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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/11/2025, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1135/2022 – Udienza del giorno 25 novembre 2025- Pag. 1 di 6
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI PRIMA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 1135/2022 Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Verbale di Udienza del giorno 25 novembre 2025 È presente:
1. l'avv. ZENNA GIUSY per parte ricorrente;
Parte_1
A questo punto, il Giudice invita il suddetto difensore alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.. Il difensore presente si riporta a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi e conclusionali depositati in Cancelleria. Pertanto, dopo che ciascuno dei difensori ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo Giudice, alle ore 16:45 in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.., del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R.G. n.° 1135/2022 – Udienza del giorno 25 novembre 2025- Pag. 2 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- PRIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni, al termine dell'udienza del giorno 25 novembre 2025, ha, mediante lettura del relativo dispositivo e contestuale deposito delle motivazioni, pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1135/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Corigliano-Rossano n. 144/2022 emessa in data 11.04.2022, depositata in data 12.04.2022, notificata in data 13.04.2022 - opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, Prot. n. 0060120 del 27/05/2021 Area 3 Bis”, ex art. 22 ss Legge 689/1981, e vertente TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giusy Zenna (già difesa dall'avv. Caterina Caravetta), elettivamente domiciliati come in atti;
-RICORRENTE IN APPELLO - E
(C.F. Controparte_1
), in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
-RESISTENTE IN APPELLO - CONCLUSIONI: per l'APPELLANTE: << in via preliminare e cautelare:
1. accertare dagli atti il corretto deposito entro i termini di legge del ricorso di primo grado, 2. e per gli effetti, annullare la sentenza di rigetto per inammissibilità del ricorso dovuta a proposizione tardiva del ricorso stesso poiché infondata, con ogni effetto di legge ivi compresa la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza. In via principale e nel merito: accogliere il presente ricorso per i motivi tutti dedotti in narrativa, in riforma della sentenza n.144/2022 emessa dal Giudice di Pace di Corigliano-Rossano, nell'ambito del giudizio N.R.G.616/2021, depositata in cancelleria in data 12/04/22, e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
1.in via cautelare: sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati;
2. nel merito, previa fissazione di un'udienza di comparizione delle parti: annullare il verbale di accertamento n. 61579/2018 nonché il provvedimento prefettizio di ingiunzione recante numero di protocollo 0060120 emesso in data 27/05/2021 e notificato in data 31/05/21 per i motivi di fatto e di diritto suesposti;
3.Spese, diritti ed onorari interamente refusi. >>; per l'APPELLATO: << 1) rigettare l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la decisione di primo grado impugnata;
2) con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio.>>.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti Con ricorso depositato innanzi il Giudice di Pace di Corigliano-Rossano in data 1.07.2021, Pt_1 spiegava opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, Prot. n. 0060120, Area 3 Bis,
[...] emessa dalla Prefettura di in data 27.05.2021 e notificata in data 31.05.2021, con cui si CP_1 ingiungeva il pagamento della somma complessiva di € 1.299,08, in relazione al verbale n. GDF- R.G. n.° 1135/2022 – Udienza del giorno 25 novembre 2025- Pag. 3 di 6
CS134-02/T.S. elevato dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Corigliano Calabro in data 21.02.2018, per la violazione dell'art. 316 ter, comma 2 c.p., per avere “indebitamente conseguito Co l'esenzione del ticket sanitario dovuto per le prestazioni erogate a suo favore dal e/o per l'acquisto di farmaci per l'anno 2014”. La ricorrente lamentava, nel giudizio di primo grado, l'estraneità ai fatti contestati, adducendo:
- l'erroneità della verifica effettuata dagli accertatori, in quanto fondata su dati non veritieri, considerato che, essendo legalmente separata dal marito dal 27.04.2004, aveva effettuato la dichiarazione reddituale separatamente da quella del coniuge, non facendo più parte dello stesso nucleo familiare fiscale e, pertanto, non aveva comunicato i redditi dell'ex coniuge;
- la sussistenza in capo alla stessa dei requisiti sia oggettivi che soggettivi per usufruire delle prestazioni sanitarie relative all'esenzione Ticket E02, sia nell'anno 2014 che in quelli successivi, avendo prodotto, nell'anno 2014, un reddito pari ad € 5.951,00 e non avendo superato, pertanto, la soglia di reddito massima stabilita, pari ad € 9.295,31, avendo la stessa due figli a carico. Con riguardo all'ordinanza ingiunzione opposta, sosteneva la nullità del provvedimento per carenza dei requisiti formali, in quanto la stessa era stata sottoscritta dal Viceprefetto, senza l'esistenza di un provvedimento legittimante la sostituzione. formulava, inoltre, istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, poiché Parte_1 illegittimi e per la sussistenza del fumus boni iuris circa le richieste avanzate con il presente ricorso e rassegnava le seguenti conclusioni: “in via cautelare: sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati;
2. nel merito, previa fissazione di un'udienza di comparizione delle parti: annullare il verbale di accertamento n. 61579/2018, nonché il provvedimento prefettizio di ingiunzione recante numero di protocollo 0060120 emesso in data 27/05/2021 e notificato in data 31/05/21 per i motivi di fatto e di diritto suesposti;
3. Spese, diritti ed onorari interamente refusi”. La convenuta non si costituiva e, all'udienza dell'8.11.2021, ne veniva Controparte_1 dichiarata la contumacia. All'udienza dell'11.04.2022, il Giudice di Pace decideva la causa, dando lettura del dispositivo. Con la sentenza n. 144/2022 del'11.04.2022, depositata il 13.04.2022, il ricorso veniva dichiarato inammissibile “per avvenuto decorso dei termini previsti dalla legge per proporre impugnazione”, con compensazione delle spese di lite, in quanto “il ricorso veniva depositato nella Cancelleria dell'intestato Ufficio in data 01/07/2021, senza rispettare il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato avvenuta in data 30/05/2021”. La ricorrente ha proposto appello avverso la detta sentenza, sostenendo Parte_1 l'infondatezza della dichiarata inammissibilità del ricorso di primo grado in quanto il ricorso era stato depositato il 30/06/2021, per come risulta da apposizione del timbro della cancelleria sul fascicolo di parte della ricorrente, di cui veniva allegato il frontespizio, e, quindi, entro il termine perentorio di 30 giorni, anche se l'iscrizione da parte della stessa cancelleria era avvenuta in data 1.07.2021, ossia tardivamente, per come comprovato dalla dichiarazione resa dalla suddetta cancelleria del Giudice di Pace di Corigliano-Rossano. La ricorrente, inoltre, ha insistito nell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata e dei provvedimenti impugnati, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. La si è costituita in giudizio in data 14.11.2022 sostenendo: Controparte_1
- che la condotta tipizzata nell'art. 316 ter comma 2 c.p. si sostanzia in un comportamento positivo, ossia la presentazione di una dichiarazione falsa e attestante fatti non veritieri, di tal che la mera presentazione del documento integra gli estremi del reato consumato;
- che l'eccezione relativa alle incongruenze degli accertamenti risultano palesemente inconferenti e pretestuose;
- che il verbale redatto dalla Guardia di Finanza, facendo fede fino a querela di falso, doveva essere impugnato presso altra autorità giudiziaria, qualora ritenuto non veritiero;
- che il provvedimento impugnato riportava tutti gli estremi del decreto prefettizio con cui veniva conferita la delega per la sostituzione del titolare del potere relativo all'emanazione del provvedimento stesso, ossia il Prefetto, non essendo necessaria una delega espressa. R.G. n.° 1135/2022 – Udienza del giorno 25 novembre 2025- Pag. 4 di 6
La ha rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. Controparte_1 La causa, dopo qualche differimento per esigenze di ruolo, è stata rinviata per la discussione all'udienza del 25.11.2025, in cui solamente parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni e il Tribunale ha deciso la causa come segue, mediante lettura del presente provvedimento e successivo deposito telematico.
Nel merito Il ricorso in appello deve essere rigettato con conferma della sentenza di primo grado. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è intempestivo, con conseguente dichiarazione di inammissibilità dello stesso e preclusione dell'esame del merito. Risulta documentalmente provato dall'opponente che la notifica dell'ordinanza ingiunzione impugnata, effettuata a mezzo della Tenenza della Guardia di Finanza di Corigliano Calabro, si è perfezionata nei confronti della ricorrente in data 31.05.2021. L'opponente, pertanto, avrebbe dovuto depositare il ricorso entro la data del 30.06.2021, secondo il termine indicato dall'art. 22 Legge 689/1981, ossia entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento. La data di costituzione, invece, risulta essere quella dell'1.07.2021, per come si evince dal timbro apposto dalla cancelleria sulla nota di iscrizione a ruolo e dal timbro apposto dallo stesso cancelliere sull'atto depositato. Tale conclusione non può essere inficiata dalle argomentazioni addotte dall'opponente, la quale assume di aver presentato in cancelleria l'atto di opposizione per l'iscrizione a ruolo in tempo utile, ossia in data 30.06.2021, e che, tuttavia, il cancelliere avrebbe provveduto solo il giorno successivo alla materiale iscrizione a ruolo. Per suffragare tale versione dei fatti, la ha prodotto un'attestazione della cancelleria in cui Pt_1
“si certifica che l'avv. Caterina Caravetta, nella causa avente numero di RG 16/2021, ha depositato il fascicolo di parte contenente il ricorso contro la Prefettura di , giorno CP_1 30/06/2021, come si evince dal timbro della cancelleria, e per mero errore è stato iscritto a ruolo giorno 1/07/2021”, datata 22.04.2022, ovvero a seguito della sentenza di primo grado che ha rilevato la tardività dell'opposizione. Ebbene, l'attestazione in esame non è idonea a far retrodatare la data di iscrizione a ruolo del presente giudizio. Invero, dal primo timbro apposto sia sul ricorso in opposizione che sulla nota d'iscrizione a ruolo risulta, concordemente, che la costituzione in giudizio dell'opponente è avvenuta in data 1/07/2021 e non in data 30/06/2021, come si vorrebbe far desumere dal timbro apposto sul frontespizio del fascicolo di parte, peraltro da persona diversa, ossia dal funzionario . Testimone_1 Per evidenti esigenze di certezza giuridica, la data di iscrizione a ruolo non può che essere quella risultante dal ruolo generale (Cass. n. 7343/97, n. 6028/88), il cui contenuto prevale su attestazioni rilasciate “a posteriori” dalla cancelleria. L'imputabilità all'opponente della decadenza nella quale la stessa è incorsa si ricava anche dal fatto che la medesima, pur trattandosi dell'ultimo giorno utile per l'iscrizione a ruolo, non si è premurata di assicurarsi che il cancelliere avesse proceduto a tale iscrizione o che, almeno, avesse apposto un timbro di depositato che accertasse, in maniera inequivoca, la data di costituzione in giudizio. Quanto contenuto nell'attestazione di cancelleria, dunque, non può mutare la data di effettiva iscrizione a ruolo che è e resta quella tardiva dell'1.07.2021, apposta anche sull'atto stesso, comprovante l'avvenuta presentazione di un atto giudiziario, mentre il timbro posto sul frontespizio del fascicolo di parte è un elemento che può essere apposto dalla cancelleria, ma non ha valore di prova ufficiale rispetto alla data di presentazione del ricorso. L'inammissibilità dell'opposizione determina il rigetto dell'appello e la conferma dell'Ordinanza Ingiunzione opposta. R.G. n.° 1135/2022 – Udienza del giorno 25 novembre 2025- Pag. 5 di 6
3. Le spese di lite Va prima di tutto ricordato che, quando il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado, non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, qualora non sia oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. tra le tante pronunce in questo senso Cass. civ., n. 18837 del 2010), come nel caso di specie. Va detto altresì che, in base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002:
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n.° 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicata nel suppl. ord. alla G.U., serie gen, n.° 302 del 29 dicembre 2012, e cioè, ai procedimenti successivi al 30.1.2013). Nel caso di specie, quindi, il Tribunale dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta da è stata integralmente respinta. Peraltro, l'ammissione Parte_1 al patrocinio a spese dello Stato non esclude l'obbligo del giudice dell'impugnazione di dichiarare che ci sono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, spettando poi all'amministrazione giudiziaria verificare se in concreto il pagamento sia dovuto o meno, per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione (Cassazione civile sez. un., 20/02/2020, n.4315). Si provvede, pertanto, come da dispositivo. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente in appello e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto:
- che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55;
- che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00;
- del numero scarso delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
- della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
- del mancato espletamento di attività istruttoria;
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' , in persona del Prefetto Controparte_1
p.t., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
➢ Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 144/2022 del Giudice di Pace di Corigliano-Rossano;
➢ Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti Parte_1 dell' per il presente giudizio di Controparte_1 appello, che liquida in complessivi euro 852,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
➢ Da atto che è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, se dovuto;
➢ Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso all'udienza del 25/11/25.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Giovanni E' verbale. R.G. n.° 1135/2022 – Udienza del giorno 25 novembre 2025- Pag. 6 di 6
Il Giudice
dott. Gianluca Di Giovanni
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI PRIMA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 1135/2022 Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Verbale di Udienza del giorno 25 novembre 2025 È presente:
1. l'avv. ZENNA GIUSY per parte ricorrente;
Parte_1
A questo punto, il Giudice invita il suddetto difensore alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.. Il difensore presente si riporta a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi e conclusionali depositati in Cancelleria. Pertanto, dopo che ciascuno dei difensori ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo Giudice, alle ore 16:45 in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.., del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R.G. n.° 1135/2022 – Udienza del giorno 25 novembre 2025- Pag. 2 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- PRIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni, al termine dell'udienza del giorno 25 novembre 2025, ha, mediante lettura del relativo dispositivo e contestuale deposito delle motivazioni, pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1135/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Corigliano-Rossano n. 144/2022 emessa in data 11.04.2022, depositata in data 12.04.2022, notificata in data 13.04.2022 - opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, Prot. n. 0060120 del 27/05/2021 Area 3 Bis”, ex art. 22 ss Legge 689/1981, e vertente TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giusy Zenna (già difesa dall'avv. Caterina Caravetta), elettivamente domiciliati come in atti;
-RICORRENTE IN APPELLO - E
(C.F. Controparte_1
), in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
-RESISTENTE IN APPELLO - CONCLUSIONI: per l'APPELLANTE: << in via preliminare e cautelare:
1. accertare dagli atti il corretto deposito entro i termini di legge del ricorso di primo grado, 2. e per gli effetti, annullare la sentenza di rigetto per inammissibilità del ricorso dovuta a proposizione tardiva del ricorso stesso poiché infondata, con ogni effetto di legge ivi compresa la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza. In via principale e nel merito: accogliere il presente ricorso per i motivi tutti dedotti in narrativa, in riforma della sentenza n.144/2022 emessa dal Giudice di Pace di Corigliano-Rossano, nell'ambito del giudizio N.R.G.616/2021, depositata in cancelleria in data 12/04/22, e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
1.in via cautelare: sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati;
2. nel merito, previa fissazione di un'udienza di comparizione delle parti: annullare il verbale di accertamento n. 61579/2018 nonché il provvedimento prefettizio di ingiunzione recante numero di protocollo 0060120 emesso in data 27/05/2021 e notificato in data 31/05/21 per i motivi di fatto e di diritto suesposti;
3.Spese, diritti ed onorari interamente refusi. >>; per l'APPELLATO: << 1) rigettare l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la decisione di primo grado impugnata;
2) con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio.>>.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti Con ricorso depositato innanzi il Giudice di Pace di Corigliano-Rossano in data 1.07.2021, Pt_1 spiegava opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, Prot. n. 0060120, Area 3 Bis,
[...] emessa dalla Prefettura di in data 27.05.2021 e notificata in data 31.05.2021, con cui si CP_1 ingiungeva il pagamento della somma complessiva di € 1.299,08, in relazione al verbale n. GDF- R.G. n.° 1135/2022 – Udienza del giorno 25 novembre 2025- Pag. 3 di 6
CS134-02/T.S. elevato dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Corigliano Calabro in data 21.02.2018, per la violazione dell'art. 316 ter, comma 2 c.p., per avere “indebitamente conseguito Co l'esenzione del ticket sanitario dovuto per le prestazioni erogate a suo favore dal e/o per l'acquisto di farmaci per l'anno 2014”. La ricorrente lamentava, nel giudizio di primo grado, l'estraneità ai fatti contestati, adducendo:
- l'erroneità della verifica effettuata dagli accertatori, in quanto fondata su dati non veritieri, considerato che, essendo legalmente separata dal marito dal 27.04.2004, aveva effettuato la dichiarazione reddituale separatamente da quella del coniuge, non facendo più parte dello stesso nucleo familiare fiscale e, pertanto, non aveva comunicato i redditi dell'ex coniuge;
- la sussistenza in capo alla stessa dei requisiti sia oggettivi che soggettivi per usufruire delle prestazioni sanitarie relative all'esenzione Ticket E02, sia nell'anno 2014 che in quelli successivi, avendo prodotto, nell'anno 2014, un reddito pari ad € 5.951,00 e non avendo superato, pertanto, la soglia di reddito massima stabilita, pari ad € 9.295,31, avendo la stessa due figli a carico. Con riguardo all'ordinanza ingiunzione opposta, sosteneva la nullità del provvedimento per carenza dei requisiti formali, in quanto la stessa era stata sottoscritta dal Viceprefetto, senza l'esistenza di un provvedimento legittimante la sostituzione. formulava, inoltre, istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, poiché Parte_1 illegittimi e per la sussistenza del fumus boni iuris circa le richieste avanzate con il presente ricorso e rassegnava le seguenti conclusioni: “in via cautelare: sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati;
2. nel merito, previa fissazione di un'udienza di comparizione delle parti: annullare il verbale di accertamento n. 61579/2018, nonché il provvedimento prefettizio di ingiunzione recante numero di protocollo 0060120 emesso in data 27/05/2021 e notificato in data 31/05/21 per i motivi di fatto e di diritto suesposti;
3. Spese, diritti ed onorari interamente refusi”. La convenuta non si costituiva e, all'udienza dell'8.11.2021, ne veniva Controparte_1 dichiarata la contumacia. All'udienza dell'11.04.2022, il Giudice di Pace decideva la causa, dando lettura del dispositivo. Con la sentenza n. 144/2022 del'11.04.2022, depositata il 13.04.2022, il ricorso veniva dichiarato inammissibile “per avvenuto decorso dei termini previsti dalla legge per proporre impugnazione”, con compensazione delle spese di lite, in quanto “il ricorso veniva depositato nella Cancelleria dell'intestato Ufficio in data 01/07/2021, senza rispettare il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato avvenuta in data 30/05/2021”. La ricorrente ha proposto appello avverso la detta sentenza, sostenendo Parte_1 l'infondatezza della dichiarata inammissibilità del ricorso di primo grado in quanto il ricorso era stato depositato il 30/06/2021, per come risulta da apposizione del timbro della cancelleria sul fascicolo di parte della ricorrente, di cui veniva allegato il frontespizio, e, quindi, entro il termine perentorio di 30 giorni, anche se l'iscrizione da parte della stessa cancelleria era avvenuta in data 1.07.2021, ossia tardivamente, per come comprovato dalla dichiarazione resa dalla suddetta cancelleria del Giudice di Pace di Corigliano-Rossano. La ricorrente, inoltre, ha insistito nell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata e dei provvedimenti impugnati, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. La si è costituita in giudizio in data 14.11.2022 sostenendo: Controparte_1
- che la condotta tipizzata nell'art. 316 ter comma 2 c.p. si sostanzia in un comportamento positivo, ossia la presentazione di una dichiarazione falsa e attestante fatti non veritieri, di tal che la mera presentazione del documento integra gli estremi del reato consumato;
- che l'eccezione relativa alle incongruenze degli accertamenti risultano palesemente inconferenti e pretestuose;
- che il verbale redatto dalla Guardia di Finanza, facendo fede fino a querela di falso, doveva essere impugnato presso altra autorità giudiziaria, qualora ritenuto non veritiero;
- che il provvedimento impugnato riportava tutti gli estremi del decreto prefettizio con cui veniva conferita la delega per la sostituzione del titolare del potere relativo all'emanazione del provvedimento stesso, ossia il Prefetto, non essendo necessaria una delega espressa. R.G. n.° 1135/2022 – Udienza del giorno 25 novembre 2025- Pag. 4 di 6
La ha rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. Controparte_1 La causa, dopo qualche differimento per esigenze di ruolo, è stata rinviata per la discussione all'udienza del 25.11.2025, in cui solamente parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni e il Tribunale ha deciso la causa come segue, mediante lettura del presente provvedimento e successivo deposito telematico.
Nel merito Il ricorso in appello deve essere rigettato con conferma della sentenza di primo grado. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è intempestivo, con conseguente dichiarazione di inammissibilità dello stesso e preclusione dell'esame del merito. Risulta documentalmente provato dall'opponente che la notifica dell'ordinanza ingiunzione impugnata, effettuata a mezzo della Tenenza della Guardia di Finanza di Corigliano Calabro, si è perfezionata nei confronti della ricorrente in data 31.05.2021. L'opponente, pertanto, avrebbe dovuto depositare il ricorso entro la data del 30.06.2021, secondo il termine indicato dall'art. 22 Legge 689/1981, ossia entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento. La data di costituzione, invece, risulta essere quella dell'1.07.2021, per come si evince dal timbro apposto dalla cancelleria sulla nota di iscrizione a ruolo e dal timbro apposto dallo stesso cancelliere sull'atto depositato. Tale conclusione non può essere inficiata dalle argomentazioni addotte dall'opponente, la quale assume di aver presentato in cancelleria l'atto di opposizione per l'iscrizione a ruolo in tempo utile, ossia in data 30.06.2021, e che, tuttavia, il cancelliere avrebbe provveduto solo il giorno successivo alla materiale iscrizione a ruolo. Per suffragare tale versione dei fatti, la ha prodotto un'attestazione della cancelleria in cui Pt_1
“si certifica che l'avv. Caterina Caravetta, nella causa avente numero di RG 16/2021, ha depositato il fascicolo di parte contenente il ricorso contro la Prefettura di , giorno CP_1 30/06/2021, come si evince dal timbro della cancelleria, e per mero errore è stato iscritto a ruolo giorno 1/07/2021”, datata 22.04.2022, ovvero a seguito della sentenza di primo grado che ha rilevato la tardività dell'opposizione. Ebbene, l'attestazione in esame non è idonea a far retrodatare la data di iscrizione a ruolo del presente giudizio. Invero, dal primo timbro apposto sia sul ricorso in opposizione che sulla nota d'iscrizione a ruolo risulta, concordemente, che la costituzione in giudizio dell'opponente è avvenuta in data 1/07/2021 e non in data 30/06/2021, come si vorrebbe far desumere dal timbro apposto sul frontespizio del fascicolo di parte, peraltro da persona diversa, ossia dal funzionario . Testimone_1 Per evidenti esigenze di certezza giuridica, la data di iscrizione a ruolo non può che essere quella risultante dal ruolo generale (Cass. n. 7343/97, n. 6028/88), il cui contenuto prevale su attestazioni rilasciate “a posteriori” dalla cancelleria. L'imputabilità all'opponente della decadenza nella quale la stessa è incorsa si ricava anche dal fatto che la medesima, pur trattandosi dell'ultimo giorno utile per l'iscrizione a ruolo, non si è premurata di assicurarsi che il cancelliere avesse proceduto a tale iscrizione o che, almeno, avesse apposto un timbro di depositato che accertasse, in maniera inequivoca, la data di costituzione in giudizio. Quanto contenuto nell'attestazione di cancelleria, dunque, non può mutare la data di effettiva iscrizione a ruolo che è e resta quella tardiva dell'1.07.2021, apposta anche sull'atto stesso, comprovante l'avvenuta presentazione di un atto giudiziario, mentre il timbro posto sul frontespizio del fascicolo di parte è un elemento che può essere apposto dalla cancelleria, ma non ha valore di prova ufficiale rispetto alla data di presentazione del ricorso. L'inammissibilità dell'opposizione determina il rigetto dell'appello e la conferma dell'Ordinanza Ingiunzione opposta. R.G. n.° 1135/2022 – Udienza del giorno 25 novembre 2025- Pag. 5 di 6
3. Le spese di lite Va prima di tutto ricordato che, quando il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado, non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, qualora non sia oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. tra le tante pronunce in questo senso Cass. civ., n. 18837 del 2010), come nel caso di specie. Va detto altresì che, in base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002:
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n.° 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicata nel suppl. ord. alla G.U., serie gen, n.° 302 del 29 dicembre 2012, e cioè, ai procedimenti successivi al 30.1.2013). Nel caso di specie, quindi, il Tribunale dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta da è stata integralmente respinta. Peraltro, l'ammissione Parte_1 al patrocinio a spese dello Stato non esclude l'obbligo del giudice dell'impugnazione di dichiarare che ci sono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, spettando poi all'amministrazione giudiziaria verificare se in concreto il pagamento sia dovuto o meno, per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione (Cassazione civile sez. un., 20/02/2020, n.4315). Si provvede, pertanto, come da dispositivo. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente in appello e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto:
- che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55;
- che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00;
- del numero scarso delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
- della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
- del mancato espletamento di attività istruttoria;
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' , in persona del Prefetto Controparte_1
p.t., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
➢ Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 144/2022 del Giudice di Pace di Corigliano-Rossano;
➢ Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti Parte_1 dell' per il presente giudizio di Controparte_1 appello, che liquida in complessivi euro 852,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
➢ Da atto che è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, se dovuto;
➢ Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso all'udienza del 25/11/25.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Giovanni E' verbale. R.G. n.° 1135/2022 – Udienza del giorno 25 novembre 2025- Pag. 6 di 6
Il Giudice
dott. Gianluca Di Giovanni