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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/06/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 319/2024
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 319/2024 promossa da
e Parte_1 Parte_2
OPPONENTI contro
- ICQRF Controparte_1 CP_2
PARTE OPPOSTA
All'udienza del 26 giugno 2025, il Giudice dott.ssa Alessandra Venturini, verificata la rituale comunicazione a cura della Cancelleria del provvedimento di fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa mediante trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.; osservato che non sono state presentate obiezioni allo svolgimento della udienza con trattazione scritta, dà atto che parte opponente ha ritualmente depositato note scritte, precisando le proprie conclusioni e svolgendo le proprie difese, e che parte opposta non ha depositato note scritte nel termine assegnato.
Parte opponente ha così precisato le proprie conclusioni:
“Nel merito, - Annullare e/o dichiarare la infondatezza e/o la nullità dell'ordinanza – ingiunzione n. 2 del 10.01.2024, prot. n. 10286 del 10.01.2024, notificata in data 10.01.2024 dall' in persona del direttore dell'ufficio, per le ragioni esposte nel Controparte_3 presente ricorso o anche per una sola di esse;
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del presente ricorso, confermare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del mimino edittale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria: si chiede altresì che sia disposta consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare l'assenza di lattosio del formaggio TU Uguale” rispetto agli altri formaggi a pasta dura.”
pagina 1 di 12 Il Giudice, dato atto, pronuncia e deposita la seguente sentenza ex art. 6 D.Lvo n. 150/1, allegata a verbale, da considerarsi letta in udienza ex art. 127 ter c.p.c. (“Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza”).
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini, ha pronunciato ex art. 6
D.Lvo n. 150/11 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 319/2024 promossa da:
in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 [...] rappresentati e difesi dall'avv. GIATTI Parte_2
GIANFREDO
OPPONENTI contro
Controparte_4
[...]
[...]
in persona del Direttore dott.
[...] Controparte_5
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. l. n. 689/81
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 3 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 06.02.2024 , in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 della proponeva opposizione Parte_2 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2 del 10.01.2024, prot. n. 10286 del 10.01.2024, emessa dal
[...]
Controparte_4
[...]
(in breve , notificata in pari data, con la quale è stato ingiunto al Controparte_3 Pt_2 quale trasgressore e alla società, quale obbligato in solido, il pagamento della somma di €
3.000,00 a titolo di sanzione amministrativa (oltre ad euro 20,22 per spese di notifica), “per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 7, comma l, del Reg. UE n. 1169/2011 poiché, nel corso del sopralluogo del 17.12.2018, presso il caseificio della società è stata accertata la produzione di due tipologie di formaggio duro con stagionatura di 9 mesi, ottenuti da coagulazione di caglio animale e vegetale, confezionati con la dicitura: uguale - senza lattosio e la frase: gustoso come i migliori formaggi a pasta dura ma senza lattosio, in quanto tale informazione risulta ingannevole per il consumatore, visto che tutti i formaggi a pasta dura sono di per sé prodotti privi di lattosio”, irregolarità sanzionata ai sensi dell'art. 3, comma l del D.lgs. n. 231/2017, ordinanza ingiunzione emessa a seguito di verbale di contestazione del
18.01.2019, deposito di scritti difensivi e verbale di audizione in data 12.12.2023.
In particolare l'opposizione veniva fondata sui seguenti motivi:
1) nullità della notifica, per la mancata osservazione delle disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, avendo gli opponenti, in sede di scritti difensivi in data
13.03.2019, eletto domicilio presso il difensore ed essendo stata invece l'ordinanza ingiunzione notificata direttamente all'opponente;
2) prescrizione ai sensi dell'art. art. 28, L. 689/1981, comma 1, del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni contestate, risalendo l'accertamento al sopralluogo effettuato in data 17.12.2018, sei anni prima della notifica dell'ordinanza ingiunzione, e comunque, stante il lasso di tempo intercorso, decadenza della P.A. dal potere di riscuotere la sanzione;
pagina 4 di 12 3) incompetenza dell'ICQURF in materia di concorrenza sleale, spettando la competenza in merito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
4) violazione del diritto alla difesa del ricorrente, essendo stato indicato nell'ordinanza ingiunzione notificata che “l'interessato e/o l'obbligato in solido può proporre ricorso, ai sensi dell'art. 22 e 22 bis della legge 689/1981, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, innanzi al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione”, mentre nel caso l'opposizione deve essere proposta davanti al tribunale, essendo prevista, per la violazione contestata, una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;
5) infondatezza nel merito della sanzione irrogata (rectius: dell'illecito contestato, n.d.r.).
L'opponente concludeva chiedendo declaratoria di annullamento/inefficacia o revoca dell'ordinanza impugnata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento, e, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento ricorso, la conferma della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del mimino edittale.
L'Amministrazione convenuta, depositata copia degli atti relativi all'accertamento, contestazione e notificazione della violazione, si costituiva tardivamente con comparsa depositata in data 22.05.2024, contestando tutte le allegazioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta.
La causa, istruita documentalmente, veniva quindi discussa e decisa all'odierna udienza.
I motivi di opposizione risultano infondati e non possono essere accolti.
1. L'eccezione di nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione – 3. La violazione del diritto di difesa
Entrambe le eccezioni sollevate non comportano alcuna nullità del provvedimento impugnato.
La nullità della notifica, effettuata direttamente al trasgressore presso la residenza e via PEC alla società obbligata in solido anziché al domicilio eletto (presso il difensore indicato negli scritti difensivi) è stata infatti sanata dalla proposta opposizione nel termine di legge;
avendo pagina 5 di 12 la notifica raggiunto lo scopo, non può esserne dichiarata la nullità, ex art. 156 c.p.c. (v. Corte
Cass. n. 16822 del 21/07/2006).
Del pari la erronea indicazione, nell'ordinanza ingiunzione, dell'autorità giudiziaria avanti la quale poteva essere proposta l'opposizione, prevista dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4, non inficia la validità dell'atto, ma, come sempre ribadito dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente (“L'omessa o erronea indicazione, nell'ordinanza ingiunzione (o, in sua mancanza, nella cartella di pagamento), del termine per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a decidere sulla stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990, non determinano, "ex se", invalidità dell'atto ma, possono, al più, dar luogo ad errore scusabile, impedendo la decadenza dal diritto di proporre opposizione, qualora tali indicazioni mancanti o sbagliate non consentano l'adeguata identificazione dell'Autorità a cui ricorrere e la conoscenza dei termini relativi.” v. per tutte
Corte Cass. n. 1740 del 27/01/2020).
2. Le eccezioni di prescrizione e decadenza
Quanto all'eccezione di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni contestate, prescrizione che si compie, ai sensi dell'art. art. 28 c. 1 L. 689/1981 “nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”, nel caso detta prescrizione non è intervenuta, avendo l'Amministrazione posto in essere validi atti interruttivi.
Si precisa che, in adesione anche alle più recenti pronunce della Suprema Corte in merito (v.
Corte Cass. n. 13046/23), non risulta condividibile l'orientamento richiamato dalla convenuta, secondo il quale avrebbe effetto interruttivo della prescrizione ogni atto del procedimento, compresa l'audizione del trasgressore, potendo riconoscersi detto effetto solo agli atti con i quali venga fatto valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, ex art. 2943 c.c. (“L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile” ex art. 28 c. 2 L. 689/81).
pagina 6 di 12 Nel caso quindi se, come sostenuto da parte opponente, la data della commissione della violazione deve farsi coincidere con la data del verbale di “constatazione” del 17.12.2018
(doc. 2 parte opposta), risulta che il verbale di contestazione dell'illecito (idoneo atto interruttivo della prescrizione) è stato notificato al trasgressore e alla società obbligata in solido rispettivamente in data 21.02.2019 e 18.02.2019 (doc. 3 parte opposta) e che l'ordinanza ingiunzione qui opposta è stata notificata, entro i successivi cinque anni, in data
10.01.2024 via PEC alla società obbligata in solido e il 30.01.2024 a mezzo posta al trasgressore.
La “decadenza” della P.A. dal potere sanzionatorio, come peraltro rilevato dagli stessi opponenti, non è prevista dalla l. 689/81; la stessa Corte Costituzionale, richiamata in ricorso, nell'evidenziare come “A fronte della specifica esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato, non risulta adeguata la sola previsione del termine di prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute per le violazioni amministrative, previsto dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981”, ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18 l. n. 689/81 sotto tale profilo, rilevando “che la omissione legislativa denunciata dal rimettente non può essere sanata da questa Corte, essendo rimessa alla valutazione del legislatore l'individuazione di termini che siano idonei ad assicurare un'adeguata protezione agli evocati principi costituzionali, se del caso prevedendo meccanismi che consentano di modularne l'ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi” (v. Corte Cost. n. 151/21).
La relativa eccezione non può quindi essere qui accolta.
3. L'incompetenza dell' ICQURF – 5. L'infondatezza nel merito
Come risulta dagli atti del procedimento, “nel corso un sopralluogo eseguito in data
17.12.2018 da funzionari presso il caseificio di Borgo Virgilio (MN) della società CP_3 ricorrente, è stata accertata la produzione di due tipologie di formaggio duro con stagionatura di nove mesi, ottenuti da coagulazione di caglio animale e vegetale, i cui incarti riportavano la pagina 7 di 12 dicitura: uguale - senza lattosio e la frase: gustoso come i migliori formaggi a pasta dura ma senza lattosio”, condotta per la quale è stata contestata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 7 (Pratiche leali d'informazione), comma l del Reg. UE n. 1169/2011 (relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori), a norma del quale: “1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare: a) per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;
b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;
c) suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l'assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive;
d) suggerendo, tramite l'aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.
2. Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.
3. Fatte salve le deroghe previste dalla legislazione dell'Unione in materia di acque minerali naturali e alimenti destinati a un particolare utilizzo nutrizionale, le informazioni sugli alimenti non attribuiscono a tali prodotti la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fanno riferimento a tali proprietà.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche: a) alla pubblicità;
b) alla presentazione degli alimenti, in particolare forma, aspetto o imballaggio, materiale d'imballaggio utilizzato, modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti.”; violazioni sanzionate ai sensi dell'art. 3, comma l del D.lgs. n. 231/2017 (nella misura da Euro
3000,00 ad Euro 24000,00).
Nel caso, come espressamente riportato nell'ordinanza ingiunzione impugnata, le informazioni riportate negli incarti dei formaggi a pasta dura denominati “Uguale”, sono state ritenute ingannevoli per il consumatore, “visto che tutti i formaggi a pasta dura sono di per sé prodotti privi di lattosio”, poiché, come da controdeduzioni degli agenti accertatori agli scritti difensivi “… per tutti i formaggi (a) lunga stagionatura l'attività dei batteri lattici comporta il pagina 8 di 12 consumo di lattosio, contenuto inizialmente nel latte, già nelle prime fasi della fermentazione che accompagna il processo di caseificazione e dunque i formaggi a pasta dura sono tutti di per sé “naturalmente privi di lattosio” … la frase “gustoso come i migliori formaggi a pasta dura ma senza lattosio” apposta sulle confezioni del formaggio Uguale si CP_6 configura non solo come messaggio ingannevole per i consumatori in quanto li induce a ritenere erroneamente che altri formaggi simili contengano lattosio, ma, al contempo, anche come un messaggio di concorrenza sleale a sfavore di altri produttori di formaggi duri stagionati”.
E' evidente che è stata ritenuta sussistente in particolare la violazione dell'art. 7 lett. c) Reg.
UE n. 1169/2011, ossia che la dicitura induca in errore “suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l'assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive” (qui l'assenza di lattosio).
Parte opponente ha sostenuto l'insussistenza della violazione contestata, allegando che “Il prodotto Uguale” è un formaggio a pasta dura certificato senza lattosio, che CP_6 possiede un suo manuale di autocontrollo ed un disciplinare specifico (docc. da 2 a 7), che lo rendono diverso da altri formaggi a pasta dura come il NA AD, formaggio a cui gli agenti accertatori ritenevano che l'Uguale facesse concorrenza sleale. Sebbene CP_6 dispiaccia all'odierna difesa che il sia certificato senza lattosio, a differenza del CP_6
, nessun inganno è posto in essere nei confronti dei consumatori, perché la frase Parte_3 in questione è vera ed è certificata e provata anche con analisi del prodotto, oltre a non venir posta alcuna forma di concorrenza sleale nei confronti del o di altri produttori Parte_3 di formaggio a pasta dura, in quanto non sarebbe necessaria altrimenti una certificazione per l'assenza di lattosio per tali prodotti caseari (i quali non necessariamente sono privi di lattosio, considerando che la definizione “formaggio a pasta dura” indica solo la carenza di acqua al suo interno!)”, e sostenendo che la contestazione sarebbe “basata su una presunzione di funzionari di cui non si conosce la materia di competenza”.
pagina 9 di 12 La difesa, quanto al fatto che il formaggio TU Uguale” sia un prodotto certificato senza lattosio non coglie nel segno: alla ditta produttrice non è stato contestato di fornire informazioni false ai consumatori, ma la modalità con cui tali informazioni sono state comunicate, ossia con un'espressione “uguale – senza lattosio”, “gustoso come i migliori formaggi a pasta dura ma senza lattosio”, che indubbiamente “suggerisce che l'alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche”, e, come esemplificato dalla stessa norma, “in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l'assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive”.
Del pari infondata è l'allegazione secondo cui gli agenti accertatori avrebbero fondato la contestazione su personali “presunzioni”, avendo espressamente indicato la ragione, tecnica, per la quale tutti i formaggi a lunga stagionatura sono naturalmente privi di lattosio (“l'attività dei batteri lattici comporta il consumo del lattosio, contenuto inizialmente nel latte, già nelle prime fasi della fermentazione che accompagna il processo di caseificazione”), ragione in alcun modo smentita o contestata dagli opponenti, che si sono limitati a richiedere una generica e come tale inammissibile CTU esplorativa, “ volta ad accertare l'assenza di lattosio del formaggio TU Uguale” rispetto agli altri formaggi a pasta dura”.
Da ultimo va rigettata anche la contestazione in ordine alla “incompetenza” dell' ad CP_3 emettere il provvedimento sanzionatorio, fondata sull'assunto che la competenza, in merito al contrasto della concorrenza sleale, spetterebbe unicamente all'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato.
Come rilevato da parte convenuta le pratiche leali di informazione dei consumatori previste dall'art. 7 del Reg. UE 1169/2011 mirano alla tutela del diritto del consumatore a ricevere informazioni corrette e tali da non indurlo in errore nella scelta che opera all'atto dell'acquisto.
La violazione di tale specifica norma è punita dalla sanzione prevista dall'art. 3 del D. Lgs.
231/17 (“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n.
1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n.
1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n.
pagina 10 di 12 170 «Legge di delegazione europea 2015». (18G00023), così formulato: “1. Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione delle fattispecie specificamente sanzionate dalle altre disposizioni del presente decreto, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento sulle pratiche leali d'informazione comporta per l'operatore del settore alimentare l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.” (sanzioni aumentate per medie e grandi imprese).
L'art. 26 c.1 del suddetto decreto (“Autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni”) designa espressamente “Il Dipartimento dell'Ispettorato qualità e Controparte_4 repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” quale “autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto”, prevedendo al comma 2 altresì che “Restano ferme le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e quelle spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.”
Le sanzioni per violazioni puntuali degli obblighi informativi dovuti al consumatore in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, quale la violazione dell'art. 7, lett. c), nel caso contestata, competono quindi all'Ispettorato del Ministero delle politiche agricole alimentari, secondo quanto previsto dall'art. 26 citato, che si limita a specificare come tale competenza non faccia venir meno le diverse competenze sanzionatorie specifiche in materia di pubblicità ingannevole (D. Igs. n. 145/2007) e le specifiche competenze previste dal Codice del consumo a contrasto delle pratiche commerciali scorrette (D. Igs. n. 206/2005) già attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
L'opposizione deve essere quindi rigettata, con integrale conferma dell'ordinanza – ingiunzione opposta, con cui è già stata applicata sanzione nel minimo edittale di € 3.000,00.
Tenuto conto del fatto che l'amministrazione opposta si è avvalsa della facoltà di farsi rappresentare in giudizio da un proprio funzionario e non ha richiesto rimborso di eventuali spese vive sostenute, nulla deve disporsi sulle spese di lite.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così giudica:
Rigetta la proposta opposizione e conseguentemente conferma l'ordinanza-ingiunzione n. 2 del 10.01.2024, prot. n. 10286 del 10.01.2024, notificata in data 10.01.2024 dall'
[...]
in persona del direttore dell'ufficio. CP_3
Nulla sulle spese.
Sentenza resa ex art. 6 D.Lvo n. 150/11.
Mantova, 26/06/2025
Il Giudice dott. Alessandra Venturini
Provvedimento redatto con la collaborazione del GOP in tirocinio dott.ssa Teresa Bruno
Il Giudice dott. Alessandra Venturini
pagina 12 di 12
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 319/2024 promossa da
e Parte_1 Parte_2
OPPONENTI contro
- ICQRF Controparte_1 CP_2
PARTE OPPOSTA
All'udienza del 26 giugno 2025, il Giudice dott.ssa Alessandra Venturini, verificata la rituale comunicazione a cura della Cancelleria del provvedimento di fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa mediante trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.; osservato che non sono state presentate obiezioni allo svolgimento della udienza con trattazione scritta, dà atto che parte opponente ha ritualmente depositato note scritte, precisando le proprie conclusioni e svolgendo le proprie difese, e che parte opposta non ha depositato note scritte nel termine assegnato.
Parte opponente ha così precisato le proprie conclusioni:
“Nel merito, - Annullare e/o dichiarare la infondatezza e/o la nullità dell'ordinanza – ingiunzione n. 2 del 10.01.2024, prot. n. 10286 del 10.01.2024, notificata in data 10.01.2024 dall' in persona del direttore dell'ufficio, per le ragioni esposte nel Controparte_3 presente ricorso o anche per una sola di esse;
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del presente ricorso, confermare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del mimino edittale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria: si chiede altresì che sia disposta consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare l'assenza di lattosio del formaggio TU Uguale” rispetto agli altri formaggi a pasta dura.”
pagina 1 di 12 Il Giudice, dato atto, pronuncia e deposita la seguente sentenza ex art. 6 D.Lvo n. 150/1, allegata a verbale, da considerarsi letta in udienza ex art. 127 ter c.p.c. (“Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza”).
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini, ha pronunciato ex art. 6
D.Lvo n. 150/11 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 319/2024 promossa da:
in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 [...] rappresentati e difesi dall'avv. GIATTI Parte_2
GIANFREDO
OPPONENTI contro
Controparte_4
[...]
[...]
in persona del Direttore dott.
[...] Controparte_5
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. l. n. 689/81
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 3 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 06.02.2024 , in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 della proponeva opposizione Parte_2 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2 del 10.01.2024, prot. n. 10286 del 10.01.2024, emessa dal
[...]
Controparte_4
[...]
(in breve , notificata in pari data, con la quale è stato ingiunto al Controparte_3 Pt_2 quale trasgressore e alla società, quale obbligato in solido, il pagamento della somma di €
3.000,00 a titolo di sanzione amministrativa (oltre ad euro 20,22 per spese di notifica), “per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 7, comma l, del Reg. UE n. 1169/2011 poiché, nel corso del sopralluogo del 17.12.2018, presso il caseificio della società è stata accertata la produzione di due tipologie di formaggio duro con stagionatura di 9 mesi, ottenuti da coagulazione di caglio animale e vegetale, confezionati con la dicitura: uguale - senza lattosio e la frase: gustoso come i migliori formaggi a pasta dura ma senza lattosio, in quanto tale informazione risulta ingannevole per il consumatore, visto che tutti i formaggi a pasta dura sono di per sé prodotti privi di lattosio”, irregolarità sanzionata ai sensi dell'art. 3, comma l del D.lgs. n. 231/2017, ordinanza ingiunzione emessa a seguito di verbale di contestazione del
18.01.2019, deposito di scritti difensivi e verbale di audizione in data 12.12.2023.
In particolare l'opposizione veniva fondata sui seguenti motivi:
1) nullità della notifica, per la mancata osservazione delle disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, avendo gli opponenti, in sede di scritti difensivi in data
13.03.2019, eletto domicilio presso il difensore ed essendo stata invece l'ordinanza ingiunzione notificata direttamente all'opponente;
2) prescrizione ai sensi dell'art. art. 28, L. 689/1981, comma 1, del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni contestate, risalendo l'accertamento al sopralluogo effettuato in data 17.12.2018, sei anni prima della notifica dell'ordinanza ingiunzione, e comunque, stante il lasso di tempo intercorso, decadenza della P.A. dal potere di riscuotere la sanzione;
pagina 4 di 12 3) incompetenza dell'ICQURF in materia di concorrenza sleale, spettando la competenza in merito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
4) violazione del diritto alla difesa del ricorrente, essendo stato indicato nell'ordinanza ingiunzione notificata che “l'interessato e/o l'obbligato in solido può proporre ricorso, ai sensi dell'art. 22 e 22 bis della legge 689/1981, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, innanzi al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione”, mentre nel caso l'opposizione deve essere proposta davanti al tribunale, essendo prevista, per la violazione contestata, una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;
5) infondatezza nel merito della sanzione irrogata (rectius: dell'illecito contestato, n.d.r.).
