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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/03/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 5392/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5392/2022, promossa da:
(CF: ), rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Giovanni SANTIMONE (C.F.: ), elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio del difensore in Eboli (Sa), al Largo 4 Agosto 1943 n. 4 di attore-opponente contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Sig. , procuratore in virtù dei poteri conferiti con atto notarile, Controparte_2 repertorio n. 44953 raccolta n. 25857 del 25-7-2019, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele SANTANIELLO (C.F.: ), elettivamente domiciliata CodiceFiscale_3 presso lo studio del difensore in Nocera Inferiore (SA), alla Via Napoli n. 36; convenuta-opposta nonché
(C.F.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t. rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno (CF. ), presso il cui ufficio domicilia in Salerno, al Corso Vittorio P.IVA_3
Emanuele n. 58; convenuta-opposta nonché
Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ope P.IVA_4 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno (CF. ), presso il cui P.IVA_3 ufficio domicilia in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 58; convenuta-opposta nonché Controparte_4
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_5 convenuta – opposta contumace nonché
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore CP_5 P.IVA_6
convenuta – opposta contumace OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con opposizione, ai sensi dell'art 615 comma 1 c.p.c., notificata in data 16.06.2022 impugnava l'intimazione di pagamento recante n. Parte_1
10020229002300087000 dell'importo complessivo di € 110.201,06 notificatagli, a mezzo servizio postale, in data 31.05.2022 da Agenzia delle Entrate – Riscossione. In particolare, precisava di voler limitare detta impugnazione a sole n. 11 delle n.12 cartelle di pagamento portate dall'atto gravato, con espressa esclusione della cartella di pagamento n. 10020060046389871000. Costituisce, pertanto, oggetto del presente giudizio l'impugnativa della intimazione di pagamento n. 10020229002300087000 e delle seguenti cartelle ad essa sottese: n.10020060003791629000, n.10020060037256059000, n.10020070006545624000, n.10020070059299062000, n.10020110015898621000 n.10020110051697149000, n.10020130010142990000, n. 10020130027183426000, n.10020140041653292000, n.10020150034276759000, n.10020170008992954000, per un importo contestato pari ad € 90.608,94. L'opponente - premesso un breve cenno sulla competenza del giudice adito e sulla proponibilità dell'opposizione - eccepiva: la illegittimità dell'atto impugnato per mancata notifica delle cartelle di pagamento indicate nella intimazione opposta, nonché, in ogni caso, la prescrizione di tutti i crediti ivi indicati, essendo decorsi ben più di cinque anni tra la pretesa data di notifica delle predette e quella della intimazione, senza che nessun atto interruttivo fosse intervenuto nelle more;
mancata notifica degli atti presupposti sottesi alle stesse cartelle di pagamento. Dichiarava di disconoscere ed impugnare qualsiasi atto, documento e certificato prodotto ex adverso in semplice copia, ai sensi e per gli effetti degli arti. 2712-2719 c.c. ovvero 215 c.p.c., e concludeva domandando all'adito Tribunale, di “accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dalla opposta e quindi il diritto dell' Agenzia delle Entrate – Riscossione (Agente per la Riscossione per la Provincia di Salerno) a procedere ad esecuzione forzata, ovvero in via gradata accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o inesistenza del titolo in oggetto al ruolo esattoriale ed alla cartelle opposta, e, conseguentemente, dichiarare che l'importo di € 90.608,94 quale sommatoria delle cartelle non sottolineate in premessa, alcuno escluso od eccettuato, di cui all'impugnato documento n°10020229002300087000 non sono dovuti dall'esponente stante l'intervenuta prescrizione;
ovvero dichiarare la inesistente e/o omessa notifica della impugnata cartella esattoriale secondo i modi prescritti dalla legge;
c. dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato per le motivazioni di cui alla presente citazione in opposizione ed in particolare per intervenuta prescrizione del credito vantato dall'ente per tutti i motivi indicati nel presente atto che qui abbiansi per integralmente richiamati e trascritti oltre che per la sua illegittimità, inesistenza ed irregolarità per le ulteriori somme indebitamente richieste, ovvero, per l'effetto dichiarare la sopravvenuta illegittimità e/o inefficacia della cartella de qua”. 1.1 Si instaurava ritualmente il contraddittorio verso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione che deduceva la regolare notifica delle cartelle di pagamento elencate nella intimazione impugnata, allegando documentazione a supporto, con conseguente preclusione oramai maturata di ogni impugnativa inerente al merito delle pretese creditorie ivi indicate, nonché agli atti interruttivi successivamente ricevuti dall'opponente. Si costituivano, altresì, in giudizio l'Agenzia delle Entrate e l
[...]
entrambi con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale Controparte_6 dello Stato di Salerno che, con comparsa unica depositata nell'interesse di entrambe in data 29.10.2022, eccepiva: il difetto di giurisdizione del G.O. adito in favore del giudice tributario, l'inammissibilità o comunque l'infondatezza delle censure per omessa impugnazione delle cartelle di pagamento regolarmente notificate nel termine di decadenza, con conseguente definitività della pretesa creditoria ed inammissibilità dell'opposizione; infondatezza delle eccezioni di prescrizione formulata e di nullità dell'intimazione per l'intervenuta notificazione degli atti ad essa prodromici ed, in ogni caso, carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate e della CP_3
in quanto l'attività successiva alla richiesta di iscrizione a ruolo era devoluta
[...] unicamente all'Agente della Riscossione ritenendo, pertanto, solo quest'ultimo legittimato passivo a contraddire in relazione a tale specifico segmento di attività.
