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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 7159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7159 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 21030 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 18.6.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Via Nemorense 93, presso lo studio degli Parte_1 avv.ti Francesco Sperti e Riccardo Sperti che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Roma, Via Germanico 109, presso lo studio dell'avv. Maria Brunoro, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.5.2024 la ricorrente, premettendo di essere stata assunta dalla (d'ora innanzi anche società) con contratto di collaborazione coordinata e Controparte_1 continuativa in data 9.9.2021, con scadenza al 31.12.2021 e poi prorogato fino al 31.1.2025, esponeva di essere addetta all'ufficio acquisti con mansioni impiegatizie e con orario full time e che con decreto emesso dal Tribunale Penale di Prato, Sezione G.I.P., reso esecutivo dal P.M. in data 4.7.22 (nell'ambito del procedimento penale RGNR 3587/2020 - RG G.I.P. 533/2021, oggi procedimento penale RGNR 7318/23 RG - GIP 5978/23 del Tribunale di Roma), la società era stata sottoposta a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.. Lamentava che non essendole state pagate le mensilità di giugno, luglio, agosto del 2022 si era dimessa per giusta causa il 30.8.2022
e chiedeva al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro previo accertamento che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con diritto all'inquadramento nel livello IV e successivamente nel livello II° del “CCNL terziario- confcommercio” e/o nel diverso livello da accertarsi, di condannare la resistente al pagamento della somma di € 21.858,10 oltre accessori di legge, come da conteggi allegati al ricorso e in
1 subordine di condannare la resistente al pagamento delle somme non contestate a titolo di compenso dovuto per il co.co.co., oggetto di fattura e di buste paga in atti. Si costituiva in giudizio la società che preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, l'improcedibilità, l'inammissibilità della domanda per essere la totalità delle quote e l'intero patrimonio sociale oggetto di sequestro penale e per essere dunque la competenza all'accertamento dei crediti dei terzi del giudice delegato con il procedimento di cui agli artt. 57, 58, 59 del d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia); che in ogni caso non sussisteva la giusta causa delle dimissioni.
Fallito il tentativo di conciliazione, il giudice istruiva la causa solo documentalmente e la decideva all'udienza del 18.6.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1. Opportuno appare richiamare innanzitutto le norme che governano la fattispecie. Ai sensi dell'art. 104 bis comma 1 bis disp. att. c.p.c., “In caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo” (artt. da 52 a 56 del codice Antimafia). Tale norma (ai sensi dell'art. 42 comma 1 lett. a d.l. 36/22 conv. L. 79/2022) è entrata in vigore, dopo un primo differimento, il 15.7.2022. Ai sensi dell'art. 52 primo comma d.lgs. 159/11 la confisca non pregiudica i diritti dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro ove ricorrano le condizioni ivi indicate, tra cui quella che il credito non sia strumentale allo svolgimento di attività illecita, salva la buona fede del creditore e il suo affidamento incolpevole. Ai sensi dell'art. 52 secondo comma i crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli artt. 57, 58, 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono.
Ai sensi degli artt. 57, 58, 59 d.lgs. 159/11 il procedimento di accertamento dei diritti dei terzi è il seguente: l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato le relazioni e l'elenco nominativo dei creditori anteriori al sequestro e il giudice delegato, dopo il decreto di confisca di 1° grado, assegna ai creditori un termine per il deposito delle istanze di accertamento e fissa l'udienza di verifica;
i creditori di cui all'art. 52 presentano al giudice delegato domanda di ammissione del credito e l'amministratore giudiziario le esamina e redige un progetto di stato passivo rassegnando le proprie conclusioni depositandolo prima dell'udienza di verifica;
all'udienza avviene la verifica dei crediti e il giudice forma lo stato passivo e lo dichiara esecutivo;
entro 30 giorni dalla comunicazione possono essere fatte opposizioni/impugnazioni.
1.a. La Cassazione 14214/2023 ha chiarito, con una pronuncia pienamente condivisibile, che il presupposto per rivolgersi al giudice della prevenzione è che i crediti risultino da atti certi e che siano antecedenti alla data del sequestro. Se il credito non è certo rispetto alla sua esistenza e si tratti di accertare la sussistenza stessa del rapporto di lavoro subordinato, allora il credito deve essere fatto valere dinanzi al giudice del lavoro “in considerazione della sua competenza funzionale al riguardo prevista dagli artt. 409 e ss. cod. proc. civ.”. Al riguardo, prosegue la Corte, il legislatore non configura un generale potere di accertamento dell'esistenza della posizione creditoria in capo al tribunale della prevenzione, ma un più limitato
“potere di verifica” secondo le disposizioni degli artt. 57 e ss. delle condizioni che governano la procedura di ammissione, sulla base della produzione documentale attestante i fatti generatori del credito: pertanto la lettera della legge impone di ritenere che l'an del credito e il suo quantum debbano risultare da “documenti giustificativi” che il creditore è tenuto a produrre. In mancanza di questi documenti giustificativi il giudice della prevenzione non può procedere ad alcuna verifica, anche in ragione della struttura semplificata del contraddittorio, di natura cartolare, che osterebbe ad un più penetrante accertamento. Al riguardo si è osservato che l'accertamento della subordinazione o di altri profili relativi al quantum del credito retributivo (ad es. eventuali
2 straordinari, mansioni superiori ecc.) impone un'accurata indagine sull'esistenza del rapporto, sull'assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, al fatto se fosse tenuto a giustificare assenze, quale fosse l'orario di lavoro in concreto osservato, quali le mansioni effettivamente svolte, circostanze queste la cui dimostrazione mal si concilia con un procedimento di natura scritta quale è quello di accertamento die crediti in sede di prevenzione. Pertanto conclude la Suprema Corte che “ai fini dell'ammissione allo stato passivo, il giudice della confisca in assenza di una disposizione di legge che estenda in modo generalizzato il suo ambito di intervento (come invece previsto nella procedura fallimentare dall'art. 44 l. fa..), è vincolato agli esiti dell'accertamento definitivo svolto dal competente giudice in sede civile in ordine all'an ed al quantum del credito, salvo il potere di verifica della sua strumentalità rispetto all'attività illecita e dell'insussistenza delle condizioni di incolpevole affidamento del creditore (sez. 1, sentenza n. 4691 del 28/01/2020, rv. 278189 – 02; sez. 1, sentenza n. 22222 del
26/01/2022, r.v. 283123-01)”.
Alla luce delle complessive considerazioni che precedono, il Collegio ha ritenuto di non poter condividere la decisione, peraltro isolata, con la quale altra sezione della S.C. (Cass. sez. 2,
24311 del 1.4.2022), ha affermato doversi devolvere al giudice delegato dal Tribunale della prevenzione, in ragione dell'autonomia dell'accertamento endo-prevenzionale, la verifica dei crediti e dei diritti dei terzi, ancorchè controversi nell'an, ai sensi degli artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011.
1.b. Da quanto esposto emerge che il decreto di sequestro preventivo è uno spartiacque temporale: tutti i crediti, aventi data certa anteriore al sequestro preventivo, che siano fondati su documenti giustificativi e che non necessitino un accertamento nell'an e nel quantum devono essere devoluti alla competenza del tribunale penale di prevenzione, il quale li sottopone a verifica e li ammette al passivo, con il procedimento cartolare di cui agli art. 57 e ss. d.lgs.
159/11. La competenza del giudice penale è determinata dall'esecuzione del sequestro dell'intero compendio aziendale: in questi termini vanno infatti richiamati i precedenti di legittimità sulla necessità del sequestro dell'intero capitale sociale (e non di singole quote) e del complesso dei beni destinati all'attività di impresa (Cass. 7445/2017) e sulla indispensabilità dell'anteriorità del credito rispetto al sequestro (Cass. pen. 43126/2017; in tale senso v. anche C. Appello Roma
334/2024). Infine la cognizione del giudice della prevenzione penale in ordine alla verifica dei crediti ai sensi dell'art. 57 e ss., sussiste in presenza dei requisiti richiamati (certa anteriorità del credito rispetto al sequestro, natura del sequestro che deve essere esteso all'intero compendio aziendale, carattere certo del credito nell'an e nel quantum), mentre non rileva ai fini della procedibilità della domanda in sede penale il fatto che la procedura di cui agli artt. 57 e ss. presupponga la necessità del deposito del decreto di confisca per la presentazione delle relative richieste: mentre il provvedimento di sequestro segna il limite temporale cui aversi riguardo per individuare i crediti che andranno verificati con la speciale procedura di cui ai suddetti articoli, il successivo provvedimento di confisca rileva ai fini dell'avvio della procedura stessa attraverso il deposito delle istanze di accertamento dei creditori e la successiva udienza di verifica. La ratio di individuare un apposito procedimento davanti al giudice penale per verificare i crediti
è quella di posporre il soddisfacimento degli stessi alla verifica della mancanza di un collegamento con l'attività illecita e della sussistenza della buona fede del creditore onde evitare che la precostituzione di creditori di comodo possa rendere vane le misure patrimoniali adottate per il contrasto alla criminalità organizzata.
1.c. Quid iuris per i crediti sorti posteriormente al decreto di sequestro preventivo?
In linea generale per le domande giudiziali che attengono a tali crediti deve ritenersi sussistere la competenza ordinaria.
3 Tuttavia, l'art. 54 CAM detta una regola speciale per i crediti sorti nel corso del procedimento di prevenzione – e quindi dopo il sequestro – che siano prededucibili, liquidi, esigibili e non contestati i quali non devono essere accertati secondo le modalità di cui all'art. 57, 58, 59 cit. e sono soddisfatti fuori dal riparto, previa autorizzazione del giudice delegato. Tra i crediti prededucibili rientrano senz'altro i crediti di lavoro (C. Appello Roma 334/2024). Pertanto un credito di lavoro, che sia liquido ed esigibile, può essere soddisfatto fuori dal riparto e senza la procedura verifica, ma pur sempre nell'ambito del procedimento dinanzi al giudice penale, previa autorizzazione del giudice delegato.
Anche per tali crediti, dunque, la domanda proposta davanti al giudice del lavoro si profila come improcedibile (Corte Appello Roma n. 334/2024).
1.d. Infine se nelle more del giudizio interviene il provvedimento di confisca definitiva, tale sopravvenienza determina in ogni caso una carenza di interesse all'accertamento in sede contenziosa ordinaria dell'esistenza del credito, atteso che la società oggetto di confisca non potrà più rientrare in bonis, né sulla responsabilità dei suoi soci trattandosi di società di capitali
(C. Appello Roma 334/24).
2. Così ricostruito il quadro normativo generale e passando al caso di specie, è innanzitutto fondamentale individuare lo spartiacque temporale costituito dal decreto di sequestro penale.
A tale riguardo benchè il ricorrente abbia sostenuto che tale decreto sia intervenuto il 13.6.2022 e che parte resistente si sia supinamente adeguata a tale affermazione, invocando anche le risultanze della visura camerale, che in realtà nulla prova trattandosi di una forma di pubblicità informativa priva di valore certificativo, ad una più approfondita disamina dei documenti in atti è emerso quanto segue.
È stato depositato il provvedimento, datato 13.6.2022, con il quale il Gip del Tribunale di Prato ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di una determinata somma presente sul conto corrente intestato al e/o in subordine delle somme o altri beni di CP_2 proprietà degli indagati, fino alla concorrenza di una determinata somma (doc. B di parte resistente, depositato su istanza del giudice in data 11.11.2024).
Tale provvedimento di sequestro non risulta dunque avere ad oggetto la società resistente
Controparte_1
Tuttavia con provvedimento dell'11.8.2022, il medesimo GIP ha esteso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche “alle quote sociali delle società GAP Srl, e Controparte_1
CCI Costruttori Italiani Srl, riferibili agli indagati”, ed ha contestualmente provveduto alla nomina degli amministratori giudiziari con il compito di provvedere alla gestione ordinaria delle suddette società a decorrere dal 5.9.2022 (doc. C di parte resistente depositato l'11.11.24).
Ebbene, se è vero che, con riferimento alla il vincolo appare limitato alle Controparte_1 sole quote sociali riferibili agli indagati e non già all'intero patrimonio aziendale, è altresì vero che il GIP ha nominato gli odierni amministratori giudiziari attribuendogli l'incarico della gestione non già delle sole suddette quote, bensì dell'intera società, evidentemente valutando che tali quote sociali coincidessero con la totalità della proprietà, come peraltro evincibile dall'inciso
“riferibili agli odierni indagati”. Ritiene pertanto il giudicante che con il provvedimento del 11.8.2022 sia stato disposto il sequestro dell'intero patrimonio aziendale della odierna opponente Controparte_1 Conforta poi tale soluzione l'espresso richiamo del GIP, contenuto nel suddetto provvedimento del 11.8.2022, all'art. 104 bis disp. att. c.p.p. Va, infine, evidenziato che il GIP del Tribunale di Prato che aveva disposto il sequestro penale finalizzato alla confisca e nominato gli odierni amministratori giudiziari, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma (doc. D fasc. res.).
4 3. Pertanto da quanto sopra indicato emerge che la data del sequestro, in forza della suddetta integrazione, deve farsi coincidere con quella dell'11.8.2022. Il che comporta l'applicabilità ratione temporis dell'art. 104 bis comma 1 bis disp. att. c.p.p. sopra richiamato che, ai sensi dell'art. 42 comma 1 lett. a d.l. 36/22 conv. L. 79/2022, è entrato in vigore, dopo un primo differimento, il 15.7.2022.
4. Ciò posto la lavoratrice – assunta con co.co.co. il 9.9.2021 e dimessasi il 30.8.22 – qui domanda:
- in via principale: l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato intercorso con la resistente;
il diritto all'inquadramento nel livello 4° e poi nel livello 2° CP_3 del CCNL CI;
le differenze retributive legate al riconoscimento della subordinazione e del livello di inquadramento;
- in via subordinata il pagamento del compenso a titolo di co.co.co., quale risultante dalle fatture e buste paga in atti, per i mesi di giugno, luglio e agosto 2022.
Orbene, con riguardo alla domanda proposta in via principale, essa è astrattamente suscettibile di vaglio da parte del giudice del lavoro, trattandosi di compiere un accertamento sulla sussistenza nell'an di un rapporto di lavoro subordinato e sul diritto all'inquadramento. Tuttavia rilievo assorbente riveste la circostanza che la ricorrente non ha articolato neppure un capitolo di prova ammissibile e rilevante al fine di dimostrare la sussistenza della subordinazione, né al fine di accertare la riconducibilità delle mansioni concretamente svolte
(alle quali accenna solo genericamente) alle declaratorie contrattuali del CCNL CI (non depositato), che neppure riporta. In via istruttoria, infatti, la ricorrente si limita ad articolare capitoli di prova che danno per scontato ciò che si tratta invece di dimostrare (vero che La ricorrente ha lavorato alle dipendenze della ) e che non contengono alcuna descrizione del Parte_2 contenuto delle mansioni sotto il profilo della complessità, dell'autonomia, della responsabilità, della professionalità (vero che la La ricorrente si occupava inizialmente della segreteria dell'ufficio acquisti e dal 26 aprile 2022 dell'attività di responsabile dell'ufficio medesimo?). Pertanto la domanda proposta in via principale è infondata.
Quanto alla domanda proposta in via subordinata essa è fondata su prova scritta ed in particolare sui prospetti del compenso co.co.co emessi dalla società resistente (doc. 2 fasc. ricorrente): non è dunque qui in contestazione nell'an la sussistenza del rapporto di collaborazione, la sua durata e il diritto al compenso, ma unicamente l'omesso pagamento di importi che risultano da documenti giustificativi.
Pertanto, in base a quanto sopra osservato, la domanda giudiziale proposta in via subordinata è improcedibile nella parte in cui concerne crediti anteriori al sequestro preventivo (11.8.2022) in quanto essi dovranno essere oggetto di verifica in sede penale attraverso il procedimento di cui agli artt. 57 e ss., sussistendo nella specie tutte le condizioni di legge, trattandosi di sequestro riferito all'intero compendio aziendale, di crediti aventi data certa anteriore al sequestro, fondati su documenti giustificativi e quindi certi nell'an e nel quantum. Per quanto concerne, invece, i crediti sorti posteriormente al sequestro, deve trovare qui applicazione il disposto dell'art. 54 cit.: trattasi infatti di crediti prededucibili, in quanto crediti assimilabili a quelli di lavoro subordinato, che devono ritenersi liquidi ed esigibili, perché fondati su prospetti rilasciati dalla parte datoriale e pertanto la domanda, per come azionata, non implica la necessità di alcun tipo di “accertamento”. L'unico profilo di contestazione, infatti, concerne la sussistenza della giusta causa delle dimissioni fondata sul mancato pagamento delle retribuzioni: ma tale profilo non appare necessitare di approfondimenti istruttori essendo fondato su circostanze emergenti documentalmente e pacifiche e dunque dipende da una valutazione giuridica che può essere compiuta in sede penale (in tal senso cfr. T. Roma 14.5.2025 n. 5606).