L'opponente concludeva chiedendo declaratoria di annullamento/inefficacia o revoca dell'ordinanza impugnata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento, e, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento ricorso, la conferma della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del mimino edittale.
L'Amministrazione convenuta, depositata copia degli atti relativi all'accertamento, contestazione e notificazione della violazione, si costituiva tardivamente con comparsa depositata in data 22.05.2024, contestando tutte le allegazioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta.
La causa, istruita documentalmente, veniva quindi discussa e decisa all'odierna udienza.
I motivi di opposizione risultano infondati e non possono essere accolti.
1. L'eccezione di nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione – 3. La violazione del diritto di difesa
Entrambe le eccezioni sollevate non comportano alcuna nullità del provvedimento impugnato.
La nullità della notifica, effettuata direttamente al trasgressore presso la residenza e via PEC alla società obbligata in solido anziché al domicilio eletto (presso il difensore indicato negli scritti difensivi) è stata infatti sanata dalla proposta opposizione nel termine di legge;
avendo pagina 5 di 12 la notifica raggiunto lo scopo, non può esserne dichiarata la nullità, ex art. 156 c.p.c. (v. Corte
Cass. n. 16822 del 21/07/2006).
Del pari la erronea indicazione, nell'ordinanza ingiunzione, dell'autorità giudiziaria avanti la quale poteva essere proposta l'opposizione, prevista dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4, non inficia la validità dell'atto, ma, come sempre ribadito dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente (“L'omessa o erronea indicazione, nell'ordinanza ingiunzione (o, in sua mancanza, nella cartella di pagamento), del termine per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a decidere sulla stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990, non determinano, "ex se", invalidità dell'atto ma, possono, al più, dar luogo ad errore scusabile, impedendo la decadenza dal diritto di proporre opposizione, qualora tali indicazioni mancanti o sbagliate non consentano l'adeguata identificazione dell'Autorità a cui ricorrere e la conoscenza dei termini relativi.” v. per tutte
Corte Cass. n. 1740 del 27/01/2020).
2. Le eccezioni di prescrizione e decadenza
Quanto all'eccezione di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni contestate, prescrizione che si compie, ai sensi dell'art. art. 28 c. 1 L. 689/1981 “nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”, nel caso detta prescrizione non è intervenuta, avendo l'Amministrazione posto in essere validi atti interruttivi.
Si precisa che, in adesione anche alle più recenti pronunce della Suprema Corte in merito (v.
Corte Cass. n. 13046/23), non risulta condividibile l'orientamento richiamato dalla convenuta, secondo il quale avrebbe effetto interruttivo della prescrizione ogni atto del procedimento, compresa l'audizione del trasgressore, potendo riconoscersi detto effetto solo agli atti con i quali venga fatto valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, ex art. 2943 c.c. (“L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile” ex art. 28 c. 2 L. 689/81).
pagina 6 di 12 Nel caso quindi se, come sostenuto da parte opponente, la data della commissione della violazione deve farsi coincidere con la data del verbale di “constatazione” del 17.12.2018
(doc. 2 parte opposta), risulta che il verbale di contestazione dell'illecito (idoneo atto interruttivo della prescrizione) è stato notificato al trasgressore e alla società obbligata in solido rispettivamente in data 21.02.2019 e 18.02.2019 (doc. 3 parte opposta) e che l'ordinanza ingiunzione qui opposta è stata notificata, entro i successivi cinque anni, in data
10.01.2024 via PEC alla società obbligata in solido e il 30.01.2024 a mezzo posta al trasgressore.
La “decadenza” della P.A. dal potere sanzionatorio, come peraltro rilevato dagli stessi opponenti, non è prevista dalla l. 689/81; la stessa Corte Costituzionale, richiamata in ricorso, nell'evidenziare come “A fronte della specifica esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato, non risulta adeguata la sola previsione del termine di prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute per le violazioni amministrative, previsto dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981”, ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18 l. n. 689/81 sotto tale profilo, rilevando “che la omissione legislativa denunciata dal rimettente non può essere sanata da questa Corte, essendo rimessa alla valutazione del legislatore l'individuazione di termini che siano idonei ad assicurare un'adeguata protezione agli evocati principi costituzionali, se del caso prevedendo meccanismi che consentano di modularne l'ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi” (v. Corte Cost. n. 151/21).
La relativa eccezione non può quindi essere qui accolta.
3. L'incompetenza dell' ICQURF – 5. L'infondatezza nel merito
Come risulta dagli atti del procedimento, “nel corso un sopralluogo eseguito in data
17.12.2018 da funzionari presso il caseificio di Borgo Virgilio (MN) della società CP_3 ricorrente, è stata accertata la produzione di due tipologie di formaggio duro con stagionatura di nove mesi, ottenuti da coagulazione di caglio animale e vegetale, i cui incarti riportavano la pagina 7 di 12 dicitura: uguale - senza lattosio e la frase: gustoso come i migliori formaggi a pasta dura ma senza lattosio”, condotta per la quale è stata contestata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 7 (Pratiche leali d'informazione), comma l del Reg. UE n. 1169/2011 (relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori), a norma del quale: “1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare: a) per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;
b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;
c) suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l'assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive;
d) suggerendo, tramite l'aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.
2. Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.
3. Fatte salve le deroghe previste dalla legislazione dell'Unione in materia di acque minerali naturali e alimenti destinati a un particolare utilizzo nutrizionale, le informazioni sugli alimenti non attribuiscono a tali prodotti la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fanno riferimento a tali proprietà.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche: a) alla pubblicità;
b) alla presentazione degli alimenti, in particolare forma, aspetto o imballaggio, materiale d'imballaggio utilizzato, modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti.”; violazioni sanzionate ai sensi dell'art. 3, comma l del D.lgs. n. 231/2017 (nella misura da Euro
3000,00 ad Euro 24000,00).
Nel caso, come espressamente riportato nell'ordinanza ingiunzione impugnata, le informazioni riportate negli incarti dei formaggi a pasta dura denominati “Uguale”, sono state ritenute ingannevoli per il consumatore, “visto che tutti i formaggi a pasta dura sono di per sé prodotti privi di lattosio”, poiché, come da controdeduzioni degli agenti accertatori agli scritti difensivi “… per tutti i formaggi (a) lunga stagionatura l'attività dei batteri lattici comporta il pagina 8 di 12 consumo di lattosio, contenuto inizialmente nel latte, già nelle prime fasi della fermentazione che accompagna il processo di caseificazione e dunque i formaggi a pasta dura sono tutti di per sé “naturalmente privi di lattosio” … la frase “gustoso come i migliori formaggi a pasta dura ma senza lattosio” apposta sulle confezioni del formaggio Uguale si CP_6 configura non solo come messaggio ingannevole per i consumatori in quanto li induce a ritenere erroneamente che altri formaggi simili contengano lattosio, ma, al contempo, anche come un messaggio di concorrenza sleale a sfavore di altri produttori di formaggi duri stagionati”.
E' evidente che è stata ritenuta sussistente in particolare la violazione dell'art. 7 lett. c) Reg.
UE n. 1169/2011, ossia che la dicitura induca in errore “suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l'assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive” (qui l'assenza di lattosio).
Parte opponente ha sostenuto l'insussistenza della violazione contestata, allegando che “Il prodotto Uguale” è un formaggio a pasta dura certificato senza lattosio, che CP_6 possiede un suo manuale di autocontrollo ed un disciplinare specifico (docc. da 2 a 7), che lo rendono diverso da altri formaggi a pasta dura come il NA AD, formaggio a cui gli agenti accertatori ritenevano che l'Uguale facesse concorrenza sleale. Sebbene CP_6 dispiaccia all'odierna difesa che il sia certificato senza lattosio, a differenza del CP_6
, nessun inganno è posto in essere nei confronti dei consumatori, perché la frase Parte_3 in questione è vera ed è certificata e provata anche con analisi del prodotto, oltre a non venir posta alcuna forma di concorrenza sleale nei confronti del o di altri produttori Parte_3 di formaggio a pasta dura, in quanto non sarebbe necessaria altrimenti una certificazione per l'assenza di lattosio per tali prodotti caseari (i quali non necessariamente sono privi di lattosio, considerando che la definizione “formaggio a pasta dura” indica solo la carenza di acqua al suo interno!)”, e sostenendo che la contestazione sarebbe “basata su una presunzione di funzionari di cui non si conosce la materia di competenza”.
pagina 9 di 12 La difesa, quanto al fatto che il formaggio TU Uguale” sia un prodotto certificato senza lattosio non coglie nel segno: alla ditta produttrice non è stato contestato di fornire informazioni false ai consumatori, ma la modalità con cui tali informazioni sono state comunicate, ossia con un'espressione “uguale – senza lattosio”, “gustoso come i migliori formaggi a pasta dura ma senza lattosio”, che indubbiamente “suggerisce che l'alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche”, e, come esemplificato dalla stessa norma, “in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l'assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive”.
