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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/06/2025, n. 2407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2407 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 6677/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6677/2022 del ruolo affari contenziosi civili promossa da
(c.f. e P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Cuzzetti, ed elettivamente Parte_2
domiciliata presso il suo studio sito in Brescia, Via Solferino n. 17,
ATTRICE
contro
(già (P.I: ) in persona del legale rappresentante pro CP_1 CP_2 P.IVA_2
tempore e P.I: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_3
entrambe rappresentate e difese dall'avv. Pierluigi Conti del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Roma, Via Cola di Rienzo, 212,
CONVENUTE
Oggetto: contratto di licenza d'uso.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “accertare e dichiarare che , per i titoli e le causali dedotte, è creditrice nei Pt_1
confronti di e di quali obbligate in solido o, in subordine della sola CP_3 CP_2
o, in ulteriore subordine, di ciascuna convenuta per la porzione di sua competenza, della CP_3
somma di € 107.531,41, eventualmente decurtata nella percentuale che il concordato non riconosce
ai creditori chirografari sull'importo ante concordato di € 31.321,98, o della diversa somma ritenuta
di giustizia, e condannarle al pagamento a favore della attrice, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 dalla
data di scadenza di ciascuna rata al saldo, ordinando anche lo svincolo delle somme poste in deposito
fiduciario, a norma dell'articolo 1, comma 65, L. 147/13, disposto dal Giudice Delegato nell'ambito
della procedura concordataria R.G.n. 69/2019 Trib. Milano, finalizzato a vincolare la somma ivi
depositata a garanzia del pagamento dei crediti contestati;
ciò fino a concorrenza del credito che
sarà riconosciuto a rigettare l'avversa domanda riconvenzionale;
condannare altresì Parte_1
le convenute, per le causali dedotte, alla corresponsione di una somma equitativamente determinata
ex art. 96 III Cpc;
in ogni caso, con vittoria di spese e onorari di causa.”.
Per le convenute: “In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva
di in virtù dell'assunzione da parte di in astratto dei debiti contestati da CP_2 CP_3
nel piano concordatario;
accertata e dichiarata, per le causali di cui in narrativa, la CP_2
nullità/inefficacia/ scioglimento/risoluzione del contratto di licenza di marchio stipulato tra le parti
in data 10.10.2012 con effetto sin dal mese di marzo 2017 per impossibilità sopravvenuta della causa
e della prestazione contrattuale, ovvero in subordine per inadempimento della ai propri Pt_1
obblighi contrattuali;
rigettare integralmente le avverse domande in quanto infondate per i motivi
esposti nei propri scritti difensivi. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare, per le causali di cui
in narrativa, la nullità/inefficacia/ scioglimento/risoluzione del contratto di licenza di marchio
stipulato tra le parti in data 10.10.2012 con effetto sin dal mese di marzo 2017 per impossibilità
sopravvenuta della causa e della prestazione contrattuale, ovvero in subordine per inadempimento
della ai propri obblighi contrattuali, per i motivi esposti nei propri scritti difensivi;
Pt_1
accertare e dichiarare, per le causali di cui ai propri scritti difensivi, che l'importo di Euro 18.672,43 corrisposto da a in data 10.10.2018 risulta privo di causa e per l'effetto, condannare CP_2 Pt_1
in persona del legale rappresentante p.t. a restituire alla l'importo Parte_1 Controparte_3
di Euro 18.672,43 oltre rivalutazione ed interessi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di
causa.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la premesso di essere creditrice nei confronti Parte_1
di e di quali obbligate in solido, della somma di € 107.531,41, conveniva CP_2 CP_3
in giudizio, innanzi al Tribunale di Brescia, e chiedendo l'accertamento del CP_2 CP_3
predetto credito e la condanna delle stesse in solido o, in subordine della sola o, in ulteriore CP_3
subordine, di ciascuna convenuta per la porzione di competenza, al pagamento della predetta somma eventualmente decurtata della percentuale che il concordato non riconosca ai creditori chirografari sull'importo ante concordato di € 31.321,98, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 dalla data di scadenza di ciascuna rata al saldo. Chiedeva altresì la condanna delle convenute al risarcimento del danno da lite temeraria equitativamente determinato ex art. 96 3° co.
cpc. Con il favore delle spese.
A sostegno di tali pretese, l'attrice deduceva che:
- in data 10.10.2012 e stipulavano il contratto di Parte_1 Controparte_4
licenza d'uso (doc. 1), in forza del quale concedeva a l'utilizzo del marchio Pt_1 CP_4
per i servizi di spettacolo, discoteche, bar, ristorazione CP_2
- per tale concessione le parti prevedevano un corrispettivo annuo di € 25.000,00 (suddiviso in due rate di € 15.000,00 entro il 10 ottobre ed € 10.000,00 entro il 31 marzo), aggiornato automaticamente in base alle variazioni Istat ed oltre Iva.
- per effetto della successiva scissione parziale della datata 28.6.2018 (doc. 2), CP_4
quest'ultima comunicava che nel contratto oggetto di causa sarebbe subentrata la CP_2
odierna convenuta (visura doc. 40), come da pec del 15.11.2018 (doc. 3) con la quale veniva chiesta l'emissione delle fatture a carico della nuova società CP_2 - si adeguava a quanto richiesto (doc. 4), e la in data 23.11.18 corrispondeva Pt_1 CP_2
la rata in scadenza il 10 ottobre 2018, per un totale di € 18.672,43 (doc. 5);
- successivamente a tale versamento, a partire dal marzo 2019, sia sia CP_4 CP_2
restavano inadempienti al contratto e non riceveva più alcun pagamento. La
[...] Pt_1
fattura emessa il 12.3.2019, infatti, restava non saldata (doc. 38).
- in ottemperanza all'art. 12 comma 2 del contratto di licenza del marchio (doc. 1 a pag. 14),
esperiva nei confronti di entrambe le società tentativo di conciliazione innanzi alla Pt_1
Camera di Commercio di Brescia (doc. 6 e 7). Tuttavia, e ritualmente CP_4 CP_2
convocate, non si presentavano all'incontro di mediazione del 26.11.2019 (doc. 8).
- successivamente al tentativo di conciliazione, , quale creditrice di riceveva Pt_1 CP_2
avviso ai creditori ex art. 171, II, Lf della apertura, con provvedimento del 9.4.2020, della procedura di concordato preventivo di (doc. 9: procedura innanzi al Tribunale di CP_2
Milano n. 96/2019 r.g.c.p.).
- in data 12.06.2020 trasmetteva alla pec del concordato la propria dichiarazione di Pt_1
credito (doc. 10)
- l'ammontare complessivo dei canoni non corrisposti a favore di in forza del Parte_1
contratto di licenza di marchio oggetto di causa, ammontava ad € 107.531,41 già comprensivi di Iva.
- in particolare, € 31.321,98 si riferivano a canoni già maturati alla data del 16.10.2019 (data di presentazione del ricorso ex art. 161, VI, L.f.) e costituivano debito di antecedente al CP_2
concordato; la restante parte era un credito successivo che, come previsto ex lege, era dovuto nella misura del 100% (oltre interessi), in parte in quanto credito prededucibile nell'ambito della procedura concordataria ed in parte in quanto successivo all'omologa;
- la Relazione dei Commissari Giudiziali ai sensi dell'art. 172 L. Fall., (doc. 11) alla pag. 20
prevedeva che: “la proposta di concordato si caratterizza come prevedente la continuità dell'esercizio dell'impresa, prima da parte della società e poi dall' assuntore Supernova
S.p.A.”;
- assumeva a proprio carico, a far data dall'omologa, l'intero patrimonio, passivo e CP_3
attivo, della in concordato;
con la conseguenza che era succeduta, oltre che nel CP_2
debito, anche nella scrittura privata e nel contratto, fondanti il credito di;
Pt_1
- nell'ambito del concordato non risultava alcun provvedimento che prevedesse la liberazione del debitore CP_2
- l'elenco dei creditori ammessi al voto, allegato alla relazione dei Commissari (doc. 11), fin da subito prevedeva espressamente (a pag. 91 del doc. 11) il credito di per € Parte_1
31.322,00, con la ulteriore dicitura testuale “escluso il credito di 12.635,54 precisato come
maturato successivamente al 16.10.2019 perché ammesso in prededuzione”;
- successivamente, nell'ambito della procedura concordataria, l'assuntore CP_3
rimodulava la sua offerta, presentando la “Nuova proposta di assunzione” (doc. 12),
unitamente ad una memoria integrativa alla domanda di concordato preventivo, depositata nell'interesse sia di sia di datata 28.12.2020 (doc. 13); CP_2 CP_3
- ancora una volta, il debito nei confronti di risultava incluso i debiti assunti da Pt_1
CP_3
- anche l'“Integrazione alla relazione dei commissari giudiziali ai sensi dell'art. 172 l. fall.”
(doc. 15), redatta a fronte delle suddette Memoria Integrativa (doc. 13) e Nuova proposta di assunzione (doc. 12), evidenziava che il credito di era considerato tra le posizioni Pt_1
aperte da saldare;
- in data 17.2.21, si teneva l'adunanza dei creditori all'esito della quale il Tribunale dichiarava approvato il concordato e fissava l'udienza collegiale del 6.5.21 (doc. 20, trasmesso con pec del 25.3.21); seguiva l'omologa del concordato con provvedimento del 13.5.2021 (doc. 21,
trasmesso con pec del 3.6.21); - nonostante l'assunzione, nell'ambio del concordato, dell'obbligazione di pagamento di nei confronti di , il pagamento veniva negato;
CP_3 Pt_1
- i commissari, con la pec del 16.6.21 (ore 22:03), dunque già di tre giorni in ritardo sul termine per il pagamento (doc. 22) (previsto a trenta giorni dall'omologa datata 13.5.21, doc. 21),
comunicavano che “poiché il progetto di riparto è stato trasmesso all'organo commissariale
solo alle ore 21:40 del 15 giugno 2021 gli scriventi si riservano di formulare osservazioni ed
esprimere un parere (…), chiedendo –ai creditori- di formulare eventuali osservazioni entro
e non oltre il 18 giugno 2021”.
- in tale comunicazione, relativa al riparto dei debiti privilegiati e in prededuzione, il credito di veniva ancora riconosciuto come da corrispondersi in prededuzione (docc. 22 e 23; Pt_1
- tuttavia, il riparto indicava come dovuto in prededuzione il solo importo di € 12.635,54, ragion per cui l'attrice a mezzo del proprio legale trasmetteva le osservazioni relative al quantum
debeatur (doc. 24),
- seguiva la pec datata 2.7.2021, in cui, per la prima volta, nell'elenco dei creditori, il nome di compariva associato alla dicitura “Credito contestato - in corso di avvio giudizio di Pt_1
accertamento negativo del credito” (docc. 25 e 26).
- il credito non veniva mai stato contestato prima di tale comunicazione e l'unica comunicazione in merito ricevuta da era datata 11.4.2022, nell'imminenza Pt_1
dell'avvio della presente causa (doc. 27) e comunque contestata da con pec dell'11 Pt_1
maggio 2022 (doc. 36);
- con osservazioni del 16.7.21 (doc. 28) nuovamente segnalava alla procedura l'errore Pt_1
nella redazione del piano di pagamento dei creditori prededucibili, motivando ed illustrando le ragioni di;
Pt_1
- tuttavia, con pec del 22.7.21 veniva trasmesso il progetto di riparto, dove nuovamente il credito dell'attrice risultava escluso, con la medesima motivazione della natura contestata del credito (doc. 29); - successivamente i Commissari rilevavano espressamente l'erroneità del riparto e la sua non conformità al piano in relazione ad alcune posizioni creditorie, tra cui proprio quella di
(doc. 30); Pt_1
- con successivo parere del 28.7.21 (doc. 31 e 32) i Commissari rilevavano che a seguito della contestazione dell'esclusione dal riparto di alcuni creditori, e l' CP_2 CP_5
nell'accompagnatoria alla terza versione del piano di riparto, non avevano articolato in modo preciso i motivi dell'esclusione;
- a fronte di tale parere dei Commissari Giudiziali, il Giudice delegato emetteva il provvedimento (doc. 31), che disponeva di eseguire il riparto secondo il punto 4) del dispositivo decreto omologa e previa comunicazione PEC a tutti i creditori;
- nonostante l'evidente obbligazione di pagamento derivante dal contratto e riconosciuta in ogni fase della procedura concordataria, invocando il fatto che la “Nuova proposta di assunzione”
prevedeva il pagamento dei crediti “contestati” solo a fronte di un accertamento giudiziale, le convenute qualificavano il credito come contestato;
- tale condotta era connotata da mala fede e volontà di non adempiere un'obbligazione pacifica,
documentale e nota alle convenute;
- l'attrice contestava le circostanze sostenute da nella comunicazione del 11.4.2022, CP_2
trasmessa a mezzo del proprio legale, secondo cui, avendo il locale in via Messina 38 a Milano
cessato l'attività, il contratto era da considerarsi nullo;
contestava anche l'asserito inadempimento imputatole da relativo all'utilizzo del marchio da parte di altri CP_2
ristoranti; il contratto era per contro valido e vincolante tra le parti;
- l'attrice era pertanto creditrice delle seguenti somme: l'importo dei canoni già maturato alla data della presentazione della domanda di concordato del 16.10.2019, pari ad € 31.321,98, (se del caso nella percentuale prevista dal piano per il pagamento dei creditori chirografari) oltre interessi;
il credito in prededuzione per i canoni maturati successivamente, in pendenza della procedura fino all'omologa del 13.5.21, pari ad € 43.995,41 (rate di marzo 2020 per € 12.635,54, ottobre 2020 per € 18.686,43, marzo 2021 per € 12.673,44), nella misura del 100%,
come da proposta di concordato omologata, oltre interessi;
il credito maturato in forza delle rate scadute successivamente all'omologa, per un totale di € 32.214,02 (rate di ottobre 2021
per € 19.036,80 e di marzo 2022 per € 13.177,22);
- i predetti importi erano comprensivi di Iva e (alcuni di essi) rivalutati nella misura del 75%
dell'indice Istat contrattualmente previsto, come da conteggi doc. 39;
- gli interessi, stante la natura del credito, erano da quantificarsi ex D.lgs 231/2002 a far data dall'inadempimento o, al più, a decorrere dalla messa in mora datata 24.5.2019 (doc. 37).
