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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/04/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1135-2020
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
, Parte_1 con l'Avv. Roberto Fratoni, di Prato, appellante nei confronti di
Controparte_1 con gli Avv. Fabrizio Carbonetti e Francesco Carbonetti, di Roma, convenuta in appello avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Prato;
in materia di opposizione a precetto.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, in riforma della impugnata sentenza pronunciata dal Tribunale di Prato in data 9.6.2020, n. 258/2020, depositata in data 17.6.2020, notificata in data 17.6.2020, accertata la fondatezza della diritto di credito attribuito a dalla sentenza suddetta e la Parte_1 fondatezza della pretesa creditoria azionata attraverso la notifica dell'atto di precetto, respinta ogni eccezione formulata sul punto da e riformata sui punti controversi la Controparte_1 sentenza di prime cure in accoglimento dell'appello proposto da : A) NEL MERITO respingere la opposizione alla Parte_1 esecuzione mobiliare proposta da poiché la stessa Controparte_1
è infondata in fatto e diritto e frutto di una interpretazione non corretta del dettato normativo e contrattuale che ha regolato la cessione della a . B) Controparte_2 Controparte_1
SEMPRE NEL MERITO dichiarare la successione nella res litigio -sa da parte di susseguente alla cessione della Controparte_3 [...]
per effetto della norma prevista dall'articolo 3, Controparte_2 comma 1, lett. C) del Decreto Legge 99/2017, letta unita -mente all'ultimo periodo sempre dell'articolo 3, comma 1, del mede -simo Decreto Legge 99/2017 e dunque la perfetta legittimazione passiva a carico della stessa. C) SEMPRE NEL MERITO dichiarare che per effetto del contratto di cessione del 26.6.2017 da a CP_4
in applicazione della disciplina ivi contenuta, Controparte_1 ritenuto il rap-porto in esame “contenzioso Pregresso” in essere al momento della cessione e come tale rientrante nella stessa ex lege e norma contrattuale, si è trasferito alla D) CP_1 Controparte_1
SEMPRE NEL MERITO per mero scrupolo difensivo respingere la richiesta di addebito di responsabilità per lite temeraria in capo a
non sussistendone, data la particolarità d ella Parte_1 materia, le ragioni per una tale attribuzione anche nella deprecata e contestata ipotesi in cui lo stesso, per qualsiasi ragione, risulti soccombente. In ogni caso con vittoria di spese e di compenze di ogni fase del giudizio nonché di quelle relative alla fase cautelare (richiesta di sospensione) da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
- Per la convenuta: ““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiarare inammissibile e, in ogni caso, infondato l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata. - Con vittoria di spese di lite”
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 18/10/2018, la
[...] si opponeva al precetto intimatole da Controparte_5
steso pedissequamente alla sentenza del Tribunale Parte_1 di Prato n. 545/2018, poiché riteneva che tale titolo, reso all'esito di un giudizio al quale era estranea e svoltosi nei confronti di
[...]
poi posta in Liquidazione coatta Controparte_2 CP_1 CP_6 amministrativa, non fosse opponibile nei propri confronti .
La Banca opponente eccepiva di non essere legittimata passivamente o comunque titolare del rapporto controverso, in quanto la condanna al pagamento somma di cui all a sentenza azionata, era infatti stata emessa nell'ambito di un giudizio riguardante un rapporto di mutuo contratto nel 2007 tra la S.
Leonardo s.a.s. di nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_7
Nell'atto di opposizione la banca opponente aveva inoltre esposto:
- che con il D.L. num. 99\2017 erano state poste in liquidazione coatta amministrativa le banche venete, tra cui di cui era CP_6 stata all'art. 3 prevista la cessione di “azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività o passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”;
- che a seguito della stipula, in data 26.6.2017, di un contratto di cessione, si era resa cessionaria di parte dei Controparte_1 rapporti negoziali tra i quali vi era il rapporto di conto corrente in essere con lo ma non il rapporto di mutuo , rimasto in capo Pt_1 alla procedura di l.c.a., come da comunicazione inviata al cliente in data 30.11.2017.
Cont
chiedeva quindi, previa sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del predetto titolo, di accertare la non opponibilità dello stesso nei suoi confronti per non essere, in ogni caso, succeduta nel rapporto controverso e quindi carente di legittimazione passiva. Iscritta a ruolo la causa, il Giudice del Tribunale di Prato disponeva la richiesta sospensione inaudita altera parte, poi revocata a seguito di udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva in giudizio lo , che resisteva all'opposizione Pt_1
Cont sostenendo che nella fattispecie sussistesse la legittimazione di a subire l'esecuzione in quanto nella cessione prevista ex DM num.
99\2017 il rapporto e il credito di cui alla sentenza citata le era stato ceduto, chiedendo il rigetto dell'opposizione a precetto proposta.
La causa, scambiate le memorie istruttorie, veniva ritenuta matura per la definizione e, precisate dalle parti le c onclusioni in data 21/11/2019, trattenuta in decisione con termini di legge.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Prato decideva la causa accertando e dichiarando il “difetto di titolarità della posizione giuridica passiva in capo ad , Controparte_1
Cont accogliendo quindi l'opposizione proposta da parte di , con compensazione delle spese di lite.
Nella decisione qui impugnata, il Tribunale di Prato ha deciso, dopo aver preliminarmente riepilogato ed illustrato le rispettive tesi e conclusioni rassegnate dalle parti , sulla base delle seguenti considerazioni.
Lo aveva sostenuto di aver legittimamente intrapreso Pt_1
l'azione esecutiva e quindi la sussistenza de lla legittimazione passiva di , alla luce del D.L. num. 99/2017 e del Controparte_3 contratto di cessione del credito che la Banca Popolare di Vicenza Cont (BPVi) aveva stipulato con , affermando che la posizione controversa oggetto del giudizio definito c on sentenza n. 545/2018 non poteva essere definita “a sofferenza” e doveva intendersi essere stata e ricompresa tra quelle che avevano formato oggetto di cessione alla Banca Intesa San Paolo. Lo aveva sostenuto che il rapporto contrattuale in Pt_1 questione non fosse qualificabile “a sofferenza”, non avendo egli alcuna rata scaduta da pagare al momento dell'introduzione del giudizio.
La opponente aveva in merito unicamente allegato ch e il CP_2 rapporto di conto corrente che le era stato trasferito, esistente presso la mentre il rapporto Controparte_2 contrattuale in oggetto e le altre attività/passività erano invece state trasferite alla CP_8
Il Tribunale aveva quindi precisato che, a seguito dell'atto di cessione richiamato, intervenuto in data 26. 6.2017,
[...]
aveva acquistato alcune delle attività, delle passività e CP_1 dei rapporti giuridici della come meglio precisato CP_9 all'art. 3 del contratto in questione, rapporti che erano complessivamente definiti, ai fini dell'accordo, come “Insieme
Aggregato”.
Il Tribunale quindi rilevava:
I. Che, nello specifico, tra le passività incluse nell 'atto di cessione, l'art.
3.1.2 aveva ricompreso tra l'altro, al punto b), i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni derivanti da rapporti interni e funzionali all'esercizio dell'impresa, regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e identificati e allegati per categorie ne l prospetto allegato sub D, e tra questi aveva individuato espressamente, sub vii), i contenziosi civili relativi a giudizi pendenti dalla data di esecuzione della cessione, diversi da controversie con azionisti delle banche in l.c.a.
e con obbligazionisti, di determinate categorie e in determinate condizioni.
II. Che, sempre all'art. 3, era seguita l'individuazione degli elementi attivi e passivi che dovevano ritenersi esclusi in modo assoluto dall'insieme aggregato e in particolare, secondo l'art. 3.1.4 “restano in ogni caso esclusi dal presente contratto e, pertanto, non fanno parte dell'insieme aggregato e non possono né potranno essere Cont acquisiti da ” – in particolare per quanto rilevava –
“lett. b), par. (vi) qualsiasi contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibile ad Attività e/o Passività Incluse, diverso dal Contenzioso
Pregresso e i relativi fondi”, con la precisazione che “per evitare equivoci” le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che non siano riferite ad attività e passività incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e alla data odierna non oggetto di contenzioso pregresso , “sono e dovranno essere considerati esclusi dall'Insieme Aggregato
e come rientranti, secondo il caso, tra le attività e passività escluse e tra i rapporti giuridici non ceduti”.
III. Che pertanto doveva concludersi che non tutto il contenzioso pendente al momento di sottoposizione di CP_6 alla procedura di l.c.a. poteva essere considerato come
“Contenzioso Pregresso” compreso nell' “Insieme
Aggregato” oggetto di cessione, in quanto vi avrebbe fatto parte solo il contenzioso pendente correlabile ad attività
e/o passività e/o a rapporti negoziali ceduti che costituiva il “Contenzioso Pregresso” trasmesso dalla cedente alla cessionaria.
IV. Che il riferimento operato da parte dell'art.
3.1.2. lett. b) del Contratto di cessione che riguarda le “Passività
Incluse”, dove si menzionano i “contenziosi civili … relativi
a giudizi già pendenti” e da parte dell'art.
3.1.4. lett. b) del contratto di cessione che riguarda, invece, le “Passività
Escluse”, dove si fa riferimento al “Contenzioso in essere…” rendeva necessaria una lettura coordinata e sistematica delle clausole contenute nell'atto di cessione del
26.06.2017.
V. Che tale lettura degli artt.
3.1.2. lett. b) e 3.14. lett. b) del contratto di cessione, faceva ritenere che solo il contenzioso pendente relativo ai rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria (art.
3.1.2 lett. b) dovesse considerarsi ceduto ad , Controparte_3 mentre non potevano ritenersi ceduti i contenziosi relativi a rapporti già esauriti e precedentemente intrattenuti da e i clienti (“I concetti di inerenza Controparte_2
e funzionalità verso lo svolgimento dell'impresa bancaria devono infatti intendersi come riferibili ai soli rapporti contrattuali in corso (attraverso i quali si esplica
l'erogazione dei servizi in favore della clientela che connota, ex multis, l'esercizio dell'impresa bancaria), non potendo riguardare i rapporti esauriti (tale è
l'orientamento espresso da questo Tribunale con ordinanza
n. 139/2019, nonché, tra gli altri, da Corte d'Appello di
Torino n. 902/2019, Trib. Treviso, n. 675/2019, Trib.
Novara n. 2013/2019, Trib. Udine n. 2860/2018, Trib.
Vicenza n. 955/2018) – così la sentenza impugnata a pag.
4).
Operato il predetto inquadramento e ricostruzione degli esatti termini contrattuali dell'atto di cessione e sulla base delle sopra delineate “coordinate ermeneutiche”, il Tribunale riteneva che la sentenza azionata col precetto opposto, avesse definito un contenzioso insorto avverso un contratto di mutuo stipulato nel
2007 dalla s.a.s. di e la . Parte_1 Parte_2
Doveva, comunque, ritenersi che la documentazione in atti, non consentiva di ritenere dimostrata l'avvenuta cessione del rapporto giuridico in esame alla . Controparte_10
Il relativo onere probatorio, che incombeva sullo in Pt_1 base alle regole e ai principi elaborati in materia, non era stato assolto essendosi questi limitato, come sopra premesso, a sostenere unicamente che il mutuo era “in bonis” al momento dell'introduzione del giudizio e non alla data dell'avvenuta cessione
(26.6.2017).
Dalla lettura degli atti del giudizio e della sentenza azionata, non poteva ricavarsi “la circostanza della sussistenza e della pendenza del rapporto contrattuale (e conseguentemente della sua inerenza e funzionalità allo svolgimento dell'impresa bancaria)”, che nemmeno si poteva presumere dal comportamento della controparte processuale.
Pertanto, nell'accertata carenza di prova per ritenere che il rapporto oggetto del contenzioso originariamente in essere tra e fosse ricompreso nell' Controparte_2 Parte_1
“Insieme Aggregato” ceduto ad doveva Controparte_3 dichiararsi il difetto in capo ad della titolarità Controparte_3 della posizione giuridica passiva e della legittimazione passiva rispetto all'azione esecutiva promossa da . Parte_1
L'opposizione a precetto veniva quindi accolta e l e tesi sostenute in atti dallo venivano respinte, con declaratoria della Pt_1 carenza di legittimazione passiva della e Controparte_10 con compensazione delle spese di lite attesa l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in merito.
Lo ha impugnato la predetta decisione di primo grado, Pt_1 introducendo il presente giudizio di appello, notificando e ritualmente l'atto di impugnazione nel quale ha lamentato errori commessi dal primo giudice nell'aver respinto le proprie tesi che dovevano invece ritenersi fondate. La convenuta, costituitasi in giudizio, ha resistito CP_2 all'appello di cui ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità per difetto delle condizioni di cui all'art. 342 c.p.c., chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.
La Corte, all'udienza del 6.2.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
In ordine alle questioni riguardanti l'interruzione del presente processo per l'avvenuto decesso dello e la richiesta di Pt_1 riunione con altri due giudizi pendenti tra le parti, la Corte rileva:
- Che l'interruzione non può essere dichiarata, atteso che l'evento interruttivo per produrre il relativo effetto, qualora la parte interessata sia costituita a mezzo di procuratore, deve essere da questi ritualmente comunicato alla controparte, attraverso un'espressa dichiarazione in udienza o con atto appositamente notificato.
- Che la richiesta riunione dei giudizi non era stata in primo Cont grado disposta, trattandosi, per stessa ammissione dell' , di giudizi che erano pendenti in fasi diverse e comunque, poiché non può parlarsi di cause identiche (l'oggetto del presente giudizio è limitato alla validità del precetto opposto) n on ricorrono i presupposti ex art. 259 c.p.c.
Venendo al merito, l'appello è, ad avviso della Corte, infondato e va respinto.
Il primo motivo di appello, rubricato “1 ERRONEO
INQUADRAMENTO DELLA SITUAZIONE GIURIDICA CREATASI DOPO
LA CESSIONE A INTESA SANPAOLO DEI CONTENZIOSI IN ESSERE
ALLA DATA DEL 25.6.2017 EX ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA C) D.L. 99/2017”, è argomentato con riguardo a 3 distinti profili rubricati e intestati (non ben comprensibilmente) come di seguito:
“1.1 ANALISI DEL RAPPORTO DI SUCCESSIONE NELLA RES
LITIGIOSA – 1.2 GIUDIZI PENDENTI ALLA DATA DEL 25 -26 GIUGNO
2017. 1.3 ULTERIORI CONCLUSIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO
DELLA CONTROVERSIA LEGALE ALLA ”. Controparte_1
Con riguardo al primo profilo l'appellante ha dapprima riepilogato brevemente le vicende del suo rapporto con la CP_6 ricordando che questa, convenuta nel giudizio conclusosi con la sentenza azionata con il precetto oggi opposto, aveva omesso di dichiarare di essere stata sottoposta a Liquidazione Coatta
Amministrativa ai fini dell'interruzione e art. 300 c.p.c. del giudizio.
Ha poi sostenuto che il proprio credito nei confronti di non CP_6 poteva ritenersi qualificato/qualificabile come “a sofferenza o deteriorato”, poiché risultava dagli atti che aveva saldato tutte le rate del mutuo contratto e non era inadempiente , ma che comunque nella lite pendente era succeduta la . CP_5
Con riguardo al secondo profilo, lo ha poi proposto, Pt_1 richiamando dottrina sul punto, una lettura e interpretazione della normativa di cui al citato D.L. n. 99 \2017 e del contratto di Cont cessione dei rapporti stipulato con in base alla quale emergeva l'erronea risposta offerta dal primo giudice alla questione della legittimazione passiva della banca convenuta e sulla relativa titolarità del rapporto giuridico.
E ciò perché il legislatore avrebbe perseguito l'intento di rendere il cessionario responsabile del contenzioso in essere, come poteva ritenersi confermato anche dalla previsione, contenuta nell'art. 4 del predetto D.L., di una garanzia dello Stato “autonoma e a prima richiesta, sugli adempimenti degli obblighi a carico del soggetto in liquidazione”.
Con riguardo al terzo profilo, l'appellante ha, confusamente e in un italiano non perfettamente comprensibile, sostenuto che vi fossero “ulteriori dati normativi rilevanti dalla normativa e dal contratto di cessione” ponendo in evidenza due previsioni negoziali contenute nell'art.
3.1.2 del predetto contratto di cessione, in base alle quali doveva concludersi che “senza ombra di dubbio” la
“titolarità della controversia” ricadesse “nel perimetro della cessione in favore della Banca Intesa San Paolo”.
Col secondo motivo di appello, rubricato “ERRONEA
INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE ED ERRATA INDICAZIONE DI
RIFERIMENTI LEGISLATIVI, GIURISPRUDENZIALI E DI FATTO IN
ORDINE AL RAPPORTO GIURIDICO IN ESAME”, lo ha poi Pt_1 nuovamente censurato l'interpretazione offerta dal primo giudice all'art.
3.1.2 deducendo che nella sentenza di primo grado vi erano alcune “contraddittorietà” e alcune “motivazioni” caratterizzate dall' “inconferenza” che sarebbero “uscite fuori tema” per aver anche affrontato “profili non sub iudice e non pertinenti al giudizio in oggetto”.
L'appellante ha ribadito che la lite in corso con in quanto CP_6 costituente contenzioso pregresso, rientrava a pieno titolo nella Cont cessione alla convenuta banca avvenuta alla data del
25/26.6.2017.
Inoltre, doveva ritenersi erronea l'affermazione contenuta nella sentenza appellata, secondo la quale era stato oggetto d i cessione solo il contenzioso pendente e relativo a rapporti “inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria”, restando escluso il contenzioso relativo a rapporti esauriti e precedentemente intrattenuti da con i suoi clienti, atteso che il rapporto di CP_6 mutuo era ancora “in essere” e funzionale all'esercizio dell'impresa bancaria.
Né rilievo poteva darsi al fatto che lo non aveva dato Pt_1 prova che il contratto di mutuo fosse “in bonis”, dal momento che quel che doveva ritenersi decisivo era il solo fatto, già prima evidenziato, che il giudizio era pendente e pertanto era così stato assolto l'onere della prova che incombeva in merito alla titolarità Cont passiva in capo a del rapporto in quanto oggetto di un giudizio pendente al momento della messa in L.C.A. Sarebbe stato piuttosto onere della quello di dare dimostrazione dell'estinzione del CP_2 rapporto o del suo esaurimento, con conseguente esclusione dalla cessione (prova che l'appellante sottolineava non essere stata offerta).
L'appello è infondato.
L'art. 3, co. 1, DL 99/2017 ha individuato l'oggetto delle cessioni che le procedure concorsuali avrebbero dovuto realizzare indicando specificamente: “i commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”.
Evidente, quindi, il rinvio all'atto negoziale della cessione per l'individuazione del suo oggetto e per la disciplina del perimetro della cessione – già delimitato alla lettera c) dell'art. 3, co. 1, DL
n. 99/2017 – dal quale vanno ritenuti “in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'art. 2741 del codice civile…le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.
La norma prosegue prevedendo la non applicabilità alla cessione effettuata dalle banche venete dell'art. 58, co. 5 TUB, norma secondo la quale “i creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva”.
L'art. 3, co. 2, sesto periodo del DL n. 99/2017, “il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perime tro della cessione ai sensi del comma 1”.
Va ritenuto che per la sua formulazione il DL in questione abbia stabilito che le indicate controversie restassero in ogni caso escluse dalla cessione, stabilendo soltanto un limite in negativo – come Cont sostenuto dalla difesa di - atteso che poteva certo solo dirsi impedito alle parti di includere nella cessione le controversie sorte successivamente alla medesima, ma non certo di impedire alle parti di escludere dall'oggetto della cessione anche controversie già pendenti.
Il contratto di cessione ha poi visto la sua pubblicazione, da parte della Banca di Italia, nel proprio sito internet, avverandosi così la condizione ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DL n. 99/2017, per cui la notizia della cessione ha reso il contratto opponibile ai terzi.
Venendo al contratto di cessione, all'art. 1 (“Oggetto del
Contratto”), le parti hanno incluso nel trasferimento le attività, passività e rapporti giuridici definiti come “Insieme Aggregato” nel quale non può ritenersi ricompreso il rapporto in essere tra Pt_1
e in quanto non funzionale all'esercizio di impresa bancaria. CP_6
Va condivisa, ad avviso della Corte, la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha specificato che non tutto il contenzioso pendente al momento di sottoposizione di alla CP_6 procedura di l.c.a. poteva essere considerato come “Contenzioso Pregresso”, compreso nell' “Insieme Aggregato” oggetto di cessione, in quanto era stato validamente previsto che vi avrebbe fatto parte solo il contenzioso pendente correlabile ad attività e/o passività e/o a rapporti negoziali ceduti che costituiva il
“Contenzioso Pregresso” trasmesso dalla cedente alla cessionaria.
La lettura coordinata e sistematica delle clausole c ontenute nell'atto di cessione del 26.6.2017 (artt.
3.1.2. lett. b) e 3.14. lett.
b) conduce a ritenere che solo il contenzioso pendente relativo ai rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria
(art.
3.1.2 lett. b) – concetto da intendersi riferibili ai soli rapporti contrattuali in corso attraverso i quali si esplica l'erogazione dei servizi in favore della clientela che connota l'esercizio dell'impresa bancaria) - dovesse considerarsi ceduto ad , Controparte_3 mentre al contrario non potevano ritenersi passati in capo a tale istituto di credito i contenziosi relativi a rapporti già esauriti e precedentemente intrattenuti da e i Controparte_2 clienti.
L'art. 3 in questione aveva poi individuato gli elementi attivi e passivi che dovevano ritenersi esclusi in modo assoluto dall'insieme aggregato e in particolare, secondo l'art. 3.1.4 “restano in ogni caso esclusi dal presente contratto e, pertanto, non fanno parte dell'insieme aggregato e non possono né potranno essere acqui siti Cont da ” – in particolare per quanto qui interessa – “lett. b), par.
(vi) qualsiasi contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibile ad Attività e/o Passività
Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso e i relativi fondi”, con la precisazione che “per evitare equivoci” le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che non siano riferite ad attività
e passività incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e alla data odierna non oggetto di contenzioso pregresso, “sono e dovranno essere considerati esclusi dall'Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le attività e passività escluse e tra i rapporti giuridici non ceduti”.
Va solo aggiunto che i crediti c.d. deteriorati sono stati ex art. 5 del citato DL num. 99\2017 ricompresi nel “comparto” creato all'interno della indicata ed hanno quindi formato, da CP_8 parte degli organi della liquidazione di oggetto di cessione in CP_6 data 11.4.2018 con notizia pubblicata sul sito della Banca d'Italia Contro (in tale ambito è compreso ed è stato ceduto a il rapporto cui fa riferimento lo ). Pt_1
Cont Il precetto notificato a è quindi rivolto effettivamente a soggetto che non è successore né ex lege, né a titolo particolare di in liquidazione coatta ammnistrativa. CP_6
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n.
55/2014, con riferimento agli importi medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore indeterminabile a complessità media , esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
Decidendo sull'appello come in atti proposto da Parte_1 avverso la sentenza impugnata n. 268\2020 emessa inter partes dal Tribunale di Prato, pubbl. il g. 17.6.2020: - RESPINGE l'appello.
- CONDANNA l'appellante a rimborsare alla convenuta, le spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi Euro 7.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante de l raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio 2002, n.
