Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 29/05/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01721/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00680/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 680 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Piazza, Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. n°-OMISSIS-, notificata in data 12 febbraio 2024, con cui l’amministrazione resistente ha negato il trasferimento della ricorrente presso il -OMISSIS-;
- del parere negativo espresso con nota prot. n°-OMISSIS-, conosciuto in parte a seguito di riscontro di istanza d'accesso ai documenti in data 22 febbraio 2024;
nonché, per l’accertamento ex art. 116, co. 2, c.p.a.
del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza d'accesso ai documenti formulata dalla ricorrente in data 7 marzo 2024 e volta ad ottenere il rilascio integrale del parere reso dal -OMISSIS- in data 25 gennaio 2024.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 13/6/2024:
per l’annullamento
- della nota prot. n°-OMISSIS-, notificata in data 12 febbraio 2024, con cui l’amministrazione resistente ha negato il trasferimento della ricorrente presso il -OMISSIS-;
- del parere negativo espresso con nota prot. n°-OMISSIS-;
atti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio e gravati di ulteriori motivi a seguito del riscontro all’istanza d’accesso ai documenti in data 22 febbraio 2024, avvenuto in data 18 aprile 2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna ricorrente è un’appartenente alla Polizia di Stato che, dopo il completamento del corso di “ Operatore addetto alla dattiloscopia ” ha chiesto di essere assegnata presso il -OMISSIS-.
A seguito di parere negativo reso dal Questore, con il provvedimento impugnato l’Amministrazione resistente ha disposto l’assegnazione di parte ricorrente presso -OMISSIS-, dove attualmente presta servizio.
Il parere contestato risulta essere motivato sulla scorta di una serie di precedenti penali a carico di parenti entro il quarto grado della ricorrente.
Unitamente alla prefata azione di annullamento è stata altresì formulata domanda di accesso ai sensi dell’art. 116, co. 2, del codice di rito amministrativo, al fine di avere conoscenza integrale del parere in commento.
Il ricorso è affidato alle seguenti censure:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 – 8 – 10 bis l.241/1990. Violazione dell’art. 97 Cost. ed eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Con la prima censura parte ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti gravati per effetto della mancata comunicazione di avvio del procedimento ovvero del preavviso di rigetto, da cui sarebbe derivata la mancata partecipazione procedimentale alla determinazione di trasferimento avversata.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art.55 del d.P.R. 335/1982. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per carenza di motivazione, per travisamento dei fatti, per difetto di presupposto e di istruttoria .
Con la seconda doglianza parte ricorrente lamenta che l’amministrazione resistente avrebbe negato il trasferimento chiesto in ragione di alcuni suoi-OMISSIS-, senza tuttavia specificare in alcun modo le presunte criticità.
Secondo la prospettazione di parte, l’Amministrazione avrebbe dovuto congruamente motivare le ragioni per le quali i -OMISSIS-della ricorrente sarebbero stati idonei a renderne la sua figura offuscata da ombre tali da nuocere al prestigio dell'Amministrazione e alla stessa funzionalità dei compiti di istituto.
1.2. A seguito di ostensione da parte della p.a. degli atti chiesti con apposita istanza, parte ricorrente ha preso visione integrale del contenuto del parere negativo emesso dal -OMISSIS-, proponendo motivi aggiunti con cui ha contestato la: I) Violazione e falsa applicazione dell’art.55 del d.P.R. 335/1982. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per carenza di motivazione, per travisamento dei fatti, difetto di presupposto e di istruttoria .
Nello specifico, parte ricorrente contesta che i precedenti a carico dei parenti sarebbero molto risalenti nel tempo e afferenti a reati di scarso allarme sociale, tanto da essere irrilevanti ai fini di arrecare nocumento al prestigio dell’Amministrazione ovvero alla serenità lavorativa della ricorrente.
Peraltro, l’Amministrazione non avrebbe neppure menzionato dette circostanze negli atti avversati.
Da ultimo, nessuna valutazione sarebbe stata effettuata in ordine all’incarico svolto dalla ricorrente, con conseguente ulteriore difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente che ha chiesto il respingimento del gravame in quanto infondato.
3. All’udienza pubblica del 21 maggio 2025 la causa è passata in decisione.
4. Il Collegio deve anzitutto dichiarare la cessazione della materia del contendere per quanto concerne l’istanza ex art. 116, co. 2, c.p.a., presentata dalla parte ricorrente, tenuto conto che il parere negativo del -OMISSIS- risulta essere stato osteso in corso di causa, nella versione integrale e senza omissis chiesta dalla ricorrente con istanza di accesso del 7 marzo 2024, come dimostrato dall’impugnativa di tale atto con motivi aggiunti.
Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono infondati e non possono trovare accoglimento.
5. Per quanto attiene alla prima censura formulata con l’atto introduttivo del giudizio, il Collegio ritiene che, nell’ambito delle procedure di trasferimento all’esito di un corso di formazione, in capo all’Amministrazione resistente non residui alcun obbligo di comunicare l’avvio del procedimento ovvero il preavviso di rigetto, così come invece preteso da parte ricorrente, tenuto conto che la preferenza espressa dal dipendente costituisce mero atto di partecipazione del privato al procedimento di assegnazione presso una sede di servizio idonea all’esito della frequenza di un corso di formazione per il conseguimento di un determinato incarico professionale.
Nel valutare le istanze di trasferimento a domanda, l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel considerare situazioni potenzialmente foriere di incompatibilità ambientali e disservizi, potendo legittimamente negare il trasferimento ove ravvisi delle situazioni ostative riconducibili alla sede richiesta o, comunque, di contiguità territoriale con essa, non essendo contemplata alcuna comunicazione di avvio del procedimento ovvero di preavviso di rigetto nel caso in esame.
6. Il secondo motivo del ricorso principale può essere trattato congiuntamente alla doglianza proposta coi successivi motivi aggiunti.
Le censure non sono meritevoli di pregio.
Sul punto, il Collegio intende aderire a quanto già affermato in passato dalla giurisprudenza amministrativa che ha avuto modo di evidenziare come “ Nel valutare le istanze di trasferimento su domanda, l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel considerare situazioni potenzialmente foriere di incompatibilità ambientali e disservizi, potendo legittimamente negare il trasferimento anche in presenza di pendenze penali riguardanti familiari del richiedente, qualora i fatti contestati presentino elementi di collegamento con la sede richiesta o di contiguità territoriale con essa. Le esigenze di servizio hanno carattere prevalente rispetto alle situazioni familiari del dipendente, come si evince dall'uso della congiunzione "anche" nell'art. 55 D.P.R. 335/1982, che configura la valutazione delle esigenze familiari come successiva e subordinata ” (T.A.R. Lombardia, Milano, n. 1388/2021).
Nel caso in esame, il parere negativo del -OMISSIS- reca un corposo elenco di reati a carico dei familiari di parte ricorrente, residenti o nati a Palermo che, nella loro complessità, svelano una situazione per cui la scelta dell’Amministrazione di non assegnare l’odierna dipendente presso la -OMISSIS- non pare poter essere considerata manifestamente illogica e/o irragionevole.
Riguardo alla facoltà dell’Amministrazione resistente di vagliare, in via preventiva rispetto all’adozione del provvedimento di trasferimento, eventuali incompatibilità del dipendente legate al territorio, la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire come “ il Ministero dell'Interno ben può valutare se un'eventuale presenza del dipendente nella sede desiderata "nuoccia al prestigio dell'Amministrazione" (art. 55, co. 4, DPR 335/1982) - dato che sarebbe illogico e contrario al principio del buon andamento consentire il trasferimento a domanda per poi disporre un nuovo trasferimento d'ufficio per ragioni ambientali " (così si è espresso il Consiglio di Stato nell'ordinanza n. 331/2024 che, in questo giudizio, ha respinto l'appello cautelare del ricorrente, ordinanza che a sua volta ha richiamato il precedente di Cons. Stato, sez. II, 28.12.2021, n. 8683; sulla possibilità di negare il trasferimento per le stesse ragioni per le quali può essere disposto il trasferimento per incompatibilità ambientale, v. anche Cons. Stato, sez. IV, 27.7.2021, n. 5560) . Pertanto il trasferimento volontario in una determinata sede può essere rifiutato per le stesse ragioni per le quali può essere disposto d'ufficio un trasferimento per incompatibilità ambientale da una determinata sede. … Il diniego è dunque motivato dai numerosi precedenti penali a carico di diversi parenti e affini del sig. -OMISSIS-, tutti residenti a ..., a causa dei quali l'Amministrazione ha ritenuto potesse nuocere al proprio prestigio il trasferimento del richiedente… ” (T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 293/2025).
In altri e più chiari termini, la presenza di un cospicuo numero di-OMISSIS- o, comunque, orbitanti nella medesima provincia, che abbiano una serie cospicua di precedenti penali, non rende illogica la scelta dell’Amministrazione di assegnare la dipendente ad un reparto ubicato nella -OMISSIS-, al fine di tutelare il regolare svolgimento del servizio oltre che l’immagine del Corpo di Polizia, venendo in rilievo una motivazione adeguata e priva di vizi in punto di ragionevolezza.
7. Per tali ragioni, sull’istanza ex art. 116, co. 2, c.p.a., deve dichiararsi cessata la materia del contendere, mentre il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti in quanto infondati.
8. La peculiarità delle questioni trattate costituisce valida ragione per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
1) dichiara cessata la materia del contendere avuto riguardo all’istanza ex art. 116, co. 2, c.p.a.;
2) respinge il ricorso principale e i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e i soggetti legati a rapporti di parentela con la medesima.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Profili | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.