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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/07/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2545/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott.ssa Maria Paduano Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Emanuela Bettini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. Claudia Santambrogio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Co Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI rassegnate dalle parti all'udienza del 30.6.2025:
I difensori danno atto di poter raggiungere il seguente accordo definitivo ancorché parziale, sotto il profilo della responsabilità genitoriale e chiedono che la causa sia rimessa al Collegio per la decisione, recependo
l'accordo e decidendo, sotto il profilo del contributo paterno (sia ordinario che straordinario) al mantenimento dei figli, unica questione controversa:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
Per 2. i figli minori, (nata il [...]) e (nato il [...]) saranno affidati congiuntamente ad Per_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. quanto alle frequentazioni tra il padre ed i minori: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera ore 21.00 (cena compresa) con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
due pomeriggi infrasettimanali (il martedì e il giovedì) dall'uscita da scuola fino alla sera ore 21.00 (cena compresa) con riaccompagnamento presso l'abitazione materna o con eventuale pernottamento, previ accordi con la madre;
una settimana durante le vacanze natalizie, corrispondente ad anni alterni, al periodo tra il 25 e il 31 dicembre (pomeriggio) oppure il 24 dicembre e tra l'1 e il 6 gennaio (per l'anno 2025, il padre li terrà tra il 25 e il 31 dicembre (pomeriggio) e la madre il 24 dicembre e il periodo tra l'1 e il 6 gennaio;
le vacanze pasquali e gli altri ponti seguiranno il principio dell'alternanza; durante le vacanze estive, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per almeno15 giorni anche non consecutivi, in periodi da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno. Sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, tenuto conto dei bisogni, delle esigenze e degli impegni dei figli.
4. assegnazione della casa familiare alla madre;
5. l'assegno unico/assegni familiari svizzeri spetteranno interamente alla madre.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo Con ricorso depositato in data 29.7.2024, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale da , sposata in Cogliate, in data 27.6.2007, nonché CP_1 Per_ Per_ di disporre l'affido condiviso dei figli minori, (nata il [...]) e (nato il [...]), ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, nella casa coniugale, da assegnare a quest'ultima, di regolamentare le frequentazioni tra il padre ed i figli come dallo stesso proposto, di porre a proprio carico un contributo al mantenimento dei figli di € 600 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con integrale percezione dell'assegno unico da parte della moglie.
Con memoria difensiva, si è costituita , aderendo alla domanda di separazione e chiedendo, CP_1 altresì, di disporre l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso di sé, nella casa coniugale di cui ha chiesto l'assegnazione, nonché di porre a carico del padre € 1.200 mensili quale contributo al mantenimento dei figli, oltre al 70% delle spese straordinarie, con integrale percezione in proprio favore dell'assegno unico/assegni familiari elvetici per i figli, nonché di deliberare che venga divisa la previdenza del coniuge signor che lavora in Svizzera in quanto la legge Svizzera prevede di Parte_1 dividere la previdenza professionale tra i coniugi in procinto di divorziare, il principio che viene generalmente applicato e il seguente: le prestazioni di uscita del secondo pilastro accumulate da entrambi i coniugi dall'inizio del matrimonio fino all'inoltro della domanda di divorzio vengono divise a meta tra i due (artt. 122
e 123 CC). Le prestazioni di uscita includono anche gli averi prelevati anticipatamente per acquistare una casa di proprietà e gli averi di libero passaggio (nel caso in cui uno o entrambi i coniugi abbiano interrotto a un certo punto l'attività lavorativa) (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 6). All'udienza di comparizione personale del 30.6.2025, le parti hanno meglio descritto la propria situazione personale e familiare e raggiunto il l'accordo definitivo, ancorché parziale soprariportato, sotto il profilo della responsabilità genitoriale, chiedendo che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione, recependo l'accordo e decidendo, sotto il profilo del contributo paterno (sia ordinario che straordinario) al mantenimento dei figli, unica questione controversa.
