Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/05/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del 16/05/2025 dinanzi al giudice dott. Daniele Sodani è presente l'avv. Fernanda Fiorini per la parte . Nessuno è Controparte_1 comparso per la parte attrice.
Il difensore della parte convenuta rileva che ha Controparte_1 depositato in giudizio dichiarazion a agli atti, alla domanda e all'azione inviata dalla parte attrice come si può evincere dalla documentazione in atti.
A questo punto il giudice rileva che nella dichiarazione di rinuncia proposta dalla parte attrice vi è espressa rinuncia anche all'azione. Al riguardo il giudice evidenzia che l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che la sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere, derivante dalla rinuncia all'azione da parte dell'attore, va tenuta distinta dall'estinzione del processo civile per rinuncia agli atti del giudizio, di cui all'art. 306 del codice di procedura civile. Infatti, la rinuncia all'azione, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per diventare operativa, necessita dell'accettazione della controparte nei modi prescritti dalla legge, preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore.
Pertanto, posto che vi è stata dichiarazione di rinuncia all'azione di parte attrice e che va dichiarata cessazione della materia del contendere con sentenza e con compensazione delle spese di lite, invita la parte presente alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale.
Il difensore di precisa le conclusioni come Controparte_1 articolate nell'at ia depositata in atti.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di conSIlio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
-nella causa iscritta al n. 2259 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
, nata il [...] in Bangladesh, in [...] e nella qualità di Parte_1 ente la responsabilità genitoriale sui figli minori
[...]
nata il [...] in [...], , nata l'[...] Per_1 Persona_2 sh, , nato il angladesh, quali Parte_2 aventi causa del ti residenti in [...]ed elettivamente Persona_3 domiciliati in Rom rnia n.14, presso lo studio dell'avv. Alessio Casieri, che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti;
ATTORI
CONTRO
(C.F - P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 ata press v. Fernanda P.IVA_2
Fiorini sito in Roma via dei Podesti n. 16, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
PI. Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
; CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, , in proprio e Parte_1 nella qualità di genitore esercente la responsabili ui figli minori e , conveniva in giudizio Persona_1 Persona_2 Parte_2
e Controparte_4 Controparte_2 CP_3
a ed esclusivo responsabile del sinistro avvenuto in data 26.11.2022 ai danni del SI. il SI. conducente dell'autoarticolato Iveco 440 tg. Persona_3 CP_3 Co FJ7 effett ndannare in solido con Controparte_2
e in persona dei rispettivi Controparte_1
p tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori quale conseguenza del decesso del SI. danni così Persona_3 come di seguito specificati: - per la SI.ra , i 06.616,05; Parte_1
- per la SI.ra , n.q. di gen te la patria potestà sulla Parte_1 minore .937,98; - per la SI.ra , n.q. di genitore Persona_1 Parte_1 esercente la patria potestà sulla minore , € 300.937,98; - per la Persona_2 SI.ra , n.q. di genitore eserce otestà sul minore Parte_1 [...]
7,98; per la complessiva somma di € 1.209.429,99, Pt_2 interessi legali maturati e maturandi, con rivalutazione delle somme, o con le somme nella misura minore o maggiore che saranno ritenute di giustizia, anche in via equitativa;
D) condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, antistatario”.
2.Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda e rassegn rtare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della SI.ra , sia in proprio, sia nella Parte_1 qualità di genitore esercente la patria potestà sui figli minori e Per_1 Per_2
e per l'effetto respingere la domanda attorea in qua n Pt_2
in diritto e, comunque, non provata, per i motivi tutti esposti in narrativa, con ogni conseguenza di legge”.
Co
3.Nessuno si costituiva in giudizio per e per Controparte_2 CP_3
che rimanevano contumaci.
[...]
4.All'udienza del 16.05.2025 veniva dato atto che parte attrice aveva notificato all'assicurazione convenuta rinuncia agli atti, alla domanda e anche all'azione chiedendo la compensazione delle spese di lite, rinunce alle quali l'assicurazione prestava accettazione anche con riguardo alla compensazione delle spese di lite.
5.La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante.
La rinuncia all'azione, quindi, preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, determina un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore. La stessa è quindi rinunzia di merito ed è immediatamente efficace determinando il venir meno del potere - dovere del giudice di pronunziare sulla domanda.
6.Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere sull'azione proposta dalle parti attrici nei confronti dei convenuti con compensazione delle spese di lite vista l'accettazione espressa da . Controparte_1
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Stante la rinuncia all'azione, DICHIARA la cessazione della materia del contendere sull'azione proposta da , in proprio e nella qualità di Parte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
[...]
e , nei confronti di Per_1 Persona_2 Parte_2 [...] Co
, e , con Controparte_1 Controparte_2 CP_3 compensazione delle spese di lite.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani