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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/05/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
dott. Giovanni Casella Consigliere nella pubblica udienza del 8 Maggio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 2689/2023 del Tribunale di
Milano ( Giudice dr. Atanasio ) promossa con ricorso
DA
l con il patrocinio dell'avv. ROBERTO PESSI Parte_1 P.IVA_1
e dell'avv. GIAMMARIA FRANCESCO ( C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Corso Monforte n. 15 Milano
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. TOMASSOLI FILIPPO CP_1 C.F._3
e dell'avv. GARATTONI GIANFRANCESCO C.F._4 ( ) , elettivamente domiciliato presso il loro studio in Rimini C.F._5
Corso d'Augusto n. 134
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 11 gennaio 2024
PER L'APPELLATO
Come da memoria depositata in data 25 Marzo 2024
Fatto e diritto
Con sentenza n. 2689/2023 il Tribunale decidendo sul ricorso proposto da CP_1
nei confronti di ha così deciso : “ Dichiara l'illegittimità delle
[...] CP_2 disposizioni del regolamento di disciplina del regime previdenziale della C.N.P.A.D.C. approvato con D.I. del 14 luglio 2004 , relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al
31.12.2003 ; condanna la a favore dei Parte_2 dottori ST ( ) a corrispondere a la pensione di Parte_1 CP_1
vecchiaia secondo le modalità di calcolo col sistema retributivo antecedenti al regolamento approvato con D.I. del 14 luglio 2004 , relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista fino al
31. 12.2003 ; condanna la C.N.P.A. D.C. a corrispondere in favore del ricorrente le differenze sui ratei di pensione calcolando la quota di pensione riferibile alle anzianità contributive anteriori al 31.12.2003 sulla base della normativa vigente prima della entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. del 134 luglio 2004 e cioè ex art. 2 e 15 l. 21/1986 ed art. 3 del regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza previgente, prendendo in considerazione come reddito di riferimento la media dei 15 redditi dichiarati dall'iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione , rivalutati ex art. 15 della l.21/1986 , applicando al suddetto reddito medio rivalutato l'aliquota del 2% per tutte le anzianità contributive maturate fino al 31.12.2001 e l'aliquota del 1,75% per le anzianità contributive successive;
ciò entro il limite di prescrizione decennale decorrente a ritroso dal 19.1.2023 ; condanna altresì la resistente a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio che liquida in Parte_1 euro 2500,00 , oltre accessori e 15% spese generali “.
Appare opportuno ricordare la vicenda controversa così come risultante dalle allegazioni delle parti in primo grado.
Proposta domanda di pensione alla Cassa dei Dottori ST da parte dii la ha deliberato la liquidazione in suo favore della pensione di CP_1 Pt_2 vecchiaia con decorrenza dal Maggio 2004.
ha lamentato che la ha applicato i criteri di calcolo di cui al CP_1 Pt_2
Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con C.F._6
D.I.14 luglio 2004 , relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2003.
Il Tribunale ha ritenuto la fondatezza della domanda
Ha ricordato il quadro normativo di riferimento :
“ Ai sensi degli artt. 2 e 15 della legge 21/1986 unitamente all'art. 3 del previgente
Regolamento di disciplina la pensione si calcolava prendendo in considerazione , come reddito di riferimento , la media dei 15 redditi dichiarati dall'iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione , rivalutati ai sensi dell'art. 15 della
l.21/1986 ed applicando al suddetto reddito medio rivalutato l'aliquota del 2% per tutte le anzianità contributive maturate fino al 31,.12.2001 e l'aliquota del 1,75% per le anzianità contributive successive .
Invece il nuovo Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. del 14 luglio 2004 ha previsto che la pensione viene liquidata in due quote delle quali la prima , relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31.12.2003 , calcolata con il previgente sistema di calcolo reddituale e la seconda , relative alle anzianità contributive maturate successivamente , calcolate con il nuovo sistema contributivo .
Più nel dettaglio tuttavia l'art. 10 punto B del Regolamento di disciplina dispone che la pensione viene calcolata “ sommando la quota calcolata secondo il metodo contributivo per il periodo dal 1.gennaio 2004 ad una quota calcolata secondo il metodo reddituale , come regolato dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ….e con riferimento ai redditi professionali , per un numero di anni così come individuati nell'allegata tabella B prodotti fino all'anno
2002 , convenzionali per il periodo precedente il 1987 ai sensi dell'art. 27 della l. n.
21/1986 “ La tabella B richiamata dal citato art. 10 prevede poi che le pensioni con decorrenza dal 1.1.2004 siano calcolate quanto alla quota reddituale , prendendo in considerazione , come base reddituale : dal 1.1.2004 15 anni;
dal 1.1.2005 : 18 anni
; dal 1.1.2006 20 anni;
dal 1.1.2007 22 anni;
dal 1.1,.2008 24 anni;
dal 1.1.2009 25 anni “.
Richiamando poi il principio del pro rata così come disciplinato dall'art. 3 , comma 12 della l.
8.8.1995 n. 335 , il Tribunale ha ritenuto , per vari profili e richiamando degli arresti della giurisprudenza di legittimità , la fondatezza della domanda.
Ha proposto appello la chiedendo , in riforma della sentenza , il rigetto Parte_1 della domanda.
Costituendosi in giudizio , a chiesto il rigetto dell'appello. . CP_1
Disposta dal Collegio una CTU, a rinunciato agli atti del giudizio, sostenendo CP_1 di non avere più interesse ad agire nei confronti della , attesa l'avanzata età Pt_2
e uno stato di malattia .
All'udienza del 8 Maggio 2025 la Cassa ha dichiarato di non accettare la rinuncia agli atti .
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
°°°°°°°°
Con un primo motivo di appello la appellante censura la sentenza per aver Pt_2 omesso “ qualsivoglia indagine in ordine alla effettiva sussistenza di una violazione da parte della nel calcolo della quota reddituale della pensione del dr. ; Pt_2 CP_1 assume che “ differentemente da quanto affermato dal Giudice di prime cure , la ha calcolato del tutto correttamente il trattamento pensionistico di vecchiaia Pt_2 corrisposto al dr. e proprio sulla base della disciplina previgente del CP_1
Regolamento del 14 luglio 2004 ; evidenzia che “ alla posizione del ricorrente CP_1 stata applicata la disciplina previgente ovvero quella di cui alla l. 21/1986 con le modifiche alla stessa introdotte nel tempo;
che “ la pensione del dr. AN , come si evince dai calcoli allegati alla comunicazione allo stesso inviata , ha avuto come base di calcolo gli ultimi 15 anni ed è stata liquidata sulla base della disciplina vigente nel
1997 “.
L'appellante precisa che “ la pensione del ricorrente è stata calcolata secondo il metodo reddituale potendo rilevare unicamente anzianità contributive anteriori al
1.1.2004 … ; che il ricorrente avendo maturato il diritto al trattamento pensionistico nel mese di maggio 2004 neppure aveva anzianità contributive maturate successivamente al dicembre 2003 ; che “ è sufficiente analizzare la comunicazione inviata dalla il 13.1.2005 per verificare che la ha Pt_2 Pt_2 applicato al pensionato proprio il coefficiente richiesto da controparte e come stabilito dal Giudice di primo grado ovvero il 2% per tutte le anzianità contributive maturate fino al 31.12.2001 e l'aliquota del 1,75% per tutte le anzianità contributive successive ( doc. 1 ).
L'appellante precisa ancora “ l'assoluta ordinatorietà del fatto che l'ultima anzianità contributiva presa in considerazione sia stata quella del 2002 dichiarata nel 2003 senza che ciò possa essere indice dell'applicazione di una disciplina diversa … per i professionisti andati in pensione nel 2004 l'ultimo anno utile è stato il 2002 dichiarato nel 2003 “ .
Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c. ed impugna il capo di sentenza che ha escluso l'operatività della prescrizione quinquennale.; ritiene che ai ratei di pensione della C.N.P.A.D.C. debba applicarsi l'art. 2948 c.c. in conformità alla nozione comune di liquidità di cui all'art. 1282 c.c.: nell'ottica del gravame, secondo tali norme in tanto una somma può definirsi liquida in quanto, come nel caso di specie, sia determinata o determinabile attraverso calcoli aritmetici, sia pur complessi ed in base ad elementi predeterminati;
osserva che il dr. a chiesto il ricalcolo della quota retributiva della pensione solo con il CP_1 ricorso introduttivo del giudizio depositato nel dicembre 2022 e notificato alla Pt_2 il 19 gennaio 2023 .
Ritiene il Collegio che il primo motivo sia fondato.
Premesso che nella fattispecie , come correttamente osservato dall'appellante , il
Tribunale non ha concretamente verificato se sia stata posta in essere una effettiva violazione del principio del pro-rata , il Collegio ritiene che dalla documentazione prodotta ed in particolare dalla comunicazione del 13.1.2005 e dai prospetti di calcolo allegati ( doc. 1 ) risulta che il trattamento pensionistico di vecchiaia di Pt_2 è stato calcolato sulla base della disciplina previgente al Regolamento del CP_1
14.7.2004
In particolare trovano riscontro nella citata documentazioni gli assunti della Pt_2
secondo i quali “ alla posizione del ricorrente è stata applicata la disciplina CP_1 previgente ovvero quella di cui alla l. 21/1986 con le modifiche alla stessa introdotte nel tempo;
che “ la pensione del dr. AN , come si evince dai calcoli allegati alla comunicazione allo stesso inviata , ha avuto come base di calcolo gli ultimi 15 anni ed è stata liquidata sulla base della disciplina vigente nel 1997 “; “ la pensione del ricorrente è stata calcolata secondo il metodo reddituale potendo rilevare unicamente anzianità contributive anteriori al 1.1.2004 … ; che il ricorrente avendo maturato il diritto al trattamento pensionistico nel mese di maggio 2004 neppure aveva anzianità contributive maturate successivamente al dicembre 2003.
La ha anche precisato che “ è sufficiente analizzare la comunicazione inviata Pt_2 dalla il 13.1.2005 per verificare che la ha applicato al pensionato proprio Pt_2 Pt_2 il coefficiente richiesto da controparte e come stabilito dal Giudice di primo grado ovvero il 2% per tutte le anzianità contributive maturate fino al 31.12.2001 e l'aliquota del 1,75% per tutte le anzianità contributive successive” .
La Cassa ha inoltre evidenziato “ l'assoluta ordinarietà del fatto che l'ultima annualità contributiva presa in considerazione sia stata quella del 2002 dichiarata nel 2003 “ atteso che “ per i professionisti andati in pensione nel 2004 l'ultimo anno utile è stato il 2002 , dichiarato nel 2003 “.
In presenza di tali precisazioni già risultanti dai calcoli comunicati nel lontano
13.1.2005 , non ha formulato alcuna specifica contestazione né ha proposto CP_1 autonomi calcoli per dimostrare lamentate differenze a proprio sfavore .
AN ha invece infine affermato, nel corso del grado di appello, nell'atto di rinuncia agli atti , di non avere più un interesse ad agire nei confronti della . Pt_2
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono le ulteriori questioni proposte con il secondo motivo .
In conclusione , in riforma della sentenza appellata , vanno rigettate le domande proposte da on il ricorso introduttivo del giudizio. CP_1
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate , in favore di
, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria Parte_1 , ex d.m. 55/2014 , così come modificato dal d.m. 147/2022 , nell'importo specificato in dispositivo. ( euro 2500,00 per il primo grado;
euro 3500,00 per il grado di appello ).
PQM
In riforma della sentenza n. 2689/2023 del Tribunale di Milano rigetta le domande proposte da con il ricorso introduttivo del giudizio;
CP_1
condanna al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che , in CP_1 favore di parte appellante , liquida in complessivi euro 6000,00, oltre spese generali ed oneri di legge.
