TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 11/12/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1247/2022 R.G
Tribunale Ordinario di Terni
UDIENZA DEL 9/12/202
TENUTASI EX ART. 127-TER C.P.C.
- Letti gli atti;
- Lette le note scritte depositate dalle parti;
il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e all'esito deposita la seguente sentenza ai sensi degli artt. 127- ter, 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
AS EI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Terni in persona del giudice dott. AS EI ha pronunciato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1247 R.G.A.C. dell'anno 2022 promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Parte_1 C.F._1
FA (C.F. ) giusta procura speciale in calce al presente atto, ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso e nello studio del predetto sito in Perugia (PG) Via XX
Settembre n. 57
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Controparte_1 P.IVA_1
Rossi, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, v. lo S. Bernardino 5A,
PARTE OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 6 1. Con atto di citazione ritualmente notificato opponeva il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 278/2022 del 07/04/2022 (RG n. 681/2022) notificato in data 22.04.2022 con il quale questo Tribunale di Terni ingiungeva il pagamento in favore di Controparte_1
CP_ (d'ora in avanti ) della somma di € 27.776,86 oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria (doc. 1), rassegnando, per i motivi ivi esposti, qui richiamati e trascritti, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di cui in narrativa:
Nel merito:
Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo I) la carenza di prova della cessione e/o inclusione del credito dell'opponente tra quelli ceduti in blocco ad e per CP_1
l'effetto revocare il Decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti di emissione;
Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo II) l'Invalidità del saldaconto ex art. 50 D. Lgs. n. 385/93 e per l'effetto revocare il Decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti di emissione;
Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo III-IV) la carenza di prova e
l'incertezza del credito ingiunto e per l'effetto revocare il Decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e del compenso professionale di lite.
Con ogni riserva istruttoria.”.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio rassegnando, per i Controparte_1 motivi ivi esposti, qui richiamati e trascritti, le seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
1) concedere la provvisoria esecutività al D.I. opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2) rigettare le domande di Parte opponente, confermare il D.I. opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti del Sig. di € Controparte_1 Parte_1
27.776,86 (ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso legale (nei limiti di cui alla l. 108/96), da calcolarsi sul solo capitale, dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento della predetta somma;
3) con vittoria di spese e compensi del monitorio e del presente giudizio, oltre a IVA e CPA e al rimborso forfettario spese generali 15%.”.
pagina 2 di 6 Con ordinanza del 19/7/2023 veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, nonché assegnato alla parte opposta il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Integrata la condizione di procedibilità, concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., all'udienza del 13/6/2024 lo scrivente avanzava proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. di seguiti riportato:
“pagamento da parte dell'opponente in favore della parte opposta della somma onnicomprensiva pari ad euro 18.000,00, oltre un contributo per le spese legali sostenute pari ad euro 1.000, oltre IVA e CPA”.
La proposta veniva accettata dalla parte opposta mentre veniva rigettata dalla parte opponente.
Il giudizio veniva quindi istruito mediante CTU contabile che veniva depositata in data
8/3/2025.
All'odierna udienza la causa veniva discussa ex artt. 127-ter e 281-sexies c.p.c.
2. Parte opponente deduceva i seguenti motivi: CP_ 1) Difetto di legittimazione attiva di;
2) Carenza di prova della pretesa creditoria;
3) In violazione della previsione di cui all'art. 6 Delibera CICR 09.02.2000;
4) violazione l'art. 120 TUB.
In merito al motivo sub. 1 si osservi quanto di seguito.
A dimostrazione della propria legittimazione attiva, la parte opposta ha depositato il contratto originario tra il e la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno, il contratto Pt_1 di cessione sottoscritto fra Banco Popolare Società Cooperativa e relativo avviso in G.U., la comunicazione di cessione inviata al l'estratto conto ex art. 50 TUB, l'estratto Pt_1 dell'elenco dei crediti ceduti, gli estratti conto del rapporto (trattasi di rapporto di conto corrente), intimazioni di pagamenti inviate, nel tempo, al (cfr. doc. fasc. opposta). Pt_1
Al riguardo, occorre rilevare che, a fronte dell'orientamento che reputa sufficiente ai fini della prova della cessione del credito in blocco l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, si reputa preferire il più recente e rigoroso impianto ermeneutico per il quale l'avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 c.c. (cfr. Cass. civ., ord. n. 5617/2020; 22151/2019; n.
22268/2018) allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il pagina 3 di 6 ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (cfr. Cass. civ. n. 22548/2018) mentre non assolve la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco.
Attesa tale limitata funzione dell'avviso di cessione, la pubblicazione nella Gazzetta potrebbe al più costituire un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua "minima" struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi.
D'altronde, per principio ricevuto della giurisprudenza della Suprema Corte e dalla più condivisibile giurisprudenza di merito dalla quale non si ha ragione di discostarsi:
- spetta a colui che "si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria" ai sensi dell'art. 58 TUB, l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione", con documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr.
Cass., sent. n. 4116/2016; trattandosi di un fatto costitutivo del diritto fatto valere spetta alla parte opposta provare compiutamente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la propria titolarità soggettiva, Cass., Sez. Un., n. 2951/2016);
- invero, in caso di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione processuale e/o ad agire per mancata prova della cessione del credito, la cessionaria non si può limitare a produrre la Gazzetta Ufficiale in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma deve dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa (cfr., Trib. Ferrara, 09
Aprile 2019);
- ciò in quanto, una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini della sua efficacia - altro è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto
(cfr., Cass., n. 2780/2019); - d'altronde, il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, pur se pacifico, non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. Quindi, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in pagina 4 di 6 blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cassazione civile, sez. VI, 05 Novembre 2020, n. 24798). CP_ Tanto premesso, a parere dello scrivente, nella vicenda in esame, la non ha dimostrato la propria titolarità atteso che si è limitata a depositare documentazione avente efficacia probatoria non sufficiente in quanto: - non ha depositato alcuna documentazione comprovante i rapporti fra l'originaria creditrice del (la Cassa di Risparmio di Lucca Pt_1
Pisa e Livorno) e la società cedente (Banco Popolare Società Cooperativa) del credito in favore CP_ CP_ della stessa;
- il contratto di cessione tra Banco Popolare Società Cooperativa ed - ed il relativo avviso in G.U. - si riferiscono alla suddivisione dei crediti in “Portafoglio A” e
“Portafoglio B” e l'inclusione degli stessi nell'Allegato 2, ma detti allegati non vengono depositati.
Tale genericità dell'allegazione non è superabile mediante l'esame della documentazione allegata agli atti, che non appare direttamente riferibile a tali prodromici passaggi e, in particolare, a quelli riguardanti il trasferimento dell'originaria posizione, come detto nella titolarità della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno.
In altri termini, la genericità della allegazione in merito ai vari passaggi che hanno CP_ determinato la titolarità del credito in capo alla , messa in relazione con le risultanze documentali, non consente, a monte, di ritenere sufficientemente provato il passaggio della posizione del alla Banco Popolare Società Cooperativa – società eventualmente Pt_1 controllante della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno ma, comunque, autonomo soggetto di diritto - e quindi, a valle, di attribuire rilievo alla documentazione relativa al CP_ trasferimento della posizione dalla Banco Popolare Società Cooperativa ad poiché la possibilità di valorizzare tali produzioni – contratto originario, estratti conto, elenco (non certificato), estratto ex art. 50 TUB, dei crediti ceduti - rinviene presupposto ineludibile nella prova della titolarità della posizione in capo a Banco Popolare Società Cooperativa in virtù di vicende traslative che, nel caso di specie, non risultano specificamente allegate.
Dunque, premesso che l'onere della prova della titolarità attiva della posizione soggettiva CP_ vantata in giudizio grava su in quanto costituisce elemento costitutivo della domanda
(Cass., n. 16904/2018; Cass., n. 24798/2020; Cass., n. 25860/2024), pur ritenendosi che tale prova ben possa essere integrata mediante le presunzioni (da ultimo, Cass., n. 8331 del
30/03/2025, in motivazione), nel caso di specie non risultano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. ossia sulla base della generica allegazione e dei documenti prodotti non si pagina 5 di 6 ravvisano elementi gravi, precisi e concordanti suscettibili di essere valorizzati ai fini del positivo accertamento in via presuntiva della titolarità della situazione giuridica azionata dal lato attivo.
Deve quindi concludersi per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, a carico della parte opposta secondo i valori minimi di cui al DM n. 55/2014 (scaglione da Euro 5.200,01 a Euro
26.000,00).
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1247/2022 vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara la carenza di legittimazione attiva della e, per Controparte_1
l'effetto, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 278/2022 del
07/04/2022 (RG n. 681/2022) emesso dal Tribunale di Terni;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_1 parte opponente, che liquida in complessivi euro 2.538,50 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfettario pari al 15% del compenso per spese generali,
Iva e Cap come per legge;
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico della Controparte_1
Così deciso in Terni, in data 11 dicembre 2025
Il Giudice
AS EI
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Terni
UDIENZA DEL 9/12/202
TENUTASI EX ART. 127-TER C.P.C.
- Letti gli atti;
- Lette le note scritte depositate dalle parti;
il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e all'esito deposita la seguente sentenza ai sensi degli artt. 127- ter, 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
AS EI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Terni in persona del giudice dott. AS EI ha pronunciato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1247 R.G.A.C. dell'anno 2022 promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Parte_1 C.F._1
FA (C.F. ) giusta procura speciale in calce al presente atto, ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso e nello studio del predetto sito in Perugia (PG) Via XX
Settembre n. 57
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Controparte_1 P.IVA_1
Rossi, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, v. lo S. Bernardino 5A,
PARTE OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 6 1. Con atto di citazione ritualmente notificato opponeva il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 278/2022 del 07/04/2022 (RG n. 681/2022) notificato in data 22.04.2022 con il quale questo Tribunale di Terni ingiungeva il pagamento in favore di Controparte_1
CP_ (d'ora in avanti ) della somma di € 27.776,86 oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria (doc. 1), rassegnando, per i motivi ivi esposti, qui richiamati e trascritti, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di cui in narrativa:
Nel merito:
Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo I) la carenza di prova della cessione e/o inclusione del credito dell'opponente tra quelli ceduti in blocco ad e per CP_1
l'effetto revocare il Decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti di emissione;
Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo II) l'Invalidità del saldaconto ex art. 50 D. Lgs. n. 385/93 e per l'effetto revocare il Decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti di emissione;
Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo III-IV) la carenza di prova e
l'incertezza del credito ingiunto e per l'effetto revocare il Decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e del compenso professionale di lite.
Con ogni riserva istruttoria.”.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio rassegnando, per i Controparte_1 motivi ivi esposti, qui richiamati e trascritti, le seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
1) concedere la provvisoria esecutività al D.I. opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2) rigettare le domande di Parte opponente, confermare il D.I. opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti del Sig. di € Controparte_1 Parte_1
27.776,86 (ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso legale (nei limiti di cui alla l. 108/96), da calcolarsi sul solo capitale, dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento della predetta somma;
3) con vittoria di spese e compensi del monitorio e del presente giudizio, oltre a IVA e CPA e al rimborso forfettario spese generali 15%.”.
pagina 2 di 6 Con ordinanza del 19/7/2023 veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, nonché assegnato alla parte opposta il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Integrata la condizione di procedibilità, concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., all'udienza del 13/6/2024 lo scrivente avanzava proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. di seguiti riportato:
“pagamento da parte dell'opponente in favore della parte opposta della somma onnicomprensiva pari ad euro 18.000,00, oltre un contributo per le spese legali sostenute pari ad euro 1.000, oltre IVA e CPA”.
La proposta veniva accettata dalla parte opposta mentre veniva rigettata dalla parte opponente.
Il giudizio veniva quindi istruito mediante CTU contabile che veniva depositata in data
8/3/2025.
All'odierna udienza la causa veniva discussa ex artt. 127-ter e 281-sexies c.p.c.
2. Parte opponente deduceva i seguenti motivi: CP_ 1) Difetto di legittimazione attiva di;
2) Carenza di prova della pretesa creditoria;
3) In violazione della previsione di cui all'art. 6 Delibera CICR 09.02.2000;
4) violazione l'art. 120 TUB.
In merito al motivo sub. 1 si osservi quanto di seguito.
A dimostrazione della propria legittimazione attiva, la parte opposta ha depositato il contratto originario tra il e la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno, il contratto Pt_1 di cessione sottoscritto fra Banco Popolare Società Cooperativa e relativo avviso in G.U., la comunicazione di cessione inviata al l'estratto conto ex art. 50 TUB, l'estratto Pt_1 dell'elenco dei crediti ceduti, gli estratti conto del rapporto (trattasi di rapporto di conto corrente), intimazioni di pagamenti inviate, nel tempo, al (cfr. doc. fasc. opposta). Pt_1
Al riguardo, occorre rilevare che, a fronte dell'orientamento che reputa sufficiente ai fini della prova della cessione del credito in blocco l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, si reputa preferire il più recente e rigoroso impianto ermeneutico per il quale l'avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 c.c. (cfr. Cass. civ., ord. n. 5617/2020; 22151/2019; n.
22268/2018) allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il pagina 3 di 6 ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (cfr. Cass. civ. n. 22548/2018) mentre non assolve la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco.
Attesa tale limitata funzione dell'avviso di cessione, la pubblicazione nella Gazzetta potrebbe al più costituire un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua "minima" struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi.
D'altronde, per principio ricevuto della giurisprudenza della Suprema Corte e dalla più condivisibile giurisprudenza di merito dalla quale non si ha ragione di discostarsi:
- spetta a colui che "si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria" ai sensi dell'art. 58 TUB, l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione", con documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr.
Cass., sent. n. 4116/2016; trattandosi di un fatto costitutivo del diritto fatto valere spetta alla parte opposta provare compiutamente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la propria titolarità soggettiva, Cass., Sez. Un., n. 2951/2016);
- invero, in caso di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione processuale e/o ad agire per mancata prova della cessione del credito, la cessionaria non si può limitare a produrre la Gazzetta Ufficiale in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma deve dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa (cfr., Trib. Ferrara, 09
Aprile 2019);
- ciò in quanto, una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini della sua efficacia - altro è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto
(cfr., Cass., n. 2780/2019); - d'altronde, il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, pur se pacifico, non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. Quindi, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in pagina 4 di 6 blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cassazione civile, sez. VI, 05 Novembre 2020, n. 24798). CP_ Tanto premesso, a parere dello scrivente, nella vicenda in esame, la non ha dimostrato la propria titolarità atteso che si è limitata a depositare documentazione avente efficacia probatoria non sufficiente in quanto: - non ha depositato alcuna documentazione comprovante i rapporti fra l'originaria creditrice del (la Cassa di Risparmio di Lucca Pt_1
Pisa e Livorno) e la società cedente (Banco Popolare Società Cooperativa) del credito in favore CP_ CP_ della stessa;
- il contratto di cessione tra Banco Popolare Società Cooperativa ed - ed il relativo avviso in G.U. - si riferiscono alla suddivisione dei crediti in “Portafoglio A” e
“Portafoglio B” e l'inclusione degli stessi nell'Allegato 2, ma detti allegati non vengono depositati.
Tale genericità dell'allegazione non è superabile mediante l'esame della documentazione allegata agli atti, che non appare direttamente riferibile a tali prodromici passaggi e, in particolare, a quelli riguardanti il trasferimento dell'originaria posizione, come detto nella titolarità della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno.
In altri termini, la genericità della allegazione in merito ai vari passaggi che hanno CP_ determinato la titolarità del credito in capo alla , messa in relazione con le risultanze documentali, non consente, a monte, di ritenere sufficientemente provato il passaggio della posizione del alla Banco Popolare Società Cooperativa – società eventualmente Pt_1 controllante della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno ma, comunque, autonomo soggetto di diritto - e quindi, a valle, di attribuire rilievo alla documentazione relativa al CP_ trasferimento della posizione dalla Banco Popolare Società Cooperativa ad poiché la possibilità di valorizzare tali produzioni – contratto originario, estratti conto, elenco (non certificato), estratto ex art. 50 TUB, dei crediti ceduti - rinviene presupposto ineludibile nella prova della titolarità della posizione in capo a Banco Popolare Società Cooperativa in virtù di vicende traslative che, nel caso di specie, non risultano specificamente allegate.
Dunque, premesso che l'onere della prova della titolarità attiva della posizione soggettiva CP_ vantata in giudizio grava su in quanto costituisce elemento costitutivo della domanda
(Cass., n. 16904/2018; Cass., n. 24798/2020; Cass., n. 25860/2024), pur ritenendosi che tale prova ben possa essere integrata mediante le presunzioni (da ultimo, Cass., n. 8331 del
30/03/2025, in motivazione), nel caso di specie non risultano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. ossia sulla base della generica allegazione e dei documenti prodotti non si pagina 5 di 6 ravvisano elementi gravi, precisi e concordanti suscettibili di essere valorizzati ai fini del positivo accertamento in via presuntiva della titolarità della situazione giuridica azionata dal lato attivo.
Deve quindi concludersi per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, a carico della parte opposta secondo i valori minimi di cui al DM n. 55/2014 (scaglione da Euro 5.200,01 a Euro
26.000,00).
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1247/2022 vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara la carenza di legittimazione attiva della e, per Controparte_1
l'effetto, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 278/2022 del
07/04/2022 (RG n. 681/2022) emesso dal Tribunale di Terni;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_1 parte opponente, che liquida in complessivi euro 2.538,50 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfettario pari al 15% del compenso per spese generali,
Iva e Cap come per legge;
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico della Controparte_1
Così deciso in Terni, in data 11 dicembre 2025
Il Giudice
AS EI
pagina 6 di 6