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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/04/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14565/2023
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc nella causa civile di I Grado promossa da
1. , nata il: 18/03/1975, a Itapeva - São Paulo (SP) - Controparte_1
Brasile, residente in [...], Condominio Controparte_2
Foz do Iguaçu, PR, CAP 85861-530;
[...]
2. , minorenne, nato il: 25/11/2007, a Foz do Iguaçu Controparte_3
- Paraná (PR) - Brasile, residente in [...], Condominio Lago dos Cisnes -
Quartiere Jardim Lancaster, Foz do Iguaçu - PR CAP 85861-530, in questo atto rappresentato da suoi genitori , qualificato sopra, e Controparte_1
, nato il [...], a [...] - Paraná (PR) - Controparte_4
Brasile, residente in [...], Condominio Controparte_2
Foz do Iguaçu- PR CAP 85861-530;
[...]
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli
RICORRENTI
pagina 1 di 6 CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex Controparte_5 Controparte_6
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come da ricorso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso:
- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, e/o Controparte_5
all'Autorità amministrativa competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.”.
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , nato in Persona_1
data 12.01.1870 da genitori italiani nel Comune di Lucca.
Nel ricorso si legge che “ , cittadino italiano poi emigrato in Brasile doc. 1). Persona_1
- il Sig. (indicato nei successivi certificati anche come Persona_1 Persona_1
ou ou ou non ha Persona_1 Persona_2 Persona_3
pagina 2 di 6 mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Il Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria
Nazionale della Giustizia e Cittadinanza, Settore di Immigrazione della Repubblica Federale del Brasile, infatti, ha reso certificato negativo di naturalizzazione del predetto (doc. 2).
- In data 7.12.1895 il predetto (indicato nei successivi certificati anche come Persona_1
LD ER ou ER LD ou ou Persona_2
e (doc.3), e dalla loro Persona_3 Persona_4
unione nasceva, il sig. – identificato nel certificato solo con il nome - il Per_5 Persona_6
16.07.1913 (doc.4),
- In data 31.07.1939 contraevano matrimonio il predetto e Persona_7 [...]
(doc.5), e dalla loro nasceva il 26.01.1941 Controparte_7 Persona_8
(doc.6)
- In data 19.12.1970 contraevano matrimonio il predetto e Parte_1 [...]
(doc.7) e dalla loro unione nasceva, in Brasile, la sig.ra Controparte_8
il 18.03.1975 (doc.8), Controparte_1
- In data 22.12.2006 contraevano matrimonio la predetta e Controparte_1
(doc.9) e dalla loro unione nasceva, in Brasile, il sig. Controparte_9 [...]
, il 25.11.2007 (doc.10)”. Persona_9
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_5
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti pagina 3 di 6 disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_5
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, si legge nel ricorso che i ricorrenti hanno tentato “di prenotare attraverso il sistema c.d. “Prenot@mi” di recente introdotto dal presso l'Ufficio Consolare Controparte_10
di Curitiba – Brasile, tentando di prenotare attraverso il sistema (doc.11). (…) Come dimostrato i ricorrenti hanno più e più volte tentato di “agendare” un appuntamento tramite il sito web del CP_10
senza alcun successo, atteso che il portale – nelle occasioni in cui non ha segnalato un errore durante
l'elaborazione dell'ordine - si è limitato a segnalare che “Al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto”, trasformando nei fatti la procedura inserita in un “diniego da parte dell'Amministrazione con pregiudizio dell'istante a conseguire il riconoscimento dello status civitatis, tale da legittimare la presente azione” (fra le altre, v. Sentenza del Tribunale di Roma n. 2889/2020 del 10 febbraio 2020 – Tribunale di Roma, ordinanza del 18.01.2022 Giudice Dott.ssa De Luca doc. A e B).”
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez.
pagina 4 di 6 un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
. Per_1
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta Parte_2
dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale, e, per lo specifico caso in esame, in conformità alla giurisprudenza di merito prodotta dalla stessa parte ricorrente.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
• accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_5
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
• compensa le spese.
Si comunichi.
Firenze, 2.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 6 di 6
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc nella causa civile di I Grado promossa da
1. , nata il: 18/03/1975, a Itapeva - São Paulo (SP) - Controparte_1
Brasile, residente in [...], Condominio Controparte_2
Foz do Iguaçu, PR, CAP 85861-530;
[...]
2. , minorenne, nato il: 25/11/2007, a Foz do Iguaçu Controparte_3
- Paraná (PR) - Brasile, residente in [...], Condominio Lago dos Cisnes -
Quartiere Jardim Lancaster, Foz do Iguaçu - PR CAP 85861-530, in questo atto rappresentato da suoi genitori , qualificato sopra, e Controparte_1
, nato il [...], a [...] - Paraná (PR) - Controparte_4
Brasile, residente in [...], Condominio Controparte_2
Foz do Iguaçu- PR CAP 85861-530;
[...]
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli
RICORRENTI
pagina 1 di 6 CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex Controparte_5 Controparte_6
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come da ricorso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso:
- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, e/o Controparte_5
all'Autorità amministrativa competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.”.
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , nato in Persona_1
data 12.01.1870 da genitori italiani nel Comune di Lucca.
Nel ricorso si legge che “ , cittadino italiano poi emigrato in Brasile doc. 1). Persona_1
- il Sig. (indicato nei successivi certificati anche come Persona_1 Persona_1
ou ou ou non ha Persona_1 Persona_2 Persona_3
pagina 2 di 6 mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Il Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria
Nazionale della Giustizia e Cittadinanza, Settore di Immigrazione della Repubblica Federale del Brasile, infatti, ha reso certificato negativo di naturalizzazione del predetto (doc. 2).
- In data 7.12.1895 il predetto (indicato nei successivi certificati anche come Persona_1
LD ER ou ER LD ou ou Persona_2
e (doc.3), e dalla loro Persona_3 Persona_4
unione nasceva, il sig. – identificato nel certificato solo con il nome - il Per_5 Persona_6
16.07.1913 (doc.4),
- In data 31.07.1939 contraevano matrimonio il predetto e Persona_7 [...]
(doc.5), e dalla loro nasceva il 26.01.1941 Controparte_7 Persona_8
(doc.6)
- In data 19.12.1970 contraevano matrimonio il predetto e Parte_1 [...]
(doc.7) e dalla loro unione nasceva, in Brasile, la sig.ra Controparte_8
il 18.03.1975 (doc.8), Controparte_1
- In data 22.12.2006 contraevano matrimonio la predetta e Controparte_1
(doc.9) e dalla loro unione nasceva, in Brasile, il sig. Controparte_9 [...]
, il 25.11.2007 (doc.10)”. Persona_9
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_5
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti pagina 3 di 6 disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_5
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, si legge nel ricorso che i ricorrenti hanno tentato “di prenotare attraverso il sistema c.d. “Prenot@mi” di recente introdotto dal presso l'Ufficio Consolare Controparte_10
di Curitiba – Brasile, tentando di prenotare attraverso il sistema (doc.11). (…) Come dimostrato i ricorrenti hanno più e più volte tentato di “agendare” un appuntamento tramite il sito web del CP_10
senza alcun successo, atteso che il portale – nelle occasioni in cui non ha segnalato un errore durante
l'elaborazione dell'ordine - si è limitato a segnalare che “Al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto”, trasformando nei fatti la procedura inserita in un “diniego da parte dell'Amministrazione con pregiudizio dell'istante a conseguire il riconoscimento dello status civitatis, tale da legittimare la presente azione” (fra le altre, v. Sentenza del Tribunale di Roma n. 2889/2020 del 10 febbraio 2020 – Tribunale di Roma, ordinanza del 18.01.2022 Giudice Dott.ssa De Luca doc. A e B).”
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez.
pagina 4 di 6 un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
. Per_1
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta Parte_2
dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale, e, per lo specifico caso in esame, in conformità alla giurisprudenza di merito prodotta dalla stessa parte ricorrente.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
• accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_5
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
• compensa le spese.
Si comunichi.
Firenze, 2.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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