Sentenza 3 novembre 2005
Massime • 1
Al fine di valutare l'incidenza probatoria delle certificazioni fornite dagli uffici di collocamento, il rilievo per cui esse sono basate su mere dichiarazioni della parte cui non può essere consentita la precostituzione di una prova a suo favore vale per l'autocertificazione, che il pubblico ufficiale riceve senza essere chiamato ad effettuare alcuna verifica, non anche per le certificazioni rilasciate da pubblici ufficiali sulla base di risultanze dagli atti, formati a seguito di dichiarazioni della parte e peraltro suscettibili di verifica in qualsiasi momento. (Nella specie la S.C., applicando il principio di cui in massima, ha ritenuto non adeguatamente motivata la decisione di merito che aveva ritenuto incombesse alla lavoratrice, richiedente l'indennità di astensione obbligatoria, l'onere di fornire la prova del rapporto di lavoro e che le certificazioni rilasciate dagli organi preposti al collocamento non avessero alcuna rilevanza siccome formate a seguito di dichiarazione di parte e contrastate dalle dichiarazioni rese dal datore di lavoro agli ispettori dell'istituto, consacrate nei verbali prodotti in grado di appello. Per la S.C., il giudice di merito avrebbe dovuto valutare, in concreto, l'attendibilità delle risultanze, facendo se del caso ricorso ai poteri ufficiosi, richiedendo le opportune informative alla P.A. circa eventuali riscontri effettuati, di iniziativa, o su sollecitazione di parte; valutare, congiuntamente, tutti gli elementi probatori, non limitandosi ad una mera svalutazione degli stessi singolarmente espressi e, ravvisando una possibile decisività della deposizione del datore di lavoro, avrebbe potuto far ricorso ai suoi poteri di ufficio o motivare il mancato ricorso agli stessi con una precisa presa di posizione circa l'inutilità, apparendo ormai sicuramente esclusa, ovvero sicuramente provata, ma non certo insufficientemente provata, la sussistenza del rapporto di lavoro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/11/2005, n. 21304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21304 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO AN elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 6, studio avv. Renato Magro, presso l'avv. MONICI Alfredo che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati FABIANI Giuseppe, Franco Jeni e Giovanna Biondi che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- intimato costituito con procura -
avverso la sentenza n. 927/2001, decisa il 19 marzo 2001 e pubblicata il 10 maggio 2001, resa dal Tribunale di Patti nel procedimento n. 249/1997 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 5 ottobre 2005 dal relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
udito l'avv. Renato Magro per delega dell'avv. Alfredo Monici nell'interesse della ricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 4 maggio 1993, CO AN conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Patti in funzione di Giudice del Lavoro l'I.N.P.S. al fine di ottenere il pagamento dell'indennità per astensione obbligatoria.
Con sentenza n. 241/1997 in data 30 gennaio - 13 febbraio 1997, resa nella contumacia dell'Istituto convenuto, il Giudice adito accoglieva la domanda.
Interponeva appello l'I.N.P.S. e in esito il gravame veniva accolto con sentenza n. 927/2001, emessa in data 19 marzo - 10 maggio 2001 dal Tribunale di Patti, con la quale veniva rigettata la domanda di parte attrice.
La decisione viene così motivata, per quanto ancora rileva in questa sede. Osserva il Collegio di merito che incombe alla lavoratrice la quale richiede l'indennità di astensione obbligatoria l'onere di fornire la prova del rapporto di lavoro e le certificazioni rilasciate dagli organi preposti al collocamento non hanno alcuna rilevanza siccome formate a seguito di dichiarazione di parte e contrastate dalle dichiarazioni rese dal datore di lavoro agli ispettori dell'Istituto, consacrate nei verbali prodotti in grado di appello.
Considera generiche le dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio da parte dell'appellata e non probanti le affermazioni dell'unico testimone indotto. Rileva ancora che la lavoratrice non ha citato come teste il datore di lavoro e d'altro canto dalle dichiarazioni rese dallo stesso agli Ispettori dell'Istituto emergono elementi atti ad escludere un rapporto di lavoro per il numero minimo di giornate necessarie ai fini del chiesto beneficio. Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propone ricorso per Cassazione CO AN con atto notificato in data 18 marzo 2002, sulla base di due motivi.
L'I.N.P.S. si è costituito col solo deposito di procura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denuncia, con riferimento all'art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 437 c.p.c.. Si osserva che non doveva essere consentita la produzione in grado di appello, da parte dell'istituto, dei verbali ispettivi. Col secondo motivo si denuncia, con riferimento all'art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 2697 c.c.. Si osserva che le certificazioni amministrative unitamente alla deposizione testimoniale espletata forniscono una prova adeguata, mentre è stato attribuito un valore probatorio a verbali neppure confermati, la cui produzione è comunque irrituale. I due motivi vanno valutati congiuntamente attesa la stretta connessione.
Le censure appaiono fondate nei termini che di seguito si precisano. Si premette che le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo il contrasto di giurisprudenza esistente sul punto hanno affermato, con sentenza 20 aprile 2005, n. 8202 che "l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi delle vicenda processuale successivamente al ricorso e alla memoria di costituzione (ad esempio a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo)".
La produzione in grado di appello di documenti che ben potevano esser prodotti in primo grado si deve quindi considerare irrituale. Peraltro la decisività del vizio non discende automaticamente dalla violazione della legge processuale poiché le risultanze dei verbali ispettivi sono uno solamente fra gli elementi presi in esame nella denunciata sentenza e pertanto occorre verificare se il giudizio di fatto ivi formulato superi il controllo di logicità pur se dette risultanze non possono essere prese in esame. Al riguardo si deve osservare che la ricorrente, richiamando gli elementi probatori acquisiti a suo favore, rileva che null'altro poteva dimostrare poiché la legislazione vigente alla data in cui si svolse il rapporto di lavoro non prevedeva la consegna della busta paga, così invocando una valutazione complessiva dei dati e non solamente la loro confutazione parziale. Lamenta altresì l'insufficiente approfondimento della rilevanza degli stessi da parte del Collegio di merito.
In relazione a tali doglianze la Corte osserva che la denunciata sentenza è sorretta da una motivazione palesemente inadeguata e basata su argomenti non tutti accettabili.
Invero non è corretto, al fine di valutare l'incidenza probatoria delle certificazioni fornite dagli uffici di collocamento, affermare sic et simpliciter che le stesse sono basate su mere dichiarazioni della parte cui non può essere consentita la precostituzione di una prova a suo favore poiché tali rilievi valgono per l'autocertificazione, che il Pubblico Ufficiale riceve senza essere chiamato ad effettuare alcuna verifica, non anche per le certificazioni rilasciate da uffici pubblici sulla base di risultanze degli atti, formati a seguito di dichiarazione della parte e peraltro suscettibili di verifica in qualsiasi momento.
Il Collegio di merito avrebbe dovuto quindi valutare in concreto l'attendibilità di tali risultanze, facendo se del caso ricorso ai poteri ufficiosi e richiedendo le opportune informative alla Pubblica Amministrazione circa eventuali riscontri effettuati, di iniziativa o su sollecitazione di parte.
Avrebbe ancora dovuto valutare congiuntamente tutti gli elementi probatori e non limitarsi ad una mera svalutazione degli stessi singolarmente presi e, se ravvisava una possibile decisività della deposizione del datore di lavoro, avrebbe potuto far ricorso ai suoi poteri di ufficio o motivare il mancato ricorso agli stessi con una precisa presa di posizione circa l'inutilità, apparendo ormai sicuramente esclusa, ovvero sicuramente provata, ma non certo insufficientemente provata, la sussistenza del rapporto di lavoro. Si impone quindi la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio, per nuovo esame del materiale probatorio ad altro giudice in grado di appello che si designa come in dispositivo. Detto Giudice provvedere ad una nuova valutazione circa gli elementi acquisiti, alla luce dei rilievi sopra svolti circa l'insufficienza dell'iter argomentativo seguito nella sentenza annullata.
Appare opportuno demandare a detto giudice anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso per quanto di ragione.
Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Messina.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2005.