5 Deve dunque essere dichiarata l'improcedibilità della domanda subordinata.
5. La complessità e novità delle questioni trattate e anche la controvertibilità della soluzione adottata con riferimento ai crediti sorti posteriormente al sequestro preventivo, integrano gravi ed eccezionali motivi ai fini della compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il ricorso in parte infondato e in parte improcedibile e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma, 18.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina Cacace
6
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 21030 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 18.6.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Via Nemorense 93, presso lo studio degli Parte_1 avv.ti Francesco Sperti e Riccardo Sperti che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Roma, Via Germanico 109, presso lo studio dell'avv. Maria Brunoro, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.5.2024 la ricorrente, premettendo di essere stata assunta dalla (d'ora innanzi anche società) con contratto di collaborazione coordinata e Controparte_1 continuativa in data 9.9.2021, con scadenza al 31.12.2021 e poi prorogato fino al 31.1.2025, esponeva di essere addetta all'ufficio acquisti con mansioni impiegatizie e con orario full time e che con decreto emesso dal Tribunale Penale di Prato, Sezione G.I.P., reso esecutivo dal P.M. in data 4.7.22 (nell'ambito del procedimento penale RGNR 3587/2020 - RG G.I.P. 533/2021, oggi procedimento penale RGNR 7318/23 RG - GIP 5978/23 del Tribunale di Roma), la società era stata sottoposta a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.. Lamentava che non essendole state pagate le mensilità di giugno, luglio, agosto del 2022 si era dimessa per giusta causa il 30.8.2022
e chiedeva al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro previo accertamento che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con diritto all'inquadramento nel livello IV e successivamente nel livello II° del “CCNL terziario- confcommercio” e/o nel diverso livello da accertarsi, di condannare la resistente al pagamento della somma di € 21.858,10 oltre accessori di legge, come da conteggi allegati al ricorso e in
1 subordine di condannare la resistente al pagamento delle somme non contestate a titolo di compenso dovuto per il co.co.co., oggetto di fattura e di buste paga in atti. Si costituiva in giudizio la società che preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, l'improcedibilità, l'inammissibilità della domanda per essere la totalità delle quote e l'intero patrimonio sociale oggetto di sequestro penale e per essere dunque la competenza all'accertamento dei crediti dei terzi del giudice delegato con il procedimento di cui agli artt. 57, 58, 59 del d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia); che in ogni caso non sussisteva la giusta causa delle dimissioni.
Fallito il tentativo di conciliazione, il giudice istruiva la causa solo documentalmente e la decideva all'udienza del 18.6.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1. Opportuno appare richiamare innanzitutto le norme che governano la fattispecie. Ai sensi dell'art. 104 bis comma 1 bis disp. att. c.p.c., “In caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo” (artt. da 52 a 56 del codice Antimafia). Tale norma (ai sensi dell'art. 42 comma 1 lett. a d.l. 36/22 conv. L. 79/2022) è entrata in vigore, dopo un primo differimento, il 15.7.2022. Ai sensi dell'art. 52 primo comma d.lgs. 159/11 la confisca non pregiudica i diritti dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro ove ricorrano le condizioni ivi indicate, tra cui quella che il credito non sia strumentale allo svolgimento di attività illecita, salva la buona fede del creditore e il suo affidamento incolpevole. Ai sensi dell'art. 52 secondo comma i crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli artt. 57, 58, 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono.
Ai sensi degli artt. 57, 58, 59 d.lgs. 159/11 il procedimento di accertamento dei diritti dei terzi è il seguente: l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato le relazioni e l'elenco nominativo dei creditori anteriori al sequestro e il giudice delegato, dopo il decreto di confisca di 1° grado, assegna ai creditori un termine per il deposito delle istanze di accertamento e fissa l'udienza di verifica;
i creditori di cui all'art. 52 presentano al giudice delegato domanda di ammissione del credito e l'amministratore giudiziario le esamina e redige un progetto di stato passivo rassegnando le proprie conclusioni depositandolo prima dell'udienza di verifica;
all'udienza avviene la verifica dei crediti e il giudice forma lo stato passivo e lo dichiara esecutivo;
entro 30 giorni dalla comunicazione possono essere fatte opposizioni/impugnazioni.
1.a. La Cassazione 14214/2023 ha chiarito, con una pronuncia pienamente condivisibile, che il presupposto per rivolgersi al giudice della prevenzione è che i crediti risultino da atti certi e che siano antecedenti alla data del sequestro. Se il credito non è certo rispetto alla sua esistenza e si tratti di accertare la sussistenza stessa del rapporto di lavoro subordinato, allora il credito deve essere fatto valere dinanzi al giudice del lavoro “in considerazione della sua competenza funzionale al riguardo prevista dagli artt. 409 e ss. cod. proc. civ.”. Al riguardo, prosegue la Corte, il legislatore non configura un generale potere di accertamento dell'esistenza della posizione creditoria in capo al tribunale della prevenzione, ma un più limitato
“potere di verifica” secondo le disposizioni degli artt. 57 e ss. delle condizioni che governano la procedura di ammissione, sulla base della produzione documentale attestante i fatti generatori del credito: pertanto la lettera della legge impone di ritenere che l'an del credito e il suo quantum debbano risultare da “documenti giustificativi” che il creditore è tenuto a produrre. In mancanza di questi documenti giustificativi il giudice della prevenzione non può procedere ad alcuna verifica, anche in ragione della struttura semplificata del contraddittorio, di natura cartolare, che osterebbe ad un più penetrante accertamento. Al riguardo si è osservato che l'accertamento della subordinazione o di altri profili relativi al quantum del credito retributivo (ad es. eventuali
2 straordinari, mansioni superiori ecc.) impone un'accurata indagine sull'esistenza del rapporto, sull'assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, al fatto se fosse tenuto a giustificare assenze, quale fosse l'orario di lavoro in concreto osservato, quali le mansioni effettivamente svolte, circostanze queste la cui dimostrazione mal si concilia con un procedimento di natura scritta quale è quello di accertamento die crediti in sede di prevenzione. Pertanto conclude la Suprema Corte che “ai fini dell'ammissione allo stato passivo, il giudice della confisca in assenza di una disposizione di legge che estenda in modo generalizzato il suo ambito di intervento (come invece previsto nella procedura fallimentare dall'art. 44 l. fa..), è vincolato agli esiti dell'accertamento definitivo svolto dal competente giudice in sede civile in ordine all'an ed al quantum del credito, salvo il potere di verifica della sua strumentalità rispetto all'attività illecita e dell'insussistenza delle condizioni di incolpevole affidamento del creditore (sez. 1, sentenza n. 4691 del 28/01/2020, rv. 278189 – 02; sez. 1, sentenza n. 22222 del
26/01/2022, r.v. 283123-01)”.
Alla luce delle complessive considerazioni che precedono, il Collegio ha ritenuto di non poter condividere la decisione, peraltro isolata, con la quale altra sezione della S.C. (Cass. sez. 2,
24311 del 1.4.2022), ha affermato doversi devolvere al giudice delegato dal Tribunale della prevenzione, in ragione dell'autonomia dell'accertamento endo-prevenzionale, la verifica dei crediti e dei diritti dei terzi, ancorchè controversi nell'an, ai sensi degli artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011.
1.b. Da quanto esposto emerge che il decreto di sequestro preventivo è uno spartiacque temporale: tutti i crediti, aventi data certa anteriore al sequestro preventivo, che siano fondati su documenti giustificativi e che non necessitino un accertamento nell'an e nel quantum devono essere devoluti alla competenza del tribunale penale di prevenzione, il quale li sottopone a verifica e li ammette al passivo, con il procedimento cartolare di cui agli art. 57 e ss. d.lgs.
159/11. La competenza del giudice penale è determinata dall'esecuzione del sequestro dell'intero compendio aziendale: in questi termini vanno infatti richiamati i precedenti di legittimità sulla necessità del sequestro dell'intero capitale sociale (e non di singole quote) e del complesso dei beni destinati all'attività di impresa (Cass. 7445/2017) e sulla indispensabilità dell'anteriorità del credito rispetto al sequestro (Cass. pen. 43126/2017; in tale senso v. anche C. Appello Roma
334/2024). Infine la cognizione del giudice della prevenzione penale in ordine alla verifica dei crediti ai sensi dell'art. 57 e ss., sussiste in presenza dei requisiti richiamati (certa anteriorità del credito rispetto al sequestro, natura del sequestro che deve essere esteso all'intero compendio aziendale, carattere certo del credito nell'an e nel quantum), mentre non rileva ai fini della procedibilità della domanda in sede penale il fatto che la procedura di cui agli artt. 57 e ss. presupponga la necessità del deposito del decreto di confisca per la presentazione delle relative richieste: mentre il provvedimento di sequestro segna il limite temporale cui aversi riguardo per individuare i crediti che andranno verificati con la speciale procedura di cui ai suddetti articoli, il successivo provvedimento di confisca rileva ai fini dell'avvio della procedura stessa attraverso il deposito delle istanze di accertamento dei creditori e la successiva udienza di verifica. La ratio di individuare un apposito procedimento davanti al giudice penale per verificare i crediti
è quella di posporre il soddisfacimento degli stessi alla verifica della mancanza di un collegamento con l'attività illecita e della sussistenza della buona fede del creditore onde evitare che la precostituzione di creditori di comodo possa rendere vane le misure patrimoniali adottate per il contrasto alla criminalità organizzata.
1.c. Quid iuris per i crediti sorti posteriormente al decreto di sequestro preventivo?
In linea generale per le domande giudiziali che attengono a tali crediti deve ritenersi sussistere la competenza ordinaria.
3 Tuttavia, l'art. 54 CAM detta una regola speciale per i crediti sorti nel corso del procedimento di prevenzione – e quindi dopo il sequestro – che siano prededucibili, liquidi, esigibili e non contestati i quali non devono essere accertati secondo le modalità di cui all'art. 57, 58, 59 cit. e sono soddisfatti fuori dal riparto, previa autorizzazione del giudice delegato. Tra i crediti prededucibili rientrano senz'altro i crediti di lavoro (C. Appello Roma 334/2024). Pertanto un credito di lavoro, che sia liquido ed esigibile, può essere soddisfatto fuori dal riparto e senza la procedura verifica, ma pur sempre nell'ambito del procedimento dinanzi al giudice penale, previa autorizzazione del giudice delegato.
Anche per tali crediti, dunque, la domanda proposta davanti al giudice del lavoro si profila come improcedibile (Corte Appello Roma n. 334/2024).
1.d. Infine se nelle more del giudizio interviene il provvedimento di confisca definitiva, tale sopravvenienza determina in ogni caso una carenza di interesse all'accertamento in sede contenziosa ordinaria dell'esistenza del credito, atteso che la società oggetto di confisca non potrà più rientrare in bonis, né sulla responsabilità dei suoi soci trattandosi di società di capitali
(C. Appello Roma 334/24).
2. Così ricostruito il quadro normativo generale e passando al caso di specie, è innanzitutto fondamentale individuare lo spartiacque temporale costituito dal decreto di sequestro penale.
A tale riguardo benchè il ricorrente abbia sostenuto che tale decreto sia intervenuto il 13.6.2022 e che parte resistente si sia supinamente adeguata a tale affermazione, invocando anche le risultanze della visura camerale, che in realtà nulla prova trattandosi di una forma di pubblicità informativa priva di valore certificativo, ad una più approfondita disamina dei documenti in atti è emerso quanto segue.
È stato depositato il provvedimento, datato 13.6.2022, con il quale il Gip del Tribunale di Prato ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di una determinata somma presente sul conto corrente intestato al e/o in subordine delle somme o altri beni di CP_2 proprietà degli indagati, fino alla concorrenza di una determinata somma (doc. B di parte resistente, depositato su istanza del giudice in data 11.11.2024).
Tale provvedimento di sequestro non risulta dunque avere ad oggetto la società resistente
Controparte_1
Tuttavia con provvedimento dell'11.8.2022, il medesimo GIP ha esteso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche “alle quote sociali delle società GAP Srl, e Controparte_1
CCI Costruttori Italiani Srl, riferibili agli indagati”, ed ha contestualmente provveduto alla nomina degli amministratori giudiziari con il compito di provvedere alla gestione ordinaria delle suddette società a decorrere dal 5.9.2022 (doc. C di parte resistente depositato l'11.11.24).
Ebbene, se è vero che, con riferimento alla il vincolo appare limitato alle Controparte_1 sole quote sociali riferibili agli indagati e non già all'intero patrimonio aziendale, è altresì vero che il GIP ha nominato gli odierni amministratori giudiziari attribuendogli l'incarico della gestione non già delle sole suddette quote, bensì dell'intera società, evidentemente valutando che tali quote sociali coincidessero con la totalità della proprietà, come peraltro evincibile dall'inciso
“riferibili agli odierni indagati”. Ritiene pertanto il giudicante che con il provvedimento del 11.8.2022 sia stato disposto il sequestro dell'intero patrimonio aziendale della odierna opponente Controparte_1 Conforta poi tale soluzione l'espresso richiamo del GIP, contenuto nel suddetto provvedimento del 11.8.2022, all'art. 104 bis disp. att. c.p.p. Va, infine, evidenziato che il GIP del Tribunale di Prato che aveva disposto il sequestro penale finalizzato alla confisca e nominato gli odierni amministratori giudiziari, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma (doc. D fasc. res.).
4 3. Pertanto da quanto sopra indicato emerge che la data del sequestro, in forza della suddetta integrazione, deve farsi coincidere con quella dell'11.8.2022. Il che comporta l'applicabilità ratione temporis dell'art. 104 bis comma 1 bis disp. att. c.p.p. sopra richiamato che, ai sensi dell'art. 42 comma 1 lett. a d.l. 36/22 conv. L. 79/2022, è entrato in vigore, dopo un primo differimento, il 15.7.2022.
4. Ciò posto la lavoratrice – assunta con co.co.co. il 9.9.2021 e dimessasi il 30.8.22 – qui domanda:
- in via principale: l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato intercorso con la resistente;
il diritto all'inquadramento nel livello 4° e poi nel livello 2° CP_3 del CCNL CI;
le differenze retributive legate al riconoscimento della subordinazione e del livello di inquadramento;
- in via subordinata il pagamento del compenso a titolo di co.co.co., quale risultante dalle fatture e buste paga in atti, per i mesi di giugno, luglio e agosto 2022.
Orbene, con riguardo alla domanda proposta in via principale, essa è astrattamente suscettibile di vaglio da parte del giudice del lavoro, trattandosi di compiere un accertamento sulla sussistenza nell'an di un rapporto di lavoro subordinato e sul diritto all'inquadramento. Tuttavia rilievo assorbente riveste la circostanza che la ricorrente non ha articolato neppure un capitolo di prova ammissibile e rilevante al fine di dimostrare la sussistenza della subordinazione, né al fine di accertare la riconducibilità delle mansioni concretamente svolte
(alle quali accenna solo genericamente) alle declaratorie contrattuali del CCNL CI (non depositato), che neppure riporta. In via istruttoria, infatti, la ricorrente si limita ad articolare capitoli di prova che danno per scontato ciò che si tratta invece di dimostrare (vero che La ricorrente ha lavorato alle dipendenze della ) e che non contengono alcuna descrizione del Parte_2 contenuto delle mansioni sotto il profilo della complessità, dell'autonomia, della responsabilità, della professionalità (vero che la La ricorrente si occupava inizialmente della segreteria dell'ufficio acquisti e dal 26 aprile 2022 dell'attività di responsabile dell'ufficio medesimo?). Pertanto la domanda proposta in via principale è infondata.
Quanto alla domanda proposta in via subordinata essa è fondata su prova scritta ed in particolare sui prospetti del compenso co.co.co emessi dalla società resistente (doc. 2 fasc. ricorrente): non è dunque qui in contestazione nell'an la sussistenza del rapporto di collaborazione, la sua durata e il diritto al compenso, ma unicamente l'omesso pagamento di importi che risultano da documenti giustificativi.
Pertanto, in base a quanto sopra osservato, la domanda giudiziale proposta in via subordinata è improcedibile nella parte in cui concerne crediti anteriori al sequestro preventivo (11.8.2022) in quanto essi dovranno essere oggetto di verifica in sede penale attraverso il procedimento di cui agli artt. 57 e ss., sussistendo nella specie tutte le condizioni di legge, trattandosi di sequestro riferito all'intero compendio aziendale, di crediti aventi data certa anteriore al sequestro, fondati su documenti giustificativi e quindi certi nell'an e nel quantum. Per quanto concerne, invece, i crediti sorti posteriormente al sequestro, deve trovare qui applicazione il disposto dell'art. 54 cit.: trattasi infatti di crediti prededucibili, in quanto crediti assimilabili a quelli di lavoro subordinato, che devono ritenersi liquidi ed esigibili, perché fondati su prospetti rilasciati dalla parte datoriale e pertanto la domanda, per come azionata, non implica la necessità di alcun tipo di “accertamento”. L'unico profilo di contestazione, infatti, concerne la sussistenza della giusta causa delle dimissioni fondata sul mancato pagamento delle retribuzioni: ma tale profilo non appare necessitare di approfondimenti istruttori essendo fondato su circostanze emergenti documentalmente e pacifiche e dunque dipende da una valutazione giuridica che può essere compiuta in sede penale (in tal senso cfr. T. Roma 14.5.2025 n. 5606).
5 Deve dunque essere dichiarata l'improcedibilità della domanda subordinata.
5. La complessità e novità delle questioni trattate e anche la controvertibilità della soluzione adottata con riferimento ai crediti sorti posteriormente al sequestro preventivo, integrano gravi ed eccezionali motivi ai fini della compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il ricorso in parte infondato e in parte improcedibile e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma, 18.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina Cacace
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