115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
10.6.2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
, Parte_1 con l'Avv. Roberto Fratoni, di Prato, appellante nei confronti di
Controparte_1 con gli Avv. Fabrizio Carbonetti e Francesco Carbonetti, di Roma, convenuta in appello avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Prato;
in materia di opposizione a precetto.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, in riforma della impugnata sentenza pronunciata dal Tribunale di Prato in data 9.6.2020, n. 258/2020, depositata in data 17.6.2020, notificata in data 17.6.2020, accertata la fondatezza della diritto di credito attribuito a dalla sentenza suddetta e la Parte_1 fondatezza della pretesa creditoria azionata attraverso la notifica dell'atto di precetto, respinta ogni eccezione formulata sul punto da e riformata sui punti controversi la Controparte_1 sentenza di prime cure in accoglimento dell'appello proposto da : A) NEL MERITO respingere la opposizione alla Parte_1 esecuzione mobiliare proposta da poiché la stessa Controparte_1
è infondata in fatto e diritto e frutto di una interpretazione non corretta del dettato normativo e contrattuale che ha regolato la cessione della a . B) Controparte_2 Controparte_1
SEMPRE NEL MERITO dichiarare la successione nella res litigio -sa da parte di susseguente alla cessione della Controparte_3 [...]
per effetto della norma prevista dall'articolo 3, Controparte_2 comma 1, lett. C) del Decreto Legge 99/2017, letta unita -mente all'ultimo periodo sempre dell'articolo 3, comma 1, del mede -simo Decreto Legge 99/2017 e dunque la perfetta legittimazione passiva a carico della stessa. C) SEMPRE NEL MERITO dichiarare che per effetto del contratto di cessione del 26.6.2017 da a CP_4
in applicazione della disciplina ivi contenuta, Controparte_1 ritenuto il rap-porto in esame “contenzioso Pregresso” in essere al momento della cessione e come tale rientrante nella stessa ex lege e norma contrattuale, si è trasferito alla D) CP_1 Controparte_1
SEMPRE NEL MERITO per mero scrupolo difensivo respingere la richiesta di addebito di responsabilità per lite temeraria in capo a
non sussistendone, data la particolarità d ella Parte_1 materia, le ragioni per una tale attribuzione anche nella deprecata e contestata ipotesi in cui lo stesso, per qualsiasi ragione, risulti soccombente. In ogni caso con vittoria di spese e di compenze di ogni fase del giudizio nonché di quelle relative alla fase cautelare (richiesta di sospensione) da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
- Per la convenuta: ““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiarare inammissibile e, in ogni caso, infondato l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata. - Con vittoria di spese di lite”
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 18/10/2018, la
[...] si opponeva al precetto intimatole da Controparte_5
steso pedissequamente alla sentenza del Tribunale Parte_1 di Prato n. 545/2018, poiché riteneva che tale titolo, reso all'esito di un giudizio al quale era estranea e svoltosi nei confronti di
[...]
poi posta in Liquidazione coatta Controparte_2 CP_1 CP_6 amministrativa, non fosse opponibile nei propri confronti .
La Banca opponente eccepiva di non essere legittimata passivamente o comunque titolare del rapporto controverso, in quanto la condanna al pagamento somma di cui all a sentenza azionata, era infatti stata emessa nell'ambito di un giudizio riguardante un rapporto di mutuo contratto nel 2007 tra la S.
Leonardo s.a.s. di nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_7
Nell'atto di opposizione la banca opponente aveva inoltre esposto:
- che con il D.L. num. 99\2017 erano state poste in liquidazione coatta amministrativa le banche venete, tra cui di cui era CP_6 stata all'art. 3 prevista la cessione di “azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività o passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”;
- che a seguito della stipula, in data 26.6.2017, di un contratto di cessione, si era resa cessionaria di parte dei Controparte_1 rapporti negoziali tra i quali vi era il rapporto di conto corrente in essere con lo ma non il rapporto di mutuo , rimasto in capo Pt_1 alla procedura di l.c.a., come da comunicazione inviata al cliente in data 30.11.2017.
Cont
chiedeva quindi, previa sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del predetto titolo, di accertare la non opponibilità dello stesso nei suoi confronti per non essere, in ogni caso, succeduta nel rapporto controverso e quindi carente di legittimazione passiva. Iscritta a ruolo la causa, il Giudice del Tribunale di Prato disponeva la richiesta sospensione inaudita altera parte, poi revocata a seguito di udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva in giudizio lo , che resisteva all'opposizione Pt_1
Cont sostenendo che nella fattispecie sussistesse la legittimazione di a subire l'esecuzione in quanto nella cessione prevista ex DM num.
99\2017 il rapporto e il credito di cui alla sentenza citata le era stato ceduto, chiedendo il rigetto dell'opposizione a precetto proposta.
La causa, scambiate le memorie istruttorie, veniva ritenuta matura per la definizione e, precisate dalle parti le c onclusioni in data 21/11/2019, trattenuta in decisione con termini di legge.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Prato decideva la causa accertando e dichiarando il “difetto di titolarità della posizione giuridica passiva in capo ad , Controparte_1
Cont accogliendo quindi l'opposizione proposta da parte di , con compensazione delle spese di lite.
Nella decisione qui impugnata, il Tribunale di Prato ha deciso, dopo aver preliminarmente riepilogato ed illustrato le rispettive tesi e conclusioni rassegnate dalle parti , sulla base delle seguenti considerazioni.
Lo aveva sostenuto di aver legittimamente intrapreso Pt_1
l'azione esecutiva e quindi la sussistenza de lla legittimazione passiva di , alla luce del D.L. num. 99/2017 e del Controparte_3 contratto di cessione del credito che la Banca Popolare di Vicenza Cont (BPVi) aveva stipulato con , affermando che la posizione controversa oggetto del giudizio definito c on sentenza n. 545/2018 non poteva essere definita “a sofferenza” e doveva intendersi essere stata e ricompresa tra quelle che avevano formato oggetto di cessione alla Banca Intesa San Paolo. Lo aveva sostenuto che il rapporto contrattuale in Pt_1 questione non fosse qualificabile “a sofferenza”, non avendo egli alcuna rata scaduta da pagare al momento dell'introduzione del giudizio.
La opponente aveva in merito unicamente allegato ch e il CP_2 rapporto di conto corrente che le era stato trasferito, esistente presso la mentre il rapporto Controparte_2 contrattuale in oggetto e le altre attività/passività erano invece state trasferite alla CP_8
Il Tribunale aveva quindi precisato che, a seguito dell'atto di cessione richiamato, intervenuto in data 26. 6.2017,
[...]
aveva acquistato alcune delle attività, delle passività e CP_1 dei rapporti giuridici della come meglio precisato CP_9 all'art. 3 del contratto in questione, rapporti che erano complessivamente definiti, ai fini dell'accordo, come “Insieme
Aggregato”.
Il Tribunale quindi rilevava:
I. Che, nello specifico, tra le passività incluse nell 'atto di cessione, l'art.
3.1.2 aveva ricompreso tra l'altro, al punto b), i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni derivanti da rapporti interni e funzionali all'esercizio dell'impresa, regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e identificati e allegati per categorie ne l prospetto allegato sub D, e tra questi aveva individuato espressamente, sub vii), i contenziosi civili relativi a giudizi pendenti dalla data di esecuzione della cessione, diversi da controversie con azionisti delle banche in l.c.a.
e con obbligazionisti, di determinate categorie e in determinate condizioni.
II. Che, sempre all'art. 3, era seguita l'individuazione degli elementi attivi e passivi che dovevano ritenersi esclusi in modo assoluto dall'insieme aggregato e in particolare, secondo l'art. 3.1.4 “restano in ogni caso esclusi dal presente contratto e, pertanto, non fanno parte dell'insieme aggregato e non possono né potranno essere Cont acquisiti da ” – in particolare per quanto rilevava –
“lett. b), par. (vi) qualsiasi contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibile ad Attività e/o Passività Incluse, diverso dal Contenzioso
Pregresso e i relativi fondi”, con la precisazione che “per evitare equivoci” le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che non siano riferite ad attività e passività incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e alla data odierna non oggetto di contenzioso pregresso , “sono e dovranno essere considerati esclusi dall'Insieme Aggregato
e come rientranti, secondo il caso, tra le attività e passività escluse e tra i rapporti giuridici non ceduti”.
III. Che pertanto doveva concludersi che non tutto il contenzioso pendente al momento di sottoposizione di CP_6 alla procedura di l.c.a. poteva essere considerato come
“Contenzioso Pregresso” compreso nell' “Insieme
Aggregato” oggetto di cessione, in quanto vi avrebbe fatto parte solo il contenzioso pendente correlabile ad attività
e/o passività e/o a rapporti negoziali ceduti che costituiva il “Contenzioso Pregresso” trasmesso dalla cedente alla cessionaria.
IV. Che il riferimento operato da parte dell'art.
3.1.2. lett. b) del Contratto di cessione che riguarda le “Passività
Incluse”, dove si menzionano i “contenziosi civili … relativi
a giudizi già pendenti” e da parte dell'art.
3.1.4. lett. b) del contratto di cessione che riguarda, invece, le “Passività
Escluse”, dove si fa riferimento al “Contenzioso in essere…” rendeva necessaria una lettura coordinata e sistematica delle clausole contenute nell'atto di cessione del
26.06.2017.
V. Che tale lettura degli artt.
3.1.2. lett. b) e 3.14. lett. b) del contratto di cessione, faceva ritenere che solo il contenzioso pendente relativo ai rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria (art.
3.1.2 lett. b) dovesse considerarsi ceduto ad , Controparte_3 mentre non potevano ritenersi ceduti i contenziosi relativi a rapporti già esauriti e precedentemente intrattenuti da e i clienti (“I concetti di inerenza Controparte_2
e funzionalità verso lo svolgimento dell'impresa bancaria devono infatti intendersi come riferibili ai soli rapporti contrattuali in corso (attraverso i quali si esplica
l'erogazione dei servizi in favore della clientela che connota, ex multis, l'esercizio dell'impresa bancaria), non potendo riguardare i rapporti esauriti (tale è
l'orientamento espresso da questo Tribunale con ordinanza
n. 139/2019, nonché, tra gli altri, da Corte d'Appello di
Torino n. 902/2019, Trib. Treviso, n. 675/2019, Trib.
Novara n. 2013/2019, Trib. Udine n. 2860/2018, Trib.
Vicenza n. 955/2018) – così la sentenza impugnata a pag.
4).
Operato il predetto inquadramento e ricostruzione degli esatti termini contrattuali dell'atto di cessione e sulla base delle sopra delineate “coordinate ermeneutiche”, il Tribunale riteneva che la sentenza azionata col precetto opposto, avesse definito un contenzioso insorto avverso un contratto di mutuo stipulato nel
2007 dalla s.a.s. di e la . Parte_1 Parte_2
Doveva, comunque, ritenersi che la documentazione in atti, non consentiva di ritenere dimostrata l'avvenuta cessione del rapporto giuridico in esame alla . Controparte_10
Il relativo onere probatorio, che incombeva sullo in Pt_1 base alle regole e ai principi elaborati in materia, non era stato assolto essendosi questi limitato, come sopra premesso, a sostenere unicamente che il mutuo era “in bonis” al momento dell'introduzione del giudizio e non alla data dell'avvenuta cessione
(26.6.2017).
Dalla lettura degli atti del giudizio e della sentenza azionata, non poteva ricavarsi “la circostanza della sussistenza e della pendenza del rapporto contrattuale (e conseguentemente della sua inerenza e funzionalità allo svolgimento dell'impresa bancaria)”, che nemmeno si poteva presumere dal comportamento della controparte processuale.
Pertanto, nell'accertata carenza di prova per ritenere che il rapporto oggetto del contenzioso originariamente in essere tra e fosse ricompreso nell' Controparte_2 Parte_1
“Insieme Aggregato” ceduto ad doveva Controparte_3 dichiararsi il difetto in capo ad della titolarità Controparte_3 della posizione giuridica passiva e della legittimazione passiva rispetto all'azione esecutiva promossa da . Parte_1
L'opposizione a precetto veniva quindi accolta e l e tesi sostenute in atti dallo venivano respinte, con declaratoria della Pt_1 carenza di legittimazione passiva della e Controparte_10 con compensazione delle spese di lite attesa l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in merito.
Lo ha impugnato la predetta decisione di primo grado, Pt_1 introducendo il presente giudizio di appello, notificando e ritualmente l'atto di impugnazione nel quale ha lamentato errori commessi dal primo giudice nell'aver respinto le proprie tesi che dovevano invece ritenersi fondate. La convenuta, costituitasi in giudizio, ha resistito CP_2 all'appello di cui ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità per difetto delle condizioni di cui all'art. 342 c.p.c., chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.
La Corte, all'udienza del 6.2.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
In ordine alle questioni riguardanti l'interruzione del presente processo per l'avvenuto decesso dello e la richiesta di Pt_1 riunione con altri due giudizi pendenti tra le parti, la Corte rileva:
- Che l'interruzione non può essere dichiarata, atteso che l'evento interruttivo per produrre il relativo effetto, qualora la parte interessata sia costituita a mezzo di procuratore, deve essere da questi ritualmente comunicato alla controparte, attraverso un'espressa dichiarazione in udienza o con atto appositamente notificato.
- Che la richiesta riunione dei giudizi non era stata in primo Cont grado disposta, trattandosi, per stessa ammissione dell' , di giudizi che erano pendenti in fasi diverse e comunque, poiché non può parlarsi di cause identiche (l'oggetto del presente giudizio è limitato alla validità del precetto opposto) n on ricorrono i presupposti ex art. 259 c.p.c.
Venendo al merito, l'appello è, ad avviso della Corte, infondato e va respinto.
Il primo motivo di appello, rubricato “1 ERRONEO
INQUADRAMENTO DELLA SITUAZIONE GIURIDICA CREATASI DOPO
LA CESSIONE A INTESA SANPAOLO DEI CONTENZIOSI IN ESSERE
ALLA DATA DEL 25.6.2017 EX ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA C) D.L. 99/2017”, è argomentato con riguardo a 3 distinti profili rubricati e intestati (non ben comprensibilmente) come di seguito:
“1.1 ANALISI DEL RAPPORTO DI SUCCESSIONE NELLA RES
LITIGIOSA – 1.2 GIUDIZI PENDENTI ALLA DATA DEL 25 -26 GIUGNO
2017. 1.3 ULTERIORI CONCLUSIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO
DELLA CONTROVERSIA LEGALE ALLA ”. Controparte_1
Con riguardo al primo profilo l'appellante ha dapprima riepilogato brevemente le vicende del suo rapporto con la CP_6 ricordando che questa, convenuta nel giudizio conclusosi con la sentenza azionata con il precetto oggi opposto, aveva omesso di dichiarare di essere stata sottoposta a Liquidazione Coatta
Amministrativa ai fini dell'interruzione e art. 300 c.p.c. del giudizio.
Ha poi sostenuto che il proprio credito nei confronti di non CP_6 poteva ritenersi qualificato/qualificabile come “a sofferenza o deteriorato”, poiché risultava dagli atti che aveva saldato tutte le rate del mutuo contratto e non era inadempiente , ma che comunque nella lite pendente era succeduta la . CP_5
Con riguardo al secondo profilo, lo ha poi proposto, Pt_1 richiamando dottrina sul punto, una lettura e interpretazione della normativa di cui al citato D.L. n. 99 \2017 e del contratto di Cont cessione dei rapporti stipulato con in base alla quale emergeva l'erronea risposta offerta dal primo giudice alla questione della legittimazione passiva della banca convenuta e sulla relativa titolarità del rapporto giuridico.
E ciò perché il legislatore avrebbe perseguito l'intento di rendere il cessionario responsabile del contenzioso in essere, come poteva ritenersi confermato anche dalla previsione, contenuta nell'art. 4 del predetto D.L., di una garanzia dello Stato “autonoma e a prima richiesta, sugli adempimenti degli obblighi a carico del soggetto in liquidazione”.
Con riguardo al terzo profilo, l'appellante ha, confusamente e in un italiano non perfettamente comprensibile, sostenuto che vi fossero “ulteriori dati normativi rilevanti dalla normativa e dal contratto di cessione” ponendo in evidenza due previsioni negoziali contenute nell'art.
3.1.2 del predetto contratto di cessione, in base alle quali doveva concludersi che “senza ombra di dubbio” la
“titolarità della controversia” ricadesse “nel perimetro della cessione in favore della Banca Intesa San Paolo”.
Col secondo motivo di appello, rubricato “ERRONEA
INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE ED ERRATA INDICAZIONE DI
RIFERIMENTI LEGISLATIVI, GIURISPRUDENZIALI E DI FATTO IN
ORDINE AL RAPPORTO GIURIDICO IN ESAME”, lo ha poi Pt_1 nuovamente censurato l'interpretazione offerta dal primo giudice all'art.
3.1.2 deducendo che nella sentenza di primo grado vi erano alcune “contraddittorietà” e alcune “motivazioni” caratterizzate dall' “inconferenza” che sarebbero “uscite fuori tema” per aver anche affrontato “profili non sub iudice e non pertinenti al giudizio in oggetto”.
L'appellante ha ribadito che la lite in corso con in quanto CP_6 costituente contenzioso pregresso, rientrava a pieno titolo nella Cont cessione alla convenuta banca avvenuta alla data del
25/26.6.2017.
Inoltre, doveva ritenersi erronea l'affermazione contenuta nella sentenza appellata, secondo la quale era stato oggetto d i cessione solo il contenzioso pendente e relativo a rapporti “inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria”, restando escluso il contenzioso relativo a rapporti esauriti e precedentemente intrattenuti da con i suoi clienti, atteso che il rapporto di CP_6 mutuo era ancora “in essere” e funzionale all'esercizio dell'impresa bancaria.
Né rilievo poteva darsi al fatto che lo non aveva dato Pt_1 prova che il contratto di mutuo fosse “in bonis”, dal momento che quel che doveva ritenersi decisivo era il solo fatto, già prima evidenziato, che il giudizio era pendente e pertanto era così stato assolto l'onere della prova che incombeva in merito alla titolarità Cont passiva in capo a del rapporto in quanto oggetto di un giudizio pendente al momento della messa in L.C.A. Sarebbe stato piuttosto onere della quello di dare dimostrazione dell'estinzione del CP_2 rapporto o del suo esaurimento, con conseguente esclusione dalla cessione (prova che l'appellante sottolineava non essere stata offerta).
L'appello è infondato.
L'art. 3, co. 1, DL 99/2017 ha individuato l'oggetto delle cessioni che le procedure concorsuali avrebbero dovuto realizzare indicando specificamente: “i commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”.
Evidente, quindi, il rinvio all'atto negoziale della cessione per l'individuazione del suo oggetto e per la disciplina del perimetro della cessione – già delimitato alla lettera c) dell'art. 3, co. 1, DL
n. 99/2017 – dal quale vanno ritenuti “in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'art. 2741 del codice civile…le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.
La norma prosegue prevedendo la non applicabilità alla cessione effettuata dalle banche venete dell'art. 58, co. 5 TUB, norma secondo la quale “i creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva”.
L'art. 3, co. 2, sesto periodo del DL n. 99/2017, “il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perime tro della cessione ai sensi del comma 1”.
Va ritenuto che per la sua formulazione il DL in questione abbia stabilito che le indicate controversie restassero in ogni caso escluse dalla cessione, stabilendo soltanto un limite in negativo – come Cont sostenuto dalla difesa di - atteso che poteva certo solo dirsi impedito alle parti di includere nella cessione le controversie sorte successivamente alla medesima, ma non certo di impedire alle parti di escludere dall'oggetto della cessione anche controversie già pendenti.
Il contratto di cessione ha poi visto la sua pubblicazione, da parte della Banca di Italia, nel proprio sito internet, avverandosi così la condizione ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DL n. 99/2017, per cui la notizia della cessione ha reso il contratto opponibile ai terzi.
Venendo al contratto di cessione, all'art. 1 (“Oggetto del
Contratto”), le parti hanno incluso nel trasferimento le attività, passività e rapporti giuridici definiti come “Insieme Aggregato” nel quale non può ritenersi ricompreso il rapporto in essere tra Pt_1
e in quanto non funzionale all'esercizio di impresa bancaria. CP_6
Va condivisa, ad avviso della Corte, la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha specificato che non tutto il contenzioso pendente al momento di sottoposizione di alla CP_6 procedura di l.c.a. poteva essere considerato come “Contenzioso Pregresso”, compreso nell' “Insieme Aggregato” oggetto di cessione, in quanto era stato validamente previsto che vi avrebbe fatto parte solo il contenzioso pendente correlabile ad attività e/o passività e/o a rapporti negoziali ceduti che costituiva il
“Contenzioso Pregresso” trasmesso dalla cedente alla cessionaria.
La lettura coordinata e sistematica delle clausole c ontenute nell'atto di cessione del 26.6.2017 (artt.
3.1.2. lett. b) e 3.14. lett.
b) conduce a ritenere che solo il contenzioso pendente relativo ai rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria
(art.
3.1.2 lett. b) – concetto da intendersi riferibili ai soli rapporti contrattuali in corso attraverso i quali si esplica l'erogazione dei servizi in favore della clientela che connota l'esercizio dell'impresa bancaria) - dovesse considerarsi ceduto ad , Controparte_3 mentre al contrario non potevano ritenersi passati in capo a tale istituto di credito i contenziosi relativi a rapporti già esauriti e precedentemente intrattenuti da e i Controparte_2 clienti.
L'art. 3 in questione aveva poi individuato gli elementi attivi e passivi che dovevano ritenersi esclusi in modo assoluto dall'insieme aggregato e in particolare, secondo l'art. 3.1.4 “restano in ogni caso esclusi dal presente contratto e, pertanto, non fanno parte dell'insieme aggregato e non possono né potranno essere acqui siti Cont da ” – in particolare per quanto qui interessa – “lett. b), par.
(vi) qualsiasi contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibile ad Attività e/o Passività
Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso e i relativi fondi”, con la precisazione che “per evitare equivoci” le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che non siano riferite ad attività
e passività incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e alla data odierna non oggetto di contenzioso pregresso, “sono e dovranno essere considerati esclusi dall'Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le attività e passività escluse e tra i rapporti giuridici non ceduti”.
Va solo aggiunto che i crediti c.d. deteriorati sono stati ex art. 5 del citato DL num. 99\2017 ricompresi nel “comparto” creato all'interno della indicata ed hanno quindi formato, da CP_8 parte degli organi della liquidazione di oggetto di cessione in CP_6 data 11.4.2018 con notizia pubblicata sul sito della Banca d'Italia Contro (in tale ambito è compreso ed è stato ceduto a il rapporto cui fa riferimento lo ). Pt_1
Cont Il precetto notificato a è quindi rivolto effettivamente a soggetto che non è successore né ex lege, né a titolo particolare di in liquidazione coatta ammnistrativa. CP_6
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n.
55/2014, con riferimento agli importi medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore indeterminabile a complessità media , esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
Decidendo sull'appello come in atti proposto da Parte_1 avverso la sentenza impugnata n. 268\2020 emessa inter partes dal Tribunale di Prato, pubbl. il g. 17.6.2020: - RESPINGE l'appello.
- CONDANNA l'appellante a rimborsare alla convenuta, le spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi Euro 7.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante de l raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio 2002, n.
115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
10.6.2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.