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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 580/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani ConSIliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso ConSIliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 580/2023 R.G.C. trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 17.12.2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Pescara (PE), al Viale G. Bovio n. 134, Parte_1 presso e nello studio dell'avv. Stefania Rimato, che la rappresenta e difende giusta procura allegata in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in Pescara (PE), alla Via Controparte_1
Alento n. 73, presso e nello studio dell'avv. Giampaolo Jr. Maraesse, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado.
APPELLATO
E
, nella persona del Procuratore Generale presso questa Corte di Controparte_2
Appello.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1650/2022 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 14.12.2022 – Filiazione legittima.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, in accoglimento del presente atto di appello ed in totale riforma dell'appellata sentenza n. 1650/2022 del Tribunale di
Pescara, provvedere come segue:
A) dichiarare l'annullamento e/o la invalidità della adozione di Controparte_1
(nato ad [...] il [...]) avvenuta con sentenza del Tribunale di Pescara n. 9/2018
[...]
del 6/12/2018 per vizio del consenso ed in ogni caso revocare la stessa per indegnità dell'adottato; conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Pescara di effettuare la prescritta annotazione a margine del relativo atto di nascita;
B) dichiarare altresì la nullità della asserita donazione di € 100.000,00 disposta dal convenuto con bonifico del 28/12/2018 tramite banca ed, in ogni caso, revocare la CP_3
stessa per ingratitudine del convenuto con condanna dello stesso alla immediata restituzione della somma di € 100.000,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge, subordinatamente, dichiarare nulla la asserita donazione di € 100.000,00 disposta dal convenuto con bonifico del 28/12/2018 tramite banca CP_3
C) In via istruttoria, previa revoca della ordinanza del 22/03/22, ammettere tutte le richieste istruttorie formulate dalla SI.ra in primo grado nelle proprie memorie nn. Parte_1
2 e 3 ex art. 183 VI comma cpc ed alla udienza del 10/02/22, respingendo quelle del convenuto per le ragioni ivi dedotte;
D) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado e con condanna dell'appellato alla restituzione della somma di € 11.090,92, corrisposta in adempimento della sentenza di primo grado, con interessi e rivalutazione come per legge.”
Per l'appellato:
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1.
In Via Principale: Rigettare integralmente il proposto gravame, in quanto infondato in fatto
e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
2. In Via Meramente subordinata: ferma ed impregiudicata la richiesta di rigetto dell'atto di appello, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle richieste istruttorie di controparte, si chiede ammettersi le istanze istruttorie articolate dalla presente difesa nelle proprie memorie ex art 183 n. 2 e 3 cpc. da intendersi integralmente trascritte e riportate.
3. In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio.”;
Per il P.M.: “Si esprime parere favorevole all'accoglimento parziale dell'appello- punto B) delle conclusioni dell'atto di impugnazione- proposto avverso la sentenza n. 1650/2022 emessa dal T.O. di Pescara e pubblicata il 14.2.2022.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 1407/2021 – promosso da contro (onde ottenere Parte_1 Controparte_1
l'annullamento dell'adozione di , avvenuta con sentenza n. 9/2018, pubblicata Controparte_1
06.12.2018, ed in ogni caso per sentirla revocare per indegnità dell'adottato), giudizio nell'ambito del quale si era costituita la parte convenuta chiedendo il rigetto delle avverse pretese – il
Tribunale di Pescara così provvedeva: “1) Dichiara inammissibili le domande di dichiarazione di nullità della donazione di € 100.000,00 e revoca della stessa per ingratitudine; 2) rigetta le restanti domande di parte attrice;
3) condanna parte attrice
a pagare in favore della parte convenuta le spese del presente giudizio, che liquida in
€ 9.275,00, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge.”.
1.1. Il Tribunale, dopo aver lungamente riportato gli assunti posti dalle parti a fondamento delle rispettive pretese, rigettava le domande attoree rilevando: - che l'istituto dell'adozione di maggiorenne, sebbene in tempi più recenti abbia assunto una funzione prettamente solidaristica, è nato con la finalità di assicurare all'adottante la perpetuazione del nome, del patrimonio e della tradizione familiare e di far godere, nel contempo, all'adottato i vantaggi di ordine patrimoniale e sociale derivanti dal nuovo status; - che, secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 296 c.c., tra i requisiti necessari per dar luogo all'adozione di maggiorenne vi rientra il consenso dell'adottante che assume carattere negoziale e, come tale, diviene soggetto alla disciplina concernente i negozi privatistici che, tra le cause di annullabilità, prevede l'incapacità naturale delle parti ed i vizi del consenso.
1.2. Con riferimento al profilo della dedotta incapacità naturale rilevava: - che parte attrice aveva fatto riferimento ad un disturbo depressivo, per cui avrebbe fatto ricorso a diversi specialisti che avevano evidenziato nella SI.ra , una disfunzione frontale, con Parte_1
incapacità di reagire criticamente verso gli stimoli esterni, scarsa perseverazione cognitiva, ridotta capacità di interpretazione delle conseguenze degli atti compiuti, sviluppo di comportamenti riflessi caratterizzati da comportamenti indotti dal contesto circostante, facile influenzabilità e manipolazione dall'esterno; - che tale prospettazione, tuttavia, era rimasta priva di riscontro probatorio ed anzi, dalla documentazione in atti, relativa al procedimento
R.V.G. n. 794/2021 –volto alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'apertura della procedura dell'amministratore di sostegno in capo all'attrice– era emerso che la SI.ra era stata valutata non affetta da alcuna patologia mentale;
- che la SI.ra Parte_1
non aveva neppure dedotto di essersi trovata transitoriamente in stato di Parte_1
incapacità di intendere e di volere nel momento in cui aveva espresso il suo consenso all'adozione del SI. ; - che, essendo stata essa stessa adottata dallo zio, Controparte_1
l'attrice non poteva non comprendere la finalità della procedura di adozione.
1.3. Con riferimento ai vizi del consenso, da un lato, osservava che il richiamo alla violenza cui sarebbe stata sottoposta l'attrice era del tutto generico, non avendo la stessa specificato in cosa sarebbe consistita tale violenza e, dall'altro, che l'errore sull'aspettativa di comportamento dell'adottato, che non avrebbe prestato assistenza all'adottante, non rilevava quale errore essenziale, non essendo la finalità dell'istituto quella di ottenere assistenza e solidarietà umana.
Spiegava pertanto che l'aspettativa della SI.ra sul futuro comportamento del Parte_1
SI. rappresentava un mero motivo della sua domanda di adozione (che ove CP_1
anche non sottoscritta dalla medesima, come sostenuto dalla difesa, era stata reiterata all'udienza del 19.11.2018, quanto l'adottante aveva espresso il consenso all'adozione).
1.4. Ciò detto e passando all'esame della richiesta di revoca dell'adozione per l'indegnità dell'adottato, evidenziava che, ai sensi della vigente normativa, “La revoca dell'adozione può essere pronunziata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni”, con la conseguenza, in primo luogo, dell'irrilevanza di eventuali delitti commessi dall'adottato precedentemente alla sentenza di adozione e, in secondo luogo, della necessità di allegazione (nella specie non operata nei termini di cui all'art. 183 VI comma primo termine c.p.c.) della commissione, da parte dell'adottato, ai suoi danni, di un delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo edittale a tre anni.
A tale ultimo proposito precisava peraltro che, ai sensi dell'art. 649 c.p., non è punibile l'adottato che commetta un delitto contro il patrimonio in danno dell'adottante, salvo che non si tratti dei delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 o di ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone, delitti che, nel caso di specie, nemmeno erano stati ipotizzati dall'attrice.
1.5. Infine, dichiarava l'inammissibilità della domanda di parte attrice volta ad ottenere la declaratoria di nullità della donazione di € 100.000,00, avvenuta con bonifico del
28.12.2018, con conseguente condanna del convenuto alla immediata restituzione della somma oltre che degli interessi e rivalutazione come per legge, poiché formulata tardivamente.
Sul punto evidenziava che tale domanda, formulata per la prima volta nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. doveva ritenersi inammissibile in quanto aveva introdotto un tema decisorio e probatorio completamente diverso da quello concernente la domanda originaria di annullamento o, comunque, di revoca dell'adozione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la SI.ra chiedendone la Parte_1
riforma sulla scorta di cinque motivi di gravame, con i quali ha denunciato: 1) nullità della sentenza per omessa comunicazione al PM della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni - mancata precisazione delle conclusioni da parte del Pubblico Ministero- violazione di legge (art. 70, 158 e 161 c.p.c.); 2) erronea ed arbitraria ricostruzione ed interpretazione dei fatti posti dall'attrice a fondamento della sua domanda di annullamento dell'adozione per vizio del consenso;
3) erronea ricostruzione ed interpretazione dei fatti posti a fondamento della domanda, mancata applicazione della disciplina della annullabilità dell'adozione per vizio del consenso e, segnatamente, dell'errore indotto dall'altrui dolo e della violenza per minaccia;
contraddittorietà della motivazione;
illegittimità ed ingiustizia della ordinanza del 23.03.2022; omesso esame della documentazione prodotta;
illegittimo rigetto delle richieste istruttorie;
4) violazione ed erronea interpretazione dell'art. 306 comma
1 c.c.; erroneità ed ingiustizia della ordinanza del 23.03.2022; omesso esame della documentazione prodotta;
illegittimo rigetto delle richieste istruttorie. Parti della sentenza che si impugnano: pag. 12: da “Passando ...” a : “nemmeno ipotizzati”; 5) erroneità ed ingiustizia della sentenza nella parte in cui dichiara inammissibile la domanda di nullità della donazione di euro 100.000,00 disposta a suo favore dal convenuto con bonifico del
18.12.2018 tramite banca Violazione degli artt. 183 c.p.c. e 782 c.c.. CP_3
3. Nell'ambito del procedimento d'appello si è costituito il SI. Controparte_1
chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
4. All'esito della prima udienza del giorno 19.12.2023, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 17.12.2024 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali. Come detto anche l'udienza del 17.12.2024 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di conSIlio da remoto del giorno
19.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va, sin da subito, disatteso il primo motivo di appello.
5.1. Con tale motivo la SI.ra ha lamentato l'omessa comunicazione, al pubblico Parte_1 ministero, dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni.
Sostiene al riguardo che, vertendosi in ipotesi di intervento obbligatorio del PM, la mancata comunicazione di tale udienza, che gli avrebbe impedito di precisare le proprie conclusioni, determina la nullità della sentenza di primo grado.
5.2. In punto di diritto occorre rilevare che, secondo quanto stabilito dalla Corte di
Cassazione, nella pronuncia n. 13062/2000, citata anche dall'appellante “In relazione alle domande concernenti la nullità (ovvero l'annullamento) e la revoca dell'adozione si verte in ipotesi di intervento obbligatorio del P.M. a norma dell'art. 70, n. 3 c.p.c.; in tali casi, tuttavia, non determina nullità della decisione il mancato intervento del P.M., ove questo sia stato, in ciascun grado del giudizio, ufficialmente informato dell'esistenza del procedimento, così da essere posto in grado di parteciparvi e di presentare le sue conclusioni, atteso che non può costituire motivo di nullità il modo di intervento del P.M. o l'uso fatto da parte di tale organo del potere di intervento attribuitogli.”.
Ebbene, nel caso che ci occupa, l'attrice ha notificato l'atto introduttivo del primo grado anche al P.M. (secondo quanto accertato dal Tribunale), informato pertanto dell'esistenza del procedimento.
La decisione non può dunque ritenersi nulla, essendo il PM stato posto nelle condizioni di partecipare al giudizio e di presentare le sue conclusioni.
6. Anche il secondo motivo di gravame deve essere rigettato.
6.1. Con tale motivo la SI.ra denuncia che il primo giudice, pur avendo Parte_1 riconosciuto che l'istituto dell'adozione di maggiorenne, nonostante sia inserito in un procedimento a sfondo pubblicistico, ha carattere negoziale ed è, quindi, soggetto alla disciplina concernente i negozi privatistici, che prevede tra le cause di annullabilità
l'incapacità naturale ed i vizi del consenso, ha erroneamente escluso che nella specie potesse ricorrere una ipotesi di incapacità naturale.
Sostiene, al riguardo, che la CTU espletata nel procedimento di nomina di amministratore di sostegno ha valutato le condizioni di salute della originaria attrice nell'ottobre del 2021 e non con riferimento agli anni compresi tra la fine del 2017 e la fine del 2019 in cui si svolgevano i fatti di causa, sicché la stessa non avrebbe dovuto essere utilizzata come fonte di prova dal Tribunale.
Lamenta, inoltre, che la sua eventuale conoscenza dell'istituto dell'adozione di maggiorenne, contrariamente a quanto osservato dal Tribunale, sarebbe circostanza inidonea a legittimare o a giustificare le asserite azioni penalmente illecite commesse dal convenuto in suo danno ed anzi, proprio alla luce del fatto che essa stessa fosse stata adottata dallo zio, la stessa è stata più agevolmente indotta dall'originario convenuto a credere che questi si sarebbe preso cura di lei.
6.2. Rileva in primo luogo il Collegio che il primo giudice non ha escluso la sussistenza della incapacità naturale della SI.ra unicamente sulla base della perizia redatta dal Parte_1
CTU nel procedimento relativo all'accertamento della sussistenza dei presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno in capo all'odierna appellante (in quella sede di era accertato che nell'ottobre 2021 la SInora non era affetta da alcuna patologia mentale Parte_1 ed era “del tutto autonoma e capace di amministrare le proprie risorse e soprattutto di curare i propri interessi completamente da sola”), ma ha anche spiegato che quest'ultima, nonostante avesse dichiarato di soffrire di “una disfunzione frontale, con incapacità di reagire criticamente verso gli stimoli esterni, scarsa perseverazione cognitiva, ridotta capacità di interpretazione delle conseguenze degli atti compiuti, sviluppo di comportamenti riflessi (definiti Stimulus Bound
Behaviors), caratterizzati da comportamenti indotti dal contesto circostante, facile influenzabilità e manipolazione dall'esterno”, non avesse fornito alcuna prova al riguardo, avendo omesso il deposito della documentazione comprovante la predetta diagnosi.
La relazione della CTU dell'altro procedimento è stata utilizzata dal giudice di prime cure a conforto della conclusione dell'insussistenza dell'incapacità naturale, già ritenuta non provata in ragione dell'assenza di documentazione medica in atti.
Vi è ad ogni modo un difetto di prova in funzione della invalidità dell'atto, in quanto il quadro patologico, così come descritto dalle dichiarazioni dell'appellante, non è valido referente, vuoi per la prova diretta, vuoi per un discorso di tipo presuntivo, seguendo il costume giurisprudenziale di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 9081 del 15 aprile 2010), non essendo provato un evidente deficit intellettivo manifestatosi nel periodo in cui fu stipulato l'atto, talmente grave da menomarne la capacità di intendere e di volere.
Infatti, secondo lo jus receptum della Suprema Corte, l'incapacità naturale postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che l'atto fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere (Cass. N. 15480/2001; Cass. n. 8079/2005).
6.3. Allo stesso modo, non condivisibili appaiono le deduzioni di parte appellante riferite alla precedente conoscenza dell'istituto da parte dell'appellante.
A tal proposito si rileva che i rilievi relativi alla conoscenza dell'istituto da parte dell'odierna appellante sono stati operati dal primo giudice per evidenziare la funzione non solidaristica dell'adozione di maggiorenne.
E' noto, infatti, che il legislatore del 1983 ha qualificato in senso decisamente patrimoniale la funzione dell'adozione dei maggiori di età, la quale pare sia volta a realizzare tanto l'interesse economico e morale dell'adottando, quanto e soprattutto quello dell'adottante alla perpetuazione della discendenza, in assenza di una filiazione biologica.
Da questo punto di vista l'adozione dei maggiori di età si rivela antitetica rispetto a quella dei minori finalizzata a dare una nuova famiglia al minore.
Come spiegato dalla Suprema Corte, ciò non SInifica che l'adozione dei maggiori di età non possa realizzare, occasionalmente, finalità di tipo solidaristico, come l'assistenza ad adulti privi di famiglia o la tutela di soggetti fragili sul piano economico e psico-sociale, seppure tali finalità si possano realizzare mediante l'utilizzo di altri strumenti giuridici, non si configurano ipotesi di abuso della funzione tipica dell'adozione civile (cfr. Cass. n.
3766/2024).
7. Infondato si rivela anche il terzo motivo di appello.
7.1. Con tale motivo l'appellante impugna le statuizioni della sentenza di primo grado con le quali si è esclusa la sussistenza dei vizi del consenso.
Assume, in particolare, che nella specie sussisterebbe una ipotesi di errore determinato dall'altrui raggiro, sempre rilevante, indipendentemente dal fatto che sia riconoscibile o meno, che sia di fatto o di diritto, che sia essenziale o non essenziale.
Più nello specifico, secondo la prospettazione di parte appellante, il Tribunale avrebbe dovuto ammettere i suoi mezzi di prova, al fine di poter accertare che era stato proprio l'errore indotto dall'originario convenuto, sulle proprie qualità personali e sul fatto che l'avrebbe disinteressatamente assistita in futuro, nonché per accertare la violenza, ossia la minaccia di vedersi abbandonata a sé stessa nel caso in cui non avesse prestato il proprio consenso all'adozione.
Lamenta, inoltre, che il primo giudice avrebbe erroneamente richiamato l'art. 312 c.c., con riferimento agli elementi del consenso da parte dei soggetti interessati, della verifica dell'assenza di fatti impeditivi e della verifica che l'adozione convenisse all'adottando, sostenendo che tali aspetti erano stati accertati in modo meramente formale e senza istruttoria.
Con riferimento al dolo, assume che esso di manifesterebbe in qualunque forma di raggiro, idonea ad indurre un soggetto a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato, raggiro che, nella specie, qualora il Tribunale avesse accolto le sue istanze istruttorie, si sarebbe manifestato anche alla luce di quanto già depositato ed alle difese della controparte,
8.2. Rileva il Collegio come dalla lettura del motivo di gravame emerga, sostanzialmente, che la SI.ra lamenta, da un lato, la mancata ammissione delle prove da essa Parte_1 articolate da parte del primo giudice e, dall'altro, il richiamo da questi effettuato all'art. 312
c.c..
8.2.1. Orbene, con riferimento al primo aspetto, ritiene il Collegio che le istanze istruttorie formulate dall'appellante nella seconda memoria ex art 183, VI comma, c.p.c. non siano meritevoli di accoglimento in quanto irrilevanti ai fini della decisione.
A tal proposito basti osservare che, come correttamente rilevato anche dal primo giudice, ai sensi dell'art. 306 c.c., la revoca dell'adozione per indegnità dell'adottato “[…] può essere pronunziata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.”.
Nel caso di specie, esclusa la circostanza dell'attentato alla vita dello stesso adottante, si evidenzia come la parte attrice non abbia specificamente allegato la commissione, da parte dell'adottato, di delitti punibili con pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni.
Ad ogni modo, dei numerosi (90) capitoli articolati da parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 VI comma C.P.C., nessuno si rivela rilevante al fine della dimostrazione dell'asserito vizio del consenso (dovendo oltretutto rilevarsi, quanto ai capitoli 66 e 67, anche l'inammissibilità degli stessi in quanto generici sotto il profilo spazio-temporale), o (sotto il diverso profilo della indegnità) della commissione da parte dell'appellato, successivamente all'adozione, dei reati richiamati dall'art. 306 c.p.c..
8.2.2. Corretto si rileva, altresì, anche il richiamo all'art. 312 c.c., operato dal Tribunale nell'impugnata sentenza.
Sul punto il primo giudice ha correttamente osservato che il Tribunale, prima di pronunciare l'adozione e per poterlo fare, oltre a verificare se tutte le condizioni di legge sono state adempiute, tra le quali la manifestazione del consenso degli interessati, ha valutato positivamente anche se l'adozione conveniva all'adottando, non essendo lo stesso tenuto a valutare se la stessa adozione convenisse anche all'adottante.
Ebbene, dalla lettura del verbale di udienza del 19.11.2018 emerge che la SI.ra Parte_1 aveva prestato il consenso all'adozione.
E' pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui “Nel procedimento di adozione di persona maggiorenne disciplinato dagli art. 291 e ss. (nuovo testo) del codice civile, la revoca del consenso dell'adottante o dell'adottato deve essere espressa prima della pronuncia del tribunale e non anche prima della pronuncia della Corte d'appello in sede di reclamo, essendo questa ultima meramente eventuale e non potendosi consentire che un atto dispositivo della parte ponga nel nulla il provvedimento del tribunale.” (cfr. tra le altre
Cass. n. 1133/1988).
È stato, inoltre, precisato che “La revoca del consenso dell'adottante di persona maggiorenne può manifestarsi anche implicitamente (fino all'emanazione del relativo decreto e quand'anche, nelle more del procedimento, l'adottante stesso sia deceduto), con fatti ed atti che siano incompatibili o contrari alla volontà di adottare.” (cfr.
Corte appello Genova, 30.06.1993).
Nella specie non risulta alcuna prova o allegazione relativa alla revoca del consenso prima del provvedimento di adozione sicché l'accertamento ex art. 312 c.c. appare idoneo.
8.3. Va ancora rilevato che, sebbene l'odierna appellante avesse, in primo grado, dedotto di essere stata indotta con violenza a prestare il consenso all'adozione, non aveva in alcun modo specificato (come evidenziato dal primo giudice) in cosa fosse consistita la violenza subita, mentre solo nell'atto di appello ha dedotto che la violenza avrebbe dovuto essere individuata nella minaccia di essere abbandonata a sé stessa, pur avendo invece dichiarato, in sede di sommarie informazioni rese in data 18.05.2022 nel procedimento penale n.
5036/21, “non ho subito minacce dirette da parte degli indagati”.
Quanto all'errore in cui sarebbe incorsa a seguito del raggiro del e di sua madre, CP_1 consistito “nella falsa rappresentazione di poter ricevere quell'assistenza e solidarietà umana che, inizialmente rappresentate, sono scemate nell'arco del tempo”, non può non evidenziarsi come invece, in sede di CTU svolta nell'ambito del procedimento per l'apertura di amministrazione di sostegno a suo carico, ella abbia dichiarato di aver adottato il
“essendo legata da antica amicizia al padre del ragazzo e non avendo figli CP_1
naturali, aveva pensato di compiere un atto di generosità e di poter contare su di una persona giovane nella gestione della grande villa dove abita a Spoltore”. 9. Il rigetto del terzo motivo, e la ritenuta irrilevanza ed inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dall'attrice nella seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. comporta il mancato accoglimento anche del quarto motivo di appello.
9.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'erronea interpretazione da parte del primo giudice dell'art. 306 c.c. resa nell'ordinanza del 23.03.2022, con la quale sono state rigettate le sue istanze istruttorie.
In particolare, sostiene che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere irrilevanti eventuali delitti commessi dal convenuto prima della sentenza di adozione, senza considerare che le condotte in questione dovevano essere prese in considerazione in quanto idonee a dimostrare l'azione dolosa intrapresa dal convenuto al fine di indurre l'attrice a prestare il suo consenso all'adozione ed in quanto ex art. 81 c.p. idonee a dimostrare la sussistenza di identico disegno criminoso tra le condotte poste in essere prima e dopo la sentenza di adozione.
Lamenta ancora che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, esso esponente aveva sia nell'atto introduttivo che nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., esposto le circostanze afferenti alla commissione di delitti punibili con una pena non inferiore nel minimo edittale a tre anni, avendo allegato: - varie appropriazioni indebite di denaro effettuate dal convenuto presso le varie banche anche dopo l'adozione (art. 646 reclusione da uno a cinque anni); - circonvenzione di incapace (art. 643 c.p. con reclusione da due a sei anni); - falsificazione della firma della (artt. 482 e 486 c.p. con reclusione da Parte_1
1 a 6 anni); - furti di numerosi beni di valore nella villa, con violazione di domicilio (artt. 624 bis e 625 c.p.c. reclusione da 4 a 7 anni); - truffa aggravata dal rivelante danno patrimoniale
(reclusione da 1 a 5 anni).
9.2. Al riguardo il Collegio -ribadito che, come correttamente rilevato dal primo giudice, l'art. 306 c.c. prevede la revoca dell'adozione solo in relazione a delitti commessi dall'adottato nei confronti dell'adottante, quindi in relazione a delitti commessi dopo l'adozione- osserva, quanto ai delitti che, in base alle prospettazioni attoree, possono essere collocati in epoca successiva alla adozione (appropriazione indebita e truffa aggravata dal rilevante danno patrimoniale), che la pena minima prevista per gli stessi non è superiore nel minimo edittale ad anni 3 di reclusione, sicché non possono venire in considerazione ai fini della revoca dell'adozione.
Non risulta invece, con riferimento ai lamentati furti, che sia stata allegata la loro commissione in epoca successiva all'adozione, né la dimostrazione di ciò potrebbe ricavarsi dell'espletamento dell'invocata prova orale (vedi capitoli 45, 46, 47, 48, 49, 68, 69, 86). Non può infine essere ignorato che relativamente al procedimento penale a carico dell'odierno appellato e di sua madre per i delitti di cui agli artt. 483 c.p., 629 e 646 c.p. il
P.M. ha recentemente formalizzato motivata richiesta di archiviazione (ove è stato evidenziato che “le firme apposte sui conti correnti e sul conferimento di delega ad operare in favore di
sono autografe-appartenenti alla querelante”; che “nel verbale di sommarie Controparte_1 informazioni rese dalla persona offesa –in data 18 maggio ai Carabinieri di Parte_1
Pescara- in ordine alle lamentate minacce subite dalla medesima a causa delle quali sarebbe stata indotta alle operazioni patrimoniali in favore degli indagati, ella affermava testualmente: “Mai ho subito minacce da parte degli indagati”, circostanza, questa, che smentisce “res tabulas” l'ipotesi di estorsione ma rende altrettanto poco credibile che i reiterati atti di prodigalità della querelante in favore degli indagati siano stati effettuati senza un minimo di consapevolezza e volontà della stessa”; che “nessuna attività era possibile disporre in ordine alla ricerca degli oggetti denunciati scomparsi dalla querelante dalla propria abitazione di Spoltore;
né, in assenza di un preciso e dettagliato inventario, era possibile accertare se tali beni fossero nella effettiva disponibilità della querelante ed in quale arco di tempo”).
10. Infondato si rivela, infine, il quinto motivo di appello.
10.1. Con tale motivo la SI.ra censura le parti della sentenza di primo grado Parte_1 nelle quali è stata dichiarata l'inammissibilità della sua domanda di nullità della dichiarazione di € 100.000,00 disposta dall'originario convenuto in suo favore, con bonifico del
18.12.2018.
Assume al riguardo che la domanda di nullità sarebbe stata effettuata dopo che tale bonifico era stato qualificato dalla controparte –nella propria comparsa di costituzione e risposta- come donazione indiretta.
10.2. Rileva il Collegio che la domanda di nullità della donazione indiretta del 18.12.2018 è stata proposta soltanto con la prima memoria 183, VI comma c.p.c. e, pertanto, pur volendo considerare il nuovo percorso interpretativo della giurisprudenza di legittimità sulle nozioni di emendatio e mutatio libelli, va ritenuta tardiva, in quanto domanda nuova.
E' stato, difatti, stabilito che “Si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima
e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo. Si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere” (cfr. Cass. Sez II, Sent. n. 20870/2019).
Ebbene, nella specie, parte attrice aveva agito in giudizio allo scopo di ottenere la revoca o l'annullamento dell'adozione del convenuto, allegando la disposizione bancaria de qua soltanto allo scopo di provare l'indegnità dell'adottato.
A ciò si aggiunga che l'attrice, originariamente, in primo grado, non aveva neppure richiesto la restituzione di tale somma, essendosi addirittura riservata di agire separatamente per tali scopi.
A non diversa soluzione può giungersi anche volendo considerare che tale domanda sia una conseguenza della eccezione del convenuto che, in sede di comparsa di costituzione e risposta, aveva qualificato il bonifico de quo come una donazione indiretta.
Sul punto preme evidenziare che la giurisprudenza tradizionale è ferma nel sostenere che il potere attoreo di introdurre nuove domande o di chiamare altre parti in causa possa essere esercitato solo entro il termine della prima udienza di trattazione o dell'ulteriore udienza eventualmente fissata a norma dell'art.183, commi 2 e 3 e, giammai, con le già menzionate memorie (cfr. Cass. Sez. III, Sent. n. 17708/2013).
Nella specie, dalla lettura del verbale di prima udienza del 22.07.2021 emerge che parte attrice si è limitata a chiedere la concessione del triplo termine di cui all'art. 183 c.p.c. senza nulla dedurre in merito alla donazione in disamina.
Ne consegue che la domanda di nullità della donazione de qua effettuata nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. è da considerarsi inammissibile.
11. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata, liquidate come da dispositivo (ex D.M. 55/2014, con riferimento allo scaglione relativo al valore della controversia (indeterminabile a complessità media), con applicazione dei parametri medi e con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione).
12. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello principale consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello; 2) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 8.470,00 per competenze, oltre ad accessori come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
4) DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso nella camera di conSIlio da remoto del giorno 7.01.2025
La ConSIliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani ConSIliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso ConSIliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 580/2023 R.G.C. trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 17.12.2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Pescara (PE), al Viale G. Bovio n. 134, Parte_1 presso e nello studio dell'avv. Stefania Rimato, che la rappresenta e difende giusta procura allegata in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in Pescara (PE), alla Via Controparte_1
Alento n. 73, presso e nello studio dell'avv. Giampaolo Jr. Maraesse, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado.
APPELLATO
E
, nella persona del Procuratore Generale presso questa Corte di Controparte_2
Appello.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1650/2022 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 14.12.2022 – Filiazione legittima.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, in accoglimento del presente atto di appello ed in totale riforma dell'appellata sentenza n. 1650/2022 del Tribunale di
Pescara, provvedere come segue:
A) dichiarare l'annullamento e/o la invalidità della adozione di Controparte_1
(nato ad [...] il [...]) avvenuta con sentenza del Tribunale di Pescara n. 9/2018
[...]
del 6/12/2018 per vizio del consenso ed in ogni caso revocare la stessa per indegnità dell'adottato; conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Pescara di effettuare la prescritta annotazione a margine del relativo atto di nascita;
B) dichiarare altresì la nullità della asserita donazione di € 100.000,00 disposta dal convenuto con bonifico del 28/12/2018 tramite banca ed, in ogni caso, revocare la CP_3
stessa per ingratitudine del convenuto con condanna dello stesso alla immediata restituzione della somma di € 100.000,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge, subordinatamente, dichiarare nulla la asserita donazione di € 100.000,00 disposta dal convenuto con bonifico del 28/12/2018 tramite banca CP_3
C) In via istruttoria, previa revoca della ordinanza del 22/03/22, ammettere tutte le richieste istruttorie formulate dalla SI.ra in primo grado nelle proprie memorie nn. Parte_1
2 e 3 ex art. 183 VI comma cpc ed alla udienza del 10/02/22, respingendo quelle del convenuto per le ragioni ivi dedotte;
D) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado e con condanna dell'appellato alla restituzione della somma di € 11.090,92, corrisposta in adempimento della sentenza di primo grado, con interessi e rivalutazione come per legge.”
Per l'appellato:
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1.
In Via Principale: Rigettare integralmente il proposto gravame, in quanto infondato in fatto
e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
2. In Via Meramente subordinata: ferma ed impregiudicata la richiesta di rigetto dell'atto di appello, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle richieste istruttorie di controparte, si chiede ammettersi le istanze istruttorie articolate dalla presente difesa nelle proprie memorie ex art 183 n. 2 e 3 cpc. da intendersi integralmente trascritte e riportate.
3. In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio.”;
Per il P.M.: “Si esprime parere favorevole all'accoglimento parziale dell'appello- punto B) delle conclusioni dell'atto di impugnazione- proposto avverso la sentenza n. 1650/2022 emessa dal T.O. di Pescara e pubblicata il 14.2.2022.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 1407/2021 – promosso da contro (onde ottenere Parte_1 Controparte_1
l'annullamento dell'adozione di , avvenuta con sentenza n. 9/2018, pubblicata Controparte_1
06.12.2018, ed in ogni caso per sentirla revocare per indegnità dell'adottato), giudizio nell'ambito del quale si era costituita la parte convenuta chiedendo il rigetto delle avverse pretese – il
Tribunale di Pescara così provvedeva: “1) Dichiara inammissibili le domande di dichiarazione di nullità della donazione di € 100.000,00 e revoca della stessa per ingratitudine; 2) rigetta le restanti domande di parte attrice;
3) condanna parte attrice
a pagare in favore della parte convenuta le spese del presente giudizio, che liquida in
€ 9.275,00, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge.”.
1.1. Il Tribunale, dopo aver lungamente riportato gli assunti posti dalle parti a fondamento delle rispettive pretese, rigettava le domande attoree rilevando: - che l'istituto dell'adozione di maggiorenne, sebbene in tempi più recenti abbia assunto una funzione prettamente solidaristica, è nato con la finalità di assicurare all'adottante la perpetuazione del nome, del patrimonio e della tradizione familiare e di far godere, nel contempo, all'adottato i vantaggi di ordine patrimoniale e sociale derivanti dal nuovo status; - che, secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 296 c.c., tra i requisiti necessari per dar luogo all'adozione di maggiorenne vi rientra il consenso dell'adottante che assume carattere negoziale e, come tale, diviene soggetto alla disciplina concernente i negozi privatistici che, tra le cause di annullabilità, prevede l'incapacità naturale delle parti ed i vizi del consenso.
1.2. Con riferimento al profilo della dedotta incapacità naturale rilevava: - che parte attrice aveva fatto riferimento ad un disturbo depressivo, per cui avrebbe fatto ricorso a diversi specialisti che avevano evidenziato nella SI.ra , una disfunzione frontale, con Parte_1
incapacità di reagire criticamente verso gli stimoli esterni, scarsa perseverazione cognitiva, ridotta capacità di interpretazione delle conseguenze degli atti compiuti, sviluppo di comportamenti riflessi caratterizzati da comportamenti indotti dal contesto circostante, facile influenzabilità e manipolazione dall'esterno; - che tale prospettazione, tuttavia, era rimasta priva di riscontro probatorio ed anzi, dalla documentazione in atti, relativa al procedimento
R.V.G. n. 794/2021 –volto alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'apertura della procedura dell'amministratore di sostegno in capo all'attrice– era emerso che la SI.ra era stata valutata non affetta da alcuna patologia mentale;
- che la SI.ra Parte_1
non aveva neppure dedotto di essersi trovata transitoriamente in stato di Parte_1
incapacità di intendere e di volere nel momento in cui aveva espresso il suo consenso all'adozione del SI. ; - che, essendo stata essa stessa adottata dallo zio, Controparte_1
l'attrice non poteva non comprendere la finalità della procedura di adozione.
1.3. Con riferimento ai vizi del consenso, da un lato, osservava che il richiamo alla violenza cui sarebbe stata sottoposta l'attrice era del tutto generico, non avendo la stessa specificato in cosa sarebbe consistita tale violenza e, dall'altro, che l'errore sull'aspettativa di comportamento dell'adottato, che non avrebbe prestato assistenza all'adottante, non rilevava quale errore essenziale, non essendo la finalità dell'istituto quella di ottenere assistenza e solidarietà umana.
Spiegava pertanto che l'aspettativa della SI.ra sul futuro comportamento del Parte_1
SI. rappresentava un mero motivo della sua domanda di adozione (che ove CP_1
anche non sottoscritta dalla medesima, come sostenuto dalla difesa, era stata reiterata all'udienza del 19.11.2018, quanto l'adottante aveva espresso il consenso all'adozione).
1.4. Ciò detto e passando all'esame della richiesta di revoca dell'adozione per l'indegnità dell'adottato, evidenziava che, ai sensi della vigente normativa, “La revoca dell'adozione può essere pronunziata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni”, con la conseguenza, in primo luogo, dell'irrilevanza di eventuali delitti commessi dall'adottato precedentemente alla sentenza di adozione e, in secondo luogo, della necessità di allegazione (nella specie non operata nei termini di cui all'art. 183 VI comma primo termine c.p.c.) della commissione, da parte dell'adottato, ai suoi danni, di un delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo edittale a tre anni.
A tale ultimo proposito precisava peraltro che, ai sensi dell'art. 649 c.p., non è punibile l'adottato che commetta un delitto contro il patrimonio in danno dell'adottante, salvo che non si tratti dei delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 o di ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone, delitti che, nel caso di specie, nemmeno erano stati ipotizzati dall'attrice.
1.5. Infine, dichiarava l'inammissibilità della domanda di parte attrice volta ad ottenere la declaratoria di nullità della donazione di € 100.000,00, avvenuta con bonifico del
28.12.2018, con conseguente condanna del convenuto alla immediata restituzione della somma oltre che degli interessi e rivalutazione come per legge, poiché formulata tardivamente.
Sul punto evidenziava che tale domanda, formulata per la prima volta nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. doveva ritenersi inammissibile in quanto aveva introdotto un tema decisorio e probatorio completamente diverso da quello concernente la domanda originaria di annullamento o, comunque, di revoca dell'adozione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la SI.ra chiedendone la Parte_1
riforma sulla scorta di cinque motivi di gravame, con i quali ha denunciato: 1) nullità della sentenza per omessa comunicazione al PM della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni - mancata precisazione delle conclusioni da parte del Pubblico Ministero- violazione di legge (art. 70, 158 e 161 c.p.c.); 2) erronea ed arbitraria ricostruzione ed interpretazione dei fatti posti dall'attrice a fondamento della sua domanda di annullamento dell'adozione per vizio del consenso;
3) erronea ricostruzione ed interpretazione dei fatti posti a fondamento della domanda, mancata applicazione della disciplina della annullabilità dell'adozione per vizio del consenso e, segnatamente, dell'errore indotto dall'altrui dolo e della violenza per minaccia;
contraddittorietà della motivazione;
illegittimità ed ingiustizia della ordinanza del 23.03.2022; omesso esame della documentazione prodotta;
illegittimo rigetto delle richieste istruttorie;
4) violazione ed erronea interpretazione dell'art. 306 comma
1 c.c.; erroneità ed ingiustizia della ordinanza del 23.03.2022; omesso esame della documentazione prodotta;
illegittimo rigetto delle richieste istruttorie. Parti della sentenza che si impugnano: pag. 12: da “Passando ...” a : “nemmeno ipotizzati”; 5) erroneità ed ingiustizia della sentenza nella parte in cui dichiara inammissibile la domanda di nullità della donazione di euro 100.000,00 disposta a suo favore dal convenuto con bonifico del
18.12.2018 tramite banca Violazione degli artt. 183 c.p.c. e 782 c.c.. CP_3
3. Nell'ambito del procedimento d'appello si è costituito il SI. Controparte_1
chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
4. All'esito della prima udienza del giorno 19.12.2023, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 17.12.2024 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali. Come detto anche l'udienza del 17.12.2024 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di conSIlio da remoto del giorno
19.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va, sin da subito, disatteso il primo motivo di appello.
5.1. Con tale motivo la SI.ra ha lamentato l'omessa comunicazione, al pubblico Parte_1 ministero, dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni.
Sostiene al riguardo che, vertendosi in ipotesi di intervento obbligatorio del PM, la mancata comunicazione di tale udienza, che gli avrebbe impedito di precisare le proprie conclusioni, determina la nullità della sentenza di primo grado.
5.2. In punto di diritto occorre rilevare che, secondo quanto stabilito dalla Corte di
Cassazione, nella pronuncia n. 13062/2000, citata anche dall'appellante “In relazione alle domande concernenti la nullità (ovvero l'annullamento) e la revoca dell'adozione si verte in ipotesi di intervento obbligatorio del P.M. a norma dell'art. 70, n. 3 c.p.c.; in tali casi, tuttavia, non determina nullità della decisione il mancato intervento del P.M., ove questo sia stato, in ciascun grado del giudizio, ufficialmente informato dell'esistenza del procedimento, così da essere posto in grado di parteciparvi e di presentare le sue conclusioni, atteso che non può costituire motivo di nullità il modo di intervento del P.M. o l'uso fatto da parte di tale organo del potere di intervento attribuitogli.”.
Ebbene, nel caso che ci occupa, l'attrice ha notificato l'atto introduttivo del primo grado anche al P.M. (secondo quanto accertato dal Tribunale), informato pertanto dell'esistenza del procedimento.
La decisione non può dunque ritenersi nulla, essendo il PM stato posto nelle condizioni di partecipare al giudizio e di presentare le sue conclusioni.
6. Anche il secondo motivo di gravame deve essere rigettato.
6.1. Con tale motivo la SI.ra denuncia che il primo giudice, pur avendo Parte_1 riconosciuto che l'istituto dell'adozione di maggiorenne, nonostante sia inserito in un procedimento a sfondo pubblicistico, ha carattere negoziale ed è, quindi, soggetto alla disciplina concernente i negozi privatistici, che prevede tra le cause di annullabilità
l'incapacità naturale ed i vizi del consenso, ha erroneamente escluso che nella specie potesse ricorrere una ipotesi di incapacità naturale.
Sostiene, al riguardo, che la CTU espletata nel procedimento di nomina di amministratore di sostegno ha valutato le condizioni di salute della originaria attrice nell'ottobre del 2021 e non con riferimento agli anni compresi tra la fine del 2017 e la fine del 2019 in cui si svolgevano i fatti di causa, sicché la stessa non avrebbe dovuto essere utilizzata come fonte di prova dal Tribunale.
Lamenta, inoltre, che la sua eventuale conoscenza dell'istituto dell'adozione di maggiorenne, contrariamente a quanto osservato dal Tribunale, sarebbe circostanza inidonea a legittimare o a giustificare le asserite azioni penalmente illecite commesse dal convenuto in suo danno ed anzi, proprio alla luce del fatto che essa stessa fosse stata adottata dallo zio, la stessa è stata più agevolmente indotta dall'originario convenuto a credere che questi si sarebbe preso cura di lei.
6.2. Rileva in primo luogo il Collegio che il primo giudice non ha escluso la sussistenza della incapacità naturale della SI.ra unicamente sulla base della perizia redatta dal Parte_1
CTU nel procedimento relativo all'accertamento della sussistenza dei presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno in capo all'odierna appellante (in quella sede di era accertato che nell'ottobre 2021 la SInora non era affetta da alcuna patologia mentale Parte_1 ed era “del tutto autonoma e capace di amministrare le proprie risorse e soprattutto di curare i propri interessi completamente da sola”), ma ha anche spiegato che quest'ultima, nonostante avesse dichiarato di soffrire di “una disfunzione frontale, con incapacità di reagire criticamente verso gli stimoli esterni, scarsa perseverazione cognitiva, ridotta capacità di interpretazione delle conseguenze degli atti compiuti, sviluppo di comportamenti riflessi (definiti Stimulus Bound
Behaviors), caratterizzati da comportamenti indotti dal contesto circostante, facile influenzabilità e manipolazione dall'esterno”, non avesse fornito alcuna prova al riguardo, avendo omesso il deposito della documentazione comprovante la predetta diagnosi.
La relazione della CTU dell'altro procedimento è stata utilizzata dal giudice di prime cure a conforto della conclusione dell'insussistenza dell'incapacità naturale, già ritenuta non provata in ragione dell'assenza di documentazione medica in atti.
Vi è ad ogni modo un difetto di prova in funzione della invalidità dell'atto, in quanto il quadro patologico, così come descritto dalle dichiarazioni dell'appellante, non è valido referente, vuoi per la prova diretta, vuoi per un discorso di tipo presuntivo, seguendo il costume giurisprudenziale di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 9081 del 15 aprile 2010), non essendo provato un evidente deficit intellettivo manifestatosi nel periodo in cui fu stipulato l'atto, talmente grave da menomarne la capacità di intendere e di volere.
Infatti, secondo lo jus receptum della Suprema Corte, l'incapacità naturale postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che l'atto fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere (Cass. N. 15480/2001; Cass. n. 8079/2005).
6.3. Allo stesso modo, non condivisibili appaiono le deduzioni di parte appellante riferite alla precedente conoscenza dell'istituto da parte dell'appellante.
A tal proposito si rileva che i rilievi relativi alla conoscenza dell'istituto da parte dell'odierna appellante sono stati operati dal primo giudice per evidenziare la funzione non solidaristica dell'adozione di maggiorenne.
E' noto, infatti, che il legislatore del 1983 ha qualificato in senso decisamente patrimoniale la funzione dell'adozione dei maggiori di età, la quale pare sia volta a realizzare tanto l'interesse economico e morale dell'adottando, quanto e soprattutto quello dell'adottante alla perpetuazione della discendenza, in assenza di una filiazione biologica.
Da questo punto di vista l'adozione dei maggiori di età si rivela antitetica rispetto a quella dei minori finalizzata a dare una nuova famiglia al minore.
Come spiegato dalla Suprema Corte, ciò non SInifica che l'adozione dei maggiori di età non possa realizzare, occasionalmente, finalità di tipo solidaristico, come l'assistenza ad adulti privi di famiglia o la tutela di soggetti fragili sul piano economico e psico-sociale, seppure tali finalità si possano realizzare mediante l'utilizzo di altri strumenti giuridici, non si configurano ipotesi di abuso della funzione tipica dell'adozione civile (cfr. Cass. n.
3766/2024).
7. Infondato si rivela anche il terzo motivo di appello.
7.1. Con tale motivo l'appellante impugna le statuizioni della sentenza di primo grado con le quali si è esclusa la sussistenza dei vizi del consenso.
Assume, in particolare, che nella specie sussisterebbe una ipotesi di errore determinato dall'altrui raggiro, sempre rilevante, indipendentemente dal fatto che sia riconoscibile o meno, che sia di fatto o di diritto, che sia essenziale o non essenziale.
Più nello specifico, secondo la prospettazione di parte appellante, il Tribunale avrebbe dovuto ammettere i suoi mezzi di prova, al fine di poter accertare che era stato proprio l'errore indotto dall'originario convenuto, sulle proprie qualità personali e sul fatto che l'avrebbe disinteressatamente assistita in futuro, nonché per accertare la violenza, ossia la minaccia di vedersi abbandonata a sé stessa nel caso in cui non avesse prestato il proprio consenso all'adozione.
Lamenta, inoltre, che il primo giudice avrebbe erroneamente richiamato l'art. 312 c.c., con riferimento agli elementi del consenso da parte dei soggetti interessati, della verifica dell'assenza di fatti impeditivi e della verifica che l'adozione convenisse all'adottando, sostenendo che tali aspetti erano stati accertati in modo meramente formale e senza istruttoria.
Con riferimento al dolo, assume che esso di manifesterebbe in qualunque forma di raggiro, idonea ad indurre un soggetto a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato, raggiro che, nella specie, qualora il Tribunale avesse accolto le sue istanze istruttorie, si sarebbe manifestato anche alla luce di quanto già depositato ed alle difese della controparte,
8.2. Rileva il Collegio come dalla lettura del motivo di gravame emerga, sostanzialmente, che la SI.ra lamenta, da un lato, la mancata ammissione delle prove da essa Parte_1 articolate da parte del primo giudice e, dall'altro, il richiamo da questi effettuato all'art. 312
c.c..
8.2.1. Orbene, con riferimento al primo aspetto, ritiene il Collegio che le istanze istruttorie formulate dall'appellante nella seconda memoria ex art 183, VI comma, c.p.c. non siano meritevoli di accoglimento in quanto irrilevanti ai fini della decisione.
A tal proposito basti osservare che, come correttamente rilevato anche dal primo giudice, ai sensi dell'art. 306 c.c., la revoca dell'adozione per indegnità dell'adottato “[…] può essere pronunziata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.”.
Nel caso di specie, esclusa la circostanza dell'attentato alla vita dello stesso adottante, si evidenzia come la parte attrice non abbia specificamente allegato la commissione, da parte dell'adottato, di delitti punibili con pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni.
Ad ogni modo, dei numerosi (90) capitoli articolati da parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 VI comma C.P.C., nessuno si rivela rilevante al fine della dimostrazione dell'asserito vizio del consenso (dovendo oltretutto rilevarsi, quanto ai capitoli 66 e 67, anche l'inammissibilità degli stessi in quanto generici sotto il profilo spazio-temporale), o (sotto il diverso profilo della indegnità) della commissione da parte dell'appellato, successivamente all'adozione, dei reati richiamati dall'art. 306 c.p.c..
8.2.2. Corretto si rileva, altresì, anche il richiamo all'art. 312 c.c., operato dal Tribunale nell'impugnata sentenza.
Sul punto il primo giudice ha correttamente osservato che il Tribunale, prima di pronunciare l'adozione e per poterlo fare, oltre a verificare se tutte le condizioni di legge sono state adempiute, tra le quali la manifestazione del consenso degli interessati, ha valutato positivamente anche se l'adozione conveniva all'adottando, non essendo lo stesso tenuto a valutare se la stessa adozione convenisse anche all'adottante.
Ebbene, dalla lettura del verbale di udienza del 19.11.2018 emerge che la SI.ra Parte_1 aveva prestato il consenso all'adozione.
E' pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui “Nel procedimento di adozione di persona maggiorenne disciplinato dagli art. 291 e ss. (nuovo testo) del codice civile, la revoca del consenso dell'adottante o dell'adottato deve essere espressa prima della pronuncia del tribunale e non anche prima della pronuncia della Corte d'appello in sede di reclamo, essendo questa ultima meramente eventuale e non potendosi consentire che un atto dispositivo della parte ponga nel nulla il provvedimento del tribunale.” (cfr. tra le altre
Cass. n. 1133/1988).
È stato, inoltre, precisato che “La revoca del consenso dell'adottante di persona maggiorenne può manifestarsi anche implicitamente (fino all'emanazione del relativo decreto e quand'anche, nelle more del procedimento, l'adottante stesso sia deceduto), con fatti ed atti che siano incompatibili o contrari alla volontà di adottare.” (cfr.
Corte appello Genova, 30.06.1993).
Nella specie non risulta alcuna prova o allegazione relativa alla revoca del consenso prima del provvedimento di adozione sicché l'accertamento ex art. 312 c.c. appare idoneo.
8.3. Va ancora rilevato che, sebbene l'odierna appellante avesse, in primo grado, dedotto di essere stata indotta con violenza a prestare il consenso all'adozione, non aveva in alcun modo specificato (come evidenziato dal primo giudice) in cosa fosse consistita la violenza subita, mentre solo nell'atto di appello ha dedotto che la violenza avrebbe dovuto essere individuata nella minaccia di essere abbandonata a sé stessa, pur avendo invece dichiarato, in sede di sommarie informazioni rese in data 18.05.2022 nel procedimento penale n.
5036/21, “non ho subito minacce dirette da parte degli indagati”.
Quanto all'errore in cui sarebbe incorsa a seguito del raggiro del e di sua madre, CP_1 consistito “nella falsa rappresentazione di poter ricevere quell'assistenza e solidarietà umana che, inizialmente rappresentate, sono scemate nell'arco del tempo”, non può non evidenziarsi come invece, in sede di CTU svolta nell'ambito del procedimento per l'apertura di amministrazione di sostegno a suo carico, ella abbia dichiarato di aver adottato il
“essendo legata da antica amicizia al padre del ragazzo e non avendo figli CP_1
naturali, aveva pensato di compiere un atto di generosità e di poter contare su di una persona giovane nella gestione della grande villa dove abita a Spoltore”. 9. Il rigetto del terzo motivo, e la ritenuta irrilevanza ed inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dall'attrice nella seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. comporta il mancato accoglimento anche del quarto motivo di appello.
9.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'erronea interpretazione da parte del primo giudice dell'art. 306 c.c. resa nell'ordinanza del 23.03.2022, con la quale sono state rigettate le sue istanze istruttorie.
In particolare, sostiene che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere irrilevanti eventuali delitti commessi dal convenuto prima della sentenza di adozione, senza considerare che le condotte in questione dovevano essere prese in considerazione in quanto idonee a dimostrare l'azione dolosa intrapresa dal convenuto al fine di indurre l'attrice a prestare il suo consenso all'adozione ed in quanto ex art. 81 c.p. idonee a dimostrare la sussistenza di identico disegno criminoso tra le condotte poste in essere prima e dopo la sentenza di adozione.
Lamenta ancora che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, esso esponente aveva sia nell'atto introduttivo che nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., esposto le circostanze afferenti alla commissione di delitti punibili con una pena non inferiore nel minimo edittale a tre anni, avendo allegato: - varie appropriazioni indebite di denaro effettuate dal convenuto presso le varie banche anche dopo l'adozione (art. 646 reclusione da uno a cinque anni); - circonvenzione di incapace (art. 643 c.p. con reclusione da due a sei anni); - falsificazione della firma della (artt. 482 e 486 c.p. con reclusione da Parte_1
1 a 6 anni); - furti di numerosi beni di valore nella villa, con violazione di domicilio (artt. 624 bis e 625 c.p.c. reclusione da 4 a 7 anni); - truffa aggravata dal rivelante danno patrimoniale
(reclusione da 1 a 5 anni).
9.2. Al riguardo il Collegio -ribadito che, come correttamente rilevato dal primo giudice, l'art. 306 c.c. prevede la revoca dell'adozione solo in relazione a delitti commessi dall'adottato nei confronti dell'adottante, quindi in relazione a delitti commessi dopo l'adozione- osserva, quanto ai delitti che, in base alle prospettazioni attoree, possono essere collocati in epoca successiva alla adozione (appropriazione indebita e truffa aggravata dal rilevante danno patrimoniale), che la pena minima prevista per gli stessi non è superiore nel minimo edittale ad anni 3 di reclusione, sicché non possono venire in considerazione ai fini della revoca dell'adozione.
Non risulta invece, con riferimento ai lamentati furti, che sia stata allegata la loro commissione in epoca successiva all'adozione, né la dimostrazione di ciò potrebbe ricavarsi dell'espletamento dell'invocata prova orale (vedi capitoli 45, 46, 47, 48, 49, 68, 69, 86). Non può infine essere ignorato che relativamente al procedimento penale a carico dell'odierno appellato e di sua madre per i delitti di cui agli artt. 483 c.p., 629 e 646 c.p. il
P.M. ha recentemente formalizzato motivata richiesta di archiviazione (ove è stato evidenziato che “le firme apposte sui conti correnti e sul conferimento di delega ad operare in favore di
sono autografe-appartenenti alla querelante”; che “nel verbale di sommarie Controparte_1 informazioni rese dalla persona offesa –in data 18 maggio ai Carabinieri di Parte_1
Pescara- in ordine alle lamentate minacce subite dalla medesima a causa delle quali sarebbe stata indotta alle operazioni patrimoniali in favore degli indagati, ella affermava testualmente: “Mai ho subito minacce da parte degli indagati”, circostanza, questa, che smentisce “res tabulas” l'ipotesi di estorsione ma rende altrettanto poco credibile che i reiterati atti di prodigalità della querelante in favore degli indagati siano stati effettuati senza un minimo di consapevolezza e volontà della stessa”; che “nessuna attività era possibile disporre in ordine alla ricerca degli oggetti denunciati scomparsi dalla querelante dalla propria abitazione di Spoltore;
né, in assenza di un preciso e dettagliato inventario, era possibile accertare se tali beni fossero nella effettiva disponibilità della querelante ed in quale arco di tempo”).
10. Infondato si rivela, infine, il quinto motivo di appello.
10.1. Con tale motivo la SI.ra censura le parti della sentenza di primo grado Parte_1 nelle quali è stata dichiarata l'inammissibilità della sua domanda di nullità della dichiarazione di € 100.000,00 disposta dall'originario convenuto in suo favore, con bonifico del
18.12.2018.
Assume al riguardo che la domanda di nullità sarebbe stata effettuata dopo che tale bonifico era stato qualificato dalla controparte –nella propria comparsa di costituzione e risposta- come donazione indiretta.
10.2. Rileva il Collegio che la domanda di nullità della donazione indiretta del 18.12.2018 è stata proposta soltanto con la prima memoria 183, VI comma c.p.c. e, pertanto, pur volendo considerare il nuovo percorso interpretativo della giurisprudenza di legittimità sulle nozioni di emendatio e mutatio libelli, va ritenuta tardiva, in quanto domanda nuova.
E' stato, difatti, stabilito che “Si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima
e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo. Si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere” (cfr. Cass. Sez II, Sent. n. 20870/2019).
Ebbene, nella specie, parte attrice aveva agito in giudizio allo scopo di ottenere la revoca o l'annullamento dell'adozione del convenuto, allegando la disposizione bancaria de qua soltanto allo scopo di provare l'indegnità dell'adottato.
A ciò si aggiunga che l'attrice, originariamente, in primo grado, non aveva neppure richiesto la restituzione di tale somma, essendosi addirittura riservata di agire separatamente per tali scopi.
A non diversa soluzione può giungersi anche volendo considerare che tale domanda sia una conseguenza della eccezione del convenuto che, in sede di comparsa di costituzione e risposta, aveva qualificato il bonifico de quo come una donazione indiretta.
Sul punto preme evidenziare che la giurisprudenza tradizionale è ferma nel sostenere che il potere attoreo di introdurre nuove domande o di chiamare altre parti in causa possa essere esercitato solo entro il termine della prima udienza di trattazione o dell'ulteriore udienza eventualmente fissata a norma dell'art.183, commi 2 e 3 e, giammai, con le già menzionate memorie (cfr. Cass. Sez. III, Sent. n. 17708/2013).
Nella specie, dalla lettura del verbale di prima udienza del 22.07.2021 emerge che parte attrice si è limitata a chiedere la concessione del triplo termine di cui all'art. 183 c.p.c. senza nulla dedurre in merito alla donazione in disamina.
Ne consegue che la domanda di nullità della donazione de qua effettuata nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. è da considerarsi inammissibile.
11. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata, liquidate come da dispositivo (ex D.M. 55/2014, con riferimento allo scaglione relativo al valore della controversia (indeterminabile a complessità media), con applicazione dei parametri medi e con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione).
12. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello principale consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello; 2) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 8.470,00 per competenze, oltre ad accessori come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
4) DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso nella camera di conSIlio da remoto del giorno 7.01.2025
La ConSIliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)