Il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il materiale probatorio
Il Tribunale ritiene che gli elementi acquisiti in giudizio attraverso le dichiarazioni rese dalle parti consentano di assumere una motivata decisione in ordine alle questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, tenuto anche conto dell'accordo che, apprezzabilmente, le parti -separate di fatto dal 2022- hanno saputo trovare.
L'ascolto dei figli minori deve ritenersi manifestamente superfluo, alla luce dei contenuti dell'accordo.
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 28.3.2019, n. 8744; Cass. 15.11.2016, n. 23263; Cass.
6.6.2013 n.
14336; Cass. 28.1.2011, n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
È incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune e, quindi, pacifica allegazione sul punto.
Nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile. Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La responsabilità genitoriale Per_ L'accordo raggiunto dalle parti -che vede la conferma dell'affido condiviso dei figli (nata il [...]) e Per_
(nato il [...]) ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e tempi di frequentazione padre-figli già sperimentati, che tengono conto delle loro esigenze, come evidenziate dai genitori, può trovare accoglimento, in quanto conforme all'interesse dei minori a un'effettiva compartecipazione di entrambi genitori alla loro educazione e al loro percorso di crescita, garantendo al contempo esigenze di stabilità agli stessi. In sede di udienza, è emerso che la coppia è separata di fatto dal 2022 ed il padre ha sempre visto i figli tutte le settimane, il martedì e il giovedì dall'uscita dalla scuola fino alle ore 21 (cena compresa) con riaccompagnamento a casa della mamma e, a weekend alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera ore 21 (cena compresa) con riaccompgnamento presso l'abitazione materna e non ha Per_2 Per mai avuto particolari problemi. Da agosto 2024, improvvisamente, non ha voluto più vedermi, io non ho capito perché, era già seguita da una psicologa ma tre mesi fa abbiamo cambiato ed è seguita dalla dott.ssa Per
, psicologa privata e da gennaio 2025 è seguita da una nutrizionista. Comunque, ora non viene Per_3 Per più a casa mia. …Con va un po' meglio…ora la vedo sporadicamente…cioè quando vuole, questa settimana la accompagno dalla psicologa, di recente abbiamo fatto una giornata al Centro commerciale…poi la sento al telefono, ogni tanto la porto a scuola e poi quando porto a casa chiacchieriamo un po'...noi Per_2 Per ci siamo già separati quando aveva 3 anni, ci siamo poi riconciliati ma da quando ha 6 anni ha problemi alimentari…ora pesa 120 kg., fino a un anno fa faceva comunque nuoto agonistico. (cfr. dichiarazioni del signor rese all'udienza del 30.6.2025 e confermate dalla moglie). Parte_1 Per_ Date le criticità emerse, soprattutto nella relazione tra ed il padre -di cui i genitori si sono mostrati Per_ consapevoli, garantendo ad un sostegno psicologico e la presa in carico da parte di una nutrizionista- deve essere dato espresso incarico ai Servizi Sociali competenti, di prendere in carico il nucleo familiare e svolgere una stringente attività di monitoraggio sulla evoluzione della situazione dei minori e della coppia genitoriale, attivando tutti gli interventi di supporto necessari a favore dei minori e dei genitori e segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di pregiudizio per i minori, come in dispositivo meglio precisato.
L'assegnazione della casa coniugale
Deve essere disposta l'assegnazione della casa coniugale -in comproprietà tra i coniugi- alla GN
, come peraltro concordato dalle parti, che ivi è rimasta a vivere con i figli, così da garantire loro CP_1 la conservazione dell'habitat in cui sono cresciuti, secondo quanto disposto dall'art. 337 sexies c.c. che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, consentendo loro di permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e mantenere così le proprie abitudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (Cass. 12.10.2018, n.
25604; Cass. 7.2.2018, n. 3015; Cass. 18.9.2013, n. 21334; Cass. 4.7.2011, n. 14553). In mancanza di accordo, quanto alle spese della casa coniugale, devono trovare applicazione i principi di diritto comune, per cui le spese condominiali ordinarie e le utenze sono a carico del genitore assegnatario e le spese condominiali straordinarie sono carico delle parti in ragione del titolo di proprietà, le tasse e le imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. 19.9.2005, n. 18476;
Cass. 22.2.2006, n. 3836). La rata di mutuo dovrà essere corrisposta da entrambi pro quota, in quanto cointestatari.
L'assegnazione della casa coniugale -in comproprietà tra i coniugi, seppure del marito per una quota del 90%
e della moglie per una quota del 10%- dovrà essere considerata in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento, atteso quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c. e considerato l'orientamento della Suprema Corte sul punto (Cass. 17.12.2015, n. 25420).
Le statuizioni accessorie economiche
Con riferimento al contributo per il mantenimento indiretto dei figli, deve evidenziarsi che a seguito sia della separazione personale che del divorzio la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli, somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 785/2012).
Ciò premesso, ha dichiarato di avere perso il lavoro come falegname in Svizzera, Parte_1
a dicembre 2024 (come da lettera di licenziamento in atti) e di prendere la NASPI di € 1.500 (è iniziata a gennaio 2025, ce l'ho per 3 anni ma diminuisce), faccio lavoretti in nero e tiro su 1.000 € mensili in più. Non ho più il conto in Svizzera, era di appoggio per lo stipendio, poi avevo problemi con EQ (ho una cartella di circa € 70 mila e mi hanno pignorato il conto perché fino al 2014 avevo un'azienda) ... Non ho altre entrate ma ho molte spese: ho la locazione di € 650 mensili, poi un finanziamento svizzero per la ristrutturazione di casa di 520 € al mese, fino al 2027, poi ho il mutuo, cointestato e lo paghiamo metà per uno, sono 300 € a testa circa, poi ho un finanziamento moto di € 350 e moto rubata di € 155 (mi mancano 2 anni), ho un finanziamento auto di € 250 circa -documentando finanziamento auto e moto-. Io per i figli versavo € 800 su accordo ma sono sceso a € 600 a settembre 2024, quando ho dovuto comprare la macchina. Io sto pagando €
300 di mutuo e € 600 ma sono molto in difficoltà. Io ho peraltro ritirato il II pilastro per ristrutturare la casa.
Finché ho lavorato prendevo solo 80 € di assegni familiari, perché mia moglie prendeva il resto. (cfr. verbale udienza del 30.6.2025). Dalla documentazione economica in atti, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su 12 mensilità, di circa CHF 4.800 mensili nel 2023 (cfr. certificato salariale), la media delle buste paga 2024 ammonta a circa CHF 4.300 (cfr. buste gennaio-dicembre 2024) ed il certificato salariale 2025, dal 1.1.2025 al 31.1.2025, riporta un salario netto di CHF 4.880. Ha documentato di avere un debito con l'agenzia delle Entrate di € 72.411 (come da atto di pignoramento presso terzi in atti). Vive in un appartamento in locazione, con canone annuo di € 6.240 (cfr. contratto di locazione) ed ha una compagna con cui non convive. ha dichiarato, invece, di lavorare come insegnante e guadagno €1.400-1.500 CP_1 mensili circa netti su12 mensilità ma ho contratti annuali -(come da contratto di lavoro a tempo determinato in atti, dal 1.9.2024 al 30.6.2025)- ma c'è continuità lavorativa anche se può essere che cambi istituito. Io sono precaria. Da settembre 2025 però lascerò l'insegnamento e aprirò una struttura per mettermi in proprio, per attività di baby parking e dopo scuola perché non ce la faccio con le spese…io pago il 50% del mutuo di
€ 300 (la casa è però di mio marito al 90%), poi ho contratto il finanziamento di circa € 260 mensili per aprire
l'attività. Non ho altri finanziamenti e l'assegno unico lo prendo io tutto e ammonta a € 320. Se le cose andassero male con questa attività, potrei comunque rientrare nelle scuole, (cfr. verbale udienza del
30.6.2025). Dalla documentazione economica in atti, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su 12 mensilità, per l'anno 2022 di circa € 1.500 mensili (mod. 730/2023), per l'anno 2023 di circa € 1.350
(mod. 730/2024) e per l'anno 2024 di circa € 1.750 (cfr. CU 2025). Le buste paga 2025 in atti ammontano in media a circa € 1.430 (cfr. buste paga gennaio-maggio 2025). È rimasta a vivere nella casa coniugale unitamente ai figli, gravata da un mutuo cointestato che i coniugi pagano al 50%, per € 300 ciascuno.
Alla luce di quanto sopra evidenziato in relazione alla rispettiva situazione personale, lavorativa, economica ed abitativa delle parti, valutate le esigenze dei figli minori in considerazione dell'età e dei tempi di permanenza presso i genitori, nonché del percepimento integrale dell'assegno unico/assegni familiari svizzeri per i figli da parte della GN , come concordato dai coniugi, il Collegio reputa congruo ed equo, porre a CP_1 carico del signor , con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione Parte_1 della presente sentenza, un contributo al mantenimento indiretto dei figli nella misura complessiva di € 500 mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Como. Le statuizioni economiche in questa sede assunte in via definitiva, devono farsi decorrere dalla mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza, atteso che il signor ha sempre contribuito al Parte_1 mantenimento dei figli versando, dapprima la somma di € 800 mensili, successivamente ridotta ad € 600 mensili, in ragione del peggioramento della propria condizione economica.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. In particolare, quanto alle richieste della resistente in relazione al II , va Pt_2 rilevato che, a seguito della separazione non viene meno il vincolo coniugale e che, sebbene gli artt. 122 e 123
c.c. , prevedano chele pretese di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio fino al CP_3 promovimento della procedura di divorzio siano oggetto di conguaglio e che le prestazioni d'uscita acquisite siano divise per metà tra gli ex coniugi, ai sensi dell'art. 63 della Legge federale sul diritto internazionale privato, i Tribunali Svizzeri sono esclusivamente competenti per il conguaglio delle pretese di previdenza professionale nei confronti di un istituto svizzero di previdenza professionale.
Le spese di lite
Le spese di lite possono essere compensate, considerata la natura necessaria del giudizio quanto allo status e atteso il tenore della decisione con riferimento alle statuizioni accessorie relative ai figli, avendo le parti saputo trovare accordi nel loro interesse, ancorché parziali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza, domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , sposati in Cogliate, in data 27.6.2007 (atto trascritto nei registri
[...] CP_1 dello stato civile del Comune di Cogliate - atto n. 9, parte II, serie A, anno 2007);
2. DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni soprariportate, come da accordo raggiunto all'udienza del 30.6.2025, che si intendono qui integralmente trascritte;
3. DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Rovellasca, in collaborazione con i Servizi CP_4
, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, prendano immediatamente in carico il nucleo
[...] familiare, provvedendo a:
- verificare la serenità e la regolarità delle frequentazioni padre-figli, con potere di intervento sui tempi e sulle modalità di frequentazione, secondo quanto maggiormente rispondente alle esigenze ed ai bisogni dei minori stessi;
- avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico necessari o anche solo opportuni per i minori, attivando tutti gli interventi Per_ necessari o anche solo opportuni per favorire un nuovo sereno accesso di alla figura paterna e monitorando la sua presa in carico psicologica privata, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse die minori;
- acquisita la disponibilità delle parti, avviare tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità e/o percorsi di psicoterapia individuale per i genitori, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse die minori;
- svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori;
4. PRESCRIVE ai genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi
Specialistici della ASST incaricati e di attenersi alle indicazioni degli stessi, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici della , potranno essere assunti provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale per CP_4 entrambi e/o per uno di essi;
5. PONE a carico di , con decorrenza dalla mensilità successiva alla Parte_1 pubblicazione della sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento a , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 500 CP_1
(annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT), oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto disposto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, di seguito riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. ASSEGNA, anche su accordo delle parti, la casa coniugale a;
CP_1
7. DÀ ATTO che l'assegno unico per i figli continuerà ad essere interamente percepito dalla GN
, su accordo delle parti;
CP_1
8. COMPENSA tra le parti le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cogliate, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, nonché ai Servizi Sociali del Comune di Rovellasca.
Così deciso in camera di consiglio, in Como, in data 11.7.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott.ssa Maria Paduano Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Emanuela Bettini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. Claudia Santambrogio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Co Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI rassegnate dalle parti all'udienza del 30.6.2025:
I difensori danno atto di poter raggiungere il seguente accordo definitivo ancorché parziale, sotto il profilo della responsabilità genitoriale e chiedono che la causa sia rimessa al Collegio per la decisione, recependo
l'accordo e decidendo, sotto il profilo del contributo paterno (sia ordinario che straordinario) al mantenimento dei figli, unica questione controversa:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
Per 2. i figli minori, (nata il [...]) e (nato il [...]) saranno affidati congiuntamente ad Per_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. quanto alle frequentazioni tra il padre ed i minori: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera ore 21.00 (cena compresa) con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
due pomeriggi infrasettimanali (il martedì e il giovedì) dall'uscita da scuola fino alla sera ore 21.00 (cena compresa) con riaccompagnamento presso l'abitazione materna o con eventuale pernottamento, previ accordi con la madre;
una settimana durante le vacanze natalizie, corrispondente ad anni alterni, al periodo tra il 25 e il 31 dicembre (pomeriggio) oppure il 24 dicembre e tra l'1 e il 6 gennaio (per l'anno 2025, il padre li terrà tra il 25 e il 31 dicembre (pomeriggio) e la madre il 24 dicembre e il periodo tra l'1 e il 6 gennaio;
le vacanze pasquali e gli altri ponti seguiranno il principio dell'alternanza; durante le vacanze estive, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per almeno15 giorni anche non consecutivi, in periodi da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno. Sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, tenuto conto dei bisogni, delle esigenze e degli impegni dei figli.
4. assegnazione della casa familiare alla madre;
5. l'assegno unico/assegni familiari svizzeri spetteranno interamente alla madre.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo Con ricorso depositato in data 29.7.2024, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale da , sposata in Cogliate, in data 27.6.2007, nonché CP_1 Per_ Per_ di disporre l'affido condiviso dei figli minori, (nata il [...]) e (nato il [...]), ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, nella casa coniugale, da assegnare a quest'ultima, di regolamentare le frequentazioni tra il padre ed i figli come dallo stesso proposto, di porre a proprio carico un contributo al mantenimento dei figli di € 600 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con integrale percezione dell'assegno unico da parte della moglie.
Con memoria difensiva, si è costituita , aderendo alla domanda di separazione e chiedendo, CP_1 altresì, di disporre l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso di sé, nella casa coniugale di cui ha chiesto l'assegnazione, nonché di porre a carico del padre € 1.200 mensili quale contributo al mantenimento dei figli, oltre al 70% delle spese straordinarie, con integrale percezione in proprio favore dell'assegno unico/assegni familiari elvetici per i figli, nonché di deliberare che venga divisa la previdenza del coniuge signor che lavora in Svizzera in quanto la legge Svizzera prevede di Parte_1 dividere la previdenza professionale tra i coniugi in procinto di divorziare, il principio che viene generalmente applicato e il seguente: le prestazioni di uscita del secondo pilastro accumulate da entrambi i coniugi dall'inizio del matrimonio fino all'inoltro della domanda di divorzio vengono divise a meta tra i due (artt. 122
e 123 CC). Le prestazioni di uscita includono anche gli averi prelevati anticipatamente per acquistare una casa di proprietà e gli averi di libero passaggio (nel caso in cui uno o entrambi i coniugi abbiano interrotto a un certo punto l'attività lavorativa) (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 6). All'udienza di comparizione personale del 30.6.2025, le parti hanno meglio descritto la propria situazione personale e familiare e raggiunto il l'accordo definitivo, ancorché parziale soprariportato, sotto il profilo della responsabilità genitoriale, chiedendo che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione, recependo l'accordo e decidendo, sotto il profilo del contributo paterno (sia ordinario che straordinario) al mantenimento dei figli, unica questione controversa.
Il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il materiale probatorio
Il Tribunale ritiene che gli elementi acquisiti in giudizio attraverso le dichiarazioni rese dalle parti consentano di assumere una motivata decisione in ordine alle questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, tenuto anche conto dell'accordo che, apprezzabilmente, le parti -separate di fatto dal 2022- hanno saputo trovare.
L'ascolto dei figli minori deve ritenersi manifestamente superfluo, alla luce dei contenuti dell'accordo.
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 28.3.2019, n. 8744; Cass. 15.11.2016, n. 23263; Cass.
6.6.2013 n.
14336; Cass. 28.1.2011, n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
È incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune e, quindi, pacifica allegazione sul punto.
Nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile. Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La responsabilità genitoriale Per_ L'accordo raggiunto dalle parti -che vede la conferma dell'affido condiviso dei figli (nata il [...]) e Per_
(nato il [...]) ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e tempi di frequentazione padre-figli già sperimentati, che tengono conto delle loro esigenze, come evidenziate dai genitori, può trovare accoglimento, in quanto conforme all'interesse dei minori a un'effettiva compartecipazione di entrambi genitori alla loro educazione e al loro percorso di crescita, garantendo al contempo esigenze di stabilità agli stessi. In sede di udienza, è emerso che la coppia è separata di fatto dal 2022 ed il padre ha sempre visto i figli tutte le settimane, il martedì e il giovedì dall'uscita dalla scuola fino alle ore 21 (cena compresa) con riaccompagnamento a casa della mamma e, a weekend alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera ore 21 (cena compresa) con riaccompgnamento presso l'abitazione materna e non ha Per_2 Per mai avuto particolari problemi. Da agosto 2024, improvvisamente, non ha voluto più vedermi, io non ho capito perché, era già seguita da una psicologa ma tre mesi fa abbiamo cambiato ed è seguita dalla dott.ssa Per
, psicologa privata e da gennaio 2025 è seguita da una nutrizionista. Comunque, ora non viene Per_3 Per più a casa mia. …Con va un po' meglio…ora la vedo sporadicamente…cioè quando vuole, questa settimana la accompagno dalla psicologa, di recente abbiamo fatto una giornata al Centro commerciale…poi la sento al telefono, ogni tanto la porto a scuola e poi quando porto a casa chiacchieriamo un po'...noi Per_2 Per ci siamo già separati quando aveva 3 anni, ci siamo poi riconciliati ma da quando ha 6 anni ha problemi alimentari…ora pesa 120 kg., fino a un anno fa faceva comunque nuoto agonistico. (cfr. dichiarazioni del signor rese all'udienza del 30.6.2025 e confermate dalla moglie). Parte_1 Per_ Date le criticità emerse, soprattutto nella relazione tra ed il padre -di cui i genitori si sono mostrati Per_ consapevoli, garantendo ad un sostegno psicologico e la presa in carico da parte di una nutrizionista- deve essere dato espresso incarico ai Servizi Sociali competenti, di prendere in carico il nucleo familiare e svolgere una stringente attività di monitoraggio sulla evoluzione della situazione dei minori e della coppia genitoriale, attivando tutti gli interventi di supporto necessari a favore dei minori e dei genitori e segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di pregiudizio per i minori, come in dispositivo meglio precisato.
L'assegnazione della casa coniugale
Deve essere disposta l'assegnazione della casa coniugale -in comproprietà tra i coniugi- alla GN
, come peraltro concordato dalle parti, che ivi è rimasta a vivere con i figli, così da garantire loro CP_1 la conservazione dell'habitat in cui sono cresciuti, secondo quanto disposto dall'art. 337 sexies c.c. che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, consentendo loro di permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e mantenere così le proprie abitudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (Cass. 12.10.2018, n.
25604; Cass. 7.2.2018, n. 3015; Cass. 18.9.2013, n. 21334; Cass. 4.7.2011, n. 14553). In mancanza di accordo, quanto alle spese della casa coniugale, devono trovare applicazione i principi di diritto comune, per cui le spese condominiali ordinarie e le utenze sono a carico del genitore assegnatario e le spese condominiali straordinarie sono carico delle parti in ragione del titolo di proprietà, le tasse e le imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. 19.9.2005, n. 18476;
Cass. 22.2.2006, n. 3836). La rata di mutuo dovrà essere corrisposta da entrambi pro quota, in quanto cointestatari.
L'assegnazione della casa coniugale -in comproprietà tra i coniugi, seppure del marito per una quota del 90%
e della moglie per una quota del 10%- dovrà essere considerata in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento, atteso quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c. e considerato l'orientamento della Suprema Corte sul punto (Cass. 17.12.2015, n. 25420).
Le statuizioni accessorie economiche
Con riferimento al contributo per il mantenimento indiretto dei figli, deve evidenziarsi che a seguito sia della separazione personale che del divorzio la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli, somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 785/2012).
Ciò premesso, ha dichiarato di avere perso il lavoro come falegname in Svizzera, Parte_1
a dicembre 2024 (come da lettera di licenziamento in atti) e di prendere la NASPI di € 1.500 (è iniziata a gennaio 2025, ce l'ho per 3 anni ma diminuisce), faccio lavoretti in nero e tiro su 1.000 € mensili in più. Non ho più il conto in Svizzera, era di appoggio per lo stipendio, poi avevo problemi con EQ (ho una cartella di circa € 70 mila e mi hanno pignorato il conto perché fino al 2014 avevo un'azienda) ... Non ho altre entrate ma ho molte spese: ho la locazione di € 650 mensili, poi un finanziamento svizzero per la ristrutturazione di casa di 520 € al mese, fino al 2027, poi ho il mutuo, cointestato e lo paghiamo metà per uno, sono 300 € a testa circa, poi ho un finanziamento moto di € 350 e moto rubata di € 155 (mi mancano 2 anni), ho un finanziamento auto di € 250 circa -documentando finanziamento auto e moto-. Io per i figli versavo € 800 su accordo ma sono sceso a € 600 a settembre 2024, quando ho dovuto comprare la macchina. Io sto pagando €
300 di mutuo e € 600 ma sono molto in difficoltà. Io ho peraltro ritirato il II pilastro per ristrutturare la casa.
Finché ho lavorato prendevo solo 80 € di assegni familiari, perché mia moglie prendeva il resto. (cfr. verbale udienza del 30.6.2025). Dalla documentazione economica in atti, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su 12 mensilità, di circa CHF 4.800 mensili nel 2023 (cfr. certificato salariale), la media delle buste paga 2024 ammonta a circa CHF 4.300 (cfr. buste gennaio-dicembre 2024) ed il certificato salariale 2025, dal 1.1.2025 al 31.1.2025, riporta un salario netto di CHF 4.880. Ha documentato di avere un debito con l'agenzia delle Entrate di € 72.411 (come da atto di pignoramento presso terzi in atti). Vive in un appartamento in locazione, con canone annuo di € 6.240 (cfr. contratto di locazione) ed ha una compagna con cui non convive. ha dichiarato, invece, di lavorare come insegnante e guadagno €1.400-1.500 CP_1 mensili circa netti su12 mensilità ma ho contratti annuali -(come da contratto di lavoro a tempo determinato in atti, dal 1.9.2024 al 30.6.2025)- ma c'è continuità lavorativa anche se può essere che cambi istituito. Io sono precaria. Da settembre 2025 però lascerò l'insegnamento e aprirò una struttura per mettermi in proprio, per attività di baby parking e dopo scuola perché non ce la faccio con le spese…io pago il 50% del mutuo di
€ 300 (la casa è però di mio marito al 90%), poi ho contratto il finanziamento di circa € 260 mensili per aprire
l'attività. Non ho altri finanziamenti e l'assegno unico lo prendo io tutto e ammonta a € 320. Se le cose andassero male con questa attività, potrei comunque rientrare nelle scuole, (cfr. verbale udienza del
30.6.2025). Dalla documentazione economica in atti, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su 12 mensilità, per l'anno 2022 di circa € 1.500 mensili (mod. 730/2023), per l'anno 2023 di circa € 1.350
(mod. 730/2024) e per l'anno 2024 di circa € 1.750 (cfr. CU 2025). Le buste paga 2025 in atti ammontano in media a circa € 1.430 (cfr. buste paga gennaio-maggio 2025). È rimasta a vivere nella casa coniugale unitamente ai figli, gravata da un mutuo cointestato che i coniugi pagano al 50%, per € 300 ciascuno.
Alla luce di quanto sopra evidenziato in relazione alla rispettiva situazione personale, lavorativa, economica ed abitativa delle parti, valutate le esigenze dei figli minori in considerazione dell'età e dei tempi di permanenza presso i genitori, nonché del percepimento integrale dell'assegno unico/assegni familiari svizzeri per i figli da parte della GN , come concordato dai coniugi, il Collegio reputa congruo ed equo, porre a CP_1 carico del signor , con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione Parte_1 della presente sentenza, un contributo al mantenimento indiretto dei figli nella misura complessiva di € 500 mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Como. Le statuizioni economiche in questa sede assunte in via definitiva, devono farsi decorrere dalla mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza, atteso che il signor ha sempre contribuito al Parte_1 mantenimento dei figli versando, dapprima la somma di € 800 mensili, successivamente ridotta ad € 600 mensili, in ragione del peggioramento della propria condizione economica.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. In particolare, quanto alle richieste della resistente in relazione al II , va Pt_2 rilevato che, a seguito della separazione non viene meno il vincolo coniugale e che, sebbene gli artt. 122 e 123
c.c. , prevedano chele pretese di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio fino al CP_3 promovimento della procedura di divorzio siano oggetto di conguaglio e che le prestazioni d'uscita acquisite siano divise per metà tra gli ex coniugi, ai sensi dell'art. 63 della Legge federale sul diritto internazionale privato, i Tribunali Svizzeri sono esclusivamente competenti per il conguaglio delle pretese di previdenza professionale nei confronti di un istituto svizzero di previdenza professionale.
Le spese di lite
Le spese di lite possono essere compensate, considerata la natura necessaria del giudizio quanto allo status e atteso il tenore della decisione con riferimento alle statuizioni accessorie relative ai figli, avendo le parti saputo trovare accordi nel loro interesse, ancorché parziali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza, domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , sposati in Cogliate, in data 27.6.2007 (atto trascritto nei registri
[...] CP_1 dello stato civile del Comune di Cogliate - atto n. 9, parte II, serie A, anno 2007);
2. DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni soprariportate, come da accordo raggiunto all'udienza del 30.6.2025, che si intendono qui integralmente trascritte;
3. DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Rovellasca, in collaborazione con i Servizi CP_4
, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, prendano immediatamente in carico il nucleo
[...] familiare, provvedendo a:
- verificare la serenità e la regolarità delle frequentazioni padre-figli, con potere di intervento sui tempi e sulle modalità di frequentazione, secondo quanto maggiormente rispondente alle esigenze ed ai bisogni dei minori stessi;
- avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico necessari o anche solo opportuni per i minori, attivando tutti gli interventi Per_ necessari o anche solo opportuni per favorire un nuovo sereno accesso di alla figura paterna e monitorando la sua presa in carico psicologica privata, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse die minori;
- acquisita la disponibilità delle parti, avviare tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità e/o percorsi di psicoterapia individuale per i genitori, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse die minori;
- svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori;
4. PRESCRIVE ai genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi
Specialistici della ASST incaricati e di attenersi alle indicazioni degli stessi, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici della , potranno essere assunti provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale per CP_4 entrambi e/o per uno di essi;
5. PONE a carico di , con decorrenza dalla mensilità successiva alla Parte_1 pubblicazione della sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento a , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 500 CP_1
(annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT), oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto disposto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, di seguito riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. ASSEGNA, anche su accordo delle parti, la casa coniugale a;
CP_1
7. DÀ ATTO che l'assegno unico per i figli continuerà ad essere interamente percepito dalla GN
, su accordo delle parti;
CP_1
8. COMPENSA tra le parti le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cogliate, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, nonché ai Servizi Sociali del Comune di Rovellasca.
Così deciso in camera di consiglio, in Como, in data 11.7.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao