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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/04/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5669/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 316/2015 del Giudice di Pace di
Mercato San Severino
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Parte_1
Iervolino.
APPELLANTE
E
, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Raimondo Di Iesu.
APPELLATA
Controparte_2
[...]
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n.316/2015, depositata in data 29/04/2015 dal Giudice di Pace di Mercato San Severino, deducendo a motivi la violazione e/o falsa applicazione delle norme di legge già richiamate nell'atto di opposizione alla cartella esattoriale N°100201300201186340 notificata in data 07/06/2013 da per il pagamento di euro 849,86 a seguito Controparte_3
della consegna del ruolo N. 2927/2013 reso esecutivo per mancato pagamento dell'ordinanza ingiunzione notificata in data
15/05/2010, sanzionatoria del mancato pagamento dell'assegno bancario n. 0007380467.
L'appellante, a motivi di impugnazione, riproponeva le specifiche doglianze proposte in sede di opposizione, vale a dire: 1) l'omessa notifica dell'ordinanza ingiunzione come atto presupposto richiamato nella cartella di pagamento;
2) la decadenza dal potere accertativo e dalla procedura di riscossione;
3) la prescrizione dell'obbligazione sanzionatoria;
4) la mancata previa notifica dell'avviso bonario di pagamento;
5) il difetto di motivazione della cartella di pagamento;
6) il difetto di contenuto della cartella di pagamento. Chiedeva, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza, con accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado e conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
Costituitasi in giudizio, l Controparte_1
subentrata a titolo universale ad Controparte_4
ai sensi dell'art. 1 D.L. 193 del 22/10/2016, convertito in
[...]
Legge 225/2016 del 1°dicembre 2016, in G.U. 282 del 02/12/2016, già incorporante di eccepiva preliminarmente Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c., per mancata produzione del fascicolo di primo grado e della sentenza impugnata e per violazione dell'art. 339
c.p.c. trattandosi di sentenza di valore inferiore ad euro 1.100,00 e quindi da considerarsi emessa per equità. Eccepiva, inoltre,
l'improcedibilità dell'appello per essere stato lo stesso notificato alla e non all'Avvocatura dello Controparte_5
Stato. Nel merito deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello, in quanto l'ordinanza ingiunzione risultava ritualmente notificata mediante raccomandata ordinaria postale consegnata all'indirizzo del destinatario e l'agente della riscossione aveva tempestivamente notificato la cartella di pagamento nello stesso anno in cui aveva ricevuto in consegna il ruolo dichiarato esecutivo. Rilevava, inoltre, che la cartella di pagamento aveva il contenuto predefinito del modello legale, da ritenersi completo, con i necessari avvisi e con motivazione per relationem mediante il richiamo dell'ordinanza ingiunzione legalmente conosciuta dall'opponente.
Non si costituiva la , sebbene ad Controparte_5
essa ritualmente notificato l'atto di appello.
Acquisito il fascicolo di primo grado, precisate le conclusioni, la causa veniva decisa.
L'appello non è fondato e va rigettato.
Riguardo alle eccezioni di inammissibilità dell esse vanno CP_6
respinte, in quanto l'opponente ha indicato le parti della sentenza da censurare e ne ha specificato i motivi in fatto e in diritto, tanto è vero che l'appellata si è difesa in modo completo. Trattandosi di opposizione ad ordinanza ingiunzione non trova applicazione l'art. 339 c.p.c., atteso che la normativa di riferimento è la legge speciale
689/1981, che non pone limiti di valore all'appellabilità delle sentenze del Giudice di Pace. L'appello, inoltre, è procedibile in quanto notificato anche alla Controparte_5
costituitasi in primo grado direttamente tramite suo funzionario e non tramite l'Avvocatura dello Stato.
Passando al merito, il principale motivo di appello è infondato.
Invero, nel fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado acquisito agli atti del presente giudizio di appello vi è la costituzione della effettuata con Prot. 00051/07 AB del Controparte_5
29/08/2014 nel giudizio RG 1248/2013 del Giudice di Pace di
Mercato San Severino con la quale il Dirigente Vice Prefetto
Aggiunto Dott. allegava la prova dell'avvenuta notifica in Per_1
data 15/05/2010 dell'ordinanza ingiunzione per mancato pagamento dell'assegno 0007380467, a seguito della quale era stato reso esecutivo il ruolo 2927/2013 sotteso alla impugnata cartella
N°100201300201186340. Trattasi di avviso di ricevimento di raccomandata ordinaria (c.d. raccomandata bianca) consegnata all'indirizzo del destinatario e quindi, ai sensi del regolamento postale, la notifica si considera perfezionata, senza bisogno di altri adempimenti, con la sola consegna del plico a persona che la riceva presso l'abitazione di residenza del destinatario.
Dalla prova della notifica dell'ordinanza ingiunzione, non pagata e non opposta nel termine di legge, discende l'infondatezza dei motivi di opposizione conseguenziali, quali la decadenza per intempestività della procedura esattoriale, la prescrizione quinquennale dell'obbligazione sanzionatoria, il difetto di motivazione. In particolare, la cartella di pagamento opposta risulta motivata per relationem con il richiamo dell'ordinanza ingiunzione, che, in quanto ritualmente notificata, era da considerarsi legalmente conosciuta dall'opponente.
Anche riguardo al contenuto e ai requisiti formali della cartella opposta, essa risulta avere in essa indicati in modo sufficiente e corretto tutti gli avvisi e le informazioni previste dal modello legale, come descritto dalla normativa di settore.
L'avviso bonario preventivo all'emissione della cartella è previsto solo per le contestazioni attinenti alle violazioni formali delle dichiarazioni dei redditi, mentre nel caso in esame non si tratta di imposte e tasse, ma di procedura di riscossione di sanzione amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa fino ad euro 1.100,00 tariffe medie per studio, introduzione e conclusionale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnato provvedimento. 2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del giudizio della presente fase di appello, che CP_6
liquida in euro 462,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
3) Nulla per le spese per l'appellata contumace.
4) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento all'Erario di un'ulteriore somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Nocera Inferiore il 15.04.2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5669/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 316/2015 del Giudice di Pace di
Mercato San Severino
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Parte_1
Iervolino.
APPELLANTE
E
, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Raimondo Di Iesu.
APPELLATA
Controparte_2
[...]
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n.316/2015, depositata in data 29/04/2015 dal Giudice di Pace di Mercato San Severino, deducendo a motivi la violazione e/o falsa applicazione delle norme di legge già richiamate nell'atto di opposizione alla cartella esattoriale N°100201300201186340 notificata in data 07/06/2013 da per il pagamento di euro 849,86 a seguito Controparte_3
della consegna del ruolo N. 2927/2013 reso esecutivo per mancato pagamento dell'ordinanza ingiunzione notificata in data
15/05/2010, sanzionatoria del mancato pagamento dell'assegno bancario n. 0007380467.
L'appellante, a motivi di impugnazione, riproponeva le specifiche doglianze proposte in sede di opposizione, vale a dire: 1) l'omessa notifica dell'ordinanza ingiunzione come atto presupposto richiamato nella cartella di pagamento;
2) la decadenza dal potere accertativo e dalla procedura di riscossione;
3) la prescrizione dell'obbligazione sanzionatoria;
4) la mancata previa notifica dell'avviso bonario di pagamento;
5) il difetto di motivazione della cartella di pagamento;
6) il difetto di contenuto della cartella di pagamento. Chiedeva, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza, con accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado e conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
Costituitasi in giudizio, l Controparte_1
subentrata a titolo universale ad Controparte_4
ai sensi dell'art. 1 D.L. 193 del 22/10/2016, convertito in
[...]
Legge 225/2016 del 1°dicembre 2016, in G.U. 282 del 02/12/2016, già incorporante di eccepiva preliminarmente Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c., per mancata produzione del fascicolo di primo grado e della sentenza impugnata e per violazione dell'art. 339
c.p.c. trattandosi di sentenza di valore inferiore ad euro 1.100,00 e quindi da considerarsi emessa per equità. Eccepiva, inoltre,
l'improcedibilità dell'appello per essere stato lo stesso notificato alla e non all'Avvocatura dello Controparte_5
Stato. Nel merito deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello, in quanto l'ordinanza ingiunzione risultava ritualmente notificata mediante raccomandata ordinaria postale consegnata all'indirizzo del destinatario e l'agente della riscossione aveva tempestivamente notificato la cartella di pagamento nello stesso anno in cui aveva ricevuto in consegna il ruolo dichiarato esecutivo. Rilevava, inoltre, che la cartella di pagamento aveva il contenuto predefinito del modello legale, da ritenersi completo, con i necessari avvisi e con motivazione per relationem mediante il richiamo dell'ordinanza ingiunzione legalmente conosciuta dall'opponente.
Non si costituiva la , sebbene ad Controparte_5
essa ritualmente notificato l'atto di appello.
Acquisito il fascicolo di primo grado, precisate le conclusioni, la causa veniva decisa.
L'appello non è fondato e va rigettato.
Riguardo alle eccezioni di inammissibilità dell esse vanno CP_6
respinte, in quanto l'opponente ha indicato le parti della sentenza da censurare e ne ha specificato i motivi in fatto e in diritto, tanto è vero che l'appellata si è difesa in modo completo. Trattandosi di opposizione ad ordinanza ingiunzione non trova applicazione l'art. 339 c.p.c., atteso che la normativa di riferimento è la legge speciale
689/1981, che non pone limiti di valore all'appellabilità delle sentenze del Giudice di Pace. L'appello, inoltre, è procedibile in quanto notificato anche alla Controparte_5
costituitasi in primo grado direttamente tramite suo funzionario e non tramite l'Avvocatura dello Stato.
Passando al merito, il principale motivo di appello è infondato.
Invero, nel fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado acquisito agli atti del presente giudizio di appello vi è la costituzione della effettuata con Prot. 00051/07 AB del Controparte_5
29/08/2014 nel giudizio RG 1248/2013 del Giudice di Pace di
Mercato San Severino con la quale il Dirigente Vice Prefetto
Aggiunto Dott. allegava la prova dell'avvenuta notifica in Per_1
data 15/05/2010 dell'ordinanza ingiunzione per mancato pagamento dell'assegno 0007380467, a seguito della quale era stato reso esecutivo il ruolo 2927/2013 sotteso alla impugnata cartella
N°100201300201186340. Trattasi di avviso di ricevimento di raccomandata ordinaria (c.d. raccomandata bianca) consegnata all'indirizzo del destinatario e quindi, ai sensi del regolamento postale, la notifica si considera perfezionata, senza bisogno di altri adempimenti, con la sola consegna del plico a persona che la riceva presso l'abitazione di residenza del destinatario.
Dalla prova della notifica dell'ordinanza ingiunzione, non pagata e non opposta nel termine di legge, discende l'infondatezza dei motivi di opposizione conseguenziali, quali la decadenza per intempestività della procedura esattoriale, la prescrizione quinquennale dell'obbligazione sanzionatoria, il difetto di motivazione. In particolare, la cartella di pagamento opposta risulta motivata per relationem con il richiamo dell'ordinanza ingiunzione, che, in quanto ritualmente notificata, era da considerarsi legalmente conosciuta dall'opponente.
Anche riguardo al contenuto e ai requisiti formali della cartella opposta, essa risulta avere in essa indicati in modo sufficiente e corretto tutti gli avvisi e le informazioni previste dal modello legale, come descritto dalla normativa di settore.
L'avviso bonario preventivo all'emissione della cartella è previsto solo per le contestazioni attinenti alle violazioni formali delle dichiarazioni dei redditi, mentre nel caso in esame non si tratta di imposte e tasse, ma di procedura di riscossione di sanzione amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa fino ad euro 1.100,00 tariffe medie per studio, introduzione e conclusionale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnato provvedimento. 2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del giudizio della presente fase di appello, che CP_6
liquida in euro 462,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
3) Nulla per le spese per l'appellata contumace.
4) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento all'Erario di un'ulteriore somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Nocera Inferiore il 15.04.2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo