Articolo 6 della Legge 27 febbraio 1955, n. 84
Articolo 5Articolo 7
Versione
7 aprile 1955
Art. 6.
I sottufficiali della Guardia di finanza appartenenti al contingente del servizio sedentario possono conseguire la nomina a sottotenente di complemento o della riserva, sempreche' siano stati riconosciuti fisicamente idonei ai relativi servizi.
Entrata in vigore il 7 aprile 1955