione dell'art. 445 bis, terzo comma, c.p.c e l'inammissibilità per genericità dei motivi di opposizione;
nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso per difetto dei requisiti socio economici.
La causa, istruita documentalmente e tramite l'espletamento di consulenza tecnica medico legale, è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
Le eccezioni preliminari sono infondate in quanto, dal fascicolo del giudizio di atpo, la contestazione risulta depositata ritualmente il 6.11.2024, entro il termine disposto con ordinanza del 24.6.2024 cui è seguito il giudizio di opposizione con deposito del ricorso nei 30 giorni successivi. Anche i motivi di opposizione appaiono sufficientemente specifici e sufficienti per consentire l'espletamento di una nuova consulenza.
Cio premesso, il ricorso è tuttavia infondato.
Come noto, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Non è, dunque, sufficiente il riconoscimento di un grado di invalidità pari al 100%, risultando necessario un quid pluris, rappresentato, appunto, dell'impossibilità di deambulazione o dalla necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita.
Come più volte precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, occorre verificare l'oggettiva impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e/o di compiere gli atti della vita quotidiana, non risultando sufficiente la mera difficoltà nel realizzare i suddetti atti e con la precisazione che l'accompagnamento presuppone la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi nella giornata ogni qual volta il soggetto debba compiere una determinata attività quotidiana senza la cui assistenza essa non sia materialmente attuabile (così, da ultimo, Cassazione civile, sez. VI, 04/06/2021 n. 15620).
Con specifico riferimento alla deambulazione, la S.C. ha precisato che «nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore»
(Cassazione civile sez. lav., 20/08/2018, n. 20819).
Nella fattispecie in esame, pur con le limitazioni imposte dall'esame meramente documentale, il Per_ consulente ha escluso con certezza che sussistessero i requisiti ex art. 1 L. 18/80 in capo all'erede pagina 2 di 3 , con conferma, anche in risposta alle note critiche del CTP, di quanto già accertato in sede di Per_1 atpo.
Viene in particolare rimarcato che dall'attivazione CAD del 27 aprile 2022 non emerge in maniera chiara che il de cuius, nei suoi ultimi mesi di vita, avesse avuto bisogno di assistenza per compiere gli atti quotidiani della vita o non avesse modo di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Evidenzia altresì il consulente che, nella prescrizione della carrozzina, è specificato “per gli spostamenti”
e che nella richiesta di attivazione del CAD è specificato, fra l'altro, che il de cuius “si alimentava autonomamente “e che l'assistenza veniva richiesta per “controlli clinici domiciliari o visite specialistiche“.
Il giudice ritiene di condividere gli esiti dell'indagine medico legale in quanto il CTU è pervenuto alle conclusioni con ragionamento logico e coerente, confermando l'opinione già espressa da altro medico legale nella fase di accertamento tecnico preventivo.
Le spese processuali e della consulenza tecnica d'ufficio seguono, come di regola, la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, del compenso professionale che liquida in € 2.697,00 oltre oneri di legge;
- pone a carico della parte ricorrente le spese di CTU che liquida con separato decreto.
Civitavecchia, 30 settembre 2025
Il Giudice
pagina 3 di 3
EPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Antonella Soro ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2691 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, C.F. - n.q. di erede di , elett.te Parte_1 C.F._1 Persona_1 dom.to in Roma, Via Gavinana 2 presso lo studi degli Avvocati Paolo Zurolo e Maria Paola
Monti che lo rappresentano e difendono in virtù di procura apposta in calce al ricorso per ATPO
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Bellaroba CP_1 per procura alle liti e domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Avvocatura
Distrettuale dell' CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 6.12.2024,
[...]
, nella qualità di erede di , ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico Parte_1 Persona_1 preventivo precedentemente esperito, conclusosi nel senso della non sussistenza dei requisiti di carattere sanitario per il beneficio dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80 in favore dell'erede; affermando il possesso dei requisiti sanitari, ha convenuto in giudizio l' chiedendone CP_1
l'accertamento, previo rinnovo della consulenza, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 24.5.2022 o di giustizia, con ogni provvedimento consequenziale.
A sostegno della domanda ha sostanzialmente dedotto la non corretta valutazione da parte del CTU del complesso plurimenomativo del sig. , affetto da malattie non curabili e di tale gravità da Persona_1
pagina 1 di 3 rendere necessaria l'attivazione CAD in data 27.4.2022 per problematiche cognitive e di deambulazione,
e il costante aiuto di terzi. CP_ Si è costituito l' eccependo l'improcedibilità del ricorso per omessa e/o tardiva contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, in violazione dell'art. 445 bis, terzo comma, c.p.c e l'inammissibilità per genericità dei motivi di opposizione;
nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso per difetto dei requisiti socio economici.
La causa, istruita documentalmente e tramite l'espletamento di consulenza tecnica medico legale, è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
Le eccezioni preliminari sono infondate in quanto, dal fascicolo del giudizio di atpo, la contestazione risulta depositata ritualmente il 6.11.2024, entro il termine disposto con ordinanza del 24.6.2024 cui è seguito il giudizio di opposizione con deposito del ricorso nei 30 giorni successivi. Anche i motivi di opposizione appaiono sufficientemente specifici e sufficienti per consentire l'espletamento di una nuova consulenza.
Cio premesso, il ricorso è tuttavia infondato.
Come noto, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Non è, dunque, sufficiente il riconoscimento di un grado di invalidità pari al 100%, risultando necessario un quid pluris, rappresentato, appunto, dell'impossibilità di deambulazione o dalla necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita.
Come più volte precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, occorre verificare l'oggettiva impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e/o di compiere gli atti della vita quotidiana, non risultando sufficiente la mera difficoltà nel realizzare i suddetti atti e con la precisazione che l'accompagnamento presuppone la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi nella giornata ogni qual volta il soggetto debba compiere una determinata attività quotidiana senza la cui assistenza essa non sia materialmente attuabile (così, da ultimo, Cassazione civile, sez. VI, 04/06/2021 n. 15620).
Con specifico riferimento alla deambulazione, la S.C. ha precisato che «nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore»
(Cassazione civile sez. lav., 20/08/2018, n. 20819).
Nella fattispecie in esame, pur con le limitazioni imposte dall'esame meramente documentale, il Per_ consulente ha escluso con certezza che sussistessero i requisiti ex art. 1 L. 18/80 in capo all'erede pagina 2 di 3 , con conferma, anche in risposta alle note critiche del CTP, di quanto già accertato in sede di Per_1 atpo.
Viene in particolare rimarcato che dall'attivazione CAD del 27 aprile 2022 non emerge in maniera chiara che il de cuius, nei suoi ultimi mesi di vita, avesse avuto bisogno di assistenza per compiere gli atti quotidiani della vita o non avesse modo di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Evidenzia altresì il consulente che, nella prescrizione della carrozzina, è specificato “per gli spostamenti”
e che nella richiesta di attivazione del CAD è specificato, fra l'altro, che il de cuius “si alimentava autonomamente “e che l'assistenza veniva richiesta per “controlli clinici domiciliari o visite specialistiche“.
Il giudice ritiene di condividere gli esiti dell'indagine medico legale in quanto il CTU è pervenuto alle conclusioni con ragionamento logico e coerente, confermando l'opinione già espressa da altro medico legale nella fase di accertamento tecnico preventivo.
Le spese processuali e della consulenza tecnica d'ufficio seguono, come di regola, la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, del compenso professionale che liquida in € 2.697,00 oltre oneri di legge;
- pone a carico della parte ricorrente le spese di CTU che liquida con separato decreto.
Civitavecchia, 30 settembre 2025
Il Giudice
pagina 3 di 3