1.2 Il giudizio veniva istruito in via documentale e, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni celebrata in data 05.03.2025, veniva trattenuto per la decisione.
2. In virtù del principio della sequenzialità logica delle questioni giuridiche, si rende necessario delibare con priorità sulla integrità del contraddittorio nel giudizio. A tanto si addiviene tenendo conto anche della recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità, ordinanza Cass. sez. III n. 3870/2024 del 12.02.2024, con cui è stato ribadito che per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, che è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. La Cassazione ha, infatti, rammentato che la questione relativa alla legittimazione passiva del concessionario vada ricondotta al “fenomeno della scissione tra titolarità del credito e dell'azione esecutiva in caso di riscossione a mezzo ruolo, è previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico) e che, proprio a causa di tale scissione, il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre è agevole da individuare per l'intimato, né è sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore”. Ed ha concluso enunciando il seguente principio di diritto: "in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione". Peraltro, non può sottacersi come il fenomeno di scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva, in caso di riscossione a mezzo ruolo, sia previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico) e che, proprio a causa di tale scissione, per il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre sia agevole da individuare per l'intimato, né sia sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore. Conseguentemente, il giudizio risulta correttamente promosso avverso l'Agente della Riscossione e, per talune cartelle, avverso l'Ente impositore. 2.1. Tanto chiarito, in via preliminare, è necessario scandagliare la questione di giurisdizione in relazione ad alcuni crediti richiamati nell'atto di intimazione opposto, giacché afferenti a pretese di natura tributaria. Segnatamente il riferimento è alle cartelle di pagamento recanti n.10020060003791629000, n.10020060037256059000, n.10020070006545624000, n.10020070059299062000, cartelle che afferiscono a crediti per imposte dovute, a titolo di Irpef, Irap ed Iva verso cui l'attore eccepisce l'illegittimità della pretesa fiscale, per essere maturata la prescrizione dei crediti fino alla notificazione dell'atto di intimazione odiernamente impugnato, nonché la mancata notifica di ogni altro atto ad esse prodromico. Invero, è possibile ravvisare un nesso di subordinazione tra le contestazioni di parte attorea, concernenti l'invalidità della notifica delle cartelle di pagamento e l'intervenuta prescrizione del credito successivamente alle stesse, rispetto alla questione di giurisdizione (cfr. Cass. Sez Unite, ordinanza n.7822/2020). Occorre, dunque, prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento relativo alla ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario. Il dato normativo di partenza è costituito dall'art. 2 del Dlgs. n. 546 del 1992 che sancisce che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Non vi è dubbio che la pretesa portata dall'intimazione di pagamento concerna crediti di natura tributaria, tuttavia occorre accertare se, considerata la domanda attorea, l'esame della controversia spetti al giudice ordinario, nelle forme e nei modi dell'opposizione all'esecuzione preventiva di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero al giudice tributario mediante l'introduzione del relativo giudizio impugnatorio. Ebbene, nell'individuare il criterio che radica la competenza giurisdizionale in capo al giudice tributario, o alternativamente all'ordinario, occorre compiere un rapido excursus sulle posizioni interpretative avvicendatesi in seno alla giurisprudenza di legittimità nel corso degli ultimi anni, in forza delle quali si è progressivamente tracciato il discrimine della questione, individuando come fatto dirimente, al fine di individuare il giudice competente a decidere, che la controversia sia instaurata mediante l'impugnazione di atti di intimazione privi di efficacia esecutiva perché unicamente preordinati all'esecuzione forzata, come nel caso di specie, o atti propriamente esecutivi, quale ad esempio il pignoramento. Al riguardo, va richiamato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la decisione n. 34447 del 2019, con cui, modificando il precedente indirizzo (cfr. Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento "...non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema "potestà - soggezione" che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni...)". A questa affermazione le Sezioni Unite hanno fatto seguire un'ulteriore precisazione, in forza della quale la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata - Cass. S.U., 14 aprile 2020, n. 7822. A ciò si è giunti valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, sicché le questioni insorte fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria. In base a tali premesse, le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: "Nel sistema del combinato disposto del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57, di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)". In tale circostanza si chiarì espressamente, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che "...se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza". Non potendosi, quindi, ipotizzare l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. In questa direzione si sono inserite le più recenti pronunce delle Sezioni Unite, tra cui da ultimo, anche Cassazione civile sez. un., 25/05/2022, n. 16986, che richiamando gli sviluppi interpretativi più recentemente accolti, ha puntualizzato che “in questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale - Cass. S.U., n. 28709/2020, Cass. S.U., n. 20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n. 21642/2021 e Cass. S.U., n. 1394/2022 - e di sindacare la correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura tributaria pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute”. Ne discende che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria. Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice sulla predetta obbligazione, anche nel caso in cui sia dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (cfr. Cass. S.U., n. 23832/2007). Per i crediti sopra richiamati va, dunque, riconosciuta la giurisdizione del giudice tributario, atteso che l'opposizione spiegata dall'attore verta su atto di intimazione afferente anche ad entrate di natura tributaria e che le dedotte omessa/invalida notifica di atti prodromici e prescrizione della pretesa impositiva rientrano nella giurisdizione di quel giudicante, non risultando qualificabile la controversia come meramente esecutiva. Da tanto discende che il Tribunale adito deve dichiarare il proprio parziale difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione tributaria territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4 Dlgs. n. 546 del 1992, a mente del quale la competenza territoriale spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione. 3. Declinata in parte qua la giurisdizione ed attesa la mancanza di eccezioni di incompetenza formulate dalle parti opposte per quelle che residuano, può pervenirsi allo scrutinio nel merito della domanda attorea, vale a dire l'opposizione avverso l'atto di intimazione n. 10020229002300087000 e le seguenti cartelle di pagamento ad essa sottese: n. 10020110015898621000 n.10020110051697149000, n.10020130010142990000, n. 10020130027183426000, n.10020140041653292000, n.10020150034276759000, n.10020170008992954000, tutte relative a contravvenzioni a codice della strada e sanzioni amministrative, comminate ai sensi dell' art. 27 legge n. 689/81 e n.386/90, in favore dei diversi enti impositori ( ). Controparte_7
A fronte della rituale notifica dell'intimazione di pagamento n 10020229002300087000, l'opponente nega la legittimità dell'azione esecutiva sia perché affetta da vizio di irregolarità (id est mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli atti a queste supposti), sia per sopravvenuta inesistenza del credito, essendo maturato il fatto estintivo del decorso del termine di prescrizione. Ne discende che l'attore abbia proposto in cumulativa sia opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 comma 1° c.p.c. che opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.. Risultano, tuttavia, assorbenti i motivi articolati ai sensi dell'art. 615 comma I c.p.c., che è strumento processuale attraverso il quale il soggetto individuato come debitore di si oppone ad un atto di natura pre-esecutiva deducendo fatti estintivi ovvero impeditivi del diritto altrui. Il giudizio promosso dall'opponente è un giudizio a cognizione piena, volto ad accertare l'inesistenza del diritto di controparte al fine di evitare un'esecuzione coattiva ingiusta. È pacificamente riconosciuto che (cfr. Cass. 15223 del 12/06/2018)
“l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento costituisce un'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 cod. civ., per la quale non è previsto alcun termine di decadenza;
ed, infatti, essendo stato eccepito un fatto estintivo (la prescrizione delle pretese inerenti alle violazioni del C.d.S.di cui all'intimazione di pagamento per la parte de qua) intervenuto dopo la formazione del titolo, ciò che è stato contestato è il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la prestazione rimasta inadempiuta” (cfr. Cass. n. 9698 del
03/05/2011, tra le varie). Si premette che questo Tribunale, in caso di impugnazione dell'intimazione di pagamento notificata ex art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, può conoscere, quale giudice dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., della prescrizione maturata successivamente alla notifica della prodromica cartella di pagamento, (Cassazione civile sez. trib., Sent. n. 9024 del
04/04/2024) e che, in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, sia l'esattore tenuto a fornire prova adeguata di aver ritualmente proceduto a notificare gli atti asseritamente interruttivi della prescrizione, nel rispetto della disciplina legale in tema di notificazione di atti impositivi. Quest'ultimo, in qualità di incaricato del servizio, esegue le notificazioni presso i contribuenti e risulta, conseguentemente, onerato della produzione in giudizio delle copie dei plichi spediti e notificati al debitore, nonché delle relative relate o avvisi di ricevimento. Di contro, l'Agenzia delle Entrate Riscossione – oltre al deposito degli estratti di ruolo aventi mera efficacia interna e non rilevanti ai fini della prova della notifica delle cartelle - ha offerto in giudizio la prova di aver ritualmente notificato le seguenti cartelle di pagamento: cartella n. 10020110015898621000 (copia a.r. del 14-03-2011), cartella n. 10020110051697149000 (copia a.r. del 26-10-2011), cartella n. 10020130010142990000 (copia a.r. del 25-03-2013), cartella n. 10020140041653292000 (copia a.r. del 05-05-2015), cartella n. 10020150034276759000 (copia a.r. del 17-05-2016 e del 01-06-2016), cartella n. 10020170008992954000 (copia a. r. del 06-09-2017 e del 10-11-2017). Nessuna prova è stata, invece, fornita in giudizio dell'avvenuta notifica, in data 15.11.2013, della cartella di pagamento n. 10020130027183426000. Oltre alla prova delle notifiche delle menzionate cartelle, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha, altresì, offerto prova di aver notificato all'opponente (ricevuto nelle mani della moglie) l'atto di intimazione n.10020169010984276000, atto - quest'ultimo - astrattamente incidente, ai fini interruttivi, sulla prescrizione delle seguenti cartelle: 10020110015898621000, n. 10020110051697149000, 10020130010142990000, 10020130027183426000, n. 10020140041653292000. Conseguentemente, va dichiarata l'intervenuta prescrizione per le cartelle di pagamento che seguono: n. 10020110015898621000, n. 10020110051697149000, n. 10020130010142990000, n. 10020130027183426000, n. 10020140041653292000 e cartella n. 10020150034276759000, per i motivi che seguono. In riferimento alle cartelle n. 10020110015898621000, n. 10020110051697149000, n. 10020130010142990000, si stima tardiva la notifica dell'atto interruttivo (intimazione n.10020169010984276000) poiché intervenuta solo in data 21.04.2017 e, pertanto, oramai elasso il termine quinquennale di prescrizione (quale applicabile per le violazioni C.d.S.), decorrente dalla notifica delle cartelle in parola, nelle date del 14.03.2011, 26.10.2011 e 25.03.2013. Va dichiarata compiuta anche la prescrizione della cartella di pagamento n. 10020130027183426000, in relazione alla quale non è stata in alcun modo offerta prova della prodromica notifica della cartella eseguita in data 15.11.2013. Per la cartella di pagamento n. 10020140041653292000 - per la quale vi è la prova sia della notifica sua (avvenuta in data 05.05.2015), che della dell'intimazione di pagamento n.10020169010984276000 (in data 21.04.2017) - pur computando il nuovo termine di prescrizione quinquennale come decorrente da detta ultima data- risulta comunque maturata la prescrizione già al 21.04.2022, e cioè antecedentemente alla notifica del 31.05.2022 dell'atto di intimazione di pagamento n.10020229002300087000, qui opposto. Del pari, risulta prescritta la pretesa sottesa alla cartella n. 10020150034276759000 notificata in data 01.06.2016 per la quale – in assenza della riprova di atti interruttivi – il termine di prescrizione quinquennale risulta maturato in data 01.06.2021 e, pertanto, anche in questa ipotesi in epoca antecedente alla notifica dell'atto di intimazione n.10020229002300087000, dichiarata come avvenuta in data 31.05.2022. In conseguenza di tutto quanto esposto, questo Tribunale deve dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti riportati nelle seguenti cartelle di pagamento n. 10020110015898621000, n. 10020110051697149000, n. 10020130027183426000, n. 10020130010142990000, n. 10020140041653292000 e n. 10020150034276759000. L'opposizione spiegata si stima, invece, essere infondata per la residua cartella di pagamento n. 10020170008992954000 di cui l'opposta ha prodotto prova della notifica eseguita (copia a. r. del 06-09-2017 e del 10-11-2017) ed in relazione alla quale alcuna prescrizione risulta, invece, maturata alla data di notifica dell'intimazione oggetto di giudizio. Pera detta cartella rimane precluso l'esame di ulteriori vizi al lume del principio, di matrice giurisprudenziale, secondo il quale, “in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'Agente per la riscossione dia prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione, resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella di pagamento che non siano stati fatti valere opponendosi tempestivamente a quest'ultima e correlativamente non vi è alcun onere probatorio in capo all'Agente di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento di che trattasi” (cfr. Cassazione civile sez. trib., 08/11/2022, n.32844, Cassazione civile sez. trib., 18/12/2019, n.33738; Cass. n. 12888/2015; n. 24235/2015; n. 10326/2014;n. 1906/08;n. 14327/09;n. 11708/11; n. 1091/13). Limitatamente ai crediti soggetti alla giurisdizione ordinaria e alla competenza di questo Tribunale, l'intimazione di pagamento n.10020229002300087000 va annullata parzialmente, permanendo valida ed efficace solamente in relazione al credito di cui alla cartella suesposta recante n. 10020170008992954000. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, atteso l'accoglimento sol parziale della domanda, deve statuirsene la compensazione integrale, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, parzialmente decidendo sulla domanda proposta, così provvede:
1. dichiara il proprio difetto parziale di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, quale giudice tributario territorialmente competente, per i crediti di cui in parte motiva sub. 2.1, concedendo il termine di mesi tre per la riassunzione della causa in ordine a tale domanda;
2. accoglie parzialmente l'opposizione dichiarando l'intervenuta prescrizione dei crediti portati nelle cartelle di pagamento n. 10020110015898621000, n. 10020110051697149000, n. 10020130010142990000, n. 10020130027183426000, n. 10020140041653292000 e n. 10020150034276759000 sottese all'intimazione di pagamento n.10020229002300087000, dichiarandone, per l'effetto, il parziale annullamento;
3. Compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Salerno, lì 17.03.25 Il Giudice (Alessia Pecoraro)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5392/2022, promossa da:
(CF: ), rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Giovanni SANTIMONE (C.F.: ), elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio del difensore in Eboli (Sa), al Largo 4 Agosto 1943 n. 4 di attore-opponente contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Sig. , procuratore in virtù dei poteri conferiti con atto notarile, Controparte_2 repertorio n. 44953 raccolta n. 25857 del 25-7-2019, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele SANTANIELLO (C.F.: ), elettivamente domiciliata CodiceFiscale_3 presso lo studio del difensore in Nocera Inferiore (SA), alla Via Napoli n. 36; convenuta-opposta nonché
(C.F.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t. rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno (CF. ), presso il cui ufficio domicilia in Salerno, al Corso Vittorio P.IVA_3
Emanuele n. 58; convenuta-opposta nonché
Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ope P.IVA_4 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno (CF. ), presso il cui P.IVA_3 ufficio domicilia in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 58; convenuta-opposta nonché Controparte_4
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_5 convenuta – opposta contumace nonché
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore CP_5 P.IVA_6
convenuta – opposta contumace OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con opposizione, ai sensi dell'art 615 comma 1 c.p.c., notificata in data 16.06.2022 impugnava l'intimazione di pagamento recante n. Parte_1
10020229002300087000 dell'importo complessivo di € 110.201,06 notificatagli, a mezzo servizio postale, in data 31.05.2022 da Agenzia delle Entrate – Riscossione. In particolare, precisava di voler limitare detta impugnazione a sole n. 11 delle n.12 cartelle di pagamento portate dall'atto gravato, con espressa esclusione della cartella di pagamento n. 10020060046389871000. Costituisce, pertanto, oggetto del presente giudizio l'impugnativa della intimazione di pagamento n. 10020229002300087000 e delle seguenti cartelle ad essa sottese: n.10020060003791629000, n.10020060037256059000, n.10020070006545624000, n.10020070059299062000, n.10020110015898621000 n.10020110051697149000, n.10020130010142990000, n. 10020130027183426000, n.10020140041653292000, n.10020150034276759000, n.10020170008992954000, per un importo contestato pari ad € 90.608,94. L'opponente - premesso un breve cenno sulla competenza del giudice adito e sulla proponibilità dell'opposizione - eccepiva: la illegittimità dell'atto impugnato per mancata notifica delle cartelle di pagamento indicate nella intimazione opposta, nonché, in ogni caso, la prescrizione di tutti i crediti ivi indicati, essendo decorsi ben più di cinque anni tra la pretesa data di notifica delle predette e quella della intimazione, senza che nessun atto interruttivo fosse intervenuto nelle more;
mancata notifica degli atti presupposti sottesi alle stesse cartelle di pagamento. Dichiarava di disconoscere ed impugnare qualsiasi atto, documento e certificato prodotto ex adverso in semplice copia, ai sensi e per gli effetti degli arti. 2712-2719 c.c. ovvero 215 c.p.c., e concludeva domandando all'adito Tribunale, di “accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dalla opposta e quindi il diritto dell' Agenzia delle Entrate – Riscossione (Agente per la Riscossione per la Provincia di Salerno) a procedere ad esecuzione forzata, ovvero in via gradata accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o inesistenza del titolo in oggetto al ruolo esattoriale ed alla cartelle opposta, e, conseguentemente, dichiarare che l'importo di € 90.608,94 quale sommatoria delle cartelle non sottolineate in premessa, alcuno escluso od eccettuato, di cui all'impugnato documento n°10020229002300087000 non sono dovuti dall'esponente stante l'intervenuta prescrizione;
ovvero dichiarare la inesistente e/o omessa notifica della impugnata cartella esattoriale secondo i modi prescritti dalla legge;
c. dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato per le motivazioni di cui alla presente citazione in opposizione ed in particolare per intervenuta prescrizione del credito vantato dall'ente per tutti i motivi indicati nel presente atto che qui abbiansi per integralmente richiamati e trascritti oltre che per la sua illegittimità, inesistenza ed irregolarità per le ulteriori somme indebitamente richieste, ovvero, per l'effetto dichiarare la sopravvenuta illegittimità e/o inefficacia della cartella de qua”. 1.1 Si instaurava ritualmente il contraddittorio verso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione che deduceva la regolare notifica delle cartelle di pagamento elencate nella intimazione impugnata, allegando documentazione a supporto, con conseguente preclusione oramai maturata di ogni impugnativa inerente al merito delle pretese creditorie ivi indicate, nonché agli atti interruttivi successivamente ricevuti dall'opponente. Si costituivano, altresì, in giudizio l'Agenzia delle Entrate e l
[...]
entrambi con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale Controparte_6 dello Stato di Salerno che, con comparsa unica depositata nell'interesse di entrambe in data 29.10.2022, eccepiva: il difetto di giurisdizione del G.O. adito in favore del giudice tributario, l'inammissibilità o comunque l'infondatezza delle censure per omessa impugnazione delle cartelle di pagamento regolarmente notificate nel termine di decadenza, con conseguente definitività della pretesa creditoria ed inammissibilità dell'opposizione; infondatezza delle eccezioni di prescrizione formulata e di nullità dell'intimazione per l'intervenuta notificazione degli atti ad essa prodromici ed, in ogni caso, carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate e della CP_3
in quanto l'attività successiva alla richiesta di iscrizione a ruolo era devoluta
[...] unicamente all'Agente della Riscossione ritenendo, pertanto, solo quest'ultimo legittimato passivo a contraddire in relazione a tale specifico segmento di attività.
1.2 Il giudizio veniva istruito in via documentale e, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni celebrata in data 05.03.2025, veniva trattenuto per la decisione.
2. In virtù del principio della sequenzialità logica delle questioni giuridiche, si rende necessario delibare con priorità sulla integrità del contraddittorio nel giudizio. A tanto si addiviene tenendo conto anche della recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità, ordinanza Cass. sez. III n. 3870/2024 del 12.02.2024, con cui è stato ribadito che per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, che è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. La Cassazione ha, infatti, rammentato che la questione relativa alla legittimazione passiva del concessionario vada ricondotta al “fenomeno della scissione tra titolarità del credito e dell'azione esecutiva in caso di riscossione a mezzo ruolo, è previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico) e che, proprio a causa di tale scissione, il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre è agevole da individuare per l'intimato, né è sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore”. Ed ha concluso enunciando il seguente principio di diritto: "in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione". Peraltro, non può sottacersi come il fenomeno di scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva, in caso di riscossione a mezzo ruolo, sia previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico) e che, proprio a causa di tale scissione, per il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre sia agevole da individuare per l'intimato, né sia sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore. Conseguentemente, il giudizio risulta correttamente promosso avverso l'Agente della Riscossione e, per talune cartelle, avverso l'Ente impositore. 2.1. Tanto chiarito, in via preliminare, è necessario scandagliare la questione di giurisdizione in relazione ad alcuni crediti richiamati nell'atto di intimazione opposto, giacché afferenti a pretese di natura tributaria. Segnatamente il riferimento è alle cartelle di pagamento recanti n.10020060003791629000, n.10020060037256059000, n.10020070006545624000, n.10020070059299062000, cartelle che afferiscono a crediti per imposte dovute, a titolo di Irpef, Irap ed Iva verso cui l'attore eccepisce l'illegittimità della pretesa fiscale, per essere maturata la prescrizione dei crediti fino alla notificazione dell'atto di intimazione odiernamente impugnato, nonché la mancata notifica di ogni altro atto ad esse prodromico. Invero, è possibile ravvisare un nesso di subordinazione tra le contestazioni di parte attorea, concernenti l'invalidità della notifica delle cartelle di pagamento e l'intervenuta prescrizione del credito successivamente alle stesse, rispetto alla questione di giurisdizione (cfr. Cass. Sez Unite, ordinanza n.7822/2020). Occorre, dunque, prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento relativo alla ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario. Il dato normativo di partenza è costituito dall'art. 2 del Dlgs. n. 546 del 1992 che sancisce che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Non vi è dubbio che la pretesa portata dall'intimazione di pagamento concerna crediti di natura tributaria, tuttavia occorre accertare se, considerata la domanda attorea, l'esame della controversia spetti al giudice ordinario, nelle forme e nei modi dell'opposizione all'esecuzione preventiva di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero al giudice tributario mediante l'introduzione del relativo giudizio impugnatorio. Ebbene, nell'individuare il criterio che radica la competenza giurisdizionale in capo al giudice tributario, o alternativamente all'ordinario, occorre compiere un rapido excursus sulle posizioni interpretative avvicendatesi in seno alla giurisprudenza di legittimità nel corso degli ultimi anni, in forza delle quali si è progressivamente tracciato il discrimine della questione, individuando come fatto dirimente, al fine di individuare il giudice competente a decidere, che la controversia sia instaurata mediante l'impugnazione di atti di intimazione privi di efficacia esecutiva perché unicamente preordinati all'esecuzione forzata, come nel caso di specie, o atti propriamente esecutivi, quale ad esempio il pignoramento. Al riguardo, va richiamato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la decisione n. 34447 del 2019, con cui, modificando il precedente indirizzo (cfr. Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento "...non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema "potestà - soggezione" che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni...)". A questa affermazione le Sezioni Unite hanno fatto seguire un'ulteriore precisazione, in forza della quale la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata - Cass. S.U., 14 aprile 2020, n. 7822. A ciò si è giunti valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, sicché le questioni insorte fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria. In base a tali premesse, le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: "Nel sistema del combinato disposto del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57, di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)". In tale circostanza si chiarì espressamente, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che "...se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza". Non potendosi, quindi, ipotizzare l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. In questa direzione si sono inserite le più recenti pronunce delle Sezioni Unite, tra cui da ultimo, anche Cassazione civile sez. un., 25/05/2022, n. 16986, che richiamando gli sviluppi interpretativi più recentemente accolti, ha puntualizzato che “in questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale - Cass. S.U., n. 28709/2020, Cass. S.U., n. 20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n. 21642/2021 e Cass. S.U., n. 1394/2022 - e di sindacare la correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura tributaria pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute”. Ne discende che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria. Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice sulla predetta obbligazione, anche nel caso in cui sia dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (cfr. Cass. S.U., n. 23832/2007). Per i crediti sopra richiamati va, dunque, riconosciuta la giurisdizione del giudice tributario, atteso che l'opposizione spiegata dall'attore verta su atto di intimazione afferente anche ad entrate di natura tributaria e che le dedotte omessa/invalida notifica di atti prodromici e prescrizione della pretesa impositiva rientrano nella giurisdizione di quel giudicante, non risultando qualificabile la controversia come meramente esecutiva. Da tanto discende che il Tribunale adito deve dichiarare il proprio parziale difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione tributaria territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4 Dlgs. n. 546 del 1992, a mente del quale la competenza territoriale spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione. 3. Declinata in parte qua la giurisdizione ed attesa la mancanza di eccezioni di incompetenza formulate dalle parti opposte per quelle che residuano, può pervenirsi allo scrutinio nel merito della domanda attorea, vale a dire l'opposizione avverso l'atto di intimazione n. 10020229002300087000 e le seguenti cartelle di pagamento ad essa sottese: n. 10020110015898621000 n.10020110051697149000, n.10020130010142990000, n. 10020130027183426000, n.10020140041653292000, n.10020150034276759000, n.10020170008992954000, tutte relative a contravvenzioni a codice della strada e sanzioni amministrative, comminate ai sensi dell' art. 27 legge n. 689/81 e n.386/90, in favore dei diversi enti impositori ( ). Controparte_7
A fronte della rituale notifica dell'intimazione di pagamento n 10020229002300087000, l'opponente nega la legittimità dell'azione esecutiva sia perché affetta da vizio di irregolarità (id est mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli atti a queste supposti), sia per sopravvenuta inesistenza del credito, essendo maturato il fatto estintivo del decorso del termine di prescrizione. Ne discende che l'attore abbia proposto in cumulativa sia opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 comma 1° c.p.c. che opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.. Risultano, tuttavia, assorbenti i motivi articolati ai sensi dell'art. 615 comma I c.p.c., che è strumento processuale attraverso il quale il soggetto individuato come debitore di si oppone ad un atto di natura pre-esecutiva deducendo fatti estintivi ovvero impeditivi del diritto altrui. Il giudizio promosso dall'opponente è un giudizio a cognizione piena, volto ad accertare l'inesistenza del diritto di controparte al fine di evitare un'esecuzione coattiva ingiusta. È pacificamente riconosciuto che (cfr. Cass. 15223 del 12/06/2018)
“l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento costituisce un'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 cod. civ., per la quale non è previsto alcun termine di decadenza;
ed, infatti, essendo stato eccepito un fatto estintivo (la prescrizione delle pretese inerenti alle violazioni del C.d.S.di cui all'intimazione di pagamento per la parte de qua) intervenuto dopo la formazione del titolo, ciò che è stato contestato è il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la prestazione rimasta inadempiuta” (cfr. Cass. n. 9698 del
03/05/2011, tra le varie). Si premette che questo Tribunale, in caso di impugnazione dell'intimazione di pagamento notificata ex art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, può conoscere, quale giudice dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., della prescrizione maturata successivamente alla notifica della prodromica cartella di pagamento, (Cassazione civile sez. trib., Sent. n. 9024 del
04/04/2024) e che, in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, sia l'esattore tenuto a fornire prova adeguata di aver ritualmente proceduto a notificare gli atti asseritamente interruttivi della prescrizione, nel rispetto della disciplina legale in tema di notificazione di atti impositivi. Quest'ultimo, in qualità di incaricato del servizio, esegue le notificazioni presso i contribuenti e risulta, conseguentemente, onerato della produzione in giudizio delle copie dei plichi spediti e notificati al debitore, nonché delle relative relate o avvisi di ricevimento. Di contro, l'Agenzia delle Entrate Riscossione – oltre al deposito degli estratti di ruolo aventi mera efficacia interna e non rilevanti ai fini della prova della notifica delle cartelle - ha offerto in giudizio la prova di aver ritualmente notificato le seguenti cartelle di pagamento: cartella n. 10020110015898621000 (copia a.r. del 14-03-2011), cartella n. 10020110051697149000 (copia a.r. del 26-10-2011), cartella n. 10020130010142990000 (copia a.r. del 25-03-2013), cartella n. 10020140041653292000 (copia a.r. del 05-05-2015), cartella n. 10020150034276759000 (copia a.r. del 17-05-2016 e del 01-06-2016), cartella n. 10020170008992954000 (copia a. r. del 06-09-2017 e del 10-11-2017). Nessuna prova è stata, invece, fornita in giudizio dell'avvenuta notifica, in data 15.11.2013, della cartella di pagamento n. 10020130027183426000. Oltre alla prova delle notifiche delle menzionate cartelle, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha, altresì, offerto prova di aver notificato all'opponente (ricevuto nelle mani della moglie) l'atto di intimazione n.10020169010984276000, atto - quest'ultimo - astrattamente incidente, ai fini interruttivi, sulla prescrizione delle seguenti cartelle: 10020110015898621000, n. 10020110051697149000, 10020130010142990000, 10020130027183426000, n. 10020140041653292000. Conseguentemente, va dichiarata l'intervenuta prescrizione per le cartelle di pagamento che seguono: n. 10020110015898621000, n. 10020110051697149000, n. 10020130010142990000, n. 10020130027183426000, n. 10020140041653292000 e cartella n. 10020150034276759000, per i motivi che seguono. In riferimento alle cartelle n. 10020110015898621000, n. 10020110051697149000, n. 10020130010142990000, si stima tardiva la notifica dell'atto interruttivo (intimazione n.10020169010984276000) poiché intervenuta solo in data 21.04.2017 e, pertanto, oramai elasso il termine quinquennale di prescrizione (quale applicabile per le violazioni C.d.S.), decorrente dalla notifica delle cartelle in parola, nelle date del 14.03.2011, 26.10.2011 e 25.03.2013. Va dichiarata compiuta anche la prescrizione della cartella di pagamento n. 10020130027183426000, in relazione alla quale non è stata in alcun modo offerta prova della prodromica notifica della cartella eseguita in data 15.11.2013. Per la cartella di pagamento n. 10020140041653292000 - per la quale vi è la prova sia della notifica sua (avvenuta in data 05.05.2015), che della dell'intimazione di pagamento n.10020169010984276000 (in data 21.04.2017) - pur computando il nuovo termine di prescrizione quinquennale come decorrente da detta ultima data- risulta comunque maturata la prescrizione già al 21.04.2022, e cioè antecedentemente alla notifica del 31.05.2022 dell'atto di intimazione di pagamento n.10020229002300087000, qui opposto. Del pari, risulta prescritta la pretesa sottesa alla cartella n. 10020150034276759000 notificata in data 01.06.2016 per la quale – in assenza della riprova di atti interruttivi – il termine di prescrizione quinquennale risulta maturato in data 01.06.2021 e, pertanto, anche in questa ipotesi in epoca antecedente alla notifica dell'atto di intimazione n.10020229002300087000, dichiarata come avvenuta in data 31.05.2022. In conseguenza di tutto quanto esposto, questo Tribunale deve dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti riportati nelle seguenti cartelle di pagamento n. 10020110015898621000, n. 10020110051697149000, n. 10020130027183426000, n. 10020130010142990000, n. 10020140041653292000 e n. 10020150034276759000. L'opposizione spiegata si stima, invece, essere infondata per la residua cartella di pagamento n. 10020170008992954000 di cui l'opposta ha prodotto prova della notifica eseguita (copia a. r. del 06-09-2017 e del 10-11-2017) ed in relazione alla quale alcuna prescrizione risulta, invece, maturata alla data di notifica dell'intimazione oggetto di giudizio. Pera detta cartella rimane precluso l'esame di ulteriori vizi al lume del principio, di matrice giurisprudenziale, secondo il quale, “in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'Agente per la riscossione dia prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione, resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella di pagamento che non siano stati fatti valere opponendosi tempestivamente a quest'ultima e correlativamente non vi è alcun onere probatorio in capo all'Agente di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento di che trattasi” (cfr. Cassazione civile sez. trib., 08/11/2022, n.32844, Cassazione civile sez. trib., 18/12/2019, n.33738; Cass. n. 12888/2015; n. 24235/2015; n. 10326/2014;n. 1906/08;n. 14327/09;n. 11708/11; n. 1091/13). Limitatamente ai crediti soggetti alla giurisdizione ordinaria e alla competenza di questo Tribunale, l'intimazione di pagamento n.10020229002300087000 va annullata parzialmente, permanendo valida ed efficace solamente in relazione al credito di cui alla cartella suesposta recante n. 10020170008992954000. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, atteso l'accoglimento sol parziale della domanda, deve statuirsene la compensazione integrale, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, parzialmente decidendo sulla domanda proposta, così provvede:
1. dichiara il proprio difetto parziale di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, quale giudice tributario territorialmente competente, per i crediti di cui in parte motiva sub. 2.1, concedendo il termine di mesi tre per la riassunzione della causa in ordine a tale domanda;
2. accoglie parzialmente l'opposizione dichiarando l'intervenuta prescrizione dei crediti portati nelle cartelle di pagamento n. 10020110015898621000, n. 10020110051697149000, n. 10020130010142990000, n. 10020130027183426000, n. 10020140041653292000 e n. 10020150034276759000 sottese all'intimazione di pagamento n.10020229002300087000, dichiarandone, per l'effetto, il parziale annullamento;
3. Compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Salerno, lì 17.03.25 Il Giudice (Alessia Pecoraro)