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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/10/2025, n. 3584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3584 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 7.10.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 2109/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 07/06/1984 in Acireale (CT), c.f. , parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Incognito Gisella Maria;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso:
“Nel complesso le patologie da cui risulta affetto il ricorrente configurano complessivamente un'invalidità totale al 100% (cento per cento), senza diritto all'indennità di accompagnamento”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “- accogliere il presente ricorso
e per l'effetto dichiarare che nato in [...] il [...] CF Parte_1
residente in [...], ha diritto ad C.F._1 essere riconosciuto invalido con Totale e Permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della Vita, L 18/80, e al conseguente riconoscimento e ripristino delle provvidenze di cui all'art. 1 legge 18/1980 (indennità di accompagnamento) già concesse nonché al riconoscimento dello stato di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3 legge 104/1992, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, ( 05/04/2024) o da quello che risulterà accertato in corso di giudizio;
- condannare l'Ente competente al pagamento dei ratei relativi maturati e maturandi con decorrenza di legge, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo;
- condannare, in ogni caso, l'Ente competente al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “1) , nato ad [...] il [...], è Parte_1 in atto affetto da “Leucemia mieloide cronica in trattamento citoriduttivo con
Desatinib, in follow-up trimestrale”. 2) Tale complesso patologico rende, allo stato, attuale il ricorrente invalido in misura del 100% condividendo, pertanto, le conclusioni valutative effettuate in sede di ATP”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Lo stato di handicap grave ex art. 3 comma 3 l. n. 104/1992 era già stato riconosciuto al ricorrente in sede amministrativa.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla parte ricorrente.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura del procedimento e della qualità delle parti.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento;
compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a carico della parte ricorrente.
Catania, 07/10/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 7.10.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 2109/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 07/06/1984 in Acireale (CT), c.f. , parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Incognito Gisella Maria;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso:
“Nel complesso le patologie da cui risulta affetto il ricorrente configurano complessivamente un'invalidità totale al 100% (cento per cento), senza diritto all'indennità di accompagnamento”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “- accogliere il presente ricorso
e per l'effetto dichiarare che nato in [...] il [...] CF Parte_1
residente in [...], ha diritto ad C.F._1 essere riconosciuto invalido con Totale e Permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della Vita, L 18/80, e al conseguente riconoscimento e ripristino delle provvidenze di cui all'art. 1 legge 18/1980 (indennità di accompagnamento) già concesse nonché al riconoscimento dello stato di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3 legge 104/1992, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, ( 05/04/2024) o da quello che risulterà accertato in corso di giudizio;
- condannare l'Ente competente al pagamento dei ratei relativi maturati e maturandi con decorrenza di legge, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo;
- condannare, in ogni caso, l'Ente competente al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “1) , nato ad [...] il [...], è Parte_1 in atto affetto da “Leucemia mieloide cronica in trattamento citoriduttivo con
Desatinib, in follow-up trimestrale”. 2) Tale complesso patologico rende, allo stato, attuale il ricorrente invalido in misura del 100% condividendo, pertanto, le conclusioni valutative effettuate in sede di ATP”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Lo stato di handicap grave ex art. 3 comma 3 l. n. 104/1992 era già stato riconosciuto al ricorrente in sede amministrativa.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla parte ricorrente.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura del procedimento e della qualità delle parti.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento;
compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a carico della parte ricorrente.
Catania, 07/10/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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