Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
Dr. Nicola ARMIENTI Consigliere giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 4.01.2022 da
elettivamente domiciliata presso l'avv. Alessandro Parte_1
Di Dato che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso gli Controparte_1
avv.ti prof. Raffaele De Luca Tamajo, Franco Toffoletto, Elio
Cherubini, Paolo Iasiello, Maddalena Paroletti e Andrea Bortoluzzi che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellata appellante incidentale-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 286/2021 del Tribunale di
Treviso
In punto: licenziamento per g.m.o. – inquadramento – differenze retributive
Causa trattata all'udienza del 30.01.2025
Conclusioni per parte appellante: “a) in parziale riforma dell'appellata sentenza del tribunale di Treviso sezione lavoro, condanni il datore di lavoro, odierna
appellata, stante il licenziamento privo di giustificato motivo oggettivo come acclarato, e
per i motivi tutti dedotti, al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura di 36
mensilità (a fronte di quella di 18 mensilità liquidata nel giudizio di primo grado), ovvero
di quella ritenuta secondo giustizia e comunque superiore a 18 mensilità, dell'ultima
mensilità lorda percepita ed ovvero € 182.429,28 (ovvero € 5.067,48 quale paga mensile
x 36 mesi) ovvero anche quella diversa somma ritenuta di giustizia ma superiore alle 18
mensilità detratto ovviamente quanto già percepito.
b) In riforma della sentenza gravata sul punto, dichiari che l'appellante, sulla scorta
delle mansioni svolte dal gennaio 2016, quando veniva nominata direttore generale,
aveva diritto a vedersi riconoscere l'inquadramento superiore ed ovvero quello di
dirigente come da CCNL per i dirigenti di aziende del settore industria. Per l'effetto
condanni l'appellata al pagamento, in favore della lavoratrice, della somma di €
50.132,00 così come determinata e quantificata con il ricorso introduttivo del primo
grado di giudizio ed integralmente richiamato nel presente giudizio, come differenza tra
quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire per il periodo dedotto nonché a tutte
le altre differenze richieste o anche a quella diversa somma anche maggiore ritenuta di
giustizia.
c) In riforma, rectius ad integrazione della sentenza gravata sul punto, dichiari che
l'appellante aveva diritto a vedersi riconoscere gli importi non liquidati per i due super
minimi attribuiti dal datore di lavoro e non corrisposti, nonché per le altre voci sopra
indicate e quantificati.
d) Con vittoria di spese e compensi con attribuzione al procuratore antistatario”
2 Corte d'Appello di Venezia
Conclusioni per parte appellata: “1. Nel merito: – riformare la sentenza n.
286/2021 del Tribunale di Treviso – Sez. Lavoro dott.ssa Roberta Poiré pubblicata l'08
luglio 2021 nella causa avente n. R.G. 1289/2019 in accoglimento dell'appello
incidentale promosso da e, per l'effetto, rigettare integralmente le CP_2
domande avversarie di cui al ricorso di primo grado e quindi condannare la signora
alla restituzione dell'importo di Euro 57.897,70 netti, corrispondenti ad Parte_1
Euro 91.206,00 lordi oltre ad Euro 158,53 a titolo di interessi legali per complessivi Euro
91.364,53 lordi;
– in ogni caso, respingere integralmente il ricorso in appello della Sig.ra
e tutte le domande ivi formulate. - in subordine, nella denegata e non creduta Pt_1
ipotesi in cui fosse confermata l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del
giustificato motivo oggettivo addotto, si chiede che l'indennità risarcitoria a favore della
Signora sia commisurata ai minimi di legge ossia a 6 mensilità di calcolo Parte_1
ex art. 3 d.lgs. 23/2015, dedotto l'aliunde perceptum e percipiendum con condanna della
signora a restituire l'eccedenza tra l'importo dell'indennità come sopra Parte_1
rideterminata e l'importo di Euro 57.897,70 netti, corrispondenti ad Euro 91.206,00 lordi
oltre ad Euro 158,53 a titolo di interessi legali per complessivi Euro 91.364,53 lordi dalla
stessa percepito in forza dell'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado, oltre
interessi legali;
2. In ogni caso, condannare controparte al pagamento di spese e compensi professionali
di entrambi i gradi di giudizio ed alla restituzione dell'importo di Euro 12.000,00 oltre
Euro 259,00 per esborsi, Euro 480,00 per CPA, Euro 2.745,60 per IVA, detratta la
ritenuta di acconto pari ad Euro 2.400,00, e quindi per complessivi Euro 13.084,60 corrisposti in forza della sentenza di primo grado impugnata”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 4.01.2022, - già Parte_1
dipendente di dal maggio 2015, con la qualifica di Controparte_1
quadro da febbraio 2016 - ha proposto appello avverso la sentenza
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indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Treviso, accertata l'illegittimità del licenziamento impugnato e dichiarato estinto il rapporto alla data dello stesso, ha condannato la società
[...]
al pagamento in suo favore dell'indennità risarcitoria CP_1
prevista dall'art. 3, co. 1, d.lgs. n. 23/2015, liquidata in diciotto mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR
e al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure ha accertato l'insussistenza del motivo oggettivo formalmente addotto quale ragione del recesso datoriale (la soppressione del posto di lavoro) ritenendo che la reale ragione fosse quella di sostituirla con altro lavoratore nel ruolo di soggetto responsabile della società controllata NO PR AR
CA e negando che la proposta di operare nel RE UN – qualificata in termini di trasferimento illegittimo anche per mancanza di una sede ove poter operare – potesse configurarsi come un estremo tentativo di salvare l'occupazione della ricorrente. Il Tribunale ha, tuttavia, escluso il carattere ritorsivo del licenziamento ritenendo – alla luce delle emergenze in atti – non rilevanti a tal fine né la cessazione della relazione sentimentale tra la dipendente e l'amministratore unico della convenuta né le Controparte_3
rivendicazioni economiche avanzate quando ormai era già stata decisa la sorte del rapporto di lavoro. È stata altresì rigettata la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del superiore inquadramento dirigenziale e la connessa domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive ritenute spettanti.
L'originaria ricorrente ha proposto appello sulla base di tre motivi:
a. con il primo si censura la sentenza per aver limitato l'indennità risarcitoria a sole 18 mensilità nonostante la durata del rapporto da maggio 2015, le notevoli dimensioni dell'impresa convenuta
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e il fatto che la stessa non aveva rispettato neppure l'obbligo di repêchage;
b. con il secondo viene chiesta la riforma della sentenza per non aver riconosciuto il diritto all'inquadramento come dirigente e alle conseguenti differenze retributive nonostante gli elementi istruttori che dimostrerebbero come la stessa avesse sempre goduto di amplissima autonomia decisionale, anche sotto il profilo delle assunzioni e dei licenziamenti, della gestione del conto corrente aziendale, delle direttive impartite al personale in forze;
c. con il terzo censura la sentenza gravata per non aver riconosciuto né gli importi non versati dei superminimi assorbibili che le erano stati riconosciuti nel febbraio e nel dicembre 2016, né l'indennità di trasferimento prevista dall'art. 20 del CCNL (su cui il giudice neppure si sarebbe pronunciato).
La società si è costituita in giudizio contestando Controparte_1
i motivi d'appello svolti dall'ex dipendente e svolgendo a sua volta appello incidentale sulla base di tre motivi:
d. con il primo si censura la sentenza per aver ritenuto il licenziamento illegittimo in quanto, nella prospettazione offerta, sarebbe sorretto da una effettiva soppressione della posizione lavorativa della dipendente, legata alla temporanea esigenza di porre le basi della rete commerciale della società NO e a formare i dipendenti della stessa sino al raggiungimento di un soddisfacente grado di autonomia che, una volta conseguita, non rendeva più necessaria la sua presenza. Inoltre, la lavoratrice aveva rifiutato di svolgere un incarico analogo nel
RE UN e le mansioni già svolte dalla stessa in favore della
AR CA erano state legittimamente assegnate da CP_1
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quest'ultima società (non dalla società italiana datrice di lavoro) ad un dipendente della stessa, nominato contestualmente anche
Direttore Generale (ruolo dirigenziale mai svolto dalla ricorrente). In assenza di altre posizioni lavorative da assegnarle all'interno della società di cui era dipendente, il licenziamento per g.m.o. sarebbe legittimo anche sotto il profilo del rispetto dell'obbligo di repêchage;
e. con il secondo motivo l'appellante incidentale contesta la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che fosse stato imposto alla lavoratrice un trasferimento a
Londra e che tale trasferimento fosse illegittimo. Nessun ordine di trasferimento sarebbe stato impartito (anche in ragione del fatto che neppure di trasferimento in senso tecnico si potrebbe parlare attesa la prospettata temporaneità della dislocazione nel
RE UN) ma sarebbe stata avanzata una proposta che la lavoratrice ha rifiutato nonostante in precedenza avesse dimostrato interesse per tale opportunità;
f. con il terzo motivo censura la sentenza ritenendo eccessive le diciotto mensilità di indennità risarcitoria liquidate nella sentenza.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 30.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Ragioni di carattere logico rendono preferibile esaminare prioritariamente i primi due motivi di appello incidentale avanzati dalla società con cui si contesta la decisione Controparte_1
gravata per aver statuito in ordine all'illegittimità del licenziamento comminato all'appellante e per aver ritenuto che sarebbe stato imposto un illegittimo trasferimento della lavoratrice.
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1.1 - Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale
“ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che la scelta imprenditoriale abbia comportato la soppressione del posto di lavoro
e che le ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata abbiano inciso, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato” (Cass. sez. lav., n. 15400 del 20/07/2020) e “affinché possa configurarsi la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non è sufficiente accertare la sussistenza delle ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata, essendo sempre necessario che dette ragioni incidano, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato, solo così potendosi verificare la non pretestuosità del recesso” (Cass. sez. lav., n. 8661 del 28/03/2019).
Inoltre, “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al lavoratore per soppressione del posto determinata da una diversa redistribuzione delle mansioni tra il personale in servizio, il riscontro di effettività deve concernere la sola scelta aziendale di sopprimere il posto di lavoro occupato dal lavoratore medesimo e la verifica del nesso causale tra soppressione del posto e le ragioni dell'organizzazione aziendale addotte a sostegno del recesso, essendo irrilevante l'obiettivo perseguito dall'imprenditore (consista esso in una migliore efficienza, in un incremento della produttività, ovvero nella necessità di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese straordinarie), a meno che l'obiettivo in questione, posto esclusivamente a base della causale addotta come causa diretta del
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recesso, si riveli pretestuoso e carente di veridicità” (Cass. sez. lav., n.
3819 del 14/02/2020). Deve, in ultima analisi, ritenersi sufficiente, per la legittimità del recesso, che le ragioni indicate nella lettera di licenziamento inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro – siano esse funzionali a far fronte a contingenze sfavorevoli o siano dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività – siano sussistenti e causalmente determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo che conduca ad una inevitabile soppressione di un'individuata posizione lavorativa, unitamente alla dimostrazione, a carico del datore di lavoro, della impossibilità del repêchage, e cioè di una proficua riutilizzazione del lavoratore in mansioni corrispondenti al proprio livello di inquadramento contrattuale o anche a mansioni inferiori, tenendo in considerazione, peraltro, non tutti i compiti astrattamente attribuibili al dipendente ma quelli coerenti con il proprio bagaglio tecnico professionale. La sussistenza delle ragioni addotte, il nesso di causalità tra ragioni dell'organizzazione e licenziamento e l'impossibilità del repêchage costituiscono i tre elementi costitutivi del recesso per g.m.o.. L'onere della prova grava sul datore di lavoro.
1.2 - Nel caso di specie, nella lettera di licenziamento del 23.05.2019 si legge: “Gentile signora, come Le è noto la società NO
PR AR CA, facente parte del nostro Gruppo, presso la quale Lei ha sino ad oggi prestato la Sua attività lavorativa, si è organizzata diversamente avendo deciso di affidare il ruolo da Lei ricoperto ad un proprio dipendente. Conseguentemente, nelle scorse settimane, al fine di salvaguardare il Suo posto di lavoro, il nostro
Amministratore Delegato, considerata la professionalità da Lei acquisita come Responsabile Commerciale Estero ed il suo inquadramento contrattuale di Quadro (A1), Le ha proposto di
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trasferirsi a Londra al fine, una volta perfezionata la conoscenza della lingua inglese e analizzato in profondità il mercato locale, di predisporre un “business plan” che ci consentisse di valutare
l'opportunità, per la nostra società, di entrare nel mercato inglese con
i propri prodotti. Poiché tale proposta è stata da Lei rifiutata e non vi
è alcuna possibilità di impiegare le Sue competenze presso la nostra sede di Castelfranco Veneto, non esistendo posizioni lavorative disponibili compatibili con le mansioni da ultimo svolte e con la Sua categoria di appartenenza, ci vediamo costretti a recedere, con effetto immediato, dal rapporto di lavoro con Lei in essere, esonerandola dal prestare attività durante il periodo di preavviso per il quale Le verrà corrisposta, unitamente alle altre indennità di fine rapporto, la relativa indennità sostitutiva”.
1.3 – La ricorrente, come pacifico tra le parti, era stata assunta da in data 4.05.2015 – inizialmente con mansioni di Controparte_1
operatore di vendita e poi con mansioni di commerciale estero dal
1.09.2015 – venendo quindi impiegata in Spagna dalla seconda metà del 2015 per la creazione di una rete commerciale in tale Paese e, dal gennaio 2016, in via esclusiva presso la società NO neocostituita
PR AR CA (il cui amministratore unico era CP
, con cui aveva iniziato una relazione sentimentale e che
[...]
ricopriva la medesima carica anche in . Secondo Controparte_1
la prospettazione di parte ricorrente, presso tale società avrebbe svolto mansioni di tipo dirigenziale mentre, secondo l'appellata, mansioni coerenti con il livello di inquadramento assegnato (quadro A CCNL
Chimica). La società datrice di lavoro, resistente in primo grado, ha affermato che la lavoratrice era stata distaccata “di fatto” presso la
RO AR CA e tale asserzione, coerente con le allegazioni delle parti, non è nemmeno stata contestata dalla ricorrente che si è
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limitata ad evidenziare come il distacco non era stato formalizzato, né comunicato all e all'Inail (cfr. pag. 2 ricorso primo grado). CP_4
L'interesse della società datrice di lavoro era – pacificamente – quello di sviluppare gli affari nel mercato spagnolo, creando una rete commerciale che, una volta sviluppata – grazie all'attività della ricorrente – è stata gestita per il tramite di una società di diritto spagnolo, PR AR CA, presso cui la lavoratrice ha continuato a svolgere la sua attività lavorativa, pur rimanendo alle dipendenze della Sul punto le allegazioni delle Controparte_1
parti non presentano sostanziali differenze e anche la teste a Tes_1
riscontro, ha dichiarato: “Quando ho conosciuto la lei mi ha Pt_1
detto che era in Spagna per coadiuvare a sviluppare il CP
mercato in quel luogo”. Attesi il non contestato interesse di
[...]
di sviluppare la commercializzazione dei propri prodotti CP_1
nel mercato spagnolo tramite la PR AR CA e la concreta adibizione della ricorrente, dipendente di ad un Controparte_1
ruolo di coordinamento e responsabilità nella gestione di tale società NO (al netto della controversa riconducibilità delle mansioni al livello di quadro o a quello dirigenziale), deve convenirsi con l'odierna appellante incidentale circa la sussistenza di un distacco non formalizzato per iscritto. Peraltro, parte ricorrente non ha mai rivendicato la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di
PR AR CA, non ha mai contestato che tale società fosse un soggetto giuridico distinto da (per quanto Controparte_1
avessero lo stesso amministratore unico), né ha chiesto l'accertamento dell'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro o di una condizione di codatorialità (che, comunque, avrebbe richiesto la presenza in giudizio di entrambe le società del gruppo – cfr. Cass. n.
6664 del 07/03/2019).
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1.4 – Tanto premesso, prima dell'adozione del provvedimento di licenziamento, in data 29.04.2019, l'amministratore unico di
[...]
e di PR AR CA ha inviato una comunicazione CP_1
mail alla ricorrente e al sig. , dipendente della società NO, Per_1
annunciando che avrebbe sostituito in PR AR Per_1 Pt_1
CA e gli sarebbe stato assegnato il ruolo di direttore generale;
nel contempo, atteso il prospettato interesse a sviluppare gli affari anche nel mercato inglese, la ricorrente avrebbe dovuto operare a Londra sino alla fine dell'anno per analizzare il mercato, realizzare un report approfondito e un business plan per poter prendere le decisioni corrette per entrare nel mercato inglese. A fronte del dichiarato rifiuto della lavoratrice di operare nel RE UN, è stata quindi assunta l'iniziativa di recedere dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo con la missiva già richiamata.
1.5 – Una volta qualificata in termini di distacco la collocazione lavorativa della ricorrente presso PR AR CA, quanto espresso nella missiva di licenziamento va inteso nel senso che, cessata la possibilità di utilizzarne la prestazione lavorativa presso la società NO - per aver quest'ultima deciso di gestire con risorse interne le mansioni in precedenza svolte dalla lavoratrice (che non era sua dipendente) - la società datrice di lavoro aveva deciso di impiegarla nell'attività di sviluppo del mercato nel RE UN ma, prendendo atto del rifiuto espresso dalla lavoratrice, e constatata l'impossibilità di collocarla in altre mansioni presso la sede di
Castelfranco Veneto, ha ritenuto di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Nella sentenza gravata si nega l'effettività del motivo posto a base del recesso in quanto “la riorganizzazione dichiarata consiste nella mera avvenuta sostituzione della lavoratrice licenziata con altro
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lavoratore” e si sostiene che “è artificiosa la attribuzione delle decisioni a quale A.D. della PR NO invece che a CP
quale A.D. della PR italiana in quanto, essendo CP
entrambe le società gestite esclusivamente dal solo , il Controparte_3
licenziamento è derivato dall'unica decisione assunta da CP
e consistente nella sostituzione la con in
[...] Pt_1 Per_1
assenza di riorganizzazione alcuna”. Il Tribunale, nella sostanza, giudica insussistente il motivo oggettivo valutando come effimera la riorganizzazione di PR AR CA e inesistente la soppressione del posto di lavoro in precedenza occupato dalla ricorrente presso tale società, focalizzando quindi l'attenzione sulla società NO e sulla – apparente – modifica organizzativa della stessa, nonostante la lavoratrice fosse dipendente della PR italiana e il motivo oggettivo del licenziamento dovesse essere valutato con riferimento a quest'ultima. Come già rilevato, infatti, non
è stato richiesto alcun accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della PR NO (non evocata in giudizio), né si è dedotto, argomentato e richiesto in merito all'eventuale sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.
1.6 – Fatta questa premessa, si rileva che in base a quanto affermato dal giudice di legittimità “In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore distaccato presso un terzo, gli elementi costitutivi del giustificato motivo oggettivo devono essere verificati con riferimento all'ambito aziendale del datore di lavoro distaccante, sul quale ricade anche l'onere di provare, con riguardo all'organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento,
l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore e mansioni diverse da quelle che prima svolgeva, con la conseguenza che non è sufficiente
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ad integrare il giustificato motivo oggettivo di licenziamento la mera cessazione dell'interesse al distacco o la soppressione del posto presso il terzo distaccato” (Cass. sez. lav., n. 5403 del 05/03/2010; richiamata anche dalla successiva Cass. sez. lav., n. 5996 del 28/02/2019).
Nel caso di specie la PR AR CA ha deciso di gestire con risorse interne le mansioni e le attività che erano state sino ad allora affidate alla lavoratrice ivi distaccata, assegnandole ad un proprio dipendente cui è stato, inoltre, assegnato il ruolo di direttore generale, con l'attribuzione di poteri di firma e di rappresentanza esterna che l'appellante non aveva mai avuto (la maggior ampiezza dei poteri del emerge dalle dichiarazioni testimoniali laddove si afferma che Per_1
quando lavorava presso la PR NO “solo era Pt_1 CP
autorizzato a firmare contratti ed effettuare pagamenti di qualunque importo” e che “ ha invece facoltà di firma su spese e Per_1
pagamenti; ha la firma depositata in banca per gli assegni;
la Per_1
non l'aveva” – teste – nonché dal doc. 1 da Pt_1 Tes_2 CP_1
cui si evince la qualifica di procuratore della società in capo al;
Per_1
qualifica che la ricorrente non ha mai avuto).
Nel contempo, dalla lettura della mail del 29.04.2019, si evince che avesse perso interesse al distacco della ricorrente Controparte_1
presso PR AR CA atteso il rappresentato preminente interesse ad impiegarla in attività funzionali a sviluppare gli affari nel marcato del RE UN: “per tutto Giugno e Luglio starai a Londra fino a fine anno per frequentare una scuola d'inglese full-time, come tu stessa avevi desiderio di fare, e per tutto il mese di Agosto andrai in ferie per godere del meritato riposo;
- dal 1° Settembre sarai nuovamente a Londra fino a fine anno per frequentare una scuola
d'inglese part-time e nell'altra mezza giornata ti dedicherai ad analizzare il mercato delle Farmacie fino ad arrivare alla
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realizzazione di un report approfondito fino ai minimi dettagli ed a un business plan per consentirci di prendere le decisioni corrette per entrare nel mercato inglese […] procederemo comunque con il programma stabilito per poiché studiare il mercato inglese è, a Pt_1
questo punto, prioritario per noi (il programma è già slittato di un anno!)”.
Venuta meno l'esigenza della società NO di servirsi delle prestazioni lavorative della ricorrente ivi distaccata (avendo deciso di affidarne le mansioni a personale interno) e venuto meno, altresì,
l'interesse al distacco da parte della società datrice di lavoro distaccante, quest'ultima doveva verificare la possibilità di assegnare la lavoratrice ad altre mansioni ed è ciò che ha fatto.
In prima battuta ha previsto di affidarle l'incarico di studiare il mercato inglese;
un'attività simile a quella che aveva svolto all'inizio dell'esperienza lavorativa in Spagna. Sul punto la sentenza di primo grado ha sostenuto che la società datrice di lavoro avrebbe disposto un trasferimento illegittimo in quanto a Londra neppure era presente una sede lavorativa a cui adibirla e la rimozione dalla Spagna era stata disposta con evidenti caratteri di definitività, pur in assenza di una seria prospettiva lavorativa nel RE UN. In realtà, la formale sede di lavoro della ricorrente è sempre stata a Castelfranco Veneto atteso che in Spagna la società datrice di lavoro non aveva alcuna sede (la lavoratrice era stata distaccata presso la PR AR CA, rimanendo dipendente della PR italiana), come si evince anche dalla lettura dei cedolini paga, e al termine del distacco, mantenendo la sede di lavoro a Castelfranco Veneto, avrebbe dovuto lavorare in trasferta a Londra per alcuni mesi. Dalla mail del 29.04.2019 tale circostanza è chiaramente evincibile laddove si fa riferimento ad un impegno sino alla fine dell'anno 2019 (dunque temporaneo) e
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specificamente finalizzato allo studio del mercato inglese e alla redazione di un business plan ritenuto necessario per poter operare in tale nuovo mercato. Neppure si può ritenere che la società datrice di lavoro non avesse un reale interesse ad operare nel RE UN e ciò per un duplice ordine di motivi: a) l'idea di espandere l'attività nel mercato inglese era nota da tempo alla ricorrente che, sino a pochi mesi prima del licenziamento, aveva manifestato interesse a riguardo
(cfr. doc. 10, 13) e aveva frequentato anche diversi corsi per imparare la lingua inglese come documentato in atti;
b) dopo il rifiuto della ricorrente la società ha comunque cercato di perseguire l'iniziativa nel
RE UN affidando l'incarico ad un'altra dipendente (anche se ha poi rinunciato) e se è vero che tale iniziativa non è stata più coltivata nel 2020, questa circostanza appare scarsamente significativa atteso che le iniziative economiche, in generale, hanno notoriamente subito una pesante contrazione con l'inizio dell'emergenza pandemica da
Covid 19.
Preso, quindi, atto della indisponibilità della ricorrente a svolgere questo incarico nel RE UN (che, pur non essendo coerente con il livello di inquadramento medio tempore conseguito – quadro A1 – era comunque compatibile con il bagaglio e l'esperienza professionale della stessa, che già si era occupata dello sviluppo degli affari in un paese straniero – la Spagna – quando non aveva Controparte_1
ancora una rete commerciale in tale paese), la società ha ritenuto di interrompere il rapporto di lavoro non rinvenendo altre posizione lavorative in cui poterla utilmente collocare. A tal proposito, per fornire prova del fatto negativo, la società ha dimesso in giudizio il
LUL e indicato i dipendenti assunti dopo il licenziamento della ricorrente sino al maggio 2020, producendo anche i contratti di assunzione da cui si evince la loro adibizione a mansioni del tutto
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estranee al bagaglio professionale della ricorrente, inerente al settore commerciale. Peraltro, anche la stessa ricorrente non è stata in grado di indicare quali posizioni lavorative disponibili avrebbe potuto ricoprire. La Suprema Corte, sull'onere della prova in materia di repêchage ha chiarito che “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sebbene non sussista un onere del lavoratore di indicare quali siano i posti disponibili in azienda ai fini del
"repêchage", gravando la prova della impossibilità di ricollocamento sul datore di lavoro, una volta accertata, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, tale impossibilità, la mancanza di allegazioni del lavoratore circa l'esistenza di una posizione lavorativa disponibile vale a corroborare il descritto quadro probatorio” (Cass. sez. lav., n. 12794 del 23/05/2018). Inoltre, è stato condivisibilmente affermato che “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo datoriale di repêchage, anche ai sensi del novellato art. 2103, comma 2, c.c., è limitato alla ricollocazione in mansioni inferiori compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore è dotato al momento del licenziamento e che non necessitano di una specifica formazione” (Cass. sez. lav., n. 17036 del
20/06/2024). Neppure è sostenibile che l'obbligo di repêchage dovesse estendersi a tutte le società del gruppo: “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, solo la figura della
"codatorialità" ovvero la sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, impone che l'assolvimento dell'obbligo di "repechage" sia valutato in relazione a tutte le società del gruppo, pertanto, ai fini di tale estensione, non è sufficiente la mera deduzione dell'esistenza di un gruppo di imprese” (Cass. sez. lav., n. 11166 del 09/05/2018).
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1.7 – Alla luce delle considerazioni svolte, il licenziamento deve considerarsi legittimo. Non è stata oggetto di appello principale la statuizione di rigetto della domanda volta ad accertare la natura ritorsiva del recesso che, conseguentemente, è passata in giudicato.
2 – L'accoglimento dei primi due motivi di appello incidentale, determina l'assorbimento del terzo, così come del primo motivo di appello principale.
3 – Con il secondo motivo di appello principale parte ricorrente si duole del rigetto della domanda volta ad ottenere il riconoscimento della qualifica dirigenziale e la conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive connesse.
3.1 – Il motivo è infondato. Come già correttamente rilevato dal giudice di prime cure sulla base delle emergenze istruttorie, la ricorrente aveva certamente mansioni di coordinamento e implicanti poteri di iniziativa con un significativo margine di autonomia nell'ambito della società NO ove prestava attività lavorativa
(tanto da avere come unico superiore gerarchico l'amministratore e legale rappresentante della società), ma il potere decisionale in materia di assunzioni, licenziamenti, aumenti stipendiali, pagamenti, gestione del conto bancario, stipula di contratti è sempre rimasto in capo all'amministratore. La ricorrente poteva certamente formulare proposte, assumere iniziative, prospettare soluzioni, ma erano comunque necessari l'assenso e la firma del legale rappresentante.
Il teste ha dichiarato: «Delle assunzioni si occupava la Tes_2 Pt_1
ma l'ultimo colloquio era sempre con;
anche adesso è così, CP
l'ultimo colloquio lo fa;
però ora può firmare i CP Per_1
contratti, ma l'ultimo colloquio lo fa sempre ». Il teste di parte CP
ricorrente ha confermato la circostanza, dichiarando che: Pt_2
«lei decideva chi licenziare e parlava con perché era lui a CP
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firmare»; dichiarazione da cui si ricava che, alla fine, era a CP
decidere. In merito alle decisioni circa scelte strategiche in materia di investimenti e in grado di incidere sull'andamento aziendale, il teste consulente del lavoro e finanziario della PR CA, ha Tes_2
dichiarato: «la distribuzione si fa solo attraverso le farmacie, la strategia la detta PR Italia». Il medesimo teste ha poi affermato:
“solo era autorizzato a firmare contratti e ad effettuare CP
pagamenti; di qualunque importo;
un mutamento di questa regola si sarebbe potuto fare solo con un notaio in Spagna. La poteva Pt_1
proporre aumenti salariali, ma solo poteva disporli”. CP
Le mansioni svolte appaiono, quindi, riconducibili alla categoria dei quadri A atteso che, in base alla declaratoria del CCNL sub doc. 21 ric. (Declaratorie categorie e figure professionali settori chimico, chimico-farmaceutico e fibre chimiche): “Appartengono a questa categoria le posizioni di lavoro con la qualifica di quadro preposte ad importanti settori di attività aziendale e che richiedono: - conoscenza
e competenze interdisciplinari per svolgere mansioni per le quali necessita capacità gestionale integrata;
- esperienza gestionale integrata e/o diversificata in più discipline;
- autonomia decisionale nell'ambito delle politiche aziendali con obiettivi di carattere generale ed in relazione alle caratteristiche dell'azienda, anche di tipo internazionale;
- responsabilità rilevanti per l'impresa che comportano l'assunzione di decisioni integrate con più aree funzionali
e la gestione di risorse aziendali. Eventuale: - supervisione, sviluppo, coordinamento di collaboratori;
- gestione attività di articolati gruppi di progetto.”. Tra le esemplificazioni si rinviene: “Group product manager/Business manager (Q) - Esamina le opportunità e le alternative di presenza commerciale sui diversi mercati/aree per i prodotti di propria competenza in relazione alla tipologia e
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dimensione di business nonché ai canali di vendita. - Garantisce e coordina la realizzazione delle analisi e delle ricerche di mercato formulando previsioni di lungo/medio periodo della domanda e dell'offerta. - Identifica le potenzialità di vendita, è responsabile della stesura del relativo budget, definisce e propone obiettivi annuali di posizionamento sul mercato assicurando un'efficace attività di comunicazione, predisponendo il materiale promozionale e garantendo il supporto alla forza vendita. - Collabora con le diverse funzioni aziendali preposte nella definizione delle caratteristiche, struttura, livello di qualità di nuovi prodotti. - Mantiene contatti e garantisce la visibilità dell'azienda presso società ed opinion leader. -
Supervisiona e coordina l'attività di più product manager o altre risorse - È responsabile della gestione del budget pubblicitario e promozionale”.
4 – Infondato è anche il terzo motivo d'appello principale.
4.1 – L'appellante sostiene che dopo il riconoscimento di un primo superminimo di Euro 1.070,52, le sarebbe stato assegnato un ulteriore superminimo di Euro 2.120 da intendersi in aggiunta al precedente. La doglianza è manifestamente infondata. Con una prima lettera dell'1.02.2016 si era affermato: “con decorrenza 1 febbraio 2016 sarà inquadrata al livello A1 … Inoltre dal 1 febbraio 2016 le verranno corrisposti euro 1070,52 lordi mensili a titolo di Elemento Assorbibile su futuri aumenti contrattuali”. Con successiva lettera del 31.12.2016 si è poi previsto: “la presente per informarla che, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'aumento a lei riconosciuto a titolo di Elemento
Assorbibile su futuri aumenti contrattuali sarà pari ad euro 2123,00 mensili”. È del tutto evidente che la società ha deciso non di aggiungere un secondo superminimo ma di modificare in aumento quello già stabilito con la precedente lettera dell'1.02.2016. Non a
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caso, infatti, si fa riferimento all'aumento già riconosciuto che, dal gennaio 2017 sarebbe stato aumentato ad Euro 2.123 mensili.
4.2 – Parimenti infondata la pretesa di ottenere un'indennità di trasferimento pari alla somma prevista dall'art. 20 CCNL per ciascun mese in cui è stata impiegata in Spagna. Non solo, per quanto già visto, la disposizione è inapplicabile non venendo in rilievo un trasferimento in senso proprio ma, in via assorbente, si rileva come sia errata l'interpretazione prospettata della norma contrattual-collettiva che, a ben vedere, si riferisce ad una indennità una tantum da corrispondersi in occasione di un trasferimento (peraltro di importo diverso a seconda che il trasferimento avvenga o meno con la famiglia al seguito). La norma prevede, infatti, “Inoltre gli deve essere corrisposta, quando si trasferisca solo, una indennità di trasferimento commisurata alla metà della normale retribuzione mensile (paga o stipendio che andrà - in via normale - a percepire nella nuova residenza); quando invece si trasferisca con famiglia, detta indennità
è commisurata a un'intera retribuzione normale mensile”. Il tenore letterale lascia intendere che si tratti di una singola erogazione legata allo spostamento del lavoratore e volta a sostenere i costi connessi.
5 – In conclusione, va rigettato l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, a parziale riforma della sentenza di primo grado, vanno rigettate integralmente le domande svolte con il ricorso di primo grado. Ne consegue l'ordine di restituzione di quanto versato dalla società in esecuzione della sentenza di primo grado (Euro
57.897,70 netti a titolo di indennità risarcitoria ed Euro 13.084,60 a titolo di spese legali, come documentato), oltre agli interessi legali dalla data di pagamento al saldo. Le spese di lite di entrambi i gradi vengono poste a carico di parte appellante principale e vengono liquidate come in dispositivo.
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Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- Rigetta l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, a parziale riforma della sentenza di primo grado, rigetta integralmente le domande svolte con il ricorso di primo grado;
- Ordina la restituzione delle somme pagate da Controparte_1
[... in esecuzione della sentenza di primo grado nella misura pari ad Euro 57.897,70 netti a titolo di indennità risarcitoria e di
Euro 13.084, 60 a titolo di spese legali, oltre agli interessi legali dalla data di pagamento al saldo;
- Condanna parte appellante principale al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 9.257 per il giudizio di primo grado, ed Euro 6.946 per il grado d'appello, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a
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titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 30.01.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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