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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/02/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2142/2024
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE P1
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Seconda Civile, in persona del Presidente di Sezione FF delegato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2142/2024 promossa da:
AVV. (C.F. ), in proprio Parte_1 C.F._1
OPPONENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTO CONTUMACE avverso il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione della Corte di Appello di Firenze, II
Sezione Penale, emesso in data 20.09.2024 e depositato in data 25.09.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data ha adito questa Corte di Appello Parte_1 chiedendo l'evocazione in giudizio di proponendo Controparte_1 opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione della Corte di
Appello di Firenze, II Sezione Penale, emesso in data 20.09.2024, depositato in data 25.09.2024 e notificato a mezzo PEC in data 03.10.2024.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, nonostante la sua rituale evocazione in giudizio il non si è costituito e ne è stata Controparte_1 dichiarata la contumacia. pagina 1 di 6 In data 13.02.205 a seguito dell'udienza dell'11.03.2025, sostituita dal termine perentorio per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con riserva di emissione della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
***
Il ricorso in opposizione è fondato e pertanto va accolto.
Il decreto opposto è del seguente tenore:
Tale provvedimento è stato reso in relazione alla istanza di liquidazione del Parte compenso presentata dall'avv. quale difensore di ufficio di Pt_1
[...] nato in [...] il [...]: CP_2
• come da nomina contenuta nel verbale di arresto del 17.03.2021, nel procedimento penale n. 3739/2021 RGNR avanti al Tribunale di Firenze, conclusosi con sentenza di condanna dell'imputato n. 1630/2021 Reg. Sent., emessa in data 26.04.2021;
• nel procedimento penale di appello n. 3850/2021 R.G. App., conclusosi con sentenza di condanna recante n. 3288/2022 Reg. Sent. pagina 2 di 6 In realtà la RICORRENTE nell'atto di appello si era qualificata come difensore di fiducia dell'imputato predetto e tale qualificazione è stata poi riportata, sia nel decreto di citazione in appello, che nella precitata sentenza di secondo grado.
L'istanza di correzione materiale dalla stessa RICORRENTE proposta ex art. 130
c.p.p. è stata seguita da un provvedimento di non luogo a provvedere, reso in data 18.10.2024, motivato sul fatto che la Corte penale si era già pronunciata nel merito.
Ciò posto, a giudizio di questa Corte, è dato ritenere che l'Avv. fosse Pt_1 stata effettivamente difensore “di ufficio” del suo assistito precitato e che l'avvenuta indicazione di difensore di fiducia contenuta nell'atto di appello e poi riportata nei conseguenti atti processuali) fosse stato un mero “lapsus calami”.
Va precisato tuttavia, che l'essere stata l'Avv. difensore d'ufficio del Pt_1 proprio assistito - come si evince dal verbale di arresto dell'imputato in data
17.03.2021 e dalla sentenza di primo grado n. 1630/2021 Reg. Sent., resa dal
Tribunale di Firenze - non è univoco in tal senso, per il lasso di tempo intercorso tra l'emissione di tale sentenza, avvenuta il 26.04.2021 e la data dell'atto di appello risalente al 10.12.2021.
Nondimeno, anche se anche nella sentenza di secondo grado, resa dalla seconda sezione penale di questa Corte d'Appello, in data 20.09.2022, la RICORRENTE è stata, di nuovo, qualificata come difensore di fiducia, in realtà nel verbale di udienza in pari data, tenutasi dinanzi alla stessa sezione penale, l'Avv. Pt_1 era stata indicata quale difensore d'ufficio.
Stando così le cose, ritiene la Corte che la definizione della medesima quale difensore di fiducia del contenuta nella sentenza di appello sia Parte_3 imputabile alla Corte, che non ha tenuto della più recente qualificazione della quale difensore d'ufficio, contenuta nel verbale di udienza in CC Pt_1 sempre in data 20.09.2022.
pagina 3 di 6 Del resto, essendo stata l'udienza cartolare celebrata senza la presenza dell'imputato non si vede come lo stesso tra la chiusura del verbale del
20.09.2022 ed il deposito della sentenza con motivazione contestuale in pari data abbia potuto conferire nomina di fiducia al suo difensore d'ufficio.
La RICORRENTE avrebbe, dunque, diritto al compenso, in tale ultima qualità.