Del pari infondata è l'allegazione secondo cui gli agenti accertatori avrebbero fondato la contestazione su personali “presunzioni”, avendo espressamente indicato la ragione, tecnica, per la quale tutti i formaggi a lunga stagionatura sono naturalmente privi di lattosio (“l'attività dei batteri lattici comporta il consumo del lattosio, contenuto inizialmente nel latte, già nelle prime fasi della fermentazione che accompagna il processo di caseificazione”), ragione in alcun modo smentita o contestata dagli opponenti, che si sono limitati a richiedere una generica e come tale inammissibile CTU esplorativa, “ volta ad accertare l'assenza di lattosio del formaggio TU Uguale” rispetto agli altri formaggi a pasta dura”.
Da ultimo va rigettata anche la contestazione in ordine alla “incompetenza” dell' ad CP_3 emettere il provvedimento sanzionatorio, fondata sull'assunto che la competenza, in merito al contrasto della concorrenza sleale, spetterebbe unicamente all'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato.
Come rilevato da parte convenuta le pratiche leali di informazione dei consumatori previste dall'art. 7 del Reg. UE 1169/2011 mirano alla tutela del diritto del consumatore a ricevere informazioni corrette e tali da non indurlo in errore nella scelta che opera all'atto dell'acquisto.
La violazione di tale specifica norma è punita dalla sanzione prevista dall'art. 3 del D. Lgs.
231/17 (“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n.
1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n.
1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n.
pagina 10 di 12 170 «Legge di delegazione europea 2015». (18G00023), così formulato: “1. Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione delle fattispecie specificamente sanzionate dalle altre disposizioni del presente decreto, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento sulle pratiche leali d'informazione comporta per l'operatore del settore alimentare l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.” (sanzioni aumentate per medie e grandi imprese).
L'art. 26 c.1 del suddetto decreto (“Autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni”) designa espressamente “Il Dipartimento dell'Ispettorato qualità e Controparte_4 repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” quale “autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto”, prevedendo al comma 2 altresì che “Restano ferme le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e quelle spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.”
Le sanzioni per violazioni puntuali degli obblighi informativi dovuti al consumatore in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, quale la violazione dell'art. 7, lett. c), nel caso contestata, competono quindi all'Ispettorato del Ministero delle politiche agricole alimentari, secondo quanto previsto dall'art. 26 citato, che si limita a specificare come tale competenza non faccia venir meno le diverse competenze sanzionatorie specifiche in materia di pubblicità ingannevole (D. Igs. n. 145/2007) e le specifiche competenze previste dal Codice del consumo a contrasto delle pratiche commerciali scorrette (D. Igs. n. 206/2005) già attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
L'opposizione deve essere quindi rigettata, con integrale conferma dell'ordinanza – ingiunzione opposta, con cui è già stata applicata sanzione nel minimo edittale di € 3.000,00.
Tenuto conto del fatto che l'amministrazione opposta si è avvalsa della facoltà di farsi rappresentare in giudizio da un proprio funzionario e non ha richiesto rimborso di eventuali spese vive sostenute, nulla deve disporsi sulle spese di lite.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così giudica:
Rigetta la proposta opposizione e conseguentemente conferma l'ordinanza-ingiunzione n. 2 del 10.01.2024, prot. n. 10286 del 10.01.2024, notificata in data 10.01.2024 dall'
[...]
in persona del direttore dell'ufficio. CP_3
Nulla sulle spese.
Sentenza resa ex art. 6 D.Lvo n. 150/11.
Mantova, 26/06/2025
Il Giudice dott. Alessandra Venturini
Provvedimento redatto con la collaborazione del GOP in tirocinio dott.ssa Teresa Bruno
Il Giudice dott. Alessandra Venturini
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