Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 28/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 805/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Claudia Matteini Presidente dott.Claudio Baglioni Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 805 /2021 promossa da:
, C.F.: , , , C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
, C.F.: , C.F.: C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
C.F.: , tutti in qualità di eredi del defunto C.F._5 Parte_6 C.F._6
, nonché , anche in proprio, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Mauro BIGI, Persona_1 Parte_1
unitamente e disgiuntamente agliAvv.ti Matteo GUERRIERI, e Matteo BUDELLI, e presso i medesimi elettivamente domiciliati in Via
Bonazzi, n. 35, 06123 Perugia giusta delega in atti
APPELLANTI contro
(C.F. )in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa CP_1 P.IVA_1 CP_2
CF quale nuova denominazione assunta da
[...] P.IVA_2 Controparte_3
con il patrocinio dell'avv. MIGLIORINI GIULIA elettivamente domiciliato in CORSO VANNUCCI N.
[...]
pagina 1 di 4
CP_ (“ ”), c.f. , e per essa quale mandataria, la Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_5
( ), CF n. , in persona del procuratore , giusta procura autenticata nelle CP_6 P.IVA_4 Controparte_7
sottoscrizioni per atto Notaio di Milano in data 18.05.2023 registrata il 22 maggio 2023 al n. Persona_2
47958 Serie 1T Rep/Racc. , rappresentata, assistita e difesa, dalla (e per essa P.IVA_5 Controparte_8
dall'Avv. Giuseppe Cannarozzo, del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso la sede operativa dello studio della –Società tra Avvocati - a.r.l. in Roma alla Via della Camilluccia n. 19 CP_8
INTERVENUTA
avente ad
OGGETTO
Mutuo – Impugnazione sentenza n. 922/2021 Tribunale di Perugia, notificata a mezzo PEC in data
15.11.2021 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli appellanti quali eredi di , oltre a in proprio quale terza datrice di Persona_1 CP_9
ipoteca impugnano la sentenza n. 922/2021 del Tribunale di Perugia che ha rigettato la domanda di accertamento negativo del credito di € 87.645,21 (a titolo di rate impagate del mutuo fondiario contratto in data 11/04/2020 tra e , per la somma di Parte_7 Persona_1
€284.051,29) proposta contro CP_1
A sostegno della domanda introduttiva gli attori allegavano perizia di parte che accertava l'usurarietà dei tassi applicati al contratto quantificando il credito da restituzione somme in
€101.563,34 oltre ad eccepire la non spettanza degli interessi ancora dovuti. Inoltre, gli attori avevano eccepito l'illegittimità del cd. ammortamento alla francese a rata costante, che avrebbe determinato gli interessi in misura superiore rispetto al sistema di conteggio degli interessi cd. all'italiana.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto che nel procedimento di calcolo dell'usura non possono essere inserite voci (spese di assicurazione, oneri, commissione di anticipata estinzione e accessori) che pagina 2 di 4 rappresentano elementi eterogeni, dettati per finalità differenti ed ha ritenuto che l'adozione di un piano di ammortamento cd.” alla francese”, non implichi automaticamente anatocismo.
Gli appellanti censurano la sentenza là dove ha escluso la componente usuraria nel mutuo sostenendo che il tasso da considerare ai fini dell'usura debba essere comprensivo d'ogni onere e spesa” e sostengono che il tasso di mora pattuito ab origine sia pari a 9,835% e, dunque, superiore di
1,105% al tasso soglia fissato ex lege e sostengono che il piano di ammortamento alla francese avrebbe determinato un aumento degli interessi da €65.168,40 ad €69.615,09 e sarebbe dunque illegittimo.
Censurano inoltre la sentenza nella parte in cui il Giudice ha disatteso le conclusioni del CTU.
L'appellata si è costituita eccependo l'inammissibilita' dell'appello ex art. 348 bis cpc e, nel merito, l'infondatezza.
Si è costituita nel corso del giudizio anche -e per essa la mandataria CP_4 [...]
-quale cessionaria del credito di cui in oggetto, derivante dal mutuo fondiario Controparte_5
contratto in data 11/04/2020 (a rogito Notaio dott. tra (oggi Per_3 Parte_7 Pt_8
e riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito dalla cedente (rappresentata
[...] Persona_1 CP_1 in giudizio da . CP_2
L'appello è manifestamente infondato.
L'appellante lamenta che il Giudice, pur avendo riscontrato a mezzo di CTU una eccedenza del tasso di mora contrattuale e quindi pur avendo rilevato che venivano applicati interessi moratori usurari ab origine dalla banca convenuta, tuttavia, data una valutazione “modesta” del loro ammontare, aveva rigettato la domanda.
Il motivo è inammissibile.
Il Giudice ha rigettato la domanda non perché ha ritenuto modeste le somme applicate a titolo di interessi di mora, aventi ab orgine natura usuraria, bensì perché ha ritenuto di aderire alla testi secondo cui il raffronto con il tasso moratorio contrattuale debba essere operato non già con riferimento al tasso soglia determinato per gli interessi corrispettivi, ma procedendo ad una maggiorazione del TEGM di ulteriori 2,1 punti percentuali: poiché lo sforamento individuato dal CTU era solo del 0,659%, esso rientrava ampiamente entro il limite del 2,1% aggiuntivo, e pertanto l'interesse pattuito (ed applicato in concreto, peraltro) rientrava pienamente nel tasso soglia di mora.
L'appellante non ha censurato tale ricostruzione.
Pertanto il motivo di appello relativo al superamento della soglia di usura per gli interessi di mora è inammissibile.
pagina 3 di 4 In merito all'ammortamento alla francese, l'appellante si è pure limitato a riproporre le tesi già sostenute in primo grado, senza censurare gli argomenti svolti dal Giudice di prime cure, così come alcuna censura argomentata è stata svolta con riferimento al rigetto del motivo relativo alla indeterminatezza del tasso di interesse applicato.
La Corte ha pure ritenuto di attendere il pronunciamento delle Sezioni Unite in materia di determinatezza della clausola che prevede l'ammortamento alla francese, sopraggiunta il 29.5.2024
(Sezioni Unite, sentenza n. 15130 del 29.5.2024); il pronunciamento è tuttavia nel senso che in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
L'appello deve, quindi, essere dichiarato inammissibile.
Le eccezioni inerenti la legittimazione di sono tardive in quanto formulate solo in CP_4
comparsa di replica.
Atteso l'esito del giudizio gli appellanti sono tenuti in solido al pagamento delle spese processuali in favore di parte appellata.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
- rigetta l'appello
- condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore delle parti appellata e interveniente delle spese del grado, che si liquidano per il presente grado in favore di ciascuna in euro 3.473,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Perugia, 22/01/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott.ssa Claudia Matteini
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
30 PERUGIA presso il difensore avv. MIGLIORINI GIULIA
APPELLATO