A ben vedere, nel merito, l'istanza di liquidazione che è stata respinta dalla Corte penale era stata proposta dall'Avv. ai sensi dell'art. 117 TUGS ovvero Pt_1 quale difensore di ufficio di persona irreperibile
In tale medesima istanza di legge che l'Avv. avrebbe: Pt_1
1) effettuato ricerche anagrafiche a livello nazionale e che il soggetto risulta non presente in ANPR (All. 1);
2) effettuato accertamenti sulla titolarità di beni immobili presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ma che non risulta nessun fabbricato intestato all'imputato (All.2);
3) presentato istanza di accesso agli atti presso il Centro per l'impiego ARTI, ed aver appreso che il sig. non risulta censito nel Sistema Informativo Parte_3
Lavoro (IDOL) (All. 3); Contr 4) inviato pec al Ministero della Giustizia — — e di aver appreso che il
Sig. non è attualmente detenuto presso alcun istituto penitenziario né lo Parte_3
è mai stato (All. 4);
5) che dagli atti del fascicolo non emergono altre residenze in Italia.
Orbene, a tacer del fatto che tali documenti non sono stati in questa sede prodotti, non è dato ritenere che il predetto imputato fosse irreperibile ex art. 117
TUSG, in difetto di un formale provvedimento giudiziale che lo avesse dichiarato tale, anche se detta norma non lo richiede espressamente.
Ad ogni modo, anche a voler qualificare l'istanza in esame come presentata dal difensore d'ufficio dell'imputato ex art. 116 TUGS, si rileva che - seppure di regola ai fini dell'accoglimento di una siffatta istanza occorre che l'istante dimostri “di pagina 4 di 6 aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero” (Cass. n.
8359/2020 cit.) con l'emissione del decreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto e il verbale di pignoramento mobiliare negativo – come precisa la stessa
Corte di legittimità, “la condizione di irreperibilità di fatto impedisce l'esperimento delle procedure di recupero previste dal combinato disposto di cui agli artt. 116 e
117 del d.P.R. n. 115 del 2002, presupponendo le stesse che il debitore sia rintracciabile” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16585 del 11/06/2021 e Sez. 2 -
Ordinanza n. 28253 del 04/11/2024).
Pertanto, quando come nella fattispecie, sia mancata una dichiarazione formale di irreperibilità dell'imputato o condannato, ma, comunque, “l'assistito non sia, "di fatto", reperibile, il giudice è tenuto a riconoscere quanto spettante al difensore, essendo ogni ulteriore attività vanificata a monte dall'impossibilità di rintracciare
l'interessato” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34888 del 17/11/2021).
Deve, infatti, desumersi che il cliente dell'Avv. sopra indicato fosse Pt_1 divenuto irreperibile di fatto, essendogli stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio della provincia di Firenze, non essendone stata indicata negli atti neppure la dimora, poiché evidentemente non fissa ed essendo stato citato per l'udienza celebratasi in appello nel domicilio eletto presso il difensore.
Pertanto, alla stregua di tali considerazioni, in riforma del decreto impugnato, va liquidato a favore dell'Avv. il compenso di € 1.130,00, di cui € 180,00 Pt_1 per la fase di studio € 350,00 per la fase introduttiva ed € 600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cap, come per legge.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia (scaglione fino a € 5.200,00) ed all'attività svolta, con applicazione dei valori minimi ai quali è prossimo il valore della causa, esclusa la fase pagina 5 di 6 istruttoria e quella decisoria, essendo inesistente la prima e senza espletamento di memorie conclusionali scritte la seconda (considerato che nelle note conclusionali parte ricorrente si è riportata integralmente al ricorso, limitandosi a precisare le proprie conclusioni) data anche la contumacia del Controparte_1
.
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso presentato dall'Avv. e per l'effetto Parte_1
REVOCA il decreto della II Sezione penale della Corte d'Appello di Firenze emesso in data 20.09.2024 e depositato in data 25.09.2024;
2. a favore della precitata RICORRENTE l'importo di € 1.130,00 per le Pt_4 prestazioni rese in favore di come indicate in parte motiva, oltre rimborso spese generali al 15%, Cap e Iva come per legge;
3. CONDANNA il alla rifusione a favore della Controparte_1 stessa RICORRENTE delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi € 536,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Cap e Iva come per legge.
Firenze, 20 febbraio 2025
Il Presidente di Sezione FF Delegato
Dott. Anna Primavera
Nota. La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito processuale è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
pagina 6 di 6
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE P1
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Seconda Civile, in persona del Presidente di Sezione FF delegato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2142/2024 promossa da:
AVV. (C.F. ), in proprio Parte_1 C.F._1
OPPONENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTO CONTUMACE avverso il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione della Corte di Appello di Firenze, II
Sezione Penale, emesso in data 20.09.2024 e depositato in data 25.09.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data ha adito questa Corte di Appello Parte_1 chiedendo l'evocazione in giudizio di proponendo Controparte_1 opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione della Corte di
Appello di Firenze, II Sezione Penale, emesso in data 20.09.2024, depositato in data 25.09.2024 e notificato a mezzo PEC in data 03.10.2024.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, nonostante la sua rituale evocazione in giudizio il non si è costituito e ne è stata Controparte_1 dichiarata la contumacia. pagina 1 di 6 In data 13.02.205 a seguito dell'udienza dell'11.03.2025, sostituita dal termine perentorio per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con riserva di emissione della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
***
Il ricorso in opposizione è fondato e pertanto va accolto.
Il decreto opposto è del seguente tenore:
Tale provvedimento è stato reso in relazione alla istanza di liquidazione del Parte compenso presentata dall'avv. quale difensore di ufficio di Pt_1
[...] nato in [...] il [...]: CP_2
• come da nomina contenuta nel verbale di arresto del 17.03.2021, nel procedimento penale n. 3739/2021 RGNR avanti al Tribunale di Firenze, conclusosi con sentenza di condanna dell'imputato n. 1630/2021 Reg. Sent., emessa in data 26.04.2021;
• nel procedimento penale di appello n. 3850/2021 R.G. App., conclusosi con sentenza di condanna recante n. 3288/2022 Reg. Sent. pagina 2 di 6 In realtà la RICORRENTE nell'atto di appello si era qualificata come difensore di fiducia dell'imputato predetto e tale qualificazione è stata poi riportata, sia nel decreto di citazione in appello, che nella precitata sentenza di secondo grado.
L'istanza di correzione materiale dalla stessa RICORRENTE proposta ex art. 130
c.p.p. è stata seguita da un provvedimento di non luogo a provvedere, reso in data 18.10.2024, motivato sul fatto che la Corte penale si era già pronunciata nel merito.
Ciò posto, a giudizio di questa Corte, è dato ritenere che l'Avv. fosse Pt_1 stata effettivamente difensore “di ufficio” del suo assistito precitato e che l'avvenuta indicazione di difensore di fiducia contenuta nell'atto di appello e poi riportata nei conseguenti atti processuali) fosse stato un mero “lapsus calami”.
Va precisato tuttavia, che l'essere stata l'Avv. difensore d'ufficio del Pt_1 proprio assistito - come si evince dal verbale di arresto dell'imputato in data
17.03.2021 e dalla sentenza di primo grado n. 1630/2021 Reg. Sent., resa dal
Tribunale di Firenze - non è univoco in tal senso, per il lasso di tempo intercorso tra l'emissione di tale sentenza, avvenuta il 26.04.2021 e la data dell'atto di appello risalente al 10.12.2021.
Nondimeno, anche se anche nella sentenza di secondo grado, resa dalla seconda sezione penale di questa Corte d'Appello, in data 20.09.2022, la RICORRENTE è stata, di nuovo, qualificata come difensore di fiducia, in realtà nel verbale di udienza in pari data, tenutasi dinanzi alla stessa sezione penale, l'Avv. Pt_1 era stata indicata quale difensore d'ufficio.
Stando così le cose, ritiene la Corte che la definizione della medesima quale difensore di fiducia del contenuta nella sentenza di appello sia Parte_3 imputabile alla Corte, che non ha tenuto della più recente qualificazione della quale difensore d'ufficio, contenuta nel verbale di udienza in CC Pt_1 sempre in data 20.09.2022.
pagina 3 di 6 Del resto, essendo stata l'udienza cartolare celebrata senza la presenza dell'imputato non si vede come lo stesso tra la chiusura del verbale del
20.09.2022 ed il deposito della sentenza con motivazione contestuale in pari data abbia potuto conferire nomina di fiducia al suo difensore d'ufficio.
La RICORRENTE avrebbe, dunque, diritto al compenso, in tale ultima qualità.
A ben vedere, nel merito, l'istanza di liquidazione che è stata respinta dalla Corte penale era stata proposta dall'Avv. ai sensi dell'art. 117 TUGS ovvero Pt_1 quale difensore di ufficio di persona irreperibile
In tale medesima istanza di legge che l'Avv. avrebbe: Pt_1
1) effettuato ricerche anagrafiche a livello nazionale e che il soggetto risulta non presente in ANPR (All. 1);
2) effettuato accertamenti sulla titolarità di beni immobili presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ma che non risulta nessun fabbricato intestato all'imputato (All.2);
3) presentato istanza di accesso agli atti presso il Centro per l'impiego ARTI, ed aver appreso che il sig. non risulta censito nel Sistema Informativo Parte_3
Lavoro (IDOL) (All. 3); Contr 4) inviato pec al Ministero della Giustizia — — e di aver appreso che il
Sig. non è attualmente detenuto presso alcun istituto penitenziario né lo Parte_3
è mai stato (All. 4);
5) che dagli atti del fascicolo non emergono altre residenze in Italia.
Orbene, a tacer del fatto che tali documenti non sono stati in questa sede prodotti, non è dato ritenere che il predetto imputato fosse irreperibile ex art. 117
TUSG, in difetto di un formale provvedimento giudiziale che lo avesse dichiarato tale, anche se detta norma non lo richiede espressamente.
Ad ogni modo, anche a voler qualificare l'istanza in esame come presentata dal difensore d'ufficio dell'imputato ex art. 116 TUGS, si rileva che - seppure di regola ai fini dell'accoglimento di una siffatta istanza occorre che l'istante dimostri “di pagina 4 di 6 aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero” (Cass. n.
8359/2020 cit.) con l'emissione del decreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto e il verbale di pignoramento mobiliare negativo – come precisa la stessa
Corte di legittimità, “la condizione di irreperibilità di fatto impedisce l'esperimento delle procedure di recupero previste dal combinato disposto di cui agli artt. 116 e
117 del d.P.R. n. 115 del 2002, presupponendo le stesse che il debitore sia rintracciabile” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16585 del 11/06/2021 e Sez. 2 -
Ordinanza n. 28253 del 04/11/2024).
Pertanto, quando come nella fattispecie, sia mancata una dichiarazione formale di irreperibilità dell'imputato o condannato, ma, comunque, “l'assistito non sia, "di fatto", reperibile, il giudice è tenuto a riconoscere quanto spettante al difensore, essendo ogni ulteriore attività vanificata a monte dall'impossibilità di rintracciare
l'interessato” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34888 del 17/11/2021).
Deve, infatti, desumersi che il cliente dell'Avv. sopra indicato fosse Pt_1 divenuto irreperibile di fatto, essendogli stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio della provincia di Firenze, non essendone stata indicata negli atti neppure la dimora, poiché evidentemente non fissa ed essendo stato citato per l'udienza celebratasi in appello nel domicilio eletto presso il difensore.
Pertanto, alla stregua di tali considerazioni, in riforma del decreto impugnato, va liquidato a favore dell'Avv. il compenso di € 1.130,00, di cui € 180,00 Pt_1 per la fase di studio € 350,00 per la fase introduttiva ed € 600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cap, come per legge.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia (scaglione fino a € 5.200,00) ed all'attività svolta, con applicazione dei valori minimi ai quali è prossimo il valore della causa, esclusa la fase pagina 5 di 6 istruttoria e quella decisoria, essendo inesistente la prima e senza espletamento di memorie conclusionali scritte la seconda (considerato che nelle note conclusionali parte ricorrente si è riportata integralmente al ricorso, limitandosi a precisare le proprie conclusioni) data anche la contumacia del Controparte_1
.
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso presentato dall'Avv. e per l'effetto Parte_1
REVOCA il decreto della II Sezione penale della Corte d'Appello di Firenze emesso in data 20.09.2024 e depositato in data 25.09.2024;
2. a favore della precitata RICORRENTE l'importo di € 1.130,00 per le Pt_4 prestazioni rese in favore di come indicate in parte motiva, oltre rimborso spese generali al 15%, Cap e Iva come per legge;
3. CONDANNA il alla rifusione a favore della Controparte_1 stessa RICORRENTE delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi € 536,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Cap e Iva come per legge.
Firenze, 20 febbraio 2025
Il Presidente di Sezione FF Delegato
Dott. Anna Primavera
Nota. La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito processuale è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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