Milano 8 Maggio 2025
Il Presidente
Giovanni Picciau
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
dott. Giovanni Casella Consigliere nella pubblica udienza del 8 Maggio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 2689/2023 del Tribunale di
Milano ( Giudice dr. Atanasio ) promossa con ricorso
DA
l con il patrocinio dell'avv. ROBERTO PESSI Parte_1 P.IVA_1
e dell'avv. GIAMMARIA FRANCESCO ( C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Corso Monforte n. 15 Milano
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. TOMASSOLI FILIPPO CP_1 C.F._3
e dell'avv. GARATTONI GIANFRANCESCO C.F._4 ( ) , elettivamente domiciliato presso il loro studio in Rimini C.F._5
Corso d'Augusto n. 134
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 11 gennaio 2024
PER L'APPELLATO
Come da memoria depositata in data 25 Marzo 2024
Fatto e diritto
Con sentenza n. 2689/2023 il Tribunale decidendo sul ricorso proposto da CP_1
nei confronti di ha così deciso : “ Dichiara l'illegittimità delle
[...] CP_2 disposizioni del regolamento di disciplina del regime previdenziale della C.N.P.A.D.C. approvato con D.I. del 14 luglio 2004 , relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al
31.12.2003 ; condanna la a favore dei Parte_2 dottori ST ( ) a corrispondere a la pensione di Parte_1 CP_1
vecchiaia secondo le modalità di calcolo col sistema retributivo antecedenti al regolamento approvato con D.I. del 14 luglio 2004 , relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista fino al
31. 12.2003 ; condanna la C.N.P.A. D.C. a corrispondere in favore del ricorrente le differenze sui ratei di pensione calcolando la quota di pensione riferibile alle anzianità contributive anteriori al 31.12.2003 sulla base della normativa vigente prima della entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. del 134 luglio 2004 e cioè ex art. 2 e 15 l. 21/1986 ed art. 3 del regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza previgente, prendendo in considerazione come reddito di riferimento la media dei 15 redditi dichiarati dall'iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione , rivalutati ex art. 15 della l.21/1986 , applicando al suddetto reddito medio rivalutato l'aliquota del 2% per tutte le anzianità contributive maturate fino al 31.12.2001 e l'aliquota del 1,75% per le anzianità contributive successive;
ciò entro il limite di prescrizione decennale decorrente a ritroso dal 19.1.2023 ; condanna altresì la resistente a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio che liquida in Parte_1 euro 2500,00 , oltre accessori e 15% spese generali “.
Appare opportuno ricordare la vicenda controversa così come risultante dalle allegazioni delle parti in primo grado.
Proposta domanda di pensione alla Cassa dei Dottori ST da parte dii la ha deliberato la liquidazione in suo favore della pensione di CP_1 Pt_2 vecchiaia con decorrenza dal Maggio 2004.
ha lamentato che la ha applicato i criteri di calcolo di cui al CP_1 Pt_2
Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con C.F._6
D.I.14 luglio 2004 , relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2003.
Il Tribunale ha ritenuto la fondatezza della domanda
Ha ricordato il quadro normativo di riferimento :
“ Ai sensi degli artt. 2 e 15 della legge 21/1986 unitamente all'art. 3 del previgente
Regolamento di disciplina la pensione si calcolava prendendo in considerazione , come reddito di riferimento , la media dei 15 redditi dichiarati dall'iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione , rivalutati ai sensi dell'art. 15 della
l.21/1986 ed applicando al suddetto reddito medio rivalutato l'aliquota del 2% per tutte le anzianità contributive maturate fino al 31,.12.2001 e l'aliquota del 1,75% per le anzianità contributive successive .
Invece il nuovo Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. del 14 luglio 2004 ha previsto che la pensione viene liquidata in due quote delle quali la prima , relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31.12.2003 , calcolata con il previgente sistema di calcolo reddituale e la seconda , relative alle anzianità contributive maturate successivamente , calcolate con il nuovo sistema contributivo .
