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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
sezione civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.30/2021 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.393/2020 resa dal Tribunale di NA il 23.11.2020 e depositata in data 1.12.2020, avente ad oggetto risoluzione donazione
vertente tra
, nato a [...] il [...] c.f. , AR C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Nicolosi per procura in atti, con domicilio eletto all'indirizzo pec Email_1
- appellante -
contro
nato a [...] il [...] c.f. OP C.F._2
rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Antonino Granata, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania via Firenze 92
- appellato –
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.6.2024 viene disposta la trattazione scritta della causa ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai
1 difensori, quindi le parti costituite hanno depositato note di trattazione, concludendo come dai rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 15.3.2014 ritualmente notificato, esponeva OP
che con atto pubblico del notaio di Nicosia del 17.5.2012 (rep. n.34660 – Persona_1
racc. n.8461), aveva donato al nipote la nuda proprietà del compendio AR
immobiliare di sua proprietà sito in Centuripe e in esso rogito meglio descritto, consistente in due unità destinate a bottega site in via Umberto 113 e 115 censite nel C.F. al foglio 88
sez. E mappale 507 sub.6 e sub.1, il vano garage sito in via G. Marconi 85 censito al foglio
88 sez. G mappale 2507 sub.23, l'appezzamento di terreno sito in contrada Accitella di ha.07.13.85 censito nel C.T. al foglio 77 partt.19, 26, 29 e 96 con la casa censita nel C.F.
al foglio 77 mappali graffati 7-30 sub.1 e 31.
Deduceva, ancora, che con successivo atto pubblico del notaio del Persona_1
21.6.2012 (rep. n.34694 racc. n.8492) aveva donato ai nipoti e CP_2 Controparte_3
altri cespiti.
[...]
“Senonché, dopo un anno e mezzo circa dagli atti di donazione, che preliminarmente si
impugnano per incapacità naturale del donante , i donatari anziché OP
manifestare la debita riconoscenza a quest'ultimo, cominciarono non solo ad inveire
sistematicamente contro di lui, ma hanno mantenuto e tutt'ora mantengono un
comportamento gravemente ingiurioso ed offensivo nei suoi confronti, provocando un
grave pregiudizio al suo patrimonio e rifiutando caparbiamente di fornire gli alimenti
dovuti”.
Per l'effetto, conveniva avanti il Tribunale di NA i beneficiari delle donazioni AR
, e , chiedendo:
[...] CP_2 Controparte_3
2 “A) Accertare, ritenere e dichiarare, per i motivi di cui alla premessa, l'incapacità di
intendere e di volere di al momento delle donazioni, rispettivamente OP
effettuate, la prima in data 17.05.2012 repertorio n.34660 - raccolta n.8461 registrata in
Nicosia in data 12.06.2017 al n.1187 serie 17 atti pubblici in favore di e, la AR
seconda, in data 21.06.2012 repertorio n.34694 - raccolta n.8492, registrata in Nicosia il
17.07.2012 al n.1408 serie 17 atti pubblici, in favore di e , Controparte_3 CP_2
di conseguenza annullare revocare e/o dichiarare inefficaci le predette donazioni,
condannando i rispettivi donatari, a restituire al donante i rispettivi beni per come sopra
ricevuti;
B) In via subordinata annullare e/o dichiarare inefficaci e, in ogni caso, revocare per
ingratitudine le superiori donazioni … condannando i donatari a restituire al donante i
rispettivi beni per come sopra ricevuti.”
Si costituiva eccependo preliminarmente la “nullità dell'atto di citazione per AR
violazione dell'art.163 n.3, 4 e 5 c.p.c.”, in subordine l'insussistenza dei presupposti dell'invocato annullamento per l'asserita incapacità di intendere e di volere e, comunque,
l'irrevocabilità della donazione ai sensi dell'art.805 c.c., trattandosi di donazione remuneratoria.
Con autonome comparse si costituivano anche e , il primo CP_2 Controparte_3
eccependo l'infondatezza e l'inammissibilità del petitum, la seconda invece non opponendosi alle domande e facendo prontezza alla restituzione del compendio oggetto di donazione in suo favore.
Nel corso del giudizio, l'attore proponeva un ricorso per sequestro giudiziario con riferimento ad un appezzamento di terreno donato senza riserva di usufrutto al convenuto
, successivamente enunciando essere poi intercorso un accordo transattivo, in CP_2
3 conseguenza del quale rinunciava alle domande cautelari e di merito OP
rivolte verso lo stesso.
Quindi, istruita la causa con la documentazione allegata e l'assunzione delle prove testimoniali – ritenendo sussistere i presupposti dell'annullamento della donazione effettuata da persona incapace d'intendere e di volere ex art.775 c.c.- con sentenza n.393/2020 il Tribunale di NA così disponeva:
“- dichiara cessata materia del contendere con riferimento alla domanda promossa nei
confronti di;
CP_2
- annulla, per incapacità naturale d'agire, le donazioni concluse da in OP
data 17.05.2012 repertorio n.34660 raccolta n.8461 nei confronti di e in AR
data 21.06.2012 rep. n.34694 e racc. n.8492 nei confronti di;
Controparte_3
- condanna e alla restituzione, in favore dell'attore, degli AR Controparte_3
immobili donati, così come sopra descritti e di cui ai rispettivi atti di donazione;
- dichiara assorbite le ulteriori domande di annullamento – revoca delle donazioni per
ingratitudine dei donatari;
- condanna e al rilascio degli immobili;
AR Controparte_3
-condanna al rimborso, in favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida AR
complessivamente in euro 2.600,00 per compensi, già comprese le spese generali, oltre
ad accessori di legge, somma già ridotta di 1/3 in ragione della parziale compensazione,
oltre oneri accessori come per legge.
- dichiara interamente compensate le altre spese fra le parti.”
Con atto di citazione ritualmente notificato, propone gravame avanti la AR
Corte d'appello di Caltanissetta avverso la prima statuizione, ritenendola errata per i motivi appresso sintetizzati:
4
- OMESSA PRONUNCIA SULLA ECCEZIONE PRELIMINARE DI NULLITÀ DELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO
L'attore ha omesso qualsivoglia specifico riferimento alla norma di diritto sulla quale ha fondato la domanda di fatto proposta,
quindi la citazione è nulla se sono omessi o risultano assolutamente incerti i requisiti stabiliti dall'art.163 n.4 cpc, che impone
“l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni”.
Trattandosi di atti di liberalità effettuati nei confronti di differenti soggetti e in differenti date, l'attore si limita a dedurre genericamente un'asserita incapacità al momento in cui ebbe a disporre dei propri beni, relativamente a quale non è dato sapere.
Allo stesso modo, in relazione alla pretesa ingratitudine dei tre diversi donatari, non ha formulato alcuna differenziazione riguardo ai loro comportamenti, né ha chiarito in cosa si sarebbe manifestata in concreto l'ingratitudine e quale sarebbe ascrivibile agli specifici donatari, così da costituire il presupposto per la revoca.
Dalla relativa contestazione di nullità, ritualmente eccepita, consegue l'inammissibilità della domanda, in relazione alla quale il
Tribunale non ha ritenuto prendere posizione, nulla statuendo al riguardo e incorrendo nel vizio di omessa pronuncia.
- ERRONEA STATUIZIONE IN RELAZIONE ALLA DEDOTTA AMMISSIBILITÀ DELLA SECONDA COMPARSA CONCLUSIONALE
VERSATA DALL'ATTORE
All'udienza del 23.10.2018 la causa veniva introitata ai fini della decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per svolgere le difese conclusive. In data 12.11.2018 l'attore depositava un atto che denominava “note autorizzate” quindi, il successivo 14 dicembre, un ulteriore denominato “comparsa conclusionale”. Allo scadere del secondo termine assegnato ex art.190 cpc, cioè quello di 20 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali, in data
10.1.2019 l'attore depositava un ulteriore memoria conclusiva che ritualmente denominava “comparsa di replica”. Nell'ambito delle proprie difese conclusive di replica, la difesa dell'esponente censurava il comportamento processuale dell'attore,
rilevando che con la prima delle due memorie depositate entro il termine di sessanta giorni dalla riserva per la decisione della causa, egli avesse già consumato il proprio diritto alle difese conclusive, per cui fosse inammissibile il deposito della seconda memoria. Dal che l'eccezione già sollevata in prime cure e l'erronea decisione del Tribunale, oggi specificatamente gravata.
5 - ERRONEA DECISIONE PER NON AVERE RITENUTO AMMISSIBILE LA PRODUZIONE EFFETTUATA IN DATA 24.4.2018, LA CUI
RELATIVA ISTANZA È STATA REITERATA IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Relativamente all'atto di donazione in favore di , oltre ad avere proposto l'azione di annullamento che ci occupa, AR
ha rivolto una denuncia-querela per pretesa circonvenzione di incapace a proprio danno. OP
Nell'ambito delle indagini di P.G. sono stati ascoltati numerosi testimoni, tutti nel 2016, tra i quali anche gli impiegati dello studio notarile che rogò l'atto pubblico e che furono testimoni della donazione e ). Testimone_1 Testimone_2
I relativi verbali di audizione sono stati resi disponibili esclusivamente all'esito della chiusura delle indagini preliminari e l'odierno appellante ha fatto istanza per essere autorizzato alla loro produzione nel giudizio, previa la remissione in termini ex art.153 c.p.c., atteso il decorso di quello già concesso per le deduzioni istruttorie ex art.183 co.VI n.2 c.p.c., scaduto alla data del
14.10.2014.
Poiché con ordinanza del 25.6.2018 il Tribunale non li aveva ritenuti ammissibili, per asserita produzione oltre la scadenza del termine perentorio, la relativa istanza è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
Tale provvedimento di rigetto istruttorio è assolutamente errato e l'ingresso dei detti verbali si evidenzia assolutamente legittimo ed opportuno ai fini della emananda decisione, riferendo delle condizioni psicofisiche dell'attore al momento esatto della donazione e provandone la piena capacità intellettiva.
Per l'effetto, impugnata la decisione del primo Giudice sul relativo punto e ritenuta l'ammissibilità, si chiede ammettersi la produzione del verbale di sommarie informazioni rese il 6.5.2016 da , il 5.5.2016 da , il 5.5.2016 Parte_2 Persona_2
da , il 4.5.2016 da , il 5.5.2016 da , il 30.4.2016 da Persona_3 Controparte_4 Persona_4 Testimone_2
ed il 19.7.2016 da . Testimone_1
Verbali dei quali si chiede consentire il deposito anche ai sensi dell'art.345 c.p.c, trattandosi di documentazione resa disponibile dopo il decorso del termine istruttorio in prime cure, ai fini della rituale produzione ex art.183 co.VI c.p.c, ma erroneamente ritenuta inammissibile dal Tribunale, nonostante la preliminare richiesta di rimessione in termini ex art.153 c.p.c.
- ERRONEA VALUTAZIONE DEL TRIBUNALE, NEL CAPO IN CUI HA RITENUTO ININFLUENTE LA CIRCOSTANZA CHE SI
TRATTASSE DI DONAZIONE RIMUNERATORIA
6 Allorché lo zio ebbe a trovarsi in una condizione di difficoltà economica nella gestione della propria OP
attività commerciale, l'odierno appellante lo affiancò collaborandolo stabilmente.
In tale contesto l'esponente si fece carico di svariati pagamenti di somme dovute dal , per complessivi € 60.000/00 CP_1
così come documentato;
per l'effetto, l'intercorsa donazione deve intendersi di tipo remuneratorio, imponendosi al Decidente di valutare gli elementi acquisiti con maggior rigore, nel caso di eccepita incapacità seppure momentanea del donante.
- ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE ACQUISITE NEL PROCESSO
Il Decidente non ha tenuto conto delle deposizioni testimoniali e delle circostanze allegate attestanti il perfetto stato mentale del donante, senza neppure disporre una CTU che riferisse sulle condizioni psicofisiche dell'attore, per quanto non sia stato prodotto neppure un certificato medico comprovante un qualsivoglia turbamento, che ancorchè temporaneamente avesse potuto affliggerlo, influendo sulle proprie capacità cognitive.
- ERRONEO ADDEBITO DELLE SPESE DI CAUSA, SEPPURE PARZIALMENTE A CARICO DELL'ODIERNO APPELLANTE
Ha altresì errato il Tribunale nell'aver addebitato all'odierno appellante, seppure parzialmente, il pagamento delle spese del primo grado di giudizio, in conseguenza dell'erroneo accoglimento delle domande attoree.
Spese di causa che, all'esito del corretto esame dell'istruttoria espletata, nonchè della auspicata riforma della decisione,
dovranno essere poste a carico dell'attore, comprese quelle della fase cautelare del giudizio, atteso che il Tribunale non ha tenuto conto dell'infondata richiesta di sequestro giudiziario nei confronti del deducente, costringendolo alla costituzione anche nella fase incidentale del processo.
Con comparsa del 18.3.2021 si costituisce , chiedendo rigettarsi il OP
gravame per i motivi già espressi dal Tribunale, con condanna alle spese del grado.
Con comparsa del 6.5.2021 si costituisce anche , a cui la citazione in appello è CP_2
stata notificata senza alcuna vocatio in ius, concludendo per l'estromissione dal gravame per l'intervenuta rinuncia alle domande da parte dell'attore già davanti al Tribunale.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del 27.6.2024 la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini di legge per le difese finali.
7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato e va accolto.
Preliminarmente è a dirsi che il Giudice dell'appello, nei limiti delle risultanze acquisite nel processo ed entro il devolutum risultante dal gravame, può modificare il ragionamento giuridico espresso nella sentenza impugnata, valutando le questioni in base ad una interpretazione diversa delle prove assunte.
Allo stesso tempo, il difetto di motivazione della sentenza rappresenta un vizio assorbito dall'effetto devolutivo del gravame, comportante l'integrale rivalutazione delle questioni controverse.
E, infatti, ritenuta l'infondatezza dei preliminari rilievi di rito (valga il richiamo dell'art.156
c.p.c.: l'eventuale nullità dell'atto di citazione non ha impedito la tempestiva e completa attività difensiva del convenuto, così come nessun pregiudizio è allegato da quest'ultimo in conseguenza della duplicazione delle note difensive finali dell'attore), la fattispecie di giudizio così come devoluta al Giudice del gravame (considerata anche la condotta dell'appellato, che non ha riproposto la domanda subordinata di revoca della donazione per ingratitudine, ritenuta assorbita dal Tribunale), attiene la valutazione dei presupposti della domanda di annullamento della donazione effettuata da persona incapace d'intendere e di volere, riconducibile all'art.775 c.c., richiedendo la prova che il soggetto non sia in grado di comprendere il significato dei propri comportamenti e di determinarsi di conseguenza per qualsiasi causa, anche transitoria, al momento in cui donava.
Quanto premesso, in assenza di qualunque allegazione medica certificante una patologia o uno stato di pregresso o coevo obnubilamento dell'attore, dovuto anche ad uno stato depressivo o di alterazione comportamentale, la valutazione è ancorata esclusivamente alla disamina degli esiti istruttori, limitati agli interrogatori formali delle parti e
8 all'escussione dei testi, ma riguardo i quali possono ritenersi validamente acquisiti anche i verbali di sommarie informazioni rese nel 2016 avanti i Carabinieri di Centuripe nell'ambito del procedimento di indagine a seguito della denuncia-querela per circonvenzione di incapace (dopo la scadenza dei termini di cui all'art.183 co.6 c.p.c., avvenuta nel 2014), la cui produzione può ritenersi ammissibile anche ai sensi dell'art.345 c.p.c., alla cui stregua
“Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti,
salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado
per causa ad essa non imputabile”.
Ebbene, in sede di interrogatorio formale all'udienza del 15.10.2015, OP
riferisce “Io stavo male, non dormivo tanto … [n.d.r.: mio nipote] ha fatto qualche cosa, ma
per spogliarmi, qualche volta sua moglie mi ha cucinato;
io quando ho firmato non capivo
niente, avevo perso 30 chili”.
Il teste attoreo , escusso alla stessa udienza, riferisce solo di generiche e Testimone_3
imprecise circostanze inidonee a comprovare lo stato di incapacità transeunte al momento dell'atto di liberalità: “Verso il 2011, anzi prima, il è stato una persona sempre CP_1
sorridente, solare;
cambiò verso il 2011, non scherzava;
verso il 2012 non si vedeva più in
giro, appena parlavo non diceva niente;
una volta ci parlai e diceva discorsi strambalati,
non gli importava più di niente, era dimagrito … Vedevo il per andare a CP_1
mangiare una pizza, nel 2012 lo vedevo pochissime volte, ci fu un periodo che non usciva
… Ricordo che il mi diceva che aveva solo € 20,00 in tasca e questa era una CP_1
cosa strana;
aveva paura e non so di chi e di che cosa;
lui diceva che, non so CP_1
chi, doveva togliergli tutto…”
Nello stesso senso, l'altro teste attoreo : “Di come lo conoscevo era Controparte_5
assente; eravamo compagni di scuola e ci siamo sempre frequentati …aveva perso molti
9 kg… Lo andavo a trovare … questa frequentazione era nei mesi di maggio, giugno, luglio
e settembre 2012, ove era assente completo.”
Così, invece, il teste : “Nel 2012 il aveva solo problemi Testimone_4 CP_1
economici e suo nipote gli dava i soldi per coprire certe spese … Per me è stato sempre
buono, perfetto mentalmente, di salute e di pulizia …”
Così, ancora, le seguenti dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni ai
Carabinieri della stazione di Centuripe con riferimento al periodo corrispondente all'atto donativo, raccolte quali agenti di P.G. nell'ambito del procedimento di indagine penale n.407/2015 mod.21 nei confronti di . AR
: “Conosco poiché è mio nipote … Circa 7 anni fa gli Parte_2 OP
prestai 6.500,00 euro … il debito veniva estinto da tra la fine del 2012 e AR
inizio 2013...”
: “Conosco in quanto è stato mio cliente, svolgo difatti la Controparte_4 CP_1
professione di avvocato, iscritto al foro di NA … Ho vantato dei crediti personali per i
quali sono stato costretto ad agire in giudizio ed il ha sanato il debito … CP_1
Ricordo che la somma mi fu consegnata in un'unica soluzione presso il mio studio dal
… Circa le sue condizioni psicofisiche le ho ritenute normali, nel senso che non CP_1
ho notato o percepito nulla di diverso rispetto ai periodi antecedenti”.
: “Conosco in quanto è mio cugino … Con lo stesso, Persona_4 CP_1
benchè parenti, non ci siamo mai frequentati, per quanto di mia conoscenza l'ho sempre
visto nelle condizioni normali di come l'ho sempre ricordato … anche in occasione del
breve colloquio intrattenuto all'interno della sua tabaccheria … l'ho visto normale …”
: “Ho lavorato presso lo studio notarile della dott.ssa Testimone_2 [...]
, ubicato in Centuripe … adesso chiuso per la morte del Notaio. Per_1
10 Ricordo che si presentò presso lo studio notarile... per effettuare un OP
atto di donazione ai 3 nipoti, di cui ricordo solo il cognome AR
Antecedentemente agli atti di cessione conoscevo già il , poiché gestiva una CP_1
rivendita di tabacchi … le sue condizioni di salute, prima dell'atto di cessione, a me
sembravano normali.
Ricordo che il giorno in cui si presentò con i nipoti nello studio OP
notarile per stipulare l'atto di cessione, sembrava in buone condizioni di salute psicofisiche
… Ricordo che è stato il notaio a dirmi di fungere da testimone alla stipula Persona_1
degli atti notarili del signor e i nipoti ” CP_1 AR
Gentile “Ho svolto la mia attività lavorativa dal 1999 al 2012 presso lo studio del Tes_1
notaio … Ricordo il signor perché aveva la tabaccheria dove Persona_1 CP_1
accompagnavo il Notaio a comprare le sigarette, tenuto conto che detta attività è ubicata
esattamente di fronte allo studio notarile.
Io non ricordo nulla di anormale. Di certo, se il notaio avesse avuto il minimo Per_1
dubbio che il donante potesse avere problemi che limitavano le sue capacità cognitive,
avrebbe certamente richiesto, a corredo, una certificazione medica attestante la piena
capacità di intendere e di volere come, del resto, mi è capitato di assistere durante la
redazione di altri atti. In quei casi, infatti, il notaio rimandava la stipula in attesa Per_1
della certificazione medica …
Riconosco come mie le firme apposte sull'atto che mi è stato mostrato [n.d.r. il rogito notarile a cui ha partecipato quale teste] … tutto si è svolto nella più assoluta normalità”.
Premesse le superiori risultanze istruttorie, deve concludersi che l'attore non ha assolto alla prova che il proprio stato psicofisico al momento dell'atto di liberalità sia stato tale da sopprimere l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente, essendo la regola la
11 capacità di agire del soggetto e dovendo essere provata in modo rigoroso l'incapacità, che costituisce un'eccezione, poiché non ogni turbamento del processo di formazione ed estrinsecazione della volontà può ritenersi sufficiente ad identificare uno stadio di incapacità rilevante, occorrendo un perturbamento tale da impedire in modo assoluto una valutazione del contenuto e degli effetti della donazione, al momento della redazione dell'atto pubblico, non ritenendosi idonei a fondare una pronuncia di annullamento gli stati d'ansia, per quanto marcati, i gravi dispiaceri o la depressione (così, tra le altre, Cass. 8
marzo 2005 n.4967, Cass. 26 maggio 2000 n.6999).
Erra, quindi, il Tribunale a valorizzare le sole generiche dichiarazione rese dai testi attorei e Catania - che riferiscono al più di uno stato di depressione conseguente a Tes_3
difficoltà economiche, che però non sembra possa ben coniugarsi col compimento di atti di liberalità verso il convenuto (peraltro limitati alla sola nuda proprietà), se non per un intento latu senso remuneratorio – trascurando de plano di argomentare sia pure solo per confutarle, in ordine alle dichiarazioni rese dagli altri testi in giudizio ed anche di quelli assunti quali sommarie informazioni dalla P.G. (che correttamente potevano acquisirsi).
Per l'effetto, in coerenza agli assetti probatori dell'art.2697 c.c., alla stregua di cui onus
probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat, la domanda di annullamento della donazione perchè effettuata da persona incapace d'intendere e di volere va rigettata.
Quale logico corollario, deve in conseguenza disporsi riguardo all'onere della refusione delle spese di lite, che devono porsi a carico dell'attore e vanno liquidate per il giudizio avanti il Tribunale secondo il D.M. n.55/2014 e per quello avanti la Corte secondo il D.M.
n.147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore indeterminato della causa, sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate,
la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.30/2021, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, in riforma della sentenza n.393/2020 resa dal Tribunale di NA il 23.11.2020 e depositata in data 1.12.2020, appellata da , rigetta le domande rivolte da AR
. OP
Condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in OP
favore del convenuto , che liquida in € 3.972/00 per compensi, 15% per AR
spese generali, C.P.A. e I.V.A. se dovute, nulla liquidandosi con riferimento al procedimento di sequestro in corso di causa, perché non rivolto nei confronti dello stesso ma dell'altro convenuto . CP_2
Condanna al pagamento delle spese del grado di appello in favore di OP
, che liquida in € 3.473/00 per compensi, € 804/00 per spese, 15% per AR
spese generali, C.P.A. e I.V.A. se dovute.
Nulla deve statuirsi con riferimento a , nei cui confronti nessuna domanda è CP_2
stata rivolta in appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
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