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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/05/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I BENEVENTO II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4090 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione con ordinanza del 2.11.2024 resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Maturo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a d.i.; opponente
E
(P. Iva in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Fusco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione. opposta
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 670/2021, emesso dal Tribunale di Benevento in data
29.06.2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della
[...]
dell'importo di € 5.978,00, oltre interessi e spese della Controparte_1
procedura monitoria, in virtù di una fattura emessa dalla predetta società, avente ad oggetto fornitura e posa in opera di serramenti, eseguita dalla stessa e rimasta insoluta.
A fondamento dell'opposizione eccepiva:
1 1. l'intervenuta prescrizione annuale di cui all' art. 2955 c.c., del credito azionato dalla società opposta, giacchè la aveva richiesto il Controparte_1
pagamento della fattura in questione solo con lettera raccomandata a/r del 10.07.2020, quando il termine annuale era ormai decorso;
2. l'inadempimento contrattuale della società, la quale gli avrebbe fornito e installato serramenti difformi, per materiale e calibro, da quelli preventivati, merce mai accettata dall'opponente, che ne aveva richiesto subito lo smontaggio, senza – tuttavia - ottenere alcun riscontro.
L'opponente richiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della società al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava Controparte_1
l'avversa opposizione, deducendo - in primis - che il credito di cui alla fattura n. 112/2017, con oggetto fornitura e posa in opera di serramenti, era soggetto a prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., e non a prescrizione presuntiva annuale, come erroneamente sostenuto dall'opponente.
Deduceva – inoltre - che, in caso di vizi della cosa venduta, l'acquirente era tenuto a denunciarli entro otto giorni dalla scoperta e poteva agire in giudizio nei confronti del venditore entro il termine di prescrizione di un anno dalla consegna del bene, mentre nel
Parte caso di specie, il sig. on aveva mai effettuato alcuna denuncia, né instaurato alcuna azione giudiziaria per far valere eventuali diritti, incorrendo – così - nella decadenza dal diritto alla garanzia.
L'opposta, infine, rilevava in ogni caso l'infondatezza dell'avversa eccezione di inadempimento contrattuale nella fornitura della merce e la piena legittimità del provvedimento monitorio, evidenziando che: Parte
- il sig. in data 19.10.2016, aveva sottoscritto con l'azienda un contratto di fornitura e posa in opera di serramenti, senza versare alcun acconto;
- successivamente, nel mese di luglio 2017, aveva contattato l'azienda chiedendo il montaggio di una prima parte dei serramenti, impegnandosi a pagarne il prezzo e a versare, contestualmente, un acconto per la fornitura della rimanente parte degli infissi;
- in data 07.08.2017, a montaggio ultimato, la società aveva emesso la fattura n. 112/2017,
Parte inviandola al sig. il quale dapprima chiedeva un po' di tempo per saldare, poi - dopo
2 svariati solleciti di pagamento dalla società - insisteva perché questa completasse la fornitura, impegnandosi a pagare l'intera somma alla fine dei lavori;
- la società sospendeva ogni ulteriore fornitura e, con raccomandata A/R del 10.07.2020, lo costituiva in mora;
Parte
- solo in tale momento il sig. ontestava, per la prima volta, la difformità della merce rispetto a quella commissionata, ragion per cui la società - risultati vani tutti i tentativi di bonario componimento - ivi compreso l'invito alla negoziazione assistita del 10.02.2021, declinato dall'opponente, incardinava il giudizio monitorio per recuperare il proprio credito.
Parte opposta, quindi, richiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente al risarcimento per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., come equitativamente determinato dal giudice, oltre al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza del 02.05.2022, il precedente Giudice Istruttore accoglieva l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata dalla società opposta e concedeva i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 24.11.2022.
Successivamente, la sottoscritta (che nelle more ereditava il ruolo), ammessa la prova orale come articolata dalle parti nelle rispettive memorie istruttorie, fissava l'udienza del
28.09.2023 per l'espletamento dell'interrogatorio formale dell'opponente (il quale non si presentava a renderlo, senza giustificare l'assenza) e per l'escussione dei testi.
Esaurita la fase istruttoria e precisate le conclusioni dalle parti con note telematiche, con ordinanza del 02.11.2024, la causa veniva introitata a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
L'opposizione è infondata e, per l'effetto, va rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Va disattesa, preliminarmente l'eccezione di prescrizione presuntiva, ex art. 2955 c.c., del credito azionato, spiegata dall'opponente, per i motivi già evidenziati dal precedente
Giudice Istruttore nell'ordinanza del 02.05.2022, con argomentazioni che si condividono e che qui si intendono integralmente riportate a motivazione della sentenza;
non ci si può esimere dall'evidenziare – del resto – che il medesimo opponente non riproponeva più
3 detta eccezione a seguito della citata ordinanza, né provvedeva in alcun modo a contestare le argomentazioni ivi contenute.
Nel merito, si osserva che nel corso del giudizio la società opposta ha prodotto documentazione comprovante l'esistenza del titolo su cui si fonda il rapporto tra le parti e su cui si basa la pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
Benché parte opponente adducesse l'inesistenza di un contratto sottoscritto tra le parti, infatti, la stessa non negava di aver ricevuto la merce oggetto della fattura n. 112/2017, né disconosceva la sottoscrizione, recante le sue generalità, apposta in calce al preventivo datato 19.10.2016 (all. 6 alla comparsa di costituzione della società opposta - esibito in originale all'udienza del 28.09.2023), nel quale è specificato: “la presente offerta controfirmata per accettazione fa contratto tra le parti”.
Parte opponente, inoltre, senza giustificare la sua assenza, non si presentava all'udienza del 28.09.2023 a rendere l'interrogatorio formale che gli era stato deferito dalla società opposta.
Considerato che, per giurisprudenza di legittimità che si condivide, “in tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata,
l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova” (Cass. ord. n. 9436/2018), alla luce della documentazione versata in atti e delle testimonianze assunte nel corso dell'istruttoria, possono ritenersi ammesse le circostanze n. 2 e n. 3 per lui capitolate nell'interrogatorio formale dalla Controparte_1
Parte
all'esito del montaggio il sig. ulla opponeva circa le caratteristiche
[...]
e la qualità della fornitura e nessuna contestazione veniva mossa dallo stesso nemmeno successivamente al montaggio dei serramenti.
Come è noto, infatti, “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, una volta eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente l'onere della prova di aver denunciato (con qualunque mezzo idoneo e, quindi, anche mediante comunicazione telefonica: Cass. SU n. 328 del
1991; Cass. n. 5142 del 2003) i vizi nel termine di decadenza previsto dall'art. 1495 c.c., pari ad otto giorni dalla scoperta del vizio occulto (Cass. n. 13695 del 2007; Cass. n. 844 del 1997; Cass. n. 11046 del 2016, in motiv.)” (cfr., ex multis, Cass. n. 34290/2022).
4 Nel caso in esame, quindi, incombeva su parte opponente l'onere di provare compiutamente di aver tempestivamente denunciato i vizi ed – invece – a sostegno della propria tesi difensiva, parte opponente non depositava alcuna documentazione scritta, limitandosi a chiedere di escutere tre testi, di cui uno (l'Ing. ) nulla Testimone_1
sapeva riferire in ordine alla denuncia alla impresa di eventuali vizi (essendo stato chiamato solo successivamente a verificare gli infissi) ed un altro (il fratello dell'opponente) in merito alla tempestività della denuncia si limitava a riferire semplicemente quanto appreso dall'opponente stesso (cfr. verbale di udienza del
27.2.2024).
Considerato che è pacifica la sostanziale nullità delle dichiarazioni dei testimoni de relato actoris in quanto vertenti non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa, ma su fatti e circostanze di cui sono stati informati dalla stesso soggetto che ha proposto il giudizio (cfr., ex multis, Cass. 4530 del 20.2.2025), parte opponente fondava sostanzialmente la propria eccezione su un'unica dichiarazione testimoniale, quella del Parte AT diretto , l'unico che avrebbe assistito alla discussione del Testimone_2
con l'operaio proprio nell'immediatezza dell'installazione degli infissi oggetto di causa.
Trattasi, però, di una dichiarazione testimoniale totalmente contrastante con quelle rese dai due testi di parte opposta (cfr. verbale di udienza del 28.9.2023), di talchè non può considerarsi da sola sufficiente a provare la tempestività della denuncia.
Così, acclarata l'esistenza del contratto e la mancata, tempestiva, contestazione dei difetti della merce installata da parte dell'acquirente, a fronte della documentazione prodotta in giudizio, che conferma l'intempestiva denuncia degli asseriti vizi, effettuata solo in data
14.08.2020, con lettera in risposta alla raccomandata di costituzione in mora della società
(cfr. all. 3 alla comparsa di costituzione della società opposta) appare fondata l'eccezione di decadenza dal diritto alla garanzia, sollevata dall'opposta.
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata, con condanna dell'opponente al rimborso delle spese di lite come liquidate in dispositivo ex D.M. 147/22, tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente espletata e del valore della causa.
Alla luce del comportamento processuale tenuto dall'opponente, che era assente ingiustificato all'udienza fissata per il deferimento del suo interrogatorio formale e continuava a negare la sussistenza di un contratto scritto, pur non disconoscendo la firma su quello tempestivamente depositato da parte opposta, appare condivisibile anche la
5 richiesta formulata da parte opposta di condanna dell'opponente al risarcimento danni per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., come liquidati direttamente in dispositivo in entità pari alle spese di lite liquidate.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, ogni altra domanda o eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n.
670/2021, emesso dal Tribunale di Benevento in data 29.06.2021, già reso esecutivo in virtù dell'ordinanza del 02.05.2022;
2) CONDANNA a rimborsare in favore della le Parte_1 Controparte_1 spese relative al presente giudizio che si liquidano in € 2.540,00 per onorari (di cui €
460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione ed € 851,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
3) CONDANNA al pagamento in favore della di € Parte_1 Controparte_1
2.540,00 ex art. 96, III co., c.p.c.
Benevento, 22.05.2025
Il Giudice
(dott.ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Giada Castaldo, funzionaria addetta all'U.P.P.
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