Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 17 settembre 2024
Accoglimento
Sentenza 24 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/02/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01576/2025REG.PROV.COLL.
N. 05939/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5939 del 2024, proposto da
GI CI, rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando Emilio Abbate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n.14374/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 il Cons. Sebastiano Zafarana;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con ricorso proposto dinnanzi al T.A.R. per il Lazio l’appellante ha agito per l’esecuzione dell’ordinanza n.28699/2014 emessa dal Tribunale dell’Esecuzione di Roma che le aveva assegnato la somma di Euro 1.200,24 (ordinanza depositata il 25/3/2015 ed emessa all’esito di pignoramento eseguito ex art. 5 quinquies, Legge n. 89/2001, in relazione a credito per equa riparazione, nei confronti del Ministero della Giustizia); detta ordinanza era corredata dalla certificazione di “non proposta opposizione” rilasciata il 12/12/2023 dalla Cancelleria del Tribunale dell’Esecuzione mobiliare di Roma.
In data 9/3/2023 l’istante aveva anche inviato la dichiarazione ex artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 – così come previsto dall’art. 5 sexies, Legge n. 89/2001 - rimasta tuttavia senza alcun esito.
1.2. Si costituiva in giudizio, con atto di mero stile, il Ministero della Giustizia.
1.3. Con sentenza n.14374 del 15 luglio 2024 il T.A.R. per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso – ritenendolo comunque infondato - sostenendo difettare la prova del passaggio in giudicato dell’ordinanza sul rilievo che essa era stata notificata al domicilio reale del Ministero e non all’Avvocatura dello Stato, ed inferendone per tale ragione che “ non può ritenersi spirato il termine per il passaggio in giudicato dell’ordinanza e che il certificato a tal fine depositato dalla parte ricorrente non è idoneo a comprovare l’inoppugnabilità del provvedimento del giudice civile di cui è stata chiesta l’esecuzione in questa sede”.
2.1. Con atto notificato il 22 luglio 2023 e depositato in pari data, la signora CI ha appellato la sentenza deducendo in sintesi:
- che, per principio del tutto generale, avverso le ordinanze di assegnazione, quali atti conclusivi delle procedure esecutive, è ammessa soltanto l’opposizione prevista dall’art. 617 c.p.c., da proporre entro 20 gg. dal “giorno in cui i singoli atti furono compiuti” e ove l’ordinanza sia stata emessa in udienza, il termine decorre dal giorno dell’udienza stessa. L’ordinanza di assegnazione n. 28699/2014 risulta quindi irrevocabile, ed equiparata così al giudicato, fin dal 14/4/2015 (venti gg. dal suo deposito, avvenuto il 25/3/2015);
- di avere depositato in atti, nel procedimento dinanzi al T.A.R., la certificazione della Cancelleria del Tribunale dell’Esecuzione di Roma del 12/12/2023, che espressamente attestava che “non risulta proposta opposizione” avverso l’ordinanza in oggetto;
- che l’ordinanza, non ottemperata dall’Amministrazione, non risulta essere stata emessa, come erroneamente ha affermato il giudice di prime cure, ai sensi dell’art. 553 c.p.c.: non si tratta, infatti, di un pignoramento presso terzi (che si conclude appunto con una ordinanza ex art. 553 c.p.c. ), ma dello speciale procedimento, previsto dall’art. 5 quinquies, Legge n. 89/2001, che impone, a chi vanti un credito derivante dalla stessa Legge, di eseguire un pignoramento diretto, notificando il relativo atto presso i Ministeri debitori, ovvero personalmente a funzionario ministeriale, appositamente delegato (ai quali spetta “vincolare l’ammontare per cui si procede”).
2.2. Il Ministero della Giustizia si è costituito con atto di mera forma.
2.3. All’udienza camerale del 9 gennaio 2023 l’appello è stato trattenuto in decisione.
3. L’appello è fondato.
3.1. Deve intanto rilevarsi che oggetto dell’esecuzione è un’ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale Civile di Roma - Sezione Esecuzione Mobiliari, ai sensi dell’art.530 c.p.c. (e non già ex art.553 c.p.c.), come è dato evincere dall’esame dell’ordinanza medesima.
3.2. Questo Consiglio di Stato si è espresso con molteplici sentenze (per tutte, 28 maggio 2019, nn. 3525-3546) in ordine alla questione controversa: se l'ordinanza di assegnazione del credito - emessa ai sensi dell'art. 530 c.p.c. dal giudice dell'esecuzione civile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 5-quinquies della legge 24 marzo 2001, n. 89, sulla base del decreto decisorio emesso dalla Corte di Appello in applicazione della medesima legge n. 89 del 2001 - sia suscettibile di essere eseguita, a sua volta, nelle forme del ricorso per l'ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 112 e 114, del cod. proc. amm., ovvero se, al contrario, l'ordinanza sia satisfattiva della pretesa creditoria azionata e preclusiva, ai sensi del citato art. 5-quinquies, di ulteriori rimedi giurisdizionali.
3.2. Va premesso, a tal riguardo, che la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 2 del 2012 ha sciolto (positivamente) il dubbio interpretativo che si era posto in relazione alla possibilità di azionare il rimedio del ricorso d'ottemperanza per portare ad esecuzione l'ordinanza ex art. 553 c.p.c., verificando la sussistenza, contestuale, di tre presupposti. Si sarebbe dovuto trattare di:
a) un provvedimento giurisdizionale del giudice civile;
b) passato in giudicato o, quantomeno, connotato dal carattere della decisorietà, ossia dell'attitudine a decidere in modo definitivo il procedimento a quo;
c) rivolto ad una Pubblica Amministrazione o ad un soggetto alla stessa equiparato.
3.3. Questo Consiglio ha applicato il medesimo approccio esegetico all’ordinanza ex art.530 c.p.c. nell'ambito del procedimento di cui all'art. 5-quinquies della legge 24 marzo 2001, n. 89 per concluderne che l'ordinanza ex art. 530 c.p.c. rientra tra i provvedimenti richiamati dall'art. 112, comma 2, lett. c), del cod. proc. amm., possedendo i superiori requisiti di cui alle lettere a), b) e c) (cfr. Cons. St., sez. IV, 09/07/2019, n.4811).
4. Tutto ciò premesso, nel caso all'esame è indubbio che l'assegnazione delle somme abbia ad oggetto proprio la situazione debitoria primaria. L'ordinanza de qua contiene sia il formale decisum (l'obbligo di pagamento), sia la condizione dell'adempimento (l'esistenza dei fondi e la loro capienza), alla quale l'Amministrazione debitrice deve conformarsi.
5. Deve inoltre rilevarsi che l’ordinanza ex art.530 c.p.c. non è impugnabile per Cassazione ma soltanto opponibile dinnanzi al medesimo giudice competente per l’esecuzione e, pertanto, la certificazione della Cancelleria del Tribunale dell’Esecuzione di Roma del 12/12/2023, che espressamente attestava che “non risulta proposta opposizione” avverso l’ordinanza in oggetto, è idonea ad attestarne il passaggio in giudicato.
6. In definitiva, per le considerazioni esposte, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata va accolto il ricorso per l'ottemperanza proposto in primo grado, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di dare esecuzione all’ordinanza n.28699/2014 emessa dal Tribunale dell’Esecuzione di Roma entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla notifica della presente sentenza.
7. In caso di mancata esecuzione, entro il temine assegnato, vi provvederà un Commissario ad acta , individuato sin da ora nel Prefetto di Roma o suo delegato, la cui nomina avverrà automaticamente, allo scadere del suddetto termine.
8. Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e ordina al Ministero della Giustizia di provvedere alla corresponsione in favore di parte ricorrente delle somme di cui all’ordinanza n.28699/2014 emessa dal Tribunale dell’Esecuzione di Roma.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, in favore di parte appellante, in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri e accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sebastiano Zafarana | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO