Art. 6.
I sottufficiali della Guardia di finanza appartenenti al contingente del servizio sedentario possono conseguire la nomina a sottotenente di complemento o della riserva, sempreche' siano stati riconosciuti fisicamente idonei ai relativi servizi.
I sottufficiali della Guardia di finanza appartenenti al contingente del servizio sedentario possono conseguire la nomina a sottotenente di complemento o della riserva, sempreche' siano stati riconosciuti fisicamente idonei ai relativi servizi.