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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 3193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3193 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A
S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E A I T A L I A N A C.F._1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
nella causa civile iscritta al n. 33136 R.A.C.C. dell'anno 2023 all'udienza del 17.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, elettivamente domiciliato in Latina, Viale P.L. Nervi 102, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. che lo rappresenta e difende giusta procura su foglio separato in atti Parte_2
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. CP_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Roma, via Toscana n.10 presso l'Avv. Davide Pastano, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Depunzio del Foro di Brindisi giusta procura in calce alla memoria di costituzione
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 23.10.2023 ed iscritto a ruolo il 24.10.2023 il ricorrente in epigrafe nominato esponeva: di lavorare alle dipendenze di dal 1.03.2022 CP_1 con qualifica di operaio IV livello CCNL pubblici esercizi, orario part-time 90% e mansioni di cuoco;
che a far data dall'assunzione e sino a tutt'oggi, il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa presso la mensa del Centro Polifunzionale - Scuola Tecnica di Polizia sito in Roma via del Risario 192/198, in virtù dell'appalto in essere tra la società resistente e la predetta amministrazione per il servizio di ristorazione collettiva;
che dall'ottobre 2022 all'aprile 2023, il ricorrente è stato assente dal lavoro per malattia;
che al rientro dalla malattia, in data 4.05.23, il ricorrente è stato sottoposto a visita da parte del medico competente aziendale presso un ambulatorio in Roma;
che al termine della visita, il medico comunicava solo verbalmente al ricorrente lo stato di inidoneità temporanea alla mansione contrattuale per un periodo di 30 giorni;
che nei giorni seguenti il ricorrente non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte della società circa la ripresa del servizio in mansioni compatibili con il proprio stato di salute;
che nell'anno 2023 il ruolo di referente per i dipendenti in servizio presso la mensa della Scuola Tecnica di CP_1
Polizia di via del Risario è stato svolto dal sig. ; che il ricorrente – in qualità di Parte_3 coordinatore dei dipendenti addetti alla mensa – doveva comunicare ogni richiesta relativa al CP_1 lavoro al sig. ed a tal fine utilizzava il sistema di messagistica “whatsapp”; che con messaggio Pt_3 whatsapp inviato in data 27.04.23, il ricorrente comunicava al sig. quanto segue: Parte_3
, buongiorno, allora rientro al lavoro il 2 maggio. Mi prendo L. 104. …”; che con Pt_3 messaggi inviati in data 2.5.2023 il ricorrente scriveva quanto riportato in ricorso;
che con messaggio in data 5.5.2023 il ricorrente comunicava quanto segue: “ , buongiorno. Allora Pt_3 Part questi gg il 2 e 3 maggio L. 104. Il 4 ieri di per la visita che ho fatto a Roma, e venerdì 5 maggio L. 104...” ; che a far data dal 8.05.23, il ricorrente ha iniziato un nuovo periodo di malattia con continuazione sino al 27.05.23; che nella busta paga di maggio 2023, ha conteggiato CP_1
n. 140 ore di “ore non retribuite” effettuando la correlata decurtazione dalla retribuzione dovuta;
che nel dettaglio presenze del predetto cedolino paga, le giornate dal 8 al 31 maggio risultano indicate con la sigla AU ovvero “sospensione contr.le”; che con nota prot. n. 135/23, inviata tramite pec a in data 14.06.23, l'O.S. del ricorrente contestava la decurtazione del salario attuata CP_1 con la busta paga del maggio 2023; che in quell'occasione l'O.S. del ricorrente evidenziava le irregolarità presenti sulla busta paga del maggio 2023 ed, in particolare: a) mancato pagamento della malattia (carenza ed indennità INPS) per le giornate dall'8 al 21 maggio;
b) mancato riconoscimento dei permessi richiesti dal ricorrente ai sensi della L. 104/1992 per le giornate del 2,
3 e 5 maggio;
c) mancata retribuzione dei permessi R.O.L. richiesti per i giorni 30 e 31 maggio nonostante il credito di 100 ore riportato nella busta paga;
che la società riscontrava la comunicazione ribadendo la correttezza della busta paga;
che nel modulo “autocertificazione di presenza in servizio” del maggio 2023 consegnato dal ricorrente a risultano i seguenti CP_1 dati: a) 2, 3 e 5 maggio L. 104; b) 4 maggio visita medico del lavoro per rientro in servizio;
c) 8 / Parte 27 maggio malattia;
29, 30 e 31 maggio che con messaggio whatsapp inviato in data
29.05.23, il ricorrente comunicava al sig. quanto segue: “ . Allora da oggi Pt_3 Persona_1 Part 29/30/31/05 1/06 al 9/06 Rol poi Fammi sapere quando devo fare la visita per rientro …” ; che in base al CCNL applicato ed alla normativa vigente, il ricorrente rivendica il diritto al pagamento dei seguenti crediti: permessi ex L. 104/1992 (2,3,5 maggio) euro 214,72, visita ambul. Roma (4 maggio) euro 61,29, carenza malattia (8,9,10 maggio) euro 183,86, ind. Malattia INPS (15 gg) euro Parte 862,92, (29,30,31 maggio) euro 31,51, totale dovuto euro 1.354,09.
Tanto esposto il ricorrente concludeva chiedendo di volere:” condannare al CP_1 pagamento dell'importo di euro 1.354,09 o della diversa somma, minore o maggiore, ritenuta di giustizia, per i titoli di cui al punto 16 della premessa e per le motivazioni tutte descritte con interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese (contributo unificato) e compensi professionali da distrarsi in favore della sottoscritta avvocato antistataria”.
La società convenuta si costituiva in giudizio depositando memoria difensiva telematica ed allegato fascicolo chiedendo di volere:” Respingere tutte le domande avanzate dal ricorrente in quanto illegittime, infondate in fatto ed in diritto, comunque non provate;
condannare parte ricorrente al rimborso di spese e competenze del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
In particolare la società deduceva: che la convenuta è titolare, a mezzo di CP_1 contratto, dal 1.3.2022, della fornitura del servizio di mensa presso la Scuola Tecnica di Polizia di
Roma, facente parte del Lotto 2, laddove opera il ricorrente, con inquadramento nel livello 4 CCNL, mansioni cuoco e orario lavorativo part time per 36 ore settimanali;
che l'art.41 comma 2 del D.
Lgs. 81/2008 prevede che “… 2. La sorveglianza sanitaria comprende: … e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione”; che il ricorrente si è posto in malattia continuativa dal 10.10.2022 a tutto il 30.4.2023; che in data 4.5.2023 il ricorrente Per_ è stato sottoposto, dal medico competente aziendale Dott.ssa , alla visita medica precedente alla ripresa del lavoro di cui al comma 2 lett.e ter dell'articolo 41 D.Lgs.81/2008, esprimendo il giudizio di inidoneità temporanea alla mansione specifica (Cuoco Capo Partita), “da sottoporre a nuova visita medica entro il 3 giugno 2023” ; che ai sensi dell'art. 42 ("Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica") del D.Lgs. n. 81/2008 "Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle Cont mansioni di provenienza"; che in relazione al giudizio espresso dal ed in conformità della norma di legge, ove possibile- era onerata di adibire il lavoratore in mansioni equivalenti o CP_1 anche inferiori;
che tuttavia non aveva tale possibilità poiché nel caso di specie il ricorrente è CP_1 stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla mansione di cuoco, e non esistono altre mansioni
"equivalenti" affidabili dalla società ad un lavoratore con il suo inquadramento e profilo professionale nell'ambito dell'appalto nel quale è stato assunto il ricorrente;
che anche l'adibizione a mansioni inferiori per lo svolgimento di mansioni di aiuto cuoco e/o addetto ai servizi mensa - livello 5 e 6 Super CCNL- non era necessaria nell'organizzazione del cantiere, essendo tali operazioni già assorbite dal personale di pari livello impiegato nell'appalto; che a seguito CP_1 del giudizio di inidoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente, non aveva la possibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni nell'ambito dello stesso appalto, essendo gli organici completamente saturi, si è vista costretta a sospendere il lavoratore dalla prestazione e dalla retribuzione;
che al termine della malattia certificata al 30.4. 2023, non potendo il ricorrente CP_1 riprendere l'attività lavorativa prima della visita da parte del MC, collocava in ferie il ricorrente, nei giorni 2 e 3 maggio 2023; che il giorno 1.5.2023 risulta retribuito come festivo;
che il ricorrente ha omesso di presentare una formale richiesta al datore di lavoro di poter usufruire, per i giorni 2,3
e 5 maggio, dei permessi mensili ex art. 33 comma 3 L.104/1992; che per prassi la comunicazione con cui il lavoratore chiede la fruizione di detti permessi previsti ex lege deve avvenire con un certo anticipo, possibilmente nel mese precedente, per far sì che il datore di lavoro possa organizzare al meglio la gestione ordinaria lavorativa;
di eccepire l'inutilizzabilità delle presunte conversazioni whatsapp che si afferma essere intercorse tra il ricorrente ed il dipendente , risultando Parte_3 incerta la riferibilità dei messaggi in questione;
che al fine della richiesta di ferie o di permessi anche per legge 104 ciascun dipendente deve compilare dei moduli che, prima dell'invio all'ufficio del personale della in Bari, devono essere verificati e sottoscritti per conferma dal CP_1 responsabile capo area del Lazio, sig.ra ; di contestare il doc. n. 7 modulo Parte_5 autocertificazione in servizio predisposto unilateralmente dal ricorrente;
che in data 16.6.2023 il ricorrente è stato nuovamente sottoposto alla visita di idoneità da parte del medico Competente, che in tal caso ha espresso giudizio di idoneità con limitazioni e il sig. veniva riammesso a Pt_1 svolgere le mansioni di cuoco, nel rispetto delle limitazioni indicate dal Medico Competente;
che il giudizio di inidoneità alla mansione specifica legittima il datore di lavoro a sospendere con effetti immediati il rapporto di lavoro per una esigenza di tutela delle condizioni di salute del lavoratore, atteso che una sua continua adibizione alle mansioni potrebbe portare ad un aggravamento delle sue condizioni di salute;
che non era obbligata al pagamento dell'indennità di malattia nel CP_1 periodo di sospensione lavorativa;
che essendo il periodo di assenza per malattia sopraggiunto dall'8.5.2023 coincidente con una fase di sospensione dell'attività lavorativa in forza della inidoneità temporanea alla mansione certificata dal medico competente, non sussisteva l'onere di anticipazione da parte del datore di lavoro;
che, quanto all'indennità di malattia, sussiste la legittimazione passiva dell'INPS; che il ricorrente non ha provato di avere richiesto al datore di lavoro di fruire, nei giorni 2-3 e 5 maggio 2023, di permessi ex L.104/1992, risultando inidonei allo scopo l'autocertificazione ed i messaggi prodotti in giudizio in quanto sottoscritti e compilati dallo stesso lavoratore.
Sentito il ricorrente liberamente, la causa veniva rinviata per la decisione, concesso termine per note. All'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta dalla documentazione versata in atti che il ricorrente:
- è stato assunto dalla , a seguito di cambio appalto, con contratto di lavoro a CP_1 tempo indeterminato part-time orizzontale al 90% per 36 ore settimanali, a decorrere dal 1.3.2022, con mansioni di cuoco e qualifica di operaio di livello 4° ccnl pubblici esercizi, assegnato all'unità produttiva dedicata al servizio di ristorazione della Polizia di Stato Lotto 2 presso la Scuola Tecnica di Polizia;
- è stato assente per malattia dal 10.10.2022 al 30.4.2023;
- il 4.5.2023 è stato sottoposto a visita medica di sorveglianza sanitaria ex art. 41comma 2 lett.e ter D.Lgs.81/2008, all'esito della quale veniva espresso il giudizio di inidoneità temporanea alla mansione specifica (Cuoco Capo Partita), “da sottoporre a nuova visita medica entro il 3 giugno 2023”,giudizio comunicato per mail al ricorrente 4.5.23 e il 5.5.23 al datore di lavoro;
- è stato assente per malattia dall'8.5.2023 al 27.5.2023;
- il 16.6.2023 è stato sottoposto a nuova visita, risultando idoneo con limitazioni.
Occorre evidenziare che nessuna contestazione e/o rivendicazione il ricorrente ha avanzato in ricorso circa il mancato impiego, nel periodo per cui è causa, in mansioni equivalenti o inferiori ex art. 42 del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede che "Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza".
Risulta dalla busta paga di maggio 2023, contestata dal ricorrente, che:
-il 2 e il 3 sono stati considerati ferie;
-dal 4 maggio al 31 maggio il rapporto è stato considerato sospeso dalla convenuta, con sospensione del lavoratore dalla prestazione e dalla retribuzione;
risultano infatti conteggiate n. 140 ore di “ore non retribuite”, con correlata decurtazione dalla retribuzione (in busta paga risultano indicate con la sigla AU ovvero “sospensione contr.le”).
Il ricorrente ha dedotto di non avere ricevuto dalla convenuta alcun provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione: trattasi di circostanza pacifica ed incontestata. Risulta di tutta evidenza che la convenuta, una volta verificata l'impossibilità di impiegare il lavoratore in mansioni equivalenti o inferiori, avrebbe dovuto comunicare al ricorrente la sua decisione di sospenderlo dalla prestazione e dalla retribuzione.
Al riguardo si deve rilevare che la sospensione dalla prestazione non può considerarsi una conseguenza diretta e necessaria dell'accertamento svolto dal medico competente, poiché la stessa consegue ad una valutazione discrezionale del datore di lavoro, che ex lege deve verificare la possibilità di adibire il lavoratore temporaneamente inidoneo alla mansione specifica a mansioni equivalenti o inferiori.
Pertanto in assenza di un provvedimento di sospensione regolarmente comunicato al lavoratore sussiste il diritto del ricorrente alla retribuzione per il periodo dal 2.5.2023 al 31.5.2023 ed in particolare: il 2,3,5 maggio 2023 a titolo di permessi L. 104/92; il 4.5.2023 a titolo di ROL;
dal 8.5.23 al 27.5.23 a titolo di malattia;
il 29/30/31 maggio 2023 a titolo di ROL.
Al riguardo si osserva che dall'autocertificazione della presenza in servizio, sottoscritta dal lavoratore e per conferma dal responsabile (doc.7 fasc. ricor.) emerge che il ricorrente ha chiesto: i permessi ex L. 104/92 per i giorni 2,3,5 maggio 2023 e i permessi rol per i giorni 4,29,30,31 maggio 2023.
In conclusione, sulla scorta dei conteggi allegati al ricorso, immuni da vizi e non specificamente contestati dalla parte convenuta, la società convenuta deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente di complessivi € 1.354,09 per i titoli di cui in ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M
1) condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente di € 1.354,09 per i titoli di cui in ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
2) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
1.184,00 di cui € 1.030,00 per compensi ed € 154,00 per spese, oltre iva e cpa,da distrarsi.
Roma, 17.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi