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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 12/03/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 1717/2023
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 12/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to FAZZI DAVIDE;
Parte_1
ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'Avv.to RIZZO PIERLUIGI Controparte_1
resistente
OGGETTO: retribuzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc, depositato in data 16.05.2023 e regolarmente notificato, il ricorrente adiva l'intestato Tribunale di Brindisi - del Lavoro, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_2
“1) Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, che la ricorrente ha svolto per tutta la durata del rapporto lavorativo mansioni superiori e appartenenti al livello 1 del CCNL applicato in azienda;
2) In conseguenza, condannare la resistente a rifondere al ricorrente la retribuzione maturata, nonché ogni voce per differenze e TFR dovute e come meglio specificate in ricorso, in ragione del rapporto di lavoro a carattere subordinato di fatto intercorso tra le parti e così per un complessivo importo di € 19.100,00; 3) Condannare la resistente al risarcimento del danno da omessa regolarizzazione contributiva da quantificarsi in corso di causa;
4) Con conseguenziale condanna del resistente al pagamento delle competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
In particolare, allegava il ricorrente, di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della
Società – che si occupa di vigilanza privata – assunto con qualifica di Operaio Controparte_1
e mansione di Guardia Particolare Giurata livello 2° del ccnl di cat., in forza di contratto a tempo indeterminato a far data dal 18.08.1987 sino al 31.01.2022 quando veniva collocato in pensione. Esponeva, ancora, l'odierno istante: - di non essere mai stato adibito alle mansioni per cui era stato assunto, ovvero di semplice Guardia Particolare giurata, ma di aver ricoperto il ruolo di direttore lavori per l'appalto ENEL di Cerano;
- di aver coordinato i servizi di vigilanza di oltre quaranta guardie giurate, organizzando tutte le attività e i servizi di ronda;
- di aver rappresentato la Società nelle riunioni con i rappresentanti di Enel Produzione S.,p.,A., ivi stabilendo le modalità di ripresa dei servizi e di organizzazione della vigilanza;
- di essere adibito a mansioni di livello superiore, ricoprendo funzioni di coordinamento e di controllo, sovraintendendo con carattere di iniziativa ed autonomia operativa.
Sicché di fatto è stato adibito in via continuativa a mansioni di livello superiore e di elevato grado di responsabilità sussumubili al livello 1° del ccnl di cat in conformità all'articolo 31 del CCNL delle
Aziende di Vigilanza Privata applicato dalla società.
In forza di tanto, lamentava, quindi, la mancata corresponsione delle somme dovute a titolo di differenze retributive maturate, trattamento di fine rapporto e chiedeva la regolarizzazione contributiva, oltre al risarcimento del danno da abuso da parte della Società convenuta nell'utilizzo improprio del lavoratore e così complessivamente la somma di € 19.100,00 quale retribuzione ordinaria, decurtata di quanto già percepito;
all'uopo allegava analitici conteggi.
Si costituiva la società resistente contestando in fatto e in diritto gli avversi assunti e fornendo una differente rappresentazione in fatto;
in particolare, opponeva l'inammissibilità (ovvero nullità) della domanda per difetto di allegazione delle declaratorie contrattuali, genericità dell'indicazione delle mansioni ed impossibilità di effettuare l'accertamento trifasico per l'invocato inquadramento superiore;
eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 2948 c.c., dei pretesi crediti asseritamente maturati prima del 17.5.2018, cioè del quinquennio antecedente la notifica del ricorso;
contestava gli avversi conteggi;
richiamava copiosa giurisprudenza a supporto ed insisteva per il rigetto.
Istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, all'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.
*****
In limine litis, occorre disattendere l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo sollevata dal resistente, atteso che nell'ambito del presente giudizio il ricorrente ha evocato in giudizio il datore di lavoro specificando sia le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda, che il petitum.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve esser rigettato per le ragioni di seguito dedotte. Risulta per tabulas, che: il ricorrente era stato assunto dalla società convenuta, con contratto a tempo indeterminato a far data dal 18.8.1987 sino al 31.1.2022 come guardia particolare giurata 2 livello ccnl di cat.
Ebbene, l'odierno istante, inquadrato nel 2° livello professionale, ha rivendicato in primo luogo lo svolgimento di mansioni proprie dei dipendenti inquadrati nel livello professionale 1°, in quanto avrebbe svolto a proprio dire attività coordinamento e controllo con autonomia operativa.
Ciò posto, com'è noto, l'art. 2103 c.c. (così come novellato nel 2015) stabilisce che “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte… Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.”
Pertanto, il lavoratore che abbia svolto mansioni superiori alla qualifica di appartenenza per un periodo di oltre sei mesi, qualora l'esercizio delle suddette mansioni sia stato effettivo, pieno e continuativo, ha diritto alla promozione automatica e alla corresponsione delle conseguenti differenze retributive. Ne consegue, che il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il corretto inquadramento professionale, ha l'onere di provare, secondo il normale criterio di riparto previsto dall'art. 2697 c.c., i fatti costitutivi della pretesa azionata, e cioè l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate con il datore di lavoro.
La giurisprudenza della S.C. si è più volte espressa sul punto, e in conformità con il dettato normativo, ritiene che, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorra seguire un iter logico articolato in tre fasi successive:
a) Accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
b) Individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) Raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare, quindi, la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni effettivamente svolte.
A ciò deve aggiungersi, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della Cassazione, un'ulteriore verifica volta ad accertare se l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata, sempre che la superiore qualifica implichi l'assunzione di differenti, e maggiori, responsabilità. I Supremi Giudici, infatti, hanno affermato che: “ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (Cass. n. 6238/01;
8225/03; 11925/03; 12092/04 - Cass. Civ. n. 7007/1987 n. 7453/2002 n. 12792 del 2003; cfr. anche
Cass. Civ. n. 3446 del 2004, Cass. Civ. n. 9822 del 2000, Cass. Civ. n. 3528 del 1999).
Ne consegue che, nei casi in cui il lavoratore non descriva, e provi, le mansioni effettivamente svolte, al giudice è precluso lo scrutinio a cui è chiamato, non potendo operare il raffronto tra le mansioni in concreto svolte - che dagli atti e dai documenti di causa non è dato conoscere- con quelle descritte nel contratto collettivo di categoria in relazione all'inquadramento professionale.
Fatta tale doverosa premessa, è bene evidenziare che lo scrutinio demandato a questo giudicante nella specie ha, quindi, come oggetto quello di accertare se le mansioni concretamente espletate dal ricorrente giustifichino l'inquadramento del ricorrente nel livello 2° del CCNL, così come sostenuto dal datore di lavoro, ovvero, determinino il suo diritto ad essere inquadrato nel superiore livello 1°, come invece sostenuto dal lavoratore.
Nella presente fattispecie, il ricorrente si è limitato a riferire di aver svolto le e di essersi occupato della manutenzione e riparazione dei mezzi meccanici, quali il carrello elevatore, la gru e la pressa con l'occasionale affiancamento del nipote del , tuttavia, non ha Parte_2 Persona_1
allegato le diverse declaratorie contrattuali né ha specificato quali fossero le differenti mansioni appartenenti all'uno e all'altro profilo, né tantomeno ha indicato se e come le asserite mansioni superiori sarebbero state svolte in prevalenza rispetto alle altre.
Vi è di più. Nella descrizione delle attività svolte, il lavoratore allegava di aver rivestito “il ruolo di semplice Guardia Particolare giurata bensì quello di direttore lavori per l'appalto ENEL di Cerano come agevolmente evincibile dal registro contabilità ENEL le cui autorizzazioni di pagamento sono
a firma del ricorrente;
4. Il sig. ha coordinato i servizi di vigilanza per oltre quaranta Pt_1
Guardie Particolari Giurate organizzando tutte le attività e i servizi di ronda;
5. Il ricorrente, come si evince dall'allegato verbale, ha rappresentato la società nelle riunioni con i rappresentanti di
ENEL Produzione S.,p.,A., ivi stabilendo le modalità di ripresa dei servizi e di organizzazione della vigilanza ( si veda l'allegato Verbale di riunione”)”facendo così intendere di aver svolto mansioni rientranti nel 1°livello .
Tanto non appare sufficiente ai fini dell'adempimento dell'onere assertivo in ordine alla pretesa rivendicata.
Ed invero, dalla lettura del ricorso emerge chiaramente come il lavoratore non avesse indicato esplicitamente quali fossero i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica pretesa, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni concretamente svolte (cfr.; cass 31/12/2009,
n. 28284; 30/10/2008, n. 26234; 24.10.2005, n. 20523; 21.5.2003, n. 8025); né avesse precisato quali fossero le specifiche mansioni appartenenti al 2° livello, quali fossero le differenti mansioni del 1° livello professionale (omettendo non solo di allegare le relative declaratorie contrattuali), né avesse dedotto in che misura le seconde mansioni fossero state prevalenti rispetto alle prime, impedendo di operare il raffronto tra i due profili professionali.
Pertanto, l'azione intentata dal ricorrente risulta già carente sotto il profilo assertivo.
Né tantomeno tale vulnus può ritenersi colmato dai pochi documenti depositati dal ricorrente che ex se non appaiono sufficienti ai fini dell'integrazione della prova circa l'espletamento delle mansioni rivendicate.
Per tale ragione non è stata ammessa la prova testimoniale.
Il ricorso deve pertanto esser rigettato.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della peculiarità della questione.
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Rigetta il ricorso, spese di lite compensate.
Brindisi, 12/03/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio