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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/04/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4679/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 1° aprile 2025, promossa da:
C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dell'avv. ROSSONI LAURA CLEMENTINA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti attrice contro
(C.F. ) nato in [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. PANNUTI GIUSEPPE MARIA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni: per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 1° aprile 2025; Parte_1
per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 1° aprile 2025; CP_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE premesso che contraeva matrimonio civile con , in TREVIGLIO, Parte_1 CP_1 in data 13/11/2018 (anno 2018, atto n. 27, reg. TREVIGLIO, parte I), dalla cui unione non sono nati figli, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare la separazione personale e formulava le domande accessorie.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla pronuncia sullo status e formulava le domande CP_1 accessorie.
All'udienza di comparizione del 1° aprile 2025, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo:
“- Il signor si obbliga a versare alla signora con decorrenza dalla data della domanda CP_1 Pt_2 giudiziale, un assegno di mantenimento per il coniuge ex art. 156 c.c. di euro 250,00 al mese, da versare entro il giorno 10 di ogni mese, mediante accredito sulla carta post-pay evolution intestata alla medesima signora
n. [...]), importo annualmente rivalutabile con indici Istat;
Parte_1
- Spese di lite compensate”.
Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione.
Il Giudice autorizzava pertanto i coniugi a vivere separati e pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al
Collegio in camera di consiglio.
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
e hanno contratto matrimonio civile, in TREVIGLIO, in data Parte_1 CP_1
13/11/2018 (anno 2018, atto n. 27, reg. TREVIGLIO, parte I).
Dall'unione delle parti non sono nati figli.
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza
è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione
2 effettiva di vita, anche a fronte della domanda congiunta delle parti, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Per quanto concerne le condizioni della separazione, ritiene il Collegio che gli accordi economici raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e che siano congrui, nel contemperamento delle rispettive posizioni, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti per come emerse degli atti di causa.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale di e , i quali hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio civile, in TREVIGLIO, in data 13/11/2018 (anno 2018, atto n. 27, reg. TREVIGLIO, parte I); provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“- Il signor si obbliga a versare alla signora con decorrenza dalla data della domanda CP_1 Pt_2 giudiziale, un assegno di mantenimento per il coniuge ex art. 156 c.c. di euro 250,00 al mese, da versare entro il giorno 10 di ogni mese, mediante accredito sulla carta post-pay evolution intestata alla medesima signora
n. [...]), importo annualmente rivalutabile con indici Istat;
Parte_1
- Spese di lite compensate”; compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di TREVIGLIO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 1° aprile 2025, promossa da:
C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dell'avv. ROSSONI LAURA CLEMENTINA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti attrice contro
(C.F. ) nato in [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. PANNUTI GIUSEPPE MARIA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni: per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 1° aprile 2025; Parte_1
per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 1° aprile 2025; CP_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE premesso che contraeva matrimonio civile con , in TREVIGLIO, Parte_1 CP_1 in data 13/11/2018 (anno 2018, atto n. 27, reg. TREVIGLIO, parte I), dalla cui unione non sono nati figli, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare la separazione personale e formulava le domande accessorie.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla pronuncia sullo status e formulava le domande CP_1 accessorie.
All'udienza di comparizione del 1° aprile 2025, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo:
“- Il signor si obbliga a versare alla signora con decorrenza dalla data della domanda CP_1 Pt_2 giudiziale, un assegno di mantenimento per il coniuge ex art. 156 c.c. di euro 250,00 al mese, da versare entro il giorno 10 di ogni mese, mediante accredito sulla carta post-pay evolution intestata alla medesima signora
n. [...]), importo annualmente rivalutabile con indici Istat;
Parte_1
- Spese di lite compensate”.
Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione.
Il Giudice autorizzava pertanto i coniugi a vivere separati e pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al
Collegio in camera di consiglio.
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
e hanno contratto matrimonio civile, in TREVIGLIO, in data Parte_1 CP_1
13/11/2018 (anno 2018, atto n. 27, reg. TREVIGLIO, parte I).
Dall'unione delle parti non sono nati figli.
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza
è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione
2 effettiva di vita, anche a fronte della domanda congiunta delle parti, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Per quanto concerne le condizioni della separazione, ritiene il Collegio che gli accordi economici raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e che siano congrui, nel contemperamento delle rispettive posizioni, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti per come emerse degli atti di causa.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale di e , i quali hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio civile, in TREVIGLIO, in data 13/11/2018 (anno 2018, atto n. 27, reg. TREVIGLIO, parte I); provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“- Il signor si obbliga a versare alla signora con decorrenza dalla data della domanda CP_1 Pt_2 giudiziale, un assegno di mantenimento per il coniuge ex art. 156 c.c. di euro 250,00 al mese, da versare entro il giorno 10 di ogni mese, mediante accredito sulla carta post-pay evolution intestata alla medesima signora
n. [...]), importo annualmente rivalutabile con indici Istat;
Parte_1
- Spese di lite compensate”; compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di TREVIGLIO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
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