Più nel dettaglio tuttavia l'art. 10 punto B del Regolamento di disciplina dispone che la pensione viene calcolata “ sommando la quota calcolata secondo il metodo contributivo per il periodo dal 1.gennaio 2004 ad una quota calcolata secondo il metodo reddituale , come regolato dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ….e con riferimento ai redditi professionali , per un numero di anni così come individuati nell'allegata tabella B prodotti fino all'anno
2002 , convenzionali per il periodo precedente il 1987 ai sensi dell'art. 27 della l. n.
21/1986 “ La tabella B richiamata dal citato art. 10 prevede poi che le pensioni con decorrenza dal 1.1.2004 siano calcolate quanto alla quota reddituale , prendendo in considerazione , come base reddituale : dal 1.1.2004 15 anni;
dal 1.1.2005 : 18 anni
; dal 1.1.2006 20 anni;
dal 1.1.2007 22 anni;
dal 1.1,.2008 24 anni;
dal 1.1.2009 25 anni “.
Richiamando poi il principio del pro rata così come disciplinato dall'art. 3 , comma 12 della l.
8.8.1995 n. 335 , il Tribunale ha ritenuto , per vari profili e richiamando degli arresti della giurisprudenza di legittimità , la fondatezza della domanda.
Ha proposto appello la chiedendo , in riforma della sentenza , il rigetto Parte_1 della domanda.
Costituendosi in giudizio , a chiesto il rigetto dell'appello. . CP_1
Disposta dal Collegio una CTU, a rinunciato agli atti del giudizio, sostenendo CP_1 di non avere più interesse ad agire nei confronti della , attesa l'avanzata età Pt_2
e uno stato di malattia .
All'udienza del 8 Maggio 2025 la Cassa ha dichiarato di non accettare la rinuncia agli atti .
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
°°°°°°°°
Con un primo motivo di appello la appellante censura la sentenza per aver Pt_2 omesso “ qualsivoglia indagine in ordine alla effettiva sussistenza di una violazione da parte della nel calcolo della quota reddituale della pensione del dr. ; Pt_2 CP_1 assume che “ differentemente da quanto affermato dal Giudice di prime cure , la ha calcolato del tutto correttamente il trattamento pensionistico di vecchiaia Pt_2 corrisposto al dr. e proprio sulla base della disciplina previgente del CP_1
Regolamento del 14 luglio 2004 ; evidenzia che “ alla posizione del ricorrente CP_1 stata applicata la disciplina previgente ovvero quella di cui alla l. 21/1986 con le modifiche alla stessa introdotte nel tempo;
che “ la pensione del dr. AN , come si evince dai calcoli allegati alla comunicazione allo stesso inviata , ha avuto come base di calcolo gli ultimi 15 anni ed è stata liquidata sulla base della disciplina vigente nel
1997 “.
L'appellante precisa che “ la pensione del ricorrente è stata calcolata secondo il metodo reddituale potendo rilevare unicamente anzianità contributive anteriori al
1.1.2004 … ; che il ricorrente avendo maturato il diritto al trattamento pensionistico nel mese di maggio 2004 neppure aveva anzianità contributive maturate successivamente al dicembre 2003 ; che “ è sufficiente analizzare la comunicazione inviata dalla il 13.1.2005 per verificare che la ha Pt_2 Pt_2 applicato al pensionato proprio il coefficiente richiesto da controparte e come stabilito dal Giudice di primo grado ovvero il 2% per tutte le anzianità contributive maturate fino al 31.12.2001 e l'aliquota del 1,75% per tutte le anzianità contributive successive ( doc. 1 ).
L'appellante precisa ancora “ l'assoluta ordinatorietà del fatto che l'ultima anzianità contributiva presa in considerazione sia stata quella del 2002 dichiarata nel 2003 senza che ciò possa essere indice dell'applicazione di una disciplina diversa … per i professionisti andati in pensione nel 2004 l'ultimo anno utile è stato il 2002 dichiarato nel 2003 “ .
Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c. ed impugna il capo di sentenza che ha escluso l'operatività della prescrizione quinquennale.; ritiene che ai ratei di pensione della C.N.P.A.D.C. debba applicarsi l'art. 2948 c.c. in conformità alla nozione comune di liquidità di cui all'art. 1282 c.c.: nell'ottica del gravame, secondo tali norme in tanto una somma può definirsi liquida in quanto, come nel caso di specie, sia determinata o determinabile attraverso calcoli aritmetici, sia pur complessi ed in base ad elementi predeterminati;
osserva che il dr. a chiesto il ricalcolo della quota retributiva della pensione solo con il CP_1 ricorso introduttivo del giudizio depositato nel dicembre 2022 e notificato alla Pt_2 il 19 gennaio 2023 .
Ritiene il Collegio che il primo motivo sia fondato.
Premesso che nella fattispecie , come correttamente osservato dall'appellante , il
Tribunale non ha concretamente verificato se sia stata posta in essere una effettiva violazione del principio del pro-rata , il Collegio ritiene che dalla documentazione prodotta ed in particolare dalla comunicazione del 13.1.2005 e dai prospetti di calcolo allegati ( doc. 1 ) risulta che il trattamento pensionistico di vecchiaia di Pt_2 è stato calcolato sulla base della disciplina previgente al Regolamento del CP_1
14.7.2004
In particolare trovano riscontro nella citata documentazioni gli assunti della Pt_2
secondo i quali “ alla posizione del ricorrente è stata applicata la disciplina CP_1 previgente ovvero quella di cui alla l. 21/1986 con le modifiche alla stessa introdotte nel tempo;
che “ la pensione del dr. AN , come si evince dai calcoli allegati alla comunicazione allo stesso inviata , ha avuto come base di calcolo gli ultimi 15 anni ed è stata liquidata sulla base della disciplina vigente nel 1997 “; “ la pensione del ricorrente è stata calcolata secondo il metodo reddituale potendo rilevare unicamente anzianità contributive anteriori al 1.1.2004 … ; che il ricorrente avendo maturato il diritto al trattamento pensionistico nel mese di maggio 2004 neppure aveva anzianità contributive maturate successivamente al dicembre 2003.
La ha anche precisato che “ è sufficiente analizzare la comunicazione inviata Pt_2 dalla il 13.1.2005 per verificare che la ha applicato al pensionato proprio Pt_2 Pt_2 il coefficiente richiesto da controparte e come stabilito dal Giudice di primo grado ovvero il 2% per tutte le anzianità contributive maturate fino al 31.12.2001 e l'aliquota del 1,75% per tutte le anzianità contributive successive” .
La Cassa ha inoltre evidenziato “ l'assoluta ordinarietà del fatto che l'ultima annualità contributiva presa in considerazione sia stata quella del 2002 dichiarata nel 2003 “ atteso che “ per i professionisti andati in pensione nel 2004 l'ultimo anno utile è stato il 2002 , dichiarato nel 2003 “.
In presenza di tali precisazioni già risultanti dai calcoli comunicati nel lontano
13.1.2005 , non ha formulato alcuna specifica contestazione né ha proposto CP_1 autonomi calcoli per dimostrare lamentate differenze a proprio sfavore .
AN ha invece infine affermato, nel corso del grado di appello, nell'atto di rinuncia agli atti , di non avere più un interesse ad agire nei confronti della . Pt_2
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono le ulteriori questioni proposte con il secondo motivo .
In conclusione , in riforma della sentenza appellata , vanno rigettate le domande proposte da on il ricorso introduttivo del giudizio. CP_1
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate , in favore di
, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria Parte_1 , ex d.m. 55/2014 , così come modificato dal d.m. 147/2022 , nell'importo specificato in dispositivo. ( euro 2500,00 per il primo grado;
euro 3500,00 per il grado di appello ).
PQM
In riforma della sentenza n. 2689/2023 del Tribunale di Milano rigetta le domande proposte da con il ricorso introduttivo del giudizio;
CP_1
condanna al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che , in CP_1 favore di parte appellante , liquida in complessivi euro 6000,00, oltre spese generali ed oneri di legge.
Milano 8 Maggio 2025
Il Presidente
Giovanni Picciau