Tutto ciò premesso, l'attrice rassegnava le proprie conclusioni come sopra meglio trascritte.
Si costituivano in giudizio le convenute e con unica comparsa di CP_2 CP_3
costituzione e risposta, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, sia in punto di fatto che in diritto.
Eccepivano in via preliminare il difetto di legittimazione di in via principale chiedevano CP_2
di accertare e dichiarare la nullità/inefficacia/ scioglimento/risoluzione del contratto di licenza di marchio stipulato tra le parti in data 10.10.2012 sin dal mese di marzo 2017 per impossibilità
sopravvenuta della causa e della prestazione contrattuale, o in subordine per inadempimento della agli obblighi contrattuali;
sempre in via principale chiedevano il rigetto della domanda. In Pt_1
via riconvenzionale chiedevano di accertare e dichiarare la nullità/inefficacia/
scioglimento/risoluzione del contratto di licenza di marchio stipulato tra le parti in data 10.10.2012
sin dal mese di marzo 2017 per impossibilità sopravvenuta della causa e della prestazione contrattuale;
accertare e dichiarare che l'importo di Euro 18.672,43 corrisposto da a CP_2 Pt_1
in data 10.10.2018 risultava privo di causa e per l'effetto Condannare in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t. a restituire alla l'importo di Euro 18.672,43 oltre Controparte_3
rivalutazione ed interessi. Con il favore delle spese.
In particolare, le convenute deducevano che:
- era proprietaria, sino al 5.07.18, del marchio denominato Controparte_4
registrato per la classe 25 inerente al settore della moda e della pelletteria e per la CP_2 classe 41 relativa, tra l'altro, a “servizi di educazione;
formazione; divertimento;
attività
sportive e culturali;
servizi di intrattenimento;
gestione discoteche;
servizi offerti dalle discoteche;
… servizi di club di ballo” (doc. 2 all.2).
- era proprietaria del marchio italiano consistente nella dicitura Parte_1 CP_2
(ancorché diversamente stilizzata) per contraddistinguere “servizi di istruzione, spettacolo,
discoteche, ludoteche” della classe 41 nonché “servizi di bar, ristorante, caffetteria, fastfood”
della classe 42 (doc. 2 all. 1).
- intendeva sponsorizzare, con il proprio marchio , un Controparte_4 CP_2
ristorante/discoteca/locale notturno ubicato a Milano, in Via Messina n. 38 sotto l'insegna
; CP_2
- il locale di Via Messina n. 38 era concesso in locazione dalla Beni alla società CP_6
AM s.r.l. la quale fino al mese di marzo 2017, gestiva un locale notturno presso l'Immobile,
attraverso una società di gestione cessionaria della relativa azienda – AR s.r.l.;
- con contratto di sponsorizzazione stipulato mediante scrittura privata del 29.07.2011, AM
si obbligava a mettere a disposizione di il veicolo pubblicitario costituito CP_4
dall'esercizio dell'attività svolta all'interno dell'Immobile di Via Messina n. 38, adottando il
Marchio quale sua insegna e segno distintivo (doc.3);
- il predetto contratto era sottoposto alla condizione sospensiva (art.13) che stipulasse CP_4
con un accordo in ordine all'utilizzo del Marchio in conformità a quanto Parte_1
previsto dal contratto stesso;
- la condizione si avverava con la stipula del contratto oggetto di causa tra e Pt_1 CP_4
tant'è che il contratto tra e AM veniva effettivamente eseguito fintanto che AM CP_4
manteneva la disponibilità dell'Immobile;
- in data 10.10.2012 e sottoscrivevano una scrittura privata ed una CP_4 Pt_1
convenzione relativa alla concessione di una licenza da parte di in favore di Pt_1 CP_4 con riferimento all'utilizzo del proprio marchio nel locale di Via Messina, 38 CP_2
Milano;
- l'art. 3 della predetta scrittura privata (doc.2) prevedeva che autorizza(sse) l'uso Pt_1
da parte di del Marchio registrato da al solo fine di sponsorizzare il locale CP_4 CP_4
notturno/ristorante/discoteca ubicato a Milano, Via Messina 38, di prossima apertura”;
- l'art. 6 della predetta scrittura privata prevedeva che si impegna a non concedere a Pt_1
terzi in licenza il marchio di nelle regioni della Lombardia e del Veneto, Pt_1
limitatamente ai servizi oggetto della presente convenzione, in assenza di una espressa autorizzazione da parte di;
CP_4
- in particolare, il contratto di licenza di marchio (doc. 2 all. 3) prevedeva espressamente che
“la licenza di utilizzo del marchio viene rilasciata per la prossima apertura e la gestione di un ristorante – discoteca – locale notturno denominato ubicato in Milano Via Messina CP_2
38 il quale verrà sponsorizzato dal ”; Parte_3
- l'art. 7 del Contratto di sponsorizzazione (tra AM e specificava che “presupposto CP_4
essenziale perché si sia determinata a stipulare” era l'esercizio dell'attività di CP_4
discoteca “nell'immobile di via Messina n. 38 di cui all'allegato contratto di locazione”;
- il 7 marzo 2017 la società Beni Stabili s.p.a. veniva reimmessa nel possesso dei locali di Via
Messina n. 38 per effetto dell'esecuzione di rilascio ottenuta nell'ambito del procedimento di sfratto per morosità dalla medesima promosso nei confronti del conduttore AM s.r.l.; con pec del 11.4.2017 la AR SR (società di gestione del locale) comunicava alla Swinger RL
che in data 7.3.2017 Beni Stabili spa veniva rimessa nel possesso dei locali di Via Messina
38 per effetto dell'ordinanza di rilascio;
- con pec del 1.9.2017 la preso atto della definitiva chiusura del locale, dichiarava la CP_4
risoluzione del contratto di sponsorizzazione, diffidando la AM dall'uso del marchio presso ulteriori locali (doc.5); CP_2 - nel mese di aprile 2017, concedeva in locazione alla società AR s.r.l. Controparte_7
il locale di Via Messina n. 38; con ulteriore pec del 4.5.2018, infatti, la AR RL informava di essersi fatta carico della rimozione sia dell'insegna che gli ulteriori segni distintivi recanti il marchio “ (doc.6); CP_2
- da marzo 2017, il locale, ove contrattualmente avrebbe dovuto essere sfruttato il marchio,
veniva definitivamente chiuso, con la conseguenza che da tale data la causa del contratto era senza dubbio venuta meno;
- nel luglio 2018, a seguito di scissione della la società Controparte_4 CP_2
acquisiva la titolarità del marchio subentrando nei contratti stipulati per
[...] CP_2
l'esercizio del ramo d'azienda (cfr. doc. 2 atto di citazione);
- eseguita la scissione tra e veniva erroneamente incluso nei rapporti ceduti il CP_4 CP_2
contratto con , atteso che il locale era ormai chiuso da oltre un anno;
Pt_1
- per errore, quindi, la corrispondeva a , con bonifico del 23.11.2018 (cfr. CP_2 Pt_1
doc. 5 atto di citazione) la rata con scadenza 10.10.2018 di € 18.672,43 (doc.8 – bonifico
Byblos/Skorpion) che non era in realtà dovuta;
- in data 14 febbraio 2020, depositava innanzi al Tribunale di Milano proposta di CP_2
concordato preventivo ex art. 160 l.fall., fondata su di un piano concordatario che, ai sensi dell'articolo 186-bis, l. fall., prevedeva la prosecuzione diretta dell'attività di impresa, sino alla data di adempimento della proposta e di completa esecuzione del piano di concordato:
- questi ultimi adempimenti avrebbero dovuto avvenire entro il novantesimo giorno successivo alla chiusura della procedura di concordato ex art. 181 l.fall., a seguito e per effetto dell'assunzione da parte della società " .r.l." (Assuntore), ex art. 160, co. 1, lett. Parte_4
b), l. fall., con trasferimento, quindi, in suo favore di tutte le attività (residue) della società
nonché dell'accollo liberatorio e del pagamento da parte della stessa CP_2 CP_3
delle passività, nella misura e con le modalità indicate nella domanda di concordato
[...]
(doc.10); - con decreto del 9 aprile 2020, il Tribunale di Milano ammetteva la Società alla Procedura di
Concordato;
- in data 28 dicembre 2020, depositava una modifica alla proposta di concordato, CP_2
in considerazione del mutato scenario economico determinato dalla pandemia da Covid-19,
nonché sulla scorta della nuova proposta di assunzione formulata dalla società CP_3
in data 23 dicembre 2020, la quale sostituiva integralmente la precedente proposta di
[...]
assunzione scaduta in data 31 dicembre 2020 (docc.11-12).
- con riferimento ai crediti in contestazione, tra cui quello di , l'assuntore Pt_1 CP_3
[...
in conseguenza dell'accollo liberatorio del passivo concordatario di si era CP_2
obbligato al relativo soddisfacimento, nelle misure indicate in sede di Proposta di Concordato
ed unicamente in caso di accertamento del relativo credito con provvedimento giudiziale passato in giudicato. Infatti, per i crediti in contestazione e/o in contenzioso, la proposta prevedeva espressamente che “l'estinzione del debito avverrà all'esito definitivo del relativo giudizio” (cfr. doc. 11 pagina 16);
- provvedeva a specificare le motivazioni sottese all'esclusione dal Piano di Riparto CP_2
rettificato e, con particolare riferimento a , nel confermare l'esclusione dal Piano di Pt_1
Riparto del credito sosteneva “si conferma l'esclusione dal Piano di Riparto del credito di €
31.322,00, in quanto non dovuto”;
- con provvedimento datato 18 marzo 2021 e comunicato alla Società in data 22 marzo 2021, il
Tribunale di Milano dichiarava approvato il concordato di ed autorizzava CP_2
l'esecuzione di detto concordato, disponendo che il legale rappresentante della società
(Assuntore) provvedesse ad effettuare i pagamenti in favore dei creditori Controparte_3
concorsuali, secondo la proposta e le previsioni di assunzione (doc.15), ed in data 13.5.2021
il Tribunale di Milano omologava il C.P. (doc. 16);
- in data 25 febbraio 2022 il Tribunale di Milano Sezione Fallimentare disponeva l'archiviazione della procedura N.R.G. 96/2019 (doc.17) - con contratto di cessione di ramo d'azienda la subentrava alla in Controparte_3 CP_2
tutti i rapporti, crediti e debiti concernenti l'esercizio dell'attività d'impresa sussistenti alla data del 4/3/2022 (doc. 18 – cessione ramo d'azienda / ; CP_2 CP_3
- con pec del 11.4.2022 (doc. 27 citazione) la contestava espressamente che , CP_2 Pt_1
in base all'art. 6 della scrittura privata, si era impegnata a non concedere a terzi il marchio nelle regioni Lombardia e Veneto e, per contro, risultava che il veniva usato CP_2 Pt_5
da altri ristoranti sia a Milano che in altri luoghi della Lombardia;
- a seguito della chiusura definitiva del locale di via Messina 38, la scrittura privata e l'allegato contratto di licenza dovevano intendersi sciolti per nullità, essendo venuto meno nel 2017 un loro requisito essenziale, ovvero per inadempimento di;
Pt_1
- di conseguenza, non aveva maturato alcun credito verso successivamente a Pt_1 CP_2
giugno 2017 (rectius a marzo 2017) e aveva diritto alla restituzione di quanto versato CP_2
erroneamente a nel 2018 (doc.19). Pt_1
Tutto ciò premesso, le convenute rassegnavano le proprie conclusioni come trascritte in epigrafe.
Alla prima udienza, il giudice concedeva alle parti termini ex art 183 VI co cpc per il deposito delle memorie di rito.
Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti, il
Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Con nota di precisazione delle conclusioni datata 21.1.2025parte convenuta dava atto del cambio di denominazione di in CP_2 CP_1
Con ordinanza del 24.1.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione e concedeva alle parti termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI
Eccezione Preliminare
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da è fondata e va accolta. CP_2 Invero, con l'omologa del concordato preventivo del 13.5.2021 (doc. 21 convenuta), l'assuntore ha assunto a proprio carico la totalità delle attività e delle passività concordatarie, con CP_3
liberazione della cedente ex art. 186, comma IV LF.
Alla pag. 6 del doc. 12, avente ad oggetto la nuova proposta di assunzione formulata da Supernova
spa, in relazione al concordato di si legge quanto di seguito: “1. Impegno di assunzione A CP_2
fronte del trasferimento della titolarità del totale delle attività (beni, diritti, azioni) di esistenti CP_2
al momento dell'omologazione del Concordato Preventivo ai sensi dell'art. 180 l.f. e non destinate
direttamente da al soddisfacimento dei creditori secondo il piano concordatario, l' CP_2 CP_5
si impegna all'assunzione integrale delle suddette attività, nello stato di consistenza e conservazione
a tale data, e del passivo concordatario (formato dai debiti prededuttivi e dai debiti concorsuali,
questi ultimi per come rimodulati ex art. 184 l.f.), con liberazione immediata del debitore, ai sensi
dell'art. 186, comma 4, l.f, e conseguentemente al pagamento di tutto il passivo concordatario
rimodulato per effetto della falcidia concordataria”.
Tale proposta è sottoscritta e non contestata, di talché è da reputarsi certamente valida ed efficace.
Nel documento di Relazione dei commissari Giudiziali ai sensi dell'art. 172 L. Fall., alla pag. 22,
punto 1) la clausola di impegno sopra riportata è ripetuta nei medesimi termini, come pure nel contenuto del documento di Integrazione alla relazione dei commissari Giudiziali ai sensi dell'art. 172 L.Fall, (docc. 11 e 15).
Il concordato preventivo in continuità aziendale con assuntore è stato omologato in data 13.5.2021.
A seguito di omologa, lo stesso è divenuto definitivo, posto che non è stato impugnato a mezzo reclamo nei termini previsti dalla legge ex artt. 183 e 131 l.Fall., con la conseguenza che le prescrizioni ivi rassegnate si sono ampiamente cristallizzate.
La domanda proposta da con l'instaurazione del presente giudizio di merito, datata Parte_1
10.6.2022 è temporalmente successiva al passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato. A tanto si aggiunga che in sede di concordato, con riferimento ai crediti in contestazione, tra cui quello della società l'assuntore in conseguenza dell'accollo liberatorio Parte_1 CP_3
del passivo concordatario di si è obbligato al relativo soddisfacimento, nelle misure indicate CP_2
in sede di Proposta di Concordato ed unicamente in caso di accertamento del relativo credito con provvedimento giudiziale passato in giudicato. Infatti, per i crediti in contestazione e/o in contenzioso, la proposta prevede espressamente che “l'estinzione del debito avverrà all'esito
definitivo del relativo giudizio” (cfr. docc.11-12).
La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che all'assuntore del concordato fallimentare può essere attribuita la qualifica di successore a titolo particolare del fallito nella sola ipotesi in cui vi sia stato il suo subingresso nelle singole posizioni debitorie con la contestuale liberazione del debitore originario, come avvenuto nel caso in esame. La Corte di Cassazione, ha peraltro precisato che solo in mancanza di detta coeva liberazione l'assuntore non succede al debitore originario nella titolarità
passiva del rapporto obbligatorio (Cass. 24263/2010).
Deve pertanto ritenersi che unico soggetto legittimato a resistere nel presente giudizio è la società
CP_3
Non vale a smentire tale conclusione quanto si legge ai punti i) e ii) della nuova proposta di concordato (doc. 12), nella parte in cui si prevede che “ provvederà quale delegata di CP_2
pagamento dell'Assuntore in virtù della presente Nuova Proposta di Assunzione al pagamento, per
conto di , entro 30 giorni dall'omologazione del Concordato Preventivo, (a) dei debiti CP_3
prededucibili individuati e certi […], b) di tutti o parte dei debiti privilegiati individuati e certi […]”
e che “in caso residuino le successive clausole posto che provvederà quale delegata di CP_2
pagamento dell'assuntore”.
Invero, tali clausole intendono inquadrare la posizione di quale semplice delegata al CP_2
pagamento, non già quale titolare (di un debito ormai ceduto) e, quindi non coobbligata in solito,
dovendosi per lo più ritenere che essa possa essere ritenuta quale semplice mandataria dell'Assuntrice
supernova, che rimane l'unica obbligata al pagamento. Neppure vale a far venir meno la titolarità del rapporto in capo all' l'assunto Controparte_8
attoreo secondo cui il credito azionato nel presente giudizio si fonda sul contratto di licenza d'uso del
10.10.2012 (doc. 1) intercorso tra e , alla quale, per Parte_1 Controparte_4
effetto della successiva scissione parziale della datata 28.6.2018 (doc. 2) è subentrata la CP_4
CP_2
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva in capo a CP_2
Merito
Venendo al merito, si osserva quanto di seguito.
A fronte della domanda di pagamento del credito formulata dall'attore la convenuta ha CP_3
formulato varie difese e, in particolare:
1) nullità del contratto di licenza d'uso per il venir meno della causa dello stesso;
2) risoluzione del contratto di licenza d'uso per impossibilità sopravvenuta;
3) risoluzione del contratto di licenza d'uso per inadempimento della;
Pt_1
Le predette questioni vanno esaminate singolarmente.
Nullità del contratto di licenza d'uso per il venir meno della causa dello stesso.
Preliminarmente è opportuno precisare che il contratto di licenza di marchio di cui si discute, è stato sottoscritto il 10.10.2012 (doc. 1) tra e , alla quale, per Parte_1 Controparte_4
effetto della successiva scissione parziale della datata 28.6.2018 (doc. 2) è subentrata la CP_4
CP_2
Tale contratto si compone nello specifico di più documenti: Scrittura privata, allegati e Contratto di licenza di marchio.
Parte convenuta sostiene che la causa del contratto sarebbe venuta meno a decorrere da marzo 2017,
data di definitiva chiusura del locale di Via Messina n. 38; da ciò la nullità del contratto, in quanto mancante di uno dei requisiti essenziali.
L'assunto è infondato e deve essere rigettato. Anzitutto, occorre rammentare che le nullità contrattuali hanno carattere tipico e attengono al momento genetico del vincolo, determinando la radicale inefficacia del contratto, e cioè la sua inidoneità ab origine a produrre effetti giuridici.
Ciò premesso, si osserva che tale radicale inefficacia per mancanza di causa del contratto non si è
verificata nel caso in esame.
Invero, il contratto di licenza di marchio di cui si discute, in quanto contratto atipico, rispondeva concretamente agli interessi speculari delle parti, quello della licenziataria, di usufruire del marchio per le proprie esigenze commerciali, quello della concedente, di riscuotere il relativo corrispettivo, è
stato eseguito dalle parti sin dal momento della sottoscrizione, avvenuta in data 10.10.2012, fino,
quantomeno, al marzo del 2017 (come prospettato dalla parte convenuta).
L'interesse sotteso al negozio era certamente meritevole di tutela ex art. 1322 secondo comma c.c..
Difetta pertanto il presupposto dell'assenza ab origine del requisito essenziale della causa (inteso,
nell'accezione ormai consolidata, quale giustificazione economico – individuale) che la convenuta invoca a sostegno dell'asserita nullità contrattuale.
Neppure la parte convenuta ha dedotto altri profili tipici a sostegno della domanda di nullità.
La stessa prospetta, piuttosto, che il venir meno della causa contrattuale sia sopravvenuto, ovvero a decorrere dal periodo di marzo 2017; in tal caso esso afferirebbe al più al rapporto negoziale e, quindi,
al momento funzionale del contratto.
Tale accertamento (del venir meno della causa, come prospettato dalla convenuta) deve essere tuttavia ricondotto al rapporto sinallagmatico che più ha a che vedere con la domanda di risoluzione contrattuale e, pertanto, verrà esaminato nel prosieguo.
Domanda di risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto di licenza d'uso.
Parte convenuta sostiene che il contratto di licenza d'uso oggetto di causa si sarebbe risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione a decorrere da marzo 2017, data di definitiva chiusura del locale di Via Messina n. 38, al cui esercizio l'insegna , oggetto del marchio concesso, CP_2
era funzionale. La disciplina di riferimento è dettata in particolare dalle norme ex art. 1463 c.c. e 1256 cc, le quali dispongono:
- art. 1463 c.c.: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la
sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione,
e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione
dell'indebito”;
- art. 1256 c.c.: “L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore,
la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché
essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia, l'obbligazione si
estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o
alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la
prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”.
La fattispecie di impossibilità sopravvenuta invocata attiene specificamente alla causa del contratto e, al venir meno della stessa (per ragioni sopravvenute), con la conseguenza che il contratto non può
avere più alcuna funzione.
Ritiene il Tribunale che il caso in esame sia al di fuori del perimetro dettato da tale fattispecie.
Ciò in quanto non può essere accolta la tesi del convenuto secondo la quale la destinazione del marchio oggetto di licenza al locale di Via Messina n. 38 (poi definitivamente chiuso nel marzo 2017)
costituisca causa del contratto.
Invero, alla luce delle clausole complessive che connotano sia la scrittura privata di regolamentazione dei rapporti tra e (alla quale è poi subentrata la in data 28.6.2018, doc. Pt_1 CP_4 CP_2
2), sia il contratto di licenza di marchio, il Giudice ritiene che la funzione del contratto oggetto di causa non sia necessariamente collegata alla ubicazione dell'utilizzo di detto marchio, in particolare,
presso il locale sito in Milano alla via Messina n. 38.
La correlazione al locale in via Messina 38 a (MI) non può essere considerata un elemento essenziale,
avendo le parti espressamente previsto la facoltà per di trasferire il proprio locale in altro CP_4 luogo all'interno del territorio di Milano, oltre a prevedere in contratto, dopo il 10.10.2019, facoltà di recesso libero con sei mesi di preavviso.
Invero, nel corpo della scrittura privata (alla clausola 3) e nel contratto (alla clausola 5.3) si legge in particolare quanto di seguito (doc. 2):
- clausola 3: “Resta inteso che, qualora per circostanze esterne ed indipendenti alla volontà di
quest'ultima non potesse più liberamente disporre del locale ubicato in Via Messina CP_4
n. 38, Milano, sarà fatta salva la facoltà per di trasferire il proprio locale in altro CP_4
luogo all'interno del territorio di Milano, dandone previa comunicazione via lettera
raccomandata a ”; Pt_1
- clausola 5.3: “Il Licenziante conferma al Licenziatario la facoltà di recedere dal contratto in
qualsiasi momento una volta trascorsi 7 anni dalla sottoscrizione della presente, inviando
una lettera raccomandata al Licenziante con preavviso di almeno 6 mesi”.
È pur vero che nel testo contrattuale viene menzionato il locale di Via Messina n. 38 (MI), ma tale menzione, ad avviso del giudicante, è stata fatta al solo fine di individuare il luogo materiale di destinazione del marchio e di renderlo noto alla concedente, posto che l'utilizzo poteva essere effettuato in qualsiasi altro locale, come previsto nella scrittura collegata al contratto.
Deve aggiungersi ulteriormente che in nessun passo dei documenti contrattuali si è menzionato il locale di Via Messina n. 38 (MI) quale luogo esclusivo di destinazione del marchio, con la conseguenza che, può agevolmente ritenersi che l'interesse delle parti fosse quello di concedere il marchio per la sponsorizzazione di un qualsiasi locale e non esclusivamente quello ubicato in Via
Messina n. 38 (MI).
Diversamente le parti avrebbero dovuto far emergere questa loro volontà in modo esplicito,
individuando come esclusiva la collocazione dell'insegna (rappresentativa del marchio CP_2
concesso in uso), presso l'esercizio commerciale di via Messina n. 38. Deve quindi concludersi nel senso di svincolare dall'ambito della causa del contratto l'individuazione del locale di Via Messina n. 38 (MI) come luogo di esercizio del marchio concesso in licenza, e ricondursi tale indicazione nell'alveo degli elementi secondari del contratto.
La funzione concreta del contratto in esame deve essere, per contro, identificata nella concessione in uso del marchio ai fini della sponsorizzazione del marchio stesso, quale che sia la sua collocazione e purché si tratti di un solo locale, come si evince dal testo della scrittura privata.
Già solo la possibilità, per la licenziataria, di disporre del marchio in locale diverso da quello di Via
Messina n. 38 (MI), esclude in re ipsa l'impossibilità sopravvenuta della prestazione dedotta in contratto, come sostenuto dalla convenuta.
Invero, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si verifica quando l'esecuzione del contratto è
divenuta irrealizzabile a causa di un evento assoluto e estraneo alla volontà delle parti.
Nel caso in esame, la prestazione oggetto di esame non è divenuta impossibile atteso che il marchio non è venuto meno e/o cessato, risultando, per contro, validamente commercializzabile e CP_2
utilizzabile ai fini della sponsorizzazione dello stesso, oltre che legittimamente utilizzabile in locale diverso da quello ubicato in Via Messina n. 38 (MI).
Sul punto va richiamato e condiviso l'orientamento espresso dalla Suprema Corte la quale ha affermato che “la liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della prestazione può
verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 c.c., solo se ed in quanto concorrano
l'elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sè considerata, e
quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento
che ha reso impossibile la prestazione […]” (Cass. n. 14915/2018).
Nel caso in esame l'impossibilità della prestazione non può considerarsi assoluta ed oggettiva in quanto il sinallagma contrattuale non ha subito alcuna irreversibile alterazione, posto il programma negoziale concordato tra le parti avrebbe potuto ampiamente realizzarsi con la mera individuazione di un nuovo locale (come previsto dal contratto). Neppure la convenuta ha prodotto in giudizio documentazione attestante alcuna comunicazione in favore dell'attrice dell'avvenuta chiusura del locale di cui si discute (alla quale avrebbe dovuto provvedere), né della volontà di avvalersi della facoltà di destinare altro locale alla sponsorizzazione del marchio Tale onere di comunicazione non può essere certamente ritenuto adempiuto o CP_2
sostituito da documenti pubblicitari di nuovi e/o altri locali ubicati in Via Messina n. 38 (MI).
Va osservato, infatti, che il factum principis, nel caso in esame è derivato esclusivamente da una causa imputabile alla convenuta, la quale non ha comunicato l'avvenuta chiusura e neppure si è avvalsa della facoltà di individuare un nuovo locale presso il quale sponsorizzare il marchio.
Questo Giudice, ritiene, in definitiva, che la circostanza dell'avvenuta chiusura del locale ubicato in
Via Messina n. 38 (MI) sia del tutto inidonea a liberare la convenuta dalla propria responsabilità,
trattandosi di evento non assoluto ed anzi evitabile e superabile da parte dell'obbligata.
Sulla scorta di tali considerazioni nessuna risoluzione del contratto di licenza di marchio del
10.10.2012 per impossibilità sopravvenuta ex artt. 1256 e 1463 cc può essere dichiarata.
In definitiva, la domanda di risoluzione del contratto del 10.10.2012 per impossibilità sopravvenuta va in toto rigettata.
Le predette considerazioni consentono di ritenere la domanda riconvenzionale di restituzione della somma di € 18.672,43 versata in corrispettivo del contratto (corrisposto da a in data CP_2 Pt_1
10.10.2018), formulata dalla convenuta, infondata.
Ciò in quanto, la prestazione non è mai divenuta impossibile e il versamento della predetta somma,
da parte della convenuta in favore della società attrice, era dovuto in quanto sorretto da idoneo supporto causale e titolo giustificativo.
Conseguentemente, nessuna condanna della società attrice alla restituzione della somma di €
18.672,43 in favore della convenuta può essere pronunciata.
In definitiva la domanda riconvenzionale (che per ragione logica si esamina in questa sede) formulata dalla parte convenuta va rigettata.
Domanda di risoluzione del contratto di licenza d'uso per inadempimento della;
Pt_1 La convenuta chiede infine la risoluzione del contratto per inadempimento dell'attrice, atteso che quest'ultima avrebbe violato la clausola 6 della scrittura privata per aver concesso in uso il marchio a soggetti terzi.
La clausola azionata prevede che: “In considerazione della licenza concessa da in favore di Pt_1
s'impegna a non concedere a terzi in licenza il Marchio di nelle regioni CP_4 Pt_1 Pt_1
della Lombardia e del Veneto, limitatamente ai servizi oggetto della presente convenzione, in assenza
di un'espressa autorizzazione da parte di fintanto che le parti saranno vincolate dalla CP_4
licenza di cui all'Allegato 3 o da altra convenzione sottoscritta tra le stesse”.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Va premesso che la domanda è formulata genericamente, atteso che la convenuta si limita a circoscrivere l'asserito inadempimento dell'attrice all'utilizzo del marchio da parte di un terzo CP_2
soggetto (non individuato), gestore di un ristorante a Milano denominato “Byblos Milan”, privo di ulteriori elementi identificativi, senza neppure specificare i fatti costitutivi della dedotta responsabilità in capo alla . Pt_1
In particolare, la convenuta nulla deduce e allega in merito all'avvenuta concessione, a mezzo di sottoscrizione di contratto di licenza, dell'uso del marchio effettuata da parte di in CP_2 Pt_1
favore di tale terzo soggetto neppure individuato;
neppure offre prova in giudizio di tale asserito accordo contrattuale, in quanto non produce alcun documento negoziale e neppure formula, all'uopo,
istanza di esibizione dello stesso. Si limita a produrre in giudizio il fotogramma di una schermata web
(doc. 20), datata 30.9.2022, dalla quale dovrebbe evincersi l'esistenza di tale ristorante “Byblos
Milano”. Neppure sono state capitolate circostanze specifiche sul punto ai fini della prova per testi.
La produzione documentale è da ritenersi assolutamente inidonea a dimostrare l'inadempimento che la convenuta intende imputare alla società attrice.
Peraltro, parte attrice ha prodotto in giudizio la comunicazione pec dell'11.5.22 (doc. 36) a mezzo della quale ha chiesto alla convenuta di specificare tali presunte violazioni, a seguito della CP_2
quale non risultano prodotte comunicazioni in riscontro da parte della stessa convenuta;
oltre ad aver allegato di non avere alcuna conoscenza di detto ristorante, Byblos Milan, risultando piuttosto a sua volta lesa dall'apertura di tale ristorante.
Sulla scorta di tali considerazioni, nessuna risoluzione per inadempimento a carico dell'attrice al contratto del 10.10.2012 può essere pronunciata, difettando in toto l'allegazione e la prova dell'asserito inadempimento imputabile alla . Pt_1
Pertanto, anche tale domanda va rigettata.
Domanda attorea di accertamento del credito
Sulla scorta delle considerazioni sopraesposte, il rapporto negoziale azionato in giudizio dalla parte attrice e le obbligazioni da esso nascenti devono considerarsi valide ed efficaci.
Parte attrice ha dedotto in particolare l'inadempimento della convenuta (e per essa dell'assuntore),
anche a seguito dell'intervenuta omologa di concordato, al pagamento del credito maturato a titolo di corrispettivo del contratto di cui al 10.10.2012.
In particolare, l'attrice sostiene di essere creditrice delle seguenti somme:
1. credito per canoni già maturati alla data della presentazione della domanda di concordato del
16.10.2019, pari ad € 31.321,98, (anche nella percentuale prevista dal piano per il pagamento dei creditori chirografari) oltre interessi;
2. credito in prededuzione per i canoni maturati successivamente, in pendenza della procedura fino all'omologa del 13.5.21, pari ad € 43.995,41 (rate di marzo 2020 per € 12.635,54, ottobre
2020 per € 18.686,43, marzo 2021 per € 12.673,44), nella misura del 100%, come da proposta di concordato omologata, oltre interessi;
3. credito maturato in forza delle rate scadute successivamente all'omologa, per un totale di €
32.214,02 (rate di ottobre 2021 per € 19.036,80 e di marzo 2022 per € 13.177,22).
Va premesso che, in tanto è possibile accollare a carico dell'assuntore un debito aziendale del debitore ammesso al concordato, in quanto quel debito afferisca proprio all'azienda ceduta, della quale l'assuntore è il cessionario. Nel caso in esame è pacifico che il credito vantato da afferisca all'attività dell'azienda Pt_1
originariamente gestita da e trovi il suo titolo nel contratto di licenza d'uso del marchio datato CP_2
10.10.2012.
Nell'impegno di assunzione, come si evince dall'ultima proposta di assunzione doc. 12 del
22.12.2020, non si fa menzione del rapporto con , ben noto all'assuntore in quanto Pt_1
menzionato nella relazione del commissario giudiziale e nelle proposte di concordato, in particolare,
non lo si considera né estinto, nè receduto.
È pur vero che in data settembre 2021, l'assuntore nel depositare la propria nota accompagnatoria al piano di riparto (doc. 13), indirizzata al Giudice delegato ed ai Commissari Giudiziari, prende specifica posizione sul contratto esistente con;
tuttavia deve ritenersi che tale nota non possa Pt_1
essere considerata quale recesso da detto contratto, posto che non è stata né indirizzata, né
specificamente trasmessa alla concedente . Pt_1
Il mero deposito nella procedura di concordato rende l'atto valido ed efficace limitatamente a quella procedura e non può valere quale recesso (che è atto negoziale recettizio) dal contratto di licenza.
Pertanto, rimanendo il contratto perfettamente valido ed efficace, è innegabile che debba essere riconosciuto all'attrice il pagamento del corrispettivo del contratto di licenza d'uso del Pt_1
marchio maturato prima e dopo l'ammissione della debitrice al concordato, fino alla data di cessazione del contratto, data che viene individuata nella comunicazione di recesso del 11.4.2022.
Il credito spettante all'attrice viene dunque quantificato nei seguenti termini:
- € 31.321,98, corrispondente ai canoni già maturati alla data di presentazione della domanda di concordato, da riconoscersi nella percentuale prevista dal piano per il pagamento dei creditori chirografari, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo;
- € 43.995,41, corrispondente ai canoni maturati a partire dalla data di presentazione della domanda di concordato fino all'omologa, nella misura del 100% oltre interessi ex D. Lgs.
231/02 dalle singole scadenze al saldo;
- € 32.214,02 oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo, a titolo di canoni maturati post omologa fino alla rata di marzo 2022. Tale importo, come detto, deve essere riconosciuto in quanto il contratto di licenza d'uso del marchio non è venuto meno se non a far tempo dalla comunicazione recesso datata 11.4.2022. E' questo, infatti, l'unico documento inviato dalla debitrice direttamente nei confronti della concedente, dal quale emerge la volontà
espressa della prima di svincolarsi dal contratto del 10.10.2012.
In definitiva, deve essere pronunciata la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle suddette somme.
Spese
In merito al regolamento delle spese di lite non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza.
Le spese vanno dunque poste a carico della parte convenuta nella misura che si liquida in dispositivo,
con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e, parametri minimi per la fase istruttoria e decisoria, attesa la natura documentale della controversia.
Domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Non può essere accolta, in difetto della prova dei suoi presupposti, la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dall'attrice nei confronti della parte convenuta.
L'attrice invero, non ha allegato né provato nulla in merito ai presupposti che ne giustificherebbero l'accoglimento.
La previsione all'interno del concordato del pagamento del credito contestato “unicamente in caso di accertamento del relativo credito con provvedimento giudiziale passato in giudicato” non è sufficiente ad integrare il requisito della mala fede.
In proposito, secondo pacifica giurisprudenza, è necessario che l'interessato deduca e dimostri, sia che la parte abbia agito (o resistito) in mala fede o colpa grave, vale a dire nella consapevolezza del proprio torto o, comunque, con macroscopica colpa al riguardo (cfr Cass. 14243/2014); sia l'esistenza di uno specifico danno che sia derivato come conseguenza diretta ed immediata di un simile comportamento, incombendo sull'istante l'onere di dimostrare, nell' an e nel quantum, quali siano i pregiudizi derivati dall'esercizio dell'azione e diversi da quelli che possono essere ristorati mediante la condanna al pagamento delle spese processuali;
né il potere del giudice di liquidare il danno anche d'ufficio esime l'interessato dall'onere di fornire la prova circa la sussistenza del danno subito e del collegamento di questo con le condotte considerate illecite dalla norma (Cass. sent. n. 12422/1995:
n. 1200/1998; n. 18169/2004).
Nel caso in esame, alla luce della situazione (di fatto e negoziale) complessivamente emersa in giudizio che caratterizzava i rapporti economici e finanziari fra le parti, non può affermarsi l'esistenza né della mala fede processuale né della colpa grave.
Conseguentemente tale domanda deve essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
dichiara il difetto di legittimazione di già CP_1 CP_2
accertata la validità ed efficacia del contratto di licenza d'uso datato 10.10.2012, fino alla data del
11.4.2022, condanna la convenuta al pagamento in favore della società attrice CP_3 Parte_1
delle seguenti somme:
[...]
- € 31.321,98, a titolo di canoni già maturati alla data di presentazione della domanda di concordato, nella percentuale prevista dal piano per il pagamento dei creditori chirografari,
oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo;
- € 43.995,41, a titolo di canoni maturati a partire dalla data di presentazione della domanda di concordato (16.10.20219) fino all'omologa (13.5.2021), nella misura del 100% oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo;
- € 32.214,02, a titolo di canoni maturati successivamente al decreto di omologa (13.5.2021)
fino alla rata di marzo 2022, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo;
condanna la convenuta a rifondere alla parte attrice le spese del presente CP_3 Parte_1
giudizio che liquida in € 759,00 per anticipazioni ed € 9.142,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge;
rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc formulata dall'attrice.
Brescia, 6 giugno 2025.
Il giudice
Carla D'ambrosio
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6677/2022 del ruolo affari contenziosi civili promossa da
(c.f. e P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Cuzzetti, ed elettivamente Parte_2
domiciliata presso il suo studio sito in Brescia, Via Solferino n. 17,
ATTRICE
contro
(già (P.I: ) in persona del legale rappresentante pro CP_1 CP_2 P.IVA_2
tempore e P.I: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_3
entrambe rappresentate e difese dall'avv. Pierluigi Conti del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Roma, Via Cola di Rienzo, 212,
CONVENUTE
Oggetto: contratto di licenza d'uso.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “accertare e dichiarare che , per i titoli e le causali dedotte, è creditrice nei Pt_1
confronti di e di quali obbligate in solido o, in subordine della sola CP_3 CP_2
o, in ulteriore subordine, di ciascuna convenuta per la porzione di sua competenza, della CP_3
somma di € 107.531,41, eventualmente decurtata nella percentuale che il concordato non riconosce
ai creditori chirografari sull'importo ante concordato di € 31.321,98, o della diversa somma ritenuta
di giustizia, e condannarle al pagamento a favore della attrice, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 dalla
data di scadenza di ciascuna rata al saldo, ordinando anche lo svincolo delle somme poste in deposito
fiduciario, a norma dell'articolo 1, comma 65, L. 147/13, disposto dal Giudice Delegato nell'ambito
della procedura concordataria R.G.n. 69/2019 Trib. Milano, finalizzato a vincolare la somma ivi
depositata a garanzia del pagamento dei crediti contestati;
ciò fino a concorrenza del credito che
sarà riconosciuto a rigettare l'avversa domanda riconvenzionale;
condannare altresì Parte_1
le convenute, per le causali dedotte, alla corresponsione di una somma equitativamente determinata
ex art. 96 III Cpc;
in ogni caso, con vittoria di spese e onorari di causa.”.
Per le convenute: “In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva
di in virtù dell'assunzione da parte di in astratto dei debiti contestati da CP_2 CP_3
nel piano concordatario;
accertata e dichiarata, per le causali di cui in narrativa, la CP_2
nullità/inefficacia/ scioglimento/risoluzione del contratto di licenza di marchio stipulato tra le parti
in data 10.10.2012 con effetto sin dal mese di marzo 2017 per impossibilità sopravvenuta della causa
e della prestazione contrattuale, ovvero in subordine per inadempimento della ai propri Pt_1
obblighi contrattuali;
rigettare integralmente le avverse domande in quanto infondate per i motivi
esposti nei propri scritti difensivi. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare, per le causali di cui
in narrativa, la nullità/inefficacia/ scioglimento/risoluzione del contratto di licenza di marchio
stipulato tra le parti in data 10.10.2012 con effetto sin dal mese di marzo 2017 per impossibilità
sopravvenuta della causa e della prestazione contrattuale, ovvero in subordine per inadempimento
della ai propri obblighi contrattuali, per i motivi esposti nei propri scritti difensivi;
Pt_1
accertare e dichiarare, per le causali di cui ai propri scritti difensivi, che l'importo di Euro 18.672,43 corrisposto da a in data 10.10.2018 risulta privo di causa e per l'effetto, condannare CP_2 Pt_1
in persona del legale rappresentante p.t. a restituire alla l'importo Parte_1 Controparte_3
di Euro 18.672,43 oltre rivalutazione ed interessi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di
causa.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la premesso di essere creditrice nei confronti Parte_1
di e di quali obbligate in solido, della somma di € 107.531,41, conveniva CP_2 CP_3
in giudizio, innanzi al Tribunale di Brescia, e chiedendo l'accertamento del CP_2 CP_3
predetto credito e la condanna delle stesse in solido o, in subordine della sola o, in ulteriore CP_3
subordine, di ciascuna convenuta per la porzione di competenza, al pagamento della predetta somma eventualmente decurtata della percentuale che il concordato non riconosca ai creditori chirografari sull'importo ante concordato di € 31.321,98, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 dalla data di scadenza di ciascuna rata al saldo. Chiedeva altresì la condanna delle convenute al risarcimento del danno da lite temeraria equitativamente determinato ex art. 96 3° co.
cpc. Con il favore delle spese.
A sostegno di tali pretese, l'attrice deduceva che:
- in data 10.10.2012 e stipulavano il contratto di Parte_1 Controparte_4
licenza d'uso (doc. 1), in forza del quale concedeva a l'utilizzo del marchio Pt_1 CP_4
per i servizi di spettacolo, discoteche, bar, ristorazione CP_2
- per tale concessione le parti prevedevano un corrispettivo annuo di € 25.000,00 (suddiviso in due rate di € 15.000,00 entro il 10 ottobre ed € 10.000,00 entro il 31 marzo), aggiornato automaticamente in base alle variazioni Istat ed oltre Iva.
- per effetto della successiva scissione parziale della datata 28.6.2018 (doc. 2), CP_4
quest'ultima comunicava che nel contratto oggetto di causa sarebbe subentrata la CP_2
odierna convenuta (visura doc. 40), come da pec del 15.11.2018 (doc. 3) con la quale veniva chiesta l'emissione delle fatture a carico della nuova società CP_2 - si adeguava a quanto richiesto (doc. 4), e la in data 23.11.18 corrispondeva Pt_1 CP_2
la rata in scadenza il 10 ottobre 2018, per un totale di € 18.672,43 (doc. 5);
- successivamente a tale versamento, a partire dal marzo 2019, sia sia CP_4 CP_2
restavano inadempienti al contratto e non riceveva più alcun pagamento. La
[...] Pt_1
fattura emessa il 12.3.2019, infatti, restava non saldata (doc. 38).
- in ottemperanza all'art. 12 comma 2 del contratto di licenza del marchio (doc. 1 a pag. 14),
esperiva nei confronti di entrambe le società tentativo di conciliazione innanzi alla Pt_1
Camera di Commercio di Brescia (doc. 6 e 7). Tuttavia, e ritualmente CP_4 CP_2
convocate, non si presentavano all'incontro di mediazione del 26.11.2019 (doc. 8).
- successivamente al tentativo di conciliazione, , quale creditrice di riceveva Pt_1 CP_2
avviso ai creditori ex art. 171, II, Lf della apertura, con provvedimento del 9.4.2020, della procedura di concordato preventivo di (doc. 9: procedura innanzi al Tribunale di CP_2
Milano n. 96/2019 r.g.c.p.).
- in data 12.06.2020 trasmetteva alla pec del concordato la propria dichiarazione di Pt_1
credito (doc. 10)
- l'ammontare complessivo dei canoni non corrisposti a favore di in forza del Parte_1
contratto di licenza di marchio oggetto di causa, ammontava ad € 107.531,41 già comprensivi di Iva.
- in particolare, € 31.321,98 si riferivano a canoni già maturati alla data del 16.10.2019 (data di presentazione del ricorso ex art. 161, VI, L.f.) e costituivano debito di antecedente al CP_2
concordato; la restante parte era un credito successivo che, come previsto ex lege, era dovuto nella misura del 100% (oltre interessi), in parte in quanto credito prededucibile nell'ambito della procedura concordataria ed in parte in quanto successivo all'omologa;
- la Relazione dei Commissari Giudiziali ai sensi dell'art. 172 L. Fall., (doc. 11) alla pag. 20
prevedeva che: “la proposta di concordato si caratterizza come prevedente la continuità dell'esercizio dell'impresa, prima da parte della società e poi dall' assuntore Supernova
S.p.A.”;
- assumeva a proprio carico, a far data dall'omologa, l'intero patrimonio, passivo e CP_3
attivo, della in concordato;
con la conseguenza che era succeduta, oltre che nel CP_2
debito, anche nella scrittura privata e nel contratto, fondanti il credito di;
Pt_1
- nell'ambito del concordato non risultava alcun provvedimento che prevedesse la liberazione del debitore CP_2
- l'elenco dei creditori ammessi al voto, allegato alla relazione dei Commissari (doc. 11), fin da subito prevedeva espressamente (a pag. 91 del doc. 11) il credito di per € Parte_1
31.322,00, con la ulteriore dicitura testuale “escluso il credito di 12.635,54 precisato come
maturato successivamente al 16.10.2019 perché ammesso in prededuzione”;
- successivamente, nell'ambito della procedura concordataria, l'assuntore CP_3
rimodulava la sua offerta, presentando la “Nuova proposta di assunzione” (doc. 12),
unitamente ad una memoria integrativa alla domanda di concordato preventivo, depositata nell'interesse sia di sia di datata 28.12.2020 (doc. 13); CP_2 CP_3
- ancora una volta, il debito nei confronti di risultava incluso i debiti assunti da Pt_1
CP_3
- anche l'“Integrazione alla relazione dei commissari giudiziali ai sensi dell'art. 172 l. fall.”
(doc. 15), redatta a fronte delle suddette Memoria Integrativa (doc. 13) e Nuova proposta di assunzione (doc. 12), evidenziava che il credito di era considerato tra le posizioni Pt_1
aperte da saldare;
- in data 17.2.21, si teneva l'adunanza dei creditori all'esito della quale il Tribunale dichiarava approvato il concordato e fissava l'udienza collegiale del 6.5.21 (doc. 20, trasmesso con pec del 25.3.21); seguiva l'omologa del concordato con provvedimento del 13.5.2021 (doc. 21,
trasmesso con pec del 3.6.21); - nonostante l'assunzione, nell'ambio del concordato, dell'obbligazione di pagamento di nei confronti di , il pagamento veniva negato;
CP_3 Pt_1
- i commissari, con la pec del 16.6.21 (ore 22:03), dunque già di tre giorni in ritardo sul termine per il pagamento (doc. 22) (previsto a trenta giorni dall'omologa datata 13.5.21, doc. 21),
comunicavano che “poiché il progetto di riparto è stato trasmesso all'organo commissariale
solo alle ore 21:40 del 15 giugno 2021 gli scriventi si riservano di formulare osservazioni ed
esprimere un parere (…), chiedendo –ai creditori- di formulare eventuali osservazioni entro
e non oltre il 18 giugno 2021”.
- in tale comunicazione, relativa al riparto dei debiti privilegiati e in prededuzione, il credito di veniva ancora riconosciuto come da corrispondersi in prededuzione (docc. 22 e 23; Pt_1
- tuttavia, il riparto indicava come dovuto in prededuzione il solo importo di € 12.635,54, ragion per cui l'attrice a mezzo del proprio legale trasmetteva le osservazioni relative al quantum
debeatur (doc. 24),
- seguiva la pec datata 2.7.2021, in cui, per la prima volta, nell'elenco dei creditori, il nome di compariva associato alla dicitura “Credito contestato - in corso di avvio giudizio di Pt_1
accertamento negativo del credito” (docc. 25 e 26).
- il credito non veniva mai stato contestato prima di tale comunicazione e l'unica comunicazione in merito ricevuta da era datata 11.4.2022, nell'imminenza Pt_1
dell'avvio della presente causa (doc. 27) e comunque contestata da con pec dell'11 Pt_1
maggio 2022 (doc. 36);
- con osservazioni del 16.7.21 (doc. 28) nuovamente segnalava alla procedura l'errore Pt_1
nella redazione del piano di pagamento dei creditori prededucibili, motivando ed illustrando le ragioni di;
Pt_1
- tuttavia, con pec del 22.7.21 veniva trasmesso il progetto di riparto, dove nuovamente il credito dell'attrice risultava escluso, con la medesima motivazione della natura contestata del credito (doc. 29); - successivamente i Commissari rilevavano espressamente l'erroneità del riparto e la sua non conformità al piano in relazione ad alcune posizioni creditorie, tra cui proprio quella di
(doc. 30); Pt_1
- con successivo parere del 28.7.21 (doc. 31 e 32) i Commissari rilevavano che a seguito della contestazione dell'esclusione dal riparto di alcuni creditori, e l' CP_2 CP_5
nell'accompagnatoria alla terza versione del piano di riparto, non avevano articolato in modo preciso i motivi dell'esclusione;
- a fronte di tale parere dei Commissari Giudiziali, il Giudice delegato emetteva il provvedimento (doc. 31), che disponeva di eseguire il riparto secondo il punto 4) del dispositivo decreto omologa e previa comunicazione PEC a tutti i creditori;
- nonostante l'evidente obbligazione di pagamento derivante dal contratto e riconosciuta in ogni fase della procedura concordataria, invocando il fatto che la “Nuova proposta di assunzione”
prevedeva il pagamento dei crediti “contestati” solo a fronte di un accertamento giudiziale, le convenute qualificavano il credito come contestato;
- tale condotta era connotata da mala fede e volontà di non adempiere un'obbligazione pacifica,
documentale e nota alle convenute;
- l'attrice contestava le circostanze sostenute da nella comunicazione del 11.4.2022, CP_2
trasmessa a mezzo del proprio legale, secondo cui, avendo il locale in via Messina 38 a Milano
cessato l'attività, il contratto era da considerarsi nullo;
contestava anche l'asserito inadempimento imputatole da relativo all'utilizzo del marchio da parte di altri CP_2
ristoranti; il contratto era per contro valido e vincolante tra le parti;
- l'attrice era pertanto creditrice delle seguenti somme: l'importo dei canoni già maturato alla data della presentazione della domanda di concordato del 16.10.2019, pari ad € 31.321,98, (se del caso nella percentuale prevista dal piano per il pagamento dei creditori chirografari) oltre interessi;
il credito in prededuzione per i canoni maturati successivamente, in pendenza della procedura fino all'omologa del 13.5.21, pari ad € 43.995,41 (rate di marzo 2020 per € 12.635,54, ottobre 2020 per € 18.686,43, marzo 2021 per € 12.673,44), nella misura del 100%,
come da proposta di concordato omologata, oltre interessi;
il credito maturato in forza delle rate scadute successivamente all'omologa, per un totale di € 32.214,02 (rate di ottobre 2021
per € 19.036,80 e di marzo 2022 per € 13.177,22);
- i predetti importi erano comprensivi di Iva e (alcuni di essi) rivalutati nella misura del 75%
dell'indice Istat contrattualmente previsto, come da conteggi doc. 39;
- gli interessi, stante la natura del credito, erano da quantificarsi ex D.lgs 231/2002 a far data dall'inadempimento o, al più, a decorrere dalla messa in mora datata 24.5.2019 (doc. 37).
Tutto ciò premesso, l'attrice rassegnava le proprie conclusioni come sopra meglio trascritte.
Si costituivano in giudizio le convenute e con unica comparsa di CP_2 CP_3
costituzione e risposta, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, sia in punto di fatto che in diritto.
Eccepivano in via preliminare il difetto di legittimazione di in via principale chiedevano CP_2
di accertare e dichiarare la nullità/inefficacia/ scioglimento/risoluzione del contratto di licenza di marchio stipulato tra le parti in data 10.10.2012 sin dal mese di marzo 2017 per impossibilità
sopravvenuta della causa e della prestazione contrattuale, o in subordine per inadempimento della agli obblighi contrattuali;
sempre in via principale chiedevano il rigetto della domanda. In Pt_1
via riconvenzionale chiedevano di accertare e dichiarare la nullità/inefficacia/
scioglimento/risoluzione del contratto di licenza di marchio stipulato tra le parti in data 10.10.2012
sin dal mese di marzo 2017 per impossibilità sopravvenuta della causa e della prestazione contrattuale;
accertare e dichiarare che l'importo di Euro 18.672,43 corrisposto da a CP_2 Pt_1
in data 10.10.2018 risultava privo di causa e per l'effetto Condannare in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t. a restituire alla l'importo di Euro 18.672,43 oltre Controparte_3
rivalutazione ed interessi. Con il favore delle spese.
In particolare, le convenute deducevano che:
- era proprietaria, sino al 5.07.18, del marchio denominato Controparte_4
registrato per la classe 25 inerente al settore della moda e della pelletteria e per la CP_2 classe 41 relativa, tra l'altro, a “servizi di educazione;
formazione; divertimento;
attività
sportive e culturali;
servizi di intrattenimento;
gestione discoteche;
servizi offerti dalle discoteche;
… servizi di club di ballo” (doc. 2 all.2).
- era proprietaria del marchio italiano consistente nella dicitura Parte_1 CP_2
(ancorché diversamente stilizzata) per contraddistinguere “servizi di istruzione, spettacolo,
discoteche, ludoteche” della classe 41 nonché “servizi di bar, ristorante, caffetteria, fastfood”
della classe 42 (doc. 2 all. 1).
- intendeva sponsorizzare, con il proprio marchio , un Controparte_4 CP_2
ristorante/discoteca/locale notturno ubicato a Milano, in Via Messina n. 38 sotto l'insegna
; CP_2
- il locale di Via Messina n. 38 era concesso in locazione dalla Beni alla società CP_6
AM s.r.l. la quale fino al mese di marzo 2017, gestiva un locale notturno presso l'Immobile,
attraverso una società di gestione cessionaria della relativa azienda – AR s.r.l.;
- con contratto di sponsorizzazione stipulato mediante scrittura privata del 29.07.2011, AM
si obbligava a mettere a disposizione di il veicolo pubblicitario costituito CP_4
dall'esercizio dell'attività svolta all'interno dell'Immobile di Via Messina n. 38, adottando il
Marchio quale sua insegna e segno distintivo (doc.3);
- il predetto contratto era sottoposto alla condizione sospensiva (art.13) che stipulasse CP_4
con un accordo in ordine all'utilizzo del Marchio in conformità a quanto Parte_1
previsto dal contratto stesso;
- la condizione si avverava con la stipula del contratto oggetto di causa tra e Pt_1 CP_4
tant'è che il contratto tra e AM veniva effettivamente eseguito fintanto che AM CP_4
manteneva la disponibilità dell'Immobile;
- in data 10.10.2012 e sottoscrivevano una scrittura privata ed una CP_4 Pt_1
convenzione relativa alla concessione di una licenza da parte di in favore di Pt_1 CP_4 con riferimento all'utilizzo del proprio marchio nel locale di Via Messina, 38 CP_2
Milano;
- l'art. 3 della predetta scrittura privata (doc.2) prevedeva che autorizza(sse) l'uso Pt_1
da parte di del Marchio registrato da al solo fine di sponsorizzare il locale CP_4 CP_4
notturno/ristorante/discoteca ubicato a Milano, Via Messina 38, di prossima apertura”;
- l'art. 6 della predetta scrittura privata prevedeva che si impegna a non concedere a Pt_1
terzi in licenza il marchio di nelle regioni della Lombardia e del Veneto, Pt_1
limitatamente ai servizi oggetto della presente convenzione, in assenza di una espressa autorizzazione da parte di;
CP_4
- in particolare, il contratto di licenza di marchio (doc. 2 all. 3) prevedeva espressamente che
“la licenza di utilizzo del marchio viene rilasciata per la prossima apertura e la gestione di un ristorante – discoteca – locale notturno denominato ubicato in Milano Via Messina CP_2
38 il quale verrà sponsorizzato dal ”; Parte_3
- l'art. 7 del Contratto di sponsorizzazione (tra AM e specificava che “presupposto CP_4
essenziale perché si sia determinata a stipulare” era l'esercizio dell'attività di CP_4
discoteca “nell'immobile di via Messina n. 38 di cui all'allegato contratto di locazione”;
- il 7 marzo 2017 la società Beni Stabili s.p.a. veniva reimmessa nel possesso dei locali di Via
Messina n. 38 per effetto dell'esecuzione di rilascio ottenuta nell'ambito del procedimento di sfratto per morosità dalla medesima promosso nei confronti del conduttore AM s.r.l.; con pec del 11.4.2017 la AR SR (società di gestione del locale) comunicava alla Swinger RL
che in data 7.3.2017 Beni Stabili spa veniva rimessa nel possesso dei locali di Via Messina
38 per effetto dell'ordinanza di rilascio;
- con pec del 1.9.2017 la preso atto della definitiva chiusura del locale, dichiarava la CP_4
risoluzione del contratto di sponsorizzazione, diffidando la AM dall'uso del marchio presso ulteriori locali (doc.5); CP_2 - nel mese di aprile 2017, concedeva in locazione alla società AR s.r.l. Controparte_7
il locale di Via Messina n. 38; con ulteriore pec del 4.5.2018, infatti, la AR RL informava di essersi fatta carico della rimozione sia dell'insegna che gli ulteriori segni distintivi recanti il marchio “ (doc.6); CP_2
- da marzo 2017, il locale, ove contrattualmente avrebbe dovuto essere sfruttato il marchio,
veniva definitivamente chiuso, con la conseguenza che da tale data la causa del contratto era senza dubbio venuta meno;
- nel luglio 2018, a seguito di scissione della la società Controparte_4 CP_2
acquisiva la titolarità del marchio subentrando nei contratti stipulati per
[...] CP_2
l'esercizio del ramo d'azienda (cfr. doc. 2 atto di citazione);
- eseguita la scissione tra e veniva erroneamente incluso nei rapporti ceduti il CP_4 CP_2
contratto con , atteso che il locale era ormai chiuso da oltre un anno;
Pt_1
- per errore, quindi, la corrispondeva a , con bonifico del 23.11.2018 (cfr. CP_2 Pt_1
doc. 5 atto di citazione) la rata con scadenza 10.10.2018 di € 18.672,43 (doc.8 – bonifico
Byblos/Skorpion) che non era in realtà dovuta;
- in data 14 febbraio 2020, depositava innanzi al Tribunale di Milano proposta di CP_2
concordato preventivo ex art. 160 l.fall., fondata su di un piano concordatario che, ai sensi dell'articolo 186-bis, l. fall., prevedeva la prosecuzione diretta dell'attività di impresa, sino alla data di adempimento della proposta e di completa esecuzione del piano di concordato:
- questi ultimi adempimenti avrebbero dovuto avvenire entro il novantesimo giorno successivo alla chiusura della procedura di concordato ex art. 181 l.fall., a seguito e per effetto dell'assunzione da parte della società " .r.l." (Assuntore), ex art. 160, co. 1, lett. Parte_4
b), l. fall., con trasferimento, quindi, in suo favore di tutte le attività (residue) della società
nonché dell'accollo liberatorio e del pagamento da parte della stessa CP_2 CP_3
delle passività, nella misura e con le modalità indicate nella domanda di concordato
[...]
(doc.10); - con decreto del 9 aprile 2020, il Tribunale di Milano ammetteva la Società alla Procedura di
Concordato;
- in data 28 dicembre 2020, depositava una modifica alla proposta di concordato, CP_2
in considerazione del mutato scenario economico determinato dalla pandemia da Covid-19,
nonché sulla scorta della nuova proposta di assunzione formulata dalla società CP_3
in data 23 dicembre 2020, la quale sostituiva integralmente la precedente proposta di
[...]
assunzione scaduta in data 31 dicembre 2020 (docc.11-12).
- con riferimento ai crediti in contestazione, tra cui quello di , l'assuntore Pt_1 CP_3
[...
in conseguenza dell'accollo liberatorio del passivo concordatario di si era CP_2
obbligato al relativo soddisfacimento, nelle misure indicate in sede di Proposta di Concordato
ed unicamente in caso di accertamento del relativo credito con provvedimento giudiziale passato in giudicato. Infatti, per i crediti in contestazione e/o in contenzioso, la proposta prevedeva espressamente che “l'estinzione del debito avverrà all'esito definitivo del relativo giudizio” (cfr. doc. 11 pagina 16);
- provvedeva a specificare le motivazioni sottese all'esclusione dal Piano di Riparto CP_2
rettificato e, con particolare riferimento a , nel confermare l'esclusione dal Piano di Pt_1
Riparto del credito sosteneva “si conferma l'esclusione dal Piano di Riparto del credito di €
31.322,00, in quanto non dovuto”;
- con provvedimento datato 18 marzo 2021 e comunicato alla Società in data 22 marzo 2021, il
Tribunale di Milano dichiarava approvato il concordato di ed autorizzava CP_2
l'esecuzione di detto concordato, disponendo che il legale rappresentante della società
(Assuntore) provvedesse ad effettuare i pagamenti in favore dei creditori Controparte_3
concorsuali, secondo la proposta e le previsioni di assunzione (doc.15), ed in data 13.5.2021
il Tribunale di Milano omologava il C.P. (doc. 16);
- in data 25 febbraio 2022 il Tribunale di Milano Sezione Fallimentare disponeva l'archiviazione della procedura N.R.G. 96/2019 (doc.17) - con contratto di cessione di ramo d'azienda la subentrava alla in Controparte_3 CP_2
tutti i rapporti, crediti e debiti concernenti l'esercizio dell'attività d'impresa sussistenti alla data del 4/3/2022 (doc. 18 – cessione ramo d'azienda / ; CP_2 CP_3
- con pec del 11.4.2022 (doc. 27 citazione) la contestava espressamente che , CP_2 Pt_1
in base all'art. 6 della scrittura privata, si era impegnata a non concedere a terzi il marchio nelle regioni Lombardia e Veneto e, per contro, risultava che il veniva usato CP_2 Pt_5
da altri ristoranti sia a Milano che in altri luoghi della Lombardia;
- a seguito della chiusura definitiva del locale di via Messina 38, la scrittura privata e l'allegato contratto di licenza dovevano intendersi sciolti per nullità, essendo venuto meno nel 2017 un loro requisito essenziale, ovvero per inadempimento di;
Pt_1
- di conseguenza, non aveva maturato alcun credito verso successivamente a Pt_1 CP_2
giugno 2017 (rectius a marzo 2017) e aveva diritto alla restituzione di quanto versato CP_2
erroneamente a nel 2018 (doc.19). Pt_1
Tutto ciò premesso, le convenute rassegnavano le proprie conclusioni come trascritte in epigrafe.
Alla prima udienza, il giudice concedeva alle parti termini ex art 183 VI co cpc per il deposito delle memorie di rito.
Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti, il
Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Con nota di precisazione delle conclusioni datata 21.1.2025parte convenuta dava atto del cambio di denominazione di in CP_2 CP_1
Con ordinanza del 24.1.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione e concedeva alle parti termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI
Eccezione Preliminare
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da è fondata e va accolta. CP_2 Invero, con l'omologa del concordato preventivo del 13.5.2021 (doc. 21 convenuta), l'assuntore ha assunto a proprio carico la totalità delle attività e delle passività concordatarie, con CP_3
liberazione della cedente ex art. 186, comma IV LF.
Alla pag. 6 del doc. 12, avente ad oggetto la nuova proposta di assunzione formulata da Supernova
spa, in relazione al concordato di si legge quanto di seguito: “1. Impegno di assunzione A CP_2
fronte del trasferimento della titolarità del totale delle attività (beni, diritti, azioni) di esistenti CP_2
al momento dell'omologazione del Concordato Preventivo ai sensi dell'art. 180 l.f. e non destinate
direttamente da al soddisfacimento dei creditori secondo il piano concordatario, l' CP_2 CP_5
si impegna all'assunzione integrale delle suddette attività, nello stato di consistenza e conservazione
a tale data, e del passivo concordatario (formato dai debiti prededuttivi e dai debiti concorsuali,
questi ultimi per come rimodulati ex art. 184 l.f.), con liberazione immediata del debitore, ai sensi
dell'art. 186, comma 4, l.f, e conseguentemente al pagamento di tutto il passivo concordatario
rimodulato per effetto della falcidia concordataria”.
Tale proposta è sottoscritta e non contestata, di talché è da reputarsi certamente valida ed efficace.
Nel documento di Relazione dei commissari Giudiziali ai sensi dell'art. 172 L. Fall., alla pag. 22,
punto 1) la clausola di impegno sopra riportata è ripetuta nei medesimi termini, come pure nel contenuto del documento di Integrazione alla relazione dei commissari Giudiziali ai sensi dell'art. 172 L.Fall, (docc. 11 e 15).
Il concordato preventivo in continuità aziendale con assuntore è stato omologato in data 13.5.2021.
A seguito di omologa, lo stesso è divenuto definitivo, posto che non è stato impugnato a mezzo reclamo nei termini previsti dalla legge ex artt. 183 e 131 l.Fall., con la conseguenza che le prescrizioni ivi rassegnate si sono ampiamente cristallizzate.
La domanda proposta da con l'instaurazione del presente giudizio di merito, datata Parte_1
10.6.2022 è temporalmente successiva al passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato. A tanto si aggiunga che in sede di concordato, con riferimento ai crediti in contestazione, tra cui quello della società l'assuntore in conseguenza dell'accollo liberatorio Parte_1 CP_3
del passivo concordatario di si è obbligato al relativo soddisfacimento, nelle misure indicate CP_2
in sede di Proposta di Concordato ed unicamente in caso di accertamento del relativo credito con provvedimento giudiziale passato in giudicato. Infatti, per i crediti in contestazione e/o in contenzioso, la proposta prevede espressamente che “l'estinzione del debito avverrà all'esito
definitivo del relativo giudizio” (cfr. docc.11-12).
La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che all'assuntore del concordato fallimentare può essere attribuita la qualifica di successore a titolo particolare del fallito nella sola ipotesi in cui vi sia stato il suo subingresso nelle singole posizioni debitorie con la contestuale liberazione del debitore originario, come avvenuto nel caso in esame. La Corte di Cassazione, ha peraltro precisato che solo in mancanza di detta coeva liberazione l'assuntore non succede al debitore originario nella titolarità
passiva del rapporto obbligatorio (Cass. 24263/2010).
Deve pertanto ritenersi che unico soggetto legittimato a resistere nel presente giudizio è la società
CP_3
Non vale a smentire tale conclusione quanto si legge ai punti i) e ii) della nuova proposta di concordato (doc. 12), nella parte in cui si prevede che “ provvederà quale delegata di CP_2
pagamento dell'Assuntore in virtù della presente Nuova Proposta di Assunzione al pagamento, per
conto di , entro 30 giorni dall'omologazione del Concordato Preventivo, (a) dei debiti CP_3
prededucibili individuati e certi […], b) di tutti o parte dei debiti privilegiati individuati e certi […]”
e che “in caso residuino le successive clausole posto che provvederà quale delegata di CP_2
pagamento dell'assuntore”.
Invero, tali clausole intendono inquadrare la posizione di quale semplice delegata al CP_2
pagamento, non già quale titolare (di un debito ormai ceduto) e, quindi non coobbligata in solito,
dovendosi per lo più ritenere che essa possa essere ritenuta quale semplice mandataria dell'Assuntrice
supernova, che rimane l'unica obbligata al pagamento. Neppure vale a far venir meno la titolarità del rapporto in capo all' l'assunto Controparte_8
attoreo secondo cui il credito azionato nel presente giudizio si fonda sul contratto di licenza d'uso del
10.10.2012 (doc. 1) intercorso tra e , alla quale, per Parte_1 Controparte_4
effetto della successiva scissione parziale della datata 28.6.2018 (doc. 2) è subentrata la CP_4
CP_2
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva in capo a CP_2
Merito
Venendo al merito, si osserva quanto di seguito.
A fronte della domanda di pagamento del credito formulata dall'attore la convenuta ha CP_3
formulato varie difese e, in particolare:
1) nullità del contratto di licenza d'uso per il venir meno della causa dello stesso;
2) risoluzione del contratto di licenza d'uso per impossibilità sopravvenuta;
3) risoluzione del contratto di licenza d'uso per inadempimento della;
Pt_1
Le predette questioni vanno esaminate singolarmente.
Nullità del contratto di licenza d'uso per il venir meno della causa dello stesso.
Preliminarmente è opportuno precisare che il contratto di licenza di marchio di cui si discute, è stato sottoscritto il 10.10.2012 (doc. 1) tra e , alla quale, per Parte_1 Controparte_4
effetto della successiva scissione parziale della datata 28.6.2018 (doc. 2) è subentrata la CP_4
CP_2
Tale contratto si compone nello specifico di più documenti: Scrittura privata, allegati e Contratto di licenza di marchio.
Parte convenuta sostiene che la causa del contratto sarebbe venuta meno a decorrere da marzo 2017,
data di definitiva chiusura del locale di Via Messina n. 38; da ciò la nullità del contratto, in quanto mancante di uno dei requisiti essenziali.
L'assunto è infondato e deve essere rigettato. Anzitutto, occorre rammentare che le nullità contrattuali hanno carattere tipico e attengono al momento genetico del vincolo, determinando la radicale inefficacia del contratto, e cioè la sua inidoneità ab origine a produrre effetti giuridici.
Ciò premesso, si osserva che tale radicale inefficacia per mancanza di causa del contratto non si è
verificata nel caso in esame.
Invero, il contratto di licenza di marchio di cui si discute, in quanto contratto atipico, rispondeva concretamente agli interessi speculari delle parti, quello della licenziataria, di usufruire del marchio per le proprie esigenze commerciali, quello della concedente, di riscuotere il relativo corrispettivo, è
stato eseguito dalle parti sin dal momento della sottoscrizione, avvenuta in data 10.10.2012, fino,
quantomeno, al marzo del 2017 (come prospettato dalla parte convenuta).
L'interesse sotteso al negozio era certamente meritevole di tutela ex art. 1322 secondo comma c.c..
Difetta pertanto il presupposto dell'assenza ab origine del requisito essenziale della causa (inteso,
nell'accezione ormai consolidata, quale giustificazione economico – individuale) che la convenuta invoca a sostegno dell'asserita nullità contrattuale.
Neppure la parte convenuta ha dedotto altri profili tipici a sostegno della domanda di nullità.
La stessa prospetta, piuttosto, che il venir meno della causa contrattuale sia sopravvenuto, ovvero a decorrere dal periodo di marzo 2017; in tal caso esso afferirebbe al più al rapporto negoziale e, quindi,
al momento funzionale del contratto.
Tale accertamento (del venir meno della causa, come prospettato dalla convenuta) deve essere tuttavia ricondotto al rapporto sinallagmatico che più ha a che vedere con la domanda di risoluzione contrattuale e, pertanto, verrà esaminato nel prosieguo.
Domanda di risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto di licenza d'uso.
Parte convenuta sostiene che il contratto di licenza d'uso oggetto di causa si sarebbe risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione a decorrere da marzo 2017, data di definitiva chiusura del locale di Via Messina n. 38, al cui esercizio l'insegna , oggetto del marchio concesso, CP_2
era funzionale. La disciplina di riferimento è dettata in particolare dalle norme ex art. 1463 c.c. e 1256 cc, le quali dispongono:
- art. 1463 c.c.: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la
sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione,
e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione
dell'indebito”;
- art. 1256 c.c.: “L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore,
la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché
essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia, l'obbligazione si
estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o
alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la
prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”.
La fattispecie di impossibilità sopravvenuta invocata attiene specificamente alla causa del contratto e, al venir meno della stessa (per ragioni sopravvenute), con la conseguenza che il contratto non può
avere più alcuna funzione.
Ritiene il Tribunale che il caso in esame sia al di fuori del perimetro dettato da tale fattispecie.
Ciò in quanto non può essere accolta la tesi del convenuto secondo la quale la destinazione del marchio oggetto di licenza al locale di Via Messina n. 38 (poi definitivamente chiuso nel marzo 2017)
costituisca causa del contratto.
Invero, alla luce delle clausole complessive che connotano sia la scrittura privata di regolamentazione dei rapporti tra e (alla quale è poi subentrata la in data 28.6.2018, doc. Pt_1 CP_4 CP_2
2), sia il contratto di licenza di marchio, il Giudice ritiene che la funzione del contratto oggetto di causa non sia necessariamente collegata alla ubicazione dell'utilizzo di detto marchio, in particolare,
presso il locale sito in Milano alla via Messina n. 38.
La correlazione al locale in via Messina 38 a (MI) non può essere considerata un elemento essenziale,
avendo le parti espressamente previsto la facoltà per di trasferire il proprio locale in altro CP_4 luogo all'interno del territorio di Milano, oltre a prevedere in contratto, dopo il 10.10.2019, facoltà di recesso libero con sei mesi di preavviso.
Invero, nel corpo della scrittura privata (alla clausola 3) e nel contratto (alla clausola 5.3) si legge in particolare quanto di seguito (doc. 2):
- clausola 3: “Resta inteso che, qualora per circostanze esterne ed indipendenti alla volontà di
quest'ultima non potesse più liberamente disporre del locale ubicato in Via Messina CP_4
n. 38, Milano, sarà fatta salva la facoltà per di trasferire il proprio locale in altro CP_4
luogo all'interno del territorio di Milano, dandone previa comunicazione via lettera
raccomandata a ”; Pt_1
- clausola 5.3: “Il Licenziante conferma al Licenziatario la facoltà di recedere dal contratto in
qualsiasi momento una volta trascorsi 7 anni dalla sottoscrizione della presente, inviando
una lettera raccomandata al Licenziante con preavviso di almeno 6 mesi”.
È pur vero che nel testo contrattuale viene menzionato il locale di Via Messina n. 38 (MI), ma tale menzione, ad avviso del giudicante, è stata fatta al solo fine di individuare il luogo materiale di destinazione del marchio e di renderlo noto alla concedente, posto che l'utilizzo poteva essere effettuato in qualsiasi altro locale, come previsto nella scrittura collegata al contratto.
Deve aggiungersi ulteriormente che in nessun passo dei documenti contrattuali si è menzionato il locale di Via Messina n. 38 (MI) quale luogo esclusivo di destinazione del marchio, con la conseguenza che, può agevolmente ritenersi che l'interesse delle parti fosse quello di concedere il marchio per la sponsorizzazione di un qualsiasi locale e non esclusivamente quello ubicato in Via
Messina n. 38 (MI).
Diversamente le parti avrebbero dovuto far emergere questa loro volontà in modo esplicito,
individuando come esclusiva la collocazione dell'insegna (rappresentativa del marchio CP_2
concesso in uso), presso l'esercizio commerciale di via Messina n. 38. Deve quindi concludersi nel senso di svincolare dall'ambito della causa del contratto l'individuazione del locale di Via Messina n. 38 (MI) come luogo di esercizio del marchio concesso in licenza, e ricondursi tale indicazione nell'alveo degli elementi secondari del contratto.
La funzione concreta del contratto in esame deve essere, per contro, identificata nella concessione in uso del marchio ai fini della sponsorizzazione del marchio stesso, quale che sia la sua collocazione e purché si tratti di un solo locale, come si evince dal testo della scrittura privata.
Già solo la possibilità, per la licenziataria, di disporre del marchio in locale diverso da quello di Via
Messina n. 38 (MI), esclude in re ipsa l'impossibilità sopravvenuta della prestazione dedotta in contratto, come sostenuto dalla convenuta.
Invero, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si verifica quando l'esecuzione del contratto è
divenuta irrealizzabile a causa di un evento assoluto e estraneo alla volontà delle parti.
Nel caso in esame, la prestazione oggetto di esame non è divenuta impossibile atteso che il marchio non è venuto meno e/o cessato, risultando, per contro, validamente commercializzabile e CP_2
utilizzabile ai fini della sponsorizzazione dello stesso, oltre che legittimamente utilizzabile in locale diverso da quello ubicato in Via Messina n. 38 (MI).
Sul punto va richiamato e condiviso l'orientamento espresso dalla Suprema Corte la quale ha affermato che “la liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della prestazione può
verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 c.c., solo se ed in quanto concorrano
l'elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sè considerata, e
quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento
che ha reso impossibile la prestazione […]” (Cass. n. 14915/2018).
Nel caso in esame l'impossibilità della prestazione non può considerarsi assoluta ed oggettiva in quanto il sinallagma contrattuale non ha subito alcuna irreversibile alterazione, posto il programma negoziale concordato tra le parti avrebbe potuto ampiamente realizzarsi con la mera individuazione di un nuovo locale (come previsto dal contratto). Neppure la convenuta ha prodotto in giudizio documentazione attestante alcuna comunicazione in favore dell'attrice dell'avvenuta chiusura del locale di cui si discute (alla quale avrebbe dovuto provvedere), né della volontà di avvalersi della facoltà di destinare altro locale alla sponsorizzazione del marchio Tale onere di comunicazione non può essere certamente ritenuto adempiuto o CP_2
sostituito da documenti pubblicitari di nuovi e/o altri locali ubicati in Via Messina n. 38 (MI).
Va osservato, infatti, che il factum principis, nel caso in esame è derivato esclusivamente da una causa imputabile alla convenuta, la quale non ha comunicato l'avvenuta chiusura e neppure si è avvalsa della facoltà di individuare un nuovo locale presso il quale sponsorizzare il marchio.
Questo Giudice, ritiene, in definitiva, che la circostanza dell'avvenuta chiusura del locale ubicato in
Via Messina n. 38 (MI) sia del tutto inidonea a liberare la convenuta dalla propria responsabilità,
trattandosi di evento non assoluto ed anzi evitabile e superabile da parte dell'obbligata.
Sulla scorta di tali considerazioni nessuna risoluzione del contratto di licenza di marchio del
10.10.2012 per impossibilità sopravvenuta ex artt. 1256 e 1463 cc può essere dichiarata.
In definitiva, la domanda di risoluzione del contratto del 10.10.2012 per impossibilità sopravvenuta va in toto rigettata.
Le predette considerazioni consentono di ritenere la domanda riconvenzionale di restituzione della somma di € 18.672,43 versata in corrispettivo del contratto (corrisposto da a in data CP_2 Pt_1
10.10.2018), formulata dalla convenuta, infondata.
Ciò in quanto, la prestazione non è mai divenuta impossibile e il versamento della predetta somma,
da parte della convenuta in favore della società attrice, era dovuto in quanto sorretto da idoneo supporto causale e titolo giustificativo.
Conseguentemente, nessuna condanna della società attrice alla restituzione della somma di €
18.672,43 in favore della convenuta può essere pronunciata.
In definitiva la domanda riconvenzionale (che per ragione logica si esamina in questa sede) formulata dalla parte convenuta va rigettata.
Domanda di risoluzione del contratto di licenza d'uso per inadempimento della;
Pt_1 La convenuta chiede infine la risoluzione del contratto per inadempimento dell'attrice, atteso che quest'ultima avrebbe violato la clausola 6 della scrittura privata per aver concesso in uso il marchio a soggetti terzi.
La clausola azionata prevede che: “In considerazione della licenza concessa da in favore di Pt_1
s'impegna a non concedere a terzi in licenza il Marchio di nelle regioni CP_4 Pt_1 Pt_1
della Lombardia e del Veneto, limitatamente ai servizi oggetto della presente convenzione, in assenza
di un'espressa autorizzazione da parte di fintanto che le parti saranno vincolate dalla CP_4
licenza di cui all'Allegato 3 o da altra convenzione sottoscritta tra le stesse”.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Va premesso che la domanda è formulata genericamente, atteso che la convenuta si limita a circoscrivere l'asserito inadempimento dell'attrice all'utilizzo del marchio da parte di un terzo CP_2
soggetto (non individuato), gestore di un ristorante a Milano denominato “Byblos Milan”, privo di ulteriori elementi identificativi, senza neppure specificare i fatti costitutivi della dedotta responsabilità in capo alla . Pt_1
In particolare, la convenuta nulla deduce e allega in merito all'avvenuta concessione, a mezzo di sottoscrizione di contratto di licenza, dell'uso del marchio effettuata da parte di in CP_2 Pt_1
favore di tale terzo soggetto neppure individuato;
neppure offre prova in giudizio di tale asserito accordo contrattuale, in quanto non produce alcun documento negoziale e neppure formula, all'uopo,
istanza di esibizione dello stesso. Si limita a produrre in giudizio il fotogramma di una schermata web
(doc. 20), datata 30.9.2022, dalla quale dovrebbe evincersi l'esistenza di tale ristorante “Byblos
Milano”. Neppure sono state capitolate circostanze specifiche sul punto ai fini della prova per testi.
La produzione documentale è da ritenersi assolutamente inidonea a dimostrare l'inadempimento che la convenuta intende imputare alla società attrice.
Peraltro, parte attrice ha prodotto in giudizio la comunicazione pec dell'11.5.22 (doc. 36) a mezzo della quale ha chiesto alla convenuta di specificare tali presunte violazioni, a seguito della CP_2
quale non risultano prodotte comunicazioni in riscontro da parte della stessa convenuta;
oltre ad aver allegato di non avere alcuna conoscenza di detto ristorante, Byblos Milan, risultando piuttosto a sua volta lesa dall'apertura di tale ristorante.
Sulla scorta di tali considerazioni, nessuna risoluzione per inadempimento a carico dell'attrice al contratto del 10.10.2012 può essere pronunciata, difettando in toto l'allegazione e la prova dell'asserito inadempimento imputabile alla . Pt_1
Pertanto, anche tale domanda va rigettata.
Domanda attorea di accertamento del credito
Sulla scorta delle considerazioni sopraesposte, il rapporto negoziale azionato in giudizio dalla parte attrice e le obbligazioni da esso nascenti devono considerarsi valide ed efficaci.
Parte attrice ha dedotto in particolare l'inadempimento della convenuta (e per essa dell'assuntore),
anche a seguito dell'intervenuta omologa di concordato, al pagamento del credito maturato a titolo di corrispettivo del contratto di cui al 10.10.2012.
In particolare, l'attrice sostiene di essere creditrice delle seguenti somme:
1. credito per canoni già maturati alla data della presentazione della domanda di concordato del
16.10.2019, pari ad € 31.321,98, (anche nella percentuale prevista dal piano per il pagamento dei creditori chirografari) oltre interessi;
2. credito in prededuzione per i canoni maturati successivamente, in pendenza della procedura fino all'omologa del 13.5.21, pari ad € 43.995,41 (rate di marzo 2020 per € 12.635,54, ottobre
2020 per € 18.686,43, marzo 2021 per € 12.673,44), nella misura del 100%, come da proposta di concordato omologata, oltre interessi;
3. credito maturato in forza delle rate scadute successivamente all'omologa, per un totale di €
32.214,02 (rate di ottobre 2021 per € 19.036,80 e di marzo 2022 per € 13.177,22).
Va premesso che, in tanto è possibile accollare a carico dell'assuntore un debito aziendale del debitore ammesso al concordato, in quanto quel debito afferisca proprio all'azienda ceduta, della quale l'assuntore è il cessionario. Nel caso in esame è pacifico che il credito vantato da afferisca all'attività dell'azienda Pt_1
originariamente gestita da e trovi il suo titolo nel contratto di licenza d'uso del marchio datato CP_2
10.10.2012.
Nell'impegno di assunzione, come si evince dall'ultima proposta di assunzione doc. 12 del
22.12.2020, non si fa menzione del rapporto con , ben noto all'assuntore in quanto Pt_1
menzionato nella relazione del commissario giudiziale e nelle proposte di concordato, in particolare,
non lo si considera né estinto, nè receduto.
È pur vero che in data settembre 2021, l'assuntore nel depositare la propria nota accompagnatoria al piano di riparto (doc. 13), indirizzata al Giudice delegato ed ai Commissari Giudiziari, prende specifica posizione sul contratto esistente con;
tuttavia deve ritenersi che tale nota non possa Pt_1
essere considerata quale recesso da detto contratto, posto che non è stata né indirizzata, né
specificamente trasmessa alla concedente . Pt_1
Il mero deposito nella procedura di concordato rende l'atto valido ed efficace limitatamente a quella procedura e non può valere quale recesso (che è atto negoziale recettizio) dal contratto di licenza.
Pertanto, rimanendo il contratto perfettamente valido ed efficace, è innegabile che debba essere riconosciuto all'attrice il pagamento del corrispettivo del contratto di licenza d'uso del Pt_1
marchio maturato prima e dopo l'ammissione della debitrice al concordato, fino alla data di cessazione del contratto, data che viene individuata nella comunicazione di recesso del 11.4.2022.
Il credito spettante all'attrice viene dunque quantificato nei seguenti termini:
- € 31.321,98, corrispondente ai canoni già maturati alla data di presentazione della domanda di concordato, da riconoscersi nella percentuale prevista dal piano per il pagamento dei creditori chirografari, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo;
- € 43.995,41, corrispondente ai canoni maturati a partire dalla data di presentazione della domanda di concordato fino all'omologa, nella misura del 100% oltre interessi ex D. Lgs.
231/02 dalle singole scadenze al saldo;
- € 32.214,02 oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo, a titolo di canoni maturati post omologa fino alla rata di marzo 2022. Tale importo, come detto, deve essere riconosciuto in quanto il contratto di licenza d'uso del marchio non è venuto meno se non a far tempo dalla comunicazione recesso datata 11.4.2022. E' questo, infatti, l'unico documento inviato dalla debitrice direttamente nei confronti della concedente, dal quale emerge la volontà
espressa della prima di svincolarsi dal contratto del 10.10.2012.
In definitiva, deve essere pronunciata la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle suddette somme.
Spese
In merito al regolamento delle spese di lite non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza.
Le spese vanno dunque poste a carico della parte convenuta nella misura che si liquida in dispositivo,
con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e, parametri minimi per la fase istruttoria e decisoria, attesa la natura documentale della controversia.
Domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Non può essere accolta, in difetto della prova dei suoi presupposti, la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dall'attrice nei confronti della parte convenuta.
L'attrice invero, non ha allegato né provato nulla in merito ai presupposti che ne giustificherebbero l'accoglimento.
La previsione all'interno del concordato del pagamento del credito contestato “unicamente in caso di accertamento del relativo credito con provvedimento giudiziale passato in giudicato” non è sufficiente ad integrare il requisito della mala fede.
In proposito, secondo pacifica giurisprudenza, è necessario che l'interessato deduca e dimostri, sia che la parte abbia agito (o resistito) in mala fede o colpa grave, vale a dire nella consapevolezza del proprio torto o, comunque, con macroscopica colpa al riguardo (cfr Cass. 14243/2014); sia l'esistenza di uno specifico danno che sia derivato come conseguenza diretta ed immediata di un simile comportamento, incombendo sull'istante l'onere di dimostrare, nell' an e nel quantum, quali siano i pregiudizi derivati dall'esercizio dell'azione e diversi da quelli che possono essere ristorati mediante la condanna al pagamento delle spese processuali;
né il potere del giudice di liquidare il danno anche d'ufficio esime l'interessato dall'onere di fornire la prova circa la sussistenza del danno subito e del collegamento di questo con le condotte considerate illecite dalla norma (Cass. sent. n. 12422/1995:
n. 1200/1998; n. 18169/2004).
Nel caso in esame, alla luce della situazione (di fatto e negoziale) complessivamente emersa in giudizio che caratterizzava i rapporti economici e finanziari fra le parti, non può affermarsi l'esistenza né della mala fede processuale né della colpa grave.
Conseguentemente tale domanda deve essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
dichiara il difetto di legittimazione di già CP_1 CP_2
accertata la validità ed efficacia del contratto di licenza d'uso datato 10.10.2012, fino alla data del
11.4.2022, condanna la convenuta al pagamento in favore della società attrice CP_3 Parte_1
delle seguenti somme:
[...]
- € 31.321,98, a titolo di canoni già maturati alla data di presentazione della domanda di concordato, nella percentuale prevista dal piano per il pagamento dei creditori chirografari,
oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo;
- € 43.995,41, a titolo di canoni maturati a partire dalla data di presentazione della domanda di concordato (16.10.20219) fino all'omologa (13.5.2021), nella misura del 100% oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo;
- € 32.214,02, a titolo di canoni maturati successivamente al decreto di omologa (13.5.2021)
fino alla rata di marzo 2022, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo;
condanna la convenuta a rifondere alla parte attrice le spese del presente CP_3 Parte_1
giudizio che liquida in € 759,00 per anticipazioni ed € 9.142,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge;
rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc formulata dall'attrice.
Brescia, 6 giugno 2025.
Il giudice
Carla D'ambrosio
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”